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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10151 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. DE IS GAETANO MICHELE MARIA e
DE IS AN ed elettivamente domiciliata telematicamente presso l'indirizzo digitale dei propri difensori;
ATTRICE
CONTRO
, in persona della Controparte_1 [...]
pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa congiuntamente e/o CP_2 P.IVA_2
disgiuntamente dagli avv. ZAMA FRANCESCA, PELUSI CRISTINA e RINA
PI ed elettivamente domiciliata in VIA DE' GINORI 10, 50129 CP_1
presso l'Ufficio dei difensori;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: In via incidentale: sospendere il presente giudizio ex art 295
c.p.c. in attesa della definizione dell'appello RG 186/2025 pendente innanzi la Corte di
Appello di Firenze RG avente ad oggetto la nullità della CTU (cfr. doc. 31) di cui al giudizio n. R.G. 14896/2018 depositata in atti;
accertare e dichiarare per le ragioni esposte in atto di TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile citazione la falsità materiale ed ideologica dei seguenti documenti allegati al presente atto, tutti relativi all'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali, comprese le opere d'arte, di proprietà o in uso, della
[...]
Zona manutentiva 2 – CIG – CUP B87H15001720003 Controparte_3 P.IVA_3
e segnatamente:1) (Doc. 10 allegato al presente atto) – Risoluzione contrattuale risoluzione ex art. 1456 cod.civ. contratto rep. 21659/2017 sottoscritto da Controparte_4
(mandataria) (mandante) cig 6541024fbf - cup
[...] Controparte_5
b87h15001720003. [prot] 2018/ 16238 2) (Doc. 18 allegato al presente atto) SAL 1 e allegati contabili cig 6541024fbf 3) (Doc. 19 allegato al presente atto) Registro di contabilità ODL 1
SAL1 cig 6541024fbf 4) (Doc. 20 allegato al presente atto) Giornale dei lavori ODL1 cig
6541024fbf (prodotto come all. 48. odl1 registro giornale dei lavori Tribunale di Firenze,
Sezione III Civile, R.G. 14896/2018); 5) (Doc. 21 allegato al presente atto) Contabilità finale e suoi allegati: 6) (Doc. 21.01 allegato al presente atto) ODL1 SAL1 - registro di contabilità
7) (Doc. 21.02 allegato al presente atto) ODL1 SAL2 - registro di contabilità 8) (Doc. 21.03 allegato al presente atto) - ODL1 SAL1 - libretto delle misure 9) (Doc. 21.04 allegato al presente atto) - ODL1 SAL2 - libretto delle misure 10) (Doc. 21.05 allegato al presente atto)
- ODL1 SAL1 - stato avanzamento lavori 11) (Doc. 21.06 allegato al presente atto) - ODL1
SAL2 - stato avanzamento lavori 12) (Doc. 22 allegato al presente atto) SAL 1 cig 6541024fbf
(prodotto come all.33 - computazione binder a peso sal1 Tribunale di Firenze, Sezione III
Civile, R.G. 14896/2018); 13) (Doc. 23 allegato al presente atto) Libretto delle misure, registro di contabilità e stato avanzamento lavori SAL 1 cig 6541024 fbf (prodotto come all.51. odl1_sal1_documenti Tribunale di Firenze, Sezione III Civile, R.G. 14896/2018); 14)
(Doc. 28 allegato al presente atto) – Certificato di collaudo cig 6541024 fbf;
per l'effetto privarli di efficacia probatoria erga omnes, con tutte le conseguenze di legge, compresa l'annotazione della falsità sull'originale del documento;
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ordinarsi alla , ai sensi e per gli effetti dell'art 210 c.p.c. e per Controparte_3 le incombenze di cui all'art 221 e ss.gg c.p.c., il deposito degli originali dei documenti sopra indicati, da custodire ai sensi di legge previa redazione di verbale ex art. 224 c.p.c. e
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile consequenziale sequestro: Si chiede ammettersi la prova testimoniale richiesta;
Si chiede ammettersi CTU documentale tesa a verificare le falsità evidenziate nel presente atto di citazione laddove l'adito Tribunale lo ritenga necessario, tenuto conto che la CTU espletata nel giudizio R.G. 14896/2018 e depositata in atti è oggetto di appello RG 186/2025 Corte di
Appello di Firenze. Si chiede di revocare l'ordinanza del 28 marzo 2025 nella parte in cui ha: -ritenuto superfluo l'ordine di esibizione documentale richiesto da parte attrice: l'ordine di esibizione è rilevante e decisivo;
-considerato non necessario disporre CTU documentale, alla luce della consulenza tecnica già espletata nel procedimento civile svoltosi innanzi a questo Tribunale (n. R.G. 14896/2018) e depositata in atti: occorre espletare CTU ovvero attendere l'esito del giudizio di appello sulla nullità di quella CTU;
-ritenute inammissibili le prove testimoniali richieste dalle parti in quanto afferenti a circostanze irrilevanti o superflue: le prove testimoniali richieste attengono a circostanze rilevanti e decisive per l'accoglimento dell'azione.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per le ragioni anzidette, in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso proposta da parte attrice. In denegata ipotesi, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione mossa dalla nei confronti Controparte_6 della per l'effetto respingendo ogni censura di falsità Controparte_3
formulata avverso la documentazione indicata da In ogni caso voglia condannare CP_7 parte attrice ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese di lite e spese generali oltre ad oneri accessori corrispondenti agli oneri riflessi che per gli avvocati pubblici sostituiscono IVA e
CAP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.09.2024, Parte_1
d'ora in avanti ha convenuto in giudizio
[...] CP_7 [...]
Contro
, d'ora in avanti sollevando querela di falso sui Controparte_1 documenti relativi all'Accordo quadro, stipulato nel 2017 con l'Amministrazione convenuta,
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle opere stradali, comprese le opere d'arte, di proprietà o in uso, della CMF, Zona manutentiva 2 (Val d'Arno e Val di Sieve).
In particolare, secondo parte attrice, tale Accordo quadro sarebbe stato risolto dalla
CMF per irregolarità riguardanti il materiale bituminoso utilizzato dalla CP_7
nell'esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione stradale, materiale acquistato dalla CP_9
e che non avrebbe rispettato le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale
[...]
d'Appalto (CSA).
Tuttavia, la ha contestato alla CMF di essere stata a conoscenza della CP_7 difformità del materiale in questione con quanto prescritto dal CSA, ma di averne falsamente attestato la conformità.
In conclusione, la ha sostenuto che, nei documenti oggetto di querela di falso, CP_7
la CMF avesse compilato degli atti pubblici “attestando falsamente che avesse fornito CP_9 inerti basaltici (e non miscele industriali con scorie di altoforno) e che quelle miscele posate da fossero conformi al Capitolato Speciale di Appalto”. CP_7
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2024, si è costituita in giudizio la
CMF, contestando tutto quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto.
Nello specifico, la CMF ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso per mancanza dei presupposti di legge e ha argomentato in ordine all'infondatezza della domanda proposta da parte attrice stante la conformità dei materiali forniti al CSA.
Il Giudice, dopo il deposito delle memorie istruttorie con ordinanza del 28.03.2025, ritenendo superflue le richieste istruttorie avanzate e la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per le note scritte, la comparsa conclusionale e le memorie di replica ed ha rinviato le parti all'udienza dell'04.11.2025, al termine della quale ha assunto la causa in decisione.
La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere dichiarata inammissibile.
Si osserva, difatti, che in nessun documento oggetto della querela di falso sollevata da
è presente un'attestazione da parte di un pubblico ufficiale – nel caso di specie il CP_7
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Direttore dei Lavori, arch. – riguardo alla conformità con il Capitolato Persona_1
Speciale d'Appalto dei materiali bituminosi forniti da CP_9
Invero, le censure di parte attrice fanno riferimento esclusivamente ad una voce utilizzata nei documenti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori di CMF.
Tali documenti si limitano ad elencare la descrizione delle prestazioni contenute nel computo metrico e a riportare che il materiale utilizzato è “corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto”.
Una siffatta attestazione, ben lungi da comportare un'ipotesi di falso materiale e/o ideologico da parte di un pubblico ufficiale, fa semplicemente riferimento alle certificazioni di marcatura CE rilasciate da , che, in effetti, dichiaravano come i conglomerati CP_9 bituminosi in questione fossero di tipo tradizionale con inerti basaltici, in conformità alla norma UNI EN 13108 (cfr. docc. 16 e 17 di parte attrice, nei quali peraltro viene menzionato come la Dichiarazione di Prestazione sia rilasciata “sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante”).
Sicchè non è falsa la circostanza che i conglomerati fossero dotati di certificazione.
Mentre per quel che riguarda il contenuto intrinseco dei documenti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori di CMF viene contestata una falsità ideologica del pubblico ufficiale, in quanto inerente alla veridicità del contenuto stesso dei documenti.
Sul punto, si rileva come la Suprema Corte abbia affermato che “la principale caratteristica della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 cod. civ. Il che significa anche che essa investe — e si rende necessaria in quanto si tratti di investire — l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) «nei rispettivi limiti di operatività». Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto,
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile a querela di falso: art. 2700 cod. civ.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza” (Cass. civ., sez. III, ord. 7 giugno 2022, n. 18328).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito anche che “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime;
ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti;
in altre parole, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che può non essere veritiero ed è, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle parti” (Cass. civ., sez. VI - I, ord. 25 luglio 2019, 20214).
Da quanto precede, è possibile desumere che le censure formulate da parte attrice attengono a circostanze per le quali non vi è stata un'attestazione del pubblico ufficiale, poiché non riguardanti dichiarazioni rese o fatti avvenuti in sua presenza.
Ne consegue che i documenti contabili oggetto del presente giudizio non possono essere impugnati per querela di falso in quanto le dichiarazioni ivi presenti, seppur contenute in atti pubblici, non rivestono alcuna efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. e concernono il contenuto intrinseco dei suddetti atti.
La querela di falso proposta da deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile. CP_7
Contro
Infine, quanto alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiesta da la stessa deve essere rigettata stante la mancanza della prova della malafede o colpa grave di parte attrice.
CONDANNA ALLE SPESE.
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice e, avuto riguardo all'entità della causa, parametrandola ai medi tariffari, ed alle questioni trattate, liquidate in favore della convenuta in complessivi €10.860,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
Parte_1 [...]
DI FIRENZE: CP_1
1. Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da
[...]
contro
Parte_1 Controparte_1
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. Condanna al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che quantifica in complessivi €10.860,00, oltre spese generali nella misura
[...] prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 11/11/2025
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale
7
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10151 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. DE IS GAETANO MICHELE MARIA e
DE IS AN ed elettivamente domiciliata telematicamente presso l'indirizzo digitale dei propri difensori;
ATTRICE
CONTRO
, in persona della Controparte_1 [...]
pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa congiuntamente e/o CP_2 P.IVA_2
disgiuntamente dagli avv. ZAMA FRANCESCA, PELUSI CRISTINA e RINA
PI ed elettivamente domiciliata in VIA DE' GINORI 10, 50129 CP_1
presso l'Ufficio dei difensori;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: In via incidentale: sospendere il presente giudizio ex art 295
c.p.c. in attesa della definizione dell'appello RG 186/2025 pendente innanzi la Corte di
Appello di Firenze RG avente ad oggetto la nullità della CTU (cfr. doc. 31) di cui al giudizio n. R.G. 14896/2018 depositata in atti;
accertare e dichiarare per le ragioni esposte in atto di TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile citazione la falsità materiale ed ideologica dei seguenti documenti allegati al presente atto, tutti relativi all'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali, comprese le opere d'arte, di proprietà o in uso, della
[...]
