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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1711 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Trappolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Corso Cavour 20, come da delega estesa a margine del ricorso introduttivo (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tiecco, con studio in
Perugia, Via F. Briganti, n°129, come da procura alle liti apposta su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 III comma cpc, da intendersi in calce anche ai sensi dell'art. 18, comma 5 del D.M. Giustizia n°44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n°48/2013 (pec ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: nelle note depositate per l'udienza cartolare del 7.5.2025 le parti hanno chiesto emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo depositato il 18.04.2025, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra gli stessi, in Perugia il 19.06.1966 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Perugia, dell'anno 1966, Atto n. 258, Parte II, Serie A alle seguenti condizioni: Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento, la somma di € 50,00 (cinquanta/00) mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, secondo le modalità già in corso per il versamento dell'assegno di mantenimento. Con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito i reciproci rapporti patrimoniali, dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro in virtù del vincolo matrimoniale, essendo tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi già definiti prima d'ora. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 2.5.2024 il SI. ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Perugia il 19.6.1966 con esponendo: che dall'unione sono nati, nel 1976 e nel 1967, i figli Controparte_1 Per_1
e , quest'ultima deceduta;
che con sentenza n. 1185/2010, il Tribunale di Perugia ha Per_2 dichiarato la separazione personale dei coniugi, assegnando alla moglie la casa coniugale e disponendo che il marito versasse in favore della moglie la somma mensile di € 309,87; che i coniugi non si sono più riconciliati.
Il ricorrente ha aggiunto di percepire una pensione mensile di € 1.500,00 circa, di essere gravato da diverse spese a causa della necessità di costanti cure mediche, e di essere titolare del diritto di usufrutto sulla quota di ½ della ex casa coniugale, di proprietà della moglie, della quale ha dichiarato non conoscere il reddito. Ha aggiunto che quest'ultima avrebbe acquisito in eredità dalla madre un immobile, e sarebbe proprietaria di diritti reali su altri immobili. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altre condizioni.
Con decreto del 7.5.2024 veniva fissata udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. per la data del 3.12.24.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 31.10.24, la SI.ra Controparte_1 che pur aderendo alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale e dell'assegno divorzile nella misura di € 309,87, o in subordine nella minor misura di € 200,00 mensili. A tale ultimo fine ha riferito di non avere mai lavorato per scelta concordata col marito, che aveva lavorato mentre lei si era sempre occupata della casa e della famiglia. Ha confermato di aver ricevuto in eredità dalla defunta madre un appartamento (poi venduto al prezzo di € 140.000,00) ed eSIue somme depositate su un libretto postale, e precisato di vivere del contributo al mantenimento versato dall'ex marito.
All'udienza di comparizione del 3.12.24 il giudice delegato sentiva personalmente le parti e, su richiesta concorde, rinviava la causa per verificare la possibilità di una soluzione transattiva.
Nel “Verbale di trasformazione del procedimento per divorzio giudiziale in consensuale” depositato il 18.4.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e all'udienza del
7.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni congiunte sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge invero che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto da allora senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale.
L'accordo in ordine alle condizioni accessorie appare congruo e conforme all'interesse delle parti. Nulla osta alla sua formalizzazione.
Le spese, tenuto conto della condotta processuale tenuta dalle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Perugia il 19.6.1966 tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Perugia il 15.02.1947, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 258, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza. 2) Provvede in ordine alle condizioni accessorie in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di ConSIlio del 26 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)