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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2946/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela ASni Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2946/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. ZAVATTA ILARIA
ATTORI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._6
(C.F. , CP_2 C.F._7 con il patrocinio dell'Avv. CANALE LUIGI
e
C.F. ), Controparte_3 C.F._8
C.F. ), CP_4 C.F._9
pagina 1 di 23 con il patrocinio degli Avv.ti MINELLI STEFANIA e RAVENNA GIOVANNI
e
C.F. ), Controparte_5 C.F._10
(C.F. , Controparte_6 C.F._11
(C.F. ), in qualità di erede di P_ C.F._12 Persona_1
C.F. ,
[...] C.F._13 con il patrocinio dell'Avv. FRODATI MIRKO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Parma, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta: nel merito:
- dare atto che i signori (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_3
, (C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._2 Parte_4
) e (C.F. ) sono eredi legittimi ex artt. 457 C.F._4 Parte_5 C.F._5
e 467 c.c. di nato in San Giovanni in [...], il [...], deceduto in SA RE AS Persona_2
(Pr), il 24/5/2017.
In via principale:
- Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità per difetto di interesse della costituzione di e per l'effetto P_ dichiarare vacante la quota ereditaria originariamente destinata a (unica rappresentante della stirpe Persona_3 di diseredata); P_
- accertarsi e dichiararsi che sulla quota vacante originariamente destinata a opera l'istituto Persona_3 dell'accrescimento ex art. 674 c.c. in favore degli altri coeredi legittimi che verranno identificati in corso di causa;
- dare atto del diritto degli attori ad ottenere l'assegnazione della quota di ¼ per stirpe o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa dei beni mobili ed immobili di cui non ha disposto per testamen- Persona_2 to, ossia:
1) delle somme depositate presso la banca filiale di AL nel conto corrente nn. Controparte_8
36681847
2) della metà delle somme depositate presso la banca filiale di AL nel conto Controparte_8 corrente nn. e 359335048
pagina 2 di 23 3) della proprietà dell'immobile sito in via EA, n. 159, in Comacchio e che meglio verrà identificato in corso di causa ed all'esito della CTU, identificato al
• fg 17, map 113, sub 7, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, mq 90, rendita €. 426,08, via EA località AC snc piano T-1;
• fg 17, map 113, sub 3, cat C/6, cl. 4, mq 25, rendita €. 104,53, via EA località AC, piano T;
4) dell'assegno circolare di €. 30.000,00 (trentamilaeuro/00) depositato presso il notaio Persona_4
Fatti salvi altri eventuali beni mobili e /o immobili che dovessero essere accertati in corso di causa.
- Condannare il IG. e la IG.ra a restituire ai signori CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_6
[.
, e oltre agli altri eredi legittimi che verranno identificati in Parte_1 Parte_4 Parte_5 corso di causa, il bene immobile sito in Comacchio Via EA civico n. 159ed identificato al fg 17, map 113, sub
7, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, mq 90, rendita €. 426,08, via EA località AC snc piano T-1; ed al fg 17, map 113, sub 3, cat C/6, cl. 4, mq 25, rendita €. 104,53, via EA località AC, piano T.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della legittimazione passiva di CP_9 lotti in rappresentazione della figlia dare atto del diritto degli attori ad ottenere l'assegnazione della Persona_3 quota di 1/5 per stirpe o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa dei beni mobili ed immo- bili di cui non ha disposto per testamento, già sopra elencati. Persona_2
In ogni caso: condannare e a restituire agli eredi legittimi che verranno individuati in CP_1 CP_2 corso di causa, ciascuno per la propria quota di competenza, tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del de cuius che essi illegittimamente detengono ad eccezione di quelli assegnati per legato, oltre a frutti ed interes- Persona_2 si.
Nella denegata ipotesi in cui, in corso di causa, i signori e alienassero parte dei beni CP_1 CP_2 mobili e/o immobili che, all'esito della causa, saranno ritenuti parte del patrimonio ereditario a favore degli eredi le-
condannarli a pagarne in favore degli stessi, pro quota, l'esatto controvalore oltre ad interessi e rivalutazione Pt_7 monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa e di mediazione.
Per i convenuti e : CP_1 CP_2
A) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e degli altri convenuti anche in riconvenzionale.
