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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TI FR, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 366/2022 depositato il 13/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 567/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 16/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030T402110 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030T402110 IRAP 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato, in data 07/10/2019, alla società
Ricorrente_1 l'avviso n. TW303T402110/2019, con cui ha accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 L. 724 del 1994 e dell'art. 2 c. 36-decies e 36-undecies D. L. 138/2011, un imponibile minimo ai fini IRES ed IRAP derivante dall'applicazione della normativa relativa alle società non operative e/o in perdita sistemica sopra richiamata.
La società ha presentato ricorso avverso l'avviso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, con sentenza n, 567/1/21lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 2.500.
La Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
All'udienza del 6.02.2026 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'appello la società ripropone lo stesso motivo già indicato nel ricorso introduttivo, contestando la sentenza per la “Violazione dell'art. 85 comma 1 lett. a), dell'art. 92 comma 1 del TUIR di cui al D.P.R. 917/1986 e dell'art 2424 del codice civile punti C I 4 nonché contraddittorietà ed infondatezza nel merito dei motivi di accertamento”
La società contesta la qualificazione dell'ufficio delle rimanenze di prodotti finiti destinati alla rivendita come voci dell'attivo patrimoniale, con conseguente rideterminazione del valore dei ricavi presunti ai fini del test di operatività. E' se pur è vero che i ricavi conseguiti nell'anno, pari ad un totale di Euro 21.366,84, derivano da canoni di locazione percepiti per un ammontare pari a euro 11.166,84 corrisposti dalla Santana sas, e un'altra parte, pari a Euro 5.700,00, derivano da un rimborso spese sostenute per un viaggio effettuato in
Algeria dal 2 al 6 settembre 2014, per conto della Ditta1 spa, Ricorrente_1 S.r.l., ha fatturato, tuttavia, euro 4.500,00 per lavori di ristrutturazione ordinaria presso i locali della Società_1 S.r.l., per cui avendo esercitato l'attività di costruzione non può essere considerata società di comodo.
A tale proposito, i primi giudici hanno affermato “La Commissione al riguardo osserva che, al di là delle attività richiamate, la società non ha concluso nell'anno nessuna compravendita, né aveva alcun cantiere operativo, mentre il valore delle rimanenze è rimasto invariato e stabile ad euro 1.380.000,00 dall'anno 2010.
La società, inoltre, nel 2014 non aveva dipendenti e i compensi corrisposti a terzi si riferiscono a prestazioni del commercialista e di un interprete, per servizi estranei all'edilizia, lavorazioni edili che non sono state neppure affidate a terzi, atteso che nel corrispondente rigo della dichiarazione dei redditi riferita al 2014 (rigo
D36) "Costi per lavori affidati a terzi" è indicato il valore zero. Il patrimonio immobiliare della società é rimasto invariato da anni e consta di n. 44 immobili ubicati nei comuni di Luogo1, luogo2, Luogo3 e Luogo4 Dal 2011 un immobile in Luogo1 è locato alla società Società_2, mentre nello stesso comune un immobile è stato concesso in comodato al figlio del Rappresentante_1 (socio unico della società ricorrente) sede di una ditta (Soluzione bagno) intestata al medesimo figlio del Rappresentante_1. Altro immobile in Luogo1 di proprietà della società è occupato dal Rappresentante_1 (socio unico) il quale, personalmente, non è proprietario di alcun immobile. Del pari il Rappresentante_1 non risulta essere proprietario di veicoli (auto o moto), mentre la Ricorrente_1 nell'anno 2014 era titolare di un'automobile (Società_3 serie 7, targata Targa_1) e di una moto (denominazione 1, modello denominazione 2 denominazione 3, targata Targa_2). denominazione4 Tutti tali elementi sono indicatori di una società non operativa (o di comodo), ai sensi degli artt. 30 della legge 724/1994 e 2, comma 36 terdecies, del d.l. 138/2011, convertito nella legge 148/2011” A fronte di tale precisa e motivata decisione, la società non ha contrapposto nessun elemento utile a disattendere l'avviso dell'ufficio, come confermato nella sentenza impugnata, che questa Corte condivide.
È bene premettere che il legislatore, con l'art. 30 della legge n. 724 del 1994, ha inteso disincentivare la costituzione di società̀ «di comodo», ovvero il ricorso all'utilizzo dello schema societario per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali (come quello, proprio delle società̀ c.d. di mero godimento, dell'amministrazione dei patrimoni personali dei soci con risparmio fiscale)
(ex multis, Cass. 13/05/2021, n. 12862; Cass. 24/02/2021, n. 4946; Cass. 13/5/2015, n. 21358; Cass.
28/9/2017, n. 26728; in questo senso cfr. anche la relazione governativa alla legge n. 662 del 23 dicembre
1996 - che ha apportato modifiche al citato art. 30, e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 2 febbraio 2007).
