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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7819/2020 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. NICCOLÒ STEFANELLI, cf C.F._1
- domicilio: Via Rosolino Pilo 7 50131 Firenze presso il difensore
- PEC: Email_1
CONVENUTI
cf Controparte_1 C.F._2
- difesa: avv. GIAMPIERO CASSI, cf C.F._3
- domicilio: Via Bovio 30 50136 Firenze presso il difensore
- PEC: Email_2
FILIPPO DE MEO, cf C.F._4
- difesa: avv. FRANCESCO PARENTI, cf C.F._5
- domicilio: Via L.S. Cherubini 20 50121 Firenze presso il difensore
- PEC: Email_3
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo.
1 Decisa nella camera di consiglio del 20/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Scuola 2F: In via istruttoria, richiamate integralmente le valutazioni di cui alla nota di trattazione scritta del 3.10.2022, si domanda la rinnovazione della consulenza tecnica, fermi restando i quesiti posti.
Nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria eccezione, in primo luogo, condannare il Sig. al pagamento a favore Controparte_1 del dei seguenti importi: Parte_1
I. la somma che risulterà dovuta e che sarà ritenuta di giustizia, per avere omesso di adottare i provvedimenti richiesti dalla legge e aver aggravato il dissesto della Società fallita, per le motivazioni tutte di cui in narrativa al paragrafo 4 [atto di citazione];
II. euro 48.663,58, per avere consapevolmente depauperato il patrimonio sociale mediante la cessione della partecipazione nella controllata austriaca Institut 2F Informatik Gmbh. ad un prezzo inferiore a quello di mercato, come esposto nel paragrafo 5 [atto di citazione];
III. la somma che risulterà dovuta, determinata anche secondo equità, compresa tra euro 9.785,00 ed euro 30.900,00, per avere distratto beni appartenenti alla Società fallita, elencati nel paragrafo 6 [atto di citazione]; in secondo luogo, condannare il Sig. IL De ME al pagamento a favore del dell'importo che risulterà dovuto, Parte_1 determinato anche secondo equità, compreso tra euro 9.785,00 ed euro
30.900,00, per avere distratto beni appartenenti alla Società fallita, elencati nel paragrafo 6 [atto di citazione].
Con vittoria di compensi e spese di lite.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni CP_1 contraria domanda ed eccezione, nel merito, respingere, perché così come proposte risultano infondate, le domande del nei confronti del Parte_2 convenuto Sig. dichiarando l'insussistenza dei diritti di Controparte_1 credito fatti valere dal stesso e, in conseguenza di tale rigetto e Parte_1 di tale declaratoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669-novies, terzo comma, C.p.c., dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo autorizzato con provvedimento del 23 Giugno 2021 in danno del Sig. Parte_3
2
[...] ed eseguito in data 15 Luglio 2021 sulle quote della Società Dream
Immobiliare S.r.l. di proprietà del Sig. medesimo nonché Controparte_1 di ogni atto connesso e/o conseguenziale, disponendo l'ordine di cancellazione della sua trascrizione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del procedimento per sequestro conservativo svoltosi in corso di causa, oltre il rimborso delle spese generali ed oltre CAP e IVA come per legge, nonché oltre il rimborso delle spese per la C.T.U. e per il Consulente Tecnico di
Parte del Sig. Controparte_1
In via istruttoria, con riferimento alla Relazione Peritale Integrativa del
C.T.U., Dott. depositata in data 15 Maggio 2024, il Sig. Persona_1 insiste nelle osservazioni alla stessa del proprio Controparte_1
Consulente Tecnico di Parte, Dott. (Allegato 9 a detta Persona_2
Relazione Peritale Integrativa), e, nel riportarsi a quanto illustrato, eccepito, dedotto e richiesto nella sua nota di trattazione scritta per l'udienza del 29
Maggio 2024, insiste, sulla sua istanza formulata in detta nota di trattazione scritta, ovverosia affinché il C.T.U. sia chiamato a chiarimenti su quanto ha formato oggetto della nota di trattazione scritta per l'udienza del
29 Maggio 2024 e delle osservazioni del C.T.P. del Sig. Controparte_1
Dott. alla Relazione Peritale Integrativa del C.T.U. e/o Persona_2 che sia disposta un'ulteriore integrazione peritale, con particolare riferimento al calcolo dei crediti asseritamente prescritti, basandosi sulla data della prima lettera di costituzione in mora dell'avvocato e non sulla data di spedizione del materiale.
De ME: Voglia il Tribunale adito, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
Nel merito: respingere la domanda del nei Parte_1 confronti del Dott. IL De ME, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di competenze professionali e spese.
La lite
Il curatore della Scuola (d'ora in poi: 2F, o la Società), dichiarata Pt_1 fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza del 5/2/2018 in consecuzione a una domanda di concordato “in bianco” del novembre 2017 e successive richieste di proroga, dichiarate inammissibili, riferisce che, dalla sua costituzione del febbraio 1996, la Società è stata gestita dall'Amministratore
3 Unico poi dimessosi in data 27/2/2017 e sostituito nella Controparte_1
Pa carica da IL De ME (non socio, ma collaboratore della ), che vi è rimasto fino al fallimento.
L'attività tipica (organizzazione di corsi di insegnamento) almeno dal 2009 ha evidenziato una marginalità negativa, con i ricavi (per giunta in forte calo, dai 9 milioni del 2009 a 1,8 milioni nel 2016) sempre inferiori ai costi, e modesti utili di esercizio maturati (fino al 2013) solo grazie a proventi finanziari (utili distribuiti dalla controllata Institut 2F GmbH) e straordinari;
la
Società usava poi concedere ai suoi clienti dilazioni di pagamento senza accertarsi della loro solvibilità, spesso coprendo il fabbisogno di liquidità con prestiti di altre società riconducibili al verso le quali ha maturato CP_1 debiti per oltre 2,4 milioni di euro.
L'azione di responsabilità poggia sugli addebiti che seguono.
1) Prosecuzione dell'attività in assenza di capitale, occultata con artifici contabili, imputata al solo CP_1 Pa
1.i Crediti verso clienti: secondo l'attore, avrebbe mantenuto positivo il suo patrimonio netto grazie alla omessa svalutazione dei suoi crediti, che avevano raggiunto nel 2009 l'abnorme valore di oltre 8,1 milioni, parcellizzati verso una quantità di clienti iscritti ai corsi e sparsi sull'intero territorio del
Centro-Nord Italia, quasi tutti persone fisiche, nei cui confronti non è pressoché mai stata intrapresa azione di recupero: i crediti ancora in bilancio nel 2017 (3,5 milioni circa) corrisponderebbero infatti, per l'80%, a quelli appostati fin da prima del 2012, e per il 60% risalirebbero ad anni anteriori al
2008, già prescritti, e senza adeguata copertura con Fondi di svalutazione.
Sul punto, contesta la necessità di svalutare detti crediti e la CP_1 misura in cui l'attore l'ha operata, segnalando come il loro ammontare fosse comunque in costante decrescita dal 2009 e come essi si siano estinti per prescrizione solo dopo la dichiarazione di fallimento – avendo invece provveduto 2F ad affidare alla SIF Finanziaria Spa l'incarico di inviare diffide interruttive della prescrizione e di procedere, ove possibile, al loro recupero.
1.ii Crediti verso agenti: negli anni sono stati registrati consistenti crediti verso gli agenti (tra i 700 mila e i 900 mila euro), a fronte dei quali non è stato istituito, di nuovo, alcun Fondo svalutazione, benché si trattasse, secondo l'attore, di crediti fittizi dei quali scientemente la Società ometteva il recupero: essi, in parte, sarebbero derivati dalla prassi – riferita dallo stesso al CP_1 curatore – per la quale, al momento della iscrizione ai corsi, i clienti versavano
4 un acconto (circa 200 euro) nelle mani dell'agente, il quale lo tratteneva come anticipo di provvigione;
tuttavia, nei casi in cui il cliente esercitava il diritto di recesso, l'acconto era restituito al cliente da 2F, mentre la somma inizialmente versata a titolo di provvigione era indebitamente trattenuta dall'agente anziché essere riversata alla Società. Né questa ne chiedeva il ritrasferimento: come ha spiegato si trattava di una condotta voluta, per disporre di uno CP_1 strumento di pressione verso gli agenti ed evitare l'interruzione del rapporto da parte loro, o per poter spendere un controcredito nei loro confronti, nel caso di rivendicazioni di lavoro. Altre volte, le provvigioni spettanti agli agenti erano
“arrotondate” ad importi superiori, sempre con la finalità di accrescere il credito della Società. contesta l'addebito, affermando che la decisione di mantenere CP_1 poste creditorie nei confronti degli agenti sarebbe da ricondurre a insindacabili scelte imprenditoriali. Il calcolo di tali crediti, in aggiunta, sarebbe stato operato dall'attore solo a partire dall'anno 2012, senza considerare i crediti sussistenti negli anni 2010-2011, con la conseguenza che il deficit patrimoniale iniziale (al 31/12/2010) è stato conteggiato al netto di tale voce, mentre quello finale (al 31/12/2016) al lordo, falsando il dato differenziale.
1.iii Fondo Rischi tributari: secondo l'attore, l'AU avrebbe omesso di istituire un Fondo ai sensi dell'art. 2424bis/3 cc, a fronte del rilevantissimo contenzioso tributario in essere con l , benché pendessero Controparte_2 in grado di appello una causa relativa agli accertamenti fiscali relativi agli anni
2006-2009, per un importo complessivo di € 1.160.102, e altro giudizio avente ad oggetto gli accertamenti degli anni 1998-2000, per un importo di oltre 2,1 milioni di euro - quest'ultimo, a differenza del primo, nemmeno menzionato nella domanda di concordato - nel quale la Corte di legittimità aveva annullato Pa la sentenza di merito favorevole a , con rinvio alla Commissione Regionale.
Rettificando le situazioni patrimoniali della Società, tenuto conto dei rilievi sopra detti (svalutazione dei crediti verso i clienti;
illegittima appostazione di crediti verso gli agenti;
omessa registrazione di Fondi rischi), l'attore sostiene che 2F aveva perduto il capitale sociale fin dal 2010 e che avrebbero dovuto essere adottate tutte le iniziative previste dagli art. 2482bis, 2482ter, 2485 cc, viceversa omesse;
la prosecuzione dell'attività dal 2011 in avanti sarebbe stata perciò illecita, con conseguente obbligo risarcitorio a carico dell'AU per l'aggravio del deficit patrimoniale.
di contro, osserva che: CP_1
5 a) la causa relativa agli accertamenti per gli anni 2006-2009 ha visto 2F vittoriosa nel giudizio di primo grado, sicché legittimamente il debito non sarebbe stato contabilizzato;
la sentenza di secondo grado, che ha riformato la prima, è intervenuta solo a metà settembre 2017, allorché la Società era in procinto di presentare la domanda di concordato;
b) quella relativa agli accertamenti per gli anni 1999-2000 aveva visto 2F prevalere sia in primo che in secondo grado – sicché, nuovamente, l'omessa contabilizzazione del debito in bilancio sarebbe giustificata - mentre la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione è intervenuta solo nell'ottobre 2017.
In ogni caso, i due contenziosi erano attinenti ad anni anteriori al 2010, dunque detti debiti, seppure fossero stati non correttamente contabilizzati, non potrebbero in alcun modo considerarsi danno provocato dall'attività proseguita negli anni 2011-2016 ma, dovendosi inserire sia nel bilancio iniziale (2010) sia in quello finale (2016), avrebbero necessariamente un valore neutro.
2) Cessione della partecipazione: con un secondo addebito, anch'esso rivolto al solo l'attore rileva che, in data 13/12/2016, la Società ha CP_1 Pa venduto a (anch'egli socio della e fratello dell'AU) e ad un Controparte_3 terzo le quote di partecipazione alla Institut 2F GmbH, al valore nominale di €
36.336,42 totali, ritenuto manifestamente incongruo perché la società austriaca, al momento della cessione, aveva un patrimonio netto positivo di oltre 188.000 euro, che avrebbe consentito di stimare il valore di mercato delle quote in almeno € 85.000.
Sul punto, afferma che l'incongruità del prezzo di vendita è stata CP_1 ritenuta sulla mera base di considerazioni astratte, senza tener conto del fatto che quelle quote non avevano mercato, in ragione della tipologia della Società.
D'altra parte, la Curatela, se avesse ritenuto di poter ottenere dalla cessione di quelle quote un ricavo maggiore, avrebbe potuto revocare la vendita, avvenuta entro l'anno dalla pubblicazione della domanda di concordato (art. 69bis LF), potendosi diversamente configurare il concorso del danneggiato nella produzione del danno.
3) Distrazione di beni: come ultimo addebito, imputato ad ambedue i convenuti, l'attore rileva che buona parte dei beni registrati nel Libro Cespiti ammortizzabili non è stata consegnata al curatore: dei beni mancanti è fornito l'elenco, con il corrispondente valore ricavabile dalla contabilità e pari a totali
6 € 61.799; per essi, gli amministratori hanno rilasciato autocertificazioni ai sensi dell'art. 2 dPR 441/1997: norma fiscale che ammette tale formalità per superare la presunzione di vendita dei beni contabilizzati non più reperiti, ma non applicabile al caso di specie poiché la deroga alla presunzione è ammessa solo in caso di perdita fortuita, non di dismissione volontaria;
la quale sarebbe perciò qualificabile come atto distrattivo, fonte di pregiudizio fatto pari al valore dei beni, al netto degli ammortamenti.
Replica ritenendo non essergli imputabile l'eventuale distrazione, CP_1 in quanto avvenuta dopo che egli aveva smesso la carica di AU;
e sottolineando come, in ogni caso, si sarebbe trattato di beni obsoleti e di nessun valore.
Anche IL De ME ha chiesto il rigetto della domanda, affermando che i beni in questione sono andati dispersi in quanto privi di qualsiasi valore: il solo ammortamento di metà del prezzo di acquisto, proposto dall'attore, non sarebbe realistico, non potendosi pensare che computer o telefoni acquistati nel 2011 avessero, sei anni dopo, un valore di mercato apprezzabile, o che lo avesse l'impianto di allarme installato nell'azienda.
I danni provocati alla Società sono stati così quantificati dall'attore:
1. € 791.041, pari alla differenza tra il PN negativo a fine 2010 e quello a fine 2016, per la prosecuzione illecita dell'attività imputabile a
CP_1
2. € 48.663,58 per la cessione a prezzo incongruo della partecipazione alla Institut 2F, ancora imputabile a CP_1
3. € 9.785 / € 30.900 per la dismissione di beni, imputabile ad ambedue gli amministratori.
con riferimento al primo punto, afferma che l'attore avrebbe CP_1 omesso di rendere omogenei i bilanci di confronto, entrambi dovendo essere riclassificati secondo criteri liquidatori, e di detrarre dal danno i costi della liquidazione;
avrebbe, inoltre, rettificato solo i dati dell'attivo, svalutando crediti ritenuti prescritti senza operare la stessa rettifica sui dati del passivo, ove sono appostati debiti verso terzi (per lo più, società correlate a 2F), i cui crediti non sono però stati ammessi al passivo del , proprio perché Parte_1 prescritti.
*
Con ordinanza del 23/6/2021, in accoglimento di ricorso cautelare presentato in corso di causa, il giudice ha autorizzato il sequestro conservativo
7 di beni e crediti di fino a concorrenza della somma di € Controparte_1
750.000.
Acquisita la documentazione prodotta e chiesta consulenza contabile, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso gli atti al collegio. Rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU, la causa torna in decisione.
Motivi della decisione
1) Il primo addebito, mosso al solo attiene alla prosecuzione CP_1 dell'attività in assenza di capitale, asseritamente occultata con artifici contabili relativi ai crediti (verso i Clienti e verso gli Agenti) e ai debiti fiscali.
Il consulente dr. ha proposto conclusioni (tra varie Persona_1 alternative, in relazione alla considerazione o non considerazione delle diverse voci di bilancio contestate) che vedono eroso il capitale di 2F:
A. al termine del 2014 (prima ipotesi), allorché il PN sarebbe sceso al valore negativo € -599.142, con un danno incrementale calcolato alla data di cessazione della carica di di soli € 58.567 (o, secondo CP_1 il diverso scenario 2.1-2.2, di € 136.221);
B. al termine del 2015 (seconda ipotesi), allorché il PN sarebbe sceso al valore negativo di € -10.662, con un danno incrementale di €
529.766; ma, in ambedue le ipotesi:
i. inserendo il Fondo Svalutazione come infra riferito,
ii. stornando i crediti verso gli agenti siccome inesigibili,
iii. senza inserire alcun Fondo Rischi Tributari, iv. computando le due poste di debito verso fornitori che gli organi fallimentari hanno invece escluso dallo stato passivo di 2F.
Secondo tutte le ipotesi differenti, invece, il capitale della Società non sarebbe andato perduto, per lo meno fino a che è rimasto AU, oppure CP_1 sarebbe andato perduto nel 2014 per essere poi recuperato, e tornare in area positiva, negli anni 2015-2016.
Si procede, quindi, all'esame di quei quattro punti che condurrebbero a una affermazione di responsabilità dell'amministratore.
1.i) Crediti verso clienti.
In base al principio OIC 15, un credito deve essere svalutato siccome inesigibile quando la sua perdita appare probabile, per esempio per ragioni
8 riferibili alle condizioni economiche del debitore, e, tanto più, quando essa è certa – ad esempio per intervenuta prescrizione.
Nel caso in esame, l'attore ritiene appunto che i crediti verso i clienti fossero in gran parte da svalutare, per la difficoltà di recuperare importi modesti presso una quantità di debitori sparsi in tutto il Centro-Nord d'Italia.
Il CTU ha premesso che non è possibile determinare con precisione se e quali crediti dovessero essere svalutati per prescrizione nei bilanci 2010-2016, mancando qualsiasi documentazione evidenziante quali clienti erano rimasti inadempienti, quando erano stati stipulati i contratti rimasti inadempiuti, se gli accordi tra le parti consentissero pagamenti rateali, quali rate siano rimaste impagate;
ciò detto, in prima battuta, ha ritenuto inattendibili i doc. 18-19 prodotti da parte attrice (contenenti l'elenco dei crediti sorti dal 2003 in avanti e ancora presenti al 20.12.2017), poiché questi sarebbero, in sostanza, files redatti dalla stessa Curatela.
Questa conclusione è stata contestata dall'attore – secondo il collegio, con fondamento: i documenti 18-19 rappresentano infatti la conversione in formato .pdf della contabilità della Società, circostanza non contestata, e ha prodotto il medesimo documento (doc. 6) presentandolo come CP_1
“elenco crediti”. Inoltre, alla domanda di concordato 2F ha allegato una relazione dell'avv. Parenti, il quale riferisce che “I crediti scaduti che mi sono stati affidati dalla società per il loro recupero ammontano ad € 3.452.918,90.
Tali crediti risalgono al 2005. L'importo dei crediti non prescritti, prendendo come punto di riferimento l'inizio del 2008, ammonta ad € 2.402.955,37”, la quale poteva costituire un elemento di riscontro dei summenzionati documenti: per questo è stato chiesto al consulente di proporre una valutazione che li considerasse come attendibili.
Nella relazione suppletiva il CTU è ripartito dalla considerazione, comunque anche precedentemente svolta, che potrebbero considerarsi estinti solo i crediti sorti dal 2003 (anno di insorgenza dei crediti più risalenti inseriti nei suddetti documenti 18-19) al 24.11.2007, data, quest'ultima, che rappresenta il decennio anteriore alla presentazione della domanda di concordato, da ritenere prescritti per decorso del decennio ordinario, rispettivamente, tra il 2013 e il 2017.
Già questa premessa (che ha prodotto, come corollario, l'esclusione dai crediti prescritti a fine 2017 di quelli sorti successivamente al 24.11.2007) è stata contestata dall'attore, a parere del quale il decennio prescrizionale
9 dovrebbe essere conteggiato, a ritroso, non dalla domanda di concordato – poi dichiarata inammissibile – ma dalla dichiarazione di fallimento del 31.1.2018.
Ritiene il collegio che nessuna delle due premesse possa essere condivisa: ricordando che la domanda alla quale è funzionale questo accertamento è quella di condanna al risarcimento dei danni provocati dalla prosecuzione dell'attività in assenza di capitale, e che essa è rivolta esclusivamente contro
è necessaria conseguenza ascrivere a questo convenuto la sola CP_1 prosecuzione dell'attività operata da lui, non anche quella avvenuta sotto la gestione di De ME, AU subentrato il 27.2.2017.
dunque, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver CP_1 verificato la sussistenza di crediti esigibili solo finché è rimasto in carica, non potendo essergli addebitato il fatto di non aver considerato la prescrizione di crediti verificatasi successivamente. La conseguenza di ciò è che possono considerarsi prescritti i soli crediti sorti prima del 27.2.2007, poiché quelli sorti successivamente non erano ancora andati perduti al momento della sostituzione dell'organo di gestione.
Anche il convenuto ha contestato il dies a quo considerato dal CTU ai fini del calcolo della prescrizione, fatto coincidere con la data di stipulazione del contratto, osservando che 2F aveva incaricato un procuratore legale, al quale trasmetteva periodicamente le situazioni di morosità, di inviare ai clienti lettere di sollecito interruttive della prescrizione;
il doc. 18, già menzionato, contiene infatti anche l'indicazione del giorno di invio al procuratore della relativa posizione per la messa in mora – onde, a opinione del convenuto, da tale successiva data dovrebbe essere effettuato il computo del tempus ad praescriptionem.
Neanche questa osservazione, però, può essere condivisa: la parte ha prodotto elenchi di nominativi di clienti inadempienti, trasmessi al procuratore avv. Parenti, e quelle che sembrano essere copie delle lettere di messa in mora che il professionista avrebbe inviato a loro, ma di questo invio, della sua eventuale data e del ricevimento delle relative lettere, non vi è prova. Pertanto, non risultando un dies a quo differito rispetto alla stipula del contratto, si presume che i crediti si siano estinti al compimento del decennio dalla data relativa, potendosi anticipare fin d'ora che una eventuale avvenuta interruzione del decorso prescrizionale renderebbe solo vieppiù valida la conclusione alla quale si perverrà.
10 Di seguito, occorrerà verificare se il capitale sociale fosse andato perduto alla data di cessazione della carica, sottolineando che al 27.2.2017 si era appena concluso l'esercizio 2016 e che l'ultimo bilancio approvato era quello al
31.12.2015 - ma, nondimeno, l'AU al 31.12.2016 avrebbe dovuto verificare se la Società disponeva ancora di un capitale oppure no.
Proseguendo la sua indagine, il CTU ha ritenuto che la presenza di molti crediti e la natura dei debitori (consumatori persone fisiche) dovessero indurre l'AU a istituire un Fondo Rischio Svalutazione indipendentemente dalla – e oltre alla - espunzione dalla voce dell'Attivo dei crediti estinti per prescrizione, ritenuta comunque dovuta;
ha poi adottato un criterio di quantificazione di questo Fondo mutuandolo dalla normativa fiscale (art. 106 dPR 917/1986, che ammette la deducibilità dei crediti svalutati nel limite annuo dello 0,5%, fino a concorrenza del 5% dei crediti totali), ma determinando la percentuale di accantonamento in un importo pari al 2% dei crediti maturati anno per anno fino a raggiungere il 30% del loro ammontare totale.
Anche questo criterio è stato criticato, da ambedue le parti:
- l'attore ne ha sottolineato l'assenza di basi oggettive, proponendo in alternativa un criterio fondato sulla media dei cd. “tassi di smarrimento annuali” registrati negli anni precedenti (2003-2008), basato sul rapporto storico tra crediti e ricavi e che permetterebbe di valutare ex ante l'ammontare dei crediti sorti nell'esercizio che sarebbero andati verosimilmente perduti, assestato sul 3% annuo;
- il convenuto ha evidenziato come, secondo lo stesso CTU, le imprese che operano nel campo del credito al consumo, se istituiscono un Fondo Rischi
(dacché non tutte lo fanno), lo mantengano in una percentuale (stabile, non come incremento annuo) del 4-8% rispetto ai crediti esistenti, talché la misura del 30% complessivo sarebbe irragionevolmente alta;
e già applicando, in sua vece, quella del 20%, a sua volta molto superiore alla media del mercato, il risultato che ne deriverebbe escluderebbe l'avvenuta perdita del capitale, in tutto il tempo in cui è rimasto AU. CP_1
Ritiene il collegio che l'obiezione dell'attore sia condivisibile nella critica, non nella proposta alternativa: da un lato, infatti, la misura adottata dal consulente appare priva di basi oggettive e ingiustificatamente (e notevolmente) superiore anche al criterio fiscale;
da altro lato, il rapporto annuale tra ricavi e crediti esprime solo ciò che è, ossia la percentuale degli incassi ottenuti nell'anno rispetto a quelli differiti agli anni seguenti, ma non
11 fornisce elementi di valutazione sulla probabilità di una futura perdita del credito;
tanto meno in una impresa che, come risulta documentalmente, era adusa a rivolgersi a una società di recupero crediti e/o a un professionista legale, proprio per la realizzazione dei crediti rimasti insoddisfatti.
