Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3453/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3453/2022R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
Nato a Rivoli in data 2.10.1969 CF: , residente in [...] C.F._1
Via Montebello 24 ed elettivamente domiciliato in Borgaro T-se via Inghilterra 23 presso lo studio dell'Avv. Marco Guerrino Latella che lo rappresenta e difende per delega in atti PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...], il [...], residente in [...], C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv.to Bruna PUGLISI, con studio in C.F._2
Torino, Via Saglia-no Micca n. 3, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in Torino, Via Sagliano Micca 3 per delega in atti. Parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera COA Ivrea n. 1753 del 28/11/2023 PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 4.6.2025 Conclusioni delle Parti Per parte ricorrente: In via istruttoria ammettersi le prove come dedotte nelle memorie ex art 183 c VI n 2 e 3 cpc di parte ricorrente come versate in atti (che qui si intendono richiamate e trascritte), al fine di provare le condizioni economiche delle parti e l'indipendenza economica della resistente. Nel merito A) venga confermata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partese contratto in data 14.9.2002 con oridne al competente Ufficiale dello Stato Civile del comune di Rivoli di provvedere alle prescritte annotazioni;
B) dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e dunque revocare ogni forma di contributo al mantenimento ad oggi in essere a favore della sig.ra per le causali indicate in Controparte_1 atti con effetto dalla data di deposito del presente ricorso;
C) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga di dover confermare una qualsivoglia forma di contributo al mantenimento a favore della sig.ra considerata la Controparte_1
pagina 1 di 5
RIGETTATA ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE la richiesta ex adverso avanzata di revoca del contributo al mantenimento posto a carico del sig. n sede di separazione e, per l'effetto; Pt_1
CONFERMARE quanto stabilito con l'omologa di separazione e mantenere l'importo ad euro 300,00 a titolo assegno divorzile a favore della sig.ra da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande proposte stabilire che il sig. corrisponda Pt_1 alla sig.ra un contributo al mantenimento per la stessa che questo On. Tribunale adito riterrà di CP_1 giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA AMMETTERSI le prove così come dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. Per il PM:
V° Il Pubblico Ministero si riduca l'assegno divorzile a 200 euro mensili 25/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- I signori e hanno contratto matrimonio concordatario il 14.9.2002 nel Pt_1 CP_1
Comune di Rivoli con atto trascritto al n. 118 Parte II Serie A anno 2002. Dal matrimonio non son nati figli. Le parti sono separate con verbale del Tribunale di Torino 8.10.2014, omologato con decreto del Tribunale di Torino in data 15.10.2014.
- Con ricorso parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con richiesta di revocare (o in subordine disporne diminuzione) il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione, ritenendo i coniugi autonomi dal punto di vista economico.
- Si costituiva parte resistente prendendo posizione in ordine alle richieste attoree e ritenendo a sé spettante alla ricorrente l'assegno divorzile.
