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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4420/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIOIA FLAVIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 12.12.2024: “insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alla domanda di trasferimento dell'autovettura.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania, Parte_1 Controparte_1
Valcea, Distretto Valcea il 23/08/2008.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 6.11.2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 10/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi e la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, il versamento di un contributo al mantenimento della stessa a suo carico e nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di regolamentarsi il suo diritto di visita con la minore come da ricorso.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2024 parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Alla luce della documentazione versata in atti, delle circostanze allegate in ricorso e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, peraltro non contestate dalla parte resistente rimasta contumace in giudizio, ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti per pronunciare la separazione alle condizioni come richieste dal ricorrente in punto affidamento, collocazione prevalente e regime di visita padre-minore.
Deve, dunque, essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non risultando tale tipo di affidamento contrario pagina 2 di 4 all'interesse della stessa e, tenuto conto che le parti vi hanno dato spontanea attuazione sin dalla cessazione della convivenza matrimoniale (avvenuta allorché il sig. si è allontanato dall'abitazione Pt_1
nel marzo del 2023).
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, va disposto che il sig. possa incontrare e Pt_1
tenere con sé la figlia minore secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi della stessa, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo, che recepiscono sostanzialmente le indicazioni offerte dal ricorrente in ricorso e confermate in udienza,
e sulle quali la resistente rimasta contumace in giudizio non si è opposta.
Venendo, invece, al contributo al mantenimento della minore, osserva il Collegio come debba essere disposto, in conformità alla richiesta avanzata da parte ricorrente, un contributo al mantenimento per la figlia pari a euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendovi peraltro richieste avanzate in tal senso da parte del genitore collocatario della minore, la quale non si è costituita nell'ambito del presente giudizio.
Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio
Atteso che la parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che la Persona_1
minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con pagina 3 di 4 le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17:30 in periodi non scolastici) sino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20:00;
- Un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino alle ore 21:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- Ad anni alterni le vacanze Pasquali, le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno della figlia;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4420/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIOIA FLAVIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 12.12.2024: “insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alla domanda di trasferimento dell'autovettura.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania, Parte_1 Controparte_1
Valcea, Distretto Valcea il 23/08/2008.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 6.11.2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 10/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi e la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, il versamento di un contributo al mantenimento della stessa a suo carico e nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di regolamentarsi il suo diritto di visita con la minore come da ricorso.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2024 parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Alla luce della documentazione versata in atti, delle circostanze allegate in ricorso e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, peraltro non contestate dalla parte resistente rimasta contumace in giudizio, ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti per pronunciare la separazione alle condizioni come richieste dal ricorrente in punto affidamento, collocazione prevalente e regime di visita padre-minore.
Deve, dunque, essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non risultando tale tipo di affidamento contrario pagina 2 di 4 all'interesse della stessa e, tenuto conto che le parti vi hanno dato spontanea attuazione sin dalla cessazione della convivenza matrimoniale (avvenuta allorché il sig. si è allontanato dall'abitazione Pt_1
nel marzo del 2023).
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, va disposto che il sig. possa incontrare e Pt_1
tenere con sé la figlia minore secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi della stessa, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo, che recepiscono sostanzialmente le indicazioni offerte dal ricorrente in ricorso e confermate in udienza,
e sulle quali la resistente rimasta contumace in giudizio non si è opposta.
Venendo, invece, al contributo al mantenimento della minore, osserva il Collegio come debba essere disposto, in conformità alla richiesta avanzata da parte ricorrente, un contributo al mantenimento per la figlia pari a euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendovi peraltro richieste avanzate in tal senso da parte del genitore collocatario della minore, la quale non si è costituita nell'ambito del presente giudizio.
Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio
Atteso che la parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che la Persona_1
minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con pagina 3 di 4 le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17:30 in periodi non scolastici) sino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20:00;
- Un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola (o dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino alle ore 21:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- Ad anni alterni le vacanze Pasquali, le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno della figlia;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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