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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente estensore dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 421/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza 173/2023, emessa dal Tribunale di Benevento in data
10.1.2023 e pubblicata in data 18.1.2023 all'esito del giudizio recante r,g, n. 5150/2017; causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 4.12.2024, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett.
b), del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Roberto Coppola (c.f. e Luca Coppola (c.f. C.F._2
) con i quali elett.te dom.lia in Napoli al Centro Direzionale, Isola G1 C.F._3
– scala D, int. 21, III piano, e agli indirizzi pec: - Email_1
Email_2
APPELLANTE
E (c.f. titolare della Ditta individuale Controparte_1 C.F._4
“ER Infissi” (p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Isaia Rosato (c.f. P.IVA_1
), presso il quale elett.te domicilia in Partenopoli alla via Carmine C.F._5
Modestino n. 154 e all'indirizzo pec: Email_3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione regolarmente notificata , titolare della ditta individuale Controparte_1
“ER Infissi”, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento , al Parte_1
fine di sentire accertare il proprio adempimento rispetto al contratto sottoscritto in data
1.7.2017, per la realizzazione di 11 infissi in legno – alluminio, completi di persiane e zanzariere, con condanna del convenuto al pagamento dell'importo pattuito, di euro
33.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno, rappresentato dagli interessi bancari, dovuti alla mancata corresponsione del corrispettivo, nonché dall'onere di custodire gli infissi sino alla definizione della lite.
Più precisamente, esponeva che il convenuto, in riscontro alla comunicazione di parte attrice del 3.10.2017 (con la quale veniva rinnovata la disponibilità della ditta alla consegna delle opere, e sollecitato il versamento di un congruo acconto), opponeva condizioni non concordate in precedenza, non consentendo il montaggio degli infissi.
In tali circostanze, ER avviava la procedura di mediazione che si concludeva con riscontro negativo del convenuto, comunicato mediante il proprio difensore con nota del
3.11.2017.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
[...] eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_1 espletamento della procedura di mediazione nonché rilevando l'incompetenza del Tribunale di Benevento in favore del Tribunale di Avellino;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea avendo il convenuto realizzato infissi diversi da quelli commissariati.
Rilevava che il contratto definitivo dell'1.7.2017 presentava delle discordanze rispetto alle precedenti offerte del 25.5.2017 e del 28.6.2017.
Precisava che con verbale assembleare del 25.9.2017 del
[...]
, l'assemblea al punto 2 dell'ordine del giorno autorizzava il Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 2 di 13 alla sostituzione degli infissi attenendosi allo stesso colore e disegno di Parte_3
quelli già esistenti.
Inoltre, rilevava che il tecnico geom. aveva rinunziato all'incarico di presentare al CP_2
Comune la documentazione per l'autorizzazione all'istallazione degli infissi, con i benefici fiscali, ritenendo che quelli proposti per la sostituzione (a profilo bombato) differissero dal profilo classico regolare degli infissi esistenti e quindi non fossero “congruenti allo stile architettonico dei prospetti dell'edificio (…)”.
Specificava, infatti, che gli infissi commissariati prevedevano il profilo classico regolare con taglio 90 gradi di colore marrone, invece, quelli realizzati e visionati dal tecnico, presentano un profilo bombato ed un taglio a 45 gradi.
Ciò premesso, quindi, il convenuto chiedeva che i lavori fossero eseguiti come pattuito, in quanto quelli gli infissi realizzati non risultavano conformi alla delibera condominiale e all'eventuale richiesta di autorizzazione al Comune, e quindi, se montati il ne Parte_2
avrebbe richiesto la rimozione e non avrebbe potuto ottenere lo sgravio fiscale del 55% del prezzo.
La causa, istruita mediante espletamento delle prove testimoniali e Ctu, veniva all'esito decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 33.000,00, oltre Iva ed interessi come richiesti, e spese di lite;
infine, poneva le spese dell'espletata ctu integralmente a carico della parte soccombente.
Preliminarmente, evidenziava l'indisponibilità della documentazione depositata da parte convenuta, solo cartaceamente, in sede di costituzione in giudizio, in particolare, mancavano le offerte precedenti al contratto definitivo del 1.7.2017 e il verbale dell'assemblea condominiale del 25.9.2017.
Circa l'eccezione di incompetenza, il Tribunale richiamava ordinanze di rigetto rese sul punto dai due precedenti G.I, ulteriormente specificando che il contratto azionato da parte attrice fu sottoscritto in data 1.7.2017 in Partenopoli, la quale ricade nel circondario del Tribunale di
Benevento, a seguito dell'accorpamento allo stesso del Tribunale di Ariano Irpino.
Nel merito, il primo giudice, accoglieva la domanda attorea sulla base di quanto accertato dal
Ctu nella relazione peritale, ovvero che “La merce commissionata il 1° luglio 2017, da noi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 3 di 13 visionata presso l'opificio di parte ricorrente, non corrisponde a quella originaria presente presso il condominio in cui insiste l'unità abitativa di parte resistente per scelta del materiale, del colore e della bombatura ma corrisponde precisamente a quanto ordinato nella commissione” (pag. 11 della Ctu).
Riteneva che non fosse necessario soffermarsi sulle eventuali discordanze tra il contratto definitivo dell'1.7.2017 e le precedenti offerte del 25.5.2017 e del 28.6.2017, di cui non aveva la disponibilità.
Deduceva l'irrilevanza della delibera condominiale del 25.9.2017, in quanto non rinvenuta in atti e in ogni caso successiva alla sottoscrizione del contratto del 1.7.2017;
Infine, rilevava che la ctu, oltre ad aver smentito la dichiarazione testimoniale del geom.
accertando la conformità degli infissi realizzati a quelli ricevuti, evidenziava CP_2
l'assenza di richiesta al Comune, da parte del convenuto, dalle quali potesse derivare un eventuale diniego alla sostituzione degli infissi esterni. Inoltre, precisava che osservando l'edificio dall'esterno aveva potuto notare la difformità anche di altri infissi rispetto a quelli originari.
Pertanto, il primo giudice riteneva accertata “la piena corrispondenza degli infissi realizzati
(ancora conservati imballati nel laboratorio di parte attrice) rispetto a quelli commissionati e
l'insussistenza di valide ragioni per il loro mancato montaggio, imputabile solo ad una diversa volontà espressa dalla parte convenuta solo successivamente alla realizzazione degli stessi”, disponendo la condanna di quest'ultima al pagamento della merce commissionata.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello , con citazione Parte_1
notificata in data 26.1.2023, nei confronti di , titolare della ditta individuale Controparte_1
“ER Infissi”, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'atto introduttivo per inammissibilità, improponibilità ed infondatezza ed insistendo per il rinnovo delle operazioni peritali;
in subordine, chiedeva la riduzione degli importi dovuti nei limiti di legge.