Ne è riprova il fatto stesso che i crediti iscritti a bilancio 2003 ammontavano a € 7.706.697, e di questi, a fine 2017, erano ancora presenti alcuni per totali € 2.158 – correttamente espunti dal CTU fin dal bilancio
2013, allorché la prescrizione poteva considerarsi compiuta – il che dimostra come il trascorrere degli anni non possa farsi coincidere ex se con una loro probabile inesigibilità.
Se il criterio adottato dal ctu non appare in effetti basato su dati oggettivi, quello utilizzato dall'attore sembra dunque non pertinente.
La necessità di un Fondo, e la sua misura, non possono essere affermate a prescindere dall'andamento delle situazioni creditorie e, soprattutto, oltre l'allegazione delle situazioni che dovrebbero orientare la scelta: la svalutazione dei crediti, invero, non è un obbligo che scatta automaticamente se sono appostati da più di un anno, ma quando diviene probabile che essi non saranno soddisfatti, in tutto o in parte: momento che, nei rapporti tra imprese,
è normalmente individuato allorché sia passato un anno dalla loro insorgenza, perché in quell'ambito i pagamenti sono eseguiti ordinariamente alle scadenze pattuite, secondo una regolarità che giova sia al creditore che al debitore, interessato alla continuità delle forniture - talché, se il debitore non paga, è presumibile che abbia delle difficoltà, o che la fornitura sia contestata, con probabili ripercussioni sul realizzo del credito. Nei confronti di una clientela finale quasi tutta composta da consumatori persone fisiche e magari occasionali, invece, il trascorrere del tempo non è di per sé un fattore molto significativo e dal quale far discendere la necessità di una svalutazione.
Nella fattispecie, però, non è stato evidenziato alcun fatto estintivo diverso dalla prescrizione – il che può anche spiegarsi, visto che la clientela era appunto formata da persone fisiche non a rischio di fallimento o altra procedura concorsuale, secondo la normativa all'epoca vigente, e visto che il Pa servizio prestato da è generalmente richiesto da persone che non hanno difficoltà di sussistenza, e nessun caso di perdita del credito per insolvenza è stato riferito;
se così è, allora, può senz'altro convenirsi sulla necessità di istituire un Fondo Svalutazione, ma solo se e nella misura in cui la perdita per
12 prescrizione di crediti fosse arrivata a un livello significativo, evidenziando una incapacità endemica della Società di realizzarli.
Può allora essere ipotizzato un criterio alternativo basato sul rischio di perdita desunto, anno per anno, dalla percentuale di estinzione per prescrizione dei crediti sorti dieci anni prima applicata all'ammontare dei crediti esistenti nell'esercizio di riferimento, presumendo quindi che anche questi siano soggetti almeno allo stesso rischio: un Fondo destinato a coprire le prevedibili perdite future per prescrizione, da aggiungere al necessario storno dall' dei crediti già effettivamente estintisi per Parte_4 decorso del tempo.
Applicando questo criterio ai dati disponibili, si può osservare, in premessa, che i citati doc. 18-19 non evidenziano crediti risalenti ad annualità anteriori al 2003, il che comporta che quelli precedenti erano stati incassati o, comunque, già esclusi dalla posta dei Crediti.
Ciò detto, deve ancora sottolinearsi che il consulente ha provveduto a rettificare i bilanci della Società fallita formulando diverse ipotesi, in una prospettando un Fondo che coprisse sia i crediti già estinti per prescrizione, lasciati però nell'attivo come esistenti, sia le presumibili perdite future;
in altra stornando i crediti estinti e accantonando nel Fondo le sole perdite future previste;
queste ultime, in ogni caso, quantificate secondo il criterio (2% annuo fino a concorrenza del 30% complessivo) qui già non condiviso.
Per un compiuto confronto con i risultati esposti dal CTU, nell'applicare il criterio qui preferito si farà perciò di seguito riferimento alle due soluzioni proposte dal dr. Persona_1
I. Fino al 2012, dei crediti esposti non è dato sapere a quanto ammontassero quelli estinti per prescrizione o altro motivo diverso dall'adempimento, nessuno avendo riferito alcun dato in proposito;
non si vede perciò la necessità dell'accantonamento di alcun Fondo
Svalutazione;
II. dei crediti esposti nel 2013 (€ 5.580.290) risultano (presuntivamente) prescritti quelli sorti nel 2003 (€ 2.158), pari allo 0,03% dei crediti che nel 2003 risultavano esistenti (€ 7.706.697); la percentuale irrisoria dei crediti prescritti non avrebbe nemmeno reso necessaria l'istituzione di un Fondo, tuttavia, per operare il confronto con la CTU, si può ipotizzare, alternativamente:
13 a. l'istituzione di un Fondo comprensivo tanto della perdita registrata quanto di una percentualmente pari previsione di estinzione futura dei crediti esistenti nel 2013: € 3.850,00
(2.158+1.675),
a fronte dell'importo di € 1.642.907,62 accantonato dal consulente (che ha proposto l'inizio di accantonamenti fin dal 2003 nella misura del 2% annuo) nella sua prima relazione;
b. la registrazione dei Crediti in misura ridotta (€ 5.578.132), con storno di quelli prescritti, e l'istituzione di un Fondo di €
1.700,00 a copertura della sola previsione di perdita;
laddove il consulente, nella sua seconda ipotesi, ha provveduto a ridurre come sopra l'ammontare dei Crediti, accanto però a un Fondo di € 1.640.750;
III. dei crediti esposti nel 2014 (€ 4.885.027) risultano (presuntivamente) prescritti gli ultradecennali (€ 49.425), pari allo 0,6% dei crediti esistenti nel 2004 (€ 8.123.461); perciò:
a. il Fondo comprensivo delle perdite registrate e di una copertura per la previsione di future estinzioni avrebbe potuto essere pari a
€ 81.000,00 (2.158+49.425+29.310),
a fronte dell'importo di € 1.642.907,62 accantonato dal consulente nella sua prima ipotesi;
b. in alternativa, avrebbero dovuto essere registrati i Crediti in misura ridotta (€ 4.833.444), con storno di quelli prescritti, e istituto un Fondo di € 29.000,00 a copertura della sola previsione di perdita;
laddove il consulente, nella sua seconda ipotesi, ha provveduto a ridurre come sopra l'ammontare dei Crediti, ma accanto a un Fondo di € 1.591.325;
IV. dei crediti esposti nel 2015 (€ 4.383.077) risultano prescritti gli ultradecennali (€ 420.165), pari al 6% dei crediti esistenti nel 2005 (€
7.038.720); perciò:
a. il Fondo comprensivo delle perdite registrate e di una copertura per la previsione di future estinzioni avrebbe dovuto essere incrementato a € 735.000,00 (somma di perdite pregresse, perdite di esercizio e percentuale di previsione di perdite future, il tutto arrotondato alla cifra tonda superiore),
a fronte dell'importo di € 1.642.907,62 accantonato dal consulente nella sua prima ipotesi;
14 b. oppure, i Crediti avrebbero dovuto essere rilevati in misura ridotta (€ 3.911.329), con storno di quelli prescritti, e il Fondo essere portato a € 290.000,00 a copertura della sola previsione di perdita;
laddove il consulente, nella sua seconda ipotesi, ha provveduto a ridurre, come sopra, l'ammontare dei Crediti, ma accanto a un Fondo di € 1.173.399;
V. dei crediti esposti nel 2016 (€ 4.147.299) risultano prescritti gli ultradecennali (€ 532.615), pari al 7% dei crediti esistenti nel 2006 (€
7.532.199); perciò:
a. il Fondo comprensivo delle perdite registrate e di una copertura per la previsione di future estinzioni avrebbe dovuto essere incrementato a € 1.295.000,00 (somma di perdite pregresse, perdite di esercizio e percentuale di previsione di perdite future, il tutto arrotondato alla cifra tonda superiore),
a fronte dell'importo di € 1.642.907,62 accantonato dal consulente nella sua prima ipotesi;
b. oppure, i Crediti avrebbero dovuto essere rilevati in misura ridotta (€ 3.142.936), con storno di quelli prescritti, mentre il
Fondo avrebbe potuto anche essere ridotto a € 220.000,00 a copertura della sola previsione di perdita;
laddove il consulente, nella sua seconda ipotesi, ha provveduto a ridurre, come sopra, l'ammontare dei Crediti, accanto a un Fondo di € 942.881,00.
Un Fondo Svalutazione, dunque, doveva essere accantonato, quanto meno dal 2014, in considerazione dell'andamento crescente dell'incidenza delle prescrizioni sull'ammontare dei crediti;
ma deve anche sottolinearsi come la misura proposta dal ctu e, a maggior ragione, quella proposta dall'attore, appaiano sproporzionate alle perdite per prescrizione effettive;
senza contare che l'ammontare complessivo dei crediti è comunque andato notevolmente riducendosi negli anni, tanto da essersi più che dimezzato tra il 2004 e il
2015.
1.ii) I crediti verso gli Agenti.
L'attore afferma che essi avrebbero dovuto essere svalutati siccome inesistenti: “l'organo gestorio della Società fallita, creava artificiosamente dei crediti, esposti nei bilanci di esercizio, verso gli agenti, nella consapevolezza della loro insussistenza e con la precisa volontà di non richiederne mai il pagamento”; in altre parole, secondo l'attore, la consapevolezza delle maggiori
15 somme erogate o lasciate agli Agenti, unita alla volontà di non chiedere la restituzione della differenza, renderebbe quelle somme dei costi, non dei crediti.
Non sembra corretto parlare di artificiosa creazione di crediti inesistenti o fittizi: il sistema riferito dal curatore – e a lui, prima, dagli ex amministratori – potrà anche considerarsi bizzarro e paradossale (la Società, in sostanza, erogava agli agenti o consentiva loro di trattenere somme che non spettavano, per non dover pagare somme che spettavano), ma ciò che scaturiva da esso era l'insorgenza di crediti veri, non fittizi: sia se erano trattenute dagli agenti somme che avrebbero dovuto essere riversate alla 2F (gli anticipi dei clienti che poi esercitavano lo jus poenitendi), sia se erano pagate a loro, tramite anticipazioni, somme maggiori rispetto alle provvigioni effettivamente maturate, senza procedere a conguagli.
Lo stesso sistema descritto dall'attore evidenzia, infatti, che le somme in oggetto erano lasciate o versate agli agenti con la funzione di fronteggiare (o dissuadere dal far valere) altri crediti spettanti agli agenti: una provvista da spendere in via di compensazione;
quelli di 2F erano, pertanto, crediti veri e, al loro insorgere, correttamente registrati in bilancio come tali, mentre sarebbero stati “inesistenti” (e, dunque, da contabilizzare come costi) se gli agenti non avessero indebitamente trattenuto per sé somma alcuna, o se 2F avesse formalmente rinunciato a ripetere le differenze.
Ma quei crediti non potevano considerarsi rinunciati: al contrario, atteso che la loro funzione era quella di compensare eventuali debiti, nessuna rinuncia poteva intervenire (e non risulta infatti che sia intervenuta), per tutto il tempo in cui la compensazione avrebbe potuto essere attuata o eccepita.
Non vi è dubbio che anche questi crediti potevano poi diventare inesigibili per prescrizione, situazione che avrebbe potuto essere presa in considerazione o sotto forma di alterazione dei dati di bilancio (ove fossero stati registrati come esistenti anche crediti prescritti), o sotto forma di depauperamento (per aver effettuato consapevolmente dei pagamenti indebiti, lasciando poi prescrivere il diritto alla restituzione).
Sennonché, la documentazione esaminata dal CTU riguarda crediti iscritti a partire dal 2010, dunque, nessuno di essi (€ 638.242,21) può essersi estinto per prescrizione prima delle dimissioni date da ben avrebbe potuto CP_1 agire lo stesso curatore, se riteneva, per ottenerne la restituzione.
