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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G.12358/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel. Dott.ssa LA IA Cosmai
Giudice Dott.ssa Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06 novembre 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 27 aprile 1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 08 marzo 1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CO NZ il 27 aprile 2010
(n. 20, P.1, anno 2010)
☐ separati consensualmente con omologa in data 17 ottobre 2018 con il seguente figlio: Parte_3 nato a [...] il giorno 02 settembre 2010, cod. و
fisc. C.F. 3 cittadino italiano
,
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Non si procede all'assegnazione dell'immobile precedentemente destinato a casa coniugale, essendo stato rilasciato da entrambi i coniugi.
2) Il figlio minore Parte_3 resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre che abita a CO NZ (MB), in via Bergamo n. 3,
3) Considerata la necessità di tener conto dei desideri del figlio, in ragione della sua età, ormai adolescente (di 15 anni), il padre potrà trascorrere i giorni feriali con il figlio ogni qual volta lo desideri, concordando direttamente con il figlio le modalità e i tempi, ma sempre previo avviso alla madre, nonché nei fine settimana alternati compatibilmente con i turni di lavoro.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, vigerà il criterio dell'alternanza per i giorni festivi.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie.
4) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il signor entro il giorno 7 di ogni mese, corrisponderà alla signora [...] Parte_1
Parte_2 € 250,00 (euro duecentocinquanta,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario del figlio Parte 3 , con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della signora [...]
Parte_2 la quale gli rilascerà una quietanza.
,
4.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
5) Le spese straordinarie per i figli che debbano ritenersi obbligatorie perché necessarie (quali, ad esempio, libri scolastici e vaccinazioni), ovvero caratterizzate da tale urgenza da non consentire un previo accordo tra i genitori (quali accesso al pronto soccorso o prestazioni mediche d'emergenza), nonché quelle derivanti da scelte già condivise (quali iscrizione a scuole private già frequentate o attività sportive già intraprese), saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno), senza necessità di ulteriore accordo preventivo, fatta eccezione per quelle spese che, per loro natura, richiedono il previo consenso di entrambi i genitori in forza dell'affidamento condiviso.
5.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le "LINEE
GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI
MAGGIOMNNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ" sottoscritte a giugno 2025 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di
Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che precisa quali sono le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, nonché stabilisce le modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione delle stesse con particolare riguardo alle spese per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024.
Pertanto sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- spese (documentate) per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 che non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
5.2) Come indicato nelle suddette "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità", avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare:
- il genitore che riceve una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta:
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
- il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata, ossia se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di anche uno solo dei genitori, non si usa più la regola "uno anticipa e l'altro rimborsa dopo" ma entrambi pagano subito la propria quota nella percentuale già concordata, versandola direttamente al fornitore o secondo le modalità concordate tra essi genitori.
6) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio spetteranno a ciascun genitore in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
7) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
8) Non vi è luogo per l'assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
9) Al fine di regolare in via definitiva i reciproci rapporti patrimoniali e di definire ogni eventuale pendenza economica derivante dall'accordo di separazione di cui al verbale d'udienza omologato dal
Tribunale di Monza, il signor Parte_1 corrisponderà alla signora la somma Parte_2
complessiva di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00), da versarsi in rate mensili di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio e con scadenza al giorno 7 di ciascun mese, sino all'integrale estinzione del debito de quo;
con l'avvenuto integrale pagamento della predetta somma, la signora dichiara di non avere null'altro Parte_2
Parte_1 a qualsiasi titolo, in ordine a crediti, diritti o ragionia pretendere dal signor economiche comunque connessi e conseguenti all'atto di separazione sopra richiamato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a CO NZ il 27 aprile 2010 tra
Parte_1 e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO NZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel
Dott.ssa LA IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel. Dott.ssa LA IA Cosmai
Giudice Dott.ssa Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06 novembre 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 27 aprile 1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 08 marzo 1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CO NZ il 27 aprile 2010
(n. 20, P.1, anno 2010)
☐ separati consensualmente con omologa in data 17 ottobre 2018 con il seguente figlio: Parte_3 nato a [...] il giorno 02 settembre 2010, cod. و
fisc. C.F. 3 cittadino italiano
,
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Non si procede all'assegnazione dell'immobile precedentemente destinato a casa coniugale, essendo stato rilasciato da entrambi i coniugi.
2) Il figlio minore Parte_3 resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre che abita a CO NZ (MB), in via Bergamo n. 3,
3) Considerata la necessità di tener conto dei desideri del figlio, in ragione della sua età, ormai adolescente (di 15 anni), il padre potrà trascorrere i giorni feriali con il figlio ogni qual volta lo desideri, concordando direttamente con il figlio le modalità e i tempi, ma sempre previo avviso alla madre, nonché nei fine settimana alternati compatibilmente con i turni di lavoro.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, vigerà il criterio dell'alternanza per i giorni festivi.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie.
4) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il signor entro il giorno 7 di ogni mese, corrisponderà alla signora [...] Parte_1
Parte_2 € 250,00 (euro duecentocinquanta,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario del figlio Parte 3 , con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della signora [...]
Parte_2 la quale gli rilascerà una quietanza.
,
4.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
5) Le spese straordinarie per i figli che debbano ritenersi obbligatorie perché necessarie (quali, ad esempio, libri scolastici e vaccinazioni), ovvero caratterizzate da tale urgenza da non consentire un previo accordo tra i genitori (quali accesso al pronto soccorso o prestazioni mediche d'emergenza), nonché quelle derivanti da scelte già condivise (quali iscrizione a scuole private già frequentate o attività sportive già intraprese), saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno), senza necessità di ulteriore accordo preventivo, fatta eccezione per quelle spese che, per loro natura, richiedono il previo consenso di entrambi i genitori in forza dell'affidamento condiviso.
5.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le "LINEE
GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI
MAGGIOMNNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ" sottoscritte a giugno 2025 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di
Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che precisa quali sono le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, nonché stabilisce le modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione delle stesse con particolare riguardo alle spese per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024.
Pertanto sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- spese (documentate) per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 che non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
5.2) Come indicato nelle suddette "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità", avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare:
- il genitore che riceve una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta:
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
- il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata, ossia se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di anche uno solo dei genitori, non si usa più la regola "uno anticipa e l'altro rimborsa dopo" ma entrambi pagano subito la propria quota nella percentuale già concordata, versandola direttamente al fornitore o secondo le modalità concordate tra essi genitori.
6) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio spetteranno a ciascun genitore in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
7) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
8) Non vi è luogo per l'assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
9) Al fine di regolare in via definitiva i reciproci rapporti patrimoniali e di definire ogni eventuale pendenza economica derivante dall'accordo di separazione di cui al verbale d'udienza omologato dal
Tribunale di Monza, il signor Parte_1 corrisponderà alla signora la somma Parte_2
complessiva di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00), da versarsi in rate mensili di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio e con scadenza al giorno 7 di ciascun mese, sino all'integrale estinzione del debito de quo;
con l'avvenuto integrale pagamento della predetta somma, la signora dichiara di non avere null'altro Parte_2
Parte_1 a qualsiasi titolo, in ordine a crediti, diritti o ragionia pretendere dal signor economiche comunque connessi e conseguenti all'atto di separazione sopra richiamato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a CO NZ il 27 aprile 2010 tra
Parte_1 e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO NZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel
Dott.ssa LA IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,