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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2205/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30.11.2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Altavilla Vicentina (VI), via Rocche, n. 6, anche nella veste di erede con beneficio d'inventario di (C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Persona_1 C.F._2
Silvio Orlandi e Monia Mazzucco;
appellante
contro
(C.F. e P.VA ), con sede in Vicenza (VI), Controparte_1 P.VA_1
v.le del Mercato Nuovo, n. 44/G, in persona del legale rappresentante pro tempore , CP_2
e (C.F. e P.VA ), con sede in Thiene (VI), Controparte_3 P.VA_2
1 v.le Bassani, n. 87/G, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe CP_2
rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Calgaro e Roberto Bondì;
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano
Troiani;
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_3 C.F._4
Vicenza (VI), via Strada di Saviabona, n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Luigi
Baciga;
(C.F. e P.VA ), con sede in Vicenza Controparte_4 P.VA_3
(VI), Via IV Novembre, n. 31, contumace;
appellate
Oggetto: “cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali”; appello avverso la sentenza n. 787/2022 emessa in data 4.4.2022 e pubblicata in data 22.4.2022 nel giudizio iscritto al n.
11549/2021 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Per tutte le ragioni indicate al motivo IA del presente atto, ritenersi tempestivo il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1 e n. 2 c.p.c. ovvero, in subordine, accertato l'errore scusabile cui è stata indotta la difesa attorea dal tenore del provvedimento del 12 maggio 2020, rimettersi in termini parte attrice rispetto al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1 e n. 2 c.p.c., ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
In ogni caso, ammettersi le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, comma VI
c.p.c.
2 In via subordinata, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; all'uopo precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione d'Appello che di seguito riporta:
“Voglia l'intestata Corte, ogni contraria istanza reietta e disattesa ed in totale riforma dell'appellata sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n. 787/2022 pubblicata il
22/04/2022:
In via principale:
- accertare ritenere e dichiarare che tra e è stato stipulato un Parte_1 Parte_2
accordo simulatorio finalizzato a privare di efficacia l'atto di compravendita relativo al 50% della nuda proprietà delle quote della e, per l'effetto, dichiarare Controparte_5
l'inesistenza/inefficacia del contratto del 28.3.1997, Rep. 74.669 a rogito Notaio di Per_2
Vicenza;
- accertare ritenere e dichiarare che a socio unico ha acquistato le suddette CP_3
partecipazioni nella piena consapevolezza dell'accordo simulatorio intervenuto tra Parte_1
e e, per l'effetto, dichiarare opponibile a detto accordo simulatorio Parte_2 CP_3
con ogni conseguenza di legge.
In via subordinata:
nella non creduta ipotesi dovesse ritenersi sussistente la buona fede in capo al terzo acquirente,
accertare ritenere e dichiarare la natura simulata della cessione della nuda proprietà del 50% delle quote da parte dell'attrice ed in favore della convenuta e per l'effetto condannare la CP_4
SI.ra al risarcimento del relativo danno da quantificarsi mediante valutazione Parte_2
del patrimonio netto di al momento della cessione delle quote di CP_4 CP_1
3 In via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di rigetto delle sopra spiegate domande si chiede di:
- accertare ritenere e dichiarare che tra e è intervenuto un accordo Parte_2 CP_3
volto alla simulazione del prezzo di vendita delle quote di e del correlato CP_1
corrispettivo della transazione sulle garanzie dalla prima versate e, conseguentemente, accertare,
ritenere e dichiarare che la falsa indicazione dei corrispettivi di entrambe le operazioni nonché,
in ogni caso, la mancata corretta imputazione del corrispettivo della transazione ai crediti acquistati da determina l'estinzione delle correlate garanzie prestate dalla SI.ra CP_3 Pt_1
[...]
In via istruttoria e preliminare
Per tutte le ragioni indicate al motivo IA del presente atto, ritenersi tempestivo il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1 e n. 2 c.p.c. ovvero, in subordine, accertato l'errore scusabile cui è stata indotta la difesa attorea dal tenore del provvedimento del 12 maggio 2020, rimettersi in termini parte attrice rispetto al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1 e n. 2 c.p.c., ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
In ogni caso, ammettersi le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, comma VI
c.p.c.”
- per parte appellata anche quale società incorporante Controparte_3
e in data 16.11.2023, con CP_1 Controparte_4
iscrizioni nel registro delle imprese di Vicenza effettuate per tutte in data 23.11.2023:
“1) Rigettarsi l'appello.
2) In via subordinata, condizionata all'accoglimento in tutto o in parte delle domande della
Appellante nei confronti di anche quale incorporante Controparte_3 [...]
[... [...]
[...] [
quest'ultima propone domanda trasversale nei confronti di Controparte_6 Parte_2
e di risarcimento dei danni, per le causali indicate in comparsa di costituzione e Parte_3
risposta, da quantificarsi in separato giudizio.
3) Spese e competenza di causa rifuse.”
- per parte appellata : Parte_2
“rigetto dell'appello avversario sulla base delle difese ed argomentazioni svolte in comparsa.
All'occorrenza, si ribadiscono tutte le altre eccezioni, difese, argomentazioni ed istanze, anche istruttorie, svolte in primo grado.
In particolare, senza pretesa di esaustività
Si ribadisce, in via preliminare, l'eccezione di tardività della prima e della seconda memoria dell'attrice e delle relative produzioni documentali, per l'evidente errore del conteggio dei termini post periodo di sospensione e dunque per la correttezza dell'ordinanza;
Si reiterano, in via subordinata e salvo gravame, le contestazioni alle difese, eccezioni, domande e richieste, anche istruttorie, dell'attrice;
Si ribadisce il corretto assolvimento dell'onere imposto dall'art. 115 c.p.c.;
Si insiste sulla tempestività della replica relativa alla natura simulata dell'atto di acquisto delle quote di Controparte_4
Si reitera
- l'irrilevanza probatoria e l'inopponibilità di quanto riferito dal Parte_4
nell'interrogatorio formale reso nel giudizio contro definito Controparte_7
peraltro con sentenza sub iudice.
- l'inammissibilità della prova per interpello chiesta dalla sig.ra Pt_1
5 - l'eccezione circa la mancata produzione degli originali e la mancata reiterazione ex adverso e, quindi, la rinuncia ad opera della all'istanza di verificazione della firma della Pt_1 Parte_2
allegata sub doc. 29, nonché ex artt. 214 e segg. cpc della sigla a pagina 2 del documento
[...]
e della sottoscrizione in calce;
in via subordinata a quanto appena sopra detto, si reitera il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della dichiarazione a firma della allegata sub Parte_2
doc. 29, nonché ex artt. 214 e segg. cpc della sigla a pagina 2 del documento e della sottoscrizione in calce
- l'opposizione all'ingresso delle prove testimoniali avversarie,
- l'irrilevanza e l'inammissibilità dei documenti allegati con la seconda memoria avversaria,
avendo omesso l'attrice di indicare il loro collegamento con il contenuto dell'atto e con gli scopi probatori perseguiti con la relativa produzione (Cass., sez. un., 1.12.2008, n. 2435), nonché di quelli depositati tardivamente ed irritualmente,
- l'inaccoglibilità dell'ordine di esibizione e della richiesta di CTU avendo le parti liberamente concordato il prezzo come indicato nell'atto notarile
- l'irrilevanza del documento 24 scollegato da qualsiasi asserzione di controparte e contenente diverse anomalie che ne inficiano gravemente la pretesa valenza probatoria
-all'occorrenza e senza inversione dell'onere probatorio, in caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, si chiede l'ammissione della prova contraria articolata nella terza memoria in atti.
Con il favore delle spese.”
- per parte appellata : Parte_3
“1) Respingersi integralmente l'appello e le domande formulate nei confronti di;
Parte_3
2) Rigettarsi le istanze di prova dell'appellante;
6 3) Spese competenze di giudizio rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Convenendo in giudizio , , e Parte_2 Parte_3 CP_3 CP_1
avanti al Tribunale di Venezia, esponeva che: era stata socia al Controparte_4 Parte_1
50% con il marito della società e di altre società; si era Parte_4 Controparte_4
separata dal marito nel 1996; in data 2.12.1996, gli allora coniugi e avevano Pt_1 Pt_2
stipulato una scrittura privata con la quale era prevista la costituzione di una società in accomandita semplice, che avrebbe acquistato le partecipazioni nelle suddette società: il capitale sociale della s.a.s. avrebbe dovuto essere assegnato per il 98% a , loro figlia, Parte_2
quale socia accomandante, e per l'1% ciascuno a e quali soci Parte_4 Parte_1
accomandatari; l'anno successivo i coniugi, in attuazione dell'accordo del 1996, avevano ceduto le loro partecipazioni in e in tutte le altre loro società a , Controparte_4 Parte_2
riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, e precisamente, con atto per Notaio di Per_2
Vicenza del 28.3.1997, Rep. 74.669, aveva venduto a la nuda Parte_1 Parte_2
proprietà della quota di Lire 10.000.000, corrispondente al 50% del capitale sociale di CP_4
e con atto di pari data per Notaio di Vicenza, Rep. 74.666, aveva
[...] Per_2 Parte_4
ceduto in permuta a la nuda proprietà della quota di Lire 10.000.000, Parte_2
corrispondente al 50% del capitale sociale di con atto per medesimo notaio del Controparte_4
16.4.1997, Rep. 74.885, aveva rilasciato ai propri genitori procura congiunta Parte_2
irrevocabile a cedere o vendere tutte le partecipazioni acquisite in qualsiasi momento e al prezzo da essi stabilito conferendo loro l'esercizio dei diritti di socio o azionista;
con atto per Notaio
di Arzignano del 7.4.2011, Rep. 51.571, era stata costituita la tra Per_3 P_
(socia accomandataria) e la di lei nonna materna, Parte_2 Persona_1
7 (socia accomandante), e in essa era stata conferita la nuda proprietà delle quote di CP_4
a seguito del decesso di , avvenuto in data 21.1.2016, era stata
[...] Persona_1
ricostituita la pluralità dei soci con l'acquisto della quota originariamente in titolarità della da parte di , figlia di , senza preventivamente Per_1 Parte_3 Parte_2
informare gli eredi, e Parte_1 CP_9
Esponeva poi l'attrice che: con perizia del 2016 predisposta ai fini della rivalutazione ex art. 5, l.
