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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...] Cuggiono con l'Avv. Veronica Salvino presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Varese il 19.03.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]L Cuggiono con l'Avv. Veronica Salvino presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 7 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cuggiono il 22.9.2005
(anno 2005 atto n. 20 reg. parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e la figlia nata Persona_1 Persona_2
a Legnano il 19.05.2012
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Nella casa familiare sita a Cuggiono via Cesare Battisti 29, di esclusiva proprietà della signora unitamente ai mobili arredi e pertinenze, ivi esistenti, rimarrà la signora Parte_1 ove già risiede con i figli che quivi manterranno la propria residenza;
Pt_1
I coniugi convengono pertanto, sin da ora, che si accorderanno successivamente ed in base alle rispettive esigenze, per la divisione degli arredi/mobili/pertinenze comuni e non, fermo il loro normale degrado per l'uso concesso;
2) Il signor ha trasferito la propria abitazione/residenza nei pressi della dimora CP_1 coniugale, in immobile di sua proprietà, sito in via Matteotti, 10 Cuggiono, al fine di consentire ogni più ampia gestione dei figli, portando, quindi, con sé i propri effetti personali, mentre nella casa coniugale rimarranno tutti i mobili corredi ed arredi nella stessa contenuti;
Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza presso l'abitazione dichiarata comunque CP_1 entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre residente in [...] Cuggiono. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, nonché le scelte relative alla salute, fatte salve decisioni di estrema urgenza non differibili, ma fermo restando l'obbligo di darne tempestivamente notizia all'altro genitore.
I genitori si impegnano a concordare e condividere il progetto di crescita e di educazione dei minori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente con solo riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, per le quali ciascuna parte potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei minori presso di sé. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna.
In ordine all'esercizio del diritto di visita del padre, salvo diverso e migliore accordo tra gli stessi, le parti concordano quanto segue: I figli staranno con il papà a fine settimana alternati dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena concordando l'eventuale pernottamento;
un giorno infrasettimanale, stabilito indicativamente nel martedì dopo la scuola o eventuale sport dei figli, concordando l'eventuale pernottamento e nelle settimane in cui i figli non staranno con il papà nel weekend, due giorni infrasettimanali, indicativamente pagina 2 di 7 stabiliti nella giornata del martedì e del giovedì, dopo la scuola o eventuale sport dei figli, concordando l'eventuale pernottamento. Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, anche in base alle rispettive esigenze lavorative e/o familiari. Per quanto riguarda le festività, i figli trascorreranno con la madre o il padre alternandosi ogni anno le festività natalizie, il 25 dicembre con un genitore ed il 26 con l'altro. Il 31 dicembre con un genitore il 6 gennaio con l'altro. I figli trascorreranno la Vigilia, fino alle ore 10.00 del giorno successivo, con il genitore con cui non trascorreranno il Natale.
Allo stesso modo i minori si alterneranno con i genitori il giorno di Pasqua e Pasquetta. Si conviene sin da ora che Natale 2024 verrà trascorso con la madre e Pasqua 2025 con il padre, nei restanti giorni di festività, i giorni di visita rimarranno inalterati, come disciplinati dagli accordi presi, di cui al precedente articolo del presente ricorso. Le altre festività civili e religiose, ponti e festività̀, nonché eventuali sospensioni delle lezioni deliberate dal Consiglio di
Istituto, compreso il giorno del compleanno, saranno trascorse con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, quindi ad anni alterni (si rimanda a tal fine al calendario scolastico annualmente pubblicato dall'Istituto scolastico frequentato). Salvo diverso accordo dei genitori, alternandosi con l'uno e l'altro anche in considerazione dell'occupazione degli stessi, compresi i casi di malattia dei minori che dovessero comportare anche assenze scolastiche.
Nei casi di trasferte lavorative di più giorni, previste fuori sede e residenza, i figli rimarranno preferibilmente collocati dall'altro genitore. Salvo diverso accordo tra le parti, conseguente a specifiche esigenze lavorative e/o familiari.
I figli trascorreranno le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore alternando il periodo. Ogni genitore è comunque sempre tenuto, in caso di pernottamento al di fuori della propria residenza domestica, a comunicare all'altro dove i figli si trovano e a lasciare un recapito telefonico;
ogni variazione di recapito, anche temporaneo, deve essere prontamente comunicata all'altro genitore. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il periodo prescelto, la durata ed il luogo di villeggiatura, entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna altresì a comunicare gli eventuali recapiti telefonici, nonché
a consentire le comunicazioni dei figli con l'altro genitore. Durante il periodo di sospensione delle lezioni, i genitori si impegnano alla massima collaborazione. In ogni caso i genitori si riservano ulteriori accordi tra loro al fine di consentire la più ampia presenza di ciascuno con i figli.
4) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli l'importo mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per figlio quindi € 500,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente, alle coordinate note, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le parti espressamente convengono che, l'assegno unico per i figli o altre misure equivalenti e/o di sostegno alla famiglia, saranno richieste e percepite dalla Sig.ra Pt_1
5) Il signor terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno e la signora CP_1 Pt_1 il 30%. Le stesse dovranno essere preventivamente concordate e comunicate e previa, laddove necessaria, esibizione di eventuali preventivi di spesa, fatta salva, ovviamente, l'urgenza.
Il pagamento delle predette spese è subordinato all'esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi. In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, dette spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha sopportate. In ipotesi di disaccordo pagina 3 di 7 tra i genitori in relazione alla qualificazione della spesa sostenuta, le parti faranno riferimento alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali
e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con specifico riferimento all'attuale attività sportiva di equitazione della figlia il Per_2 signor si occuperà integralmente del mantenimento del cavallo di sua proprietà e CP_1 con il quale la figlia si allena. Per_2
Sarà invece a carico nella misura sopra indicata (70% papà-30% mamma) di entrambi i genitori, il costo delle lezioni di equitazione, per consuetudine anticipatamente corrisposte mediante l'acquisto di un libretto contenente nr. l0 ticket/lezioni che, il genitore anticipatario chiederà all'altro, nella misura di diritto, al momento del suo esaurimento e quindi di nuovo acquisto;
mentre, i genitori concorderanno di volta in volta tra loro, l'opportunità o meno, nonché la misura del rispettivo carico economico, dell'effettuazione di eventuali gare di equitazione a cui la figlia volesse partecipare e, ciò, in base alle rispettive possibilità economiche anche Per_2 contingenti e alla luce, in particolare, dei possibili costi significativi, che le dette gare pagina 4 di 7 potrebbero comportare;
il mancato accordo sulla loro effettuazione comporta, il mancato diritto alla corresponsione della relativa somma al genitore che ha effettuato la relativa spesa.
6) I figli svolgono regolarmente attività ludico/sportiva durante l'anno. In particolare, Per_2 attività di equitazione il martedì dalle 15.00 alle 17.00, (opzionale il venerdì dalle 15.00 alle
17.00 o il sabato dalle 11.00 alle 12.00), mentre attività di basket il martedì dalle 20.00 Per_1 alle 21:30, il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30 e il giovedì dalle 19.30 alle 21.00 (opzionale il lunedì dalle 20.00 alle 21.30 o il venerdì dalle 20.00 alle 21.30).
7) I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra loro ogni altro rapporto patrimoniale.
8) Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Cuggiono il 22.09.2005 regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cuggiono dell'anno 2005, n. 20, Parte 2, Serie A
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuggiono perché provveda alle pagina 5 di 7 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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