Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1046/2025 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Licia Tomay Presidente
Dott. Eugenio Facciolla Giudice estensore
Dott.ssa Giuseppina Valestra Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2025 nel procedimento vertente fra
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 c.f. ' C.F. 1 '
Domenico Laieta, domiciliata nel di lui studio in Potenza, alla Via IV Novembre n. 38/46, giusta mandato in atti;
RECLAMANTE
e c.f. P.IVA 1 in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata con la stessa presso l' Controparte_1 , in Potenza, alla via Torraca n. 2, giusta mandato in atti;
- RECLAMATA-
,rapp.to e difeso dall'avv. Masini Giambattista e dall'Avv. Controparte_2 c.f. C.F._2
Angelo Seccia e domiciliato nel di loro studio in Pescopagano (PZ), alla Via Sotto S. Maria n. 9, giusta procura in atti,
OSSERVA
1. Con reclamo depositato in data 12.4.2025 Parte_1 esponeva che con ricorso ex art. 700 c.p.c. aveva adito il Giudice del lavoro onde ottenere in via di urgenza, disposta la sospensione dell'efficacia e/o dichiarato l'annullamento o la disapplicazione della D.D.G. n. 2024/01110, del 20 dicembre 2024, allegato
B, nella parte in cui attribuisce al sig. Controparte_2 l'incarico n. 5, denominato "R.S.P.P.", presso la
Struttura "Staff Direzione Strategica", messo a bando con la Deliberazione del Direttore Generale n. 564, del
25 giugno 2024, ordinando inaudita altera parte, l'immediata attribuzione, a favore della ricorrente,
Con in data 24 gennaiodell'incarico in questione, e di sospendere il contratto stipulato tra il sig. CP_2 e l'
2025, con decorrenza 1° febbraio 2025, con il quale viene conferito l'incarico n. 5, denominato "R.S.P.P.",
presso la Struttura "Staff Direzione Strategica", messo a bando con la Deliberazione del Direttore Generale
n. 564, del 25 giugno 2024;
Evidenziava che la procedura di affidamento dell'incarico risultava viziata da errori di calcolo commessi nella valutazione del curriculum della ricorrente in favore invece del CP 2 che ha ottenuto poi l'incarico di
Parte 2 sotto il profilo del periculum evidenziava che la situazione venutasi a creare sul luogo di lavoro aveva causato una grave prostrazione psicologica, aggravatasi nel tempo, con cure e terapie, rispetto alla quale l'ordinaria durata di una causa avrebbe comportato conseguenze irreparabili. Da qui la necessità di agire in via d'urgenza, anche in considerazione del fatto che alla ricorrente era stato affidato un incarico differente da quello del bando, con durata temporanea (RSPP).
Il giudice adito in via d'urgenza, tuttavia, aveva ritenuto non fondato il ricorso per difetto del periculum in mora senza ovviamente entrare nel merito del ricorso (fumus boni iuris).
Parte_1Avverso l'ordinanza del giudice di prime cure, depositata in data 3 aprile 2025, insorgeva quale, sulla scorta delle argomentazioni svolte nell'atto di gravame, chiedeva riformarsi il provvedimento reiettivo del ricorso ex art. 700 c.p.c. e di accogliere le conclusioni originarie.
,in persona del Direttore Si costituiva anche nel presente giudizio l' Controparte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, che, opponendo alle avverse deduzioni e richieste, chiedeva dichiararsi infondato, in mancanza dei presupposti per l'adozione della cautela, il gravame proposto, con vittoria delle competenze di giudizio Analogamente il resistente originario CP_2 che con atto di costituzione contestava le odierne conclusioni della reclamante chiedendo il rigetto del reclamo, con ogni conseguenza di legge anche in punto di spese di causa.
All'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, il Collegio riservava la decisione.
2. Il reclamo proposto dal ricorrente non è suscettibile di accoglimento, stante l'insussistenza, nella fattispecie, del requisito del "periculum in mora" richiesto dall'art. 700 c.p.c..
Secondo quanto previsto dalla norma citata, costituisce condizione di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza del "fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile".
Il periculum in mora non può identificarsi, sic et sempliciter con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito. Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Consegue che l'esistenza del requisito del periculum in mora deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico;
e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.
Su tali principi sopra enunciati occorre allora valutare i profili dedotti dalla ricorrente in merito alla sussistenza del periculum in mora, posto a base del rigetto nell'ordinanza reclamata.
La ricorrente assume che, il giudice di prime cure non ha correttamente valutato tutti gli elementi posti a fondamento del periculum in mora, indicativi del fatto che la problematica di carattere psichiatrico dalla quale è affetta, sia riferibile alla mancata attribuzione dell'incarico.