- Le parti comparivano innanzi al Presidente del. del Tribunale di Ivrea il 10.5.2023, e nella successiva ordinanza presidenziale depositata in pari data così si legge: “(…) OSSERVA Le parti, che non hanno figli, discutono solo circa il contributo al mantenimento della moglie che in sede di separazione consensuale omologata con decreto in data 15.10.2014 è stato concordato nell'importo di € 300,00; il ricorrente chiede la revoca o quantomeno la riduzione di tale contributo mentre la moglie chiede un assegno divorzile di € 450,00 o quantomeno di € 300,00 come concordato in separazione, entrambi sostenendo il peggioramento delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali ed il miglioramento di quelle della controparte. All'udienza presidenziale, a solo titolo conciliativo il ricorrente si è dichiarato disponibile, previa rinuncia da parte della moglie al TFR e ad ogni pretesa sulla casa, alla corresponsione di un assegno divorzile di € 100,00 mensili per 3 anni, mentre la convenuta ha proposto a sua volta un assegno divorzile di € 300,00. Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dalla documentazione allegata è emerso che:
pagina 2 di 5 a) il marito percepisce un reddito mensile di almeno € 1.700,00; ha dichiarato un reddito imponibile per il 2019 pari ad € 21.872, per il 2020 di € 21.324, per il 2021 un reddito da lavoro € 25.299; è proprietario al 50% di una casa acquistata nel giugno 2022 con la nuova compagna per la quale paga mutuo € 635 circa;
vive nel detto alloggio anche con il figlio adolescente della nuova compagna e la madre della stessa (ed in prospettiva prevede di dover accogliere anche i genitori). Il ricorrente ha inoltre sostenuto che le sue condizioni economiche sono peggiorate rispetto all'epoca della separazione avendo subito un calo del reddito, cui si è aggiunta la spesa per l'acquisto della casa con un mutuo di € 127.000,00 di durata di 25 anni;
le condizioni economiche della moglie, secondo la prospettazione del sarebbero invece migliorate, essendo la stessa dotata Pt_1 di capacità lavorativa ed avendo avuto disponibilità per acquistare una casa, risultando rispetto all'epoca del matrimonio un suo guadagno quasi doppio. b) la moglie ha dichiarato di percepire una retribuzione media mensile di circa € 1.000,00 (comprensivi di straordinari), sostenendo spese di viaggio per raggiugere il luogo di lavoro;
percepisce contributo di mantenimento di € 300 ed è proprietaria di casa in Gassino acquistata nel 2016 con rata mensile di mutuo di € 264,56 circa;
ha dichiarato redditi per periodo imposta 2019 di € 10.978, per il 2020 di € 10.498, per il 2021 di € 12.971. La ha sostenuto che rispetto all'epoca della separazione, risalente al 2014, le condizioni CP_1 economiche del ricorrente sono rimaste immutate, anzi sono migliorate avendo acquistato casa con la nuova compagna con cui si presume divida le spese. Secondo la prospettazione della convenuta le sue condizioni economiche sarebbero invece peggiorate perché per ora, lavorando a Torino con contratto a tempo determinato in sostituzione ferie, deve sostenere spese di viaggio;
inoltre è venuto a mancare il padre che la aiutava. La convenuta ha aggiunto che con la liquidazione percepita dopo essersi licenziata dal precedente lavoro ha pagato le spese funerarie per il papà, il trasferimento della mamma nel loculo del papà e da gennaio 2022 la retta della struttura che ospitava il padre. Dal tenore complessivo delle difese e della documentazione allegata dalle parti, si desume che la condizione economica di entrambi i coniugi non è sicuramente peggiorata rispetto all'epoca della separazione, peraltro risalente al 2014. Ed invero, il marito, agente di Polizia Locale il cui reddito è rimasto invariato salvo i necessari adeguamenti, ha acquistato una casa e può dividere le spese con la nuova convivente. La convenuta, che ha acquistato anche lei una casa, ha visto comunque aumentare la propria retribuzione ed ha dimostrato una buona capacità lavorativa avendo riferito addirittura di essersi licenziata da un lavoro, e, pur ammettendo che fosse aiutata per il passato dal padre venuto a mancare, da allora non è più tenuta a pagare la retta per la struttura che ospita lo stesso, vedendo addirittura ridotte le sue spese. Le stesse lamentate spese di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro, oltre ad essere compensate dalla maggiore retribuzione, sono presumibilmente destinate a cessare trattandosi di contratto a tempo determinato in sostituzione per ferie di altro lavoratore. Allo stato, tenuto conto dei sottolineati mutamenti rispetto alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi (come sopra sintetizzati) all'epoca della separazione, e salvo successivi approfondimenti, si ritiene congruo porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'importo mensile di € 200,00.
P.Q.M.
disattesa e respinta, allo stato, ogni ulteriore e diversa istanza;
dispone che il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (…)”
- Avanti al Giudice Istruttore si costituivano entrambe le Parti, e le stesse all'udienza del 12.7.2023 chiedevano pronunciarsi la sentenza parziale in punto divorzile. Con sentenza n. 815/2023 depositata in data 7.9.2023 il Tribunale di Ivrea ha reso la pronuncia parziale in punto status divorzile, e con ordinanza del 6.9.2023 il Tribunale concedeva alle Parti i termini ex art 183 c. 6 cpc ratione temporis applicabile.