Nel merito:
B) Rigettare la domanda attorea e quelle proposte dagli altri convenuti anche in riconvenzionale, siccome inammissi- bili, improponibili, improcedibili e totalmente infondate sia in fatto che in diritto. pagina 3 di 23 C) Per l'effetto ed anche in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, dichiarare la qualità, in capo ai
IGg. e , di eredi universali del defunto per tutto quanto concerne il di CP_1 CP_2 Persona_2 lui patrimonio inventariato, ivi compreso l'assegno di € 30.000,00 ( euro trentamila/00) depositato presso il notaio
, di Parma, quale saldo del prezzo per la compravendita del complesso immobiliare sito in SA Persona_4
REcasali alla località San IR, Strada Torta n.4 (da consegnare al venditore entro la data del Persona_2
30 giugno 2017 fissata per il rilascio dell'immobile in favore dell' acquirente), e per tutti gli altri beni che eventual- mente potrebbero sopravvenire, attribuendo tutta la massa ereditaria ai predetti.
D) Emettere ogni altro conseguenziale provvedimento di giustizia.
E) Condannare in ogni caso gli attori e gli altri convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla rifusione delle spese, compensi, rimborso spese forfettarie, oltre oneri di legge, CPA ed IVA del giudizio, ivi compresa la fase di mediazione, in favore dei IGg. e . CP_1 CP_2
Per i convenuti e Controparte_3 CP_10
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria istanza disattesa,
- dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti IG.ri CP_1
e per i motivi esposti in atti e comunque respingere anche nel merito le domande svolte
[...] CP_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- dichiarare la inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 167 cpc delle domande svolte dai convenuti
e e dichiarare inammissibile per carenza di legittima- Controparte_5 Controparte_6 P_ zione attiva e/o interesse ad agire le domande svolte dalla IG.ra , e comunque respingerle an- P_ che nel merito;
In via principale
- accertare e dichiarare che i lasciti testamentari disposti dal IG. con testamento olografo data- Persona_2 to 10/05/2016 pubblicato in data 01/06/2017 a ministero Notaio Dott. - Rep. n.853 Per_5
Racc. n.621 in favore dei IG.ri e costituiscono legati;
CP_1 CP_2
- previa ricostruzione ed accertamento dell'asse ereditario, dichiarare aperta la successione legittima in concor- so con quella testamentaria, sul residuo patrimonio del sig. di cui il de cuius non ha disposto Persona_2 per testamento a titolo di legato, accertando e dichiarando che l'asse ereditario è composto dai beni e diritti di credito indicati ai punti a) b) c) d) e) f) della comparsa di costituzione e risposta depositata da codesta difesa in data 14.11.2018 e di tutti i beni di cui agli inventari, oltre ad ogni ulteriore bene che dovesse essere accer- tato in corso di causa;
pagina 4 di 23 - accertare e dichiarare che le signore e sono eredi legittime ex art. 457 e CP_10 Controparte_3
467 c.c del sig. per rappresentazione della defunta madre , nella misu- Persona_2 Persona_6 ra di ½ ciascuna, o in via subordinata nella misura di 1/10 ciascuna come richiesto da parte attrice, del patrimonio mobiliare e immobiliare del de cuius e di tutti i beni ed attività di cui egli non ha disposto per te- stamento a titolo di legato e precisamente dei beni e diritti di credito individuati nei punti a), b), c), d), e), f) della comparsa di costituzione e risposta depositata da codesta difesa in data 14.11.2018 e su ogni ed ulte- riore bene mobile ed immobile ed attività che risulterà in corso di causa facente parte del patrimonio eredita- rio del de cuius;
- dichiarare tenuti e condannare i IG.ri e la a restituire in favore delle sig.re CP_1 CP_2
ed , e degli altri eventuali eredi legittimi che verranno accertati in corso di CP_10 Controparte_3 causa, ciascuno per la propria quota ereditaria, tutti i beni ed attività facenti parte dell'asse ereditario del
IG. dagli stessi posseduti o detenuti, ad eccezione di quelli ai medesimi pervenuti per legato, Persona_2
e precisamente dei beni individuati nei punti a), b), c), d),e) f) della comparsa di costituzione e risposta depo- sitata da codesta difesa in data 14.11.2018 e di ogni ulteriore bene mobile ed immobile facente parte del pa- trimonio del de cuius che dovesse essere accertato nella disponibilità dei signori e CP_1 Parte_8
[..
il tutto oltre ai frutti maturati, oltre migliorie, addizioni, rivalutazioni ed interessi dal dovuto al saldo e quelli dal giorno della domanda al saldo ex art. 1283cc.;
- in via subordinata condannare i signori e alla restituzione del controvalore dei CP_1 CP_2
suddetti beni individuati nei punti a), b), c), d) e), f) della comparsa di costituzione e risposta depositata da codesta difesa in data 14.11.2018 e di tutti gli ulteriori beni mobili ed immobili facenti parte del patrimo- nio del de cuius, nella misura che risulterà in corso di causa, da versarsi in favore delle signore CP_10
e nella misura di ½ ciascuna o subordinatamente nella diversa quota di 1/10 cia-
[...] Controparte_3 scuna come indicato da parte attrice, il tutto oltre ai frutti maturati, oltre spese, migliorie, addizioni, rivalu- tazioni ed interessi dal dovuto al saldo e quelli dal giorno della domanda al saldo ex art. 1283cc..
In ogni caso:
- condannare inoltre i IG.ri e , in via solidale o alternativa tra loro, alla rifu- CP_1 CP_2
sione di tutte le spese sostenute dalle IG.re e per la ricostruzione dell'asse CP_10 Controparte_3 ereditario e per la tutela dei loro diritti successori, nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente
e derivante alla declaratoria di eredi a titolo universale da parte dei IG.ri e CP_1 CP_2 che dovesse essere accertato nell'istruttoria;
pagina 5 di 23 - il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese di mediazione sostenute dalle signore e , nonché delle spese di accettazione di eredità e relativa trascri- Controparte_3 CP_10 zione, ed ogni ulteriore spesa ed onere sostenuto dalle convenute in corso di causa.
Per i convenuti e Controparte_5 Controparte_6 P_
Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale adito:
Nel merito in via principale: accertata la qualità di eredi legittimi, in concorso con gli attori, di:
- e , nipoti del de cuius, in rappresentazione della madre Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11
– diseredata – per la quota di 1/10 ciascuno o quella quota, maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
- in rappresentazione della figlia erede legittima quale NI del de cuius, in rappre- P_ Persona_3 sentazione della madre – diseredata – per la quota di 1/5 o quella quota, maggiore o minore che do- P_ vesse risultare all'esito dell'istruttoria;
Dichiarare che il verbale di testamento olografo pubblicato dal notaio dr. rep. 853 raccolta 621 Persona_7 del 01/16/2017, che si impugna nell'interpretazione delle ultime volontà del de cuius come disposizioni a titolo universale a favore dei sig.ri nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
n.52 e nata a [...] il [...] residente a [...]
n.35 SA RE AS (PR), costituisce in realtà un legato e per l'effetto, previa esatta ricostruzione dell'asse eredita- rio nella sua completezza, dichiarare aperta la successione legittima in favore degli odierni convenuti pro quota con gli altri eredi legittimi individuati in corso di causa, in concorso con quella testamentaria per la parte di patrimonio del sig. non disposto per testamento in particolare dei beni: Persona_2
a) Conto corrente acceso presso / filiale di AL ME (PR) n. 36681847 CP_12 CP_8 portante, alla data del decesso del sig. la somma di € 154.148,16; Persona_2
b) Conto corrente acceso presso / filiale di AL ME (PR) n. 359335048 CP_12 CP_8 portante, alla data del decesso del sig. la somma di € 977,44. La somma di cui sopra dovrà essere Persona_2 considerata in ragione del 50% stante la contestazione con il sig. ; Persona_8
c) Credito pari ad € 30.000,00 portato da assegno circolare emesso dalla società IR s.r.l. a favore del sig.
[...] come saldo compravendita dell'immobile di SA RE AS (PR) ed attualmente depositato presso il Parte_9 notaio rogante dott. ; Persona_4
d) Immobile sito Comacchio (FE), via EA, civico 159 costituito da abitazione oggi identificato al Catasto del medesimo Comune al Foglio 17, mappale 113, sub. 7 cat. A/3, classe 2 vani 5,5 mq 90 via EA località Vac-
pagina 6 di 23 colino snc Piano T-1 ed autorimessa identificata al foglio 17, mapp. 113 cat. C/6 cl.4, mq 25, via EA località
AC, piano T.
Fatti salvi altri eventuali beni mobili e/o immobili che dovessero risultare esclusi dal suddetto elenco.
