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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1678/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239003230090 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239003230090 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239003230090 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1177/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1678/2024 depositato il 06/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 9003230090, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- procedura notificatoria inesistente;
2-violazione dell'unitarietà dell'atto esattivo;
3-omessa notifica atti prodromici;
4-difetto di motivazione;
5- violazione degli artt.3 comma4 e 21 octies L.241/90 e art.7 comma 2 L.212/2000. Violazione dell'art.19 comma 2 D. lgs.546/1992; 5-inesistenza pretesa creditoria;
6-prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato .
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, spiegava intervento volontario con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 08/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parte ricorrente di carenza di legitimatio ad processum, conseguente la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione.
Va premesso che principio generale, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, è che solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parte rappresentata l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata, da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass.
4.4.2001 n. 4961; Cass. 14.4.1999
n. 3677).
Ora, nel caso in esame, dalle controdeduzioni depositate dall'Agente della Riscossione, è possibile riscontrare che l'Avv. Nominativo_1, quale Direttore dell'”Agenzia delle Entrate Riscossione” , ha conferito il mandato difensivo di rappresentanza tecnica al sig. Nominativo_2, giusta procura speciale repertorio n.180134, raccolta 12348 rilasciata in data 22 giugno 2023 ed autenticata dal Notaio Nominativo_3
, senza che sia stata formulata alcuna prova contraria intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata .
Sempre, in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha spiegato intervento volontario, in quanto a norma dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992 possono intervenire volontariamente i soggetti che, insieme al ricorrente, sono parti del rapporto tributario controverso (comma 3), i quali intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili (commi 4 e 5). In sostanza, la legge processuale tributaria ammette il litisconsorzio facoltativo successivo, nelle ipotesi di soggetti destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, litisconsorzio che può realizzarsi o con intervento volontario o per mezzo di chiamata.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata in materia, ritenendo ammissibile sia l'intervento volontario adesivo autonomo (Cass. 25.05.2011 n.11468) sia l'intervento volontario adesivo dipendente
(Cass. 11.09.2013 n. 20803, Cass. 255/2012). Ne deriva che, pur non esistendo nella fattispecie un litisconsorzio necessario, l'ente impositore era indubbiamente legittimato ad intervenire nel giudizio di primo grado, in quanto parte del rapporto tributario controverso e dunque configurandosi pianamente un litisconsorzio facoltativo (in primo grado).
Nella specie, è documentato che in data 16/09/2025, il MEF notificava al difensore di parte ricorrente l'atto d'intervento volontario a mezzo PEC ( cfr. ricevuta consegna ed accettazione).
Ed ancora, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di disunità dell'atto impugnato, in quanto l'eventuale caducazione di un titolo non può travolgere l'intero atto esattivo, ove fondato, come nel caso di specie, su titoli diversi ed autonomi tra loro.
Parimenti destituiti di fondamento sono i motivi di censura avverso la procedura notificatoria dell'intimazione di pagamento.
Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Nella specie, parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale (Cass. SS.UU.
n.7665/2016).
Pertanto, deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07,
n. 18055/04).
Ugualmente infondate sono le censure di parte ricorrente, che investono la notifica delle cartelle di pagamento n.291 2017 0005659433 000; n.291 2019 0001920791 000; 291 2019 0010821808 000; sottostanti l'intimazione impugnata.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta in atti, la cartella di pagamento 291 2019 0010821808 000
è stata notificata per il tramite del messo notificatore personalmente al destinatario in data 07/02/2020. La cartella di pagamento n.291 2017 0005659433 000, invece, risulta notificata per temporanea assenza del destinatario, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c..
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile l'art. 140 c.p.c., che testualmente dispone:
“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità
c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (lett.e).
Le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.
c., l'inoltrò al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa - comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Orbene, nella specie, dalla documentazione in atti risulta che il concessionario abbia compiuto le formalità sopra descritte, depositando anche la copia dell'avviso di ricevimento postale comprovante la ricezione della c.d. raccomandata informativa (compiuta giacenza).
Mentre, la cartella n.291 2019 0001920791 000 risulta notificata al destinatario, a mezzo del servizio postale in data 31/05/2019.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”, Cass. sez. V, 17.1.2020, n. 946 (conf. Cass. sez. V, 18.11.2016,
n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708).