Per quanto concerne la mancanza degli atti nel giudizio di primo grado, deduce che l'assenza del fascicolo sarebbe dipeso da una condotta involontaria della parte e che il primo giudice, avrebbe potuto disporre la ricerca dei documenti o la ricostruzione del fascicolo di parte.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 4 di 13 Nel merito, lamenta che il primo giudice non avrebbe puntualmente esaminato gli atti e le prove acquisite nel processo dalle quali emergerebbe che le opere realizzate dalla ditta sarebbero difformi da quelle già esistenti nonché rispetto a quelle commissionate.
L'appellante avrebbe espresso la volontà di ricevere un infisso a taglio 90 gradi nella parte interna ed esterna affinché fossero uguali a quelli esistenti, e il tecnico avrebbe dovuto adeguare il prodotto a quanto richiesto.
Ciò risulterebbe confermato anche dalla dichiarazione testimoniale del geom.
[...]
, che confermava l'esistenza della difformità tra gli infissi precedenti e CP_3
commissionati e quelli realizzati da parte attrice affermando che gli infissi non avrebbero né il taglio a 90 gradi né il profilo lineare.
Inoltre, sia l'art. 8 del regolamento condominiale, che il Tribunale non avrebbe valutato, che il verbale assembleare del 25.9.2017 del , confermerebbero che il convenuto Parte_2
avrebbe dovuto ricevere infissi identici a quelli già esistenti.
Lo stesso ctu nella propria relazione, a pag. 16, avrebbe confermato l'incompletezza della commissione d'ordine e la differenza tra il materiale usato negli infissi e quello commissionato.
Le conclusioni di quest'ultimo sarebbero state contrastate dal ctp, arch. Persona_1
evidenziando e motivando gli errori di valutazione del perito soprattutto in riferimento al materiale, alla forma e al taglio incastri degli infissi.
Rileva, altresì, l'erronea determinazione del quantum debeatur deducendo che il Tribunale avrebbe condannato il convenuto al pagamento di euro 33.000,00, senza fornire alcuna motivazione e omettendo di disporre la consegna dell'opera realizzata da parte di _1
. Aggiunge che dall'importo di euro 33.000,00 pattuito per la realizzazione delle
[...]
opere avrebbe dovuto sottrarre i costi di montaggio e istallazione, non essendo stati eseguiti dall'attrice.
Anche la quantificazione degli interessi risulterebbe errata in quanto il primo giudice, nella parte relativa al merito dell'impugnata sentenza, avrebbe previsto la condanna agli “interessi legali” mentre nel dispositivo statuisce il pagamento degli “interessi come richiesti”
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 5 di 13 dall'attore, il quale, però, nell'atto di citazione chiedeva il risarcimento del danno con il pagamento degli “interessi bancari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.3.2023 si costituiva _1
in qualità di titolare della Ditta individuale “ER Infissi”, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c; in subordine, chiedeva il rigetto per infondatezza dello stesso;
inoltre, instava per la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, affinché fosse sostituita la locuzione “interessi come richiesti” con l'espressione
“oltre interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo”, con vittoria di spese di lite del grado.
Accolta l'istanza di sospensiva (ordinanza del 17.4.2023), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2024, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti è stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essa non può condurre alla definizione del giudizio, in quanto ai fini dell'accoglimento l'appello non dovrebbe avere neanche una probabilità di accoglimento ed essere ictu oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
Per quanto concerne il mancato deposito del fascicolo nel giudizio di primo grado, ed in particolare delle due offerte che hanno preceduto il contratto definitivo del 1.7.2017, nonché del verbale dell'assemblea condominiale del 25.9.2017, la questione si intende superata.
Il convenuto infatti, in questa sede ha depositato la documentazione di primo grado Pt_1
(allegata solo in formato cartaceo in sede di comparsa di costituzione), che veniva dallo stesso ritirata nel corso dell'udienza di precisazione del 23.6.2022 e non ridepositata al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Passando al merito, va osservato che parte appellante impugna la sentenza rilevando che il primo giudice, nel condividere le conclusioni del ctu, non avrebbe accuratamente esaminato gli atti e le prove prodotte nel giudizio, dalle quali emergerebbe che le opere realizzate sarebbero difformi rispetto a quelle già esistenti e a quelle commissionate.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 6 di 13 Precisa che nella proposta del 28.6.2017, con la quale veniva confermata la precedente del
25.5.2017 (pari ad euro 21.000,00), le parti si accordavano per la realizzazione di “infissi a monoblocco, alluminio taglio termico REVIEW con vetri a basso emissivo PLANITERM ONE
+ CM 28, persiane alla romana esterne Controparte_4
con comandi INOX, orientabili centralmente come quelle esistenti, dove previste con zanzariere scorrevoli tipo americano, colori infissi esterni , Controparte_5
internamente in legno scuro quelli in legno con il taglio a 90 gradi CP_6
Prezzo euro 22.500 ESCLUSO IVA 4.950,00 totale euro 27.450,00”, prevedendo, in aggiunta alla prima offerta, anche il pagamento di euro 1.500,00, per la realizzazione del taglio a 90 gradi.
L'offerta veniva accettata e trasfusa nel contratto definitivo del 1.7.2017, il quale prevedeva, al prezzo di euro 33.000,00, oltre Iva, la realizzazione di “11 – undici infissi legno alluminio termico, con persiane esterne, complete di zanzariere, vetri a basso emissivo, “Planiterm one” + gas con canalina calda, colore esterno “marrone Raffaello”, interno legno frassino scuro tagliato a 90', prezzo convenuto € 33.000,00 più IVA, dico euro trentatremila escluso
IVA. Profilo interno legno alluminio termico “Review”, persiane con lamelle orientabili solo centralmente, totale fornitura € 33.000,00 escluso IVA. Gli infissi sono compatibili per lo sgravio fiscale in essere”.
Il tecnico geom. , sentito come testimone nel corso del giudizio di primo Controparte_3
grado, verificava la difformità tra gli infissi realizzati e quelli commissionati e già esistenti, rinunciando, con comunicazione del 27.10.2017, all'incarico di presentazione della SCIA al
. Parte_4
Evidenzia, quale elemento di prova, rilevante ai fini della decisione, il regolamento condominiale, che all'art. 8 dispone il “Divieto assoluto ai condomini di modificare l'aspetto esterno dell'edificio e delle parti comuni;
pertanto, non sono ammesse costruzioni di verande
o modifiche di strutture o di colorazioni diverse alle ringhiere, agli infissi, alle murature, ecc…”
Anche la delibera condominiale del 25.9.2017, che autorizzava la sostituzione degli infissi con altri identici nel colore e nella struttura, avrebbe rilievo ai fini della prova dell'inadempimento da parte dell'appellato, in quanto precedente alla comunicazione di completamento dell'assemblaggio degli infissi, del 3.10.2017.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 7 di 13 Il ctp, arch. avrebbe contrastato le conclusioni del ctu evidenziando la Persona_1
incongruenza tra le offerte e la copia commissione, in particolare, in riferimento al materiale del profilo da fornire e al costo da sostenere per la fornitura e posa.