448/2011, il dott. aveva stimato il valore di acquisto delle partecipazioni rappresentanti Per_4
il 100% di in € 15.174.109,50; in data 28.11.2017, era stata trasformata in CP_1 P_
s.r.l. e il patrimonio rideterminato in € 9.400.000,00 come da coeva perizia di stima, redatta sempre dal dott. ; in data 7.12.2017, e avevano venduto Per_4 Parte_3 Parte_2
le loro rispettive partecipazioni in a al prezzo complessivo di € CP_1 CP_3
11.732.740,00, ed in particolare il prezzo spettante a , di importo pari a € Parte_2
11.523.226,79, era stato così regolato tra le parti: € 390.000,00 già pagato da parte acquirente mediante assegni circolari e bonifici;
€ 101.308,22 mediante assegni bancari contestuali all'atto;
€ 797.500,19 mediante compensazione con il credito spettante a parte acquirente per aver anticipato il pagamento delle imposte dovute a seguito della rivalutazione della partecipazione in ai sensi dell'art. 5 della l. 448/2001; € 6.407.989,91 mediante compensazione Controparte_4
con quanto dovuto da parte cedente a titolo di corrispettivo per la rinunzia da parte della cessionaria alle garanzie fideiussorie prestate dalla venditrice per i crediti di CP_3
avvenuta contestualmente all'atto di cessione quote;
€ 3.410.000,00 da pagarsi in 341 rate mensili di importo pari a € 10.000,00. Parte attrice evidenziava a tale proposito che aveva CP_3
acquistato dalle banche crediti da queste vantati verso la società Balestra 1882 S.p.a. di cui la era garante così come lo era la figlia . Pt_1 Parte_2
8 Parte attrice deduceva che l'intestazione della nuda proprietà del 100% del capitale sociale di a da parte dei coniugi ed in particolare, per quanto in Controparte_4 Parte_2 Pt_2
questa sede interessa, la quota del 50% del predetto diritto reale già in capo all'attrice, era viziata da simulazione assoluta e che la procura irrevocabile rilasciata da quest'ultima ai genitori costituiva principio di prova scritta così che erano ammissibili sia l'interrogatorio formale sia la prova per testimoni e per presunzioni ex art. 2724 c.c.; deduceva inoltre, che il terzo acquirente non era in buona fede, in quanto il socio unico e amministratore era a CP_3 CP_2
conoscenza della effettiva titolarità delle quote di in capo ai coniugi . Controparte_4 Pt_2
Concludeva proponendo, in via principale, domanda di accertamento della simulazione assoluta della vendita della quota del 50% della nuda proprietà di alla figlia, con Controparte_4
invalidità della successiva vendita della quota di alla terza non in buona CP_1 CP_3
fede, o, in subordine, laddove fosse stata riconosciuta la buona fede del terzo, la condanna di al risarcimento del danno mediante stima del patrimonio netto di Parte_2 CP_4
al momento della cessione.
[...]
In subordine, domandava la liquidazione della quota di di cui era stata titolare la P_
, ai sensi dell'art. 2289 c.c., al momento del decesso di costei. Per_1
In ulteriore subordine, domandava di accertare che tra e vi era un Parte_2 CP_3
accordo volto alla simulazione del prezzo di vendita delle quote di e del relativo CP_1
corrispettivo della transazione sulle garanzie rinunciate;
conseguentemente, di accertare che parziale simulazione del prezzo e la mancata corretta imputazione del corrispettivo della transazione ai crediti acquistati da avevano determinato l'estinzione delle correlate CP_3
garanzie prestate dalla Pt_1
9 Si costituivano e , che eccepivano l'incompetenza della Sezione Parte_2 Parte_3
Specializzata in materia di impresa nonché il difetto di connessione tra la domanda principale e quella relativa alla liquidazione del 50% del valore della quota di intestata alla P_
defunta nonché tra la domanda principale e quella relativa alla Persona_1
violazione dell'art. 1240 c.c. e alla liberazione delle garanzie ex art. 1955 c.c.; nel merito,
negavano la sussistenza di un accordo simulatorio, non essendo parte Parte_2
dell'accordo stipulato tra i genitori nel 1996 ed osservando che la prima aveva pagato il prezzo di 19 milioni di Lire per l'acquisto dalla madre del 50% delle quote di e che il Controparte_4
pagamento risultava anche dalla quietanza rilasciata dalla nell'atto notarile, mentre aveva Pt_1
acquistato il restante 50% di dal padre tramite permuta;
concludevano per il Controparte_4
rigetto di tutte le domande attoree.
Si costituivano e con comune patrocinio, contestando la domanda di CP_1 CP_3
simulazione assoluta della cessione della nuda proprietà del capitale di a Controparte_4
: evidenziavano che l'accordo del 1996 tra i coniugi e non era Parte_2 Pt_2 Pt_1
stato sottoscritto dalla figlia;
che la prova della simulazione doveva essere fornita mediante controdichiarazione;
che la procura a vendere rilasciata da ai genitori Parte_2
prevedeva l'obbligo di rendiconto e che anche l'esercizio dei diritti sociali doveva avvenire nell'interesse della mandante, tanto che la aveva anche agito in via cautelare nei Pt_2
confronti del padre, imputandogli di aver esercitato abusivamente e nel proprio interesse i diritti di usufruttuario. Quanto alla posizione di negavano che il legale rappresentante CP_3
fosse a conoscenza dell'accordo simulatorio. eccepiva il proprio difetto CP_2 CP_1
di legittimazione passiva rispetto alla domanda subordinata proposta dall'attrice di liquidazione del 50% del valore della quota della in Per_1 P_
10 Concluso per il rigetto delle domande attoree, e proponevano, infine, CP_1 CP_3
domanda trasversale, condizionata all'accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, nei confronti di e Giulia Bressan, di risarcimento dei danni per evizione del diritto Parte_2
venduto con atto del 7.12.2017 nella misura da quantificarsi in separato giudizio;
CP_1
domandava altresì di essere manlevata per le somme che si fosse trovata a dover corrispondere all'attrice.
All'esito d'istruttoria documentale, con sentenza parziale n. 787/2022 del 4.4.2022, pubblicata in data 22.4.2022, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata l'eccezione di incompetenza, così statuiva:
“- rigetta la domanda di parte attrice volta ad accertare la simulazione assoluta dell'atto di
compravendita relativo al 50% della nuda proprietà delle quote della di data Controparte_5
28.3.1997, Rep. 74.669 a rogito Notaio di Vicenza;
Per_2
- dichiara assorbite, per l'effetto, le domande di accertamento dell'opponibilità della
simulazione di cui al capo che precede a a socio unico e quella subordinata di CP_3
risarcimento del danno nei confronti della convenuta;
Parte_2
- rigetta la domanda di accertamento dell'estinzione delle garanzie prestate da a Parte_1
favore di;
Controparte_3
- dichiara, per l'effetto, assorbita, la domanda riconvenzionale subordinata svolta a
[...]
nei confronti delle convenute e;
CP_3 Parte_2 Parte_3
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in:
€ 17.300,00 per compenso in favore delle convenute e , oltre spese generali, Pt_2 Pt_3
Cpa ed Iva come per legge;
11 € 10.000,00 per compenso in favore della convenuta , oltre spese Controparte_3
generali, Cpa ed Iva come per legge
- dispone sulle altre domande come da separata ordinanza.”
In particolare, il Tribunale giudicava insufficienti gli elementi prodotti da parte attrice a sostegno della prova per presunzioni della simulazione della cessione delle quote, ritenendo peraltro tardive le richieste di prova orale e la documentazione prodotta con le memorie ex art. 183
comma 6 nn. 1 e 2. Il Tribunale respingeva altresì la domanda di accertamento dell'estinzione delle fideiussioni, ritenendo non necessaria né utile la richiesta c.t.u. estimativa al fine di verificare l'asserita simulazione del prezzo di vendita.
***
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 22.11.2022, ha proposto tempestivo appello Pt_1
invocandone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Col primo motivo essa ha lamentato sia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel considerare tardivo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 e 2, c.p.c., sia il fatto che non sia stata ritenuta adeguatamente provata la simulazione della vendita della nuda proprietà delle quote della a . Quanto al primo profilo, il Tribunale avrebbe Controparte_4 Parte_2
dovuto considerare scusabile l'errore in cui la parte era incorsa nel deposito delle memorie, in quanto indotto dal Tribunale stesso con l'ordinanza del 12.5.2020, e, quindi, avrebbe dovuto rimettere la parte nel termine per la presentazione delle memorie, come subito richiesto. Quanto
al secondo profilo, ha lamentato che il giudice di prime cure non abbia effettuato Parte_1
una valutazione delle prove indiziarie nel loro insieme oltre che partitamente considerate: il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituirebbe, oltre alla procura irrevocabile a vendere la quota conferita dall'acquirente al venditore, ulteriore indizio della simulazione;
l'accordo dei coniugi e Pt_1
12 del 1996, conterrebbe dichiarazioni circa l'intestazione solo formale di diverse Pt_2
partecipazioni in capo a terzi (tra cui proprio ); il fatto che tale accordo non abbia trovato Parte_2
conforme esecuzione non sarebbe rilevante, visto che le parti hanno utilizzato altri strumenti per raggiungere lo stesso risultato.
Col secondo motivo, parte appellante ha lamentato l'erroneo rigetto della richiesta di accertamento tramite c.t.u. del valore del capitale sociale della al fine di provare la CP_1
simulazione del corrispettivo per la rinuncia da parte dell'acquirente alle fideiussioni CP_3
rilasciate da . Sottolinea, infine, che le parti non avevano imputato con certezza Parte_2
il pagamento tramite compensazione ai singoli rapporti, lamentando l'erroneità del mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione delle fideiussioni rilasciate da in relazione ai medesimi crediti per i quali era intervenuta la rinuncia Parte_1
delle fideiussioni rilasciate da . Parte_2
Con comparsa di risposta del 7.2.2023, si sono costituite e Parte_2 Parte_3
concludendo per il rigetto dell'appello.
Con comparsa di risposta del 2.2.2023 si sono costituite e le quali, CP_3 CP_1
sostenuta l'infondatezza del primo e del secondo motivo, hanno riproposto domanda trasversale, per il solo caso di accoglimento dell'appello principale, con la quale hanno domandato la condanna di e al risarcimento dei danni per evizione Parte_2 Parte_3
relativamente al negozio di cessione delle quote di a CP_1 CP_3
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 5.9.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del
13 12.12.2024, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
***
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione, svolta da tutti gli appellati negli scritti conclusivi, di sopravvenuta inammissibilità dell'appello per effetto del (parimenti) sopravvenuto
- in data 16.7.2024 - giudicato conseguente alla definitività della sentenza n. 1994/2024 emessa in data 12.6.2024 dal Tribunale di Venezia a definizione del medesimo procedimento n.
11549/2019 RG nel quale era stata emessa la sentenza parziale impugnata nella presente sede.
Con la più recente sentenza, il Tribunale ha deciso sulla ulteriore domanda proposta da Pt_1
al fine di ottenere la liquidazione del 50% della quota sociale di già nella
[...] P_
titolarità della madre , così statuendo: Persona_1
“- Condanna al pagamento della somma di € 160.645,78, oltre interessi Controparte_3
legali decorrenti dal 21.07.2016 al saldo effettivo;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale di condanna specifica
proposta da nei confronti delle convenute e Controparte_3 Parte_3 Parte_2
;
[...]
- Dichiara tenute e condanna le convenute e al risarcimento Parte_3 Parte_2
danni in favore dell'altra convenuta , in proporzione delle quote di Controparte_3
capitale sociale di da ciascuna vendute, pari a 55/56 per e a 1/56 CP_1 Parte_2
per , da determinarsi in separato giudizio;
Parte_3
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Attrice, che Controparte_3
liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre a spese generali, cpa ed VA come per legge;
- Condanna le convenute e , in proporzione alle quote già detenute in Pt_3 Pt_2 P_
al pagamento delle spese in favore dell'altra convenuta , che liquida
[...] Controparte_3
14 in € 10.860,00 per compenso, oltre a spese generali, CPA e VA come per legge;
- Come definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta ”. Controparte_3
Vero è, come osservato dagli odierni appellati, che il Tribunale di Venezia, con la recente decisione, ha liquidato la quota di (poi di cui era Controparte_10 CP_3
titolare al momento del decesso la socia accomandante nonna di Persona_1
e madre di sul presupposto che “ vi aveva conferito il Parte_2 Parte_1 Parte_2
100% della nuda proprietà di ”: il 50% era stato acquistato da CP_4 Parte_2
proprio con l'atto notaio di Vicenza, in data 28.3.1997 n. 74669 rep. oggetto del Persona_5
presente giudizio e poi conferito nella S.a.s. di cui era socia accomandante la nonna
[...]
, poi sostituita dalla figlia di , . Persona_1 Parte_2 Parte_3
È corretta l'osservazione degli appellati secondo cui, nel determinare l'importo di “€ 160.645,78, oltre interessi legali decorrenti dal 21.07.2016 al saldo effettivo” spettante a , quale Parte_1
erede della madre , a titolo di liquidazione della quota sociale in capo Persona_1
a questa nella società al momento del decesso avvenuto Controparte_10
in data 21.7.2016, il Tribunale ha assunto quale presupposto logico-giuridico, con obiettiva influenza sulla stima della quota effettuata dal c.t.u. e recepita dal giudice, che
[...]
fosse nuda proprietaria del 100% del capitale sociale di di Controparte_10 Controparte_4
cui, si ripete, il 50% per effetto dell'acquisto di che la madre allora dante causa Parte_2
indica in questa sede, in particolare col primo motivo d'appello, come affetto da simulazione assoluta.
Sennonchè le parti eccipienti hanno prospettato la sopravvenienza invocando gli effetti di un giudicato esterno che renderebbe inammissibile l'appello, trascurando invece di considerare che la sentenza appellata in questa sede e quella suindicata riversata in atti con il deposito degli scritti
15 conclusivi originano dallo stesso procedimento e ad esse si applica semmai l'effetto espansivo esterno previsto dal secondo comma dell'art. 336 c.p.c.: così che, se è vero – e questa Corte
ritiene che lo sia – che la seconda decisione presenta l'evidenziato carattere di dipendenza dalla prima (nel senso che presuppone il rigetto della domanda di simulazione), si deve piuttosto ritenere non che dalla nuova decisione derivi un ostacolo alla proseguibilità dell'odierno giudizio ma che una decisione che – in accoglimento dell'appello – accertasse la simulazione assoluta avrebbe effetto sulla più recente decisione del Tribunale, non potendo che venir meno la quantificazione del valore della quota sociale come ivi liquidata.
Il primo motivo d'appello è, tuttavia, infondato.
Quanto all'ammissibilità delle istanze di prova proposte con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
2, parte attrice sostiene di essere stata indotta in errore – essendone conseguito il ritardo di un giorno nel deposito - dal tenore dell'ordinanza del 12.5.2020, con la quale il Tribunale di Venezia
aveva indicato che “i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. assegnati alle parti con ordinanza di data 9 marzo 2020 decorrono dal 12 maggio 2020”: la parte ne aveva desunto che il primo giorno da conteggiare fosse il 13 e non il 12 maggio.
Tale interpretazione non può essere condivisa per più ordini di ragioni.
Il Tribunale ha ricostruito in sentenza in termini corretti e neppure contestati la disciplina emergenziale in tema di sospensione dei termini processuali introdotta a seguito della pandemia da Covid-19, rammentando che, come previsto dall'art. 36 del d.l. n. 23/2020, la sospensione di cui al d.l. n. 18/2020 produceva effetti fino al giorno 11.5.2020, così che il 12 maggio era il primo giorno da computare per il termine concesso, nella specie, il 9 marzo. Il Tribunale ha opportunamente richiamato i precedenti anche di legittimità riferiti alla sospensione feriale, attesa l'analogia tra le due discipline derivante dal fatto, riconosciuto anche da recente
16 giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11
maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione
ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali” (Cass., Sez. 5,
22.1.2024, n. 2115/2024): ebbene, l'art. 1 della legge n. 742/1969, stabilisce, per l'analogo caso della sospensione feriale, che “ove il decorso [dei termini processuali] abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. In tema di computo
-o meno- del primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, la Corte di Cassazione ha chiarito che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione (Cass., Sez. 1, 20.3.2017, n. 7112/2017; Sez. 5, 14.11.2012, n. 19874/2012; Sez. 3,
29.3.2007, n. 7757/2007; Sez. 2, 16.1.2006, 688/2006; Sez. U., 2.2.1995, 3668/1995).
Analogamente, non appare condivisibile l'interpretazione di parte attrice che considera il 12 maggio “giorno 0” e non “giorno 1”.
Né può sostenersi che l'ordinanza interlocutoria del Tribunale abbia indotto in errore la parte che aveva proposto istanza proprio circa la “la corretta decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c.”,
essendosi il Tribunale limitato a ribadire che il termine decorreva dal 12 maggio, senza che ciò
autorizzasse ad intendere, per quanto sopra si è rammentato, che quel giorno fosse escluso dal computo.
Ne esce confermata la rilevata inammissibilità delle istanze di prova orale espresse dall'odierna appellante con la citata memoria.
Con la seconda parte del primo motivo, parte attrice ha lamentato che il Tribunale non abbia correttamente valorizzato gli elementi indiziari comunque proposti a sostegno della tesi della
17 deduzione circa la simulazione assoluta della compravendita del diritto di nuda proprietà del 50% del capitale sociale di tra e , di cui all'atto notaio Controparte_4 Parte_1 Parte_2
del 28.3.1997 n. 74669 rep. Persona_5
Si deve tuttavia ricordare che il Tribunale ha riconosciuto nella procura irrevocabile a vendere contestualmente conferita dall'acquirente alla madre un'anomalia che, Parte_2
rendendo non implausibile la tesi della simulazione, costituiva un principio di prova scritta,
considerazione che avrebbe consentito la prova testimoniale ove questa fosse stata tempestivamente dedotta.
Per il resto risulta corretta la valutazione del giudice di primo grado che non ha riconosciuto portata indiziaria agli ulteriori elementi che ha invocato. Così che la valutazione Parte_1
degli elementi offerti nel loro insieme non è mancata, come lamentato dall'appellante, ma ha confermato - e conferma - l'insufficienza degli stessi a corroborare la tesi della simulazione assoluta, essendo il quadro complessivo compatibile con altre situazioni quali la simulazione relativa soggettiva ed il negozio fiduciario, così come lo stesso è compatibile sia con l'ipotesi della onerosità sia della effettiva gratuità dell'atto senza che se ne ricavi conclusione di conferma della tesi attorea.
Analoga equivocità e ambivalenza è posseduta dal rapporto parentale tra le parti e dalla verosimile incapacità patrimoniale dell'acquirente al pagamento del prezzo dichiarato quale corrispettivo della cessione, trattandosi di elementi parimenti compatibili, in termini di normalità,
con altre ricostruzioni della volontà delle parti espressasi nel negozio “impugnato”.
Quanto alla scrittura privata del 1996 tra e (doc. 2 att.), è Parte_1 Parte_4
sufficiente osservare, al fine di escluderne la rilevanza probatoria del dedotto accordo simulatorio, che tale documento non proviene dalla convenuta né è stato da Parte_2
18 questa sottoscritto;
esso non contiene nessun riferimento alla cessione simulata della nuda proprietà delle quote;
non solo, ma appare evidente che le parti stesse di quella scrittura abbiano poi raggiunto altri e differenti accordi, cui è semmai riconducibile la compravendita oggetto dell'odierno giudizio.
Quanto al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da nei confronti del padre, appare Parte_2
una forzatura interpretativa il tentativo dell'appellante di trovare in un passaggio dello stesso
(“… che i genitori della ricorrente con la loro capacità e laboriosità, hanno costituito varie società,
alcune di notevole rilevanza;
che verso la metà degli anni 1990, in conseguenza della crisi matrimoniale dei genitori della ricorrente, questi hanno convenzionalmente determinato i loro rapporti patrimoniali, in particolare con scrittura privata 02 12 96; che è Parte_2
divenuta, fra l'altro, nuda proprietaria di n . 348.000 azioni del valore nominale di Lire 10.000
ciascuna, della società e Figli spa, denominata anche Balestra 1882 spa”) Controparte_11
dimostrazione della permanenza in capo ai genitori della titolarità effettiva delle partecipazioni:
in termini convincenti il giudice di prime cure ha in proposito osservato che tale passaggio semmai “ribadisce quanto risulta anche dal complesso degli atti e dei documenti del presente
giudizio, ossia che il trasferimento della nuda proprietà del 100% capitale di a CP_4
era correlato al nuovo assetto patrimoniale conseguente alla separazione Parte_2
personale dei genitori. Ma da ciò non consegue univocamente che la compravendita tra
[...]
e la madre sia simulata in senso assoluto piuttosto che dissimulante una donazione o Parte_2
integrante un'interposizione reale di persona”. D'altra parte un'ammissione di non titolarità
effettiva della partecipazione sociale sarebbe stata in palese contraddizione con l'iniziativa in concreto assunta tramite il menzionato ricorso, col quale la ricorrente imputava al padre un abuso nell'esercizio dei poteri di usufruttuario delle azioni di Balestra 1882 S.p.a., evidentemente a tal
19 fine affermandosi nella effettiva titolare delle azioni, agendo nel proprio interesse (e non in quello del padre che era anzi la controparte) e dimostrandosi coinvolta nelle attività di famiglia di persona e non come mera intestataria formale.
SInificativo in senso contrario è quanto rilevato dal Tribunale, e non contestato: “Inoltre, corrobora l'equivocità delle operazioni poste in essere tra genitori e figlia anche l'iniziativa
giudiziaria intrapresa da , il quale aveva agito in giudizio nei confronti della Parte_4
figlia per conseguire da lei gli alimenti, previa revoca per ingratitudine delle vendite delle
partecipazioni sociali dissimulanti a suo dire pretese donazioni.
