Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1244/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica, nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Turturici Parte_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
-contumace-
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza
All'udienza del 2.4.2025, ha depositato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
32.967,56 per i titoli di cui in parte motiva, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 20.10.2024, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal
21.10.2024 sino al soddisfo;
; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
pari ad € 5.500,00 per onorari oltre spese vive di € 718,00 per come precisato Parte_1
in parte motiva, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, contributo unificato;
pone le spese della CTU liquidate con separato decreto in solido nei rapporti esterni con l'ausiliario e in capo a nei rapporti interni. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.9.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
e, per quanto è qui di interesse, ha dedotto: di aver lavorato nel Controparte_1 complesso “ con contratti a tempo determinato stagionali (1.4.2013- CP_2
19.10.2013, 1.5.2014-18.10.2014, 16.4.2015-17.10.2015, 6.4.2016-15.10.2016, 6.4.2017-
19.8.2017) con qualifica di chef, inquadrato al I° livello del C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del Settore Turismo 20-02-2010; che a fonte di una prestazione articolata in 40 ore settimanali, ha lavorato dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 09:30 alle ore 14.30 e dalle ore 17:00 alle ore 21.30.
Ciò premesso, lamentando la mancata remunerazione delle ore di straordinario svolte, ha concluso chiedendo “preliminarmente, pronunciare la nullità e/o l'annullamento e/o la disapplicazione e/o la declaratoria di improduttività degli effetti giuridici tanto delle clausole di contratto individuale di lavoro che prevedono ai fini del disimpegno del lavoro straordinario ovvero di prestazioni eccedenti l'orario normale di lavoro una “preventiva autorizzazione scritta” ovvero una “espressa autorizzazione” da parte della Direzione aziendale nonché l'esplicitazione delle “motivate esigenze connesse all'esecuzione delle attività” da formalizzarsi in seno all'autorizzazione o in qualsiasi altro atto espresso, quanto delle clausole di contratto individuale di lavoro che stabiliscono quale unico foro competente esclusivo per le controversie relative all'applicazione ed alla esecuzione del contratto individuale di lavoro il Tribunale di Palermo G.L. e non anche il Tribunale di
Sciacca G.L. quale foro alternativo e concorrente in quanto in palese violazione con le sopra richiamate norme inderogabili di legge e/o di contratto collettivo nazionale di lavoro;
B) - sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare ai sensi dell'art.413, comma 2, c.p.c. la competenza territoriale del Tribunale di Sciacca G.L., quale foro alternativo e concorrente inderogabile nemmeno su accordo delle parti, in luogo del Tribunale di Palermo G.L., quale unico foro competente esclusivo preventivamente determinato in sede di stipula del contratto individuale di lavoro;
C) - nel merito, ritenere e dichiarare che il ricorrente Parte_1
, in virtù delle richiamate norme contrattuali di categoria, ha diritto ad avere
[...] corrisposta dalla “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
titolo contrattuale e, in via subordinata, a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ai
Pag. 2 di 8 sensi dell'art.2041 del Cod. Civ., la complessiva somma di € 25.844,80 comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 15-06-2018 per i trattamenti economici retributivi non corrisposti per il lavoro straordinario prestato nel periodo compreso dal 15-
06-2013 e, con le interruzioni intercorse dalla scadenza di un contratto a termine alla stipula del contratto successivo, fino al 19-08-2017, nonchè per il trattamento di fine rapporto maturato su tali trattamenti economici ovvero le maggiori e/o minori somme spettanti al lavoratore che dovessero essere ritenute di giustizia da accertarsi nel corso del presente procedimento sia a titolo contrattuale che, in via subordinata, a titolo di risarcimento dei danni da illecito contrattuale e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art.2041 del Cod. Civ., oltre l'ulteriore somma di €
600,00 per spese occorse di consulenza tecnica di parte, come da fattura n.16 del 25-06-
2018, nonchè gli ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dal 16-06-2018 e fino alla data di effettivo soddisfo;
D) conseguentemente, condannare la “ ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere in favore del ricorrente , a titolo contrattuale e, in via Parte_1
subordinata, a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art.2041 del Cod. Civ., la complessiva somma di € 25.844,80 comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 15-06-2018 per i trattamenti economici retributivi non corrisposti per il lavoro straordinario prestato nel periodo compreso dal 15-06-2013 e, con le interruzioni intercorse dalla scadenza di un contratto a termine alla stipula del contratto successivo, fino al 19-08-
2017, nonchè per il trattamento di fine rapporto maturato su tali trattamenti economici ovvero le maggiori e/o minori somme spettanti al lavoratore che dovessero essere ritenute di giustizia da accertarsi nel corso del presente procedimento sia a titolo contrattuale che, in via subordinata, a titolo di risarcimento dei danni da illecito contrattuale e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art.2041 del
Cod. Civ., oltre l'ulteriore somma di € 600,00 per spese occorse di consulenza tecnica di parte, come da fattura n.16 del 25-06-2018, nonchè gli ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dal 16-06-2018 e fino alla data di effettivo soddisfo”.
