Sentenza breve 12 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/07/2021, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00918/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del silenzio serbato sull'istanza presentata dal ricorrente in data 19.07.2018 volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020 la dott.ssa Alessandra Farina come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6 D.lgs. 286/98, di aver richiesto alla Questura di -OMISSIS- in data 19.7.2018 la conversione di tale titolo di soggiorno in quello per lavoro subordinato e di aver inviato tale istanza mediante kit postale.
Come da documentazione depositata in atti – doc. n. 3 parte ricorrente – la Questura di -OMISSIS- rilasciava ricevuta annotando la dicitura “prot. speciale”.
Stante la protratta inerzia dell’amministrazione, eseguito l’accesso agli atti a mezzo dei difensori a ciò incaricati, con contestuale invio della documentazione necessaria al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti per ottenere la conversione del titolo di soggiorno, perveniva in data 16.4.2020 un preavviso di rigetto riferito all’impossibilità di ottenere un permesso per protezione speciale, stante il parere negativo espresso al riguardo dalla competente Commissione Territoriale.
A mezzo dei difensori è stata quindi inoltrata ulteriore comunicazione corredata di ulteriore documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per ottenere la conversione del titolo di soggiorno in permesso ordinario.
Nonostante il versamento delle somme dovute a titolo di contributo per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e l’avvenuta integrazione della documentazione comprovante la situazione reddituale e lavorativa del ricorrente, l’amministrazione rimaneva inerte, da cui la proposizione del ricorso in epigrafe, con il quale, per i motivi in esso dedotti, è stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione in ordine all’istanza di conversione del titolo di soggiorno presentata dal ricorrente e la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere.
L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha controdedotto in ordine ai motivi di ricorso, osservando che l’iniziale richiesta del ricorrente era stata formulata con riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale e non per conversione, salvo rilevare che la posizione dello straniero era stata comunque esaminata alla stregua della documentazione successivamente depositata al fine di valutare la possibilità del rilascio di un permesso ordinario.
Con successivi depositi, in particolare, da ultimo con quello effettuato in data 5 luglio 2021, l’amministrazione ha comprovato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente, allegando copia del medesimo.
Con note di udienza depositate ai sensi del D.l. 28/2020 e del D.L. 137/20 in data 6 luglio 2021 il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuta emissione in favore del proprio assistito del permesso di soggiorno ordinario, salvo chiedere la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, attesa l’asserita mancanza di collaborazione da parte della Questura in ordine alla pratica avviata dal proprio assistito.
Chiamato il ricorso alla camera di Consiglio del 7 luglio 2021 tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale agli atti.
Ciò premesso, ritiene il Collegio, atteso il deposito documentale effettuato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, che possa dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno l’inerzia dell’amministrazione, avendo questa provveduto in ordine alla richiesta del ricorrente, rilasciando in suo favore un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, come dallo stesso auspicato, sebbene l’istanza originariamente presentata fosse orientata al rilascio (o meglio al rinnovo) del titolo originariamente posseduto e non alla sua conversione.
Proprio in considerazione di tale circostanza di fatto, per quanto riguarda la statuizione in ordine alle spese di lite, si ritiene di poterne disporre l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO