Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 30/04/2026, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziella Pulvirenti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio di Catania, Viale XX Settembre n. 66 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC graziella.pulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Consorzio -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Maria Tomarchio, con domicilio fisico eletto nel suo studio in Catania, Via Torino n. 61 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa concessione della misura cautelare richiesta,
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. -OMISSIS- del 13.2.2026 avente ad oggetto “ Esame del parere PRO VERITATE a firma -OMISSIS-. Riesame e valutazioni conseguenziali bando di concorso per Direttore e della procedura selettiva: adozione dei provvedimenti necessari ”, mai comunicata al ricorrente, pubblicata sul portale del Consorzio (da cui è stata scaricata) in data 16.2.2026, che ha deliberato l’annullamento in autototutela della procedura concorsuale pubblica, indetta con delibera n. 12 del 5 giugno 2025, per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Direttore del Consorzio di Gestione e dell’area Marina -OMISSIS- -OMISSIS-, e della conseguente graduatoria;
- di tutti gli atti del procedimento e/o del provvedimento di “ esclusione del primo graduato [il ricorrente] in quanto inequivocabilmente in età di pensionamento ”, indicato a motivo 3) nella delibera di annullamento in autotutela del 13.2.2026, mai comunicati al ricorrente;
- della Comunicazione di annullamento in autotutela della procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Direttore del Consorzio di Gestione e dell’Area -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 16-2-2026, pervenuta al ricorrente via PEC in data 16 febbraio 2026;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. -OMISSIS- di data 20.1.2026, mai comunicata al ricorrente, pubblicata sul portale del Consorzio (da cui è stata scaricata in data 16.2.2026), avente ad oggetto Richiesta di parere legale su procedura di selezione e assunzione del Direttore AMP -OMISSIS- ;
- del predetto parere legale pro-veritate a firma dell’Avv. -OMISSIS-non conosciuto e mai trasmesso al ricorrente;
- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente agli atti come sopra impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compresa, nei limiti di interesse, la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.-OMISSIS- di data 20.1.2026 avente ad oggetto “ Attribuzione in via temporanea ed eccezionale di funzioni gestionali al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in ragione della vacanza temporanea del Direttore ”, pubblicata sul portale del Consorzio [da cui è stata scaricata in data 16.2.2026];
per l’annullamento del diniego e per l’accesso
- a tutti gli atti del procedimento per il conseguimento del Nulla Osta ministeriale (Delibera/e del C.d.A., Comunicazioni del Presidente al C.d.A., documenti trasmessi e richiesta di Nulla Osta, inviati dal Consorzio al MASE), in esito alla conclusione della procedura concorsuale e della proclamazione del dott. -OMISSIS- quale vincitore del concorso di Direttore del Consorzio e dell’Area Marina Protetta -OMISSIS-;
- al riscontro/i alla richiesta di espressione del Nulla Osta che il Consorzio ha ricevuto dal MASE, ove sussistente/i;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 aprile 2026:
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026 avente ad oggetto “ Adozione del bando per la procedura di selezione del Direttore AMP e individuazione del RUP ”;
- del Bando di concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Direttore del Consorzio -OMISSIS- e dell’Area Marina Protetta -OMISSIS-, comprensivo degli allegati, approvato con la detta delibera;
- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente agli atti come sopra impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio -OMISSIS- e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Giovanni US NT TO e uditi il difensore della parte ricorrente, il difensore del Consorzio resistente e l’Avvocatura erariale per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 3 marzo 2026 e depositato in data 5 marzo 2026, il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente - dal settembre 2020 all’ottobre 2025 direttore del Consorzio e dell’Area Marina -OMISSIS- -OMISSIS-, a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui è risultato vincitore - ha partecipato al concorso indetto con delibera n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025 del consiglio di amministrazione del Consorzio -OMISSIS--OMISSIS- per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di direttore del Consorzio di Gestione e dell’Area Marina Protetta.
