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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2022 promossa da:
(c.f. in proprio e quale Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio del prof. avv. MARCO CAPECCHI, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo Studio in Via Ceccardi n. 4 int. 34, Genova ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
Marino Farné ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in piazza Dante 8/8,
Genova
CONVENUTO e contro
(c.f. ) AR C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento nei confronti dell'attore dei signori CP_3
e agli impegni assunti con la scrittura privata del 5 giugno
[...] Controparte_2
2016 e, comunque, all'obbligo di regresso;
2) dichiarare tenuti e condannare i soci e , se del caso in solido tra CP_3 CP_2 loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 70.000,00 oltre rivalutazione, interessi legali e anatocismo dalla domanda.
pagina 1 di 9 Con vittoria delle spese di lite, oltre C.p.a. ed I.V.A., ivi incluso il rimborso forfettario di cui all'art. 1 del D.M. 55/2014 e ss.m.ii..
Per il convenuto : CP_2
“Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale:
1. respingere integralmente le domande formulate nei confronti di , in Controparte_2 quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti di , della clausola Controparte_2 di cui all'art. 1 della scrittura 5.06.2015 in quanto non corrispondente all'effettiva volontà dei contraenti;
3. accertare e dichiarare la nullità ex art. 1346 c.c. della clausola di cui all'articolo 1 della scrittura privata 05.06.2015; Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO in proprio e quale rappresentante della società Parte_1 [...] citava in giudizio e Controparte_1 AR [...]
onde ottenere l'adempimento dell'obbligo di liberarlo e/o comunque CP_2 di tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata dai creditori della società Parte_2
Tale obbligo, nella prospettazione attorea, troverebbe fondamento in un contratto di transazione (prodotto in atti) con cui i soci della sistemavano i Parte_2 reciproci rapporti come di seguito:
- Il sig. si impegnava a procurare la liberazione del sig. Pt_1 AR dalla fideiussione da quest'ultimo prestata nei confronti di Banca Carisa e, più in generale, a mantenerlo indenne da qualsiasi pretesa che a qualsiasi titolo dovesse essere formulata nei confronti dello stesso da creditori della Controparte_4
[...]
- si impegnava a restituire entro dieci giorni i due assegni ricevuti AR da a garanzia della predetta fideiussione Controparte_1
- I signori e (socio della non parte CP_3 CP_2 CP_5 Parte_2 in causa) rinunciavano ad esercitare azione di responsabilità nei confronti di per il periodo in cui lo stesso era stato amministratore della Parte_1 per i fatti di cui a un giudizio citato nelle premesse della Parte_2 transazione, impegnandosi altresì ad adottare una delibera societaria di rinuncia all'azione di responsabilità per tali fatti e per la partecipazione alla società Movida
s.r.l. entro 15 giorni. Tali soggetti dichiaravano di essere stati a conoscenza del fatto che il signor era socio della Movida s.r.l. e che, quindi, Parte_1 costui era in conflitto di interessi al momento della stipula del contratto di affitto di azienda a Movida.
pagina 2 di 9 - Per converso, si impegnava a rinunciare ad ogni azione di Parte_1 responsabilità nei confronti di e per il periodo in cui costoro CP_3 CP_2 erano stati amministratori della e, contestualmente, rinunciava, Parte_2 accettato, al giudizio pendente davanti al Tribunale di Genova con R.G.
15589/2014 per i fatti indicati in ricorso.
- Secondo la tesi attorea, inoltre, entrambi i convenuti ( e AR
) avrebbero assunto l'obbligo di liberare Controparte_2 dalla fideiussione prestata nei confronti di Banca Parte_1
Regionale Europea, Banco di San Giorgio, Banca Intesa, Banca Popolare di Lodi
e Cassa di Risparmio di Alessandria e di tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata dai creditori di (come da Art. 1 della transazione in atti). Parte_2
Contestualmente, veniva redatto un ulteriore contratto con cui si disponeva la permuta delle quote della di cui era titolare la società MINETTI Parte_2
ALESSANDRO S.R.L. con le quote della società di cui era titolare. Controparte_4
CANESSA MICHELE. Prima della cessione di quote la compagine societaria di era così Parte_2 bilanciata: 0% del capitale sociale Controparte_1
40% del capitale sociale Controparte_2
-Ciessetti s.r.l. 20% del capitale sociale Per effetto della permuta citata la compagine societaria assumeva questa composizione:
40% del capitale sociale Controparte_2
40% del capitale sociale AR
-Ciessetti s.rl. 20% del capitale sociale La cessione di quote, quindi comportava, il trasferimento della titolarità del 40% del capitale sociale da ll'odierno convenuto Controparte_1 CP_3
.
[...]