In particolare, secondo il primo comma dell'art. 30 legge n. 724 del 1994, una società̀ si considera non operativa se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un determinato ricavo figurativo, calcolato, attraverso il test di operatività̀, applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società̀. Il mancato raggiungimento di tale soglia - considerato dal legislatore sintomatico della non operatività̀ della società̀ (cfr., ex multis, Cass. 24/2/2020, n. 4850) - fonda quindi la presunzione legale relativa di non operatività̀, basata sulla massima d'esperienza secondo cui, di regola, non vi è effettività̀ di impresa senza una continuità̀ minima nei ricavi (Cass. Sez. 5, 10/3/2017, n: 6195, in motivazione).
Ed il contribuente può fornire la prova contraria, ma « in tema di società̀ di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operatività̀, ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, nella versione all'epoca vigente, nell'ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società̀ o di completa "inettitudine produttiva", gravando sull'imprenditore, anche collettivo, - ai sensi dell'art. 2086, comma 2 c.c., come modificato dall'art. 375 c.c.i., in coerenza con l'art. 41 Cost. - l'obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità̀ aziendale.» (Cass. 23/11/2021, n. 36365).
Ciò posto, nel caso in esame, la società contribuente era una società non operativa non tanto per ragioni formali (non avendo presentato l'istanza di interpello per la disapplicazione della normativa antielusiva sulle società di comodo), ma perché non esercitava una reale attività economica e si limitava a concedere in locazione, per la maggior parte dell'anno, un fabbricato in locazione, mentre altri due immobili erano utilizzati in comodato dal socio unico e dal figlio e l'autovettura ed il motociclo erano nella disponibilità del sig. Rappresentante_1.
La società deve, quindi, considerarsi non operativa in quanto i ricavi dichiarati sono inferiori a quelli minimi calcolati con il test di operatività, detiene immobili, senza un'attività produttiva coerente, non genera flussi economici proporzionati alle risorse e al patrimonio e la documentazione contabile non prova lo svolgimento di operazioni commerciali significative.
E non può certo qualificarsi come attività commerciale significativa l'esecuzione di lavori di manutenzione di €.
4.500 che non si comprende come possano essere stati realizzati considerato che la società non ha dipendenti e non si avvalsa di collaboratori esterni.
In sostanza, come rilevato dall'ufficio, la gestione della società appare volta solo a beneficiare di agevolazioni fiscali.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 3.500, oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 3.500, oltre al 15% per spese generali. Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco TI RE NI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TI FR, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 366/2022 depositato il 13/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 567/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 16/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030T402110 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030T402110 IRAP 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato, in data 07/10/2019, alla società
Ricorrente_1 l'avviso n. TW303T402110/2019, con cui ha accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 L. 724 del 1994 e dell'art. 2 c. 36-decies e 36-undecies D. L. 138/2011, un imponibile minimo ai fini IRES ed IRAP derivante dall'applicazione della normativa relativa alle società non operative e/o in perdita sistemica sopra richiamata.
La società ha presentato ricorso avverso l'avviso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, con sentenza n, 567/1/21lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 2.500.
La Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
All'udienza del 6.02.2026 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'appello la società ripropone lo stesso motivo già indicato nel ricorso introduttivo, contestando la sentenza per la “Violazione dell'art. 85 comma 1 lett. a), dell'art. 92 comma 1 del TUIR di cui al D.P.R. 917/1986 e dell'art 2424 del codice civile punti C I 4 nonché contraddittorietà ed infondatezza nel merito dei motivi di accertamento”
La società contesta la qualificazione dell'ufficio delle rimanenze di prodotti finiti destinati alla rivendita come voci dell'attivo patrimoniale, con conseguente rideterminazione del valore dei ricavi presunti ai fini del test di operatività. E' se pur è vero che i ricavi conseguiti nell'anno, pari ad un totale di Euro 21.366,84, derivano da canoni di locazione percepiti per un ammontare pari a euro 11.166,84 corrisposti dalla Santana sas, e un'altra parte, pari a Euro 5.700,00, derivano da un rimborso spese sostenute per un viaggio effettuato in
Algeria dal 2 al 6 settembre 2014, per conto della Ditta1 spa, Ricorrente_1 S.r.l., ha fatturato, tuttavia, euro 4.500,00 per lavori di ristrutturazione ordinaria presso i locali della Società_1 S.r.l., per cui avendo esercitato l'attività di costruzione non può essere considerata società di comodo.
A tale proposito, i primi giudici hanno affermato “La Commissione al riguardo osserva che, al di là delle attività richiamate, la società non ha concluso nell'anno nessuna compravendita, né aveva alcun cantiere operativo, mentre il valore delle rimanenze è rimasto invariato e stabile ad euro 1.380.000,00 dall'anno 2010.