A seguito dell’ammissione alla procedura concorsuale, comunicata dal RUP in data 18 novembre 2025, la commissione giudicatrice ha predisposto la graduatoria di merito e ha individuato nel deducente il candidato idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro, a tempo pieno e determinato, di direttore del Consorzio e dell’Area Marina -OMISSIS- -OMISSIS-.
Con nota n. 1203/2025 del 28 novembre 2025, il Consorzio ha comunicato all’esponente “ che in esito alla conclusione delle operazioni concorsuali relative al Concorso pubblico per la copertura di un posto pubblico a tempo pieno e determinato di Direttore del Consorzio di gestione e dell’Area -OMISSIS- -OMISSIS-, la S.V. è risultata vincitrice della procedura selettiva. Si comunica, altresì, che lo scrivente Consorzio sta procedendo all’avvio del processo di assunzione in servizio ”.
Sul portale dell’Area Marina Protetta -OMISSIS- è stata altresì pubblicata la relativa graduatoria.
Con messaggio PEC del 3 dicembre 2025, il Consorzio ha dunque trasmesso al ricorrente la proposta del contratto di lavoro redatta in aderenza alle condizioni del CCNL Dirigenza autonomie locali, come da indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; il compenso è stato fissato con riferimento allo scaglione più basso tra quelli previsti dal citato contratto dirigenza autonomie locali.
Con PEC del 4 dicembre 2025, il ricorrente ha integralmente accettato la proposta contrattuale.
Entrambe le parti, nelle PEC sopra richiamate, si sono dichiarate consapevoli che la formalizzazione del conferimento dell’incarico in questione fosse condizionata al rilascio del nulla osta da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Con PEC del 19 gennaio 2026 il deducente ha chiesto al Consorzio di ricevere “ opportuni aggiornamenti in merito all’intervenuta richiesta e al conseguente rilascio di Nulla Osta da parte del competente Ministero che legge per conoscenza, onde celermente addivenire alla stipula del contratto di mia assunzione ”; il ricorrente ha specificato che la richiesta aveva, altresì, valenza di istanza di accesso agli atti del procedimento volto al conseguimento del nulla osta ministeriale, in quanto condizione essenziale per la formalizzazione del contratto in questione.
Non avendo ricevuto alcuna informazione, il ricorrente, tramite il difensore, con PEC del 16 febbraio 2026 ha invitato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ad esprimersi in merito al nulla osta per la formalizzazione del contratto.
Contemporaneamente, il Consorzio, con l’impugnata comunicazione n. -OMISSIS- del 16 febbraio 2026, trasmessa via PEC, ha comunicato al ricorrente che “ il Consiglio di Amministrazione con delibera n. -OMISSIS- del 13 febbraio u.s. ha disposto l’annullamento in autotutela della procedura concorsuale pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Direttore del Consorzio e dell’Area Marina Protetta -OMISSIS-. Per effetto dell’annullamento la graduatoria deve pertanto intendersi priva di efficacia. In conseguenza del provvedimento sopra citato, si ritiene di non dare corso alla richiesta di accesso agli atti di cui alla nota pervenuta a mezzo PEC il 19 gennaio 2026 ”.
Il ricorrente ha potuto conoscere i motivi di annullamento della procedura concorsuale pubblica solo accedendo al sito dell’Area Marina Protetta e scaricando la detta delibera del consiglio di amministrazione n. 7 del 13 febbraio 2026 (i precedenti atti del procedimento di annullamento in autotutela e/o di esclusione dalla procedura concorsuale non erano stati precedentemente pubblicati; invero, anche la più risalente delibera n. 4/2026 del 20 gennaio 2026 è stata pubblicata solo a partire dal 16 febbraio 2026; non consta invece la pubblicazione degli atti del procedimento, ivi compreso il parere legale, che ha determinato il Consorzio resistente ad escludere il deducente dalla procedura concorsuale; non consta, né è mai stato comunicato, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della procedura concorsuale né quello di esclusione dalla medesima).
