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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Conti ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 3817 del 2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Marin del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Vicenza Contra' Do Rode n. 15
- ricorrente- contro
(C.F. ) non costituito in Controparte_1 C.F._2 giudizio
- resistente–
avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
1
PARTE RICORRENTE: Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: 1) accertare il grave inadempimento del sig. in ordine al Controparte_1 pagamento a favore della ricorrente sig.ra del prezzo di € Parte_1
35.000,00 pattuito per la cessione immobiliare avvenuta con atto del notaio dr.
del 21.1.2015 n. 31.463 racc. e n. 12.833 racc., in forza del quale è stata ER1 trasferita al convenuto la quota indivisa dei 2/6 di piena comproprietà nonché la quota indivisa di 1/6 di nuda comproprietà (gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore della sig.ra madre della sig.ra Persona_2 Pt_1
del fabbricato monofamiliare sito a Noventa Vicentina (VI) in Via
[...]
Giovanni XXIII n. 20 composto da un'abitazione ai piani terra e primo, con cortile esclusivo ed un garage, censiti catastalmente nel C.F. di detto Comune al fg. 6:
p.lla n. 440 sub 2 – Via Giovanni XXIII n. 20 - P. T-1, cat. A/7, cl. 2, vani 8,5, rce 680,43 p.lla 440 sub 1 - Via Giovanni XXIII n. 20 - P.T, cat C/6, mq. 23, rce
39,20;
2) dichiarare, conseguentemente, la risoluzione per grave inadempimento dell'atto pubblico denominato “cessione di quota immobiliare” stipulato tra i signori e in data 21.1.2015 a ministero del Parte_1 Controparte_1 notaio dr. con rogito n. 31.463 racc. e n. 12.833 racc., trascritto Persona_3 presso la Conservatoria dei RR.II. di Vicenza il 27.1.2015 ai nr. 1490 R.G. e n.
1141 R.P.; 3) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del Dirigente dell'Ufficio del Territorio competente da ogni responsabilità al riguardo;
4) con rifusione delle spese e competenze della procedura di mediazione e della presente causa, oltre al 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria, qualora venga ritenuto necessario e rilevante, si chiede di essere ammessi alle seguenti prove per testi: 1) vero che in data 21.1.2015, al momento della stipula dell'atto che le si rammostra (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) avvenuta presso lo studio del notaio dr. di Rubano (PD), il sig. ha Persona_3 Controparte_1 consegnato alla sig.ra l'assegno bancario di € 35.000,00 che le si Parte_1 rammostra (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente)?
2) vero che in data 21.1.2015, al momento della stipula dell'atto anzidetto avvenuta presso lo studio del notaio dr. di Rubano (PD), il sig. Persona_3
ha comunicato alla sig.ra che l'assegno Controparte_1 Parte_1 bancario consegnato ed indicato nel rogito era privo di copertura?
3) vero che in data 21.1.2015, al momento della stipula dell'atto anzidetto avvenuta presso lo studio del notaio dr. di Rubano (PD), il sig. Persona_3
ha comunicato alla sig.ra che era comunque Controparte_1 Parte_1
2 privo della disponibilità della somma di € 35.000,00 ma che detto importo le sarebbe stato consegnato in seguito?
4) vero che in data 21.1.2015, al momento della stipula dell'atto anzidetto avvenuta presso lo studio del notaio dr. di Rubano (PD), la sig.ra Persona_3
comunicava al sig. che avrebbe omesso di Parte_1 Controparte_1 presentare all'incasso l'assegno bancario di € 35.000,00 indicato nel rogito, in attesa che le venisse detto quando l'assegno aveva la copertura per il pagamento? 5) vero che, subito dopo la stipula del rogito del 21.1.2015, la sig.ra Pt_1
ha restituito al sig. l'assegno bancario di € 35.000,00
[...] Controparte_1 ricevuto al momento dell'atto notarile?
6) vero che, dopo la stipula del rogito del 21.1.2015, il sig. , Controparte_1 nonostante le richieste della sig.ra , ha omesso di effettuare il Parte_1 pagamento della somma di € 35.000,00 a titolo di prezzo pattuito per la cessione delle quote immobiliari indicate nell'atto del notaio dr. che le ER1 si rammostra (doc. 1)?
