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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7845/23 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024,
previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.; promossa da
, Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, C.F. elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Gaetano Antonio Belfiore dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
contro
nata a [...] [...] (C.F. ), e Controparte_1 Pt_1 C.F._1 [...]
nato a [...] [...] (C.F. ) n.q. di eredi di CP_2 Pt_1 C.F._2 Persona_1
deceduto a il 19.03.2021 e nata a [...] [...] (C.F. Pt_1 CP_3 Pt_1
), in proprio e n.q. di erede di , tutti elettivamente domiciliati C.F._3 Persona_1
in , Via Morosoli n. 3, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Aurelio Noto, giusta procura Pt_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
opposti;
pagina 1 di 9 OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO N. 2155/2023.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2155/2023 emesso in data 09.05.2023, depositato il 10.05.2023 e notificato a mezzo pec il 15.05.2023 il Tribunale di Catania ingiungeva al condominio opponente il pagamento in favore delle parti opposte n.q. di eredi di (già amministratore del predetto Persona_1
condominio) della somma di € 25.782,00 oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio, iva cpa e spese generali, a titolo di compensi professionali maturati dal de cuius per gli anni
2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e primo trimestre del 2021 e di in proprio. CP_3
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2023, il Parte_2
di conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale gli eredi di chiedendo
[...] Pt_1 Persona_1
che fosse revocato e/o annullato il predetto decreto, eccependone la carenza dei presupposti di legge.
Esponeva che nessun credito poteva vantare in proprio – quale amministratore del CP_3
condominio dal 12.5.2021 al 21.10.2021, atteso che la delibera con cui era stata nominata era priva del quorum previsto. Relativamente ai compensi maturati da eccepiva la prescrizione ex art. Persona_1
2956 n. 3 c.c.. Eccepiva anche la prescrizione quinquennale. Deduceva in ogni caso l'inadempimento di rispetto al mandato professionale affidatogli ed in via riconvazionale chiedeva la Persona_1
condanna delle opposte n.q al pagamento della complessiva somma di € 60709.09.
Si costituivano in giudizio e n.q. di eredi del de cuius Controparte_1 CP_2 [...]
e in proprio e n.q. di erede di , chiedendo il rigetto della Per_1 CP_3 Persona_1
spiegata opposizione.
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2024 il Giudice istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la pagina 2 di 9 decisione all'udienza dell'11.12.2024 concendendo i termini a ritroso ex art. 189 cpc.
All'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita sollevata dall'opponente, atteso che il procedimento per cui è causa non verte in tema di condominio ma ha ad oggetto i compensi spettanti all'amministratore di condominio nell'ambito del rapporto di mandato instraurato con il Parte_1
opponente. Il caso in esame non rientra tra quelli per i quali l'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/10 prevede la negoziazione assistita obbligatoria in quanto trattandosi di procedimento di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore ha facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. L'art. 3, comma 3, lett. A) del d.l. n.132/14 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione “inclusa l'opposizione”, senza nessuna eccezione.
L'eccezione di improcedibilità pertanto va rigettata.
Priva di pregio è altresì l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 1219 c.c., in quanto se è vero che la predetta norma codicistica richiede, per la costituzione in mora del debitore, una richiesta o intimazione scritta, pur tuttavia, il medesimo articolo dispone, al suo secondo comma, che il debitore è automaticamente costituito in mora, senza necessità di alcuna richiesta per iscritto, in tre casi, ovvero quando il debito deriva da fatto illecito (dal giorno del suo accadimento), quando il debitore ha dichiarato di non voler adempiere e quando è scaduto il termine se l'obbligazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Nell'ipotesi prevista dal n.3) del comma 2 dell'art. 1219 c.c. rientra il compenso dell'amministratore condominiale maturato e non riscosso, in quanto obbligazione pecuniaria che nasce alla fine di ogni annualità. Pertanto essendo scaduto il termine per le annualità di cui al decreto ingiuntivo opposto, la messa in mora non era necessaria.
