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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5380/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202500059200041000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202500059200041000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella in atti indicata notificata il 25.6.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta dalla Regione Calabria per il 2020 e 2022.
Ha dedotto, contestando la dovutezza dell'imposta relativa al 2020, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della tassa, chiedendo, quindi, l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
Il Concessionario si è costituito resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto perché infondato;
ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica dei previ avvisi e la legittimità del proprio operato quale agente della riscossione. Con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi)
Anche la Regione Calabria, costituitasi a mezzo proprio funzionario, ha chiesto respingersi il ricorso in quanto la cartella è stata preceduta, per l'annualità in contestazione (2020) dall'avviso di accertamento notificato il
24.7.2023.
Con successiva memoria (del 17.12.2025) la ricorrente ha contestato il dedotto avversario ed ha chiesto annullarsi l'atto impugnato anche in relazione all'annualità 2022 con riferimento alla quale ha dedotto di non aver ricevuto alcun previo atto e l'illegittima applicazione retroattiva della legge regionale n. 56/2023 (che ha accorpato le fasi di accertamento e della riscossione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è infondato.
La Corte rileva che in base al complessivo tenore del ricorso, la contribuente ha contestato la dovutezza della tassa per l'anno 2020 (non anche per il 2022, sebbene anche detta annualità fosse oggetto di esazione).
Non è poi possibile per la ricorrente 'recuperare' la contestazione di detta ultima annualità, come fatto, con la memoria di replica ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992; infatti, nel giudizio tributario, è inammissibile la proposizione di un nuovo motivo di impugnazione dell'atto impositivo contenuto nella memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, in quanto il contenzioso è rigidamente limitato a quanto dedotto con il ricorso introduttivo ed eventuali motivi aggiunti possono essere proposti (in primo grado) entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti (caso invero non ricorrente in specie).
L'oggetto della controversia, dunque, è quello determinato dalla domanda attorea che verte sull'imposta richiesta in pagamento dalle resistenti per il 2020.
E quanto a questa ultima, è stata provata (cfr. documenti in atti) la notifica (a mani) del previo avviso di accertamento, segnatamente eseguita il 24.7.2023, dunque nel termine di legge e senza che sia maturata l'eccepita prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con applicazione dei parametri di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 460,00 (oltre accessori di legge) per il concessionario (con distrazione, ed in complessivi € 300,00 per la Regione Calabria.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5380/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202500059200041000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202500059200041000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella in atti indicata notificata il 25.6.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta dalla Regione Calabria per il 2020 e 2022.
Ha dedotto, contestando la dovutezza dell'imposta relativa al 2020, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della tassa, chiedendo, quindi, l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
Il Concessionario si è costituito resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto perché infondato;
ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica dei previ avvisi e la legittimità del proprio operato quale agente della riscossione. Con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi)
Anche la Regione Calabria, costituitasi a mezzo proprio funzionario, ha chiesto respingersi il ricorso in quanto la cartella è stata preceduta, per l'annualità in contestazione (2020) dall'avviso di accertamento notificato il
24.7.2023.
Con successiva memoria (del 17.12.2025) la ricorrente ha contestato il dedotto avversario ed ha chiesto annullarsi l'atto impugnato anche in relazione all'annualità 2022 con riferimento alla quale ha dedotto di non aver ricevuto alcun previo atto e l'illegittima applicazione retroattiva della legge regionale n. 56/2023 (che ha accorpato le fasi di accertamento e della riscossione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è infondato.
La Corte rileva che in base al complessivo tenore del ricorso, la contribuente ha contestato la dovutezza della tassa per l'anno 2020 (non anche per il 2022, sebbene anche detta annualità fosse oggetto di esazione).
Non è poi possibile per la ricorrente 'recuperare' la contestazione di detta ultima annualità, come fatto, con la memoria di replica ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992; infatti, nel giudizio tributario, è inammissibile la proposizione di un nuovo motivo di impugnazione dell'atto impositivo contenuto nella memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, in quanto il contenzioso è rigidamente limitato a quanto dedotto con il ricorso introduttivo ed eventuali motivi aggiunti possono essere proposti (in primo grado) entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti (caso invero non ricorrente in specie).
L'oggetto della controversia, dunque, è quello determinato dalla domanda attorea che verte sull'imposta richiesta in pagamento dalle resistenti per il 2020.
E quanto a questa ultima, è stata provata (cfr. documenti in atti) la notifica (a mani) del previo avviso di accertamento, segnatamente eseguita il 24.7.2023, dunque nel termine di legge e senza che sia maturata l'eccepita prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con applicazione dei parametri di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 460,00 (oltre accessori di legge) per il concessionario (con distrazione, ed in complessivi € 300,00 per la Regione Calabria.