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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 22516/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Ronchetto e Luigi de Nucci del Foro di
Torino
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Pietro Caruso del Foro di Milano
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo - contratto d'appalto
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale;
Nel merito in via principale - accertare e dichiarare l'annullamento del contratto del 30.9.2015 ex art. 1427 e ss. C.c. e per l'effetto
- revocare/annullare, per i motivi di cui al presente atto, il decreto ingiuntivo n.7006/2023
(R.G. n. 20368/2023) emesso dal Tribunale di Torino il 28.11.2023, così mandando assolta la dalla pretesa avanzata in via monitoria dalla;
Parte_1 CP_1
- in via subordinata pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto a partire dal 1.9.2015 e per l'effetto:
- revocare/annullare, per i motivi di cui al presente atto, il decreto ingiuntivo n.7006/2023
(R.G. n. 20368/2023) emesso dal Tribunale di Torino il 28.11.2023, così mandando assolta la
Cooperativa B dalla pretesa avanzata in via monitoria dalla;
Pt_1 CP_1
- in ogni caso in via riconvenzionale: previo accertamento del controcredito della
[...]
dichiarare e condannare la alla restituzione delle somme versate nella Parte_1 CP_1 misura di € 50.667,98 o in quella accertata dal giudice, oltre gli interessi legali maturati dalla data del primo pagamento o. in subordine, dal giorno della domanda.
In via istruttoria: omissis
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA (se dovuta), Cpa e spese generali come per legge”
Parte convenuta
“Voglia l di Torino, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento, CP_2
anche incidentale, e dichiarazione, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale, nel merito:
- rigettare l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7006/2023
(R.G. 20368/2023 Tribunale di Torino) emesso dal Tribunale di Torino, Giudice Unico la dott.ssa Simona Gambacorta in data 28.11.2023, pubblicato in pari data, notificato a mezzo
PEC in data 01.2.2023;
In subordine, nel merito:
- Accertare e dichiarare che la è debitrice della in Parte_1 CP_1 forza dei titoli di cui al presente giudizio e per l'effetto, condannare la attrice opponente a pagare alla convenuta opposta la somma di Euro 10.084,91=, oltre interessi moratori ex art 5.
D.Lgs. n. 231/2002, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
In ogni caso:
- respingere l'opposizione avversaria e tutte le domande ed eccezioni ivi contenute, per tutti i motivi sopra esposti, nessuno escluso;
- con vittoria di spese e competenze legali”.
pagina 2 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7006/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 28.11.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare a la somma di € CP_1
10.084,91 oltre interessi, esponendo: che la Cooperativa era stata nominata, a seguito di gara pubblica indetta dal San Giovanni, esecutrice del servizio di gestione Controparte_3
dei cimiteri per il stesso;
che nel giugno 2015 la aveva stipulato con CP_3 Parte_1
l'opposta un contratto di servizio annuale per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
che la T_
(poi ) aveva emesso delle fatture per il servizio di smaltimento dei rifiuti nei confronti CP_1 dell'opponente, da questa tempestivamente pagate;
che a seguito di appositi controlli, parte attrice aveva tuttavia rilevato come le stesse fatture si riferissero ad un periodo successivo alla scadenza del contratto e che l'oggetto del servizio prestato da riguardava l'intero T_
smaltimento dei rifiuti urbani cimiteriali;
che la aveva contestato immediatamente Parte_1 alla gli addebiti, domandando anche l'emissione di note di credito e il rimborso degli T_
importi sostenuti;
che nel mese di aprile 2019 aveva interrotto il servizio di smaltimento T_ rifiuti urbani presso i cimiteri dell'Ente Locale;
che la Cooperativa, per non perdere l'appalto, domandava ad Area Sud, ditta trasportatrice dei rifiuti, di attivarsi;
che Area Sud trasportava i rifiuti del cimitero alla sede di , senza che questa procedesse tuttavia al relativo T_
smaltimento; che a seguito della domanda rivolta a di rimborso delle somme già T_
versate, la società nulla corrispondeva;
che la , nel frattempo divenuta T_ CP_1
aveva inviato alla Cooperativa nuova diffida in data 17.05.2023; che in data 21.07.2023 la
, su plurime richieste dell'opponente, inviava alla medesima copia delle Convenzioni CP_1
stipulate tra e il Comune di Sesto San Giovanni, dal cui esame si rilevava che la T_
gestione di smaltimento dei rifiuti urbani, comprensivi di quelli cimiteriali, era stata affidata dal
Comune alla , la quale era stata regolarmente pagata per il servizio;
che, di T_
conseguenza, nessun contratto avrebbe dovuto essere stipulato dalla Cooperativa con T_
per le stesse prestazioni.
Instava, dunque, per la revoca del decreto opposto e chiedendo l'annullamento per errore del contratto stipulato con la convenuta. per essere l'errore “stato quello di aver creduto che la Par stessa dovesse farsi carico di parte dello smaltimento dei rifiuti urbani…e che pertanto alcun contratto era necessario concludere poiché il ritiro dei rifiuti urbani e il relativo smaltimento erano già attivo e disciplinato in un accordo tra e (cfr. pag. 8 CP_3 T_
opposiz.).
pagina 3 di 8 1.2. In data 11.03.2024 si costituiva in giudizio esponendo: di essere stata CP_1
incaricata dal per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi Controparte_4 urbani tramite incenerimento, con contratto d'appalto pubblico n. 1590/2013; che con il contratto di appalto pubblico n. 49890 del 29.10.2015 il Controparte_4
incaricava la per la gestione dei servizi cimiteriali relativi a n. 2 cimiteri comunali Parte_1
per il periodo 01.07.2015-30.06.2016; che lo stesso contratto prevedeva oneri e spese per il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali a carico dell'appaltatrice; che in data
23.11.2017, con contratto n. 49930, l'Ente Comunale rinnovava lo stesso accordo per la gestione biennale 01.10.2017-30.09.2019; che il contratto tra le parti in giudizio per il nolo di 3 cassoni, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, a carico di , si era concluso validamente T_
in data 30.06.2015; che in forza di tale accordo, la Cooperativa gestiva i servizi cimiteriali in favore dell'Ente Locale, mentre la gestiva il servizio di trasporto, tramite la ditta Area T_
Sud, e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
che i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti venivano fatturati dalla all'opponente, atteso l'impegno della medesima a saldarli. T_
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa, con ordinanza emessa in data 19.6.2024 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
In via principale, parte opponente ha domandato, ai sensi dell'art. 1427 c.c., l'annullamento del contratto del 30.06.2015 stipulato con (ora ), avente ad oggetto il noleggio di T_ CP_1
tre cassoni, il caricamento, trasporto e svuotamento dei cassoni e lo smaltimento presso l'impianto Termovalorizzatore di (cfr. doc. 2 allegato fasc. monitorio). T_
Ha in particolare fondato la propria domanda sostenendo che non avrebbe stipulato il contratto laddove avesse saputo che lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dal cimitero era già oggetto della Convenzione tra ed il circostanza sottaciuta dalla parte T_ CP_3
convenuta.
Le argomentazioni attoree non sono dirimenti.
Come affermato nella giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio, “ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta e deve dimostrare che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, l'errore verteva proprio sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione, intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale e non già sulla maggiore pagina 4 di 8 o minore convenienza economica dell'affare, che è ipotesi certamente estranea alla previsione degli artt. 1427 e ss. c.c.” (cfr., ex multis, Corte App. Roma n. 5363/2022; Cass. n.
5139/2003); ed ancora, con riguardo all'asserito dolo da parte della convenuta, va osservato che “il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto”
(Cass. n. 11605/2022; Cass. n. 11009/2018; Cass. n. 5734/2019).
Affinchè l'errore possa assumere rilevanza giuridica, è dunque essenziale che il contraente abbia prestato il proprio consenso all'esito di una distorsione, o falsa rappresentazione, della realtà dei fatti pervenuti nella sua sfera di conoscibilità.
L'opponente non ha tuttavia assolto all'onere di provare la sussistenza dell'errore al momento della stipula del contratto.
Invero, la si è limitata a sostenere che “l'errore è stato quello di aver creduto che Parte_1
Par la stessa dovesse farsi carico di parte dello smaltimento dei rifiuti urbani tenuto conto che
Par la nel momento in cui fu contattata dalla , non segnalò che la raccolta di rifiuti T_
urbani era già oggetto della convenzione tra e il e che T_ Controparte_4
pertanto alcun contratto era necessario concludere poiché il ritiro dei rifiuti urbani e il relativo smaltimento erano già attivi e disciplinati in un accordo tra e (pag. 8 atto di CP_3 T_
citazione). In altre parole, la Cooperativa ha sostenuto che nel caso di specie la falsa rappresentazione della realtà fosse da individuarsi nell'omessa indicazione, da parte di , T_ dell'identità delle prestazioni dovute con quelle della convenzione già stipulata tra e il T_ ell'anno 2014. Controparte_4
Tali doglianze tuttavia non appaiono rilevanti.
Il contratto intercorso tra la parte opposta e l , rinnovato sino all'anno 2021 CP_5
(doc. 12 opponente), affidava a “il servizio di smaltimento mediante incenerimento dei T_
rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio dello stesso da parte del gestore del relativo CP_3 servizio”.
Per converso, il contratto azionato in giudizio aveva per oggetto lo smaltimento presso l'impianto termovalorizzatore di dei soli rifiuti provenienti dalle attività di supporto dei T_
pagina 5 di 8 servizi cimiteriali poste in essere dalla;
la stessa opponente ha evidenziato come Parte_1 il contratto sia stato stipulato dalla Cooperativa “per adeguarsi alle prescrizioni del CSA” (pag.