Con l’impugnata delibera n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2026 il Consorzio resistente ha dichiarato di aver preso atto delle conclusioni del parere legale in questione, mai pubblicato né trasmesso al ricorrente e dallo stesso non altrimenti conosciuto, rilevando che sarebbero emersi vizi tali da compromettere la legittimità della procedura (vizi richiamati a pag. 9 del ricorso introduttivo del giudizio).
Il deducente, dunque, con l’atto introduttivo del giudizio ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Consorzio-OMISSIS- chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile, inammissibile o, comunque, infondato.
Si è altresì costituito in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica evidenziando che il ricorso è finalizzato a censurare atti non imputabili al medesimo Ministero; pertanto, l’Amministrazione statale ha chiesto che venga dichiarata l’estraneità della stessa, ovvero, in subordine, che il ricorso venga comunque rigettato siccome infondato.
3. Alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il difensore della parte ricorrente, in particolare, si è riservata la proposizione di ricorso per motivi aggiunti e ha dato atto dell’avvenuta ostensione dei documenti da parte dell’Amministrazione, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla istanza di accesso.
Pertanto, è stato disposto il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 31 marzo 2026 e depositato in data 8 aprile 2026, il deducente ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.
In particolare, il deducente ha, in primo luogo, articolato ulteriori censure in ordine agli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; in secondo luogo, ha avversato il nuovo bando di concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di direttore del Consorzio -OMISSIS- e dell’Area -OMISSIS- -OMISSIS-, con termine di scadenza per la presentazione delle candidature fissata al 26 aprile 2026.
5. In vista della camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha depositato documenti e memoria; la parte ricorrente ha depositato memoria.
6. Alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, presenti il difensore della parte ricorrente, il difensore del Consorzio resistente e l’Avvocatura erariale per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, come da verbale, in via preliminare, in riscontro ad espressa richiesta del Collegio, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato che l’istanza di accesso, proposta con il ricorso per motivi aggiunti, deve intendersi integralmente soddisfatta dai documenti depositati nel corso del giudizio.
Sempre in via preliminare, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio ha rilevato la possibile parziale inammissibilità del ricorso introduttivo e di parte del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire, posto che il superamento del limite di età (70 anni) precluderebbe il conseguimento del bene della vita; il difensore della parte ricorrente ha replicato, insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.
Il Collegio ha formulato avviso, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene infondata dell’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito (in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio) frapposta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Invero, in disparte ogni altra considerazione, non risultano impugnati atti o provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, né risultano proposte domande avverso il citato Ministero.
Quanto appena evidenziato risulta rilevato dallo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (memoria di costituzione depositata in data 19 marzo 2026) che, infatti, ha chiesto che venga dichiarata l’estraneità della medesima Amministrazione statale.
Il Collegio rileva, infine, che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica risulta destinatario della notificazione dei ricorsi (introduttivo del giudizio e per motivi aggiunti) a titolo di litis denuntiatio (“ in presenza di ”), in mera funzione notiziale.
3. Il Collegio deve dare atto, quanto all’ actio ad exhibendum proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e con il ricorso per motivi aggiunti, che la stessa parte ricorrente (cfr. i verbali della camera di consiglio dei giorni 24 marzo 2026 e 21 aprile 2026) non ha insistito per la relativa trattazione.
4. Con il ricorso introduttivo del giudizio il deducente ha articolato i seguenti motivi:
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 9 ss. L. regionale 21 maggio 2019 n. 17 – Violazione dei principi del giusto procedimento per la mancata comunicazione di avvio dello stesso .
