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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 790/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: mutamento di S E N T E N Z A sesso nella causa civile iscritta al n. 790/2025 promossa con ricorso depositato in data 03/11/2025
da
(c.f. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FERRARA MICHELE (c.f. ) C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FERRARA MICHELE
del Foro di Nola
RICORRENTE
dei confronti del
(C.F. ) non costituito Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
1 Conclusioni della parte ricorrente:
1.- Accogliere il presente ricorso e autorizzare la rettificazione dell'attribuzione di sesso del ricorrente da maschile a femminile.
2.- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Limana (BL)
la rettifica dell'atto di nascita e dei registri anagrafici, disponendo l'annotazione relativa al nuovo sesso e al nuovo nome, scelto in Lore
Cibien, in luogo di . Parte_1
3.- Disporre che il provvedimento sia comunicato d'ufficio agli organi competenti per l'aggiornamento dei registri e dei documenti.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.11.2025 ha Parte_1
esposto di essere stato registrato all'anagrafe come appartenente al genere maschile, ma fin dall'infanzia ha manifestato in maniera chiara,
costante e persistente un'identità di genere difforme rispetto al sesso anagrafico, che ha generato nello stesso una “angoscia legata alla sessualità, in cui è presente un conflitto relativo al proprio orientamento sessuale e/o all'identità di genere”.
Egli, come attestato nelle relazioni degli psicoterapeutici che lo hanno tenuto in cura, allegate al ricorso, ha manifestato, difficoltà di accettazione del proprio corpo;
tale disagio ha precluso allo stesso di vivere un'adolescenza serena e di fare le esperienze proprie dei suoi coetanei, costringendolo ad una esistenza isolata.
A fronte di tale evidente discrasia tra la propria identità di genere ed il sesso anagrafico, il ricorrente ha intrapreso negli anni un percorso di
2 transizione personale, sociale e medica, volto all'adeguamento della propria identità di genere, supportato da specialisti: psicologi,
psicoterapeuti e psichiatri.
In particolare, sono state redatte relazioni psicodiagnostiche da parte dei professionisti che lo hanno tenuto in osservazione e cura, che attestano la solidità e l'irreversibilità del percorso effettuato. Dalle stesse emerge una
Disforia di genere, comprovata dal “desiderio del ricorrente di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali accompagnato, per converso, al desiderio di appartenenza al genere opposto, nonché di essere trattato come appartenente al genere opposto”.
Il ricorrente ha precisato di avere in atto una terapia ormonale che ha consolidato l'espressione di genere, ed attualmente vive stabilmente in coerenza con la propria identità di genere.
Ha quindi chiesto che sia autorizzata la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, e sia ordinata all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Limana (BL) la rettifica dell'atto di nascita e dei registri anagrafici, disponendo l'annotazione relativa al nuovo sesso e al nuovo nome, scelto in Lore Cibien, in luogo di . Parte_1
A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del giorno 11.12.2025 il ricorrente ha confermato le domande proposte, chiedendone l'accoglimento.
Ciò premesso, le domande devono essere accolte.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati
(essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la
3 proposizione dell'azione – con ricorso, come previsto dall'art. 31 del d.l.vo 1.9.2011 n. 150 (a norma del quale “le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1
della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo”) – soltanto nei confronti del Pubblico
Ministero.
Il complesso delle circostanze esposte e la documentazione prodotta
(relazioni psicologica/psichiatrica attestante la disforia di genere e la stabilità del percorso;
relazione Test di a cura della Dott.ssa Per_1
del 15.03.2022; Interpretazione clinica a cura della Dott.ssa Persona_2
del 10.05.2022; Relazione clinica a cura della Dott.ssa Persona_2 [...]
del 20.09.2022; Relazione della Dott.ssa del Per_3 Persona_4
19.09.2022; Relazioni mediche ed endocrinologiche relative a trattamenti ormonali) attestano che la parte attrice ha seguito un percorso di transizione con terapia ormonale.
Secondo quanto emerge dalle relazioni, i trattamenti eseguiti hanno conferito alla persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al femminile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
La relazione medica prodotta evidenzia una chiara diagnosi di Disforia di
Genere e conclude nel senso che la persona presenta un'identità di genere femminile.
In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e
4 conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass. 20.7.2015 n. 15138;
cfr. C. Cost. n. 221 del 2015, n. 180 e n. 185 del 2017).
La domanda deve essere pertanto accolta, con attribuzione del nome
“Lore”, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente (v. Cass. ord.
17.2.2020 n. 3877: “Il riconoscimento del primario diritto all'identità
sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso,
rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione,
dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”).
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 3.11.2025 da Parte_1
, così provvede:
[...]
5 1) accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge n.
164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BL) il 30.10.2002, residente a [...] alla Via Navasa Centro n.
23, di cittadinanza italiana, e per l'effetto ordina, ai sensi dell'art. 31,
comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune
di Limana di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 30, Parte I, Serie A,
Anno 2002, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di
«maschile» e quale prenome “Lore” in luogo di “ ”, Parte_1
provvedendo alle conseguenti annotazioni, con estensione di effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
2) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza,
con attestazione di non impugnazione nei termini, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Limana;
3) dispone l'apposizione sulla presente sentenza, a cura della Cancelleria,
dell'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003: "In
caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente".
Così deciso in Belluno, il 18.12.2025
Il presidente est.