Peraltro, il successivo disconoscimento della conformità della documentazione prodotta dall'Ufficio appare destituito di fondamento.
Infatti, detta eccezione appare generica, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale .
La contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale (Cass.
Civ. n.7775/2014).
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
Ne consegue che le ulteriori censure dedotte avverso l'attività antecedente l'intimazione di pagamento e l'iscrizione a ruolo, devono essere dichiarate inammissibili, essendosi la pretesa impositiva cristallizzata con la rituale notifica delle cartelle di pagamento divenute definitive in assenza di tempestiva impugnazione.
Parimenti, destituito di fondamento appare il motivo di censura che afferisce la carenza di motivazione dell'intimazione impugnata, poiché l'atto risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito prospetto.
In particolare, l'intimazione contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.
Dall'atto in esame, è possibile collegare la pretesa fiscale che legittima l'amministrazione finanziaria alla riscossione, essendovi il riferimento chiaro ed inequivocabile, laddove viene espressamente indicato il titolo di pagamento (cartelle di pagamento), in quanto atto presupposto dell'atto impugnato.
Peraltro, non è necessario che la motivazione dell'avviso di pagamento contenga l'indicazione dettagliata degli interessi e dell'aggio, in quanto il contribuente non può ignorare che per legge gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale. Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile dall'atto impugnato non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa (Cass. Sez. trib. Sent. nn. 11708/2011; 13852/2010).
D'altra parte, si osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass.
n.25023/2021).
Con ciò deve essere disatteso, lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso.
Infine, infondata è pure l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento.
Sul punto si osserva che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i crediti di natura erariale
(CUT;IRPEF), di cui alle cartelle di pagamento notificate rispettivamente in data 21/08/2017;31/05/2019;
07/02/2020 rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 16/02/2024.
Ne discende che, nel caso di specie, la pretesa impositiva (tributi erariali), soggiace alla prescrizione decennale e, quindi, non è decorso il relativo termine tra la notifica di dette cartelle e l'intimazione di pagamento impugnata.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 08.10.2025
Il Giudice Monocratico
EP TO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1678/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239003230090 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239003230090 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239003230090 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1177/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1678/2024 depositato il 06/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 9003230090, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- procedura notificatoria inesistente;
2-violazione dell'unitarietà dell'atto esattivo;
3-omessa notifica atti prodromici;
4-difetto di motivazione;
5- violazione degli artt.3 comma4 e 21 octies L.241/90 e art.7 comma 2 L.212/2000. Violazione dell'art.19 comma 2 D. lgs.546/1992; 5-inesistenza pretesa creditoria;
6-prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato .
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, spiegava intervento volontario con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 08/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parte ricorrente di carenza di legitimatio ad processum, conseguente la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione.
Va premesso che principio generale, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, è che solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parte rappresentata l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata, da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass.
4.4.2001 n. 4961; Cass. 14.4.1999
n. 3677).
Ora, nel caso in esame, dalle controdeduzioni depositate dall'Agente della Riscossione, è possibile riscontrare che l'Avv. Nominativo_1, quale Direttore dell'”Agenzia delle Entrate Riscossione” , ha conferito il mandato difensivo di rappresentanza tecnica al sig. Nominativo_2, giusta procura speciale repertorio n.180134, raccolta 12348 rilasciata in data 22 giugno 2023 ed autenticata dal Notaio Nominativo_3
, senza che sia stata formulata alcuna prova contraria intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata .
Sempre, in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha spiegato intervento volontario, in quanto a norma dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992 possono intervenire volontariamente i soggetti che, insieme al ricorrente, sono parti del rapporto tributario controverso (comma 3), i quali intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili (commi 4 e 5). In sostanza, la legge processuale tributaria ammette il litisconsorzio facoltativo successivo, nelle ipotesi di soggetti destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, litisconsorzio che può realizzarsi o con intervento volontario o per mezzo di chiamata.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata in materia, ritenendo ammissibile sia l'intervento volontario adesivo autonomo (Cass. 25.05.2011 n.11468) sia l'intervento volontario adesivo dipendente
(Cass. 11.09.2013 n. 20803, Cass. 255/2012). Ne deriva che, pur non esistendo nella fattispecie un litisconsorzio necessario, l'ente impositore era indubbiamente legittimato ad intervenire nel giudizio di primo grado, in quanto parte del rapporto tributario controverso e dunque configurandosi pianamente un litisconsorzio facoltativo (in primo grado).