La convenuta, seppure raggiunta da regolare notifica, non si è costituita e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Pag. 3 di 8 La causa è stata istruita a mezzo documenti, prove testimoniali, consulenza tecnica d'ufficio, ed è stata decisa all'odierna udienza
Il ricorso è fondato.
*
Con l'odierna domanda, parte ricorrente agisce per ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dal maggior orario di lavoro asseritamente espletato rispetto a quello contrattualizzato e le correlate differenze a titolo di TFR.
In termini generali, grava sul creditore - lavoratore provare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre grava in capo al datore di lavoro provare il fatto estintivo della obbligazione dedotta.
Più in particolare, sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso per lavoro straordinario “grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 16150 del 19/06/2018; Cass. 4076 del 20/02/2018).
Nel caso concreto, all'esito dell'espletata istruttoria può dirsi senz'altro raggiunta la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate.
Giova subito evidenziare come debbano ritenersi provate per tabulas (cfr. contratti di assunzione doc. 4, 6, 8, 10, 12, relative proroghe, cfr. doc. 5, 7, 9, 11 e buste paga, cfr. doc.
13-46) le allegazioni attoree concernenti la durata formale dei singoli contratti di lavoro, la qualifica professionale (chef) e l'inquadramento contrattuale riconosciuto al ricorrente (I° livello del C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del Settore Turismo), nonché
l'applicazione ad essi del CCNL per i dipendenti dalle aziende del Settore , le ore Pt_2
contrattuali previste dal contratto.
Quanto all'effettivo orario svolto, le deduzioni attoree hanno trovato piena conferma nella espletata istruttoria orale.
Pag. 4 di 8 In particolare, il teste (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2023) ha riferito: ho Testimone_1
lavorato per Sciacca Mare per 17 anni sino al 2017, come stagionale. Confermo che nel periodo che va dal 2013 al 2017 ho lavorato insieme al ricorrente presso l'hotel Lipari sito nel complesso di Sciacca Mare. Io sono stato dal 2014 al 2017 il vice chef, mentre era lo chef. Noi entravamo alle 09:00 e si lavorava sino alle 14:30 con Parte_1 mezz'ora di pausa pranzo. Poi rientravamo alle 17.00 e si finiva alle 21. 30, con mezz'oretta di pausa cena compresa. Questi erano gli orari che svolgevamo 6 giorni su sette. Vi era un giorno libero a settimana. Anche il Sig. lavorava 6 giorni su sette Parte_1
osservando il medesimo orario. Questo lo posso confermare perché la brigata della cucina osservava lo stesso orario. Il giorno di riposo settimanale veniva individuato dallo
[...]
che lo comunicava al Direttore, il quale si occupava di Parte_3 Parte_4
mandare un sostituto. Noi arrivavamo alle 09.00 e procedevamo a collocare la merce nelle celle frigorifero, successivamente iniziavamo la preparazione del buffet per il pranzo sino alle 11.30. Dopodiché pranzavamo, per circa mezz'oretta, e dopo prestavamo servizio al buffet sino a chiusura alle 14.30. I coperti erano circa 500 sia a pranzo che a cena. alle 17 iniziavamo la preparazione della cena. il apriva alle 19:30. La nostra mezz'ora di Pt_5
pausa andava dalle 18.30 alle 19.00. il buffet terminava alle 21:30. Si sistemava e si andava via. Questo è ciò che è avvenuto dal 2013 al 2017 […]”.