Per inciso, nel costituirsi in quel giudizio quale legale rappresentante di , CP_12 Parte_1
aveva appoggiato la posizione della figlia e negato la simulazione degli atti posti in essere tra genitori e figlia (doc. 3 fasc. convenute )” (sentenza primo grado, pag. 16). CP_13
Secondaria ai fini della domanda di accertamento della simulazione assoluta della compravendita
è la questione della, parimenti dedotta, simulazione della quietanza, posto che, come osserva la stessa appellante, “rilevano… i principi di prova già offerti per il complessivo assetto negoziale simulato tra le parti” (comparsa conclusionale pag. 20): in altri termini, il quadro probatorio Pt_5
è il medesimo e conduce alla medesima conclusione, ma, soprattutto, l'eventuale accertamento della simulazione della quietanza non condurrebbe a ritenere provata la simulazione assoluta della compravendita.
Risulta allora pienamente condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, il quale ha tratto dal complesso della documentazione prodotta evidenza dell'intento dei coniugi e di riorganizzare e allocare diversamente l'insieme delle partecipazioni a loro Pt_1 Pt_2
riferibili, ma non vi ha trovato adeguata conferma del fatto che la vendita da e Parte_1
della quota sociale di sia stata inficiata da simulazione Parte_2 Controparte_4
20 assoluta.
Il secondo motivo d'appello, riferito alla “domanda di estinzione delle fideiussioni” presenta convergenti profili di inammissibilità per genericità e di infondatezza.
Si deve premettere che all'esame del motivo non ostano, secondo quanto eccepito dall'appellata che le ha prodotte costituendosi nel presente giudizio, le sopravvenute sentenze della CP_3
Corte d'Appello di Venezia n. 630/2022 pubblicata in data 22.3.2022 e del Tribunale di Vicenza
n. 49/2023 pubblicata in data 11.1.2023, che hanno, è vero, preso in esame eccezioni svolte da che includevano le questioni che saranno di seguito esaminate, dovendosi osservare Parte_1
che tali pronunce si sono limitate a dichiararne inammissibile la proposizione;
né rileva che la seconda citata pronuncia, in sede di opposizione all'esecuzione, abbia rappresentato che l'effetto estintivo avrebbe dovuto essere opposto avanti al giudice del titolo, se non altro in quanto il decreto ingiuntivo in quel caso azionato da è relativo ad alcuni soltanto dei crediti CP_3
cui è riferita, nella presente sede, la domanda di accertamento dell'intervenuta integrale estinzione delle fideiussioni.
Come anticipato, l'appello si concentra sulla contestazione delle determinazioni assunte dal
Tribunale senza un'adeguata illustrazione della domanda;
a quanto è dato comprendere, la parte deduce due circostanze (“che tra e è intervenuto un accordo volto Parte_2 CP_3
alla simulazione del prezzo di vendita delle quote di e del correlato corrispettivo CP_1
della transazione sulle garanzie dalla prima versate” e “la mancata corretta imputazione del corrispettivo della transazione ai crediti acquistati da ) per ricavarne la pretesa di CP_3
“estinzione delle correlate garanzie prestate dalla SI.ra . Parte_1
Le circostanze dedotte si riferiscono al fatto che nell'atto di data 7.12.2017 col quale Parte_2
ha venduto la quota di partecipazione in a al prezzo
[...] CP_1 CP_3
21 complessivo di € 11.523.226,79, una parte del prezzo pari a € 6.407.989,91 sia indicata come pagata tramite compensazione con quanto dovuto dalla a titolo di corrispettivo per la Pt_2
rinunzia da parte di alle garanzie fideiussorie prestate dalla stessa in CP_3 Pt_2
relazione ai crediti che aveva acquistato dalle banche - Cassa di Risparmio del CP_3
Veneto, Banco di Brescia San Paolo Cab, Banca Ifis S.p.a. (subentrata a Controparte_14
, (in proprio ed in quanto subentrata a Banca
[...] Controparte_15
Agricola e Banca Antonveneta S.p.a. - e che vedevano quale obbligata Controparte_16
principale la società Balestra 1882 S.p.A. e garanti sia sia : Parte_1 Parte_2 CP_3
ha dunque rinunciato verso l'indicato corrispettivo di € 6.407.989,91 alle garanzie rilasciate
[...]
dalla , compensando il credito conseguente con (pari) parte del debito per il prezzo Pt_2
dovuto da per l'acquisto della partecipazione di in CP_3 Parte_2 CP_1
Secondo quest'ultimo prezzo (ma anche quello riferito alla transazione sulle Parte_1
garanzie) sarebbe stato relativamente simulato in quanto il valore della quota sarebbe stato ben maggiore rispetto a quello dichiarato di € 11.523.226,79.
Da tale circostanza (che il Tribunale ha ritenuto indimostrata) l'appellante ricava una ragione di estinzione delle sue fideiussioni, richiamando gli artt. 1239 e 1240 c.c. che tuttavia non prevedono casi di estinzione conseguenti a condotte di un garante in pregiudizio dell'altro ma semplicemente, il primo, che la remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato salvo che gli altri fideiussori abbiano consentito la liberazione,
nel quale caso essi rimangono obbligati per l'intero, ed il secondo che la rinunzia da parte del creditore, verso corrispettivo, alla garanzia fideiussoria, comporta solo l'obbligo del creditore di detrarre dal credito, a beneficio del debitore principale e degli altri garanti, la somma ricevuta dal terzo.
22 Si potrebbe forse intendere che, essendo – in tesi attorea – il corrispettivo superiore, l'effetto estintivo doveva prodursi per (pari) importo superiore a quello indicato nella compravendita della partecipazione sociale, ma in nessuna parte dei suoi atti l'appellante ha invero adombrato questo effetto, che sarebbe parziale in quanto limitato comunque alla somma ricevuta (sia pur per compensazione) dal terzo, essendo invece sempre fatto riferimento ad un'estinzione integrale delle fideiussioni, che il richiamo agli articoli citati non giustifica neppure in via teorica, essendo le fideiussioni riferite a crediti di maggior importo.
Più pertinente, benché parimenti generico, è il riferimento all'art. 1955 c.c., potendosi intendere che l'appellante individui nei fatti evidenziati il “fatto del creditore” ( - nonché di CP_3
altro fideiussore - che, impedendo la surrogazione, comporterebbe la liberazione dell'appellante stesse dalle fideiussioni.
Un tale effetto non può tuttavia avere la mera - asserita - parziale simulazione del prezzo della compravendita della quota di quand'anche riferita al pari corrispettivo indicato per CP_1
la rinunzia alle garanzie, non potendo essa certo impedire la surrogazione. Allo stesso modo, il fatto che la compravendita della partecipazione sociale individui le fideiussioni rinunciate, elencate con indicazione dell'importo del credito (v. premesse alle lett. c), d), e), f) della compravendita, doc. 1 att.), e - solo genericamente, di qui la contestazione - il corrispettivo pattuito per la rinunzia, senza analitica imputazione del corrispettivo a ciascun credito garantito,
non costituisce, come osservato dal Tribunale, ostacolo giuridico alla surrogazione o al regresso né alla facoltà – peraltro già estranea alla fattispecie di cui all'art. 1955 c.c. - del fideiussore di eccepire la totale o parziale estinzione del credito ex art. 1240 c.c., potendosi ipotizzare un'imputazione secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c. o, in alternativa, potendosi sostenere la facoltà del fideiussore di eccepire che il credito del quale gli è richiesto il pagamento sia stato
23 estinto per il pagamento effettuato dall'altro fideiussore, essendo in capo al creditore l'onere di provare una diversa imputazione.
In ogni caso, la mancata analitica imputazione può aver reso più difficoltosa la surrogazione (o il regresso o, per quanto possa rilevare, l'eccezione di estinzione) ma non certo averla giuridicamente impedita, laddove è noto che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955
c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”: così da ultimo Cass.,
n. 6685/2024, così in motivazione: “Pur sussistendo il fatto del debitore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., la liberazione del debitore richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art. 1949 cod. civ., o di regresso, ex art. 1950 cod. civ.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore"(Cass. 19/02/2020, n. 4175; cui adde, senza pretesa di esaustività, Cass. 05/12/2008, n.
28838; Cass. 20/09/2017, n. 21833; Cass.16/06/2003, n. 9634)”.
Per quanto sopra, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto ultroneo procedere a c.t.u.
estimativa della partecipazione di in S.r.l. alla data della cessione: la Parte_2 CP_1
prova di una simulazione parziale del prezzo non avrebbe in ogni caso comportato l'accoglimento delle domande proposte.
In ogni caso, il Tribunale ha opportunamente osservato che “a prescindere dalle considerazioni
da ultimo esposte, vanno tenuti concettualmente ben distinti da un lato la stima, a valori di
mercato, del patrimonio netto della società le cui partecipazioni vengono cedute, dall'altro il
24 prezzo che, nell'esercizio della loro libertà contrattuale, le parti determinano e che nel caso di
specie non è certamente irrisorio.
Pertanto, quand'anche risultasse sulla base di una perizia di stima che il valore di mercato delle
partecipazioni in Giuma era superiore a quello pattuito dalle parti, non si può inferire da ciò
alcun argomento in ordine alla simulazione del prezzo e conseguentemente risulta superfluo dar corso ad una perizia di stima” (sentenza di primo grado, pag. 16).
D'altra parte, come emerge dagli stessi atti dell'appellante, il valore del patrimonio netto della società in questione (o di società dalla stessa partecipate) è stato, nel tempo e a fini diversi,
stimato secondo importi assai differenti, ma, ciò che appare maggiormente rilevante, le stime favorevoli non hanno ricevuto positivo riscontro, risultando pacifico che non abbia trovato acquirenti la vendita coattiva dell'usufrutto del 50% della quota del capitale sociale di CP_4
già nella titolarità di , originariamente stimata in € 14.788.575,00 e che
[...] Parte_4
l'esecuzione sulla quota del diritto di usufrutto della stessa società intestato a Controparte_17
abbia infine visto quale unica interessata all'aggiudicazione proprio
[...] CP_18
evidenziandosi in tal modo che si trattava di partecipazioni priva di un generico valore
[...]
di mercato, non si può che considerare che, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, le parti sono libere di determinare come meglio credono la misura del prezzo, anche discostandosi notevolmente dai valori di mercato (cfr. Cass., sentenza n. 9144/1993).
***
L'appello deve in conclusione essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, rimanendo anche in questo grado assorbita la domanda trasversale proposta da CP_3
per il solo caso, non verificatosi, di accoglimento delle domande di parte appellante.
[...]