In sintesi, il deducente ha lamentato che il Consorzio resistente non ha fatto precedere l’assunzione delle determinazioni di cui agli atti impugnati dalla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, ledendo il diritto del ricorrente a partecipare e a contraddire;
- con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione degli artt. 1, 2 e 6 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita con d.lgs.216/2003- Violazione degli artt. 15, 21 e 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea per Trattamento discriminatorio in ragione dell’età e Violazione del diritto al lavoro. Violazione dell’art. 38 Cost. per violazione del diritto al conseguimento della pensione. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Eventuale rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE .
Il ricorrente, in sintesi, ha evidenziato che, anche quando si trovasse in “età di pensionamento” alla stregua di una eventuale disposizione normativa che il Consorzio resistente avesse inteso applicare (di cui non constano però i riferimenti), non gode, allo stato, di trattamento pensionistico né potrà goderne in futuro proprio a causa delle illegittime determinazioni del Consorzio resistente che gli impediscono di raggiungere le annualità minime di contribuzione per potere accedere alla pensione. Inoltre, il ricorrente argomenta che il divieto di conferimento dell’incarico direttivo non può essere stato legittimamente rinvenuto nell’art. 5, comma 9, d.l. 95/2012.
L’esponente ha rilevato, inoltre, che con ordinanza 6 settembre 2025 (r.g. 4546/2025) la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, d.lgs. 297/1994 nella parte in cui, nel disporre che il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare “ e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento della speranza di vita ai sensi dell’art.12 del d.l. n.78 del 2010 conv. con modif. dalla legge n. 122 del 2010 ”.
In conclusione, per l’esponente, la contestata esclusione dal concorso pubblico e l’annullamento di detto concorso e della graduatoria - a motivo che il deducente fosse “inequivocabilmente in età di pensionamento” - costituisce condotta discriminatoria che viola, in particolare, la Direttiva 2000/78/CE e gli artt. 21, 34 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali, ed altresì del diritto al conseguimento della pensione contributiva, costituzionalmente tutelato dall’art. 38 Cost..
In ogni caso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, ai sensi dell’art. 267 TFUE, di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di accertare se gli artt. 1, 2 e 6 della Direttiva 2000/78/CE, letti alla luce degli artt. 21, 34 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale che, nelle circostanze del caso oggetto del presente giudizio, vieta alle Amministrazioni pubbliche il conferimento di incarichi direttivi per il solo motivo del raggiungimento dell’età massima, sebbene il soggetto interessato - che tale età massima abbia raggiunto - non goda di trattamento pensionistico contributivo (né di retribuzione), che potrebbe invece conseguire (mediante l’espletamento dell’attività lavorativa in questione) qualora non operasse il divieto;
- con il terzo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti .
Per l’esponente, in sintesi, non v’è alcuna attualità del dichiarato interesse pubblico all’annullamento in quanto l’accordo già intervenuto tra le parti in ordine alla misura dello stipendio esclude in radice che possano sorgere controversie sulla determinazione dello “scaglione” applicabile; inoltre, è parimenti escluso che da ciò possa discendere un danno erariale visto che il corrispettivo convenuto si colloca nello “scaglione” più basso tra quelli del contratto direttivo degli enti locali;
- con il quarto ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis della legge sul procedimento in relazione al disposto dell’art.2, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere per sviamento e per motivazione perplessa. Violazione dell’art. 97, commi 1 e 3, Cost. Violazione dell’art. 1, comma 1, L. 241/1990 .
Secondo la parte ricorrente è da escludere l’obbligo di astensione del direttore in carica (in relazione al ritenuto potenziale conflitto di interessi in ragione della pubblicazione del bando in data 22 luglio 2025, in vigenza del precedente contratto), posto che nessun limite all’età di partecipazione poteva essere legittimamente inserito nel bando di concorso.
Inoltre, la pubblicazione del bando di concorso pubblico prima della scadenza dell’incarico conferito al direttore in carica costituisce atto di buon andamento dell’amministrazione in quanto elimina in radice il ricorso al regime della proroga dell’incarico ed è funzionale al perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva selezione del migliore candidato del momento.
Con il ricorso per motivi aggiunti il deducente ha articolato i seguenti motivi:
- con il primo (avverso gli atti impugnati con il ricorso principale) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, D.P.R. 9 maggio 1984 n. 487 come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 – Violazione dell’art. 4 Cost. e 38 Cost. - Violazione dei principi di buona fede - Eccesso di potere per travisamento di fatti e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento .
Per il deducente, in sintesi, essendo stato proclamato vincitore del concorso di direttore del Consorzio e dell’Area Marina Protetta -OMISSIS- bandito con delibera del consiglio di amministrazione 12/2025 ed avendo accettato la proposta di contratto di lavoro, il Consorzio era tenuto ad adoperarsi per conseguire quanto necessario alla formalizzazione dell’affidamento dell’incarico (chiedere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di determinarsi con riguardo al previsto nulla osta).
Secondo la parte ricorrente, che ha richiamato il dipanarsi della vicenda procedimentale, al momento dell’annullamento degli atti della procedura concorsuale, anche alla stregua del disposto dell’art. 17, D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, il Consorzio non era più legittimato all’annullamento in autotutela della procedura concorsuale in quanto la stessa era stata definita con la proclamazione del vincitore e la conclusione del contratto di lavoro;
- con il secondo (avverso gli atti impugnati con il ricorso principale) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dall’art.21-novies della L. 7 agosto 1990 n. 241 - Insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento - Eccesso di potere per sviamento .
Per la parte ricorrente, in sintesi, diversamente da quanto sostenuto nella memoria per la camera di consiglio del 24 marzo 2026 (che in ogni caso non può integrare né modificare la motivazione della delibera 7/2026), il Consorzio resistente non ha esercitato il potere di ritiro, di cui difettano i presupposti e comunque la determinazione delle categorie di interesse qualificanti e il cui esercizio implicherebbe peraltro, come noto, il sorgere in capo al Consorzio dell’obbligo di indennizzare i pregiudizi subiti dal soggetto inciso dal provvedimento di ritiro;
- con il terzo (avverso gli atti impugnati con il ricorso principale) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-novies della legge sul procedimento. Insussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento – Illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità. Violazione dei principi di buon andamento e parità di trattamento che devono informare l’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ;
In sintesi, per il deducente, avendo il medesimo ricorrente accettato, nell’accordo concluso sul contratto di lavoro, una retribuzione al minimo del vigente CCNL dirigenti enti locali, il Consorzio avrebbe dovuto escludere che un danno erariale potesse discendere per il fatto che nel bando non fosse stato (asseritamente) indicato il corrispettivo; a ciò consegue che la determinazione sull’interesse pubblico all’annullamento del Consorzio è priva di fondamento ed è in ogni caso manifestamente illogica e sicuramente sproporzionata.
Inoltre, la determinazione sull’interesse pubblico all’annullamento della procedura concorsuale assunta dal Consorzio nella delibera impugnata è viziata per carente istruttoria e irragionevolezza in quanto non è stato soppesato che l’annullamento della procedura concorsuale era evidentemente interesse recessivo per i rilevanti disagi gestionali che ne sarebbero derivati e che sono resi evidenti dalla delibera n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2026;
- con il quarto (avverso gli atti impugnati con il ricorso principale) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-novies, L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e carenza di istruttoria .
Il ricorrente ha integrato il motivo di impugnazione di cui al punto 3 del ricorso introduttivo del giudizio.
In sintesi, per l’esponente, l’art. 8 del bando del 2025, approvato con la delibera 12/2025, prevedeva che la retribuzione era quella prevista dal CCNL Dirigenti enti locali e che l’applicazione del detto CCNL è imposta dalla disciplina applicabile (il DPN/DEC/932); ne discende che nessuna difficoltà a rintracciare il “prezzo dell’obbligazione” sarebbe potuta sorgere;
- con il quinto (avverso gli atti impugnati con il ricorso principale) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-novies, L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e carenza di istruttoria .
