Art. 14.
L' articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474 , e' sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal seguente:
"A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876 . L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876 , spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª.
L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito.
L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno.
Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilita', a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione".
L' articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474 , e' sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal seguente:
"A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876 . L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876 , spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª.
L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito.
L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno.
Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilita', a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione".