Art. 15.
La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e' ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.
La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e' ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.