Il ricorrente ha integrato il motivo di impugnazione di cui al punto 4 del ricorso introduttivo del giudizio censurando la sussistenza dei profili di conflitto potenziale addotti per l’annullamento della procedura concorsuale; infatti, la durata prevista nel bando del 2025 rispetta i termini previsti dalla disciplina applicabile; i criteri di valutazione previsti dal bando del 2025 sono quelli parimenti dettagliatamente indicati nella medesima normativa; infine, la possibilità di contrattare quale CCNL adottare per il primo graduato è decisamente esclusa dal fatto che il CCNL di riferimento è quello imposto dalla normativa applicabile (D.M.239/2003);
- con il sesto (avverso la delibera di consiglio di amministrazione n. 12/2026 e del bando di concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di direttore del Consorzio -OMISSIS- e dell’Area Marina Protetta -OMISSIS-) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, D.P.R. 9 maggio 1984 n. 487 come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 – Violazione dell’art. 4 Cost. e 38 Cost. - Violazione dei principi di buon andamento e non discriminazione dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di buona fede.
Per la parte ricorrente, in sintesi, gli atti impugnati, con cui il Consorzio ha bandito la nuova procedura concorsuale, ledono il diritto, che il ricorrente ha già conseguito a seguito della proclamazione di vincitore e della accettazione del contratto di lavoro per l’affidamento dell’incarico di direttore del Consorzio e dell’Area -OMISSIS- -OMISSIS-, che verrebbe irrimediabilmente leso nella sua effettività e violano, altresì, i principi di buon andamento e non discriminazione dell’azione amministrativa e quelli di buona fede;
- con il settimo (avverso la delibera di consiglio di amministrazione n. 12/2026 e del bando di concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di direttore del Consorzio -OMISSIS- e dell’Area Marina -OMISSIS- -OMISSIS-) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione della circolare 0089872 di data 1 giugno 2023. Violazione e falsa applicazione del DPN/DEC/932 di data 11.12.2003 – Violazione del CCNL del comparto Enti locali sottoscritto il 23 febbraio 2026 ed entrato in vigore il 24 febbraio 2026.
Per l’esponente, in sintesi, il bando del 2026 e la delibera 12/2026 dispongono, ai fini della retribuzione dell’incarico di direttore posta a concorso, l’applicazione del CCNL 16 luglio 2014 - Dirigenti Enti Locali – Personale della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali, e, il bando del 2026 fissa l’importo complessivo della retribuzione in € 58.975,80 annui, al lordo delle ritenute di legge; tuttavia, il 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Enti locali che è entrato in vigore il giorno successivo, con la conseguenza che il CCNL 16 luglio 2014 non era più in vigore al momento dell’adozione dell’impugnata delibera 12/2026 e anche la retribuzione nominale posta a bando non è più quella del vigente CCNL;
- con l’ottavo (avverso la delibera di consiglio di amministrazione n. 12/2026 e del bando di concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di direttore del Consorzio -OMISSIS- e dell’Area Marina Protetta -OMISSIS-) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.P.R. 82/2023. Violazione degli artt. 1, 2 e 6 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 .
In sintesi, per la parte ricorrente è illegittima la previsione del bando del 2026 che ha inteso precludere la partecipazione al concorso di candidati “in età di pensionamento”, per gli effetti discriminatori che dalla stessa originano (per i motivi già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio).
Invero, l’allegato 1 del bando del 2026, relativo alla domanda di partecipazione, richiede ai candidati di dichiarare di “ non aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite ordinamentale massimo di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente per il personale dirigenziale degli enti locali ” e “ di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ”; ne consegue che la presentazione della domanda di partecipazione esporrebbe il deducente al rischio di rendere false dichiarazioni penalmente rilevanti.