TO OM
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: mutamento di S E N T E N Z A sesso nella causa civile iscritta al n. 790/2025 promossa con ricorso depositato in data 03/11/2025
da
(c.f. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FERRARA MICHELE (c.f. ) C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FERRARA MICHELE
del Foro di Nola
RICORRENTE
dei confronti del
(C.F. ) non costituito Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
1 Conclusioni della parte ricorrente:
1.- Accogliere il presente ricorso e autorizzare la rettificazione dell'attribuzione di sesso del ricorrente da maschile a femminile.
2.- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Limana (BL)
la rettifica dell'atto di nascita e dei registri anagrafici, disponendo l'annotazione relativa al nuovo sesso e al nuovo nome, scelto in Lore
Cibien, in luogo di . Parte_1
3.- Disporre che il provvedimento sia comunicato d'ufficio agli organi competenti per l'aggiornamento dei registri e dei documenti.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.11.2025 ha Parte_1
esposto di essere stato registrato all'anagrafe come appartenente al genere maschile, ma fin dall'infanzia ha manifestato in maniera chiara,
costante e persistente un'identità di genere difforme rispetto al sesso anagrafico, che ha generato nello stesso una “angoscia legata alla sessualità, in cui è presente un conflitto relativo al proprio orientamento sessuale e/o all'identità di genere”.
Egli, come attestato nelle relazioni degli psicoterapeutici che lo hanno tenuto in cura, allegate al ricorso, ha manifestato, difficoltà di accettazione del proprio corpo;
tale disagio ha precluso allo stesso di vivere un'adolescenza serena e di fare le esperienze proprie dei suoi coetanei, costringendolo ad una esistenza isolata.
A fronte di tale evidente discrasia tra la propria identità di genere ed il sesso anagrafico, il ricorrente ha intrapreso negli anni un percorso di
2 transizione personale, sociale e medica, volto all'adeguamento della propria identità di genere, supportato da specialisti: psicologi,
psicoterapeuti e psichiatri.
In particolare, sono state redatte relazioni psicodiagnostiche da parte dei professionisti che lo hanno tenuto in osservazione e cura, che attestano la solidità e l'irreversibilità del percorso effettuato. Dalle stesse emerge una
Disforia di genere, comprovata dal “desiderio del ricorrente di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali accompagnato, per converso, al desiderio di appartenenza al genere opposto, nonché di essere trattato come appartenente al genere opposto”.
Il ricorrente ha precisato di avere in atto una terapia ormonale che ha consolidato l'espressione di genere, ed attualmente vive stabilmente in coerenza con la propria identità di genere.
Ha quindi chiesto che sia autorizzata la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, e sia ordinata all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Limana (BL) la rettifica dell'atto di nascita e dei registri anagrafici, disponendo l'annotazione relativa al nuovo sesso e al nuovo nome, scelto in Lore Cibien, in luogo di . Parte_1
A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del giorno 11.12.2025 il ricorrente ha confermato le domande proposte, chiedendone l'accoglimento.
Ciò premesso, le domande devono essere accolte.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati
(essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la
3 proposizione dell'azione – con ricorso, come previsto dall'art. 31 del d.l.vo 1.9.2011 n. 150 (a norma del quale “le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1
della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo”) – soltanto nei confronti del Pubblico
Ministero.
Il complesso delle circostanze esposte e la documentazione prodotta
(relazioni psicologica/psichiatrica attestante la disforia di genere e la stabilità del percorso;
relazione Test di a cura della Dott.ssa Per_1
del 15.03.2022; Interpretazione clinica a cura della Dott.ssa Persona_2
del 10.05.2022; Relazione clinica a cura della Dott.ssa Persona_2 [...]
del 20.09.2022; Relazione della Dott.ssa del Per_3 Persona_4
19.09.2022; Relazioni mediche ed endocrinologiche relative a trattamenti ormonali) attestano che la parte attrice ha seguito un percorso di transizione con terapia ormonale.
Secondo quanto emerge dalle relazioni, i trattamenti eseguiti hanno conferito alla persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al femminile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
La relazione medica prodotta evidenzia una chiara diagnosi di Disforia di
Genere e conclude nel senso che la persona presenta un'identità di genere femminile.
In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e
4 conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass. 20.7.2015 n. 15138;
cfr. C. Cost. n. 221 del 2015, n. 180 e n. 185 del 2017).
La domanda deve essere pertanto accolta, con attribuzione del nome
“Lore”, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente (v. Cass. ord.
17.2.2020 n. 3877: “Il riconoscimento del primario diritto all'identità
sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso,
rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione,
dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”).
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 3.11.2025 da Parte_1
, così provvede:
[...]
5 1) accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge n.
164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BL) il 30.10.2002, residente a [...] alla Via Navasa Centro n.
23, di cittadinanza italiana, e per l'effetto ordina, ai sensi dell'art. 31,
comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune
di Limana di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 30, Parte I, Serie A,
Anno 2002, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di
«maschile» e quale prenome “Lore” in luogo di “ ”, Parte_1
provvedendo alle conseguenti annotazioni, con estensione di effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
2) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza,
con attestazione di non impugnazione nei termini, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Limana;
3) dispone l'apposizione sulla presente sentenza, a cura della Cancelleria,
dell'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003: "In
caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente".
Così deciso in Belluno, il 18.12.2025
Il presidente est.
TO OM
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