Va rigettata, anche, l'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti professionali ex art. 2956 n. 3 c.c.,
pagina 3 di 9 sollevata dal condominio opponente con riferimento ai crediti professionali maturati dal de cuius
[...]
fino al 22.06.2015, perché infondata ex art. 2959 c.c. Per_1
Ai sensi dell'art. 2959 c.c. “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli
articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”.
Lo scopo della norma è quello di impedire il configurarsi di una contraddizione in termini, qualora chi dichiara per diverse cause la non esistenza del diritto, affermi contemporaneamente l'estinzione del medesimo per non esercizio, ovvero il debitore opponga alla richiesta di adempimento sia la prescrizione del diritto in questione, sia il fatto che il rapporto o non è addirittura nato o risulta invalido o deve essere soddisfatto da altri.
“La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul
decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in
considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine
previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore
ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque,
contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia
contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo
tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il
riconoscimento dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. Civ. sez. VI n. 15303/19; Cass. civ. sez. II n.
30058/2017).
Nella specie parte opponente se da un lato ha opposto la prescrizione presuntiva, dall'altro con l'eccezione di inadempimento sollevata ha ammesso di non avere corrisposto i compensi per cui è
causa, con conseguente inefficacia dell'eccezione stessa.
Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale. Il credito dell'amministratore si fonda ex art. 1720 c.c.
sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, di conseguenza tale credito
è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, dovendosi escludere l'applicabilità della prescrizione pagina 4 di 9 breve quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. (non trattandosi di credito soggetto a pagamento periodico) o la prescrizione presuntiva disciplinata dall'art. 2956 n. 2 c.c.. (applicabile in caso di contratto d'opera intellettuale). Dalla documentazione in atti versata dal opponente è provato e non Parte_1
contestato che i consuntivi di gestione degli esercizi 2013, 2014 e 2015 venivano approvati nell'assemblea dei condomini del 18/05/2016 (cfr. all. 3 atto di opposizione), mentre il consuntivo anno
2016 (cfr. all. 4 atto di opposizione) veniva approvato nell'assemblea tenutasi il 12.01.2018 (cfr. all. 5).
Infondata risulta l'eccepita prescrizione per il diritto di credito al compenso maturato da Persona_1
per gli anni 2019, 2020 e primo trimestre 2021, in quanto dal verbale di assemblea del 03.03.2020 (cfr.
all .7) risultano approvati i bilanci consuntivi per agli anni 2017 e 2018 e all'ordine del giorno al punto
3) la redazione e l'approvazione del bilancio relativo al 2020, che risulta discusso e approvato riconfermando “ le stesse quote dell'anno precedente” (pag. 2 verbale 03.03.2020), quindi relativamente alle quote dell'anno 2019. Quanto detto trova ulteriore conferma nel verbale di passaggio di consegne tra l'amministratore nominata a seguito della morte del padre e CP_3
l'amministratore (cfr. all. 7 comparsa di costituzione), sottoscritto da entrambe Controparte_4
le parti, nel cui elenco vengono indicati i bilanci consuntivi relativamente agli anni dal 2013 al 2020 e nella allegata tabella relativa alla situazione patrimoniale del condominio ” sono stati Parte_1
riportati alla voce “compensi amministratore” i compensi maturati e non riscossi spettante al de cuius per gli anni predetti, compreso il primo trimestre 2021.