Cont La struttura portante del profilo non sarebbe in , come affermato dal ctu, in quanto il profilo utilizzato per la produzione degli infissi sarebbe “il profilo emblema rewiew della profilcomarin” ossia “un profilo in alluminio legno, ovvero la sua parte strutturale è Cont composta da un profilo di alluminio estruso, l'elemento di taglio termino è ed il placcaggio interno è legno”.
Deduce che “ad entrambe le proposte di vendita formulate sono collegati gli stessi accessori per il completamento della fornitura e per entrambe le soluzioni viene garantita la possibilità di realizzare il taglio a 90°, senza alcuna precisazione se interno o esterno (…).
Neppure concorderebbe con le conclusioni del ctu laddove afferma che “la merce commissionata il 1° luglio 2017 (…) corrisponde a quanto ordinato nella commissione”, avendo relazionato che le due offerte e la commissione risultino confusionarie e fuorvianti.
Le censure non sono fondate.
Nella fattispecie in esame si osserva che l'attore in primo grado , attuale Controparte_1 appellato, ha lamentato l'inadempimento contrattuale da parte di per Parte_1
mancato pagamento della somma di euro 33.000,00 dovuta a titolo di corrispettivo per la realizzazione delle opere, di cui al contratto sottoscritto in data 1.7.2017.
Di contro il convenuto in primo grado, attuale appellante, ha eccepito, che l'inadempimento fosse da addebitare alla ditta “ER Infissi” per aver realizzato infissi difformi rispetto a quelli commissionati e già esistenti, eccependo di aver chiesto alla ditta la realizzazione di infissi uguali a quelli già presenti nel fabbricato.
Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del ctu nella parte in cui ha accertato che “La merce commissionata il 1° Luglio 2017, da noi visionata presso l'opificio di parte ricorrente, non corrisponde a quella originaria presente presso il condominio in cui insiste l'unità abitativa di parte resistente per scelta del materiale, del colore e della bombatura ma corrisponde precisamente a quanto ordinato nella commissione”.
Nello specifico il ctu ha affermato che “Le differenze tra le due offerte e la commissione ufficiale del 1° Luglio 2017 sono sulla tipologia dell'infisso in quanto nella prima offerta (del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 8 di 13 25/05/17) ci sono due “sistemi costruttivi” proposti e precisamente prima il REVIEW e dopo
l' (che sembrerebbero differenziarsi tra loro per la bombatura su di un solo lato Pt_5
invece che su entrambi) ; nella seconda (datata 28/06/17) viene riproposto il solo REVIEW
(con bombatura solo esterna) ed infine nella Commissione viene scelto il modello REVIEW con il taglio a 90 gradi per la sola faccia interna in legno. Nelle osservazioni ci sono tutti gli altri dettagli sui manufatti”.
Inoltre, ha precisato che “In questa causa l'equivoco nasce nella prima offerta (dove non si precisa per quale materiale sia possibile il taglio a 90° a fronte di una maggiore spesa in preventivo) e viene dissipato totalmente nella successiva offerta, così come nella
Commissione, in cui si riporta dopo la scelta del colore esterno dell'infisso e della virgola la frase: “internamente (il profilo N.d.A.) in legno FRASSINO SCURO con il taglio a 90°”. Di conseguenza il taglio a 90° si può riferire alla sola parte in legno”.
In riscontro alle osservazioni del consulente di parte il ctu ha voluto soffermarsi prioritariamente sul tipo di materiale in cui risulta costruita la struttura degli infissi indipendentemente dalle definizioni riportate (legno o alluminio) nei due preventivi e nella
Commissione. Ha verificato, infatti, che la struttura dell'infisso, sulla quale è montato anche il vetro a basso emissivo, è in Material) un poliammide resistente ed Controparte_8 isolante, usato nei moderni infissi a taglio termico. In particolare, ha accertato che “Nel volantino la struttura portante viene definita quella in alluminio, creando ulteriore confusione, ma nella realtà le strutture dei modelli proposti dal ER al sono Pt_1
Cont realizzate in : il legno e l'alluminio sono solo le scocche esterne applicate ai 2 lati della struttura. In questo caso la definizione di legno alluminio o quella opposta –per i modelli
Emblema o Review- non fa differenza, essendo sempre sbagliata. Allo stesso modo, come già chiarito nella bozza precedentemente, i due modelli si differenziano per la visibile bombatura solo esterna (Review) o su entrambi i lati (Emblema) ma sempre presente, almeno su di un lato. Per quanto riportato in precedenza nella Bozza si ribadisce che il taglio a 90 gradi, negli incastri tra parti verticali e quella orizzontale di un infisso, può essere eseguito solo nelle scocche realizzate in legno, materiale pieno, a differenza dei profilati in alluminio, vuoti all'interno, con problemi sia di chiusura, lateralmente al manufatto, che di elevata dispersione termica”.
Infine, pur rilevando l'incompletezza della Commissione d'Ordine, ha conclusivamente confermato, quanto già dedotto nella relazione (dalla pag. 10 alla pag. 13), e quindi la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 9 di 13 corrispondenza dei manufatti realizzati rispetto a quelli commissionati, esclusivamente, precisando che il materiale strutturale degli infissi realizzati è un Poliammide TBM (Thernal
Break Material).
Per quanto concerne le restrizioni alle eventuali modifiche degli infissi, previste dall'art. 8 del regolamento condominiale, ed eccepite dall'appellante, si ritiene di condividere le deduzioni del ctu secondo cui le stesse, avrebbero ben potuto divenire elemento dirimente alla finalizzazione del contratto.
Invece, il ctu ha accertato che nel Parco, al cui interno è compreso il Condominio, ed in particolare, anche al primo livello dove insiste l'unità immobiliare di diversi Pt_1
appartamenti hanno sostituito gli infissi esterni, con altri di forma, materiale e colore diversi da quelli riscontrati come originari, senza tener conto dell'uniformità estetica.
Ha rilevato che “la zona PRG in cui si trova il Parco, e quindi il Condominio, non è Centro
Storico e neppure sappiamo se esistono vincoli in merito all'aspetto estetico degli immobili e degli infissi”, inoltre “La collina, sulla quale è realizzato il condominio di parte resistente, è una zona di sviluppo degli anni ottanta (accatastamento delle unità del 1984 che si esegue solitamente al completamento della edificazione) che non dovrebbe avere per logica tecnica ed esperienza, vincoli in merito all'aspetto esterno degli immobili, anche perché lo stesso comune, a seguito della nostra istanza, non ha fatto pervenire alcun dettaglio in merito (…)”.
