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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 20/1/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4412/2019 R.G. – cui è stato riunito il giudizio iscritto al n.
3237/2020 R.G.- vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello De Vivo Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
OGGETTO: re-iscrizione elenchi agricoli annualità 2013, 2014 e 2105
*******
Con ricorso depositato in data 4/4/2019, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta “Golden IT” nell'anno 2013 per
102 giornate;
nell'anno 2014 per 99 giornate e nell'anno 2015 per 102 giornate,
CP_ esponeva che l' con il primo elenco nominativo trimestrale relativo al 2018, pubblicato telematicamente dal 15 al 30 giugno 2018, aveva disposto la cancellazione di tutte le giornate di lavoro svolto dalla ricorrente in relazione alle suddette annualità.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, proponeva ricorso alla in data Pt_2
13/7/2018 nonché ricorso alla Commissione Centrale in data 22/10/2018, rimasto privo di riscontro.
Deduceva, altresì, che, con tre distinte note datate 6/7/2018, l' Controparte_2
comunicava che le prestazioni di disoccupazione agricola percepite dalla lavoratrice in relazione alle richiamate annualità dovevano ritenersi indebite e, con tre distinte note datate 7/3/2019, richiedeva la restituzione delle somme pari ad € 2.092,43, € 2.122,40 ed € 2.085,45 con riferimento rispettivamente alle annualità 2013, 2014 e 2015; avverso tali provvedimenti veniva proposto ricorso al Comitato Provinciale.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, chiedendo che, previa
CP_ ammissione della prova per testi articolata, fosse ordinato all' di procedere alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per le annualità 2013, 2014 e 2015 per tutte le giornate disconosciute e fosse dichiarato che la ricorrente aveva legittimamente percepito le somme a titolo di indennità di disoccupazione agricola per le suddette annualità con riferimento al suindicato numero di giornate.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio che eccepiva preliminarmente la decadenza ex art. 22 D.P.R. n. 83/1970; nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse domande alla luce delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti.
All'udienza del 12/1/2022, si procedeva alla riunione del procedimento n. 3237/2020
R.G. al presente giudizio, ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, posto che, nel giudizio riunito, la parte ricorrente agiva per l'annullamento dei seguenti avvisi di addebito: 1) n. 314 2019 00088162 39 000, formato in data 24/12/2019, per l'importo di € 2.159,31 dovuto a titolo di disoccupazione agricola relativamente all'annualità 2013; 1) n. 314 2019 00088163 40
000, formato in data 24/12/2019, per l'importo di € 2.190,18 dovuto a titolo di disoccupazione agricola relativamente all'annualità 2014; 1) n. 314 2019 00088164 41
000, formato in data 24/12/2019, per l'importo di € 2.152,13 dovuto a titolo di disoccupazione agricola relativamente all'annualità 2015.
Istruita con la prova testimoniale, la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante
e, all'udienza odierna, sostituita con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Pag. 2 di 13 La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (cfr. ex multis, Cass., sez. lav., 20/5/2020 n. 9309).
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D. Lgt. n. 212/1946 ed alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve, pertanto, fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (ex multis, cfr. Cass. n. 13877/2012 e n. 18605/2017).
In ordine all'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le SS. UU. della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito ed hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi od il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ma deve pervenire alla decisione della controversia
Pag. 3 di 13 mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. un., 26 ottobre 2000, n. 1133).
Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che, nel caso di dubbi in ordine all'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza dell'iscrizione che resta, pur sempre, soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione, valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2 agosto 2012, n. 13877); a fortiori, nel caso di cancellazione disposta dopo un'iniziale iscrizione – come nel caso di specie –
l'onere probatorio grava sul lavoratore.
In particolare, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993 (cfr.
Cass. 11/2/2016, n. 2739).
Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che nella controversia, avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente (in senso conforme si veda anche Cass. n. 18605 del 26 luglio 2017).
Inoltre, quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante l'offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio dell'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass., Sez. un., 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi
Pag. 4 di 13 acquisiti alla causa (cfr. Cass. n. 5227 del 2015; Cass. civ., Sez. lav., 16/10/2019, n.
26230).
A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione (cfr. Cass. 11/2/2016, n. 1739; Cass 26/7/2017, n. 18605 e di recente
Cass. sez. lav. n. 27651 e 27655 del 21/9/2022).
Fatta questa premessa, va osservato che, nell'ambito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, la cancellazione dagli elenchi anagrafici per le annualità 2013,
2014 e 2015 è la conseguenza di accertamenti ispettivi condotti dai funzionari ispettivi dell' e condensati nel verbale di accertamento e notificazione n. 2017022734/DDL CP_1
del 19/2/2018, sulla scorta dell'analisi della documentazione societaria, aziendale e fiscale nonché in base alle dichiarazioni rilasciate in fase di accertamento ispettivo da parte di alcuni lavorati della “Golden IT s.r.l.” in seguito ai quali si è pervenuti al disconoscimento del rapporto di lavoro dedotto nel giudizio oggetto di scrutinio.
Orbene, ritiene il Tribunale che parte ricorrente non abbia offerto prova ragionevolmente certa in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei periodi e per il numero di giornate indicate in ricorso.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza pronunciata in data 7/11/2022 dalla Corte
d'Appello di Bari, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 52/2022, in fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio “Veniamo, dunque, alla valutazione delle prove offerte in questa controversia dalla parte privata odierna appellata, tenuta a fornire il riscontro dei fatti costitutivi della domanda di accredito delle rivendicate giornate di lavoro, come elementi della contribuzione.
Per corrispondere alle deduzioni difensive attoree, recepite nell'impugnata sentenza, si evidenzia innanzitutto che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti
Pag. 5 di 13 formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.
L'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea, per tal via, poteva diventare la prova testimoniale, che è stata ammessa ed espletata dal Tribunale, secondo cui la parte attrice ha fornito prove convincenti in merito rapporto di lavoro della indicando luogo di lavoro, mansioni ed eterodirezione, confermate Per_1
altresì dal datore di lavoro.
Tuttavia, rileva la Corte che, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga CP_1
riabilitato in sede giudiziaria, è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, laddove nella specie la prova testimoniale non ha permesso di superare l'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice – nel suddetto contesto territoriale – come di molte altre pseudo-aziende.
Invero, dal verbale ispettivo in atti, redatto in data 19.2.2018 dall' (e prodotto CP_1 dall'Istituto che fonda sul contenuto probatorio di tale verbale le sue doglianze) nei confronti della ditta Golden IT s.r.l., emergevano – alla stregua delle acquisizioni documentali degli ispettori - una serie di allarmanti e specifiche irregolarità.
Premesso, infatti, che l'ispezione ha avuto ad oggetto l'impresa, gestita dal 2.5.1994 fino al 16.12.2008 da e dal 17.12.2008 da , da Controparte_3 Persona_2
cui è emerso che era "impresa senza terra", cioè impresa che non esercitava esclusivamente o prevalentemente l'attività di conduzione e coltivazione di terreni agricoli, ma il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, in prevalenza acquistati alla pianta.
Pag. 6 di 13 Per di più, emerge che l'azienda era in scioglimento e liquidazione sin dal 1/4/2016, come da atto del notaio , n 30492, dichiarando un bilancio in perdita Persona_3 nell'anno 2013 e non presentando affatto bilanci negli anni 2014 e 2015.
Sebbene dal verbale risulta che l'azienda era in possesso della seguente documentazione relativa al possesso dei terreni: 1) Contratto di affitto, a scrittura private, di beni immobile di proprietà di Persona_4 Persona_5
e relativi ai terreni siti in agro di Bari con circa
[...] Controparte_4
2000 piante di uva da tavola varietà "VITTORIA" dalla durata di tre anni a partire dal
1° giugno 2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 06/06/2013 al
n°14629; 2) Contratto di fitto, a scrittura privata, di terreni di proprietà di
[...]
siti in agro di Valenzano, coltivato ad uva qualità e coltivato ad uva Pt_3 Per_6
qualità RED dalla durata di tre anni a partire dal 01/04/2012 e fino al CP_5
31/03/2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 29/05/2012; 3)
Contratto di fitto, a scrittura privata, di terreno di proprietà di siti Persona_2
in agro di Acquaviva delle Fonti, coltivato ad uva qualità ITALIA, in agro di Adelfia, coltivato ad uva ITALIA e in agro di Adelfia, coltivato ad uliveto dalla durata di un anno a partire dal 01/03/2015 e fino al 28/02/2016 senza data e non registrato;
4)
Contratto di fitto, a scrittura privata, di terreni di proprietà di Parte_4
siti in agro di Acquaviva delle Fonti, coltivati ad uva qualità ITALIA dalla durata di anni due a partire dal 01/01/2014 e fino al 31/12/2015 senza data e non registrato;
5)
Per_ Contratto di , a scrittura privata, di terreni di proprietà di siti in agro Parte_5
di Valenzano al fg. 23 p.lle 326, 327, 335, e 336 pari ad Ha 00.55.94 coltivato ad uva qualità ITALIA dalla durata di tre anni a partire dal 01/04/2012 e fino al 31/03/2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 29/05/2012; 6) Contratto di fitto, a scrittura privata, di terreni di proprietà di siti in agro di Valenzano, Parte_5
coltivato ad uva qualità ITALIA dalla durata di tre anni a partire dal 01/04/2012 e fino
31/03/2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 29/05/2012 a
Valenzano, coltivato ad uva qualità ITALIA dalla durata di un anno a partire dal
01/04/2015 e fino al 31/03/2016 senza data e non registrato;
7) Contratto di affitto, a scrittura privata, di beni immobili di proprietà di sito in agro di Persona_4
Bari con circa 1300 piante di uva da tavola e 40 alberi di olivo dalla durata di tre anni
Pag. 7 di 13 a partire dal 01/03/2012 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data
23/03/2012; 8) Contratto di affitto, a scrittura privata, di beni immobili di proprietà di sito in agro di Bari, coltivato di uva qualità ITALIA e 40 alberi di Persona_4
olivo dalla durata di un anno a partire dal 01/03/2015 e fino al 28/02/2016 senza data e non registrato.
Orbene, dall'ispezione è emerso che l'azienda Golden fruit in realtà non svolgesse affatto attività di taglio e vendita dell'uva, ma provvedesse sempre alla vendita del prodotto 'alla pianta' dei prodotti.
Tanto veniva supportato dall'elenco delle fatture riscontrate (v. pagg 5 e 6 verbale ispettivo in atti).
Pertanto, tutte le attività prodromiche o collegate con la predetta attività di coltivazione
e raccolta di un prodotto che in realtà veniva esclusivamente venduto alla pianta non possono che essere considerate fittizie.
Ad avvalorare e convalidare le decisioni prese in merito all'annullamento dei rapporti di lavoro, il verbalizzante, sempre in collaborazione del personale della Compagnia dei
Carabinieri di Triggiano, al fine di acquisire informazioni relative all'attività lavorativa svolta da ciascun lavoratore alle dipendenze dell'azienda GOLDEN FRUIT, ha convocato presso le le Stazioni dei Carabinieri di varie località, i soggetti denunciati, nei vari anni, come dipendenti dell'azienda agricola stessa.
Dalle dichiarazioni rilasciate come sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell'art.
351 c.p.p. è emerso che alcuni soggetti hanno dichiarato di non aver mai prestato attività lavorativa presso tale azienda.
Molti altri hanno rilasciato dichiarazioni lacunose, imprecise e contraddittorie, non sono stati in grado di fornire, tra le altre, notizie in merito al datore di lavoro ed agli altri soggetti denunciati nello stesso periodo, alla paga ed al modo di corresponsione della stessa, al periodo di assunzione, ai lavori svolti, al luogo di lavoro e la descrizione dei terreni, nonché in contrasto con la dichiarazione di altri soggetti. Molti soggetti non sono stati nemmeno in grado di descrivere verosimilmente le modalità operative del lavoro svolto.
Pag. 8 di 13 Ad avvalorare, inoltre, tale operazione, vi è anche il riscontro con quanto dichiarato dal titolare dell'azienda In relazione alla reale attività dell'azienda, alle modalità operative e gestionali della stessa. (…)”
In data 18 luglio 2015 l'amministratore unico presso il Comando Persona_2
Arma di Adelfia rilasciava delle dichiarazioni spontanee in rettifica alle dichiarazioni rese in data 16 luglio 2015 presso il Comando Carabinieri di Triggiano, in particolare dichiarava di avere parecchi terreni coltivati ad uva da tavola e, poiché aveva paura di subire dei danneggiamenti, aveva segnato delle giornate di lavoro fittizie per il sig.
in particolare nel 2011 n. 71 giornate, nel 2012 n. 60, nel 2013 n. Persona_8
83 e nel 2014 n. 102, pur non avendo mai lavorato per suo conto”.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, osserva il Giudicante che, in seguito alla prova orale, i testi hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni.
Il teste di parte ricorrente collega di lavoro della ricorrente, ha riferito: Testimone_1
“Conosco la sig.ra perché abbiamo lavorato insieme. Io ho lavorato per Pt_1
diverse aziende agricole tra le quali Stea, e Dea. Per_2
A D.R. Ho lavorato per l'azienda negli anni 2010-211 e non ricordo gli altri Per_2
anni; ma ricordo il 2013 e 2015…
A D.R. Ho conosciuto la sig.ra nel 2013; io ho lavorato da giugno a Pt_1
novembre; preciso che la ricorrente già lavorava quando io sino arrivata ed è andata via nel mese di ottobre. Nel 2015 abbiamo iniziato a lavorare insieme con la ricorrente
a maggio;
la sig.ra ha lavorato sino a ottobre, mentre io fino a novembre. Pt_1
A D.R. Nel 2015 ho lavorato per circa cento giornate, mentre la ricorrente credo abbia lavorato nel 2013 per 90 giorni insieme a me, mentre nel 2015 credo un centinaio;
A D.R. Io mi recavo sui campi con la mia autovettura… siti vicino a Cassano -
Acquaviva e sulla strada Valenzano- Casamassima;
A.D.R. Lavoravamo per squadre ed eravamo in squadra in base al lavoro da svolgere;
in tutto eravamo circa venti lavoratori. Ricordo che lavorava con noi , non Pt_1
ricordo il cognome, non ricordo in cognome. Per_9
CP_ A D.R. Ho anche io un contenzioso nei confronti dell per medesime questioni. Ho già reso prova testimoniale in analogo procedimento proposto da Testimone_2
Pag. 9 di 13 A D.R. Ci siamo occupati della defogliazione e dell'acinino piccolo e marcio da rimuovere, nonché legatura dei tendoni.
A D.R. Sui campi c'era che dava le direttive di lavoro. Per_2
A D.R. Venivamo pagate in campagna e il sig. pagava con assegno e ci Per_2
chiamava una per volta;
ricevevo anche acconti in contanti;
A D,R, Ho visto che la ricorrente veniva chiamata dal ma non ho visto la Per_2
consegna del denaro;
A D.R. Anche la busta paga mi veniva consegnata in campagna a fine giornata”.
La teste di parte ricorrente collega di lavoro della Testimone_3 ricorrente, ha dichiarato: “A D.R. Conosco la sig.ra perché Parte_1
abbiamo lavorato insieme in campagna per la ditta Golden IT di UP RO negli anni 2013, 2014 e 2015, come braccianti agricole.
A D.R. Io nel 2013 ho lavorato da aprile ad agosto per 80 giornate. Ricordo di aver lavorato con la sig.ra nel periodo estivo fino a quando ho lavorato io e ritengo Pt_1
di averla vista lavorare una cinquantina di giornate.
A D.R. Io nell'anno 2014 ho lavorato da maggio a novembre per 130 giornate. Ricordo di aver lavorato con la ricorrente poi io sono andata via, la ricordo per una quarantina di giornate.
A D.R. Nell'anno 2015 io ho lavorato da maggio a dicembre per più di cento giornate.
Ricordo la nel mio stesso periodo, iniziammo a maggio e lavorammo insieme Pt_1
sino ad ottobre per una ottantina di giornate.
A D.R. I terreni dove abbiamo lavorato di trovavano nel territorio di Acquaviva delle
Fonti sulla strada per Cassano. Avevo come punto di riferimento due colonne, poi si girava a sinistra, si faceva una strada di campagna con tante buche. Era un terreno piuttosto grande e si vedeva l'autostrada. L'altro terreno era nella zona di Adelfia sulla strada per Valenzano, era un terreno più piccolo ed era recintato.
A D.R. Nel periodo in cui ho lavorato con la ricorrente la ho vista fare la defogliazione,
l'acinellatura e l'acino guasto.
A D.R. La ditta non fa il taglio dell'uva. Lui vendeva alla pianta e tagliavano Per_2
i compratori. Il nostro compito era quello di dare ai compratori l'uva pulita dagli acini guasti.
Pag. 10 di 13 A D.R. L'orario giornaliero di lavoro era di sei ore.
A D.R. Le direttive di lavoro le dava solitamente il sig. UP oppure in sua assenza un operaio di fiducia, di nome Per_9
A D.R. La retribuzione mi veniva pagata da , mi dava euro 55 al Persona_2
giorno. Io sono stata pagata in campagna, in contanti e con qualche assegno. Non so quanto prendesse la né se in contanti o con assegno. Posso dire che mi è Pt_1
capitato di vedere che in campagna veniva chiamata per essere retribuita.
CP_ A D.R. Anche a me sono state cancellate le giornate di lavoro ed o causa contro l in corso”
Orbene, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate, deve osservarsi quanto segue.