L'attore lamentava, poi, di aver pagato € 70.000 al cessionario del credito fideiussorio per ottenere la cancellazione della ipoteca iscritta, a cagione dei debiti Controparte_6 contratti da da Banca Regionale Europea s.p.a. incorporata in Parte_2 [...]
e chiedeva di condannare i soci e PA AR
, se del caso in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore dell'importo di € 70.000,00 oltre rivalutazione, interessi legali e anatocismo dalla domanda e ciò in forza dell'impegno assunto dai medesimi ex art. 1 della transazione più volte citata. Si costituiva , il quale sosteneva che: Controparte_2
-la transazione e la cessione di quote sarebbero contratti collegati e, quindi, l'impegno a tenere indenne l'attore sarebbe riferibile solo al soggetto cessionario delle quote, ossia;
AR
pagina 3 di 9 -l'estraneità a tale obbligo del convenuto sarebbe dimostrata Controparte_2 dalla interlineatura del nome di questi nella premessa k) del contratto di transazione ove si fa riferimento alla contestuale cessione di quote. Tale interlineatura, nello specifico, dimostrerebbe che non è cessionario di alcuna quota e, quindi, Controparte_2 secondo la tesi del convenuto, neppure titolare passivo dell'obbligo di cui all'art. 1 della transazione in atti;
-la clausola contrattuale di cui all'art. 1 della transazione sarebbe nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace AR all'udienza a trattazione scritta del 21/12/2022. Venivano poi concessi i termini ex art. 183, n. 6, c.p.c. e, all'esito, ritenuti inammissibili i capitoli di prova dedotti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23/10/2024 e, successivamente, depositavano comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente ci si deve soffermare sulla posizione di
[...] la quale, benché abbia rilasciato procura al prof. avv. Marco Controparte_8
Capecchi, non ha formulato domande nel presente giudizio come si evince dalle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale (e in citazione) ove si fa riferimento a pretese (di liberazione da fideiussioni e manleva) che fanno riferimento, come da testo della transazione prodotta, al solo attore persona fisica In Parte_1 proposito si deve sottolineare come la qualità di attore sia inestricabilmente legata alla formulazione di domande, con la conseguenza che non può considerarsi attore in senso proprio chi non formuli domande, ossia chi non richieda al giudice, nei confronti del convenuto, domande di accertamento, di condanna o costitutive. L'art. 163 c.p.c., infatti, nell' individuare il contenuto dell'atto di citazione specifica che tale atto deve contenere, oltre ad altri elementi, il petitum (la determinazione della cosa oggetto della domanda) e la causa petendi (l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni), con la conseguenza che non può esistere un atto di citazione che prescinda dalla enunciazione degli elementi costitutivi della domanda e, quindi, consequenzialmente, non può esistere un attore in giudizio che formuli o concorra a formulare l'atto di citazione come mero intestatario, senza formulare domande, ossia senza demandare al giudice la soddisfazione di un interesse a uno specifico bene della vita tramite le predette domande accertative, costitutive o di condanna. La società quindi, non Controparte_1 deve considerarsi parte del presente procedimento con la conseguenza che il rapporto processuale è da considerarsi instaurato tra i soli (attore), Parte_1
(convenuto) e (convenuto contumace) Controparte_2 AR
e ciò in virtù del fatto che i poteri di rappresentanza connessi alla procura in atti non hanno avuto modo di manifestarsi con riferimento alla società Controparte_1 per l'assenza di ogni attività giuridicamente rilevante svolta nell'interesse della società e, specificamente, per la anzidetta mancanza di formulazione di domande. Diverso,
pagina 4 di 9 seppur limitrofo è il caso della carenza di legittimazione attiva che si verifica nel caso in cui l'attore, pur formulando domande, non si presenta, neppure nella sua prospettazione, come titolare del diritto invocato. Nel caso di specie, invece, più radicalmente, manca ogni formulazione di domanda. L'apparente presenza in causa della società
[...]
d'altro canto, non ha determinato alcun aggravio del procedimento e Controparte_1 non ha inciso sulle difese del convenuto costituito il quale, del resto, mostra nell'ambito degli atti prodotti di considerare suo contraddittore essenzialmente l'attore persona fisica
Parte_1
Passando a trattare del merito, si deve anzitutto evidenziare come la domanda dell'attore sia meritevole di accoglimento, mentre devono essere respinte le argomentazioni del convenuto quanto alla pretesa estraneità all'obbligo di tenere Controparte_2 indenne l'attore. Allo stesso modo, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della clausola contrattuale ex art. 1 della transazione tra le parti in atti. Il convenuto , nello specifico, sostiene che la cessione di quote Controparte_2 in atti e la transazione contestuale configurerebbero una forma di collegamento contrattuale e da ciò fa discendere la conseguenza che l'estraneità alla cessione determinerebbe, ex se, l'estraneità del medesimo anche alla transazione che CP_2 va a comporre la regolamentazione dei rapporti delle parti. In proposito, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità ha illuminato il significato dell'istituto del collegamento contrattuale e, nello specifico, ha affermato che: "Il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi 'simul stabunt, simul cadent”. (cfr. Cass. civ. 7255/2013; cfr. anche Corte di Appello Venezia 4862/2019) Il collegamento contrattuale, dunque, può produrre effetti eminentemente con riferimento alle vicende caducatorie dei contratti in quanto determina una connessione stretta tra le convenzioni che intercorrono tra le parti, di modo tale che un contratto non può rimanere in piedi se viene caducato quello collegato e ciò in ragione della comune funzionalizzazione a uno scopo comune. Ebbene, nel caso di specie, anche a ritenere che ci si trovi in presenza di un collegamento negoziale tra transazione e cessione di quote, tale unità funzionale dei contratti de quibus non può certo essere invocata per fondare una interpretazione anti- letterale della transazione che espunga dalla medesima la chiara assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'attore dalle fideiussioni in precedenza stipulate. Il collegamento contrattuale, infatti, come da giurisprudenza richiamata, non ha incidenza sullo schema pagina 5 di 9 negoziale dei contratti coinvolti e sulla loro interpretazione, bensì si ripercuote essenzialmente sulle vicende caducatorie. Pertanto, l'estraneità del alla CP_2 cessione delle quote non implica che il medesimo sia estraneo al complessivo congegno contrattuale di sistemazione dei rapporti tra le parti e, in tale ambito, l'assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'attore è corrispettivo della rinuncia dell'attore alle azioni giudiziali già intraprese nei confronti di e dell'altro Controparte_2 convenuto . AR
In altri termini, l'istituto del collegamento contrattuale è invocato dal convenuto per ottenere effetti che non gli sono propri e segnatamente per operare una fuga dalla chiara lettera del contratto di transazione e dalla volontà delle parti. Tale operazione, però, non è accoglibile in quanto il riconoscimento del collegamento negoziale è semmai un posterius rispetto alla chiara enucleazione del perimetro dei contratti coinvolti anche quanto alla identità soggettiva, magari asimmetrica, delle parti (Cfr. Cass. civ. n. 12454/2012: la fattispecie del collegamento del contratto negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti). In altri termini, è ben possibile qualificare la transazione e la cessione in atti come un fenomeno di collegamento contrattuale per l'unicità dello scopo transattivo perseguito ma ciò non implica che l'estraneità di una parte alla cessione delle quote condizioni la validità e/o l'interpretazione delle clausole contrattuali relative alla transazione né, tantomeno, l'estraneità al contratto di transazione collegato. Le parti e Pt_1
, infatti, nell'ambito della loro libertà negoziale, hanno stabilito di comporre i CP_3 loro conflitti tramite una cessione di quote incrociata tra Controparte_9
nelle società e mentre
[...] Parte_2 Controparte_4 [...]
(unitamente a ) ha partecipato allo scambio CP_2 AR corrispettivo proprio della transazione (aliquid datum, aliquid retentum) unicamente tramite la rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti dell'attore e l'assunzione dell'obbligo di liberazione e manleva di cui all'art. 1 verso la contraria rinuncia dell'attore al giudizio pendente nei confronti dei convenuti. Quanto alla interlineatura del nominativo del nel contratto di transazione, CP_2 del resto, è di tutta evidenza che tale forma di cancellatura si incentra sul punto k) delle premesse ove si fa cenno della contestuale cessione di quote, mentre il convenuto costituito è chiaramente individuato come parte della convenzione che si appunta sulla liberazione dell'attore dalle fideiussioni prestate e sulla Parte_1 Part promessa di tenerlo indenne dalle richieste avanzate dai creditori della Parte_2
Con riguardo alla indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola contrattuale di liberazione e di manleva dell'attore, si può evidenziare come la puntuale menzione delle banche beneficiarie delle fideiussioni determini, per relationem, una sufficiente determinazione/determinabilità delle fideiussioni in argomento anche in ragione del fatto che l'attore è persona fisica che non risulta intrattenere seriali rapporti fideiussori con le banche citate. L'individuazione delle pagina 6 di 9 fideiussioni, a sua volta, diventa un ancoraggio per fondare la determinatezza/determinabilità dell'obbligo di liberazione di cui alla clausola n. 1 del contratto di transazione.
Dirimente, poi, è la circostanza che (e Controparte_2 AR ha altresì assunto l'obbligo di tenere indenne l'attore a ogni Parte_1 pretesa avanzata dai creditori della Orbene tale impegno, per quanto Parte_2 ampio, è senza dubbio determinato e tra tali pretese possono rientrare quelle avanzate da (cessionario del credito di € 70.000 nei confronti di verso Controparte_6 Parte_2
l'odierno attore. A quanto rilevato consegue quindi che deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto . Controparte_2
Con riguardo alla posizione di bisogna notare come l'obbligo di AR liberazione e manleva più volte citato sia stato assunto anche dall'odierno convenuto contumace il quale, dunque, deve essere condannato in solido con
[...]