In ogni caso, il ctu ha dichiarato che, in assenza di qualsiasi istanza urbanistica proposta dalla parte nel 2017, non è possibile sapere se il avesse potuto rifiutare l'eventuale Pt_4 richiesta dell'appellante di sostituzione degli infissi.
Circa la delibera condominiale del 25.9.2017, il primo giudice ha correttamente dedotto che la stessa è intervenuta successivamente alla conclusione del contratto definitivo dell'1.7.2017, rispetto al quale non si evincono documenti da cui poter presumere che tra le parti vi fosse stato un accordo ulteriore o diverso.
Anzi dalla documentazione, come opportunamente rilevato dall'appellato, emerge che l'appellante ha commissionato l'opera dopo aver ricevuto ripetuti e dettagliati chiarimenti, da parte della ER Infissi, sul tipo di infisso prescelto (cfr. verbale di udienza del 15.1.2020, interrogatorio formale del convenuto , capitolo di prova lettera b) della Parte_1
memoria istruttoria di parte attrice). Sebbene possa ritenersi credibile che l'intenzione del fosse quella di replicare lo status quo ante degli infissi, è altrettanto evidente che i Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 10 di 13 documenti prodotti palesano una diversa rappresentazione dei fatti, laddove giammai il
ER sembra essersi obbligato in detta prospettiva, specificando, infine, la possibilità di un taglio a 90 gradi per il solo lato interno.
Pertanto, vanno condivise le conclusioni del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto accertata “la piena corrispondenza degli infissi realizzati (ancora conservati imballati nel laboratorio di parte attrice) rispetto a quelli commissionati e l'insussistenza di valide ragioni per il loro mancato montaggio, imputabile solo ad una diversa volontà espressa dalla parte convenuta solo successivamente alla realizzazione degli stessi”.
Nessun elemento certo risulta, del resto, addotto dall'appellante a dimostrazione della tesi che le opere realizzate siano difformi da quelle commissionate.
In sintesi, sebbene sia altamente probabile che il committente volesse assicurarsi della consegna di infissi esattamente identici a quelli preesistenti è chiaro, alla luce degli elementi sin qui analizzati, come il fornitore sia stato esplicito nel rappresentare cosa avrebbe confezionato, finanche nelle difformità rispetto ai preesistenti, ottenendo, infine, conferma ed accettazione da parte del nella proposta del primo luglio, sebbene riassumente in Pt_1
termini del tutto generici il contenuto delle precedenti intese e proposte, che, tuttavia – lo si ribadisce - avevano riferimento al profilo a 90 gradi esclusivamente per la parte interna.
Insomma, l'asserzione perorata dal concernente infissi esattamente “fotocopia” dei Pt_1
preesistenti, non trova puntuale riscontro in atti. Il committente ha rifiutato la consegna Pt_1 degli infissi, corrispondenti al contratto dell'1.7.2017, opponendo condizioni non rilevate in precedenza senza fornire alcuna idonea prova dell'esistenza di specifici accordi per cui gli infissi avrebbero dovuto essere identici, per colore e struttura esterna, a quelli da sostituire;
seppure questa dovesse essere stata l'intenzione del committente, non vi sono elementi inoppugnabili per sostenere che detta clausola sia mai stata accettata dall'altra parte.
La sentenza, dunque, non presenta censure nella parte de qua.
L'appellante impugna, altresì, la sentenza in ordine al quantum debeatur disposto dal
Tribunale. In particolare, eccepisce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al titolo posto di cui alla condanna al pagamento di euro 33.000,00; eccepisce di essere stato condannato per l'intero importo previsto nel contratto pur non avendo ricevuto il montaggio ed installazione degli infissi, di cui sarebbe comprensivo il prezzo indicato nel contratto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 11 di 13 Inoltre, contesta l'errata quantificazione degli interessi in quanto il primo giudice, nella parte relativa al merito della sentenza avrebbe condannato il convenuto al pagamento degli interessi legali mentre nel dispositivo condanna al pagamento degli “interessi come richiesti”, e l'attore nell'atto introduttivo aveva chiesto il risarcimento del danno con il pagamento degli interessi bancari.
In riferimento al titolo posto alla base della condanna, va osservato - come rilevato dall'appellato - che la condanna può essere implicitamente ricondotta nell'ambito del risarcimento per equivalente avendo parte attrice formulato una domanda risarcitoria relativamente ai danni subiti e subendi.
Pertanto, dalla somma di euro 33.000,00 disposta dal primo giudice vanno detratti i costi del montaggio, in quanto non eseguito, pur se per ragioni non imputabili all'appellato, quantificandoli nel 5% del totale del corrispettivo, e quindi, in euro 1.650,00, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento di euro 31.350,00.
Circa, invece, gli interessi indicati in sentenza, il primo giudice, nel merito della sentenza (cfr. pag. 4), prima del “
p.q.m.
”, ha espressamente disposto la condanna di parte attrice al pagamento della merce commissionata “oltre interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo”; e, ovviamente, gli interessi “di legge” sono solo quelli legali.
Inoltre, dalla documentazione depositata in atti emerge che lo stesso appellato richiede il pagamento degli interessi legali sulle somme pretese.
Consegue il rigetto anche di questa contestazione.
In definitiva, dunque, solo relativamente al montaggio degli infissi trova accoglimento l'appello del Pt_1
Quanto alle spese del giudizio, l'esito dell'appello di accoglimento, sia pur parziale, impone la rideterminazione delle stesse per ambo i gradi.
In ordine al giudizio di primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e, in particolare, del confermato accoglimento della domanda del realizzatore degli infissi il
Collegio ritiene di aderire al riparto delle spese di cui alla sentenza di prime cure, confermando la relativa statuizione anche in punto di liquidazione del compenso professionale, trattandosi di differenza monetaria irrisoria rispetto al totale, in applicazione della regola della piena soccombenza.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 12 di 13 Quanto al giudizio di appello, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame proposto, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese del grado nella misura di
1/3.
I restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza di il cui appello è Parte_1
risultato fondato nel solo profilo marginale afferente ai costi di installazione degli infissi.