16 Vero è che i convenuti non hanno ottemperato all'ordine del GI di esibire i partitari degli anni 2006-2009 relativi agli agenti, ma questa condotta, benché processualmente scorretta, non è decisiva, e non solo perché, eventualmente, solo i crediti sorti in anni fino al 2006 avrebbero potuto essersi estinti per prescrizione entro il 2016, ricordando che – unico convenuto a cui è CP_1 chiesto un risarcimento per l'illecita prosecuzione dell'attività – ha smesso la carica di AU all'inizio del 2017; ma, a monte, perché:
- nonostante che il ctu li abbia considerati inesistenti e stornati da tutti i bilanci a partire dal 2010, il capitale di 2F, contrariamente alla tesi attorea, non è risultato perduto al termine di quell'esercizio;
- nei bilanci sono allocati crediti verso Clienti, verso l'Erario e verso Altri;
dovendosi ritenere che quelli in parola siano stati rilevati tra questi ultimi
(nella nota integrativa al bilancio 2010 è scritto: “I crediti verso altri … sono costituiti da anticipazioni per fondo spese”), si osserva che i Crediti verso Altri esistenti nel 2006 ammontavano a € 259.516, e si potrebbe al più ipotizzare l'estinzione per prescrizione nei limiti di tale importo;
- in ogni caso, la domanda poggia su una specifica condotta (aver registrato crediti inesistenti), che, così come prospettata, non è invece da ritenere sussistente.
1.iii) Il Fondo Rischi Tributari.
La terza contestazione di irregolarità contabile atta a occultare la perdita del capitale è mossa dall'attore con riferimento all'omesso accantonamento di un Fondo per Rischi tributari, ritenuto invece necessario a fronte di pretese Cont dell' sfociate in due contenziosi giudiziari.
Il consulente ha osservato che un Fondo Rischi sarebbe stato da appostare se il debito fosse risultato probabile;
ma, nella fattispecie, la Società aveva vinto il primo grado di giudizio (relativo all'accertamento 2006-2009) o addirittura i primi due gradi (accertamento 1998-2000); gli amministratori, dunque, ben potevano ritenere più probabile l'inesistenza del debito.
Anche sul punto l'attore muove critiche alle conclusioni del consulente, rilevando che il credito erariale era assai elevato e la stessa Società, nel presentare domanda di concordato, affermava che “nell'ipotesi la società dovesse essere soccombente in via definitiva, il debito fiscale verrebbe correttamente rilevato e come tale determinerebbe una perdita complessiva nel conto economico e nello stato patrimoniale della società di euro 1.769.937,00”.
17 Si tratta di argomenti poco utili: l'ammontare del credito preteso dal terzo non influisce sul grado di probabilità che esso sia vero;
e il riconoscimento da parte dell'AU (che non era più avvenne, appunto, con la CP_1 presentazione del concordato (novembre 2017), ossia quando erano appena state pubblicate le sentenze della Commissione Regionale e della Corte di
Cassazione che sovvertivano l'esito dei giudizi precedenti.
All'epoca della approvazione dei bilanci dal 2010 al 2015 (ultimo redatto da , la situazione relativa ai due contenziosi era la seguente: CP_1
I. gli accertamenti relativi agli anni 1998-2000, notificati nel 2005 e contenenti una pretesa erariale di oltre 2,1 milioni di euro, avevano visto 2F prevalere sia in primo (2007) che in secondo grado (2009); rispetto a questi, si può pertanto escludere che, negli anni 2010 e seguenti (fino alla cassazione delle sentenze di merito), la Società avesse l'obbligo di istituire un Fondo rischi, potendosi ritenere assai più probabile l'insussistenza del credito erariale;
II. gli accertamenti relativi agli anni 2006-2009 (per complessivi €
609.835), per il principio di prudenza, avrebbero dovuto invece consigliare la rilevazione di un Fondo Rischi per un ammontare corrispondente, nel periodo intermedio tra la loro notifica e la sentenza di primo grado (2013), che di nuovo aveva dato ragione alla Società.
Tuttavia, come rilevato anche dal ctu, agli atti di causa non si rinvengono né gli avvisi degli accertamenti 2006-2009 né la loro notifica, ed è perciò impossibile quantificare in quale misura, e in quale bilancio, un Fondo Rischi avrebbe dovuto essere appostato.
1.iv) I debiti esclusi. Pa Si deve anche aggiungere una considerazione sui consistenti debiti che aveva rilevato nei bilanci nei confronti di due fornitori (CA e MA), le cui domande di insinuazione al passivo sono state respinte dagli organi fallimentari: la prima (di € 952.988), perché i crediti erano ormai estinti per prescrizione, risalendo gli stessi ad anni fino al 2007 e gli atti interruttivi, privi di data certa, non erano opponibili al;
la seconda (di € 577.456), Parte_1 perché il suo credito non era supportato da adeguata prova;
MA peraltro, dopo opposizione allo stato passivo, è stata ammessa in misura ridotta (€
241.781) a seguito di accordo transattivo.
Con ordinanza del 3.5.2022 il GI, rispondendo a un'istanza del ctu, ha dato indicazione di considerare questi due debiti come esistenti nei bilanci in
18 cui sono stati contabilizzati, ma di evidenziarne comunque l'eventuale incidenza sull'entità del danno, atteso che i fattori che hanno portato alla loro esclusione sono insorti in epoca successiva alla approvazione dei bilanci (fino a quello 2015) e legati al regime di prova proprio della concorsualità, dunque, non prevedibili al momento della redazione dei bilanci medesimi.
In altre parole: quei crediti devono essere considerati in ottica ex ante ai fini dell'accertamento della evoluzione storica del patrimonio della Società e delle condotte che l'AU avrebbe dovuto tenere all'epoca, ma anche la loro esclusione (totale o parziale) dev'essere apprezzata ex post al momento della quantificazione del danno, atteso che le vicende concorsuali hanno portato alla riduzione della massa debitoria già rilevata negli anni in contestazione.
In particolare ritiene il collegio, quanto ai crediti CA, che la loro esclusione dallo stato passivo per inopponibilità alla curatela degli atti interruttivi non possa considerarsi equivalente a una sicura estinzione dei debiti anche al momento della redazione dei bilanci: sia perché i crediti stessi erano sorti in annualità diverse, tra il 2004 e il 2007, e, dunque, nei bilanci
2014-2016 non potevano essere esclusi quelli che non erano ancora prescritti;
sia perché, riconoscendo la loro esistenza nella registrazione contabile, l'AU ha evidentemente ritenuto opponibili alla Società quegli atti interruttivi che la procedura concorsuale, terza rispetto al rapporto di fornitura, non ha invece considerato tali.
Quanto al credito MA, esso pure doveva essere quantomeno incerto, ma non senz'altro da escludere, se anche la Curatela, a seguito dell'opposizione allo stato passivo, è giunta a una parziale ammissione tramite atto transattivo.
Ritiene pertanto il collegio di dover confermare la computabilità di detti debiti, nell'esame dei bilanci, eventualmente valutandone l'incidenza sul danno una volta che risultasse sussistente una responsabilità di CP_1
*
È ora possibile giungere alla conclusione dell'esame di questo primo addebito - la prosecuzione dell'attività in assenza di capitale.
Ripartendo dalle conclusioni del ctu, si può osservare che, pur adottando criteri qui non condivisi, per quanto riguarda i crediti verso i clienti e verso gli agenti, il capitale di 2F sarebbe rimasto positivo fino al 2013, mentre sarebbe sceso a valori negativi nel 2014 o, addirittura, nel 2015.
19 Se però si modificano le rettifiche ai bilanci 2014-2015 apportate dal consulente (Allegati 8-9 alla prima relazione), secondo quanto ritenuto sopra, il PN della Società sarebbe però rimasto sempre positivo;
infatti:
• dal doc. 8bis allegato alla prima relazione risulterebbe:
o nel 2014 un PN di € +202.939 dopo aver accantonato un Fondo
Svalutazione di € 1.687.950 (in aggiunta allo storno dei crediti già prescritti) che scenderebbe a valore negativo (€ -450.000 circa) stornando anche i crediti verso Agenti per un importo pari a €
652.082,50;
o nel 2015 un PN di € -811.815 con un Fondo Svalutazione di €
1.346.012 (sempre in aggiunta allo storno dei crediti prescritti) e l'azzeramento dei Crediti verso Agenti;
o nel 2016 un PN di € -682.178, ottenuto con gli stessi criteri;
ed è evidente che, riducendo il Fondo Svalutazione secondo quanto sopra considerato (€ 29.000 per il 2014, € 290.000 per il 2015 ed € 220.000 per il
2016, oltre all'azzeramento totale dei crediti prescritti), e ripristinando i Crediti verso Agenti – o anche lasciando uno storno degli stessi nell'intera misura corrispondente ai Crediti verso Altri rilevati nel 2006, ossia € 259.516 – il capitale sarebbe sempre largamente positivo;
• dal doc. 5 allegato alla seconda relazione risulterebbe:
o nel 2014 un PN ancora positivo di € 297.409, nonostante i maggiori storni e accantonamenti proposti dal consulente,
o nel 2015, un PN negativo di € -10.662, abbondantemente superato dai minori storni e accantonamenti qui ritenuti corretti,
o nel 2016, un PN negativo di € -540.428, anch'esso destinato a tornare positivo con le modifiche qui proposte.
Tutto ciò porta a escludere la configurabilità dell'illecito denunciato, e, di conseguenza, la fondatezza della domanda di risarcimento di un danno –
l'incremento del deficit patrimoniale – previsto come tale dalla legge solo se conseguente alla violazione dell'obbligo di cessazione dell'attività di impresa tipica e di sua sostituzione con una gestione meramente conservativa del patrimonio;
donde, ancora, l'irrilevanza della questione relativa ai debiti verso
CA e MA, e, altresì, di quella ulteriore inerente alla quantificazione delle spese di liquidazione.
***
20 2) La cessione delle quote di Institut 2F GmbH.
Il secondo addebito poggia sull'asserita cessione a prezzo incongruo della partecipazione alla società correlata.
Dalla CTU risulta che questa società partecipata, benché avesse un PN ancora positivo, era in “perdita sistematica”, dunque il suo avviamento poteva considerarsi negativo anziché positivo;
inoltre, il capitale sociale di circa 36,3 mila euro era stato versato per poco più della metà (18,3 mila), generando un debito certo dei soci verso la società.
Il prezzo di vendita delle quote, al valore nominale, è dunque da considerare corretto, non solo per assenza di prova della possibilità di trovare sul mercato un acquirente disposto a pagare un prezzo maggiore, ma anche per l'incombente prospettiva alternativa, ove non fosse stato possibile vendere la partecipazione a un prezzo maggiore, di perdere interamente l'investimento, per l'andamento costantemente in perdita della Institut 2F e la sempre più concreta possibilità che detta società finisse in fallimento.
In ogni caso, la differenza rispetto al valore della partecipata – in astratto quantificato dal ctu in € 68.000 – anche nella considerazione degli elementi sopra indicati, non è tale da rendere la cessione manifestamente irragionevole;
pertanto, essa può ricondursi alla regola della insindacabilità delle scelte di impresa: anche questo secondo addebito è infondato.
***
3) La dismissione di beni.
Il terzo addebito, questo mosso nei confronti di ambedue i convenuti, riguarda l'omessa consegna al curatore di beni che erano invece appostati in bilancio come presenti e aventi un valore apprezzabile.
La domanda dev'essere rigettata nei confronti di essendo CP_1 incontestato che la carica gestoria fu assunta da De ME a far data dal
27.2.2017 e, quindi, non potendo l'AU cessato rispondere di ciò che quello subentrato può aver fatto.
Il consulente ha osservato che i beni dismessi a prezzo zero erano costituiti per lo più da strumenti elettronici, acquistati parecchi anni prima e, quindi, del tutto obsoleti e sostanzialmente privi di mercato, e da un impianto di allarme allestito nell'immobile; stimando quindi il danno subito da 2F in non più di € 10.000.
L'esiguità dell'importo – perfino sovrastimato: lo stesso consulente riconosce che il pur minimo valore attribuito ai computer sarebbe stato di
21 difficilissima realizzazione, poiché strumenti elettronici con 5 o più anni di anzianità non hanno sostanzialmente mercato;
per non dire dell'impianto di allarme, non valorizzabile fuori dai locali cui era destinato – induce questo collegio a non ravvisare alcun danno imputabile ai convenuti: anche sul punto, la domanda è respinta.
*
In conclusione, la domanda dev'essere integralmente rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al
DM 147/2022, applicando gli scaglioni di valore corrispondenti alle domande proposte contro e
contro
De ME, parametri compresi tra i minimi e i CP_1 medi. Le spese della CTU sono poste a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: rigetta le domande proposte dalla Liquidazione Giudiziale Parte_2 nei confronti di e di IL De ME, e condanna l'attrice a Controparte_1 rifondere loro le spese del giudizio, liquidate:
- in favore di in € 20.000 per compensi professionali, oltre rimborso di CP_1 spese generali e accessori di legge;
- in favore di De ME in € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge;
pone le spese della CTU a carico dell'attore.