Inoltre, per la parte ricorrente, l’introduzione del requisito in esame rende illegittima la delibera n. -OMISSIS- ed il bando del 2026 per violazione di quanto statuito dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 (“ La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione ”), non risultando che il Consorzio resistente sia dotato di un regolamento che contenga limiti di età.
Inoltre, per l’esponente appare erroneo il riferimento al limite ordinamentale massimo di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente per il personale dirigenziale degli enti locali stante che l’incarico dirigenziale è un incarico professionale conferito con contratto di diritto privato.
Né appare pertinente il richiamo, operato dal bando del 2026, alla condizione di permanenza in servizio di cui agli artt. 2 e 35 d.lgs. 165/2001, non essendo rinvenibile in tali disposizioni una tale prescrizione e, in ogni caso, poiché il Consorzio resistente avrebbe dovuto motivare l’applicazione di tali prescrizioni (e, a tutto concedere, di quella dell’art. 19) ad un contratto di diritto privato, quale quello in questione.
5. Il Consorzio resistente ha contrastato i motivi articolati e le domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha contrastato i motivi articolati e le domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio e con il ricorso per motivi aggiunti.
6. Il ricorso introduttivo del giudizio e parte del ricorso per motivi aggiunti (segnatamente, quella parte che veicola ulteriori censure avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio) sono inammissibili per carenza di interesse, e ciò consente al Collegio di prescindere dall’eccezione di rito frapposta dal Consorzio resistente.
6.1. Risulta, dagli atti di causa, che alla data di scadenza (21 agosto 2025) del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli e colloquio per la copertura del posto - a tempo pieno e determinato - di direttore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina -OMISSIS- -OMISSIS-, indetta con delibera n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025, il ricorrente aveva già compiuto 71 anni (essendo nato il giorno 8 luglio 1954).
Sempre dagli atti versati nel fascicolo del giudizio risulta che il ricorrente ha cessato di prestare servizio quale direttore dell’Area Marina Protetta “-OMISSIS-”, a seguito delle proroghe disposte in precedenza, in data 25 ottobre 2025 e, pertanto, né alla data di comunicazione dell’esito vittorioso del citato concorso indetto con delibera n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025 (28 novembre 2025) né alla data di trasmissione della proposta del contratto di lavoro (3 dicembre 2025) lo stesso deducente era in servizio.
6.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia interesse all’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e, in parte con il ricorso per motivi aggiunti, in relazione al contestato annullamento in autotutela della procedura concorsuale pubblica, indetta con delibera n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025, per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di direttore del Consorzio di Gestione e dell’area Marina -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto l’esito anelato (il bene della vita costituito dalla stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) risulta precluso dal raggiungimento del limite ordinamentale.
Il Collegio ritiene, invero, che la disciplina dettata dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (“ La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione ”), non può incidere - eliminandola - sulla vigenza del differente (e opposto) limite di età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti.
A giudizio del Collegio, invero, si tratta di limite - ricavabile dall’ordinamento giuridico - che preclude l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o a tempo indeterminato) che abbia, appunto, superato tale età.
Ritiene il Collegio, invero, che ragioni di coerenza del sistema normativo impongano di valorizzare la vigenza dei limiti di età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici (e dell’eventuale assunzione, all’esito della procedura competitiva).
Invero, se l’interessato ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare alla procedura concorsuale né - all’esito della stessa - essere assunto, a prescindere dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Infatti, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se l’interessato, al momento del compimento del limite di età, sia già dipendente dell’Amministrazione che estenderà sul piano temporale, alle condizioni stabilite, il rapporto di lavoro.
Nel caso in esame si è già detto che il ricorrente era cessato dal servizio in data 25 ottobre 2025 (prima, dunque, dell’esito vittorioso della procedura concorsuale, successivamente caducata), avendo peraltro compiuto in precedenza (prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso: 21 agosto 2025) 71 anni di età (essendo nato il giorno 8 luglio 1954).