La società, inoltre, nel 2014 non aveva dipendenti e i compensi corrisposti a terzi si riferiscono a prestazioni del commercialista e di un interprete, per servizi estranei all'edilizia, lavorazioni edili che non sono state neppure affidate a terzi, atteso che nel corrispondente rigo della dichiarazione dei redditi riferita al 2014 (rigo
D36) "Costi per lavori affidati a terzi" è indicato il valore zero. Il patrimonio immobiliare della società é rimasto invariato da anni e consta di n. 44 immobili ubicati nei comuni di Luogo1, luogo2, Luogo3 e Luogo4 Dal 2011 un immobile in Luogo1 è locato alla società Società_2, mentre nello stesso comune un immobile è stato concesso in comodato al figlio del Rappresentante_1 (socio unico della società ricorrente) sede di una ditta (Soluzione bagno) intestata al medesimo figlio del Rappresentante_1. Altro immobile in Luogo1 di proprietà della società è occupato dal Rappresentante_1 (socio unico) il quale, personalmente, non è proprietario di alcun immobile. Del pari il Rappresentante_1 non risulta essere proprietario di veicoli (auto o moto), mentre la Ricorrente_1 nell'anno 2014 era titolare di un'automobile (Società_3 serie 7, targata Targa_1) e di una moto (denominazione 1, modello denominazione 2 denominazione 3, targata Targa_2). denominazione4 Tutti tali elementi sono indicatori di una società non operativa (o di comodo), ai sensi degli artt. 30 della legge 724/1994 e 2, comma 36 terdecies, del d.l. 138/2011, convertito nella legge 148/2011” A fronte di tale precisa e motivata decisione, la società non ha contrapposto nessun elemento utile a disattendere l'avviso dell'ufficio, come confermato nella sentenza impugnata, che questa Corte condivide.
È bene premettere che il legislatore, con l'art. 30 della legge n. 724 del 1994, ha inteso disincentivare la costituzione di società̀ «di comodo», ovvero il ricorso all'utilizzo dello schema societario per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali (come quello, proprio delle società̀ c.d. di mero godimento, dell'amministrazione dei patrimoni personali dei soci con risparmio fiscale)
(ex multis, Cass. 13/05/2021, n. 12862; Cass. 24/02/2021, n. 4946; Cass. 13/5/2015, n. 21358; Cass.
28/9/2017, n. 26728; in questo senso cfr. anche la relazione governativa alla legge n. 662 del 23 dicembre
1996 - che ha apportato modifiche al citato art. 30, e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 2 febbraio 2007).
In particolare, secondo il primo comma dell'art. 30 legge n. 724 del 1994, una società̀ si considera non operativa se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un determinato ricavo figurativo, calcolato, attraverso il test di operatività̀, applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società̀. Il mancato raggiungimento di tale soglia - considerato dal legislatore sintomatico della non operatività̀ della società̀ (cfr., ex multis, Cass. 24/2/2020, n. 4850) - fonda quindi la presunzione legale relativa di non operatività̀, basata sulla massima d'esperienza secondo cui, di regola, non vi è effettività̀ di impresa senza una continuità̀ minima nei ricavi (Cass. Sez. 5, 10/3/2017, n: 6195, in motivazione).
Ed il contribuente può fornire la prova contraria, ma « in tema di società̀ di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operatività̀, ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, nella versione all'epoca vigente, nell'ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società̀ o di completa "inettitudine produttiva", gravando sull'imprenditore, anche collettivo, - ai sensi dell'art. 2086, comma 2 c.c., come modificato dall'art. 375 c.c.i., in coerenza con l'art. 41 Cost. - l'obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità̀ aziendale.» (Cass. 23/11/2021, n. 36365).
Ciò posto, nel caso in esame, la società contribuente era una società non operativa non tanto per ragioni formali (non avendo presentato l'istanza di interpello per la disapplicazione della normativa antielusiva sulle società di comodo), ma perché non esercitava una reale attività economica e si limitava a concedere in locazione, per la maggior parte dell'anno, un fabbricato in locazione, mentre altri due immobili erano utilizzati in comodato dal socio unico e dal figlio e l'autovettura ed il motociclo erano nella disponibilità del sig. Rappresentante_1.
La società deve, quindi, considerarsi non operativa in quanto i ricavi dichiarati sono inferiori a quelli minimi calcolati con il test di operatività, detiene immobili, senza un'attività produttiva coerente, non genera flussi economici proporzionati alle risorse e al patrimonio e la documentazione contabile non prova lo svolgimento di operazioni commerciali significative.
E non può certo qualificarsi come attività commerciale significativa l'esecuzione di lavori di manutenzione di €.
4.500 che non si comprende come possano essere stati realizzati considerato che la società non ha dipendenti e non si avvalsa di collaboratori esterni.
In sostanza, come rilevato dall'ufficio, la gestione della società appare volta solo a beneficiare di agevolazioni fiscali.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 3.500, oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 3.500, oltre al 15% per spese generali. Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco TI RE NI