Firenze, 20 maggio 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
22
Tribunale di Firenze Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7819/2020 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. NICCOLÒ STEFANELLI, cf C.F._1
- domicilio: Via Rosolino Pilo 7 50131 Firenze presso il difensore
- PEC: Email_1
CONVENUTI
cf Controparte_1 C.F._2
- difesa: avv. GIAMPIERO CASSI, cf C.F._3
- domicilio: Via Bovio 30 50136 Firenze presso il difensore
- PEC: Email_2
FILIPPO DE MEO, cf C.F._4
- difesa: avv. FRANCESCO PARENTI, cf C.F._5
- domicilio: Via L.S. Cherubini 20 50121 Firenze presso il difensore
- PEC: Email_3
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo.
1 Decisa nella camera di consiglio del 20/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Scuola 2F: In via istruttoria, richiamate integralmente le valutazioni di cui alla nota di trattazione scritta del 3.10.2022, si domanda la rinnovazione della consulenza tecnica, fermi restando i quesiti posti.
Nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria eccezione, in primo luogo, condannare il Sig. al pagamento a favore Controparte_1 del dei seguenti importi: Parte_1
I. la somma che risulterà dovuta e che sarà ritenuta di giustizia, per avere omesso di adottare i provvedimenti richiesti dalla legge e aver aggravato il dissesto della Società fallita, per le motivazioni tutte di cui in narrativa al paragrafo 4 [atto di citazione];
II. euro 48.663,58, per avere consapevolmente depauperato il patrimonio sociale mediante la cessione della partecipazione nella controllata austriaca Institut 2F Informatik Gmbh. ad un prezzo inferiore a quello di mercato, come esposto nel paragrafo 5 [atto di citazione];
III. la somma che risulterà dovuta, determinata anche secondo equità, compresa tra euro 9.785,00 ed euro 30.900,00, per avere distratto beni appartenenti alla Società fallita, elencati nel paragrafo 6 [atto di citazione]; in secondo luogo, condannare il Sig. IL De ME al pagamento a favore del dell'importo che risulterà dovuto, Parte_1 determinato anche secondo equità, compreso tra euro 9.785,00 ed euro
30.900,00, per avere distratto beni appartenenti alla Società fallita, elencati nel paragrafo 6 [atto di citazione].
Con vittoria di compensi e spese di lite.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni CP_1 contraria domanda ed eccezione, nel merito, respingere, perché così come proposte risultano infondate, le domande del nei confronti del Parte_2 convenuto Sig. dichiarando l'insussistenza dei diritti di Controparte_1 credito fatti valere dal stesso e, in conseguenza di tale rigetto e Parte_1 di tale declaratoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669-novies, terzo comma, C.p.c., dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo autorizzato con provvedimento del 23 Giugno 2021 in danno del Sig. Parte_3
2
[...] ed eseguito in data 15 Luglio 2021 sulle quote della Società Dream
Immobiliare S.r.l. di proprietà del Sig. medesimo nonché Controparte_1 di ogni atto connesso e/o conseguenziale, disponendo l'ordine di cancellazione della sua trascrizione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del procedimento per sequestro conservativo svoltosi in corso di causa, oltre il rimborso delle spese generali ed oltre CAP e IVA come per legge, nonché oltre il rimborso delle spese per la C.T.U. e per il Consulente Tecnico di
Parte del Sig. Controparte_1
In via istruttoria, con riferimento alla Relazione Peritale Integrativa del
C.T.U., Dott. depositata in data 15 Maggio 2024, il Sig. Persona_1 insiste nelle osservazioni alla stessa del proprio Controparte_1
Consulente Tecnico di Parte, Dott. (Allegato 9 a detta Persona_2
Relazione Peritale Integrativa), e, nel riportarsi a quanto illustrato, eccepito, dedotto e richiesto nella sua nota di trattazione scritta per l'udienza del 29
Maggio 2024, insiste, sulla sua istanza formulata in detta nota di trattazione scritta, ovverosia affinché il C.T.U. sia chiamato a chiarimenti su quanto ha formato oggetto della nota di trattazione scritta per l'udienza del
29 Maggio 2024 e delle osservazioni del C.T.P. del Sig. Controparte_1
Dott. alla Relazione Peritale Integrativa del C.T.U. e/o Persona_2 che sia disposta un'ulteriore integrazione peritale, con particolare riferimento al calcolo dei crediti asseritamente prescritti, basandosi sulla data della prima lettera di costituzione in mora dell'avvocato e non sulla data di spedizione del materiale.
De ME: Voglia il Tribunale adito, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
Nel merito: respingere la domanda del nei Parte_1 confronti del Dott. IL De ME, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di competenze professionali e spese.
La lite
Il curatore della Scuola (d'ora in poi: 2F, o la Società), dichiarata Pt_1 fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza del 5/2/2018 in consecuzione a una domanda di concordato “in bianco” del novembre 2017 e successive richieste di proroga, dichiarate inammissibili, riferisce che, dalla sua costituzione del febbraio 1996, la Società è stata gestita dall'Amministratore
3 Unico poi dimessosi in data 27/2/2017 e sostituito nella Controparte_1
Pa carica da IL De ME (non socio, ma collaboratore della ), che vi è rimasto fino al fallimento.
L'attività tipica (organizzazione di corsi di insegnamento) almeno dal 2009 ha evidenziato una marginalità negativa, con i ricavi (per giunta in forte calo, dai 9 milioni del 2009 a 1,8 milioni nel 2016) sempre inferiori ai costi, e modesti utili di esercizio maturati (fino al 2013) solo grazie a proventi finanziari (utili distribuiti dalla controllata Institut 2F GmbH) e straordinari;
la
Società usava poi concedere ai suoi clienti dilazioni di pagamento senza accertarsi della loro solvibilità, spesso coprendo il fabbisogno di liquidità con prestiti di altre società riconducibili al verso le quali ha maturato CP_1 debiti per oltre 2,4 milioni di euro.
L'azione di responsabilità poggia sugli addebiti che seguono.
1) Prosecuzione dell'attività in assenza di capitale, occultata con artifici contabili, imputata al solo CP_1 Pa
1.i Crediti verso clienti: secondo l'attore, avrebbe mantenuto positivo il suo patrimonio netto grazie alla omessa svalutazione dei suoi crediti, che avevano raggiunto nel 2009 l'abnorme valore di oltre 8,1 milioni, parcellizzati verso una quantità di clienti iscritti ai corsi e sparsi sull'intero territorio del
Centro-Nord Italia, quasi tutti persone fisiche, nei cui confronti non è pressoché mai stata intrapresa azione di recupero: i crediti ancora in bilancio nel 2017 (3,5 milioni circa) corrisponderebbero infatti, per l'80%, a quelli appostati fin da prima del 2012, e per il 60% risalirebbero ad anni anteriori al
2008, già prescritti, e senza adeguata copertura con Fondi di svalutazione.
Sul punto, contesta la necessità di svalutare detti crediti e la CP_1 misura in cui l'attore l'ha operata, segnalando come il loro ammontare fosse comunque in costante decrescita dal 2009 e come essi si siano estinti per prescrizione solo dopo la dichiarazione di fallimento – avendo invece provveduto 2F ad affidare alla SIF Finanziaria Spa l'incarico di inviare diffide interruttive della prescrizione e di procedere, ove possibile, al loro recupero.
1.ii Crediti verso agenti: negli anni sono stati registrati consistenti crediti verso gli agenti (tra i 700 mila e i 900 mila euro), a fronte dei quali non è stato istituito, di nuovo, alcun Fondo svalutazione, benché si trattasse, secondo l'attore, di crediti fittizi dei quali scientemente la Società ometteva il recupero: essi, in parte, sarebbero derivati dalla prassi – riferita dallo stesso al CP_1 curatore – per la quale, al momento della iscrizione ai corsi, i clienti versavano
4 un acconto (circa 200 euro) nelle mani dell'agente, il quale lo tratteneva come anticipo di provvigione;
tuttavia, nei casi in cui il cliente esercitava il diritto di recesso, l'acconto era restituito al cliente da 2F, mentre la somma inizialmente versata a titolo di provvigione era indebitamente trattenuta dall'agente anziché essere riversata alla Società. Né questa ne chiedeva il ritrasferimento: come ha spiegato si trattava di una condotta voluta, per disporre di uno CP_1 strumento di pressione verso gli agenti ed evitare l'interruzione del rapporto da parte loro, o per poter spendere un controcredito nei loro confronti, nel caso di rivendicazioni di lavoro. Altre volte, le provvigioni spettanti agli agenti erano
“arrotondate” ad importi superiori, sempre con la finalità di accrescere il credito della Società. contesta l'addebito, affermando che la decisione di mantenere CP_1 poste creditorie nei confronti degli agenti sarebbe da ricondurre a insindacabili scelte imprenditoriali. Il calcolo di tali crediti, in aggiunta, sarebbe stato operato dall'attore solo a partire dall'anno 2012, senza considerare i crediti sussistenti negli anni 2010-2011, con la conseguenza che il deficit patrimoniale iniziale (al 31/12/2010) è stato conteggiato al netto di tale voce, mentre quello finale (al 31/12/2016) al lordo, falsando il dato differenziale.
1.iii Fondo Rischi tributari: secondo l'attore, l'AU avrebbe omesso di istituire un Fondo ai sensi dell'art. 2424bis/3 cc, a fronte del rilevantissimo contenzioso tributario in essere con l , benché pendessero Controparte_2 in grado di appello una causa relativa agli accertamenti fiscali relativi agli anni
2006-2009, per un importo complessivo di € 1.160.102, e altro giudizio avente ad oggetto gli accertamenti degli anni 1998-2000, per un importo di oltre 2,1 milioni di euro - quest'ultimo, a differenza del primo, nemmeno menzionato nella domanda di concordato - nel quale la Corte di legittimità aveva annullato Pa la sentenza di merito favorevole a , con rinvio alla Commissione Regionale.
Rettificando le situazioni patrimoniali della Società, tenuto conto dei rilievi sopra detti (svalutazione dei crediti verso i clienti;
illegittima appostazione di crediti verso gli agenti;
omessa registrazione di Fondi rischi), l'attore sostiene che 2F aveva perduto il capitale sociale fin dal 2010 e che avrebbero dovuto essere adottate tutte le iniziative previste dagli art. 2482bis, 2482ter, 2485 cc, viceversa omesse;
la prosecuzione dell'attività dal 2011 in avanti sarebbe stata perciò illecita, con conseguente obbligo risarcitorio a carico dell'AU per l'aggravio del deficit patrimoniale.
di contro, osserva che: CP_1
5 a) la causa relativa agli accertamenti per gli anni 2006-2009 ha visto 2F vittoriosa nel giudizio di primo grado, sicché legittimamente il debito non sarebbe stato contabilizzato;
la sentenza di secondo grado, che ha riformato la prima, è intervenuta solo a metà settembre 2017, allorché la Società era in procinto di presentare la domanda di concordato;
b) quella relativa agli accertamenti per gli anni 1999-2000 aveva visto 2F prevalere sia in primo che in secondo grado – sicché, nuovamente, l'omessa contabilizzazione del debito in bilancio sarebbe giustificata - mentre la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione è intervenuta solo nell'ottobre 2017.
In ogni caso, i due contenziosi erano attinenti ad anni anteriori al 2010, dunque detti debiti, seppure fossero stati non correttamente contabilizzati, non potrebbero in alcun modo considerarsi danno provocato dall'attività proseguita negli anni 2011-2016 ma, dovendosi inserire sia nel bilancio iniziale (2010) sia in quello finale (2016), avrebbero necessariamente un valore neutro.
2) Cessione della partecipazione: con un secondo addebito, anch'esso rivolto al solo l'attore rileva che, in data 13/12/2016, la Società ha CP_1 Pa venduto a (anch'egli socio della e fratello dell'AU) e ad un Controparte_3 terzo le quote di partecipazione alla Institut 2F GmbH, al valore nominale di €
36.336,42 totali, ritenuto manifestamente incongruo perché la società austriaca, al momento della cessione, aveva un patrimonio netto positivo di oltre 188.000 euro, che avrebbe consentito di stimare il valore di mercato delle quote in almeno € 85.000.
Sul punto, afferma che l'incongruità del prezzo di vendita è stata CP_1 ritenuta sulla mera base di considerazioni astratte, senza tener conto del fatto che quelle quote non avevano mercato, in ragione della tipologia della Società.
D'altra parte, la Curatela, se avesse ritenuto di poter ottenere dalla cessione di quelle quote un ricavo maggiore, avrebbe potuto revocare la vendita, avvenuta entro l'anno dalla pubblicazione della domanda di concordato (art. 69bis LF), potendosi diversamente configurare il concorso del danneggiato nella produzione del danno.
