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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 6505/2025 promossa da:
(Cf. , P.Iva. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Via Daverio n. 6, presso lo studio dell'avv. Barbara Paola
IS ( , che la rappresenta e difende per delega in Email_1 atti;
ricorrente; contro
(Cf./P.Iva ); Controparte_1 P.IVA_3
(Cf. ); Pt_2 C.F._1 resistenti contumaci;
Oggetto: risoluzione contrattuale ex art. 1456 Cc - effetti;
penale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrente: “Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione operativa n°
342678/RTRNT, sottoscritto in data 1° marzo 2021 tra la ricorrente Parte_1 in qualità di Locatrice e la convenuta (C.F. e P. IVA
[...] Controparte_1
), in qualità di Conduttrice, si è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 P.IVA_3 del contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita p.e.c. del 17 ottobre 2024
e a causa della condotta inadempiente posta in essere dalla convenuta medesima e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima, ovvero, comunque e in ogni caso e ove occorrer possa, ritenere che il suddetto contratto di locazione debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento della Conduttrice, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c., e per
l'effetto:
Condannare: la resistente C.F. e P. IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_3 legale in NO D'LI (VI), cap 36060 via Spin n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto G) del presente ricorso;
Condannare in solido tra loro: la resistente C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede legale in NO D'LI (VI), cap 36060 via Spin n. 18, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e il IG , nato a [...]_2
Veneto (TV) il 18 novembre 1974, C.F. , residente in [...], al pagamento del complessivo importo di € 18.052,71 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto G) RS 4 del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato. In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
MOTIVAZIONE
1. La ricorrente ha proposto il presente giudizio ex art. 281 decies Cpc e ss Cpc chiedendo al Tribunale:
- di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione n.
342678/RTRNT, concluso con l in data 1/03/2021, avendo l Controparte_1 [...]
, mediante comunicazione via pec del 17/10/2024 (cfr. doc. 6 fasc. Parte_1 ric.), dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'artt. 8 del contratto (cfr. doc. 2 fasc. ric.), a fronte dell'inadempimento dell' rispetto Controparte_1 all'obbligazione di pagamento dei canoni;
- di condannare l alla restituzione dei beni oggetto del contratto di Controparte_1 locazione risolto di diritto (un impianto Synertech 203 wld510618; una saldatrice 350
Weldtronic con gruppo di raffreddamento sulg0001; due saldatrici Inverter pocki 141 wld500010 - cfr. doc. 2 p. 5, doc. 3 fasc. ric.);
- di condannare l e il garante (che ha prestato garanzia Controparte_1 Pt_2 personale fino all'importo di € 13.132,80 oltre Iva - cfr. doc. 5 fasc. ric.), in solido tra loro, al pagamento della somma di € 18.052,71, di cui € 11.340,17 per 40 fatture insolute comprensive di Iva (cfr. doc.
8-47 fasc. ric.), € 2.440,00 per spese di gestione insoluti ex art. 2 13 del contratto (€ 50,00 + Iva x 40 insoluti), € 4.272,54 a titolo di penale ex art. 9 del contratto.
L e , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 Pt_2 decreto di fissazione d'udienza (notifica via pec del 17/04/2025 per l e Controparte_1 notifica a mezzo posta per , che ha ritirato la raccomandata in data 7/05/2025 – cfr. Pt_2 produzioni ric. del 1/07/2025), non si sono costituiti in giudizio e, all'udienza del 2/07/2025, ne
è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, la causa è stata discussa oralmente e la scrivente ha riservato il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art. 281 sexies ult. co Cpc (richiamato all'art. 281 terdecies Cpc).
2. Le domande avanzate dalla parte ricorrente devono essere accolte per i motivi che seguono.
2.1. Con riferimento alla domanda di accertamento dello scioglimento del contratto di locazione n. 342678/RTRNT del 1/03/2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric.), va premesso che l'art. 1456
Cc stabilisce che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite” (cfr. art. 1456 c. 1 Cc). In questo modo, le parti dimostrano di avere attribuito una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali e, per tale ragione, è precluso al giudice il giudizio sulla gravità dell'adempimento ex art. 1455 Cc. La risoluzione non è però automatica;
ai sensi del c. 2 dell'art. 1456 Cc, infatti, è necessario che la parte interessata manifesti alla controparte la volontà di avvalersi della clausola e solo dal momento della ricezione di tale manifestazione di volontà il contratto potrà ritenersi automaticamente risolto.
Pertanto, l'effetto risolutorio si determina mediante una fattispecie a formazione progressiva che si snoda nell'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola e nella successiva dichiarazione di volersene avvalere.
Nel caso di specie, le parti hanno previsto la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto del 1/03/2021, ai sensi del quale hanno convenuto “espressamente che ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente Contratto di Locazione nei seguenti casi di: • inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di
Locazione alle scadenze ivi previste …” (cfr. doc. 2 fasc. ric., p. 3).