- Le parti depositavano le memorie istruttorie e all'udienza del 10.4.2024 entrambe le stesse insistevano per l'ammissione delle prove dedotte. Il GI riservava la decisione e con ordinanza del 23.5.2024, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle pagina 3 di 5 conclusioni in modalità cartolare al 20.2.2025. Le parti depositavano le conclusioni e gli scritti finali, e la causa viene ora a decisione, dopo la pronuncia divorzile.
* * * Parte resistente ha, come visto, domandato la concessione di un assegno divorzile da quantificarsi nella misura di € 300,00 mensili, con obbligo di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT, sulla base della disparità del trattamento pensionistico delle parti. Ebbene, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5 c. 6 L. 898/1970 6 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. In ordine al riconoscimento del c.d. assegno divorzile è intervenuta la Corte di Cassazione, tracciando coordinate interpretative non ignorabili nella presente sede. Invero, con sentenza n. 18287 del 11.7.2018 la Corte di vertice ha chiarito come all'assegno di divorzio vada attribuita una funzione assistenziale nonché compensativa e perequativa, mediante la valorizzazione degli elementi normativi di cui al comma 6, prima citato. Più nello specifico, occorre considerare come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di affermare il principio di diritto a mente del quale il riconoscimento dell'assegno di divorzio - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La disamina richiesta dal predetto principio di diritto, pertanto, attiene tanto alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti quanto alla considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (nel caso in esame, si ricordi, le parti non hanno figli e la moglie ha comunque potuto anche dedicarsi all'attività lavorativa) ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi. Deve inoltre rilevarsi come il principio affermato dalle Sezioni Unite sia di portata innovatrice rispetto ai criteri stabiliti con la sentenza Cass. Sez. I, n. 11504/2017 la quale aveva tracciato una partizione tra la fase della verifica dell'an EB (informata al principio dell'”autoresponsabilità economica” di ciascuno dei due ex coniugi e come tale incentrata sulla verifica della mancanza di “mezzi adeguati” o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive con esclusivo riferimento all'”indipendenza o autosufficienza economica” del richiedente in relazione agli indici normativi rilevanti, quali il possesso di redditi e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità di lavoro personale, della stabile disponibilità di una casa di abitazione), e la fase della verifica del quantum EB (informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro e nel corso della quale dare ingresso alla valutazione dei diversi indici previsti dalla norma, quali le condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e del reddito pagina 4 di 5 di entrambe). Tracciate le coordinate giurisprudenziali appena viste occorre ora procedere – tenuto conto della durata del rapporto giuridico di coniugio dal 2002 al 2023, con separazione intervenuta nel 2014 – a valutare le condizioni personali e patrimoniali delle parti, e sul punto va rappresentato che in sede presidenziale (la cui relativa ordinanza non è stata oggetto di reclamo dai contendenti) è stata acclarata la capacità lavorativa della parte convenuta (proseguita anche a seguito del nuovo contratto con la , sempre nel settore delle pulizie – doc. 22 di parte convenuta – pur a Parte_2 fronte di un orario part-time che la convenuta non ha tuttavia dimostrato non esser incrementabile), nel solco della diversità reddituale già puntualmente evidenziata nell'ordinanza presidenziale stessa. Per l'effetto, al lume delle evidenze documentali ritualmente acquisite al processo e alla luce delle superiori riportate considerazioni e valutazioni presidenziali reputa corretto il Collegio confermare la misura dell'assegno già disposta in corso di causa, dovendo integralmente compensarsi le spese di lite ex art 92 cpc – tenuto conto della comune richiesta divorzile delle parti – alla luce della residua reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione rigettate, nel contraddittorio fra le Parti, dato atto della sentenza parziale emessa tra le Parti dal Tribunale di Ivrea di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 815/2023 depositata in data 7.9.2023:
- Dispone che la parte ricorrente versi alla parte resistente Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 4.6.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5