Nel merito in via subordinata: accertata la qualità di eredi, in concorso con gli attori, di:
- e , nipoti del de cuius, in rappresentazione della madre Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11
– diseredata – per la quota di 1/10 ciascuno o quella quota, maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
- in rappresentazione della figlia erede legittima quale NI del de cuius, in rappre- P_ Persona_3 sentazione della madre – diseredata – per la quota di 1/5 o quella quota, maggiore o minore che do- P_ vesse risultare all'esito dell'istruttoria;
Dichiarare che l'impossessamento di tutti i beni mobili ed immobili da parte dei sig.ri nato a [...]- CP_1 gio sul Mincio il 16/12/1956 ivi residente in [...] e nata a [...] il CP_2
29/08/1950 residente a [...] SA RE AS (PR), in particolare di quelli non espressamente legati per disposizione testamentaria ai suddetti soggetti ed individuati ai punti a), b), c), d) di cui in narrativa, salvo altri, lede la quota di legittima riservata per legge ai nipoti pretermessi, eredi necessari per rappresen- tazione delle sorelle diseredate.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse ritenersi esclusa dalla successione legittima la sig.ra , poiché pur agendo in rappresentazione della figlia , po- P_ Persona_3 trebbe risultare comunque diseredata ab origine, ripartire la sua quota pari ad 1/5 tra le altre stirpi, e per l'effetto, accertata la qualità di eredi di e , nipoti del de cuius, in rappresentazione della Controparte_5 Controparte_6 madre – diseredata, e che pertanto rappresentano una stirpe –, riconoscere il diritto ad ottenere Controparte_11
l'assegnazione della quota di 1/4 per stirpe o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa dei beni mobili ed immobili di cui non ha disposto per testamento, ossia: Persona_2
1) delle somme depositate presso la banca filiale di AL nel conto corrente Controparte_8 numero 36681847;
2) della metà delle somme depositate presso la banca filiale di AL nel conto Controparte_8 corrente numero 359335048
3) della proprietà dell'immobile sito in via EA, n. 159, in Comacchio e che meglio verrà identificato in corso di causa ed all'esito della CTU, identificato al
• fg 17, map 113, sub 7, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, mq 90, rendita €. 426,08, via EA località AC snc piano T-1;
pagina 7 di 23 • fg 17, map 113, sub 3, cat C/6, cl. 4, mq 25, rendita €. 104,53, via EA località AC, piano T;
4) dell'assegno circolare di €. 30.000,00 (trentamila/00) depositato presso il notaio Persona_4
Fatti salvi altri eventuali beni mobili e /o immobili che dovessero essere accertati in corso di causa.
In ogni caso: Dichiarare che i sig.ri e debbano restituire a favore degli eredi legittimi CP_1 CP_2 individuati in corso di causa, ciascuno per la quota di propria competenza, tutti i beni mobili ed immobili di proprie- tà del sig. che detengono ad eccezione di quelli che gli sono pervenuti per legato, oltre ai frutti ed inte- Persona_2 ressi. Nella denegata ipotesi che, nelle more o in corso di causa i sig.ri e avessero alie- CP_1 CP_2 nato parte dei beni immobili ovvero disperso il patrimonio mobiliare che, previo esatto accertamento, deve far parte dell'asse ereditario a favore degli eredi legittimi, condannarli a pagarne in favore degli stessi eredi legittimi, pro quota,
l'esatto controvalore oltre di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge oltre al rimborso delle spese di mediazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, e premettendo di essere Parte_3 Parte_4 Parte_5 nipoti ex sorore del defunto convenivano innanzi all'intestato Tribunale Persona_2 CP_1
,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_10 CP_6
e al fine di ottenere un accerta-
[...] Controparte_5 Persona_3 mento dei propri diritti successori in ordine all'eredità del defunto.
A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano che:
- in data 24/05/2017 decedeva a SA REcasali (PR) senza lasciare né genito- Persona_2
ri, né figli, né coniuge e lasciando testamento olografo datato 10/05/2016, pubblicato il
1/06/2017, con il quale disponeva parzialmente del proprio patrimonio;
- con il testamento, in particolare, il de cuius: i) escludeva dall'eredità le di lui sorelle P_
ed ii) lasciava la casa sita a San IR (SA REcasali), Via Torta n. Per_9 Per_10 CP_11
4, alla NI;
iii) lasciava la casa sita in AC (Comacchio), Parte_1
Via EA n. 157, a iv) lasciava la propria automobile a CP_1 CP_2
;
[...]
- le attribuzioni operate con il testamento dovevano intendersi come legati di specie che non esaurivano interamente l'asse ereditario, con il conseguente aprirsi sul patrimonio residuo del de cuius della successione legittima, a cui erano chiamati per rappresentazione i figli delle pagina 8 di 23 cinque sorelle del de cuius, già in parte escluse dal testamento, ossia: i) Parte_10
, e , figli di ii)
[...] Parte_3 Parte_2 Persona_11 [...]
e figli di iii) Pt_4 Parte_5 CP_13 Persona_1 figlia di iv) e
[...] P_ Controparte_6 Controparte_5 figli di v) figlie di Controparte_11 CP_10 Controparte_3 [...]