Il teste (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2023) ha riferito “Ho lavorato per Testimone_2
dal 2010 al 2020. Ho lavorato insieme al ricorrente dal 2010 al 2016 presso CP_1
l'Hotel Lipari. Io ho lavorato in cucina con il ricorrente ed ero capo partita. Nel 2017 ho svolto attività presso altro albergo. Iniziavamo l'attività di lavoro alle ore 09.00 e terminavamo alle 14:30. Facevamo mezz'ora di pausa dalle 11:30 alle 12:00. Poi lavoravamo dalle 17:00 alle 21:30. Facevamo mezz'ora di pausa dalle 18.00 alle 18:30. Si iniziava alle 09:00 a preparare il pranzo, ciò avveniva sino alle 12:00. il iniziava alle Pt_5
12.30 e terminava alle 14.00, dopodiché perdevamo mezzoretta per la sistemazione e andavamo via. In serata si iniziava alle 17:00 la preparazione della cena, la mezz'ora di pausa, ribadisco, andava dalle 18:00 alle 18:30. Il buffet iniziava alle 19 e terminava alle
21:00. dalle 21:00 alle 21.30 sistemavamo la cucina, ovvero si puliva la cucina, le attrezzature. questo era l'orario che svolgevamo sia io che . preciso che era Parte_1
l'orario svolto da tutta la brigata. Tutta la brigata infatti iniziava a lavorare alle 9 di
Pag. 5 di 8 mattina e terminava di lavorare alle 14:30 a pranzo. Poi iniziavamo alle 17:00 e terminavamo alle 21.30. Grosso modo facevamo 500 coperti sia a pranzo che a cena.
Questo era l'orario che seguivamo 6 giorni a settimana. Avevamo un giorno libero. il giorno libero, che potevamo scegliere anche noi, era comunicato da al Parte_1 Parte_4
ossia il direttore dell'albergo, il quale a sua volta comunicava all' che
[...] CP_1
individuava il lavoratore per la sostituzione. Preciso che i giorni lavorativi andavano da lunedì alla domenica al cui interno vi era il giorno libero, Io ricevevo disposizioni sull'orario dallo Chef Indelicato, il quale riceveva le indicazioni […]”.
Il teste (cfr. verbale d'udienza del 13.3.2024) ha riferito: “ho lavorato Testimone_3
presso Hotel Lipari nel corso della stagione 2017. Io osservavo il seguente orario di lavoro dalla 09:00 alle 14:30 e dalle 17:00 alle 21:30. Il Sig. svolgeva il mio stesso Parte_1
orario di lavoro. Io ho lavorato con per circa dieci anni dal 2007. Per tutto il CP_1
periodo, ho osservato lo stesso orario di lavoro dalle 09:00 alle 14:30 e dalle 17:00 alle
21:30. Posso confermare che nel corso delle stagioni dal 2013 in poi, di cui mi è stata data lettura (cap.1), il ricorrente ha svolto lo stesso orario. Questo lo so perché ci recavamo insieme al lavoro ed andavamo via insieme. Andavamo al lavoro con la stessa macchina. cap III) ha svolto l'orario suddetto per 6 giorni a settimana con un turno di riposo, secondo la turnazione stabilita dal sig. in base alle indicazioni fornite dal ricorrente. Anche il Pt_4
turno del ricorrente era articolato in sei giorni a settimana con un giorno di riposo. cap. IV) confermo il contenuto del capitolo che mi è stato letto. Ribadisco che io ho lavorato presso l'hotel lipari nel 2017. Nel restante periodo, dal 2013 al 2016 mi recavo presso l'hotel
Lipari solo per le sostituzioni di altri lavoratori. Quando lavoravo presso l'hotel lipari in sostituzione di altri lavoratori, le lavorazioni venivano svolte nelle modalità che mi sono state lette. […] cap. V) lavoravamo dalle 17:00 alle 21:30 con mezz'ora di pausa. I coperti erano in media 500. Dalle 17:00 alle 18:30 preparavamo il servizio, dopo seguiva mezz'ora di pausa. Riprendevamo alle 19:00 e sino alle e21 somministravamo i pasti. dalle 21:00 alle
21:30 c'era la sistemazione degli alimenti. Ribadisco che io ho lavorato presso l'hotel
Lipari nel 2017. Nel restante periodo, dal 2013 al 2016 mi recavo all'hotel Lipari solo per le sostituzioni di altri lavoratori. Quando lavoravo presso l'hotel Lipari in sostituzione di altri lavoratori, le lavorazioni venivano svolte nelle modalità che mi sono state lette.
a.d.r: il sig. era il direttore della struttura Sciacca Mare. preciso che quest'ultimo è Pt_4 la denominazione del complesso delle 4 strutture alberghiere tra cui vi è l'hotel Lipari.