Le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico di come già disposto dal Tribunale. Parte_1
Alla liquidazione si procede d'ufficio, facendo applicazione dei parametri fissati dal D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, nei valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (sino a euro 52.000,00), in considerazione del tenore delle difese svolte e della natura delle questioni trattate, determinandole in € 6.000,00 per il totale del grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 31.350,00, oltre interessi legali dalla domanda;
- conferma nel resto la decisione impugnata;
- compensa le spese del presente grado di appello nella misura di 1/3, e condanna
[...]
al pagamento dei residui 2/3, che liquida nell'importo già decurtato di euro Parte_1
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% e accessori come per legge;
Così deciso il 18 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente estensore dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 421/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza 173/2023, emessa dal Tribunale di Benevento in data
10.1.2023 e pubblicata in data 18.1.2023 all'esito del giudizio recante r,g, n. 5150/2017; causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 4.12.2024, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett.
b), del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Roberto Coppola (c.f. e Luca Coppola (c.f. C.F._2
) con i quali elett.te dom.lia in Napoli al Centro Direzionale, Isola G1 C.F._3
– scala D, int. 21, III piano, e agli indirizzi pec: - Email_1
Email_2
APPELLANTE
E (c.f. titolare della Ditta individuale Controparte_1 C.F._4
“ER Infissi” (p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Isaia Rosato (c.f. P.IVA_1
), presso il quale elett.te domicilia in Partenopoli alla via Carmine C.F._5
Modestino n. 154 e all'indirizzo pec: Email_3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione regolarmente notificata , titolare della ditta individuale Controparte_1
“ER Infissi”, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento , al Parte_1
fine di sentire accertare il proprio adempimento rispetto al contratto sottoscritto in data
1.7.2017, per la realizzazione di 11 infissi in legno – alluminio, completi di persiane e zanzariere, con condanna del convenuto al pagamento dell'importo pattuito, di euro
33.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno, rappresentato dagli interessi bancari, dovuti alla mancata corresponsione del corrispettivo, nonché dall'onere di custodire gli infissi sino alla definizione della lite.
Più precisamente, esponeva che il convenuto, in riscontro alla comunicazione di parte attrice del 3.10.2017 (con la quale veniva rinnovata la disponibilità della ditta alla consegna delle opere, e sollecitato il versamento di un congruo acconto), opponeva condizioni non concordate in precedenza, non consentendo il montaggio degli infissi.
In tali circostanze, ER avviava la procedura di mediazione che si concludeva con riscontro negativo del convenuto, comunicato mediante il proprio difensore con nota del
3.11.2017.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
[...] eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_1 espletamento della procedura di mediazione nonché rilevando l'incompetenza del Tribunale di Benevento in favore del Tribunale di Avellino;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea avendo il convenuto realizzato infissi diversi da quelli commissariati.
Rilevava che il contratto definitivo dell'1.7.2017 presentava delle discordanze rispetto alle precedenti offerte del 25.5.2017 e del 28.6.2017.
Precisava che con verbale assembleare del 25.9.2017 del
[...]
, l'assemblea al punto 2 dell'ordine del giorno autorizzava il Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 2 di 13 alla sostituzione degli infissi attenendosi allo stesso colore e disegno di Parte_3
quelli già esistenti.
Inoltre, rilevava che il tecnico geom. aveva rinunziato all'incarico di presentare al CP_2
Comune la documentazione per l'autorizzazione all'istallazione degli infissi, con i benefici fiscali, ritenendo che quelli proposti per la sostituzione (a profilo bombato) differissero dal profilo classico regolare degli infissi esistenti e quindi non fossero “congruenti allo stile architettonico dei prospetti dell'edificio (…)”.
Specificava, infatti, che gli infissi commissariati prevedevano il profilo classico regolare con taglio 90 gradi di colore marrone, invece, quelli realizzati e visionati dal tecnico, presentano un profilo bombato ed un taglio a 45 gradi.
Ciò premesso, quindi, il convenuto chiedeva che i lavori fossero eseguiti come pattuito, in quanto quelli gli infissi realizzati non risultavano conformi alla delibera condominiale e all'eventuale richiesta di autorizzazione al Comune, e quindi, se montati il ne Parte_2
avrebbe richiesto la rimozione e non avrebbe potuto ottenere lo sgravio fiscale del 55% del prezzo.
La causa, istruita mediante espletamento delle prove testimoniali e Ctu, veniva all'esito decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 33.000,00, oltre Iva ed interessi come richiesti, e spese di lite;
infine, poneva le spese dell'espletata ctu integralmente a carico della parte soccombente.
Preliminarmente, evidenziava l'indisponibilità della documentazione depositata da parte convenuta, solo cartaceamente, in sede di costituzione in giudizio, in particolare, mancavano le offerte precedenti al contratto definitivo del 1.7.2017 e il verbale dell'assemblea condominiale del 25.9.2017.
Circa l'eccezione di incompetenza, il Tribunale richiamava ordinanze di rigetto rese sul punto dai due precedenti G.I, ulteriormente specificando che il contratto azionato da parte attrice fu sottoscritto in data 1.7.2017 in Partenopoli, la quale ricade nel circondario del Tribunale di
Benevento, a seguito dell'accorpamento allo stesso del Tribunale di Ariano Irpino.
Nel merito, il primo giudice, accoglieva la domanda attorea sulla base di quanto accertato dal
Ctu nella relazione peritale, ovvero che “La merce commissionata il 1° luglio 2017, da noi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 3 di 13 visionata presso l'opificio di parte ricorrente, non corrisponde a quella originaria presente presso il condominio in cui insiste l'unità abitativa di parte resistente per scelta del materiale, del colore e della bombatura ma corrisponde precisamente a quanto ordinato nella commissione” (pag. 11 della Ctu).
Riteneva che non fosse necessario soffermarsi sulle eventuali discordanze tra il contratto definitivo dell'1.7.2017 e le precedenti offerte del 25.5.2017 e del 28.6.2017, di cui non aveva la disponibilità.
Deduceva l'irrilevanza della delibera condominiale del 25.9.2017, in quanto non rinvenuta in atti e in ogni caso successiva alla sottoscrizione del contratto del 1.7.2017;
Infine, rilevava che la ctu, oltre ad aver smentito la dichiarazione testimoniale del geom.
accertando la conformità degli infissi realizzati a quelli ricevuti, evidenziava CP_2
l'assenza di richiesta al Comune, da parte del convenuto, dalle quali potesse derivare un eventuale diniego alla sostituzione degli infissi esterni. Inoltre, precisava che osservando l'edificio dall'esterno aveva potuto notare la difformità anche di altri infissi rispetto a quelli originari.
Pertanto, il primo giudice riteneva accertata “la piena corrispondenza degli infissi realizzati
(ancora conservati imballati nel laboratorio di parte attrice) rispetto a quelli commissionati e
l'insussistenza di valide ragioni per il loro mancato montaggio, imputabile solo ad una diversa volontà espressa dalla parte convenuta solo successivamente alla realizzazione degli stessi”, disponendo la condanna di quest'ultima al pagamento della merce commissionata.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello , con citazione Parte_1
notificata in data 26.1.2023, nei confronti di , titolare della ditta individuale Controparte_1
“ER Infissi”, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'atto introduttivo per inammissibilità, improponibilità ed infondatezza ed insistendo per il rinnovo delle operazioni peritali;
in subordine, chiedeva la riduzione degli importi dovuti nei limiti di legge.