3) Distrazione di beni: come ultimo addebito, imputato ad ambedue i convenuti, l'attore rileva che buona parte dei beni registrati nel Libro Cespiti ammortizzabili non è stata consegnata al curatore: dei beni mancanti è fornito l'elenco, con il corrispondente valore ricavabile dalla contabilità e pari a totali
6 € 61.799; per essi, gli amministratori hanno rilasciato autocertificazioni ai sensi dell'art. 2 dPR 441/1997: norma fiscale che ammette tale formalità per superare la presunzione di vendita dei beni contabilizzati non più reperiti, ma non applicabile al caso di specie poiché la deroga alla presunzione è ammessa solo in caso di perdita fortuita, non di dismissione volontaria;
la quale sarebbe perciò qualificabile come atto distrattivo, fonte di pregiudizio fatto pari al valore dei beni, al netto degli ammortamenti.
Replica ritenendo non essergli imputabile l'eventuale distrazione, CP_1 in quanto avvenuta dopo che egli aveva smesso la carica di AU;
e sottolineando come, in ogni caso, si sarebbe trattato di beni obsoleti e di nessun valore.
Anche IL De ME ha chiesto il rigetto della domanda, affermando che i beni in questione sono andati dispersi in quanto privi di qualsiasi valore: il solo ammortamento di metà del prezzo di acquisto, proposto dall'attore, non sarebbe realistico, non potendosi pensare che computer o telefoni acquistati nel 2011 avessero, sei anni dopo, un valore di mercato apprezzabile, o che lo avesse l'impianto di allarme installato nell'azienda.
I danni provocati alla Società sono stati così quantificati dall'attore:
1. € 791.041, pari alla differenza tra il PN negativo a fine 2010 e quello a fine 2016, per la prosecuzione illecita dell'attività imputabile a
CP_1
2. € 48.663,58 per la cessione a prezzo incongruo della partecipazione alla Institut 2F, ancora imputabile a CP_1
3. € 9.785 / € 30.900 per la dismissione di beni, imputabile ad ambedue gli amministratori.
con riferimento al primo punto, afferma che l'attore avrebbe CP_1 omesso di rendere omogenei i bilanci di confronto, entrambi dovendo essere riclassificati secondo criteri liquidatori, e di detrarre dal danno i costi della liquidazione;
avrebbe, inoltre, rettificato solo i dati dell'attivo, svalutando crediti ritenuti prescritti senza operare la stessa rettifica sui dati del passivo, ove sono appostati debiti verso terzi (per lo più, società correlate a 2F), i cui crediti non sono però stati ammessi al passivo del , proprio perché Parte_1 prescritti.
*
Con ordinanza del 23/6/2021, in accoglimento di ricorso cautelare presentato in corso di causa, il giudice ha autorizzato il sequestro conservativo
7 di beni e crediti di fino a concorrenza della somma di € Controparte_1
750.000.
Acquisita la documentazione prodotta e chiesta consulenza contabile, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso gli atti al collegio. Rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU, la causa torna in decisione.
Motivi della decisione
1) Il primo addebito, mosso al solo attiene alla prosecuzione CP_1 dell'attività in assenza di capitale, asseritamente occultata con artifici contabili relativi ai crediti (verso i Clienti e verso gli Agenti) e ai debiti fiscali.
Il consulente dr. ha proposto conclusioni (tra varie Persona_1 alternative, in relazione alla considerazione o non considerazione delle diverse voci di bilancio contestate) che vedono eroso il capitale di 2F:
A. al termine del 2014 (prima ipotesi), allorché il PN sarebbe sceso al valore negativo € -599.142, con un danno incrementale calcolato alla data di cessazione della carica di di soli € 58.567 (o, secondo CP_1 il diverso scenario 2.1-2.2, di € 136.221);
B. al termine del 2015 (seconda ipotesi), allorché il PN sarebbe sceso al valore negativo di € -10.662, con un danno incrementale di €
529.766; ma, in ambedue le ipotesi:
i. inserendo il Fondo Svalutazione come infra riferito,
ii. stornando i crediti verso gli agenti siccome inesigibili,
iii. senza inserire alcun Fondo Rischi Tributari, iv. computando le due poste di debito verso fornitori che gli organi fallimentari hanno invece escluso dallo stato passivo di 2F.
Secondo tutte le ipotesi differenti, invece, il capitale della Società non sarebbe andato perduto, per lo meno fino a che è rimasto AU, oppure CP_1 sarebbe andato perduto nel 2014 per essere poi recuperato, e tornare in area positiva, negli anni 2015-2016.
Si procede, quindi, all'esame di quei quattro punti che condurrebbero a una affermazione di responsabilità dell'amministratore.
1.i) Crediti verso clienti.
In base al principio OIC 15, un credito deve essere svalutato siccome inesigibile quando la sua perdita appare probabile, per esempio per ragioni
8 riferibili alle condizioni economiche del debitore, e, tanto più, quando essa è certa – ad esempio per intervenuta prescrizione.
Nel caso in esame, l'attore ritiene appunto che i crediti verso i clienti fossero in gran parte da svalutare, per la difficoltà di recuperare importi modesti presso una quantità di debitori sparsi in tutto il Centro-Nord d'Italia.
Il CTU ha premesso che non è possibile determinare con precisione se e quali crediti dovessero essere svalutati per prescrizione nei bilanci 2010-2016, mancando qualsiasi documentazione evidenziante quali clienti erano rimasti inadempienti, quando erano stati stipulati i contratti rimasti inadempiuti, se gli accordi tra le parti consentissero pagamenti rateali, quali rate siano rimaste impagate;
ciò detto, in prima battuta, ha ritenuto inattendibili i doc. 18-19 prodotti da parte attrice (contenenti l'elenco dei crediti sorti dal 2003 in avanti e ancora presenti al 20.12.2017), poiché questi sarebbero, in sostanza, files redatti dalla stessa Curatela.
Questa conclusione è stata contestata dall'attore – secondo il collegio, con fondamento: i documenti 18-19 rappresentano infatti la conversione in formato .pdf della contabilità della Società, circostanza non contestata, e ha prodotto il medesimo documento (doc. 6) presentandolo come CP_1
“elenco crediti”. Inoltre, alla domanda di concordato 2F ha allegato una relazione dell'avv. Parenti, il quale riferisce che “I crediti scaduti che mi sono stati affidati dalla società per il loro recupero ammontano ad € 3.452.918,90.
Tali crediti risalgono al 2005. L'importo dei crediti non prescritti, prendendo come punto di riferimento l'inizio del 2008, ammonta ad € 2.402.955,37”, la quale poteva costituire un elemento di riscontro dei summenzionati documenti: per questo è stato chiesto al consulente di proporre una valutazione che li considerasse come attendibili.
Nella relazione suppletiva il CTU è ripartito dalla considerazione, comunque anche precedentemente svolta, che potrebbero considerarsi estinti solo i crediti sorti dal 2003 (anno di insorgenza dei crediti più risalenti inseriti nei suddetti documenti 18-19) al 24.11.2007, data, quest'ultima, che rappresenta il decennio anteriore alla presentazione della domanda di concordato, da ritenere prescritti per decorso del decennio ordinario, rispettivamente, tra il 2013 e il 2017.
Già questa premessa (che ha prodotto, come corollario, l'esclusione dai crediti prescritti a fine 2017 di quelli sorti successivamente al 24.11.2007) è stata contestata dall'attore, a parere del quale il decennio prescrizionale
9 dovrebbe essere conteggiato, a ritroso, non dalla domanda di concordato – poi dichiarata inammissibile – ma dalla dichiarazione di fallimento del 31.1.2018.
Ritiene il collegio che nessuna delle due premesse possa essere condivisa: ricordando che la domanda alla quale è funzionale questo accertamento è quella di condanna al risarcimento dei danni provocati dalla prosecuzione dell'attività in assenza di capitale, e che essa è rivolta esclusivamente contro
è necessaria conseguenza ascrivere a questo convenuto la sola CP_1 prosecuzione dell'attività operata da lui, non anche quella avvenuta sotto la gestione di De ME, AU subentrato il 27.2.2017.
dunque, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver CP_1 verificato la sussistenza di crediti esigibili solo finché è rimasto in carica, non potendo essergli addebitato il fatto di non aver considerato la prescrizione di crediti verificatasi successivamente. La conseguenza di ciò è che possono considerarsi prescritti i soli crediti sorti prima del 27.2.2007, poiché quelli sorti successivamente non erano ancora andati perduti al momento della sostituzione dell'organo di gestione.
Anche il convenuto ha contestato il dies a quo considerato dal CTU ai fini del calcolo della prescrizione, fatto coincidere con la data di stipulazione del contratto, osservando che 2F aveva incaricato un procuratore legale, al quale trasmetteva periodicamente le situazioni di morosità, di inviare ai clienti lettere di sollecito interruttive della prescrizione;
il doc. 18, già menzionato, contiene infatti anche l'indicazione del giorno di invio al procuratore della relativa posizione per la messa in mora – onde, a opinione del convenuto, da tale successiva data dovrebbe essere effettuato il computo del tempus ad praescriptionem.
Neanche questa osservazione, però, può essere condivisa: la parte ha prodotto elenchi di nominativi di clienti inadempienti, trasmessi al procuratore avv. Parenti, e quelle che sembrano essere copie delle lettere di messa in mora che il professionista avrebbe inviato a loro, ma di questo invio, della sua eventuale data e del ricevimento delle relative lettere, non vi è prova. Pertanto, non risultando un dies a quo differito rispetto alla stipula del contratto, si presume che i crediti si siano estinti al compimento del decennio dalla data relativa, potendosi anticipare fin d'ora che una eventuale avvenuta interruzione del decorso prescrizionale renderebbe solo vieppiù valida la conclusione alla quale si perverrà.
10 Di seguito, occorrerà verificare se il capitale sociale fosse andato perduto alla data di cessazione della carica, sottolineando che al 27.2.2017 si era appena concluso l'esercizio 2016 e che l'ultimo bilancio approvato era quello al
31.12.2015 - ma, nondimeno, l'AU al 31.12.2016 avrebbe dovuto verificare se la Società disponeva ancora di un capitale oppure no.
Proseguendo la sua indagine, il CTU ha ritenuto che la presenza di molti crediti e la natura dei debitori (consumatori persone fisiche) dovessero indurre l'AU a istituire un Fondo Rischio Svalutazione indipendentemente dalla – e oltre alla - espunzione dalla voce dell'Attivo dei crediti estinti per prescrizione, ritenuta comunque dovuta;
ha poi adottato un criterio di quantificazione di questo Fondo mutuandolo dalla normativa fiscale (art. 106 dPR 917/1986, che ammette la deducibilità dei crediti svalutati nel limite annuo dello 0,5%, fino a concorrenza del 5% dei crediti totali), ma determinando la percentuale di accantonamento in un importo pari al 2% dei crediti maturati anno per anno fino a raggiungere il 30% del loro ammontare totale.
Anche questo criterio è stato criticato, da ambedue le parti:
- l'attore ne ha sottolineato l'assenza di basi oggettive, proponendo in alternativa un criterio fondato sulla media dei cd. “tassi di smarrimento annuali” registrati negli anni precedenti (2003-2008), basato sul rapporto storico tra crediti e ricavi e che permetterebbe di valutare ex ante l'ammontare dei crediti sorti nell'esercizio che sarebbero andati verosimilmente perduti, assestato sul 3% annuo;
- il convenuto ha evidenziato come, secondo lo stesso CTU, le imprese che operano nel campo del credito al consumo, se istituiscono un Fondo Rischi
(dacché non tutte lo fanno), lo mantengano in una percentuale (stabile, non come incremento annuo) del 4-8% rispetto ai crediti esistenti, talché la misura del 30% complessivo sarebbe irragionevolmente alta;
e già applicando, in sua vece, quella del 20%, a sua volta molto superiore alla media del mercato, il risultato che ne deriverebbe escluderebbe l'avvenuta perdita del capitale, in tutto il tempo in cui è rimasto AU. CP_1
Ritiene il collegio che l'obiezione dell'attore sia condivisibile nella critica, non nella proposta alternativa: da un lato, infatti, la misura adottata dal consulente appare priva di basi oggettive e ingiustificatamente (e notevolmente) superiore anche al criterio fiscale;
da altro lato, il rapporto annuale tra ricavi e crediti esprime solo ciò che è, ossia la percentuale degli incassi ottenuti nell'anno rispetto a quelli differiti agli anni seguenti, ma non
11 fornisce elementi di valutazione sulla probabilità di una futura perdita del credito;
tanto meno in una impresa che, come risulta documentalmente, era adusa a rivolgersi a una società di recupero crediti e/o a un professionista legale, proprio per la realizzazione dei crediti rimasti insoddisfatti.