Pag. 6 di 8 a.d.r L'orario di mattina andava dalle =9.00 alle 14:40. la pausa pranzo si svolgeva nel periodo 11:30 – 12:00. […]”
Le dichiarazioni testimoniali posseggono il grado di sufficiente specificità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. Sez. L - Sentenza n. 16150 del
19/06/2018) per acclarare la concreta entità del lavoro straordinario espletato dal ricorrente.
In particolare, le dichiarazioni testimoniali sono prive di contraddizioni e convergenti sui punti salienti della controversia. I testimoni e che hanno lavorato Tes_1 Testimone_2 insieme al ricorrente componendo la stessa squadra lavorativa, il primo per tutto l'arco temporale dedotto in giudizio, il secondo sino al 2016, e che pertanto hanno diretta cognizione dei fatti di causa, hanno confermato: gli orari di inizio e fine della prestazione lavorativa per come dedotti in ricorso;
di avere lavorato dal lunedì alla domenica usufruendo di un giorno di riposo settimanale. Per quanto riguarda l'anno 2017, quanto riferito dal teste corrisponde al narrato del teste che ha lavorato insieme al ricorrente Testimone_1 Tes_3
solo nel 2017. Cionondimeno, le ulteriori dichiarazioni del teste , in disparte quanto Tes_3 già detto sul 2017, corroborano il narrato dei restanti testi laddove ha confermato l'orario svolto dal dipendente (09:30-14.30 e 17:00- 21.30) avendo dichiarato di avere le lavorato nel detto periodo presso (ma in altra struttura alberghiera) e che, per tale Controparte_1
ragione, si recava quotidianamente presso il luogo di lavoro insieme al ricorrente sul luogo di lavoro con la stessa auto. Ulteriore conferma rispetto alle risultanze istruttorie è data dal fatto che, quando gli capitava di sostituire un lavoratore presso l'hotel Lipari, osservava il medesimo orario più volte indicato.
Le dichiarazioni dei testimoni appaiono convergenti anche per ciò che riguarda le concrete fasi della giornata lavorativa ed, in particolare, per quanto concerne inizio e fine buffet,
(numero di coperti), nonché per quanto riguarda le modalità di richiesta delle ferie.
In forza di tale materiale istruttorio, deve ritenersi fondata la pretesa azionata dal ricorrente alla percezione di un compenso per il lavoro straordinario svolto, nonché le differenze dovute a titolo di TFR.
Pag. 7 di 8 A questo punto spettava alla convenuta provare di avere estinto la relativa obbligazione, ma rimanendo contumace siffatta prova non ha fornito.
Per stabilire il quantum debeatur è stata disposta una Consulenza tecnica d'ufficio, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui il Consulente è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Consulente ha quantificato il credito per differenze retributive maturato da
[...]
, comprensivo di TFR, determinato dalla differenza tra quanto esposto nelle buste Parte_1 paga in atti e l'importo spettantegli in base alle ore effettivamente svolte, determinando il quantum in € 32.967,56 a titolo di emolumenti maturati tra 15.6.2013 al 21.8.2017 (di cui €
30.814,40 quali differenze su retribuzioni ed € 2.153,16 quali differenze sul TFR) comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria al 20.10.2024. A tale importo vanno aggiunti gli ulteriori emolumenti accessori a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, per il periodo successivo e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi (di cui al d.m 55/2014 e succ. mod), tenuto conto del valore della controversia, con una congrua riduzione in ragione della bassa complessità delle questioni esaminate.
Parte convenuta va altresì condannata al rimborso delle spese sostenute per il pagamento del contributo unificato di € 118,50 e di € 600,00 sostenute per la consulenza di parte, siccome spesa documentata (confr. doc. n. 49), inerente rispetto alla pretesa azionata e non manifestamente superflua o eccessiva (cfr. Cass. 6056/1990).
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in solido capo alle parti nei rapporti tra queste e l'ausiliario e a carico di nei rapporti interni con il Controparte_1
ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 2.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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