25 Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante secondo la regola Parte_1
della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14
come aggiornato con DM 147/22 per causa di valore indeterminabile di media complessità, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
787/2022 pubblicata il 22.4.2022 dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'Impresa;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_3
- anche quale società incorporante - delle spese di lite
[...] Controparte_1
del presente giudizio, liquidate in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 8.470,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Parte_3
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre
26 a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
5. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante Parte_1
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
27
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2205/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30.11.2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Altavilla Vicentina (VI), via Rocche, n. 6, anche nella veste di erede con beneficio d'inventario di (C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Persona_1 C.F._2
Silvio Orlandi e Monia Mazzucco;
appellante
contro
(C.F. e P.VA ), con sede in Vicenza (VI), Controparte_1 P.VA_1
v.le del Mercato Nuovo, n. 44/G, in persona del legale rappresentante pro tempore , CP_2
e (C.F. e P.VA ), con sede in Thiene (VI), Controparte_3 P.VA_2
1 v.le Bassani, n. 87/G, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe CP_2
rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Calgaro e Roberto Bondì;
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano
Troiani;
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_3 C.F._4
Vicenza (VI), via Strada di Saviabona, n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Luigi
Baciga;
(C.F. e P.VA ), con sede in Vicenza Controparte_4 P.VA_3
(VI), Via IV Novembre, n. 31, contumace;
appellate
Oggetto: “cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali”; appello avverso la sentenza n. 787/2022 emessa in data 4.4.2022 e pubblicata in data 22.4.2022 nel giudizio iscritto al n.
11549/2021 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Per tutte le ragioni indicate al motivo IA del presente atto, ritenersi tempestivo il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1 e n. 2 c.p.c. ovvero, in subordine, accertato l'errore scusabile cui è stata indotta la difesa attorea dal tenore del provvedimento del 12 maggio 2020, rimettersi in termini parte attrice rispetto al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1 e n. 2 c.p.c., ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
In ogni caso, ammettersi le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, comma VI
c.p.c.
2 In via subordinata, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; all'uopo precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione d'Appello che di seguito riporta:
“Voglia l'intestata Corte, ogni contraria istanza reietta e disattesa ed in totale riforma dell'appellata sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n. 787/2022 pubblicata il
22/04/2022:
In via principale:
- accertare ritenere e dichiarare che tra e è stato stipulato un Parte_1 Parte_2
accordo simulatorio finalizzato a privare di efficacia l'atto di compravendita relativo al 50% della nuda proprietà delle quote della e, per l'effetto, dichiarare Controparte_5
l'inesistenza/inefficacia del contratto del 28.3.1997, Rep. 74.669 a rogito Notaio di Per_2
Vicenza;
- accertare ritenere e dichiarare che a socio unico ha acquistato le suddette CP_3
partecipazioni nella piena consapevolezza dell'accordo simulatorio intervenuto tra Parte_1
e e, per l'effetto, dichiarare opponibile a detto accordo simulatorio Parte_2 CP_3
con ogni conseguenza di legge.
In via subordinata:
nella non creduta ipotesi dovesse ritenersi sussistente la buona fede in capo al terzo acquirente,
accertare ritenere e dichiarare la natura simulata della cessione della nuda proprietà del 50% delle quote da parte dell'attrice ed in favore della convenuta e per l'effetto condannare la CP_4
SI.ra al risarcimento del relativo danno da quantificarsi mediante valutazione Parte_2
del patrimonio netto di al momento della cessione delle quote di CP_4 CP_1
3 In via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di rigetto delle sopra spiegate domande si chiede di:
- accertare ritenere e dichiarare che tra e è intervenuto un accordo Parte_2 CP_3
volto alla simulazione del prezzo di vendita delle quote di e del correlato CP_1
corrispettivo della transazione sulle garanzie dalla prima versate e, conseguentemente, accertare,
ritenere e dichiarare che la falsa indicazione dei corrispettivi di entrambe le operazioni nonché,
in ogni caso, la mancata corretta imputazione del corrispettivo della transazione ai crediti acquistati da determina l'estinzione delle correlate garanzie prestate dalla SI.ra CP_3 Pt_1
[...]
In via istruttoria e preliminare
Per tutte le ragioni indicate al motivo IA del presente atto, ritenersi tempestivo il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1 e n. 2 c.p.c. ovvero, in subordine, accertato l'errore scusabile cui è stata indotta la difesa attorea dal tenore del provvedimento del 12 maggio 2020, rimettersi in termini parte attrice rispetto al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1 e n. 2 c.p.c., ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
In ogni caso, ammettersi le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, comma VI
c.p.c.”
- per parte appellata anche quale società incorporante Controparte_3
e in data 16.11.2023, con CP_1 Controparte_4
iscrizioni nel registro delle imprese di Vicenza effettuate per tutte in data 23.11.2023:
“1) Rigettarsi l'appello.
2) In via subordinata, condizionata all'accoglimento in tutto o in parte delle domande della
Appellante nei confronti di anche quale incorporante Controparte_3 [...]
[... [...]
[...] [
quest'ultima propone domanda trasversale nei confronti di Controparte_6 Parte_2
e di risarcimento dei danni, per le causali indicate in comparsa di costituzione e Parte_3
risposta, da quantificarsi in separato giudizio.
3) Spese e competenza di causa rifuse.”
- per parte appellata : Parte_2
“rigetto dell'appello avversario sulla base delle difese ed argomentazioni svolte in comparsa.
All'occorrenza, si ribadiscono tutte le altre eccezioni, difese, argomentazioni ed istanze, anche istruttorie, svolte in primo grado.
In particolare, senza pretesa di esaustività
Si ribadisce, in via preliminare, l'eccezione di tardività della prima e della seconda memoria dell'attrice e delle relative produzioni documentali, per l'evidente errore del conteggio dei termini post periodo di sospensione e dunque per la correttezza dell'ordinanza;
Si reiterano, in via subordinata e salvo gravame, le contestazioni alle difese, eccezioni, domande e richieste, anche istruttorie, dell'attrice;
Si ribadisce il corretto assolvimento dell'onere imposto dall'art. 115 c.p.c.;
Si insiste sulla tempestività della replica relativa alla natura simulata dell'atto di acquisto delle quote di Controparte_4
Si reitera
- l'irrilevanza probatoria e l'inopponibilità di quanto riferito dal Parte_4
nell'interrogatorio formale reso nel giudizio contro definito Controparte_7
peraltro con sentenza sub iudice.
- l'inammissibilità della prova per interpello chiesta dalla sig.ra Pt_1
5 - l'eccezione circa la mancata produzione degli originali e la mancata reiterazione ex adverso e, quindi, la rinuncia ad opera della all'istanza di verificazione della firma della Pt_1 Parte_2
allegata sub doc. 29, nonché ex artt. 214 e segg. cpc della sigla a pagina 2 del documento
[...]
e della sottoscrizione in calce;
in via subordinata a quanto appena sopra detto, si reitera il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della dichiarazione a firma della allegata sub Parte_2
doc. 29, nonché ex artt. 214 e segg. cpc della sigla a pagina 2 del documento e della sottoscrizione in calce
- l'opposizione all'ingresso delle prove testimoniali avversarie,
- l'irrilevanza e l'inammissibilità dei documenti allegati con la seconda memoria avversaria,
avendo omesso l'attrice di indicare il loro collegamento con il contenuto dell'atto e con gli scopi probatori perseguiti con la relativa produzione (Cass., sez. un., 1.12.2008, n. 2435), nonché di quelli depositati tardivamente ed irritualmente,
- l'inaccoglibilità dell'ordine di esibizione e della richiesta di CTU avendo le parti liberamente concordato il prezzo come indicato nell'atto notarile
- l'irrilevanza del documento 24 scollegato da qualsiasi asserzione di controparte e contenente diverse anomalie che ne inficiano gravemente la pretesa valenza probatoria
-all'occorrenza e senza inversione dell'onere probatorio, in caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, si chiede l'ammissione della prova contraria articolata nella terza memoria in atti.
Con il favore delle spese.”
- per parte appellata : Parte_3
“1) Respingersi integralmente l'appello e le domande formulate nei confronti di;
Parte_3
2) Rigettarsi le istanze di prova dell'appellante;
6 3) Spese competenze di giudizio rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Convenendo in giudizio , , e Parte_2 Parte_3 CP_3 CP_1
avanti al Tribunale di Venezia, esponeva che: era stata socia al Controparte_4 Parte_1
50% con il marito della società e di altre società; si era Parte_4 Controparte_4
separata dal marito nel 1996; in data 2.12.1996, gli allora coniugi e avevano Pt_1 Pt_2
stipulato una scrittura privata con la quale era prevista la costituzione di una società in accomandita semplice, che avrebbe acquistato le partecipazioni nelle suddette società: il capitale sociale della s.a.s. avrebbe dovuto essere assegnato per il 98% a , loro figlia, Parte_2
quale socia accomandante, e per l'1% ciascuno a e quali soci Parte_4 Parte_1
accomandatari; l'anno successivo i coniugi, in attuazione dell'accordo del 1996, avevano ceduto le loro partecipazioni in e in tutte le altre loro società a , Controparte_4 Parte_2
riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, e precisamente, con atto per Notaio di Per_2
Vicenza del 28.3.1997, Rep. 74.669, aveva venduto a la nuda Parte_1 Parte_2
proprietà della quota di Lire 10.000.000, corrispondente al 50% del capitale sociale di CP_4
e con atto di pari data per Notaio di Vicenza, Rep. 74.666, aveva
[...] Per_2 Parte_4
ceduto in permuta a la nuda proprietà della quota di Lire 10.000.000, Parte_2
corrispondente al 50% del capitale sociale di con atto per medesimo notaio del Controparte_4
16.4.1997, Rep. 74.885, aveva rilasciato ai propri genitori procura congiunta Parte_2
irrevocabile a cedere o vendere tutte le partecipazioni acquisite in qualsiasi momento e al prezzo da essi stabilito conferendo loro l'esercizio dei diritti di socio o azionista;
con atto per Notaio
di Arzignano del 7.4.2011, Rep. 51.571, era stata costituita la tra Per_3 P_
(socia accomandataria) e la di lei nonna materna, Parte_2 Persona_1
7 (socia accomandante), e in essa era stata conferita la nuda proprietà delle quote di CP_4
a seguito del decesso di , avvenuto in data 21.1.2016, era stata
[...] Persona_1
ricostituita la pluralità dei soci con l'acquisto della quota originariamente in titolarità della da parte di , figlia di , senza preventivamente Per_1 Parte_3 Parte_2
informare gli eredi, e Parte_1 CP_9
Esponeva poi l'attrice che: con perizia del 2016 predisposta ai fini della rivalutazione ex art. 5, l.
