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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2622/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il 1° luglio 1968, elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Dedoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2021, – premesso di aver lavorato Parte_1
a partire dal 2002 in regime di subordinazione, con mansioni di magazziniere, addetto alla movimentazione manuale dei carichi – ha domandato nei confronti dell' il CP_1 riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'indennizzo per malattia professionale
(“tendinopatia del sovraspinato DX”), come da domanda amministrativa del 21 dicembre
2020 (rectius, 2 dicembre 2020, come ricavabile dalla documentazione prodotta), rigettata dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. La prova testimoniale raccolta tra le udienze del 10 novembre 2023 (audizioni di
, e e del 12 gennaio 2024 (audizione di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, Testimone_4
pagina 1 di 3 quantomeno a partire dal 2005, di mansioni di magazziniere addetto abitualmente alla movimentazione manuale dei carichi.
2.2. Tenendo conto delle suddette lavorazioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 9 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “tendinopatia della cuffia dei rotatori e lesione del tendine sovraspinato destro”.
Lo stesso consulente ha quindi riconosciuto l'origine professionale della patologia, valutando il danno biologico conseguente nella misura del 7 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 7 percento - codici 224 e 227 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 2 dicembre 2020.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato Parte_1
ad un danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 2 dicembre 2020;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo spettante in favore del ricorrente, CP_1
commisurato al danno biologico del 7 percento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda pagina 2 di 3 amministrativa del 2 dicembre 2020;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2622/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il 1° luglio 1968, elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Dedoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2021, – premesso di aver lavorato Parte_1
a partire dal 2002 in regime di subordinazione, con mansioni di magazziniere, addetto alla movimentazione manuale dei carichi – ha domandato nei confronti dell' il CP_1 riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'indennizzo per malattia professionale
(“tendinopatia del sovraspinato DX”), come da domanda amministrativa del 21 dicembre
2020 (rectius, 2 dicembre 2020, come ricavabile dalla documentazione prodotta), rigettata dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. La prova testimoniale raccolta tra le udienze del 10 novembre 2023 (audizioni di
, e e del 12 gennaio 2024 (audizione di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, Testimone_4
pagina 1 di 3 quantomeno a partire dal 2005, di mansioni di magazziniere addetto abitualmente alla movimentazione manuale dei carichi.
2.2. Tenendo conto delle suddette lavorazioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 9 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “tendinopatia della cuffia dei rotatori e lesione del tendine sovraspinato destro”.
Lo stesso consulente ha quindi riconosciuto l'origine professionale della patologia, valutando il danno biologico conseguente nella misura del 7 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 7 percento - codici 224 e 227 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 2 dicembre 2020.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato Parte_1
ad un danno biologico in misura del 7 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 2 dicembre 2020;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo spettante in favore del ricorrente, CP_1
commisurato al danno biologico del 7 percento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda pagina 2 di 3 amministrativa del 2 dicembre 2020;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3