già deceduta in data 24/09/2004; Persona_12
- anteriormente al decesso, il de cuius, con atto di vendita del 2/03/2017 a ministero del No- taio aveva alienato l'immobile sito a San IR (SA REcasali), Via Persona_4
Torta n. 4, alla società per il corrispettivo di € 200.000,00, già versati al Controparte_14 venditore quanto ad € 170.000,00 e per il residuo di € 30.000,00 a titolo di saldo depositati in assegno circolare presso lo studio del notaio rogante, revocando in tal modo il legato a favore della NI , salvo il diritto di quest'ultima ad ottenere la Parte_1 quota di eredità ad essa spettante ex lege;
- i tentativi di definizione bonaria della vicenda erano falliti a causa dell'opposizione dei lega- tari e , appropriatisi dell'intero patrimonio eredi- CP_1 CP_2 tario, rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio e , i quali contestavano le do- CP_1 CP_2 mande attoree, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori;
nel meri- to ed in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi la propria qualifica di eredi universali di
[...]
sul presupposto che le attribuzioni patrimoniali operate dal de cuius con il testamento do- Per_2 vessero intendersi come istitutive di eredi ex re certa, con il conseguente loro diritto ad ottenere l'attribuzione dell'intero patrimonio residuo del defunto, in ragione della vis expansiva della istitu- zione rispetto ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
Si costituivano altresì e le quali aderivano alla rico- CP_10 Controparte_3 struzione attorea in ordine alla natura a titolo particolare delle disposizioni testamentarie e al con- corso che ne derivava tra successione legittima e successione testamentaria, eccependo, però, che il patrimonio residuo del de cuius avrebbe dovuto essere attribuito per rappresentazione interamente a loro favore, essendo la di loro madre, l'unica sorella del de cuius non espressa- Persona_6 mente diseredata con il testamento.
Si costituivano, infine, Controparte_6 Controparte_5 CP_15 quest'ultima in qualità di unica erede di i quali aderivano integralmen-
[...] Persona_3
pagina 9 di 23 te alla ricostruzione attorea, rivendicando la quota di eredità loro spettante ex lege sulla successione di secondo quanto prospettato dagli attori;
rispetto alla posizione di Persona_2 CP_16
i convenuti specificavano che la stessa avanzava tali pretese in rappresentazione della figlia
[...] deceduta il 19/10/2018, successivamente alla notifica dell'atto di citazio- Persona_3 ne.
1.1. La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'audizione di testimoni (cfr. verbale udienza del 14/10/2020).
1.2. Indi, a seguito di rinvii determinati da esigenze organizzative dell'Ufficio, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 12/06/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata in sede di costituzione in giudizio da e nei confronti degli attori, e successivamen- CP_1 CP_2 te estesa nei confronti di e (nonché di Controparte_6 Controparte_5 [...]
, occorre preliminarmente rilevare che le parti in questione assumono di avere le- CP_17 gittimazione attiva nel presente giudizio per rappresentazione in linea collaterale, in quanto discen- denti delle sorelle del defunto (e precisamente: , Persona_2 Persona_13 [...]
Perso
e , quali figli di Per_14 Parte_3 Persona_11 Parte_4 quali figli di e Parte_11 CP_13 Controparte_6 CP_5
, quali figli di .
[...] Controparte_11
È noto che, in materia di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti del- lo stato civile (ex multis Cass. n. 22192/2020), senza che risulti ammissibile a tal fine il ricorso alla prova testimoniale.
Nel caso di specie, gli attori ed i convenuti sopra citati hanno prodotto agli atti idonea documenta- zione che attesta il loro status di figli dei rispettivi ascendenti (in tesi rappresentati) da cui scaturisce l'operatività dell'istituto della rappresentazione (cfr. doc. 7 di parte attrice e doc. 9 fasc. Avv. Fro- dati).
Quanto al rapporto di parentela in linea collaterale tra il defunto e il rappresentato (le sorelle), oc- corre rilevare come lo stesso sia provato dal certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di pagina 10 di 23 San Giovanni in Persiceto, prodotto agli atti dalle convenute ed Controparte_3 [...] doc. 6), da cui emerge che aveva cinque sorelle, ossia CP_10 Persona_2 Persona_11
e (sorella quest'ultima i cui CP_13 Controparte_11 P_ Persona_6 discendenti, come confermato dal medesimo documento sopra citato, sono pacificamene
[...]
d CP_18 CP_10
Alla luce di questi elementi, si ravvisa indubbiamente la legittimazione attiva degli attori e dei citati convenuti ad agire nel presente giudizio, quali nipoti ex sorore in ipotesi subentrati in linea collatera- le, ai sensi dell'art. 467 c.c., nella posizione dei rispettivi ascendenti con riferimento all'eredità di
Persona_2
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da ed n Controparte_3 CP_10 sede di costituzione in giudizio, non incide sul riscontro della suddetta legittimazione (rispetto agli attori ed agli altri convenuti) la circostanza che le sorelle Persona_11 CP_13 [...]
e siano state espressamente escluse dalla successione dal de cuius con il te- Persona_15 P_ stamento (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la diseredazione, al pari dell'indegnità a succede- re, ha efficacia meramente personale e non si estende "ipso iure" all'intera stirpe dell'escluso, nei cui confronti opera
l'istituto della rappresentazione, salvo che il testatore disponga in modo diverso, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti della persona diseredata” (Cass. n. 26062/2018; n. 11195/1996; n. 6339/1982).