448/2011, il dott. aveva stimato il valore di acquisto delle partecipazioni rappresentanti Per_4
il 100% di in € 15.174.109,50; in data 28.11.2017, era stata trasformata in CP_1 P_
s.r.l. e il patrimonio rideterminato in € 9.400.000,00 come da coeva perizia di stima, redatta sempre dal dott. ; in data 7.12.2017, e avevano venduto Per_4 Parte_3 Parte_2
le loro rispettive partecipazioni in a al prezzo complessivo di € CP_1 CP_3
11.732.740,00, ed in particolare il prezzo spettante a , di importo pari a € Parte_2
11.523.226,79, era stato così regolato tra le parti: € 390.000,00 già pagato da parte acquirente mediante assegni circolari e bonifici;
€ 101.308,22 mediante assegni bancari contestuali all'atto;
€ 797.500,19 mediante compensazione con il credito spettante a parte acquirente per aver anticipato il pagamento delle imposte dovute a seguito della rivalutazione della partecipazione in ai sensi dell'art. 5 della l. 448/2001; € 6.407.989,91 mediante compensazione Controparte_4
con quanto dovuto da parte cedente a titolo di corrispettivo per la rinunzia da parte della cessionaria alle garanzie fideiussorie prestate dalla venditrice per i crediti di CP_3
avvenuta contestualmente all'atto di cessione quote;
€ 3.410.000,00 da pagarsi in 341 rate mensili di importo pari a € 10.000,00. Parte attrice evidenziava a tale proposito che aveva CP_3
acquistato dalle banche crediti da queste vantati verso la società Balestra 1882 S.p.a. di cui la era garante così come lo era la figlia . Pt_1 Parte_2
8 Parte attrice deduceva che l'intestazione della nuda proprietà del 100% del capitale sociale di a da parte dei coniugi ed in particolare, per quanto in Controparte_4 Parte_2 Pt_2
questa sede interessa, la quota del 50% del predetto diritto reale già in capo all'attrice, era viziata da simulazione assoluta e che la procura irrevocabile rilasciata da quest'ultima ai genitori costituiva principio di prova scritta così che erano ammissibili sia l'interrogatorio formale sia la prova per testimoni e per presunzioni ex art. 2724 c.c.; deduceva inoltre, che il terzo acquirente non era in buona fede, in quanto il socio unico e amministratore era a CP_3 CP_2
conoscenza della effettiva titolarità delle quote di in capo ai coniugi . Controparte_4 Pt_2
Concludeva proponendo, in via principale, domanda di accertamento della simulazione assoluta della vendita della quota del 50% della nuda proprietà di alla figlia, con Controparte_4
invalidità della successiva vendita della quota di alla terza non in buona CP_1 CP_3
fede, o, in subordine, laddove fosse stata riconosciuta la buona fede del terzo, la condanna di al risarcimento del danno mediante stima del patrimonio netto di Parte_2 CP_4
al momento della cessione.
[...]
In subordine, domandava la liquidazione della quota di di cui era stata titolare la P_
, ai sensi dell'art. 2289 c.c., al momento del decesso di costei. Per_1
In ulteriore subordine, domandava di accertare che tra e vi era un Parte_2 CP_3
accordo volto alla simulazione del prezzo di vendita delle quote di e del relativo CP_1
corrispettivo della transazione sulle garanzie rinunciate;
conseguentemente, di accertare che parziale simulazione del prezzo e la mancata corretta imputazione del corrispettivo della transazione ai crediti acquistati da avevano determinato l'estinzione delle correlate CP_3
garanzie prestate dalla Pt_1
9 Si costituivano e , che eccepivano l'incompetenza della Sezione Parte_2 Parte_3
Specializzata in materia di impresa nonché il difetto di connessione tra la domanda principale e quella relativa alla liquidazione del 50% del valore della quota di intestata alla P_
defunta nonché tra la domanda principale e quella relativa alla Persona_1
violazione dell'art. 1240 c.c. e alla liberazione delle garanzie ex art. 1955 c.c.; nel merito,
negavano la sussistenza di un accordo simulatorio, non essendo parte Parte_2
dell'accordo stipulato tra i genitori nel 1996 ed osservando che la prima aveva pagato il prezzo di 19 milioni di Lire per l'acquisto dalla madre del 50% delle quote di e che il Controparte_4
pagamento risultava anche dalla quietanza rilasciata dalla nell'atto notarile, mentre aveva Pt_1
acquistato il restante 50% di dal padre tramite permuta;
concludevano per il Controparte_4
rigetto di tutte le domande attoree.
Si costituivano e con comune patrocinio, contestando la domanda di CP_1 CP_3
simulazione assoluta della cessione della nuda proprietà del capitale di a Controparte_4
: evidenziavano che l'accordo del 1996 tra i coniugi e non era Parte_2 Pt_2 Pt_1
stato sottoscritto dalla figlia;
che la prova della simulazione doveva essere fornita mediante controdichiarazione;
che la procura a vendere rilasciata da ai genitori Parte_2
prevedeva l'obbligo di rendiconto e che anche l'esercizio dei diritti sociali doveva avvenire nell'interesse della mandante, tanto che la aveva anche agito in via cautelare nei Pt_2
confronti del padre, imputandogli di aver esercitato abusivamente e nel proprio interesse i diritti di usufruttuario. Quanto alla posizione di negavano che il legale rappresentante CP_3
fosse a conoscenza dell'accordo simulatorio. eccepiva il proprio difetto CP_2 CP_1
di legittimazione passiva rispetto alla domanda subordinata proposta dall'attrice di liquidazione del 50% del valore della quota della in Per_1 P_
10 Concluso per il rigetto delle domande attoree, e proponevano, infine, CP_1 CP_3
domanda trasversale, condizionata all'accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, nei confronti di e Giulia Bressan, di risarcimento dei danni per evizione del diritto Parte_2
venduto con atto del 7.12.2017 nella misura da quantificarsi in separato giudizio;
CP_1
domandava altresì di essere manlevata per le somme che si fosse trovata a dover corrispondere all'attrice.
All'esito d'istruttoria documentale, con sentenza parziale n. 787/2022 del 4.4.2022, pubblicata in data 22.4.2022, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata l'eccezione di incompetenza, così statuiva:
“- rigetta la domanda di parte attrice volta ad accertare la simulazione assoluta dell'atto di
compravendita relativo al 50% della nuda proprietà delle quote della di data Controparte_5
28.3.1997, Rep. 74.669 a rogito Notaio di Vicenza;
Per_2
- dichiara assorbite, per l'effetto, le domande di accertamento dell'opponibilità della
simulazione di cui al capo che precede a a socio unico e quella subordinata di CP_3
risarcimento del danno nei confronti della convenuta;
Parte_2
- rigetta la domanda di accertamento dell'estinzione delle garanzie prestate da a Parte_1
favore di;
Controparte_3
- dichiara, per l'effetto, assorbita, la domanda riconvenzionale subordinata svolta a
[...]
nei confronti delle convenute e;
CP_3 Parte_2 Parte_3
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in:
€ 17.300,00 per compenso in favore delle convenute e , oltre spese generali, Pt_2 Pt_3
Cpa ed Iva come per legge;
11 € 10.000,00 per compenso in favore della convenuta , oltre spese Controparte_3
generali, Cpa ed Iva come per legge
- dispone sulle altre domande come da separata ordinanza.”
In particolare, il Tribunale giudicava insufficienti gli elementi prodotti da parte attrice a sostegno della prova per presunzioni della simulazione della cessione delle quote, ritenendo peraltro tardive le richieste di prova orale e la documentazione prodotta con le memorie ex art. 183
comma 6 nn. 1 e 2. Il Tribunale respingeva altresì la domanda di accertamento dell'estinzione delle fideiussioni, ritenendo non necessaria né utile la richiesta c.t.u. estimativa al fine di verificare l'asserita simulazione del prezzo di vendita.
***
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 22.11.2022, ha proposto tempestivo appello Pt_1
invocandone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Col primo motivo essa ha lamentato sia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel considerare tardivo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 e 2, c.p.c., sia il fatto che non sia stata ritenuta adeguatamente provata la simulazione della vendita della nuda proprietà delle quote della a . Quanto al primo profilo, il Tribunale avrebbe Controparte_4 Parte_2
dovuto considerare scusabile l'errore in cui la parte era incorsa nel deposito delle memorie, in quanto indotto dal Tribunale stesso con l'ordinanza del 12.5.2020, e, quindi, avrebbe dovuto rimettere la parte nel termine per la presentazione delle memorie, come subito richiesto. Quanto
al secondo profilo, ha lamentato che il giudice di prime cure non abbia effettuato Parte_1
una valutazione delle prove indiziarie nel loro insieme oltre che partitamente considerate: il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituirebbe, oltre alla procura irrevocabile a vendere la quota conferita dall'acquirente al venditore, ulteriore indizio della simulazione;
l'accordo dei coniugi e Pt_1
12 del 1996, conterrebbe dichiarazioni circa l'intestazione solo formale di diverse Pt_2
partecipazioni in capo a terzi (tra cui proprio ); il fatto che tale accordo non abbia trovato Parte_2
conforme esecuzione non sarebbe rilevante, visto che le parti hanno utilizzato altri strumenti per raggiungere lo stesso risultato.
Col secondo motivo, parte appellante ha lamentato l'erroneo rigetto della richiesta di accertamento tramite c.t.u. del valore del capitale sociale della al fine di provare la CP_1
simulazione del corrispettivo per la rinuncia da parte dell'acquirente alle fideiussioni CP_3
rilasciate da . Sottolinea, infine, che le parti non avevano imputato con certezza Parte_2
il pagamento tramite compensazione ai singoli rapporti, lamentando l'erroneità del mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione delle fideiussioni rilasciate da in relazione ai medesimi crediti per i quali era intervenuta la rinuncia Parte_1
delle fideiussioni rilasciate da . Parte_2
Con comparsa di risposta del 7.2.2023, si sono costituite e Parte_2 Parte_3
concludendo per il rigetto dell'appello.
Con comparsa di risposta del 2.2.2023 si sono costituite e le quali, CP_3 CP_1
sostenuta l'infondatezza del primo e del secondo motivo, hanno riproposto domanda trasversale, per il solo caso di accoglimento dell'appello principale, con la quale hanno domandato la condanna di e al risarcimento dei danni per evizione Parte_2 Parte_3
relativamente al negozio di cessione delle quote di a CP_1 CP_3
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 5.9.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del
13 12.12.2024, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
***
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione, svolta da tutti gli appellati negli scritti conclusivi, di sopravvenuta inammissibilità dell'appello per effetto del (parimenti) sopravvenuto
- in data 16.7.2024 - giudicato conseguente alla definitività della sentenza n. 1994/2024 emessa in data 12.6.2024 dal Tribunale di Venezia a definizione del medesimo procedimento n.
11549/2019 RG nel quale era stata emessa la sentenza parziale impugnata nella presente sede.
Con la più recente sentenza, il Tribunale ha deciso sulla ulteriore domanda proposta da Pt_1
al fine di ottenere la liquidazione del 50% della quota sociale di già nella
[...] P_
titolarità della madre , così statuendo: Persona_1
“- Condanna al pagamento della somma di € 160.645,78, oltre interessi Controparte_3
legali decorrenti dal 21.07.2016 al saldo effettivo;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale di condanna specifica
proposta da nei confronti delle convenute e Controparte_3 Parte_3 Parte_2
;
[...]
- Dichiara tenute e condanna le convenute e al risarcimento Parte_3 Parte_2
danni in favore dell'altra convenuta , in proporzione delle quote di Controparte_3
capitale sociale di da ciascuna vendute, pari a 55/56 per e a 1/56 CP_1 Parte_2
per , da determinarsi in separato giudizio;
Parte_3
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Attrice, che Controparte_3
liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre a spese generali, cpa ed VA come per legge;
- Condanna le convenute e , in proporzione alle quote già detenute in Pt_3 Pt_2 P_
al pagamento delle spese in favore dell'altra convenuta , che liquida
[...] Controparte_3
14 in € 10.860,00 per compenso, oltre a spese generali, CPA e VA come per legge;
- Come definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta ”. Controparte_3
Vero è, come osservato dagli odierni appellati, che il Tribunale di Venezia, con la recente decisione, ha liquidato la quota di (poi di cui era Controparte_10 CP_3
titolare al momento del decesso la socia accomandante nonna di Persona_1
e madre di sul presupposto che “ vi aveva conferito il Parte_2 Parte_1 Parte_2
100% della nuda proprietà di ”: il 50% era stato acquistato da CP_4 Parte_2
proprio con l'atto notaio di Vicenza, in data 28.3.1997 n. 74669 rep. oggetto del Persona_5
presente giudizio e poi conferito nella S.a.s. di cui era socia accomandante la nonna
[...]
, poi sostituita dalla figlia di , . Persona_1 Parte_2 Parte_3
È corretta l'osservazione degli appellati secondo cui, nel determinare l'importo di “€ 160.645,78, oltre interessi legali decorrenti dal 21.07.2016 al saldo effettivo” spettante a , quale Parte_1
erede della madre , a titolo di liquidazione della quota sociale in capo Persona_1
a questa nella società al momento del decesso avvenuto Controparte_10
in data 21.7.2016, il Tribunale ha assunto quale presupposto logico-giuridico, con obiettiva influenza sulla stima della quota effettuata dal c.t.u. e recepita dal giudice, che
[...]
fosse nuda proprietaria del 100% del capitale sociale di di Controparte_10 Controparte_4
cui, si ripete, il 50% per effetto dell'acquisto di che la madre allora dante causa Parte_2
indica in questa sede, in particolare col primo motivo d'appello, come affetto da simulazione assoluta.
Sennonchè le parti eccipienti hanno prospettato la sopravvenienza invocando gli effetti di un giudicato esterno che renderebbe inammissibile l'appello, trascurando invece di considerare che la sentenza appellata in questa sede e quella suindicata riversata in atti con il deposito degli scritti
15 conclusivi originano dallo stesso procedimento e ad esse si applica semmai l'effetto espansivo esterno previsto dal secondo comma dell'art. 336 c.p.c.: così che, se è vero – e questa Corte
ritiene che lo sia – che la seconda decisione presenta l'evidenziato carattere di dipendenza dalla prima (nel senso che presuppone il rigetto della domanda di simulazione), si deve piuttosto ritenere non che dalla nuova decisione derivi un ostacolo alla proseguibilità dell'odierno giudizio ma che una decisione che – in accoglimento dell'appello – accertasse la simulazione assoluta avrebbe effetto sulla più recente decisione del Tribunale, non potendo che venir meno la quantificazione del valore della quota sociale come ivi liquidata.
Il primo motivo d'appello è, tuttavia, infondato.
Quanto all'ammissibilità delle istanze di prova proposte con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
2, parte attrice sostiene di essere stata indotta in errore – essendone conseguito il ritardo di un giorno nel deposito - dal tenore dell'ordinanza del 12.5.2020, con la quale il Tribunale di Venezia
aveva indicato che “i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. assegnati alle parti con ordinanza di data 9 marzo 2020 decorrono dal 12 maggio 2020”: la parte ne aveva desunto che il primo giorno da conteggiare fosse il 13 e non il 12 maggio.
Tale interpretazione non può essere condivisa per più ordini di ragioni.
Il Tribunale ha ricostruito in sentenza in termini corretti e neppure contestati la disciplina emergenziale in tema di sospensione dei termini processuali introdotta a seguito della pandemia da Covid-19, rammentando che, come previsto dall'art. 36 del d.l. n. 23/2020, la sospensione di cui al d.l. n. 18/2020 produceva effetti fino al giorno 11.5.2020, così che il 12 maggio era il primo giorno da computare per il termine concesso, nella specie, il 9 marzo. Il Tribunale ha opportunamente richiamato i precedenti anche di legittimità riferiti alla sospensione feriale, attesa l'analogia tra le due discipline derivante dal fatto, riconosciuto anche da recente
16 giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11
maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione
ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali” (Cass., Sez. 5,
22.1.2024, n. 2115/2024): ebbene, l'art. 1 della legge n. 742/1969, stabilisce, per l'analogo caso della sospensione feriale, che “ove il decorso [dei termini processuali] abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. In tema di computo
-o meno- del primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, la Corte di Cassazione ha chiarito che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione (Cass., Sez. 1, 20.3.2017, n. 7112/2017; Sez. 5, 14.11.2012, n. 19874/2012; Sez. 3,
29.3.2007, n. 7757/2007; Sez. 2, 16.1.2006, 688/2006; Sez. U., 2.2.1995, 3668/1995).
Analogamente, non appare condivisibile l'interpretazione di parte attrice che considera il 12 maggio “giorno 0” e non “giorno 1”.
Né può sostenersi che l'ordinanza interlocutoria del Tribunale abbia indotto in errore la parte che aveva proposto istanza proprio circa la “la corretta decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c.”,
essendosi il Tribunale limitato a ribadire che il termine decorreva dal 12 maggio, senza che ciò
autorizzasse ad intendere, per quanto sopra si è rammentato, che quel giorno fosse escluso dal computo.
Ne esce confermata la rilevata inammissibilità delle istanze di prova orale espresse dall'odierna appellante con la citata memoria.
Con la seconda parte del primo motivo, parte attrice ha lamentato che il Tribunale non abbia correttamente valorizzato gli elementi indiziari comunque proposti a sostegno della tesi della
17 deduzione circa la simulazione assoluta della compravendita del diritto di nuda proprietà del 50% del capitale sociale di tra e , di cui all'atto notaio Controparte_4 Parte_1 Parte_2
del 28.3.1997 n. 74669 rep. Persona_5
Si deve tuttavia ricordare che il Tribunale ha riconosciuto nella procura irrevocabile a vendere contestualmente conferita dall'acquirente alla madre un'anomalia che, Parte_2
rendendo non implausibile la tesi della simulazione, costituiva un principio di prova scritta,
considerazione che avrebbe consentito la prova testimoniale ove questa fosse stata tempestivamente dedotta.
Per il resto risulta corretta la valutazione del giudice di primo grado che non ha riconosciuto portata indiziaria agli ulteriori elementi che ha invocato. Così che la valutazione Parte_1
degli elementi offerti nel loro insieme non è mancata, come lamentato dall'appellante, ma ha confermato - e conferma - l'insufficienza degli stessi a corroborare la tesi della simulazione assoluta, essendo il quadro complessivo compatibile con altre situazioni quali la simulazione relativa soggettiva ed il negozio fiduciario, così come lo stesso è compatibile sia con l'ipotesi della onerosità sia della effettiva gratuità dell'atto senza che se ne ricavi conclusione di conferma della tesi attorea.
Analoga equivocità e ambivalenza è posseduta dal rapporto parentale tra le parti e dalla verosimile incapacità patrimoniale dell'acquirente al pagamento del prezzo dichiarato quale corrispettivo della cessione, trattandosi di elementi parimenti compatibili, in termini di normalità,
con altre ricostruzioni della volontà delle parti espressasi nel negozio “impugnato”.
Quanto alla scrittura privata del 1996 tra e (doc. 2 att.), è Parte_1 Parte_4
sufficiente osservare, al fine di escluderne la rilevanza probatoria del dedotto accordo simulatorio, che tale documento non proviene dalla convenuta né è stato da Parte_2
18 questa sottoscritto;
esso non contiene nessun riferimento alla cessione simulata della nuda proprietà delle quote;
non solo, ma appare evidente che le parti stesse di quella scrittura abbiano poi raggiunto altri e differenti accordi, cui è semmai riconducibile la compravendita oggetto dell'odierno giudizio.
Quanto al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da nei confronti del padre, appare Parte_2
una forzatura interpretativa il tentativo dell'appellante di trovare in un passaggio dello stesso
(“… che i genitori della ricorrente con la loro capacità e laboriosità, hanno costituito varie società,
alcune di notevole rilevanza;
che verso la metà degli anni 1990, in conseguenza della crisi matrimoniale dei genitori della ricorrente, questi hanno convenzionalmente determinato i loro rapporti patrimoniali, in particolare con scrittura privata 02 12 96; che è Parte_2
divenuta, fra l'altro, nuda proprietaria di n . 348.000 azioni del valore nominale di Lire 10.000
ciascuna, della società e Figli spa, denominata anche Balestra 1882 spa”) Controparte_11
dimostrazione della permanenza in capo ai genitori della titolarità effettiva delle partecipazioni:
in termini convincenti il giudice di prime cure ha in proposito osservato che tale passaggio semmai “ribadisce quanto risulta anche dal complesso degli atti e dei documenti del presente
giudizio, ossia che il trasferimento della nuda proprietà del 100% capitale di a CP_4
era correlato al nuovo assetto patrimoniale conseguente alla separazione Parte_2
personale dei genitori. Ma da ciò non consegue univocamente che la compravendita tra
[...]
e la madre sia simulata in senso assoluto piuttosto che dissimulante una donazione o Parte_2
integrante un'interposizione reale di persona”. D'altra parte un'ammissione di non titolarità
effettiva della partecipazione sociale sarebbe stata in palese contraddizione con l'iniziativa in concreto assunta tramite il menzionato ricorso, col quale la ricorrente imputava al padre un abuso nell'esercizio dei poteri di usufruttuario delle azioni di Balestra 1882 S.p.a., evidentemente a tal
19 fine affermandosi nella effettiva titolare delle azioni, agendo nel proprio interesse (e non in quello del padre che era anzi la controparte) e dimostrandosi coinvolta nelle attività di famiglia di persona e non come mera intestataria formale.
SInificativo in senso contrario è quanto rilevato dal Tribunale, e non contestato: “Inoltre, corrobora l'equivocità delle operazioni poste in essere tra genitori e figlia anche l'iniziativa
giudiziaria intrapresa da , il quale aveva agito in giudizio nei confronti della Parte_4
figlia per conseguire da lei gli alimenti, previa revoca per ingratitudine delle vendite delle
partecipazioni sociali dissimulanti a suo dire pretese donazioni.