Pertanto risultando provato lo svolgimento del mandato da parte del de cuius dalla delibera di incarico del 30.06.2012 al decesso avvenuto in data 19.03.2021 il credito oggetto del decreto ingiuntivo non risulta prescritto nonché per il trimestre aprile - giugno 2021 da fino al passaggio CP_3
di consegne al nuovo e attuale amministratore del opponente. Parte_1
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'eccepita carenza di prova della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, nonché la contestazione nel merito del quantum della stessa, sollevate dall'opponente con la spiegata pagina 5 di 9 opposizione, non trovano conferma negli atti di causa dai quali sono emersi degli elementi non contestati dalle parti, ovvero l'esistenza del rapporto di mandato professionale intercorso tra
[...]
e il condominio opponente a far data dal 30.06.2012 al 19.03.2021 (giorno del decesso Per_1
dell'amministratore) e tra e il condominio opponente per il trimestre aprile-giugno CP_3
2021.
In ordine al contestato riconoscimento in capo a del diritto al compenso pari ad € CP_3
1.350,00 per il trimestre aprile-giugno 2021, va rilevata la legittimità del credito vantato dalla stessa in seno al decreto ingiuntivo opposto. Dal verbale assembleare del 12.05.2021 in atti (cfr. all.3 comparsa di costituzione) è evidente la legittimità della nomina di quale nuovo amministratore CP_3
pro tempore a seguito del decesso del padre e la documentazione di cui all'allegato 4 della comparsa di costituzione (fatture emesse a favore dei fornitori e relativi pagamenti) provano lo svolgimento del suo mandato e la legittimità del diritto al compenso richiesto con il decreto ingiuntivo opposto. Il verbale assembleare di nomina di del 12.05.2021 risulta pertanto valido, così come non vi è CP_3
prova in atti che la delibera assembleare sia stata impugnata.
Ed invero non è questa la sede per far valere la eventuale illegittimità della delibera di nomina, che avrebbe dovuto essere impugnata nel prescritto termine.
Ulteriore prova della legittimità della nomina e del diritto di credito vantato è data dal prospetto riepilogativo della situazione contabile/stato patrimoniale (cfr. all.5 comparsa di costituzione),
sottoscritto in data 20.10.2021 da e dall'amministratore subentrante, in occasione del CP_3
passaggio di consegne tra l'amministrazione uscente e quella entrante, ove veniva riportata sia la posizione creditoria del de cuius che della figlia per i compensi maturati e non riscossi. Va quindi riconosciuto il diritto al compenso di € 1.350,00 a favore di per il trimestre aprile CP_3
giugno 2021 così come richiesto.
In ordine all'eccezione di inadempimento e responsabilità per mala gestio sollevata dal condominio opponente, va precisato che il compenso relativo all'attività di amministratore condominiale, trae pagina 6 di 9 origine dalle delibere con le quali l'assemblea condominiale, anno per anno, conferma la nomina dell'amministratore e provvede alla determinazione e liquidazione del compenso;
a tal fine, il deposito di una contabilità regolare costituisce necessario ed ineludibile presupposto per ottenere il pagamento del compenso, con la conseguenza che, in assenza, il credito dell'amministratore non può ritenersi provato.
Nel caso in esame, l'opposizione è infondata poiché è incontestata la circostanza che Persona_1
ha svolto il mandato di amministratore del opponente dal 30.06.2012 al 19.03.2021, per un Parte_1
compenso pari ad € 4.400,00 oltre Iva per ogni singola annualità. Provato l'adempimento del contratto di mandato, spetta al debitore-mandante provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (SS.UU.
n.13533/2001).
Il Condominio opponente ha eccepito ipotesi di mala gestio formulando una domanda riconvenzionale per inadempimento del mandato professionale di che ove provato, Persona_1
contrariamente a quanto avvenuto nel giudizio per cui è causa, determinerebbe il diritto al risarcimento dei danni subiti, ma non il venir meno dell'obbligo di pagare il corrispettivo deciso all'atto della delibera di nomina in sede assembleare. La redazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni di cui al decreto ingiuntivo opposto e la loro approvazione prova che abbia svolto regolarmente Persona_1
il suo mandato e tutt'al più il ritardo nel deliberare i predetti bilanci è sintomatico di difficoltà interne al condominio per mancata partecipazione degli stessi condomini alle varie riunioni, nonostante le convocazioni, senza che ciò determini colpe in capo all'amministratore.