Si indica a teste il sig. di AL (VI). Testimone_1
In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) copia dell'atto di cessione di quota immobiliare datato 21.1.2015 n. 31.463 racc. del notaio dr.
[...] ER ; 2) copia dell'assegno bancario n. 4918287891-10 del 21.1.2015 tratto dalla banca “CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.”, filiale di Vo, emesso dal sig. ed intestato alla sig.ra 3) Controparte_1 Parte_1 mail di Banca Intesa del 17.6.2024; 4) certificato di residenza del sig.
[...]
; 5) raccomandata r.r. dell'avv. A. Marin del 4.6.2024; 6) domanda CP_1 di mediazione con allegati, copia fattura n. 1204/'24 Resolutia S.r.l. per spese di avvio della procedura;
7) notifica della domanda di mediazione col documento di fissazione della data del primo incontro e verbale negativo;
8) visura catastale aggiornata dei beni in proprietà del convenuto.
- Ragioni in fatto e in diritto della decisione –
I. Con ricorso ex art. 281decies cpc adiva l'intestato Parte_1
Tribunale affinché fosse dichiarata la risoluzione del contratto di cessione di quota immobiliare concluso con in ragione del grave Controparte_1
inadempimento di quest'ultimo al pagamento del prezzo pattuito, e per l'effetto fosse altresì ordinata la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità dell'ufficio territoriale competente.
A fondamento della propria domanda la ricorrente evidenziava in punto di fatto che in data 21.01.2015, mediante la sottoscrizione dell'atto n.
3 31.463 rep. e n. 12.833 racc. del notaio dr. (doc.1 ricorrente), aveva ER1
ceduto alla controparte la quota indivisa dei 2/6 di piena comproprietà nonché la quota indivisa di 1/6 di nuda comproprietà (gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore della sig.ra madre della sig.ra Persona_2 Pt_1
del fabbricato monofamiliare sito a Noventa Vicentina (VI) in Via
[...]
Giovanni XXIII n. 20 composto da un'abitazione ai piani terra e primo, con cortile esclusivo ed un garage, censiti catastalmente nel C.F. di detto Comune
al fg. 6:
p.lla n. 440 sub 2 – Via Giovanni XXIII n. 20 - P. T-1, cat. A/7, cl. 2, vani 8,5, rce 680,43
p.lla 440 sub 1 - Via Giovanni XXIII n. 20 - P.T, cat C/6, mq. 23, rce 39,20.
Il prezzo per il trasferimento di cui sopra era stato pattuito in € 35.000 e nello stesso atto le parti dichiaravano che il pagamento “è stato effettuato mediante l'assegno bancario non trasferibile di pari importo n. 4918287891-10 tratto in data odierna presso “CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.”, filiale di
Vo, Piazza della Liberazione n. 150, all'ordine d ” (cfr. p.2 doc. 1 Parte_1
ricorrente). La ricorrente precisava, tuttavia, di non aver mai incassato il prezzo e anzi di aver restituito l'assegno, d'accordo con la controparte che il pagamento sarebbe stato effettuato non appena quest'ultimo ne avesse avuto la disponibilità economica (doc. 3 ricorrente). In un secondo momento, però, i rapporti tra le parti si erano deteriorati, al punto che la controparte non aveva effettuato il pagamento e si era trasferita altrove, rendendosi sostanzialmente irreperibile.
In punto di diritto la ricorrente censurava il grave inadempimento della controparte, desumibile dai documenti prodotti e idoneo a giustificare la pronuncia di risoluzione richiesta. Rispetto alla quietanza precisava, inoltre, che il valore probatorio dell'atto pubblico doveva essere limitato ai fatti e alle dichiarazioni avvenute non alla veridicità delle stesse.
4 II. All'udienza del 24.04.2025 il giudice, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia della parte resistente e ritenendo la causa documentale e matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e discutere oralmente. Parte ricorrente discuteva oralmente la causa e precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti, quindi il giudice riservava la decisione nel termine di cui all'art. 281sexies cpc.
