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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
LA NA, TO
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 280/2017 depositato il 12/01/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3420/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 24/05/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150002701376000 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ha proposto appello
contro
Resistente_1 per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.3420/2016, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29520150002701376, emessa per l'importo complessivo di
€ 19.807,45 ed afferente all'iscrizione a ruolo effettuata, a titolo definitivo, in conseguenza della decadenza del contribuente dal beneficio del pagamento rateale di quanto dovuto per l'anno 2007 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi, in base all'avviso di accertamento n.TYX01A301052.
Il ricorrente formulava tre motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
2) Carenza di motivazione della cartella di pagamento;
3) Infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, e Riscossione Sicilia S.p.a., chiedevano, ognuna con proprie controdeduzioni, il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale ha:
- accolto parzialmente il ricorso;
- disposto “che la sanzione venga applicata nella misura del 60% delle somme dovute”;
- compensato le spese.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate ha insistito per il rigetto dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l'iscrizione a ruolo delle sanzioni fosse stato effettuato per un importo superiore a quello effettivamente dovuto dal contribuente.
Resistente_1:
- con controdeduzioni del 24/02/2017 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché non notificato anche all'agente della riscossione, che ha partecipato al primo grado del giudizio, ed ha chiesto, comunque, quanto al merito, la conferma della sentenza di primo grado;
- con nota del 23/05/2024 ha documentato di: avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, e concernente anche la cartella di pagamento n.29520150002701376;
avere pagato, ai fini della definizione del relativo carico, le seguenti rate già scadute, quali previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione: € 410,45 in data 30/10/2023, € 410,22 in data
01/12/2023.
Con ordinanza n.2151/2024 del 18/06/2024 questa Corte ha sospeso il processo ai sensi dell'art.1, comma
236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026.
Con memoria illustrativa del 05/01/2026 Resistente_1 ha depositato estratto di ruolo dal quale risulta che egli ha integralmente eseguito i pagamenti dovuti per la definizione agevolata in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Resistente_1 ha:
- presentato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 20/02/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, tra i quali è compresa la cartella di pagamento qui in contestazione;
- depositato:
a) la determinazione, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
b) l'attestazione dell'integrale e tempestivo pagamento della prima rata;
c) l'attestazione dell'integrale pagamento di tutte le ulteriori rate con scadenza successiva alla prima, quali previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
Nel caso in esame il contribuente ha effettuato gli adempimenti di legge prescritti per il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER LL NI OV
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
LA NA, TO
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 280/2017 depositato il 12/01/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3420/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 24/05/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150002701376000 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, ha proposto appello
contro
Resistente_1 per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.3420/2016, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29520150002701376, emessa per l'importo complessivo di
€ 19.807,45 ed afferente all'iscrizione a ruolo effettuata, a titolo definitivo, in conseguenza della decadenza del contribuente dal beneficio del pagamento rateale di quanto dovuto per l'anno 2007 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi, in base all'avviso di accertamento n.TYX01A301052.
Il ricorrente formulava tre motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
2) Carenza di motivazione della cartella di pagamento;
3) Infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, e Riscossione Sicilia S.p.a., chiedevano, ognuna con proprie controdeduzioni, il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale ha:
- accolto parzialmente il ricorso;
- disposto “che la sanzione venga applicata nella misura del 60% delle somme dovute”;
- compensato le spese.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate ha insistito per il rigetto dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l'iscrizione a ruolo delle sanzioni fosse stato effettuato per un importo superiore a quello effettivamente dovuto dal contribuente.
Resistente_1:
- con controdeduzioni del 24/02/2017 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché non notificato anche all'agente della riscossione, che ha partecipato al primo grado del giudizio, ed ha chiesto, comunque, quanto al merito, la conferma della sentenza di primo grado;
- con nota del 23/05/2024 ha documentato di: avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, e concernente anche la cartella di pagamento n.29520150002701376;
avere pagato, ai fini della definizione del relativo carico, le seguenti rate già scadute, quali previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione: € 410,45 in data 30/10/2023, € 410,22 in data
01/12/2023.
Con ordinanza n.2151/2024 del 18/06/2024 questa Corte ha sospeso il processo ai sensi dell'art.1, comma
236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026.
Con memoria illustrativa del 05/01/2026 Resistente_1 ha depositato estratto di ruolo dal quale risulta che egli ha integralmente eseguito i pagamenti dovuti per la definizione agevolata in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Resistente_1 ha:
- presentato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 20/02/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, tra i quali è compresa la cartella di pagamento qui in contestazione;
- depositato:
a) la determinazione, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
b) l'attestazione dell'integrale e tempestivo pagamento della prima rata;
c) l'attestazione dell'integrale pagamento di tutte le ulteriori rate con scadenza successiva alla prima, quali previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
Nel caso in esame il contribuente ha effettuato gli adempimenti di legge prescritti per il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER LL NI OV