Zona manutentiva 2 – CIG – CUP B87H15001720003 Controparte_3 P.IVA_3
e segnatamente:1) (Doc. 10 allegato al presente atto) – Risoluzione contrattuale risoluzione ex art. 1456 cod.civ. contratto rep. 21659/2017 sottoscritto da Controparte_4
(mandataria) (mandante) cig 6541024fbf - cup
[...] Controparte_5
b87h15001720003. [prot] 2018/ 16238 2) (Doc. 18 allegato al presente atto) SAL 1 e allegati contabili cig 6541024fbf 3) (Doc. 19 allegato al presente atto) Registro di contabilità ODL 1
SAL1 cig 6541024fbf 4) (Doc. 20 allegato al presente atto) Giornale dei lavori ODL1 cig
6541024fbf (prodotto come all. 48. odl1 registro giornale dei lavori Tribunale di Firenze,
Sezione III Civile, R.G. 14896/2018); 5) (Doc. 21 allegato al presente atto) Contabilità finale e suoi allegati: 6) (Doc. 21.01 allegato al presente atto) ODL1 SAL1 - registro di contabilità
7) (Doc. 21.02 allegato al presente atto) ODL1 SAL2 - registro di contabilità 8) (Doc. 21.03 allegato al presente atto) - ODL1 SAL1 - libretto delle misure 9) (Doc. 21.04 allegato al presente atto) - ODL1 SAL2 - libretto delle misure 10) (Doc. 21.05 allegato al presente atto)
- ODL1 SAL1 - stato avanzamento lavori 11) (Doc. 21.06 allegato al presente atto) - ODL1
SAL2 - stato avanzamento lavori 12) (Doc. 22 allegato al presente atto) SAL 1 cig 6541024fbf
(prodotto come all.33 - computazione binder a peso sal1 Tribunale di Firenze, Sezione III
Civile, R.G. 14896/2018); 13) (Doc. 23 allegato al presente atto) Libretto delle misure, registro di contabilità e stato avanzamento lavori SAL 1 cig 6541024 fbf (prodotto come all.51. odl1_sal1_documenti Tribunale di Firenze, Sezione III Civile, R.G. 14896/2018); 14)
(Doc. 28 allegato al presente atto) – Certificato di collaudo cig 6541024 fbf;
per l'effetto privarli di efficacia probatoria erga omnes, con tutte le conseguenze di legge, compresa l'annotazione della falsità sull'originale del documento;
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ordinarsi alla , ai sensi e per gli effetti dell'art 210 c.p.c. e per Controparte_3 le incombenze di cui all'art 221 e ss.gg c.p.c., il deposito degli originali dei documenti sopra indicati, da custodire ai sensi di legge previa redazione di verbale ex art. 224 c.p.c. e
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile consequenziale sequestro: Si chiede ammettersi la prova testimoniale richiesta;
Si chiede ammettersi CTU documentale tesa a verificare le falsità evidenziate nel presente atto di citazione laddove l'adito Tribunale lo ritenga necessario, tenuto conto che la CTU espletata nel giudizio R.G. 14896/2018 e depositata in atti è oggetto di appello RG 186/2025 Corte di
Appello di Firenze. Si chiede di revocare l'ordinanza del 28 marzo 2025 nella parte in cui ha: -ritenuto superfluo l'ordine di esibizione documentale richiesto da parte attrice: l'ordine di esibizione è rilevante e decisivo;
-considerato non necessario disporre CTU documentale, alla luce della consulenza tecnica già espletata nel procedimento civile svoltosi innanzi a questo Tribunale (n. R.G. 14896/2018) e depositata in atti: occorre espletare CTU ovvero attendere l'esito del giudizio di appello sulla nullità di quella CTU;
-ritenute inammissibili le prove testimoniali richieste dalle parti in quanto afferenti a circostanze irrilevanti o superflue: le prove testimoniali richieste attengono a circostanze rilevanti e decisive per l'accoglimento dell'azione.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per le ragioni anzidette, in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso proposta da parte attrice. In denegata ipotesi, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione mossa dalla nei confronti Controparte_6 della per l'effetto respingendo ogni censura di falsità Controparte_3
formulata avverso la documentazione indicata da In ogni caso voglia condannare CP_7 parte attrice ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese di lite e spese generali oltre ad oneri accessori corrispondenti agli oneri riflessi che per gli avvocati pubblici sostituiscono IVA e
CAP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.09.2024, Parte_1
d'ora in avanti ha convenuto in giudizio
[...] CP_7 [...]
Contro
, d'ora in avanti sollevando querela di falso sui Controparte_1 documenti relativi all'Accordo quadro, stipulato nel 2017 con l'Amministrazione convenuta,
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle opere stradali, comprese le opere d'arte, di proprietà o in uso, della CMF, Zona manutentiva 2 (Val d'Arno e Val di Sieve).
In particolare, secondo parte attrice, tale Accordo quadro sarebbe stato risolto dalla
CMF per irregolarità riguardanti il materiale bituminoso utilizzato dalla CP_7
nell'esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione stradale, materiale acquistato dalla CP_9
e che non avrebbe rispettato le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale
[...]
d'Appalto (CSA).
Tuttavia, la ha contestato alla CMF di essere stata a conoscenza della CP_7 difformità del materiale in questione con quanto prescritto dal CSA, ma di averne falsamente attestato la conformità.