Per quanto concerne la mancanza degli atti nel giudizio di primo grado, deduce che l'assenza del fascicolo sarebbe dipeso da una condotta involontaria della parte e che il primo giudice, avrebbe potuto disporre la ricerca dei documenti o la ricostruzione del fascicolo di parte.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 4 di 13 Nel merito, lamenta che il primo giudice non avrebbe puntualmente esaminato gli atti e le prove acquisite nel processo dalle quali emergerebbe che le opere realizzate dalla ditta sarebbero difformi da quelle già esistenti nonché rispetto a quelle commissionate.
L'appellante avrebbe espresso la volontà di ricevere un infisso a taglio 90 gradi nella parte interna ed esterna affinché fossero uguali a quelli esistenti, e il tecnico avrebbe dovuto adeguare il prodotto a quanto richiesto.
Ciò risulterebbe confermato anche dalla dichiarazione testimoniale del geom.
[...]
, che confermava l'esistenza della difformità tra gli infissi precedenti e CP_3
commissionati e quelli realizzati da parte attrice affermando che gli infissi non avrebbero né il taglio a 90 gradi né il profilo lineare.
Inoltre, sia l'art. 8 del regolamento condominiale, che il Tribunale non avrebbe valutato, che il verbale assembleare del 25.9.2017 del , confermerebbero che il convenuto Parte_2
avrebbe dovuto ricevere infissi identici a quelli già esistenti.
Lo stesso ctu nella propria relazione, a pag. 16, avrebbe confermato l'incompletezza della commissione d'ordine e la differenza tra il materiale usato negli infissi e quello commissionato.
Le conclusioni di quest'ultimo sarebbero state contrastate dal ctp, arch. Persona_1
evidenziando e motivando gli errori di valutazione del perito soprattutto in riferimento al materiale, alla forma e al taglio incastri degli infissi.
Rileva, altresì, l'erronea determinazione del quantum debeatur deducendo che il Tribunale avrebbe condannato il convenuto al pagamento di euro 33.000,00, senza fornire alcuna motivazione e omettendo di disporre la consegna dell'opera realizzata da parte di _1
. Aggiunge che dall'importo di euro 33.000,00 pattuito per la realizzazione delle
[...]
opere avrebbe dovuto sottrarre i costi di montaggio e istallazione, non essendo stati eseguiti dall'attrice.
Anche la quantificazione degli interessi risulterebbe errata in quanto il primo giudice, nella parte relativa al merito dell'impugnata sentenza, avrebbe previsto la condanna agli “interessi legali” mentre nel dispositivo statuisce il pagamento degli “interessi come richiesti”
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 5 di 13 dall'attore, il quale, però, nell'atto di citazione chiedeva il risarcimento del danno con il pagamento degli “interessi bancari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.3.2023 si costituiva _1
in qualità di titolare della Ditta individuale “ER Infissi”, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c; in subordine, chiedeva il rigetto per infondatezza dello stesso;
inoltre, instava per la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, affinché fosse sostituita la locuzione “interessi come richiesti” con l'espressione
“oltre interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo”, con vittoria di spese di lite del grado.
Accolta l'istanza di sospensiva (ordinanza del 17.4.2023), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2024, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti è stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essa non può condurre alla definizione del giudizio, in quanto ai fini dell'accoglimento l'appello non dovrebbe avere neanche una probabilità di accoglimento ed essere ictu oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
Per quanto concerne il mancato deposito del fascicolo nel giudizio di primo grado, ed in particolare delle due offerte che hanno preceduto il contratto definitivo del 1.7.2017, nonché del verbale dell'assemblea condominiale del 25.9.2017, la questione si intende superata.
Il convenuto infatti, in questa sede ha depositato la documentazione di primo grado Pt_1
(allegata solo in formato cartaceo in sede di comparsa di costituzione), che veniva dallo stesso ritirata nel corso dell'udienza di precisazione del 23.6.2022 e non ridepositata al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Passando al merito, va osservato che parte appellante impugna la sentenza rilevando che il primo giudice, nel condividere le conclusioni del ctu, non avrebbe accuratamente esaminato gli atti e le prove prodotte nel giudizio, dalle quali emergerebbe che le opere realizzate sarebbero difformi rispetto a quelle già esistenti e a quelle commissionate.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 6 di 13 Precisa che nella proposta del 28.6.2017, con la quale veniva confermata la precedente del
25.5.2017 (pari ad euro 21.000,00), le parti si accordavano per la realizzazione di “infissi a monoblocco, alluminio taglio termico REVIEW con vetri a basso emissivo PLANITERM ONE
+ CM 28, persiane alla romana esterne Controparte_4
con comandi INOX, orientabili centralmente come quelle esistenti, dove previste con zanzariere scorrevoli tipo americano, colori infissi esterni , Controparte_5
internamente in legno scuro quelli in legno con il taglio a 90 gradi CP_6
Prezzo euro 22.500 ESCLUSO IVA 4.950,00 totale euro 27.450,00”, prevedendo, in aggiunta alla prima offerta, anche il pagamento di euro 1.500,00, per la realizzazione del taglio a 90 gradi.
L'offerta veniva accettata e trasfusa nel contratto definitivo del 1.7.2017, il quale prevedeva, al prezzo di euro 33.000,00, oltre Iva, la realizzazione di “11 – undici infissi legno alluminio termico, con persiane esterne, complete di zanzariere, vetri a basso emissivo, “Planiterm one” + gas con canalina calda, colore esterno “marrone Raffaello”, interno legno frassino scuro tagliato a 90', prezzo convenuto € 33.000,00 più IVA, dico euro trentatremila escluso
IVA. Profilo interno legno alluminio termico “Review”, persiane con lamelle orientabili solo centralmente, totale fornitura € 33.000,00 escluso IVA. Gli infissi sono compatibili per lo sgravio fiscale in essere”.
Il tecnico geom. , sentito come testimone nel corso del giudizio di primo Controparte_3
grado, verificava la difformità tra gli infissi realizzati e quelli commissionati e già esistenti, rinunciando, con comunicazione del 27.10.2017, all'incarico di presentazione della SCIA al
. Parte_4
Evidenzia, quale elemento di prova, rilevante ai fini della decisione, il regolamento condominiale, che all'art. 8 dispone il “Divieto assoluto ai condomini di modificare l'aspetto esterno dell'edificio e delle parti comuni;
pertanto, non sono ammesse costruzioni di verande
o modifiche di strutture o di colorazioni diverse alle ringhiere, agli infissi, alle murature, ecc…”
Anche la delibera condominiale del 25.9.2017, che autorizzava la sostituzione degli infissi con altri identici nel colore e nella struttura, avrebbe rilievo ai fini della prova dell'inadempimento da parte dell'appellato, in quanto precedente alla comunicazione di completamento dell'assemblaggio degli infissi, del 3.10.2017.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 7 di 13 Il ctp, arch. avrebbe contrastato le conclusioni del ctu evidenziando la Persona_1
incongruenza tra le offerte e la copia commissione, in particolare, in riferimento al materiale del profilo da fornire e al costo da sostenere per la fornitura e posa.