Gli odierni opposti quali eredi dell'ex amministratore hanno richiesto il pagamento Persona_1
del compenso professionale per l'attività di amministratore condominiale svolta dal de cuius,
producendo a supporto della domanda fatture commerciali, i bilanci di gestione approvati annualmente dall'assemblea condominiale, lettere di convocazione, verbali assembleari. In linea generale,
nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che pagina 7 di 9 deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Ne consegue che il credito per compenso amministratore di condominio e per le anticipazioni delle spese da lui sostenute può ritenersi provato in presenza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però,
essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (Cass. civ., Sez. II, 14/02/2017, n. 3892).
L'art. 2697 c.c. fissa il principio generale secondo cui è onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti“, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“. Secondo
l'orientamento prevalente in giurisprudenza, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vi è una ipotesi eccezionale di inversione dell'onere della prova della sussistenza del credito che incombe sul creditore opposto, da ultimo, la Suprema Corte ha sancito che "Nell'ambito dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto
(attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere
posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i
fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza 27/06/2022, n. 20597). L'opposizione a decreto ingiuntivo dà
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso,
facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore pagina 8 di 9 opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009,
n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516).
L'eccepita infondatezza della pretesa creditoria sollevata dal opponente con la spiegata Parte_1
opposizione va pertanto rigettata in quanto priva di riscontro probatorio per non aver allegato compiutamente i fatti posti a fondamento della domanda e non averli provati, mentre parte opposta sotto il profilo probatorio, ha assolto agli oneri a suo carico, dimostrando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiutivo, da in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore contro e n.q. e Controparte_1 CP_2 [...]
in proprio e n.q., disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_3
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2155/2023 e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto opposto;
4. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, a favore di e Controparte_1
n.q. e in proprio e n.q., liquidate in complessivi € 1.700,00 per CP_2 CP_3
compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 4 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 9
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7845/23 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024,
previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.; promossa da
, Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, C.F. elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Gaetano Antonio Belfiore dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
contro
nata a [...] [...] (C.F. ), e Controparte_1 Pt_1 C.F._1 [...]
nato a [...] [...] (C.F. ) n.q. di eredi di CP_2 Pt_1 C.F._2 Persona_1
deceduto a il 19.03.2021 e nata a [...] [...] (C.F. Pt_1 CP_3 Pt_1
), in proprio e n.q. di erede di , tutti elettivamente domiciliati C.F._3 Persona_1
in , Via Morosoli n. 3, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Aurelio Noto, giusta procura Pt_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
opposti;
pagina 1 di 9 OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO N. 2155/2023.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2155/2023 emesso in data 09.05.2023, depositato il 10.05.2023 e notificato a mezzo pec il 15.05.2023 il Tribunale di Catania ingiungeva al condominio opponente il pagamento in favore delle parti opposte n.q. di eredi di (già amministratore del predetto Persona_1
condominio) della somma di € 25.782,00 oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio, iva cpa e spese generali, a titolo di compensi professionali maturati dal de cuius per gli anni
2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e primo trimestre del 2021 e di in proprio. CP_3
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2023, il Parte_2
di conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale gli eredi di chiedendo
[...] Pt_1 Persona_1
che fosse revocato e/o annullato il predetto decreto, eccependone la carenza dei presupposti di legge.
Esponeva che nessun credito poteva vantare in proprio – quale amministratore del CP_3
condominio dal 12.5.2021 al 21.10.2021, atteso che la delibera con cui era stata nominata era priva del quorum previsto. Relativamente ai compensi maturati da eccepiva la prescrizione ex art. Persona_1
2956 n. 3 c.c.. Eccepiva anche la prescrizione quinquennale. Deduceva in ogni caso l'inadempimento di rispetto al mandato professionale affidatogli ed in via riconvazionale chiedeva la Persona_1
condanna delle opposte n.q al pagamento della complessiva somma di € 60709.09.