3 L' , con comunicazione via pec del 17/10/2024, a Parte_1 fronte del mancato pagamento dei canoni (e in particolare di quaranta fatture), ha comunicato la propria volontà risolutiva del contratto n. 342678/RTRNT, specificando gli importi dovuti dalla controparte per effetto dell'intervenuta risoluzione (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Tale comunicazione è correttamente pervenuta all'indirizzo pec dell' Controparte_1 sicché deve ritenersi perfezionato lo scioglimento di diritto del contratto di locazione n.
342678/RTRNT del 1/03/2021.
2.2. Conseguentemente, essendo venuto meno il titolo di detenzione dei beni strumentali locati (un impianto Synertech 203 wld510618; una saldatrice 350 Weldtronic con gruppo di raffreddamento sulg0001; due saldatrici Inverter pocki 141 wld500010),
l deve essere condannata alla restituzione in favore della Controparte_1 Parte_1
.
[...]
2.3. Inoltre, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente relativa al pagamento dei canoni scaduti al momento della risoluzione (pari a € 11.340174 come da fatture prodotte ai doc.
8-47 fasc. ric.), atteso che, nei contratti di durata (qual è il contratto di locazione), la retroattività dell'effetto risolutorio non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 Cc), dunque il locatore conserva il diritto al pagamento dei canoni scaduti prima dell'intervenuta risoluzione.
2.4. Deve essere altresì accolta la domanda della ricorrente relativa al pagamento delle spese di gestione insoluti, pari a “€ 50,00 + IVA per ogni insoluto”, ai sensi dell'art. 13 del contratto del 1/03/2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric., p. 4).
2.5. Quanto alla penale, pattuita all'art. 9 del contratto del 1/03/2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric., p. 3), ai sensi del quale, in caso di risoluzione ex art. 9, “il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori”, il Tribunale ritiene che questa non possa ritenersi eccessiva, posto che, nei contratti di locazione di beni mobili, l'interesse negoziale del locatore risiede nel fatto che il conduttore provveda al pagamento dei canoni, rispettando le scadenze pattuite, per l'intera durata del contratto. Il repentino scioglimento del contratto, per inadempimento del conduttore, preclude al locatore la rimunerazione dell'affare e la clausola che prevede una penale pari al pagamento dei canoni residui fino alla scadenza naturale del contratto tutela il locatore proprio dal rischio di perdere tale rimunerazione. In quest'ottica, la
4 clausola penale di cui è causa non può ritenersi manifestamente eccessiva, in quanto consente al locatore di ottenere lo stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto dal conduttore fino alla natura scadenza.
Si deve poi considerare che, nonostante la risoluzione del contratto, l CP
ha continuato a trattenere i beni oggetto di locazione (un impianto Synertech 203
[...] wld510618; una saldatrice 350 Weldtronic con gruppo di raffreddamento sulg0001; due saldatrici Inverter pocki 141 wld500010), comportamento che ha evidentemente impedito all' di riallocare i beni a terzi. Inoltre, dalle risultanze di Parte_1 causa non è possibile desumere che, una volta che avverrà la restituzione dei beni (in esecuzione della presente sentenza), gli stessi potranno essere riallocati sul mercato, considerato che si tratta di beni che l ha acquistato dal Parte_1 fornitore Fase 3 Srl (cfr. doc. 4 fasc. ric.) proprio per concederli in locazione all' CP
.
[...]
In conclusione, la penale pattuita tra le parti non può ritenersi iniqua e, dunque, non ricorrono le condizioni per la sua riduzione ex art. 1384 Cc. La restituzione dei beni e il pagamento della penale non crea, infatti, uno squilibrio eccessivo tra quanto l
[...]
ha effettivamente ottenuto e quanto avrebbe conseguito nel caso Parte_1 di regolare esecuzione del contratto.
In definitiva, l deve essere condannata al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 18.052.71 (oltre interessi di mora come da domanda), di cui € 13.132,80 +
Iva in solido con il garante . Pt_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti ex art. 91 Cpc e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), con esclusione della fase di trattazione/istruzione e riduzione del 50% rispetto alle altre fasi, tenuto conto delle questioni trattate, del carattere contumaciale della vertenza e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche: fase di studio € 460,00; fase introduttiva € 389,00; fase decisionale € 840,00;
5 per complessivi € 1.700,00 per compenso e € 264,00 per spese vive (Cu+marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
ACCERTA l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 Cc del contratto di locazione n.
342678/RTRNT del 1/03/2021 concluso tra l e l Controparte_1 Parte_1
;
[...]
CONDANNA l a restituire all' i Controparte_1 Parte_1 beni mobili oggetto del contratto di locazione n. 342678/RTRNT del 1/03/2021 (un impianto
Synertech 203 wld510618; una saldatrice 350 Weldtronic con gruppo di raffreddamento sulg0001; due saldatrici Inverter pocki 141 wld500010);
CONDANNA l a pagare all' la Controparte_1 Parte_1 somma di € 18.052.71, oltre interessi di mora come da domanda, di cui € 13.132,80 + Iva in solido con il garante;
Pt_2
CONDANNA l e in solido, a rimborsare all' Controparte_1 Pt_2 [...]
le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compenso e € 264,00 Parte_1 per spese vive, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e
Cpa come per legge.
Si comunichi.
Torino, 17 luglio 2025. Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione della tirocinante ex art. 37 Dlgs 98/2011 dr.ssa AT IS
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