Per inciso, nel costituirsi in quel giudizio quale legale rappresentante di , CP_12 Parte_1
aveva appoggiato la posizione della figlia e negato la simulazione degli atti posti in essere tra genitori e figlia (doc. 3 fasc. convenute )” (sentenza primo grado, pag. 16). CP_13
Secondaria ai fini della domanda di accertamento della simulazione assoluta della compravendita
è la questione della, parimenti dedotta, simulazione della quietanza, posto che, come osserva la stessa appellante, “rilevano… i principi di prova già offerti per il complessivo assetto negoziale simulato tra le parti” (comparsa conclusionale pag. 20): in altri termini, il quadro probatorio Pt_5
è il medesimo e conduce alla medesima conclusione, ma, soprattutto, l'eventuale accertamento della simulazione della quietanza non condurrebbe a ritenere provata la simulazione assoluta della compravendita.
Risulta allora pienamente condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, il quale ha tratto dal complesso della documentazione prodotta evidenza dell'intento dei coniugi e di riorganizzare e allocare diversamente l'insieme delle partecipazioni a loro Pt_1 Pt_2
riferibili, ma non vi ha trovato adeguata conferma del fatto che la vendita da e Parte_1
della quota sociale di sia stata inficiata da simulazione Parte_2 Controparte_4
20 assoluta.
Il secondo motivo d'appello, riferito alla “domanda di estinzione delle fideiussioni” presenta convergenti profili di inammissibilità per genericità e di infondatezza.
Si deve premettere che all'esame del motivo non ostano, secondo quanto eccepito dall'appellata che le ha prodotte costituendosi nel presente giudizio, le sopravvenute sentenze della CP_3
Corte d'Appello di Venezia n. 630/2022 pubblicata in data 22.3.2022 e del Tribunale di Vicenza
n. 49/2023 pubblicata in data 11.1.2023, che hanno, è vero, preso in esame eccezioni svolte da che includevano le questioni che saranno di seguito esaminate, dovendosi osservare Parte_1
che tali pronunce si sono limitate a dichiararne inammissibile la proposizione;
né rileva che la seconda citata pronuncia, in sede di opposizione all'esecuzione, abbia rappresentato che l'effetto estintivo avrebbe dovuto essere opposto avanti al giudice del titolo, se non altro in quanto il decreto ingiuntivo in quel caso azionato da è relativo ad alcuni soltanto dei crediti CP_3
cui è riferita, nella presente sede, la domanda di accertamento dell'intervenuta integrale estinzione delle fideiussioni.
Come anticipato, l'appello si concentra sulla contestazione delle determinazioni assunte dal
Tribunale senza un'adeguata illustrazione della domanda;
a quanto è dato comprendere, la parte deduce due circostanze (“che tra e è intervenuto un accordo volto Parte_2 CP_3
alla simulazione del prezzo di vendita delle quote di e del correlato corrispettivo CP_1
della transazione sulle garanzie dalla prima versate” e “la mancata corretta imputazione del corrispettivo della transazione ai crediti acquistati da ) per ricavarne la pretesa di CP_3
“estinzione delle correlate garanzie prestate dalla SI.ra . Parte_1
Le circostanze dedotte si riferiscono al fatto che nell'atto di data 7.12.2017 col quale Parte_2
ha venduto la quota di partecipazione in a al prezzo
[...] CP_1 CP_3
21 complessivo di € 11.523.226,79, una parte del prezzo pari a € 6.407.989,91 sia indicata come pagata tramite compensazione con quanto dovuto dalla a titolo di corrispettivo per la Pt_2
rinunzia da parte di alle garanzie fideiussorie prestate dalla stessa in CP_3 Pt_2
relazione ai crediti che aveva acquistato dalle banche - Cassa di Risparmio del CP_3
Veneto, Banco di Brescia San Paolo Cab, Banca Ifis S.p.a. (subentrata a Controparte_14
, (in proprio ed in quanto subentrata a Banca
[...] Controparte_15
Agricola e Banca Antonveneta S.p.a. - e che vedevano quale obbligata Controparte_16
principale la società Balestra 1882 S.p.A. e garanti sia sia : Parte_1 Parte_2 CP_3
ha dunque rinunciato verso l'indicato corrispettivo di € 6.407.989,91 alle garanzie rilasciate
[...]
dalla , compensando il credito conseguente con (pari) parte del debito per il prezzo Pt_2
dovuto da per l'acquisto della partecipazione di in CP_3 Parte_2 CP_1
Secondo quest'ultimo prezzo (ma anche quello riferito alla transazione sulle Parte_1
garanzie) sarebbe stato relativamente simulato in quanto il valore della quota sarebbe stato ben maggiore rispetto a quello dichiarato di € 11.523.226,79.
Da tale circostanza (che il Tribunale ha ritenuto indimostrata) l'appellante ricava una ragione di estinzione delle sue fideiussioni, richiamando gli artt. 1239 e 1240 c.c. che tuttavia non prevedono casi di estinzione conseguenti a condotte di un garante in pregiudizio dell'altro ma semplicemente, il primo, che la remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato salvo che gli altri fideiussori abbiano consentito la liberazione,
nel quale caso essi rimangono obbligati per l'intero, ed il secondo che la rinunzia da parte del creditore, verso corrispettivo, alla garanzia fideiussoria, comporta solo l'obbligo del creditore di detrarre dal credito, a beneficio del debitore principale e degli altri garanti, la somma ricevuta dal terzo.
22 Si potrebbe forse intendere che, essendo – in tesi attorea – il corrispettivo superiore, l'effetto estintivo doveva prodursi per (pari) importo superiore a quello indicato nella compravendita della partecipazione sociale, ma in nessuna parte dei suoi atti l'appellante ha invero adombrato questo effetto, che sarebbe parziale in quanto limitato comunque alla somma ricevuta (sia pur per compensazione) dal terzo, essendo invece sempre fatto riferimento ad un'estinzione integrale delle fideiussioni, che il richiamo agli articoli citati non giustifica neppure in via teorica, essendo le fideiussioni riferite a crediti di maggior importo.
Più pertinente, benché parimenti generico, è il riferimento all'art. 1955 c.c., potendosi intendere che l'appellante individui nei fatti evidenziati il “fatto del creditore” ( - nonché di CP_3
altro fideiussore - che, impedendo la surrogazione, comporterebbe la liberazione dell'appellante stesse dalle fideiussioni.
Un tale effetto non può tuttavia avere la mera - asserita - parziale simulazione del prezzo della compravendita della quota di quand'anche riferita al pari corrispettivo indicato per CP_1
la rinunzia alle garanzie, non potendo essa certo impedire la surrogazione. Allo stesso modo, il fatto che la compravendita della partecipazione sociale individui le fideiussioni rinunciate, elencate con indicazione dell'importo del credito (v. premesse alle lett. c), d), e), f) della compravendita, doc. 1 att.), e - solo genericamente, di qui la contestazione - il corrispettivo pattuito per la rinunzia, senza analitica imputazione del corrispettivo a ciascun credito garantito,
non costituisce, come osservato dal Tribunale, ostacolo giuridico alla surrogazione o al regresso né alla facoltà – peraltro già estranea alla fattispecie di cui all'art. 1955 c.c. - del fideiussore di eccepire la totale o parziale estinzione del credito ex art. 1240 c.c., potendosi ipotizzare un'imputazione secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c. o, in alternativa, potendosi sostenere la facoltà del fideiussore di eccepire che il credito del quale gli è richiesto il pagamento sia stato
23 estinto per il pagamento effettuato dall'altro fideiussore, essendo in capo al creditore l'onere di provare una diversa imputazione.
In ogni caso, la mancata analitica imputazione può aver reso più difficoltosa la surrogazione (o il regresso o, per quanto possa rilevare, l'eccezione di estinzione) ma non certo averla giuridicamente impedita, laddove è noto che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955
c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”: così da ultimo Cass.,
n. 6685/2024, così in motivazione: “Pur sussistendo il fatto del debitore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., la liberazione del debitore richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art. 1949 cod. civ., o di regresso, ex art. 1950 cod. civ.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore"(Cass. 19/02/2020, n. 4175; cui adde, senza pretesa di esaustività, Cass. 05/12/2008, n.
28838; Cass. 20/09/2017, n. 21833; Cass.16/06/2003, n. 9634)”.
Per quanto sopra, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto ultroneo procedere a c.t.u.
estimativa della partecipazione di in S.r.l. alla data della cessione: la Parte_2 CP_1
prova di una simulazione parziale del prezzo non avrebbe in ogni caso comportato l'accoglimento delle domande proposte.
In ogni caso, il Tribunale ha opportunamente osservato che “a prescindere dalle considerazioni
da ultimo esposte, vanno tenuti concettualmente ben distinti da un lato la stima, a valori di
mercato, del patrimonio netto della società le cui partecipazioni vengono cedute, dall'altro il
24 prezzo che, nell'esercizio della loro libertà contrattuale, le parti determinano e che nel caso di
specie non è certamente irrisorio.
Pertanto, quand'anche risultasse sulla base di una perizia di stima che il valore di mercato delle
partecipazioni in Giuma era superiore a quello pattuito dalle parti, non si può inferire da ciò
alcun argomento in ordine alla simulazione del prezzo e conseguentemente risulta superfluo dar corso ad una perizia di stima” (sentenza di primo grado, pag. 16).
D'altra parte, come emerge dagli stessi atti dell'appellante, il valore del patrimonio netto della società in questione (o di società dalla stessa partecipate) è stato, nel tempo e a fini diversi,
stimato secondo importi assai differenti, ma, ciò che appare maggiormente rilevante, le stime favorevoli non hanno ricevuto positivo riscontro, risultando pacifico che non abbia trovato acquirenti la vendita coattiva dell'usufrutto del 50% della quota del capitale sociale di CP_4
già nella titolarità di , originariamente stimata in € 14.788.575,00 e che
[...] Parte_4
l'esecuzione sulla quota del diritto di usufrutto della stessa società intestato a Controparte_17
abbia infine visto quale unica interessata all'aggiudicazione proprio
[...] CP_18
evidenziandosi in tal modo che si trattava di partecipazioni priva di un generico valore
[...]
di mercato, non si può che considerare che, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, le parti sono libere di determinare come meglio credono la misura del prezzo, anche discostandosi notevolmente dai valori di mercato (cfr. Cass., sentenza n. 9144/1993).
***
L'appello deve in conclusione essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, rimanendo anche in questo grado assorbita la domanda trasversale proposta da CP_3
per il solo caso, non verificatosi, di accoglimento delle domande di parte appellante.
[...]
25 Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante secondo la regola Parte_1
della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14
come aggiornato con DM 147/22 per causa di valore indeterminabile di media complessità, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
787/2022 pubblicata il 22.4.2022 dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'Impresa;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_3
- anche quale società incorporante - delle spese di lite
[...] Controparte_1
del presente giudizio, liquidate in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 8.470,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Parte_3
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre
26 a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
5. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante Parte_1
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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