Ne è riprova il fatto stesso che i crediti iscritti a bilancio 2003 ammontavano a € 7.706.697, e di questi, a fine 2017, erano ancora presenti alcuni per totali € 2.158 – correttamente espunti dal CTU fin dal bilancio
2013, allorché la prescrizione poteva considerarsi compiuta – il che dimostra come il trascorrere degli anni non possa farsi coincidere ex se con una loro probabile inesigibilità.
Se il criterio adottato dal ctu non appare in effetti basato su dati oggettivi, quello utilizzato dall'attore sembra dunque non pertinente.
La necessità di un Fondo, e la sua misura, non possono essere affermate a prescindere dall'andamento delle situazioni creditorie e, soprattutto, oltre l'allegazione delle situazioni che dovrebbero orientare la scelta: la svalutazione dei crediti, invero, non è un obbligo che scatta automaticamente se sono appostati da più di un anno, ma quando diviene probabile che essi non saranno soddisfatti, in tutto o in parte: momento che, nei rapporti tra imprese,
è normalmente individuato allorché sia passato un anno dalla loro insorgenza, perché in quell'ambito i pagamenti sono eseguiti ordinariamente alle scadenze pattuite, secondo una regolarità che giova sia al creditore che al debitore, interessato alla continuità delle forniture - talché, se il debitore non paga, è presumibile che abbia delle difficoltà, o che la fornitura sia contestata, con probabili ripercussioni sul realizzo del credito. Nei confronti di una clientela finale quasi tutta composta da consumatori persone fisiche e magari occasionali, invece, il trascorrere del tempo non è di per sé un fattore molto significativo e dal quale far discendere la necessità di una svalutazione.
Nella fattispecie, però, non è stato evidenziato alcun fatto estintivo diverso dalla prescrizione – il che può anche spiegarsi, visto che la clientela era appunto formata da persone fisiche non a rischio di fallimento o altra procedura concorsuale, secondo la normativa all'epoca vigente, e visto che il Pa servizio prestato da è generalmente richiesto da persone che non hanno difficoltà di sussistenza, e nessun caso di perdita del credito per insolvenza è stato riferito;
se così è, allora, può senz'altro convenirsi sulla necessità di istituire un Fondo Svalutazione, ma solo se e nella misura in cui la perdita per
12 prescrizione di crediti fosse arrivata a un livello significativo, evidenziando una incapacità endemica della Società di realizzarli.
Può allora essere ipotizzato un criterio alternativo basato sul rischio di perdita desunto, anno per anno, dalla percentuale di estinzione per prescrizione dei crediti sorti dieci anni prima applicata all'ammontare dei crediti esistenti nell'esercizio di riferimento, presumendo quindi che anche questi siano soggetti almeno allo stesso rischio: un Fondo destinato a coprire le prevedibili perdite future per prescrizione, da aggiungere al necessario storno dall' dei crediti già effettivamente estintisi per Parte_4 decorso del tempo.
Applicando questo criterio ai dati disponibili, si può osservare, in premessa, che i citati doc. 18-19 non evidenziano crediti risalenti ad annualità anteriori al 2003, il che comporta che quelli precedenti erano stati incassati o, comunque, già esclusi dalla posta dei Crediti.
Ciò detto, deve ancora sottolinearsi che il consulente ha provveduto a rettificare i bilanci della Società fallita formulando diverse ipotesi, in una prospettando un Fondo che coprisse sia i crediti già estinti per prescrizione, lasciati però nell'attivo come esistenti, sia le presumibili perdite future;
in altra stornando i crediti estinti e accantonando nel Fondo le sole perdite future previste;
queste ultime, in ogni caso, quantificate secondo il criterio (2% annuo fino a concorrenza del 30% complessivo) qui già non condiviso.
Per un compiuto confronto con i risultati esposti dal CTU, nell'applicare il criterio qui preferito si farà perciò di seguito riferimento alle due soluzioni proposte dal dr. Persona_1
I. Fino al 2012, dei crediti esposti non è dato sapere a quanto ammontassero quelli estinti per prescrizione o altro motivo diverso dall'adempimento, nessuno avendo riferito alcun dato in proposito;
non si vede perciò la necessità dell'accantonamento di alcun Fondo
Svalutazione;
II. dei crediti esposti nel 2013 (€ 5.580.290) risultano (presuntivamente) prescritti quelli sorti nel 2003 (€ 2.158), pari allo 0,03% dei crediti che nel 2003 risultavano esistenti (€ 7.706.697); la percentuale irrisoria dei crediti prescritti non avrebbe nemmeno reso necessaria l'istituzione di un Fondo, tuttavia, per operare il confronto con la CTU, si può ipotizzare, alternativamente:
13 a. l'istituzione di un Fondo comprensivo tanto della perdita registrata quanto di una percentualmente pari previsione di estinzione futura dei crediti esistenti nel 2013: € 3.850,00
(2.158+1.675),
a fronte dell'importo di € 1.642.907,62 accantonato dal consulente (che ha proposto l'inizio di accantonamenti fin dal 2003 nella misura del 2% annuo) nella sua prima relazione;
b. la registrazione dei Crediti in misura ridotta (€ 5.578.132), con storno di quelli prescritti, e l'istituzione di un Fondo di €
1.700,00 a copertura della sola previsione di perdita;
laddove il consulente, nella sua seconda ipotesi, ha provveduto a ridurre come sopra l'ammontare dei Crediti, accanto però a un Fondo di € 1.640.750;
III. dei crediti esposti nel 2014 (€ 4.885.027) risultano (presuntivamente) prescritti gli ultradecennali (€ 49.425), pari allo 0,6% dei crediti esistenti nel 2004 (€ 8.123.461); perciò:
a. il Fondo comprensivo delle perdite registrate e di una copertura per la previsione di future estinzioni avrebbe potuto essere pari a
€ 81.000,00 (2.158+49.425+29.310),
a fronte dell'importo di € 1.642.907,62 accantonato dal consulente nella sua prima ipotesi;
b. in alternativa, avrebbero dovuto essere registrati i Crediti in misura ridotta (€ 4.833.444), con storno di quelli prescritti, e istituto un Fondo di € 29.000,00 a copertura della sola previsione di perdita;
laddove il consulente, nella sua seconda ipotesi, ha provveduto a ridurre come sopra l'ammontare dei Crediti, ma accanto a un Fondo di € 1.591.325;
IV. dei crediti esposti nel 2015 (€ 4.383.077) risultano prescritti gli ultradecennali (€ 420.165), pari al 6% dei crediti esistenti nel 2005 (€
7.038.720); perciò:
a. il Fondo comprensivo delle perdite registrate e di una copertura per la previsione di future estinzioni avrebbe dovuto essere incrementato a € 735.000,00 (somma di perdite pregresse, perdite di esercizio e percentuale di previsione di perdite future, il tutto arrotondato alla cifra tonda superiore),
a fronte dell'importo di € 1.642.907,62 accantonato dal consulente nella sua prima ipotesi;
14 b. oppure, i Crediti avrebbero dovuto essere rilevati in misura ridotta (€ 3.911.329), con storno di quelli prescritti, e il Fondo essere portato a € 290.000,00 a copertura della sola previsione di perdita;
laddove il consulente, nella sua seconda ipotesi, ha provveduto a ridurre, come sopra, l'ammontare dei Crediti, ma accanto a un Fondo di € 1.173.399;
V. dei crediti esposti nel 2016 (€ 4.147.299) risultano prescritti gli ultradecennali (€ 532.615), pari al 7% dei crediti esistenti nel 2006 (€
7.532.199); perciò:
a. il Fondo comprensivo delle perdite registrate e di una copertura per la previsione di future estinzioni avrebbe dovuto essere incrementato a € 1.295.000,00 (somma di perdite pregresse, perdite di esercizio e percentuale di previsione di perdite future, il tutto arrotondato alla cifra tonda superiore),
a fronte dell'importo di € 1.642.907,62 accantonato dal consulente nella sua prima ipotesi;
b. oppure, i Crediti avrebbero dovuto essere rilevati in misura ridotta (€ 3.142.936), con storno di quelli prescritti, mentre il
Fondo avrebbe potuto anche essere ridotto a € 220.000,00 a copertura della sola previsione di perdita;
laddove il consulente, nella sua seconda ipotesi, ha provveduto a ridurre, come sopra, l'ammontare dei Crediti, accanto a un Fondo di € 942.881,00.
Un Fondo Svalutazione, dunque, doveva essere accantonato, quanto meno dal 2014, in considerazione dell'andamento crescente dell'incidenza delle prescrizioni sull'ammontare dei crediti;
ma deve anche sottolinearsi come la misura proposta dal ctu e, a maggior ragione, quella proposta dall'attore, appaiano sproporzionate alle perdite per prescrizione effettive;
senza contare che l'ammontare complessivo dei crediti è comunque andato notevolmente riducendosi negli anni, tanto da essersi più che dimezzato tra il 2004 e il
2015.
1.ii) I crediti verso gli Agenti.
L'attore afferma che essi avrebbero dovuto essere svalutati siccome inesistenti: “l'organo gestorio della Società fallita, creava artificiosamente dei crediti, esposti nei bilanci di esercizio, verso gli agenti, nella consapevolezza della loro insussistenza e con la precisa volontà di non richiederne mai il pagamento”; in altre parole, secondo l'attore, la consapevolezza delle maggiori
15 somme erogate o lasciate agli Agenti, unita alla volontà di non chiedere la restituzione della differenza, renderebbe quelle somme dei costi, non dei crediti.
Non sembra corretto parlare di artificiosa creazione di crediti inesistenti o fittizi: il sistema riferito dal curatore – e a lui, prima, dagli ex amministratori – potrà anche considerarsi bizzarro e paradossale (la Società, in sostanza, erogava agli agenti o consentiva loro di trattenere somme che non spettavano, per non dover pagare somme che spettavano), ma ciò che scaturiva da esso era l'insorgenza di crediti veri, non fittizi: sia se erano trattenute dagli agenti somme che avrebbero dovuto essere riversate alla 2F (gli anticipi dei clienti che poi esercitavano lo jus poenitendi), sia se erano pagate a loro, tramite anticipazioni, somme maggiori rispetto alle provvigioni effettivamente maturate, senza procedere a conguagli.
Lo stesso sistema descritto dall'attore evidenzia, infatti, che le somme in oggetto erano lasciate o versate agli agenti con la funzione di fronteggiare (o dissuadere dal far valere) altri crediti spettanti agli agenti: una provvista da spendere in via di compensazione;
quelli di 2F erano, pertanto, crediti veri e, al loro insorgere, correttamente registrati in bilancio come tali, mentre sarebbero stati “inesistenti” (e, dunque, da contabilizzare come costi) se gli agenti non avessero indebitamente trattenuto per sé somma alcuna, o se 2F avesse formalmente rinunciato a ripetere le differenze.
Ma quei crediti non potevano considerarsi rinunciati: al contrario, atteso che la loro funzione era quella di compensare eventuali debiti, nessuna rinuncia poteva intervenire (e non risulta infatti che sia intervenuta), per tutto il tempo in cui la compensazione avrebbe potuto essere attuata o eccepita.
Non vi è dubbio che anche questi crediti potevano poi diventare inesigibili per prescrizione, situazione che avrebbe potuto essere presa in considerazione o sotto forma di alterazione dei dati di bilancio (ove fossero stati registrati come esistenti anche crediti prescritti), o sotto forma di depauperamento (per aver effettuato consapevolmente dei pagamenti indebiti, lasciando poi prescrivere il diritto alla restituzione).
Sennonché, la documentazione esaminata dal CTU riguarda crediti iscritti a partire dal 2010, dunque, nessuno di essi (€ 638.242,21) può essersi estinto per prescrizione prima delle dimissioni date da ben avrebbe potuto CP_1 agire lo stesso curatore, se riteneva, per ottenerne la restituzione.