Nel caso di specie, non avendo in alcun modo il de cuius manifestato con il testamento la volontà di escludere dalla successione tutta la stirpe delle sorelle, deve pertanto riconoscersi in astratto la pos- sibilità che la rappresentazione operi rispetto ai loro discendenti.
2.1.1. Una notazione a parte merita la posizione della convenuta (sorella di P_
, la quale si è spontaneamente costituita nel presente giudizio avanzando pretese ri- Persona_2 spetto all'eredità del de cuius quale rappresentante della figlia deceduta in Persona_3 data 19/10/2018 (doc. 5 fasc. Avv. Frodati), successivamente alla notifica dell'atto di citazione.
La legittimazione della convenuta, invero, è fortemente contestata da tutte le altre parti del giudi- zio, in quanto si rileva che la stessa, essendo stata espressamente esclusa con il testamento dal fra- tello, non può subentrare nella posizione della figlia (che avrebbe astrattamente concorso alla suc- cessione proprio quale rappresentante della madre), ai sensi dell'art. 467 c.c., al fine di vantare au- tonomamente diritti successori sull'eredità del de cuius.
pagina 11 di 23 Ne seguirebbe che la quota originariamente spettante a essendo rimasta Persona_3 vacante, dovrebbe essere oggetto di accrescimento, ai sensi dell'art. 674 c.c., a favore degli altri ere- di legittimi (cfr. pag. 18-19 della comparsa conclusionale attorea).
A riguardo, occorre chiarire che, a prescindere dalla qualificazione giuridica della propria posizione offerta agli atti dalla convenuta, la legittimazione di ad agire nel presente giudi- CP_19 zio non si ravvisa tanto in ragione dell'operare dell'istituto della rappresentazione, quanto per il fat- to che la stessa è pacificamente unica erede legittima della figlia (cfr. an- Persona_3 che doc. 6 fasc. Avv. Frodati Mirko) e, come tale, trasmissaria, ai sensi del primo comma dell'art. 479 c.c., del diritto di accettare l'eredità di (in ipotesi) già entrato a far parte (per Persona_2 rappresentazione) del patrimonio ereditario della sua dante causa.
Invero, nel trasferimento operato ai sensi della norma sopra citata, il trasmissario è chiamato per diritto derivato dal trasmittente e non, come nella rappresentazione, iure proprio, come diretto suc- cessore del de cuius originario, dovendo pertanto ritenersi che l'erede del trasmittente possa ricevere la delazione anche se incapace o indegno rispetto all'originario de cuius.
Ciò posto, il verificarsi della trasmissione esclude i presupposti dell'accrescimento (così come quelli della rappresentazione, che avrebbe semmai operato laddove il chiamato fosse morto prima della trasmissione) perché impedisce il venire meno della delazione, che passa identica ad altri soggetti.
In effetti, ad ammettere (in via ipotetica) che non possa acquistare neanche in- P_ direttamente l'eredità del fratello (senza che se ne vedano le ragioni), la conseguenza che ne derive- rebbe non sarebbe affatto quella dell'accrescimento a favore degli altri (ipotetici) coeredi (che pre- suppone appunto il venire meno della delazione), ma si dovrebbe ipotizzare una peculiare chiamata successiva a favore di altri eredi legittimi di avente ad oggetto il solo di- Persona_3 ritto di accettare l'eredità di con la conseguente (eventuale) necessità di integrare il Persona_2 contraddittorio nei loro confronti (laddove non siano già parti del giudizio).
Questa necessità, in realtà, non si ravvisa nel caso di specie per il semplice fatto che è incontestato che in qualità di unica erede legittima della figlia, abbia acquistato l'intero pa- P_ trimonio ereditario della stessa e, con esso, anche (in ipotesi) il diritto di accettare l'eredità di
[...]
dovendo pertanto indubbiamente ravvisarsi, nei termini sin qui chiariti, una sua legitti- CP_20 mazione ad agire nel presente giudizio.
2.2. Venendo quindi all'esame del merito della controversia, occorre rilevare che la principale que- stione posta dalle parti nel presente giudizio attiene al se, a fronte delle disposizioni del testamento pagina 12 di 23 olografo di datato 10/05/2016 (doc. 1 di parte attrice), ricorra una successione a ti- Persona_2 tolo universale a favore dei beneficiari delle relative attribuzioni patrimoniali, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., oppure una successione a titolo particolare a cui si lega, ai sensi dell'art. 457, comma
2, c.c., l'attribuzione del patrimonio residuo del de cuius in forza della disciplina sulla successione le- gittima.