al pagamento della somma di € 70.000 già pagata dall'attore a CP_2 [...] per quanto riguarda la sorte capitale. CP_6
L'attore sviluppa anche le domande accessorie relative a rivalutazione, interessi legali e interessi anatocistici dalla domanda. Quanto alla rivalutazione, si deve anzitutto evidenziare come l'obbligo di manleva azionato dall'odierno attore non abbia la natura di debito pecuniario/obbligazione di valuta. In proposito, si consideri che la dottrina ha ricondotto alla nozione di obbligazioni di valuta i debiti di somma di denaro determinata ovvero determinabile, allargando tale categoria anche ai casi in cui siano necessarie ulteriori operazioni di liquidazione per giungere a una somma certa, purché l'obbligazione sia stata concepita sin dal suo sorgere come avente per oggetto una somma di denaro. Ebbene, l'obbligo di manleva assunto dai convenuti nel contratto di transazione in atti non era determinato o determinabile ex ante nel suo preciso ammontare in quanto veniva ampiamente garantita la manleva da ogni pretesa formulata dai creditori della verso Parte_2
Il debito di manleva assumerà carattere liquido e la natura Parte_1 di debito di valuta solo come conseguenza della presente sentenza (Cfr. Cass. civ. n. 7697/2014) A quanto considerato consegue che non trova applicazione il principio nominalistico ex art. 1277 c.c. e deve procedersi alla rivalutazione della somma di € 70.000 che rappresenta il capitale oggetto dell'obbligo di manleva dei convenuti come individuato per relationem a seguito della corresponsione di identica somma, da parte dell'attore, a favore di il giorno 10/11/2020 (quanto all'applicabilità della rivalutazione con CP_10 riferimento alle obbligazioni contrattuali cfr. anche Cass. civ. n. 7984/2020; Cass. civ. n. 1335/2009; Cass. civ. n. 9517/2002) A seguito di calcolo effettuato utilizzando gli indici Istat al momento del pagamento e al 31.12.2024, la somma per rivalutazione è pari a € 12.460 per un totale di € 82.460 Per quanto riguarda gli interessi legali, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità propende per equiparare le obbligazioni da fatto illecito alle obbligazioni pagina 7 di 9 contrattuali non pecuniarie, con la conseguenza che gli interessi legali non decorrono dalla domanda giudiziale ma dall'anteriore momento dell'evento dannoso (nelle obbligazioni da fatto illecito) o dell'inadempimento (nelle obbligazioni pecuniarie non risarcitorie). Secondo tale indirizzo interpretativo, inoltre, non sarebbe ravvisabile incompatibilità tra rivalutazione e liquidazione degli interessi dal momento che tali componenti ristorerebbero rispettivamente il danno emergente e il lucro cessante (cfr. artt. 1223 c.c. e 2056 c.c.). (Cfr. Cass. civ. n. 4028/2017; Cass. civ. n. 12698/2014; Cass. civ. n. 9517/2002 Cass. civ. n. 4184/2006; Cass. civ. n. 2654/2005; Cass. civ. n. 9517/2002; Cass. civ. n. 9217/1994). A quanto osservato consegue che il calcolo aritmetico degli interessi al saggio legale, tenuto conto delle date di riferimento e del meccanismo di calcolo di cui a Cass. civ. 1712/1995 (applicabile, secondo il richiamato indirizzo, anche nella liquidazione degli interessi prodotti da obbligazioni contrattuali non pecuniarie) produce una posta di € 7.187,46 a titolo di interessi. Aggiunta la somma a titolo di interessi legali, la debenza totale ammonta a € 89647,46 Su questa somma come ad oggi determinata, vanno altresì calcolati gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Quanto, infine, alla domanda accessoria relativa agli interessi anatocistici, è utile anzitutto riportare il disposto dell'art. 1283: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.” Secondo la giurisprudenza, però, tale norma non è applicabile alle obbligazioni di valore quale quella sub iudice, con la conseguenza che non andranno corrisposti nella presente controversia (Cfr. Cass. civ. n. 15944/2017: “tale disposizione [l'art. 1283 c.c.] che ammette l'anatocismo, dettata in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è, quindi, estensibile ai debiti di valore”; Cass. civ. 25729/2014). Con riferimento alle spese di lite si deve applicare il criterio del disputatum in quanto vi è stato accoglimento integrale (o comunque preponderante) della domanda (cfr. cass. sez. un. n.19014/2007: "il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata... - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio) … - omissiis -…)"; confermata da cass. civ. n. 26819/2024). Inoltre, si deve precisare che, come ribadito da giurisprudenza recente, la contumacia è condotta processualmente neutra che non esime il convenuto soccombente dal pagamento delle spese di lite (cfr. Cass. civ. sent. 8273/2024: “L'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ad
pagina 8 di 9 essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate”). Lo scaglione di riferimento, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, è quello da € 52.000 a € 260.000 e, considerata l'attività processuale svolta, devono liquidarsi a favore di parte attrice i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale e, nello specifico
- € 2552 per la fase di studio
- € 1628 per la fase introduttiva
- € 5670 per la fase di istruttoria/trattazione
- € 4253 per la fase decisionale per un totale di € 14103, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 786,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c. la condanna alle spese di lite è pronunciata in solido nei confronti dei convenuti che hanno un interesse comune in causa essendo gli stessi avvinti dalla solidarietà eguale anche sul piano del rapporto sostanziale accertato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato il 21.3.2023 nei confronti di
[...] [...]
e , quest'ultimo contumace, contrariis reiectis, CP_2 AR accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_3
al pagamento a favore dell'attore della somma di € 89647,46 in solido tra
[...] loro come da parte motiva, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Condanna altresì i convenuti al pagamento in solido della somma di € 14031 a titolo di spese di lite, oltre IVA, C.P.A., accessori e rimborso spese generali al 15% ed in € 786,00 per esborsi. Genova, 23 gennaio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2022 promossa da:
(c.f. in proprio e quale Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio del prof. avv. MARCO CAPECCHI, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo Studio in Via Ceccardi n. 4 int. 34, Genova ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
Marino Farné ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in piazza Dante 8/8,
Genova
CONVENUTO e contro
(c.f. ) AR C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento nei confronti dell'attore dei signori CP_3
e agli impegni assunti con la scrittura privata del 5 giugno
[...] Controparte_2
2016 e, comunque, all'obbligo di regresso;
2) dichiarare tenuti e condannare i soci e , se del caso in solido tra CP_3 CP_2 loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 70.000,00 oltre rivalutazione, interessi legali e anatocismo dalla domanda.
pagina 1 di 9 Con vittoria delle spese di lite, oltre C.p.a. ed I.V.A., ivi incluso il rimborso forfettario di cui all'art. 1 del D.M. 55/2014 e ss.m.ii..
Per il convenuto : CP_2
“Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale:
1. respingere integralmente le domande formulate nei confronti di , in Controparte_2 quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti di , della clausola Controparte_2 di cui all'art. 1 della scrittura 5.06.2015 in quanto non corrispondente all'effettiva volontà dei contraenti;
3. accertare e dichiarare la nullità ex art. 1346 c.c. della clausola di cui all'articolo 1 della scrittura privata 05.06.2015; Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO in proprio e quale rappresentante della società Parte_1 [...] citava in giudizio e Controparte_1 AR [...]
onde ottenere l'adempimento dell'obbligo di liberarlo e/o comunque CP_2 di tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata dai creditori della società Parte_2
Tale obbligo, nella prospettazione attorea, troverebbe fondamento in un contratto di transazione (prodotto in atti) con cui i soci della sistemavano i Parte_2 reciproci rapporti come di seguito:
- Il sig. si impegnava a procurare la liberazione del sig. Pt_1 AR dalla fideiussione da quest'ultimo prestata nei confronti di Banca Carisa e, più in generale, a mantenerlo indenne da qualsiasi pretesa che a qualsiasi titolo dovesse essere formulata nei confronti dello stesso da creditori della Controparte_4
[...]
- si impegnava a restituire entro dieci giorni i due assegni ricevuti AR da a garanzia della predetta fideiussione Controparte_1
- I signori e (socio della non parte CP_3 CP_2 CP_5 Parte_2 in causa) rinunciavano ad esercitare azione di responsabilità nei confronti di per il periodo in cui lo stesso era stato amministratore della Parte_1 per i fatti di cui a un giudizio citato nelle premesse della Parte_2 transazione, impegnandosi altresì ad adottare una delibera societaria di rinuncia all'azione di responsabilità per tali fatti e per la partecipazione alla società Movida
s.r.l. entro 15 giorni. Tali soggetti dichiaravano di essere stati a conoscenza del fatto che il signor era socio della Movida s.r.l. e che, quindi, Parte_1 costui era in conflitto di interessi al momento della stipula del contratto di affitto di azienda a Movida.
pagina 2 di 9 - Per converso, si impegnava a rinunciare ad ogni azione di Parte_1 responsabilità nei confronti di e per il periodo in cui costoro CP_3 CP_2 erano stati amministratori della e, contestualmente, rinunciava, Parte_2 accettato, al giudizio pendente davanti al Tribunale di Genova con R.G.
15589/2014 per i fatti indicati in ricorso.
- Secondo la tesi attorea, inoltre, entrambi i convenuti ( e AR
) avrebbero assunto l'obbligo di liberare Controparte_2 dalla fideiussione prestata nei confronti di Banca Parte_1
Regionale Europea, Banco di San Giorgio, Banca Intesa, Banca Popolare di Lodi
e Cassa di Risparmio di Alessandria e di tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata dai creditori di (come da Art. 1 della transazione in atti). Parte_2
Contestualmente, veniva redatto un ulteriore contratto con cui si disponeva la permuta delle quote della di cui era titolare la società MINETTI Parte_2
ALESSANDRO S.R.L. con le quote della società di cui era titolare. Controparte_4
CANESSA MICHELE. Prima della cessione di quote la compagine societaria di era così Parte_2 bilanciata: 0% del capitale sociale Controparte_1
40% del capitale sociale Controparte_2
-Ciessetti s.r.l. 20% del capitale sociale Per effetto della permuta citata la compagine societaria assumeva questa composizione:
40% del capitale sociale Controparte_2
40% del capitale sociale AR
-Ciessetti s.rl. 20% del capitale sociale La cessione di quote, quindi comportava, il trasferimento della titolarità del 40% del capitale sociale da ll'odierno convenuto Controparte_1 CP_3
.
[...]