16 Vero è che i convenuti non hanno ottemperato all'ordine del GI di esibire i partitari degli anni 2006-2009 relativi agli agenti, ma questa condotta, benché processualmente scorretta, non è decisiva, e non solo perché, eventualmente, solo i crediti sorti in anni fino al 2006 avrebbero potuto essersi estinti per prescrizione entro il 2016, ricordando che – unico convenuto a cui è CP_1 chiesto un risarcimento per l'illecita prosecuzione dell'attività – ha smesso la carica di AU all'inizio del 2017; ma, a monte, perché:
- nonostante che il ctu li abbia considerati inesistenti e stornati da tutti i bilanci a partire dal 2010, il capitale di 2F, contrariamente alla tesi attorea, non è risultato perduto al termine di quell'esercizio;
- nei bilanci sono allocati crediti verso Clienti, verso l'Erario e verso Altri;
dovendosi ritenere che quelli in parola siano stati rilevati tra questi ultimi
(nella nota integrativa al bilancio 2010 è scritto: “I crediti verso altri … sono costituiti da anticipazioni per fondo spese”), si osserva che i Crediti verso Altri esistenti nel 2006 ammontavano a € 259.516, e si potrebbe al più ipotizzare l'estinzione per prescrizione nei limiti di tale importo;
- in ogni caso, la domanda poggia su una specifica condotta (aver registrato crediti inesistenti), che, così come prospettata, non è invece da ritenere sussistente.
1.iii) Il Fondo Rischi Tributari.
La terza contestazione di irregolarità contabile atta a occultare la perdita del capitale è mossa dall'attore con riferimento all'omesso accantonamento di un Fondo per Rischi tributari, ritenuto invece necessario a fronte di pretese Cont dell' sfociate in due contenziosi giudiziari.
Il consulente ha osservato che un Fondo Rischi sarebbe stato da appostare se il debito fosse risultato probabile;
ma, nella fattispecie, la Società aveva vinto il primo grado di giudizio (relativo all'accertamento 2006-2009) o addirittura i primi due gradi (accertamento 1998-2000); gli amministratori, dunque, ben potevano ritenere più probabile l'inesistenza del debito.
Anche sul punto l'attore muove critiche alle conclusioni del consulente, rilevando che il credito erariale era assai elevato e la stessa Società, nel presentare domanda di concordato, affermava che “nell'ipotesi la società dovesse essere soccombente in via definitiva, il debito fiscale verrebbe correttamente rilevato e come tale determinerebbe una perdita complessiva nel conto economico e nello stato patrimoniale della società di euro 1.769.937,00”.
17 Si tratta di argomenti poco utili: l'ammontare del credito preteso dal terzo non influisce sul grado di probabilità che esso sia vero;
e il riconoscimento da parte dell'AU (che non era più avvenne, appunto, con la CP_1 presentazione del concordato (novembre 2017), ossia quando erano appena state pubblicate le sentenze della Commissione Regionale e della Corte di
Cassazione che sovvertivano l'esito dei giudizi precedenti.
All'epoca della approvazione dei bilanci dal 2010 al 2015 (ultimo redatto da , la situazione relativa ai due contenziosi era la seguente: CP_1
I. gli accertamenti relativi agli anni 1998-2000, notificati nel 2005 e contenenti una pretesa erariale di oltre 2,1 milioni di euro, avevano visto 2F prevalere sia in primo (2007) che in secondo grado (2009); rispetto a questi, si può pertanto escludere che, negli anni 2010 e seguenti (fino alla cassazione delle sentenze di merito), la Società avesse l'obbligo di istituire un Fondo rischi, potendosi ritenere assai più probabile l'insussistenza del credito erariale;
II. gli accertamenti relativi agli anni 2006-2009 (per complessivi €
609.835), per il principio di prudenza, avrebbero dovuto invece consigliare la rilevazione di un Fondo Rischi per un ammontare corrispondente, nel periodo intermedio tra la loro notifica e la sentenza di primo grado (2013), che di nuovo aveva dato ragione alla Società.
Tuttavia, come rilevato anche dal ctu, agli atti di causa non si rinvengono né gli avvisi degli accertamenti 2006-2009 né la loro notifica, ed è perciò impossibile quantificare in quale misura, e in quale bilancio, un Fondo Rischi avrebbe dovuto essere appostato.
1.iv) I debiti esclusi. Pa Si deve anche aggiungere una considerazione sui consistenti debiti che aveva rilevato nei bilanci nei confronti di due fornitori (CA e MA), le cui domande di insinuazione al passivo sono state respinte dagli organi fallimentari: la prima (di € 952.988), perché i crediti erano ormai estinti per prescrizione, risalendo gli stessi ad anni fino al 2007 e gli atti interruttivi, privi di data certa, non erano opponibili al;
la seconda (di € 577.456), Parte_1 perché il suo credito non era supportato da adeguata prova;
MA peraltro, dopo opposizione allo stato passivo, è stata ammessa in misura ridotta (€
241.781) a seguito di accordo transattivo.
Con ordinanza del 3.5.2022 il GI, rispondendo a un'istanza del ctu, ha dato indicazione di considerare questi due debiti come esistenti nei bilanci in
18 cui sono stati contabilizzati, ma di evidenziarne comunque l'eventuale incidenza sull'entità del danno, atteso che i fattori che hanno portato alla loro esclusione sono insorti in epoca successiva alla approvazione dei bilanci (fino a quello 2015) e legati al regime di prova proprio della concorsualità, dunque, non prevedibili al momento della redazione dei bilanci medesimi.
In altre parole: quei crediti devono essere considerati in ottica ex ante ai fini dell'accertamento della evoluzione storica del patrimonio della Società e delle condotte che l'AU avrebbe dovuto tenere all'epoca, ma anche la loro esclusione (totale o parziale) dev'essere apprezzata ex post al momento della quantificazione del danno, atteso che le vicende concorsuali hanno portato alla riduzione della massa debitoria già rilevata negli anni in contestazione.
In particolare ritiene il collegio, quanto ai crediti CA, che la loro esclusione dallo stato passivo per inopponibilità alla curatela degli atti interruttivi non possa considerarsi equivalente a una sicura estinzione dei debiti anche al momento della redazione dei bilanci: sia perché i crediti stessi erano sorti in annualità diverse, tra il 2004 e il 2007, e, dunque, nei bilanci
2014-2016 non potevano essere esclusi quelli che non erano ancora prescritti;
sia perché, riconoscendo la loro esistenza nella registrazione contabile, l'AU ha evidentemente ritenuto opponibili alla Società quegli atti interruttivi che la procedura concorsuale, terza rispetto al rapporto di fornitura, non ha invece considerato tali.
Quanto al credito MA, esso pure doveva essere quantomeno incerto, ma non senz'altro da escludere, se anche la Curatela, a seguito dell'opposizione allo stato passivo, è giunta a una parziale ammissione tramite atto transattivo.
Ritiene pertanto il collegio di dover confermare la computabilità di detti debiti, nell'esame dei bilanci, eventualmente valutandone l'incidenza sul danno una volta che risultasse sussistente una responsabilità di CP_1
*
È ora possibile giungere alla conclusione dell'esame di questo primo addebito - la prosecuzione dell'attività in assenza di capitale.
Ripartendo dalle conclusioni del ctu, si può osservare che, pur adottando criteri qui non condivisi, per quanto riguarda i crediti verso i clienti e verso gli agenti, il capitale di 2F sarebbe rimasto positivo fino al 2013, mentre sarebbe sceso a valori negativi nel 2014 o, addirittura, nel 2015.
19 Se però si modificano le rettifiche ai bilanci 2014-2015 apportate dal consulente (Allegati 8-9 alla prima relazione), secondo quanto ritenuto sopra, il PN della Società sarebbe però rimasto sempre positivo;
infatti:
• dal doc. 8bis allegato alla prima relazione risulterebbe:
o nel 2014 un PN di € +202.939 dopo aver accantonato un Fondo
Svalutazione di € 1.687.950 (in aggiunta allo storno dei crediti già prescritti) che scenderebbe a valore negativo (€ -450.000 circa) stornando anche i crediti verso Agenti per un importo pari a €
652.082,50;
o nel 2015 un PN di € -811.815 con un Fondo Svalutazione di €
1.346.012 (sempre in aggiunta allo storno dei crediti prescritti) e l'azzeramento dei Crediti verso Agenti;
o nel 2016 un PN di € -682.178, ottenuto con gli stessi criteri;
ed è evidente che, riducendo il Fondo Svalutazione secondo quanto sopra considerato (€ 29.000 per il 2014, € 290.000 per il 2015 ed € 220.000 per il
2016, oltre all'azzeramento totale dei crediti prescritti), e ripristinando i Crediti verso Agenti – o anche lasciando uno storno degli stessi nell'intera misura corrispondente ai Crediti verso Altri rilevati nel 2006, ossia € 259.516 – il capitale sarebbe sempre largamente positivo;
• dal doc. 5 allegato alla seconda relazione risulterebbe:
o nel 2014 un PN ancora positivo di € 297.409, nonostante i maggiori storni e accantonamenti proposti dal consulente,
o nel 2015, un PN negativo di € -10.662, abbondantemente superato dai minori storni e accantonamenti qui ritenuti corretti,
o nel 2016, un PN negativo di € -540.428, anch'esso destinato a tornare positivo con le modifiche qui proposte.
Tutto ciò porta a escludere la configurabilità dell'illecito denunciato, e, di conseguenza, la fondatezza della domanda di risarcimento di un danno –
l'incremento del deficit patrimoniale – previsto come tale dalla legge solo se conseguente alla violazione dell'obbligo di cessazione dell'attività di impresa tipica e di sua sostituzione con una gestione meramente conservativa del patrimonio;
donde, ancora, l'irrilevanza della questione relativa ai debiti verso
CA e MA, e, altresì, di quella ulteriore inerente alla quantificazione delle spese di liquidazione.
***
20 2) La cessione delle quote di Institut 2F GmbH.
Il secondo addebito poggia sull'asserita cessione a prezzo incongruo della partecipazione alla società correlata.
Dalla CTU risulta che questa società partecipata, benché avesse un PN ancora positivo, era in “perdita sistematica”, dunque il suo avviamento poteva considerarsi negativo anziché positivo;
inoltre, il capitale sociale di circa 36,3 mila euro era stato versato per poco più della metà (18,3 mila), generando un debito certo dei soci verso la società.
Il prezzo di vendita delle quote, al valore nominale, è dunque da considerare corretto, non solo per assenza di prova della possibilità di trovare sul mercato un acquirente disposto a pagare un prezzo maggiore, ma anche per l'incombente prospettiva alternativa, ove non fosse stato possibile vendere la partecipazione a un prezzo maggiore, di perdere interamente l'investimento, per l'andamento costantemente in perdita della Institut 2F e la sempre più concreta possibilità che detta società finisse in fallimento.
In ogni caso, la differenza rispetto al valore della partecipata – in astratto quantificato dal ctu in € 68.000 – anche nella considerazione degli elementi sopra indicati, non è tale da rendere la cessione manifestamente irragionevole;
pertanto, essa può ricondursi alla regola della insindacabilità delle scelte di impresa: anche questo secondo addebito è infondato.
***
3) La dismissione di beni.
Il terzo addebito, questo mosso nei confronti di ambedue i convenuti, riguarda l'omessa consegna al curatore di beni che erano invece appostati in bilancio come presenti e aventi un valore apprezzabile.
La domanda dev'essere rigettata nei confronti di essendo CP_1 incontestato che la carica gestoria fu assunta da De ME a far data dal
27.2.2017 e, quindi, non potendo l'AU cessato rispondere di ciò che quello subentrato può aver fatto.
Il consulente ha osservato che i beni dismessi a prezzo zero erano costituiti per lo più da strumenti elettronici, acquistati parecchi anni prima e, quindi, del tutto obsoleti e sostanzialmente privi di mercato, e da un impianto di allarme allestito nell'immobile; stimando quindi il danno subito da 2F in non più di € 10.000.
L'esiguità dell'importo – perfino sovrastimato: lo stesso consulente riconosce che il pur minimo valore attribuito ai computer sarebbe stato di
21 difficilissima realizzazione, poiché strumenti elettronici con 5 o più anni di anzianità non hanno sostanzialmente mercato;
per non dire dell'impianto di allarme, non valorizzabile fuori dai locali cui era destinato – induce questo collegio a non ravvisare alcun danno imputabile ai convenuti: anche sul punto, la domanda è respinta.
*
In conclusione, la domanda dev'essere integralmente rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al
DM 147/2022, applicando gli scaglioni di valore corrispondenti alle domande proposte contro e
contro
De ME, parametri compresi tra i minimi e i CP_1 medi. Le spese della CTU sono poste a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: rigetta le domande proposte dalla Liquidazione Giudiziale Parte_2 nei confronti di e di IL De ME, e condanna l'attrice a Controparte_1 rifondere loro le spese del giudizio, liquidate:
- in favore di in € 20.000 per compensi professionali, oltre rimborso di CP_1 spese generali e accessori di legge;
- in favore di De ME in € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge;
pone le spese della CTU a carico dell'attore.
Firenze, 20 maggio 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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