III. La domanda è infondata.
III.
1. A tal proposito, si osserva infatti che nel contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti è pacificamente contenuta una quietanza di pagamento rilasciata dalla ricorrente al resistente. In particolare, dalla lettura dell'atto pubblico si evince che: “2) Il prezzo della presente cessione di quota immobiliare viene convenuto fra le parti ed a me
Notaio dichiarato in Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), somma che la parte cedente dichiara di avere ricevuto dalla parte cessionaria, alla quale pertanto rilascia, con la firma del presente atto, ampia e finale quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale” E di seguito coerentemente che: “(…) le parti da me richieste o ammonite (…) attestano (..) – che il pagamento del prezzo, come sopra convenuto, alla parte cedente, è stato effettuato mediante un assegno bancario non trasferibile di pari importo n.
4918287891-10 tratto in data odierna presso “CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO S.P.A.”, filiale di Vo, Piazza della Liberazione n. 150, all'ordine di
” (cfr. p.2 doc. 1 ricorrente). Parte_1
Alla luce di questa premessa in fatto non appare superabile quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità circa il valore della quietanza e i requisiti per impugnarla. Sul punto, si rinvia ai principi costantemente ribaditi, , anche recentemente: “per la quietanza tipica è indiscussa la natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena
5 efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio (Cass., sez. 2,
07/12/2005, n. 26970; Cass., sez. 2, 21/02/2014, n. 4196).
In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di "eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza" (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26325; Cass., sez. 2,
21/02/2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata
- analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della "revoca" della confessione - soltanto se il creditore dimostra "non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero" (Cass., sez. 2, 03/06/1998, n. 5459)” (Cass civ, sez III, ord.
28.02.2023, n. 5945).
Da ciò si desume inevitabilmente che le argomentazioni della ricorrente attinenti alla mancata percezione del prezzo pattuito, per quanto la circostanza sia risultata fondata, non sono meritevoli di accoglimento, atteso che non si confrontano con la necessità di dedurre e provare le ulteriori circostanze necessarie, ex art. 2732 cc, alla revoca della confessione resa mediante il rilascio della quietanza di cui trattasi. Dagli atti di causa e dalle istanze istruttorie richieste dalla ricorrente, infatti, non si evince alcun elemento
6 idoneo a provare l'eventuale violenza o errore di fatto che abbia indotto la stessa a rilasciare la dichiarazione confessoria, d'altra parte la sussistenza di tali circostanze non è stata nemmeno dedotta o argomentata dalla parte.
Tutto ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto di cessione di quota immobiliare deve essere rigettata.
III.
2. Per effetto della pronuncia di rigetto e all'esito del passaggio in giudicato della stessa, deve essere disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto effettuata dalla ricorrente, in ossequio al disposto dell'art. 2668 co. 2 cc.. In merito, si precisa che secondo l'interpretazione giurisprudenziale della norma innanzi richiamata il giudice del merito è sempre tenuto, anche d'ufficio, a ordinare la cancellazione a seguito del rigetto della relativa domanda (“la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., doveva essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (Cass., Sez. II, 21 febbraio 1991, n. 1859;
Cass., Sez. II, 20 settembre 2000, n. 12444); peraltro, anche nel giudizio di cassazione deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., ma – (…) - nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti e a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità” (Cass. civ, sez. VI-3, ord. 16.09.2022, n. 27298 cit;
tra le tante conformi cfr. Cass. civ,
sez VI, 22.08.2017, n. 20269).
IV. Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
-
P.Q.M
–
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
7 2) DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il
Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza proceda alla cancellazione della seguente trascrizione della domanda giudiziale:
Registro Generale n. 27256, Registro Particolare n. 19963, Presentazione n. 18
del 11.12.24 (effettuata a favore di e contro ), Parte_1 Controparte_1
esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
3) nulla sulle spese, stante la mancata costituzione di parte resistente.
Vicenza, 30 aprile 2025
IL GIUDICE
Gabriele Conti
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