L'attore lamentava, poi, di aver pagato € 70.000 al cessionario del credito fideiussorio per ottenere la cancellazione della ipoteca iscritta, a cagione dei debiti Controparte_6 contratti da da Banca Regionale Europea s.p.a. incorporata in Parte_2 [...]
e chiedeva di condannare i soci e PA AR
, se del caso in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore dell'importo di € 70.000,00 oltre rivalutazione, interessi legali e anatocismo dalla domanda e ciò in forza dell'impegno assunto dai medesimi ex art. 1 della transazione più volte citata. Si costituiva , il quale sosteneva che: Controparte_2
-la transazione e la cessione di quote sarebbero contratti collegati e, quindi, l'impegno a tenere indenne l'attore sarebbe riferibile solo al soggetto cessionario delle quote, ossia;
AR
pagina 3 di 9 -l'estraneità a tale obbligo del convenuto sarebbe dimostrata Controparte_2 dalla interlineatura del nome di questi nella premessa k) del contratto di transazione ove si fa riferimento alla contestuale cessione di quote. Tale interlineatura, nello specifico, dimostrerebbe che non è cessionario di alcuna quota e, quindi, Controparte_2 secondo la tesi del convenuto, neppure titolare passivo dell'obbligo di cui all'art. 1 della transazione in atti;
-la clausola contrattuale di cui all'art. 1 della transazione sarebbe nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace AR all'udienza a trattazione scritta del 21/12/2022. Venivano poi concessi i termini ex art. 183, n. 6, c.p.c. e, all'esito, ritenuti inammissibili i capitoli di prova dedotti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23/10/2024 e, successivamente, depositavano comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente ci si deve soffermare sulla posizione di
[...] la quale, benché abbia rilasciato procura al prof. avv. Marco Controparte_8
Capecchi, non ha formulato domande nel presente giudizio come si evince dalle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale (e in citazione) ove si fa riferimento a pretese (di liberazione da fideiussioni e manleva) che fanno riferimento, come da testo della transazione prodotta, al solo attore persona fisica In Parte_1 proposito si deve sottolineare come la qualità di attore sia inestricabilmente legata alla formulazione di domande, con la conseguenza che non può considerarsi attore in senso proprio chi non formuli domande, ossia chi non richieda al giudice, nei confronti del convenuto, domande di accertamento, di condanna o costitutive. L'art. 163 c.p.c., infatti, nell' individuare il contenuto dell'atto di citazione specifica che tale atto deve contenere, oltre ad altri elementi, il petitum (la determinazione della cosa oggetto della domanda) e la causa petendi (l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni), con la conseguenza che non può esistere un atto di citazione che prescinda dalla enunciazione degli elementi costitutivi della domanda e, quindi, consequenzialmente, non può esistere un attore in giudizio che formuli o concorra a formulare l'atto di citazione come mero intestatario, senza formulare domande, ossia senza demandare al giudice la soddisfazione di un interesse a uno specifico bene della vita tramite le predette domande accertative, costitutive o di condanna. La società quindi, non Controparte_1 deve considerarsi parte del presente procedimento con la conseguenza che il rapporto processuale è da considerarsi instaurato tra i soli (attore), Parte_1
(convenuto) e (convenuto contumace) Controparte_2 AR
e ciò in virtù del fatto che i poteri di rappresentanza connessi alla procura in atti non hanno avuto modo di manifestarsi con riferimento alla società Controparte_1 per l'assenza di ogni attività giuridicamente rilevante svolta nell'interesse della società e, specificamente, per la anzidetta mancanza di formulazione di domande. Diverso,
pagina 4 di 9 seppur limitrofo è il caso della carenza di legittimazione attiva che si verifica nel caso in cui l'attore, pur formulando domande, non si presenta, neppure nella sua prospettazione, come titolare del diritto invocato. Nel caso di specie, invece, più radicalmente, manca ogni formulazione di domanda. L'apparente presenza in causa della società
[...]
d'altro canto, non ha determinato alcun aggravio del procedimento e Controparte_1 non ha inciso sulle difese del convenuto costituito il quale, del resto, mostra nell'ambito degli atti prodotti di considerare suo contraddittore essenzialmente l'attore persona fisica
Parte_1
Passando a trattare del merito, si deve anzitutto evidenziare come la domanda dell'attore sia meritevole di accoglimento, mentre devono essere respinte le argomentazioni del convenuto quanto alla pretesa estraneità all'obbligo di tenere Controparte_2 indenne l'attore. Allo stesso modo, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della clausola contrattuale ex art. 1 della transazione tra le parti in atti. Il convenuto , nello specifico, sostiene che la cessione di quote Controparte_2 in atti e la transazione contestuale configurerebbero una forma di collegamento contrattuale e da ciò fa discendere la conseguenza che l'estraneità alla cessione determinerebbe, ex se, l'estraneità del medesimo anche alla transazione che CP_2 va a comporre la regolamentazione dei rapporti delle parti. In proposito, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità ha illuminato il significato dell'istituto del collegamento contrattuale e, nello specifico, ha affermato che: "Il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi 'simul stabunt, simul cadent”. (cfr. Cass. civ. 7255/2013; cfr. anche Corte di Appello Venezia 4862/2019) Il collegamento contrattuale, dunque, può produrre effetti eminentemente con riferimento alle vicende caducatorie dei contratti in quanto determina una connessione stretta tra le convenzioni che intercorrono tra le parti, di modo tale che un contratto non può rimanere in piedi se viene caducato quello collegato e ciò in ragione della comune funzionalizzazione a uno scopo comune. Ebbene, nel caso di specie, anche a ritenere che ci si trovi in presenza di un collegamento negoziale tra transazione e cessione di quote, tale unità funzionale dei contratti de quibus non può certo essere invocata per fondare una interpretazione anti- letterale della transazione che espunga dalla medesima la chiara assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'attore dalle fideiussioni in precedenza stipulate. Il collegamento contrattuale, infatti, come da giurisprudenza richiamata, non ha incidenza sullo schema pagina 5 di 9 negoziale dei contratti coinvolti e sulla loro interpretazione, bensì si ripercuote essenzialmente sulle vicende caducatorie. Pertanto, l'estraneità del alla CP_2 cessione delle quote non implica che il medesimo sia estraneo al complessivo congegno contrattuale di sistemazione dei rapporti tra le parti e, in tale ambito, l'assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'attore è corrispettivo della rinuncia dell'attore alle azioni giudiziali già intraprese nei confronti di e dell'altro Controparte_2 convenuto . AR
In altri termini, l'istituto del collegamento contrattuale è invocato dal convenuto per ottenere effetti che non gli sono propri e segnatamente per operare una fuga dalla chiara lettera del contratto di transazione e dalla volontà delle parti. Tale operazione, però, non è accoglibile in quanto il riconoscimento del collegamento negoziale è semmai un posterius rispetto alla chiara enucleazione del perimetro dei contratti coinvolti anche quanto alla identità soggettiva, magari asimmetrica, delle parti (Cfr. Cass. civ. n. 12454/2012: la fattispecie del collegamento del contratto negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti). In altri termini, è ben possibile qualificare la transazione e la cessione in atti come un fenomeno di collegamento contrattuale per l'unicità dello scopo transattivo perseguito ma ciò non implica che l'estraneità di una parte alla cessione delle quote condizioni la validità e/o l'interpretazione delle clausole contrattuali relative alla transazione né, tantomeno, l'estraneità al contratto di transazione collegato. Le parti e Pt_1
, infatti, nell'ambito della loro libertà negoziale, hanno stabilito di comporre i CP_3 loro conflitti tramite una cessione di quote incrociata tra Controparte_9
nelle società e mentre
[...] Parte_2 Controparte_4 [...]
(unitamente a ) ha partecipato allo scambio CP_2 AR corrispettivo proprio della transazione (aliquid datum, aliquid retentum) unicamente tramite la rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti dell'attore e l'assunzione dell'obbligo di liberazione e manleva di cui all'art. 1 verso la contraria rinuncia dell'attore al giudizio pendente nei confronti dei convenuti. Quanto alla interlineatura del nominativo del nel contratto di transazione, CP_2 del resto, è di tutta evidenza che tale forma di cancellatura si incentra sul punto k) delle premesse ove si fa cenno della contestuale cessione di quote, mentre il convenuto costituito è chiaramente individuato come parte della convenzione che si appunta sulla liberazione dell'attore dalle fideiussioni prestate e sulla Parte_1 Part promessa di tenerlo indenne dalle richieste avanzate dai creditori della Parte_2
Con riguardo alla indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola contrattuale di liberazione e di manleva dell'attore, si può evidenziare come la puntuale menzione delle banche beneficiarie delle fideiussioni determini, per relationem, una sufficiente determinazione/determinabilità delle fideiussioni in argomento anche in ragione del fatto che l'attore è persona fisica che non risulta intrattenere seriali rapporti fideiussori con le banche citate. L'individuazione delle pagina 6 di 9 fideiussioni, a sua volta, diventa un ancoraggio per fondare la determinatezza/determinabilità dell'obbligo di liberazione di cui alla clausola n. 1 del contratto di transazione.
Dirimente, poi, è la circostanza che (e Controparte_2 AR ha altresì assunto l'obbligo di tenere indenne l'attore a ogni Parte_1 pretesa avanzata dai creditori della Orbene tale impegno, per quanto Parte_2 ampio, è senza dubbio determinato e tra tali pretese possono rientrare quelle avanzate da (cessionario del credito di € 70.000 nei confronti di verso Controparte_6 Parte_2
l'odierno attore. A quanto rilevato consegue quindi che deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto . Controparte_2
Con riguardo alla posizione di bisogna notare come l'obbligo di AR liberazione e manleva più volte citato sia stato assunto anche dall'odierno convenuto contumace il quale, dunque, deve essere condannato in solido con
[...]