3 atto di citazione) relative al contratto pubblico del 29.10.2015.
Come specificato dalla convenuta e confermato altresì dall'opponente in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., il capitolato speciale d'appalto prevedeva, all'art. 15, che dovessero essere poste a carico dell'appaltatore “tutte le spese e imposte relative al trasferimento e smaltimento rifiuti ordinari e speciali, con obbligo di trasmettere all'Ente appaltante, con cadenza trimestrale, copia delle dichiarazioni di prese in carico dei rifiuti provenienti dai cimiteri atte a comprovare lo smaltimento di ogni singola partita di rifiuti oggetto del presente appalto”; la stessa previsione è stata poi riprodotta all'art. 17 nel Capitolato speciale del contratto n. 49930 del 23.11.2017 con il quale sono stati rinnovati gli accordi perfezionatisi nel
2015.
Il contratto del 30.06.2015 è stato dunque validamente stipulato dalle parti in quanto del tutto compatibile con gli obblighi assunti dalla Cooperativa nei confronti del Controparte_4
con gli obblighi di verso il
[...] T_ CP_3
Inoltre, non vi è alcuna ragione per ritenere che la mancata conoscenza, da parte della
, delle obbligazioni di nei confronti dell' abbia costituito un Parte_1 T_ CP_5
errore essenziale e determinante del consenso, né tanto meno che lo stesso fosse riconoscibile in capo alla convenuta.
In merito alla portata dell'art. 15, in sede di memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., la Parte_1 ha ancora sostenuto che tale clausola intendesse “chiaramente affermare che tutte le spese relative alla gestione dei rifiuti speciali sarebbero state sostenute dalla Parte_1
B, mentre le imposte legate alla gestione dei rifiuti ordinari sarebbero state anch'esse a carico
[...] della stessa cooperativa”.
Tuttavia, anche tale doglianza non è fondata, atteso che l'art. 15 prevedeva espressamente, tra gli oneri posti a carico dell'appaltatore ( ), non solo le imposte ma anche le Parte_1
spese connesse al trasferimento e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia speciali che ordinari;
la sola presunzione, allegata dalla Cooperativa, di mancata contestazione o sanzione comunale inerente all'omessa trasmissione dei Fir, mai rilasciati da , non è T_
sufficiente per accertare la sussistenza di obblighi diversi rispetto a quelli sopra descritti in capo alla . Parte_1
In conclusioni, le allegazioni attoree non sono idonee a fondare la domanda di annullamento del contratto;
anche le prove orali dedotte sono state ritenute inammissibili in quanto in parte pagina 6 di 8 documentali e comunque irrilevanti ai fini della decisione, non avendo ad oggetto circostanze volte a comprovare la falsa rappresentazione della realtà e l'esistenza di un errore in capo all'attrice o di una condotta dolosa ad opera della convenuta, atti a giustificare l'annullamento del contratto ex art. 1427 c.c.
2.2. In via subordinata, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per effetto dell'avvenuta risoluzione del contratto a partire dal 01.09.2015.
Anche tale domanda non è meritevole di accoglimento.
Come evidenziato dalla convenuta, sebbene le parti, con il contratto, avessero concordato che “la durata del servizio è da intendersi fino al settembre 2015 o alla diversa data di proroga del servizio Igiene Urbana in carico alla scrivente, ma non oltre il 30 giugno 2016”
(doc. 2 fasc. monitorio) è pacifico che l'opponente abbia continuato ad avvalersi delle prestazioni di anche dopo il 30.6.2016, con conseguente proroga delle relative T_
obbligazioni; la stessa convenuta, a fronte delle allegazioni sul punto contenute nella comparsa di costituzione, nulla ha più replicato o contestato.
2.3. Da ultimo, in via riconvenzionale, parte opponente ha chiesto l'accertamento del proprio credito, pari ad € 50.667,98, e la condanna di al pagamento di tale importo, oltre CP_1
interessi ex 2033 c.c.
La domanda deve essere respinta.
In materia di onere probatorio per azione di indebitamento oggettivo, la Suprema Corte ha statuito che “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (cfr. Cass. n. 34427/2022).
Nel caso di specie, deve escludersi, per le ragioni sopra esposte, che i pagamenti siano avvenuti in assenza di un valido titolo giustificativo, trovando al contrario la propria giustificazione nel contratto del 30.06.2015 validamente stipulato dalle parti.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta
Poiché all'udienza del 20.02.2025 la parte convenuta ha confermato l'avvenuto pagamento del capitale indicato nel decreto ingiuntivo, ma non ha saputo riferire in ordine al pagamento delle spese in esso portate, occorre procedere alla conferma del decreto stesso.
3. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le pagina 7 di 8 cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ridotte le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta;
si liquida altresì in € 441,00 il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 7006/2023, emesso dal
Tribunale di Torino in data 28.11.2023; condanna la a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in € 3.828,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed
IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 13.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8