Si costituivano in giudizio e n.q. di eredi del de cuius Controparte_1 CP_2 [...]
e in proprio e n.q. di erede di , chiedendo il rigetto della Per_1 CP_3 Persona_1
spiegata opposizione.
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2024 il Giudice istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la pagina 2 di 9 decisione all'udienza dell'11.12.2024 concendendo i termini a ritroso ex art. 189 cpc.
All'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita sollevata dall'opponente, atteso che il procedimento per cui è causa non verte in tema di condominio ma ha ad oggetto i compensi spettanti all'amministratore di condominio nell'ambito del rapporto di mandato instraurato con il Parte_1
opponente. Il caso in esame non rientra tra quelli per i quali l'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/10 prevede la negoziazione assistita obbligatoria in quanto trattandosi di procedimento di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore ha facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. L'art. 3, comma 3, lett. A) del d.l. n.132/14 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione “inclusa l'opposizione”, senza nessuna eccezione.
L'eccezione di improcedibilità pertanto va rigettata.
Priva di pregio è altresì l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 1219 c.c., in quanto se è vero che la predetta norma codicistica richiede, per la costituzione in mora del debitore, una richiesta o intimazione scritta, pur tuttavia, il medesimo articolo dispone, al suo secondo comma, che il debitore è automaticamente costituito in mora, senza necessità di alcuna richiesta per iscritto, in tre casi, ovvero quando il debito deriva da fatto illecito (dal giorno del suo accadimento), quando il debitore ha dichiarato di non voler adempiere e quando è scaduto il termine se l'obbligazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Nell'ipotesi prevista dal n.3) del comma 2 dell'art. 1219 c.c. rientra il compenso dell'amministratore condominiale maturato e non riscosso, in quanto obbligazione pecuniaria che nasce alla fine di ogni annualità. Pertanto essendo scaduto il termine per le annualità di cui al decreto ingiuntivo opposto, la messa in mora non era necessaria.
Va rigettata, anche, l'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti professionali ex art. 2956 n. 3 c.c.,
pagina 3 di 9 sollevata dal condominio opponente con riferimento ai crediti professionali maturati dal de cuius
[...]
fino al 22.06.2015, perché infondata ex art. 2959 c.c. Per_1
Ai sensi dell'art. 2959 c.c. “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli
articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”.
Lo scopo della norma è quello di impedire il configurarsi di una contraddizione in termini, qualora chi dichiara per diverse cause la non esistenza del diritto, affermi contemporaneamente l'estinzione del medesimo per non esercizio, ovvero il debitore opponga alla richiesta di adempimento sia la prescrizione del diritto in questione, sia il fatto che il rapporto o non è addirittura nato o risulta invalido o deve essere soddisfatto da altri.
“La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul
decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in
considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine
previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore
ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque,
contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia
contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo
tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il
riconoscimento dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. Civ. sez. VI n. 15303/19; Cass. civ. sez. II n.
30058/2017).
Nella specie parte opponente se da un lato ha opposto la prescrizione presuntiva, dall'altro con l'eccezione di inadempimento sollevata ha ammesso di non avere corrisposto i compensi per cui è
causa, con conseguente inefficacia dell'eccezione stessa.
Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale. Il credito dell'amministratore si fonda ex art. 1720 c.c.
sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, di conseguenza tale credito
è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, dovendosi escludere l'applicabilità della prescrizione pagina 4 di 9 breve quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. (non trattandosi di credito soggetto a pagamento periodico) o la prescrizione presuntiva disciplinata dall'art. 2956 n. 2 c.c.. (applicabile in caso di contratto d'opera intellettuale). Dalla documentazione in atti versata dal opponente è provato e non Parte_1
contestato che i consuntivi di gestione degli esercizi 2013, 2014 e 2015 venivano approvati nell'assemblea dei condomini del 18/05/2016 (cfr. all. 3 atto di opposizione), mentre il consuntivo anno
2016 (cfr. all. 4 atto di opposizione) veniva approvato nell'assemblea tenutasi il 12.01.2018 (cfr. all. 5).