al pagamento della somma di € 70.000 già pagata dall'attore a CP_2 [...] per quanto riguarda la sorte capitale. CP_6
L'attore sviluppa anche le domande accessorie relative a rivalutazione, interessi legali e interessi anatocistici dalla domanda. Quanto alla rivalutazione, si deve anzitutto evidenziare come l'obbligo di manleva azionato dall'odierno attore non abbia la natura di debito pecuniario/obbligazione di valuta. In proposito, si consideri che la dottrina ha ricondotto alla nozione di obbligazioni di valuta i debiti di somma di denaro determinata ovvero determinabile, allargando tale categoria anche ai casi in cui siano necessarie ulteriori operazioni di liquidazione per giungere a una somma certa, purché l'obbligazione sia stata concepita sin dal suo sorgere come avente per oggetto una somma di denaro. Ebbene, l'obbligo di manleva assunto dai convenuti nel contratto di transazione in atti non era determinato o determinabile ex ante nel suo preciso ammontare in quanto veniva ampiamente garantita la manleva da ogni pretesa formulata dai creditori della verso Parte_2
Il debito di manleva assumerà carattere liquido e la natura Parte_1 di debito di valuta solo come conseguenza della presente sentenza (Cfr. Cass. civ. n. 7697/2014) A quanto considerato consegue che non trova applicazione il principio nominalistico ex art. 1277 c.c. e deve procedersi alla rivalutazione della somma di € 70.000 che rappresenta il capitale oggetto dell'obbligo di manleva dei convenuti come individuato per relationem a seguito della corresponsione di identica somma, da parte dell'attore, a favore di il giorno 10/11/2020 (quanto all'applicabilità della rivalutazione con CP_10 riferimento alle obbligazioni contrattuali cfr. anche Cass. civ. n. 7984/2020; Cass. civ. n. 1335/2009; Cass. civ. n. 9517/2002) A seguito di calcolo effettuato utilizzando gli indici Istat al momento del pagamento e al 31.12.2024, la somma per rivalutazione è pari a € 12.460 per un totale di € 82.460 Per quanto riguarda gli interessi legali, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità propende per equiparare le obbligazioni da fatto illecito alle obbligazioni pagina 7 di 9 contrattuali non pecuniarie, con la conseguenza che gli interessi legali non decorrono dalla domanda giudiziale ma dall'anteriore momento dell'evento dannoso (nelle obbligazioni da fatto illecito) o dell'inadempimento (nelle obbligazioni pecuniarie non risarcitorie). Secondo tale indirizzo interpretativo, inoltre, non sarebbe ravvisabile incompatibilità tra rivalutazione e liquidazione degli interessi dal momento che tali componenti ristorerebbero rispettivamente il danno emergente e il lucro cessante (cfr. artt. 1223 c.c. e 2056 c.c.). (Cfr. Cass. civ. n. 4028/2017; Cass. civ. n. 12698/2014; Cass. civ. n. 9517/2002 Cass. civ. n. 4184/2006; Cass. civ. n. 2654/2005; Cass. civ. n. 9517/2002; Cass. civ. n. 9217/1994). A quanto osservato consegue che il calcolo aritmetico degli interessi al saggio legale, tenuto conto delle date di riferimento e del meccanismo di calcolo di cui a Cass. civ. 1712/1995 (applicabile, secondo il richiamato indirizzo, anche nella liquidazione degli interessi prodotti da obbligazioni contrattuali non pecuniarie) produce una posta di € 7.187,46 a titolo di interessi. Aggiunta la somma a titolo di interessi legali, la debenza totale ammonta a € 89647,46 Su questa somma come ad oggi determinata, vanno altresì calcolati gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Quanto, infine, alla domanda accessoria relativa agli interessi anatocistici, è utile anzitutto riportare il disposto dell'art. 1283: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.” Secondo la giurisprudenza, però, tale norma non è applicabile alle obbligazioni di valore quale quella sub iudice, con la conseguenza che non andranno corrisposti nella presente controversia (Cfr. Cass. civ. n. 15944/2017: “tale disposizione [l'art. 1283 c.c.] che ammette l'anatocismo, dettata in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è, quindi, estensibile ai debiti di valore”; Cass. civ. 25729/2014). Con riferimento alle spese di lite si deve applicare il criterio del disputatum in quanto vi è stato accoglimento integrale (o comunque preponderante) della domanda (cfr. cass. sez. un. n.19014/2007: "il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata... - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio) … - omissiis -…)"; confermata da cass. civ. n. 26819/2024). Inoltre, si deve precisare che, come ribadito da giurisprudenza recente, la contumacia è condotta processualmente neutra che non esime il convenuto soccombente dal pagamento delle spese di lite (cfr. Cass. civ. sent. 8273/2024: “L'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ad
pagina 8 di 9 essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate”). Lo scaglione di riferimento, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, è quello da € 52.000 a € 260.000 e, considerata l'attività processuale svolta, devono liquidarsi a favore di parte attrice i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale e, nello specifico
- € 2552 per la fase di studio
- € 1628 per la fase introduttiva
- € 5670 per la fase di istruttoria/trattazione
- € 4253 per la fase decisionale per un totale di € 14103, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 786,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c. la condanna alle spese di lite è pronunciata in solido nei confronti dei convenuti che hanno un interesse comune in causa essendo gli stessi avvinti dalla solidarietà eguale anche sul piano del rapporto sostanziale accertato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato il 21.3.2023 nei confronti di
[...] [...]
e , quest'ultimo contumace, contrariis reiectis, CP_2 AR accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_3
al pagamento a favore dell'attore della somma di € 89647,46 in solido tra
[...] loro come da parte motiva, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Condanna altresì i convenuti al pagamento in solido della somma di € 14031 a titolo di spese di lite, oltre IVA, C.P.A., accessori e rimborso spese generali al 15% ed in € 786,00 per esborsi. Genova, 23 gennaio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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