In particolare, secondo la ricostruzione offerta dagli attori (a cui aderiscono in larga parte gli altri parenti del de cuius convenuti nel presente giudizio), sarebbero istitutive di legati le disposizioni del testamento olografo con cui ha espressamente assegnato i seguenti beni: Persona_2
- alla NI la casa in Via Torta n. 4 a San IR, Comune di Parte_1
SA REcasali;
- a la casa situata in Via EA n. 157 località Rotta Zambusi, Vaccoli- CP_1
no, Comune di Comacchio;
- a la sua autovettura. CP_2
La successiva vendita - operata da a favore della società con atto a Persona_2 Controparte_14 ministero del Notaio del 2/03/2017 (doc. 2 di parte attrice) - dell'immobile di Persona_4
San IR, Via Torta n. 4, avrebbe comportato una revoca del legato a favore della NI
[...]
, rimanendo fermo per quest'ultima, così come per gli altri parenti convenu- Parte_12 ti nel presente giudizio (discendenti delle cinque sorelle del de cuius), il diritto di succedere per rap- presentazione al de cuius, acquistando ex lege, nella misura di 1/5 per stirpe, il patrimonio ereditario residuo, costituito dai seguenti beni:
a) immobile sito in AC (Comacchio) al civico n. 159 di Via EA e autorimessa facen- te parte del medesimo complesso, così come meglio identificati agli atti (doc. 5 di parte at- trice), con i relativi accessori e pertinenze (di cui è stata richiesta una più precisa determina- zione tramite CTU);
b) intero saldo del conto corrente intestato ad acceso presso , fi- Persona_2 Controparte_8
liale di AL, n. 36681847, pari, alla data del decesso, ad € 154.148,16 (doc. 6 di parte attrice);
c) metà del saldo del conto corrente cointestato tra e acceso Persona_2 Persona_8
presso , filiale di AL, n. 359335048, pari, alla data del decesso, a Controparte_8 complessivi € 977,44 (doc. 6 di parte attrice);
pagina 13 di 23 d) metà del saldo del conto corrente cointestato tra e acceso Persona_2 Persona_8
presso Banca Centro Emilia, filiale San Giuseppe di Comacchio (FE), n. 19-009412742, pa- ri, alla data del decesso, a complessivi € 330,93 (doc. 17 fasc. Avv.ti Ravenna e Minelli);
e) credito di € 30.000,00 vantato da nei confronti della società Persona_2 CP_14
a titolo di saldo del prezzo della vendita dell'immobile di San IR, Via Torta n. 4,
[...] di cui all'assegno circolare per pari importo depositato presso il Notaio Persona_4
(cfr. doc. 12 e 22 fasc. Avv.ti Ravenna e Minelli);
f) beni mobili rinvenuti nell'immobile sito in AC (Comacchio), Via EA n. 159 e be- ni mobili rinvenuti nell'immobile sito in San IR (SA RE AS), Via Torta n. 4, tutti oggetto di inventario a ministero Notaio come risultanti dai verbali agli Persona_7 atti (doc. 4 fasc. Avv.ti Ravenna e Minelli).
I convenuti e hanno fortemente contestato la ricostru- CP_1 CP_2 zione sopra operata, sostenendo che, attraverso il testamento del 10/05/2016, ab- Persona_2 bia inteso disporre dell'intero suo patrimonio mediante devoluzione di tutti i beni che all'epoca lo componevano a favore dei beneficiari delle relative disposizioni, da qualificarsi pertanto come eredi universali.
A tal fine hanno anche evidenziato come il de cuius, nell'attribuire a la casa si- CP_1 tuata in AC (Comacchio), Via EA n. 157, abbia inteso fare riferimento a tutti gli immobi- li che compongono il relativo complesso, ivi compreso l'appartamento identificato al civico n. 159 della medesima via, da sempre considerati in termini unitari.
L'alienazione dell'immobile di San IR, Via Torta n. 4, originariamente oggetto di devoluzione testamentaria a favore di , avrebbe quindi comportato il venire meno di Parte_1 un erede, con la conseguente attribuzione a favore di e CP_1 CP_2 dell'intero patrimonio ereditario, comprensivo dei crediti sopravvenuti rappresentati dalla liquidità presente sui conti correnti sopra richiamati.