Infondata risulta l'eccepita prescrizione per il diritto di credito al compenso maturato da Persona_1
per gli anni 2019, 2020 e primo trimestre 2021, in quanto dal verbale di assemblea del 03.03.2020 (cfr.
all .7) risultano approvati i bilanci consuntivi per agli anni 2017 e 2018 e all'ordine del giorno al punto
3) la redazione e l'approvazione del bilancio relativo al 2020, che risulta discusso e approvato riconfermando “ le stesse quote dell'anno precedente” (pag. 2 verbale 03.03.2020), quindi relativamente alle quote dell'anno 2019. Quanto detto trova ulteriore conferma nel verbale di passaggio di consegne tra l'amministratore nominata a seguito della morte del padre e CP_3
l'amministratore (cfr. all. 7 comparsa di costituzione), sottoscritto da entrambe Controparte_4
le parti, nel cui elenco vengono indicati i bilanci consuntivi relativamente agli anni dal 2013 al 2020 e nella allegata tabella relativa alla situazione patrimoniale del condominio ” sono stati Parte_1
riportati alla voce “compensi amministratore” i compensi maturati e non riscossi spettante al de cuius per gli anni predetti, compreso il primo trimestre 2021.
Pertanto risultando provato lo svolgimento del mandato da parte del de cuius dalla delibera di incarico del 30.06.2012 al decesso avvenuto in data 19.03.2021 il credito oggetto del decreto ingiuntivo non risulta prescritto nonché per il trimestre aprile - giugno 2021 da fino al passaggio CP_3
di consegne al nuovo e attuale amministratore del opponente. Parte_1
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'eccepita carenza di prova della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, nonché la contestazione nel merito del quantum della stessa, sollevate dall'opponente con la spiegata pagina 5 di 9 opposizione, non trovano conferma negli atti di causa dai quali sono emersi degli elementi non contestati dalle parti, ovvero l'esistenza del rapporto di mandato professionale intercorso tra
[...]
e il condominio opponente a far data dal 30.06.2012 al 19.03.2021 (giorno del decesso Per_1
dell'amministratore) e tra e il condominio opponente per il trimestre aprile-giugno CP_3
2021.
In ordine al contestato riconoscimento in capo a del diritto al compenso pari ad € CP_3
1.350,00 per il trimestre aprile-giugno 2021, va rilevata la legittimità del credito vantato dalla stessa in seno al decreto ingiuntivo opposto. Dal verbale assembleare del 12.05.2021 in atti (cfr. all.3 comparsa di costituzione) è evidente la legittimità della nomina di quale nuovo amministratore CP_3
pro tempore a seguito del decesso del padre e la documentazione di cui all'allegato 4 della comparsa di costituzione (fatture emesse a favore dei fornitori e relativi pagamenti) provano lo svolgimento del suo mandato e la legittimità del diritto al compenso richiesto con il decreto ingiuntivo opposto. Il verbale assembleare di nomina di del 12.05.2021 risulta pertanto valido, così come non vi è CP_3
prova in atti che la delibera assembleare sia stata impugnata.
Ed invero non è questa la sede per far valere la eventuale illegittimità della delibera di nomina, che avrebbe dovuto essere impugnata nel prescritto termine.
Ulteriore prova della legittimità della nomina e del diritto di credito vantato è data dal prospetto riepilogativo della situazione contabile/stato patrimoniale (cfr. all.5 comparsa di costituzione),
sottoscritto in data 20.10.2021 da e dall'amministratore subentrante, in occasione del CP_3
passaggio di consegne tra l'amministrazione uscente e quella entrante, ove veniva riportata sia la posizione creditoria del de cuius che della figlia per i compensi maturati e non riscossi. Va quindi riconosciuto il diritto al compenso di € 1.350,00 a favore di per il trimestre aprile CP_3
giugno 2021 così come richiesto.