Dalla sentenza n. 46/2022 pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, divenuta irrevocabile, acquisita agli atti del presente giudizio, emerge che la era stata ascoltata in Tes_1 qualità di teste;
il Tribunale ha così statuito: “ … Deve osservarsi che queste dichiarazioni sono gravemente difformi da quelle rese nell'immediatezza agli ispettori dell Ed invero, secondo quello che emerge dai verbali versati in atti dall CP_1 CP_1
la dichiarava solo di aver lavorato per la ditta Golden IT senza tuttavia Tes_1
nulla specificare al di là dell'importo della retribuzione, indicato in 48 euro giornaliere, e di avere ricevuto la stessa unitamente alla busta paga a fine mese, di avere lavorato per su terreni siti uno a Valenzano vicino al “gas” ed un altro Per_2
ad Adelfia sulla via di Valenzano (luoghi diversi da quelli dichiarati nella presente causa…)”.
Orbene, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese dalla teste, oltre ad essere generiche e poco dettagliate (avuto riguardo ai giorni lavorativi della ricorrente nelle annualità 2013 e 2015, addirittura contrastanti con quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, mentre del tutto omesse le dichiarazioni relative all'intero anno
2014), risultano contrastare con quelle rese nell'immediatezza agli ispettori dell' , CP_1
caratterizzate, per converso, da spontaneità e da chiarezza dei ricordi, essendo state rese in epoca prossima a quella oggetto di indagine.
Pag. 11 di 13 Del pari, le dichiarazioni rese dalla teste dalla teste , risultano affette da Tes_3
inattendibilità intrinseca, come affermato da questo Tribunale con sentenza n. 618/2022, del pari divenuta irrevocabile, acquisita agli atti del presente giudizio, nell'ambito del quale la medesima , ascoltata come testimone, aveva reso dichiarazioni del Tes_3
tutto confliggenti con quelle rese dalla medesima propalante in sede di indagini di P.G. effettuate nell'ambito del procedimento penale n. 3183/2018 R.G.N.R. a carico, tra gli altri, di in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 316 ter e 640, comma Persona_2
2, c.p. versate in atti nell'ambito del giudizio definito con la sentenza surrichiamata;
nella suddetta sentenza, invero, è dato leggere: “ … Ed invero, se nel presente giudizio le sigg.re e hanno inteso Testimone_3 Controparte_6
confermare lo svolgimento di attività lavorativa per la Golden IT s.r.l., si rileva, con riferimento alla sig.ra che, per quanto è dato evincere Testimone_3
dagli atti di indagine, “ 13. 18. Ha dichiarato di aver Controparte_7
lavorato insieme a suo coetaneo che abita dietro la sua abitazione e Persona_10
che era lui che la mattina passava a prenderla per recarsi sul luogo di lavoro;
di contro dopo la sua escussione ha reso dichiarazione spontaneamente Persona_10
affermando di non aver mai lavorato alle dipendenze della ditta “GOLDEN FRUIT
s.r.l.” e di aver acquistato fittiziamente le giornate agricole al presso di € 14.00 per ogni giornata (Cfr. Allegato nr. 19)” tant'è che, come si ricava dagli stessi atti di indagine di
P.G., tale sig. tra le altre, rendeva la seguente dichiarazione in data Persona_10
14 ottobre 2017: “Altro particolare importante che voglio riferivi è la circostanza che io ho sempre ricevuto da assegni per dimostrare che questi mi pagava. Persona_2
Io mi recavo in banca e dopo averlo cambiato restituivo l'intera cifra al . Per_2
Né è trascurabile, ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle citate testi, la circostanza che entrambe hanno riferito di aver subito il provvedimento di cancellazione delle giornate e promosso giudizio nei confronti dell previdenziale per CP_2
contestare l'avvenuto disconoscimento delle giornate di lavoro.
Ne discende che, in ragione del rigore che il contesto descritto dalla sentenza della
Corte d'Appello di Bari surrichiamata impone ai fini della valutazione della prova, alla stregua delle gravi incongruenze emerse dal compendio probatorio, deve ritenersi che parte ricorrente, sulla quale - come è noto - gravava l'onere della prova in subiecta
Pag. 12 di 13 materia, non è riuscita a superare adeguatamente, sotto il profilo istruttorio, le emergenze documentali offerte dall' implicanti l'invalidità del rapporto lavorativo CP_1
sottostante, a suo tempo denunciato all' , con la conseguenza che va disattesa sia CP_2
la domanda di annullamento del provvedimento di cancellazione sia – di conseguenza- quella di annullamento degli avvisi di addebito relativi al trattamento di disoccupazione agricola per le medesime annualità.
In ordine alle spese di lite, alla luce della natura della controversia, nonché della relativa complessità dell'accertamento fattuale, appare congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite sostenute tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4412/2019 R.G. e nel giudizio iscritto al n. 3237/2020 R.G. promosso da contro l' Parte_1 Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione e/o
[...]
eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda proposta dalla ricorrente;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 20/1/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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