In conclusione, la ha sostenuto che, nei documenti oggetto di querela di falso, CP_7
la CMF avesse compilato degli atti pubblici “attestando falsamente che avesse fornito CP_9 inerti basaltici (e non miscele industriali con scorie di altoforno) e che quelle miscele posate da fossero conformi al Capitolato Speciale di Appalto”. CP_7
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2024, si è costituita in giudizio la
CMF, contestando tutto quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto.
Nello specifico, la CMF ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso per mancanza dei presupposti di legge e ha argomentato in ordine all'infondatezza della domanda proposta da parte attrice stante la conformità dei materiali forniti al CSA.
Il Giudice, dopo il deposito delle memorie istruttorie con ordinanza del 28.03.2025, ritenendo superflue le richieste istruttorie avanzate e la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per le note scritte, la comparsa conclusionale e le memorie di replica ed ha rinviato le parti all'udienza dell'04.11.2025, al termine della quale ha assunto la causa in decisione.
La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere dichiarata inammissibile.
Si osserva, difatti, che in nessun documento oggetto della querela di falso sollevata da
è presente un'attestazione da parte di un pubblico ufficiale – nel caso di specie il CP_7
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Direttore dei Lavori, arch. – riguardo alla conformità con il Capitolato Persona_1
Speciale d'Appalto dei materiali bituminosi forniti da CP_9
Invero, le censure di parte attrice fanno riferimento esclusivamente ad una voce utilizzata nei documenti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori di CMF.
Tali documenti si limitano ad elencare la descrizione delle prestazioni contenute nel computo metrico e a riportare che il materiale utilizzato è “corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto”.
Una siffatta attestazione, ben lungi da comportare un'ipotesi di falso materiale e/o ideologico da parte di un pubblico ufficiale, fa semplicemente riferimento alle certificazioni di marcatura CE rilasciate da , che, in effetti, dichiaravano come i conglomerati CP_9 bituminosi in questione fossero di tipo tradizionale con inerti basaltici, in conformità alla norma UNI EN 13108 (cfr. docc. 16 e 17 di parte attrice, nei quali peraltro viene menzionato come la Dichiarazione di Prestazione sia rilasciata “sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante”).
Sicchè non è falsa la circostanza che i conglomerati fossero dotati di certificazione.
Mentre per quel che riguarda il contenuto intrinseco dei documenti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori di CMF viene contestata una falsità ideologica del pubblico ufficiale, in quanto inerente alla veridicità del contenuto stesso dei documenti.
Sul punto, si rileva come la Suprema Corte abbia affermato che “la principale caratteristica della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 cod. civ. Il che significa anche che essa investe — e si rende necessaria in quanto si tratti di investire — l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) «nei rispettivi limiti di operatività». Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto,
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile a querela di falso: art. 2700 cod. civ.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza” (Cass. civ., sez. III, ord. 7 giugno 2022, n. 18328).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito anche che “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime;
ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti;
in altre parole, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che può non essere veritiero ed è, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle parti” (Cass. civ., sez. VI - I, ord. 25 luglio 2019, 20214).
Da quanto precede, è possibile desumere che le censure formulate da parte attrice attengono a circostanze per le quali non vi è stata un'attestazione del pubblico ufficiale, poiché non riguardanti dichiarazioni rese o fatti avvenuti in sua presenza.
Ne consegue che i documenti contabili oggetto del presente giudizio non possono essere impugnati per querela di falso in quanto le dichiarazioni ivi presenti, seppur contenute in atti pubblici, non rivestono alcuna efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. e concernono il contenuto intrinseco dei suddetti atti.
La querela di falso proposta da deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile. CP_7
Contro
Infine, quanto alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiesta da la stessa deve essere rigettata stante la mancanza della prova della malafede o colpa grave di parte attrice.
CONDANNA ALLE SPESE.
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice e, avuto riguardo all'entità della causa, parametrandola ai medi tariffari, ed alle questioni trattate, liquidate in favore della convenuta in complessivi €10.860,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
Parte_1 [...]
DI FIRENZE: CP_1
1. Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da
[...]
contro
Parte_1 Controparte_1
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. Condanna al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che quantifica in complessivi €10.860,00, oltre spese generali nella misura
[...] prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 11/11/2025
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale
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