In ordine all'eccezione di inadempimento e responsabilità per mala gestio sollevata dal condominio opponente, va precisato che il compenso relativo all'attività di amministratore condominiale, trae pagina 6 di 9 origine dalle delibere con le quali l'assemblea condominiale, anno per anno, conferma la nomina dell'amministratore e provvede alla determinazione e liquidazione del compenso;
a tal fine, il deposito di una contabilità regolare costituisce necessario ed ineludibile presupposto per ottenere il pagamento del compenso, con la conseguenza che, in assenza, il credito dell'amministratore non può ritenersi provato.
Nel caso in esame, l'opposizione è infondata poiché è incontestata la circostanza che Persona_1
ha svolto il mandato di amministratore del opponente dal 30.06.2012 al 19.03.2021, per un Parte_1
compenso pari ad € 4.400,00 oltre Iva per ogni singola annualità. Provato l'adempimento del contratto di mandato, spetta al debitore-mandante provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (SS.UU.
n.13533/2001).
Il Condominio opponente ha eccepito ipotesi di mala gestio formulando una domanda riconvenzionale per inadempimento del mandato professionale di che ove provato, Persona_1
contrariamente a quanto avvenuto nel giudizio per cui è causa, determinerebbe il diritto al risarcimento dei danni subiti, ma non il venir meno dell'obbligo di pagare il corrispettivo deciso all'atto della delibera di nomina in sede assembleare. La redazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni di cui al decreto ingiuntivo opposto e la loro approvazione prova che abbia svolto regolarmente Persona_1
il suo mandato e tutt'al più il ritardo nel deliberare i predetti bilanci è sintomatico di difficoltà interne al condominio per mancata partecipazione degli stessi condomini alle varie riunioni, nonostante le convocazioni, senza che ciò determini colpe in capo all'amministratore.
Gli odierni opposti quali eredi dell'ex amministratore hanno richiesto il pagamento Persona_1
del compenso professionale per l'attività di amministratore condominiale svolta dal de cuius,
producendo a supporto della domanda fatture commerciali, i bilanci di gestione approvati annualmente dall'assemblea condominiale, lettere di convocazione, verbali assembleari. In linea generale,
nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che pagina 7 di 9 deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Ne consegue che il credito per compenso amministratore di condominio e per le anticipazioni delle spese da lui sostenute può ritenersi provato in presenza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però,
essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (Cass. civ., Sez. II, 14/02/2017, n. 3892).
L'art. 2697 c.c. fissa il principio generale secondo cui è onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti“, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“. Secondo
l'orientamento prevalente in giurisprudenza, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vi è una ipotesi eccezionale di inversione dell'onere della prova della sussistenza del credito che incombe sul creditore opposto, da ultimo, la Suprema Corte ha sancito che "Nell'ambito dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto
(attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere
posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i
fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza 27/06/2022, n. 20597). L'opposizione a decreto ingiuntivo dà
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso,
facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore pagina 8 di 9 opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009,
n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516).
L'eccepita infondatezza della pretesa creditoria sollevata dal opponente con la spiegata Parte_1
opposizione va pertanto rigettata in quanto priva di riscontro probatorio per non aver allegato compiutamente i fatti posti a fondamento della domanda e non averli provati, mentre parte opposta sotto il profilo probatorio, ha assolto agli oneri a suo carico, dimostrando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiutivo, da in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore contro e n.q. e Controparte_1 CP_2 [...]
in proprio e n.q., disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_3
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2155/2023 e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto opposto;
4. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, a favore di e Controparte_1
n.q. e in proprio e n.q., liquidate in complessivi € 1.700,00 per CP_2 CP_3
compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 4 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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