6.3. L’art. 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha innalzato il limite ordinamentale - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - a 67 anni di età.
Invero, la citata disposizione ha modificato l’art. 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimendo l’espressione « fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza » e aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo ».
In sintesi, la norma, per quanto di interesse, stabilisce che dal 1° gennaio 2025 i limiti ordinamentali “ sono elevati ” al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, quindi - come detto sopra - 67 anni (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 dicembre 2025, n. 1649).
Nel caso in questione il sopra ricordato limite risulta superato.
6.4. A giudizio del Collegio, inoltre, appare chiaro l’inquadramento del Consorzio resistente nella categoria degli “ enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali ” ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La stessa parte ricorrente ritiene che, in base alla giurisprudenza, gli Enti cui è affidata la gestione di un’area marina protetta sono equiparabili agli enti pubblici non economici (cfr. pag. 4 dell’atto introduttivo del giudizio).
6.5. Infine, si ricava espressamente dal documento inviato in data 3 dicembre 2025 al deducente che il rapporto di lavoro che avrebbe dovuto essere instaurato con il Consorzio resistente era di tipo “ subordinato ”, “ a tempo determinato ” (durata di cinque anni rinnovabili), nella “ qualifica dirigenziale ”.
6.6. Ritiene il Collegio che nessuna discriminazione è ravvisabile nella vicenda in esame, anche in ragione della discrezionalità riconosciuta al Legislatore sia nella scelta degli obiettivi da perseguire in materia di politica sociale di occupazione sia nell’utilizzo dei mezzi necessari al raggiungimento degli obiettivi stessi.
Il richiamo al tema del trattenimento in servizio si rivela, infine, inconferente in ragione della cessazione - in data ben anteriore - del precedente rapporto di servizio.
Non si ravvisano, in conclusione, contrasti con la disciplina eurounitaria ovvero costituzionale.
7. In ordine al ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui avversa la delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio resistente n. 12/2026 del 6 marzo 2026 nonché il bando di concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di direttore del Consorzio -OMISSIS- e dell’Area Marina -OMISSIS- -OMISSIS-, comprensivo degli allegati, approvato con la detta delibera, supporta il rigetto del medesimo mezzo di gravame l’infondatezza dell’ultimo motivo, con il quale il ricorrente ha contestato la clausola del bando (e la rende la delibera n. -OMISSIS-/2026) che impone quale requisito generale il “ non aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite ordinamentale massimo di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente per il personale dirigenziale degli enti locali ”.
La prescrizione in questione risulta esente dai vizi denunciati in ragione di quanto detto sopra (cfr. punti 6.1. e seguenti in Diritto).
Il rigetto dell’ultimo motivo del ricorso per motivi aggiunti rende superfluo l'esame dei restanti, in ragione della preclusione della partecipazione - discendente dal sopra richiamato requisito generale, che la stessa parte ricorrente ha palesato di non possedere: cfr. pagg. 22 e seguenti dello stesso mezzo di gravame – alla nuova procedura concorsuale, preclusione esente dai vizi denunciati.
8. In conclusione, per le ragioni evidenziate: occorre dare atto della sopravvenuta carenza di interesse quanto alla proposta actio ad exhibendum ; il ricorso introduttivo del giudizio e parte del ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse; per la restante parte, il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
9. La novità delle questioni esaminate, gli interessi sottesi alla vicenda contenziosa e la natura interpretativa della res controversa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dà atto della sopravvenuta carenza di interesse quanto alla proposta actio ad exhibendum ;
- dichiara il ricorso introduttivo del giudizio e parte del ricorso per motivi aggiunti inammissibili;
- respinge, per la restante parte, il ricorso per motivi aggiunti siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato, a tutela dei diritti o della dignità dell’istante, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NN Barone, Presidente
Giovanni US NT TO, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni US NT TO | NE NN Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.