Nella specie, è documentato che in data 16/09/2025, il MEF notificava al difensore di parte ricorrente l'atto d'intervento volontario a mezzo PEC ( cfr. ricevuta consegna ed accettazione).
Ed ancora, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di disunità dell'atto impugnato, in quanto l'eventuale caducazione di un titolo non può travolgere l'intero atto esattivo, ove fondato, come nel caso di specie, su titoli diversi ed autonomi tra loro.
Parimenti destituiti di fondamento sono i motivi di censura avverso la procedura notificatoria dell'intimazione di pagamento.
Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Nella specie, parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale (Cass. SS.UU.
n.7665/2016).
Pertanto, deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07,
n. 18055/04).
Ugualmente infondate sono le censure di parte ricorrente, che investono la notifica delle cartelle di pagamento n.291 2017 0005659433 000; n.291 2019 0001920791 000; 291 2019 0010821808 000; sottostanti l'intimazione impugnata.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta in atti, la cartella di pagamento 291 2019 0010821808 000
è stata notificata per il tramite del messo notificatore personalmente al destinatario in data 07/02/2020. La cartella di pagamento n.291 2017 0005659433 000, invece, risulta notificata per temporanea assenza del destinatario, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c..
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile l'art. 140 c.p.c., che testualmente dispone:
“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità
c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (lett.e).
Le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.
c., l'inoltrò al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa - comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Orbene, nella specie, dalla documentazione in atti risulta che il concessionario abbia compiuto le formalità sopra descritte, depositando anche la copia dell'avviso di ricevimento postale comprovante la ricezione della c.d. raccomandata informativa (compiuta giacenza).
Mentre, la cartella n.291 2019 0001920791 000 risulta notificata al destinatario, a mezzo del servizio postale in data 31/05/2019.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”, Cass. sez. V, 17.1.2020, n. 946 (conf. Cass. sez. V, 18.11.2016,
n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708).
Peraltro, il successivo disconoscimento della conformità della documentazione prodotta dall'Ufficio appare destituito di fondamento.
Infatti, detta eccezione appare generica, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale .
La contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale (Cass.
Civ. n.7775/2014).
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
Ne consegue che le ulteriori censure dedotte avverso l'attività antecedente l'intimazione di pagamento e l'iscrizione a ruolo, devono essere dichiarate inammissibili, essendosi la pretesa impositiva cristallizzata con la rituale notifica delle cartelle di pagamento divenute definitive in assenza di tempestiva impugnazione.
Parimenti, destituito di fondamento appare il motivo di censura che afferisce la carenza di motivazione dell'intimazione impugnata, poiché l'atto risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito prospetto.
In particolare, l'intimazione contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.
Dall'atto in esame, è possibile collegare la pretesa fiscale che legittima l'amministrazione finanziaria alla riscossione, essendovi il riferimento chiaro ed inequivocabile, laddove viene espressamente indicato il titolo di pagamento (cartelle di pagamento), in quanto atto presupposto dell'atto impugnato.
Peraltro, non è necessario che la motivazione dell'avviso di pagamento contenga l'indicazione dettagliata degli interessi e dell'aggio, in quanto il contribuente non può ignorare che per legge gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale. Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile dall'atto impugnato non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa (Cass. Sez. trib. Sent. nn. 11708/2011; 13852/2010).
D'altra parte, si osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass.
n.25023/2021).
Con ciò deve essere disatteso, lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso.
Infine, infondata è pure l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento.
Sul punto si osserva che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i crediti di natura erariale
(CUT;IRPEF), di cui alle cartelle di pagamento notificate rispettivamente in data 21/08/2017;31/05/2019;
07/02/2020 rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 16/02/2024.
Ne discende che, nel caso di specie, la pretesa impositiva (tributi erariali), soggiace alla prescrizione decennale e, quindi, non è decorso il relativo termine tra la notifica di dette cartelle e l'intimazione di pagamento impugnata.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 08.10.2025
Il Giudice Monocratico
EP TO