Cont La struttura portante del profilo non sarebbe in , come affermato dal ctu, in quanto il profilo utilizzato per la produzione degli infissi sarebbe “il profilo emblema rewiew della profilcomarin” ossia “un profilo in alluminio legno, ovvero la sua parte strutturale è Cont composta da un profilo di alluminio estruso, l'elemento di taglio termino è ed il placcaggio interno è legno”.
Deduce che “ad entrambe le proposte di vendita formulate sono collegati gli stessi accessori per il completamento della fornitura e per entrambe le soluzioni viene garantita la possibilità di realizzare il taglio a 90°, senza alcuna precisazione se interno o esterno (…).
Neppure concorderebbe con le conclusioni del ctu laddove afferma che “la merce commissionata il 1° luglio 2017 (…) corrisponde a quanto ordinato nella commissione”, avendo relazionato che le due offerte e la commissione risultino confusionarie e fuorvianti.
Le censure non sono fondate.
Nella fattispecie in esame si osserva che l'attore in primo grado , attuale Controparte_1 appellato, ha lamentato l'inadempimento contrattuale da parte di per Parte_1
mancato pagamento della somma di euro 33.000,00 dovuta a titolo di corrispettivo per la realizzazione delle opere, di cui al contratto sottoscritto in data 1.7.2017.
Di contro il convenuto in primo grado, attuale appellante, ha eccepito, che l'inadempimento fosse da addebitare alla ditta “ER Infissi” per aver realizzato infissi difformi rispetto a quelli commissionati e già esistenti, eccependo di aver chiesto alla ditta la realizzazione di infissi uguali a quelli già presenti nel fabbricato.
Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del ctu nella parte in cui ha accertato che “La merce commissionata il 1° Luglio 2017, da noi visionata presso l'opificio di parte ricorrente, non corrisponde a quella originaria presente presso il condominio in cui insiste l'unità abitativa di parte resistente per scelta del materiale, del colore e della bombatura ma corrisponde precisamente a quanto ordinato nella commissione”.
Nello specifico il ctu ha affermato che “Le differenze tra le due offerte e la commissione ufficiale del 1° Luglio 2017 sono sulla tipologia dell'infisso in quanto nella prima offerta (del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 8 di 13 25/05/17) ci sono due “sistemi costruttivi” proposti e precisamente prima il REVIEW e dopo
l' (che sembrerebbero differenziarsi tra loro per la bombatura su di un solo lato Pt_5
invece che su entrambi) ; nella seconda (datata 28/06/17) viene riproposto il solo REVIEW
(con bombatura solo esterna) ed infine nella Commissione viene scelto il modello REVIEW con il taglio a 90 gradi per la sola faccia interna in legno. Nelle osservazioni ci sono tutti gli altri dettagli sui manufatti”.
Inoltre, ha precisato che “In questa causa l'equivoco nasce nella prima offerta (dove non si precisa per quale materiale sia possibile il taglio a 90° a fronte di una maggiore spesa in preventivo) e viene dissipato totalmente nella successiva offerta, così come nella
Commissione, in cui si riporta dopo la scelta del colore esterno dell'infisso e della virgola la frase: “internamente (il profilo N.d.A.) in legno FRASSINO SCURO con il taglio a 90°”. Di conseguenza il taglio a 90° si può riferire alla sola parte in legno”.
In riscontro alle osservazioni del consulente di parte il ctu ha voluto soffermarsi prioritariamente sul tipo di materiale in cui risulta costruita la struttura degli infissi indipendentemente dalle definizioni riportate (legno o alluminio) nei due preventivi e nella
Commissione. Ha verificato, infatti, che la struttura dell'infisso, sulla quale è montato anche il vetro a basso emissivo, è in Material) un poliammide resistente ed Controparte_8 isolante, usato nei moderni infissi a taglio termico. In particolare, ha accertato che “Nel volantino la struttura portante viene definita quella in alluminio, creando ulteriore confusione, ma nella realtà le strutture dei modelli proposti dal ER al sono Pt_1
Cont realizzate in : il legno e l'alluminio sono solo le scocche esterne applicate ai 2 lati della struttura. In questo caso la definizione di legno alluminio o quella opposta –per i modelli
Emblema o Review- non fa differenza, essendo sempre sbagliata. Allo stesso modo, come già chiarito nella bozza precedentemente, i due modelli si differenziano per la visibile bombatura solo esterna (Review) o su entrambi i lati (Emblema) ma sempre presente, almeno su di un lato. Per quanto riportato in precedenza nella Bozza si ribadisce che il taglio a 90 gradi, negli incastri tra parti verticali e quella orizzontale di un infisso, può essere eseguito solo nelle scocche realizzate in legno, materiale pieno, a differenza dei profilati in alluminio, vuoti all'interno, con problemi sia di chiusura, lateralmente al manufatto, che di elevata dispersione termica”.
Infine, pur rilevando l'incompletezza della Commissione d'Ordine, ha conclusivamente confermato, quanto già dedotto nella relazione (dalla pag. 10 alla pag. 13), e quindi la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 9 di 13 corrispondenza dei manufatti realizzati rispetto a quelli commissionati, esclusivamente, precisando che il materiale strutturale degli infissi realizzati è un Poliammide TBM (Thernal
Break Material).
Per quanto concerne le restrizioni alle eventuali modifiche degli infissi, previste dall'art. 8 del regolamento condominiale, ed eccepite dall'appellante, si ritiene di condividere le deduzioni del ctu secondo cui le stesse, avrebbero ben potuto divenire elemento dirimente alla finalizzazione del contratto.
Invece, il ctu ha accertato che nel Parco, al cui interno è compreso il Condominio, ed in particolare, anche al primo livello dove insiste l'unità immobiliare di diversi Pt_1
appartamenti hanno sostituito gli infissi esterni, con altri di forma, materiale e colore diversi da quelli riscontrati come originari, senza tener conto dell'uniformità estetica.
Ha rilevato che “la zona PRG in cui si trova il Parco, e quindi il Condominio, non è Centro
Storico e neppure sappiamo se esistono vincoli in merito all'aspetto estetico degli immobili e degli infissi”, inoltre “La collina, sulla quale è realizzato il condominio di parte resistente, è una zona di sviluppo degli anni ottanta (accatastamento delle unità del 1984 che si esegue solitamente al completamento della edificazione) che non dovrebbe avere per logica tecnica ed esperienza, vincoli in merito all'aspetto esterno degli immobili, anche perché lo stesso comune, a seguito della nostra istanza, non ha fatto pervenire alcun dettaglio in merito (…)”.
In ogni caso, il ctu ha dichiarato che, in assenza di qualsiasi istanza urbanistica proposta dalla parte nel 2017, non è possibile sapere se il avesse potuto rifiutare l'eventuale Pt_4 richiesta dell'appellante di sostituzione degli infissi.
Circa la delibera condominiale del 25.9.2017, il primo giudice ha correttamente dedotto che la stessa è intervenuta successivamente alla conclusione del contratto definitivo dell'1.7.2017, rispetto al quale non si evincono documenti da cui poter presumere che tra le parti vi fosse stato un accordo ulteriore o diverso.
Anzi dalla documentazione, come opportunamente rilevato dall'appellato, emerge che l'appellante ha commissionato l'opera dopo aver ricevuto ripetuti e dettagliati chiarimenti, da parte della ER Infissi, sul tipo di infisso prescelto (cfr. verbale di udienza del 15.1.2020, interrogatorio formale del convenuto , capitolo di prova lettera b) della Parte_1
memoria istruttoria di parte attrice). Sebbene possa ritenersi credibile che l'intenzione del fosse quella di replicare lo status quo ante degli infissi, è altrettanto evidente che i Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 10 di 13 documenti prodotti palesano una diversa rappresentazione dei fatti, laddove giammai il
ER sembra essersi obbligato in detta prospettiva, specificando, infine, la possibilità di un taglio a 90 gradi per il solo lato interno.
Pertanto, vanno condivise le conclusioni del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto accertata “la piena corrispondenza degli infissi realizzati (ancora conservati imballati nel laboratorio di parte attrice) rispetto a quelli commissionati e l'insussistenza di valide ragioni per il loro mancato montaggio, imputabile solo ad una diversa volontà espressa dalla parte convenuta solo successivamente alla realizzazione degli stessi”.
Nessun elemento certo risulta, del resto, addotto dall'appellante a dimostrazione della tesi che le opere realizzate siano difformi da quelle commissionate.
In sintesi, sebbene sia altamente probabile che il committente volesse assicurarsi della consegna di infissi esattamente identici a quelli preesistenti è chiaro, alla luce degli elementi sin qui analizzati, come il fornitore sia stato esplicito nel rappresentare cosa avrebbe confezionato, finanche nelle difformità rispetto ai preesistenti, ottenendo, infine, conferma ed accettazione da parte del nella proposta del primo luglio, sebbene riassumente in Pt_1
termini del tutto generici il contenuto delle precedenti intese e proposte, che, tuttavia – lo si ribadisce - avevano riferimento al profilo a 90 gradi esclusivamente per la parte interna.
Insomma, l'asserzione perorata dal concernente infissi esattamente “fotocopia” dei Pt_1
preesistenti, non trova puntuale riscontro in atti. Il committente ha rifiutato la consegna Pt_1 degli infissi, corrispondenti al contratto dell'1.7.2017, opponendo condizioni non rilevate in precedenza senza fornire alcuna idonea prova dell'esistenza di specifici accordi per cui gli infissi avrebbero dovuto essere identici, per colore e struttura esterna, a quelli da sostituire;
seppure questa dovesse essere stata l'intenzione del committente, non vi sono elementi inoppugnabili per sostenere che detta clausola sia mai stata accettata dall'altra parte.
La sentenza, dunque, non presenta censure nella parte de qua.
L'appellante impugna, altresì, la sentenza in ordine al quantum debeatur disposto dal
Tribunale. In particolare, eccepisce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al titolo posto di cui alla condanna al pagamento di euro 33.000,00; eccepisce di essere stato condannato per l'intero importo previsto nel contratto pur non avendo ricevuto il montaggio ed installazione degli infissi, di cui sarebbe comprensivo il prezzo indicato nel contratto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 11 di 13 Inoltre, contesta l'errata quantificazione degli interessi in quanto il primo giudice, nella parte relativa al merito della sentenza avrebbe condannato il convenuto al pagamento degli interessi legali mentre nel dispositivo condanna al pagamento degli “interessi come richiesti”, e l'attore nell'atto introduttivo aveva chiesto il risarcimento del danno con il pagamento degli interessi bancari.
In riferimento al titolo posto alla base della condanna, va osservato - come rilevato dall'appellato - che la condanna può essere implicitamente ricondotta nell'ambito del risarcimento per equivalente avendo parte attrice formulato una domanda risarcitoria relativamente ai danni subiti e subendi.
Pertanto, dalla somma di euro 33.000,00 disposta dal primo giudice vanno detratti i costi del montaggio, in quanto non eseguito, pur se per ragioni non imputabili all'appellato, quantificandoli nel 5% del totale del corrispettivo, e quindi, in euro 1.650,00, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento di euro 31.350,00.
Circa, invece, gli interessi indicati in sentenza, il primo giudice, nel merito della sentenza (cfr. pag. 4), prima del “
p.q.m.
”, ha espressamente disposto la condanna di parte attrice al pagamento della merce commissionata “oltre interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo”; e, ovviamente, gli interessi “di legge” sono solo quelli legali.
Inoltre, dalla documentazione depositata in atti emerge che lo stesso appellato richiede il pagamento degli interessi legali sulle somme pretese.
Consegue il rigetto anche di questa contestazione.
In definitiva, dunque, solo relativamente al montaggio degli infissi trova accoglimento l'appello del Pt_1
Quanto alle spese del giudizio, l'esito dell'appello di accoglimento, sia pur parziale, impone la rideterminazione delle stesse per ambo i gradi.
In ordine al giudizio di primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e, in particolare, del confermato accoglimento della domanda del realizzatore degli infissi il
Collegio ritiene di aderire al riparto delle spese di cui alla sentenza di prime cure, confermando la relativa statuizione anche in punto di liquidazione del compenso professionale, trattandosi di differenza monetaria irrisoria rispetto al totale, in applicazione della regola della piena soccombenza.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 12 di 13 Quanto al giudizio di appello, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame proposto, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese del grado nella misura di
1/3.
I restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza di il cui appello è Parte_1
risultato fondato nel solo profilo marginale afferente ai costi di installazione degli infissi.
Le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico di come già disposto dal Tribunale. Parte_1
Alla liquidazione si procede d'ufficio, facendo applicazione dei parametri fissati dal D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, nei valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (sino a euro 52.000,00), in considerazione del tenore delle difese svolte e della natura delle questioni trattate, determinandole in € 6.000,00 per il totale del grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 31.350,00, oltre interessi legali dalla domanda;
- conferma nel resto la decisione impugnata;
- compensa le spese del presente grado di appello nella misura di 1/3, e condanna
[...]
al pagamento dei residui 2/3, che liquida nell'importo già decurtato di euro Parte_1
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% e accessori come per legge;
Così deciso il 18 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 421/2023 R.G. – sentenza – pagina 13 di 13