Deduce altresì che il pericolo risiede nel rischio per la ricorrente di reazione deleteria agli accadimenti della vita particolarmente stressanti come il mancato riconoscimento dell'incarico in questione, come attestato dalle certificazioni sanitarie per eventi sincopali, svenimenti, ecc. e dalle certificazioni attestanti le difficoltà
a livello epigastrico, disturbi del sonno, ecc., per una situazione complessiva che in considerazione della lungaggine del processo ordinario, finirebbe per aggravarsi in modo irreversibile.
In tale prospettazione difetta, tuttavia, tanto l'imminenza del pregiudizio quanto la certezza dello stesso,
trattandosi di danni ipotetici, privi di causalità scientifica, e solo eventuali e futuri di compromissione del suo equilibrio psico-fisico, che non consentono la verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.
Ne' in tale ottica ci si può esimere dall'evidenziare come, in ogni caso, all'esito del giudizio ordinario la ricorrente potrebbe ottenere il risarcimento dei danni tutti considerati conseguenti, in ipotesi, alla vicenda del mancato affidamento per cui è causa.
In sostanza, le prospettazioni della ricorrente in relazione al paventato periculum in mora appaiono generiche e, comunque, prive della necessaria specificità e concretezza, mancando elementi dettagliati e concreti, nonché documenti atti a comprovare i pregiudizi gravi ed irreparabili prospettati.
Non pare, dunque, che il pregiudizio paventato dal ricorrente sia effettivamente caratterizzato da quell'imminenza ed irreparabilità invece richiesti ex art. 700 c.p.c.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che diversamente interpretando la norma richiamata si verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tale tipologia di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo del lavoro e con la previsione delle "normali" forme di tutela - e quindi del ricorso ex art. 414 ss. c.p.c. - in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro.
Peraltro, è il caso di evidenziare con riferimento agli ulteriori motivi di "periculum", che alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, non pare che il pregiudizio paventato dalla reclamante, con riguardo ai valori della professionalità, dell'immagine professionale nell'ambiente lavorativo, ecc., siano effettivamente caratterizzati da quell'imminenza ed irreparabilità invece richiesti ex art. 700 c.p.c. In merito la giurisprudenza ritiene che eventuali lesioni a beni individuali derivanti dall'adibizione ad esempio a mansioni inferiori sono normalmente risarcibili per equivalente monetario, gravando, per conseguenza, su chi allega, ai fini di una pronuncia cautelare, la prova dell'irreparabilità del pregiudizio paventato (ex multis
Cass. civ., sez. lav. sentenza n. 19785 del 17.09.2010 e Cass. civ., sez. lav. sentenza n. 10361 del 28.05.2004).
Con particolare riguardo al danno di natura professionale si osserva che nei casi di allontanamento del lavoratore dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa, costituisce presupposto indefettibile,
affinchè la privazione della possibilità di lavorare (secondo le pregresse modalità) possa produrre un pregiudizio in punto di fatto irreparabile, la circostanza che le mansioni svolte dal lavoratore abbiano un contenuto particolarmente esposto all'obsoloscenza tecnico-produttiva, essendo caratterizzate da abilità, informazioni e competenze soggette a mutamenti repentini in dipendenza dell'evoluzione del loro oggetto e dei modi per trasformarlo, circostanza che non è dato ravvisare nel caso specifico e dunque può ritenersi la mancanza di elementi significativi dai quali evincersi l'imminenza e la irreparabilità del danno paventato dal lavoratore.
Quanto alle lesioni di natura morale, ovvero relative alla sua dignità personale, deve osservarsi, inoltre, una eccessiva genericità delle corrispondenti allegazioni e, soprattutto, dei corrispondenti riscontri probatori.
Quanto alle lesioni incidenti sull'immagine, il difetto di sufficienti indicazioni al riguardo non consente un puntuale giudizio sull'asserito pregiudizio, secondo i summenzionati criteri di accertamento propri della tutela urgente.
Peraltro, laddove dovesse ritenersi, all'esito del giudizio di merito, che l' Controparte_1 di Potenza
ha agito in violazione dei criteri che comunque devono informare la sua attività quale datore di lavoro, si verterebbe, in ogni caso, in ipotesi di danno risarcibile.
L'insussistenza del requisito del periculum in mora esime logicamente dall'esaminare espressamente la fondatezza dei motivi di doglianza sotto il profilo del fumus boni iuris, peraltro di notevole complessità e poco compatibile con cognizione sommaria tipica del presente giudizio.
Il reclamo pertanto va rigettato.
3. La peculiarità della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto;
2) compensa le spese del grado di giudizio;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Potenza lì 4 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Licia Tomay
Il Giudice relatore
Dott. Eugenio Facciolla