2.2.1. A fronte delle contrapposte ricostruzioni delle parti, appare opportuno ricordare che, secon- do costante giurisprudenza di legittimità, in materia di successioni, al fine di stabilire se una dispo- sizione testamentaria sia a titolo universale o particolare, occorre compiere una duplice indagine: la prima di carattere oggettivo, con riferimento al contenuto dell'atto, la seconda di carattere soggetti- vo, sull'effettiva volontà del testatore in ordine alla natura del lascito (cfr. Cass. n. 9467/2001; n.
8123/1987).
pagina 14 di 23 Invero, ai fini della designazione dell'erede, non rileva l'uso da parte del testatore di espressioni sa- cramentali, purché si possa desumere con certezza la sua volontà di attribuire beni e/o sostanze non già come cose singole ma nel loro rapporto con il tutto (c.d. insistutio ex re certa). Di fronte all'attribuzione di beni determinati occorre quindi stabilire quale sia stata l'intenzione del testatore, se di assegnare quei beni come beni determinati e singoli, ed allora si avrà successione a titolo par- ticolare o legato, ovvero di lasciarli come totalità o quota del suo patrimonio, ed allora si avrà suc- cessione a titolo universale e istituzione di erede (cfr. Cass. n. 28259/2022; n. 24310/2022; n.
23563/2019; n. 23393/2017; n. 24163/2013; n. 17266/2012; n. 974/1999; n. 6190/1984).
A riguardo, la giurisprudenza di merito ha anche condivisibilmente rilevato che si è in presenza di un legato nel caso di lasciato di un bene determinato, mentre l'istituzione di erede ex certa re ricorre unicamente quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dub- bio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destina- tario di essi ad una successione a titolo universale. Il lascito di beni determinati, dunque, ove ri- manga incerta la sua natura, va considerato, nel dubbio, non già come istituzione di erede ex re certa, bensì come legato (cfr. Tribunale di Monza, sentenza del 24/04/2020).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che, nel caso di specie, la formula- zione della scheda testamentaria (cfr. doc. 1 di parte attrice) è tale da non offrire alcuna indice con- creto del fatto che abbia inteso attribuire il suo intero patrimonio a favore dei bene- Persona_2 ficiari delle relative disposizioni, non essendo sufficiente a riguardo la circostanza che, con il testa- mento, il de cuius abbia espressamente diseredato le sorelle ancora in vita (stante, come visto, il paci- fico operare della rappresentazione a favore dei discendenti delle stesse).
È pacifico, del resto, che alla data di redazione del testamento (10/05/2016) il de cuius fosse titolare di beni e crediti ulteriori rispetto a quelli di cui ha disposto per testamento, con particolare riguardo alla liquidità presente sui rapporti di conto corrente sopra richiamati, di cui all'epoca era già intesta- tario o cointestatario.
La circostanza, allegata dai convenuti e , secondo cui i CP_1 CP_2 suddetti conti correnti presentavano, alla data di redazione del testamento, una liquidità esigua, tale da poter essere ritenuta trascurabile ai fini della ricostruzione della volontà del de cuius in ordine alla destinazione del suo patrimonio, non trova alcun riscontro nella documentazione agli atti, essendo- si i convenuti limitati a produrre le movimentazioni relative al conto corrente intestato ad
[...] acceso presso , filiale di AL, n. 36681847 relative all'anno 2016 Per_2 Controparte_8
pagina 15 di 23 (doc. 4 di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), senza peraltro provare di aver as- sunto alcuna iniziativa nei confronti degli istituti bancari ai fini di una compiuta ricostruzione della situazione patrimoniale del defunto;
non è provato in alcun modo, in particolare, che la liquidità ri- scontrata sul suddetto conto corrente alla data di apertura della successione (pari ad € 154.148,16), così come risultante anche dal verbale di inventario redatto dal Notaio (doc. 4 Persona_7 fasc. Avv. Canale, pag. 15), fosse riconducibile a parte del corrispettivo ottenuto per la vendita alla società dell'immobile sito a San IR, Via Torta n. 4, in data 2/03/2017 (doc. Controparte_14
2 di parte attrice), piuttosto che a risorse di cui il de cuius aveva già la disponibilità nel momento in cui ha redatto il testamento.
Per contro, risulta dalla documentazione prodotta agli atti dalle convenute CP_10
(doc. 26-28) che, anteriormente alla redazione del testamento, il de cuius Controparte_3 abbia avuto la disponibilità di somme di denaro di importi non indifferenti (riconducibili ad un ac- credito di € 117.000,00 operato il 8/03/2011 sul conto corrente di cui era cointe- Controparte_8 statario e al corrispettivo di € 85.000,00 ottenuto in data 14/12/2012 per la vendita di altro immo- bile di cui era proprietario), tali da far presumere che il suo patrimonio non si esaurisse negli im- mobili di cui ha disposto per testamento.
Inoltre, anche a prescindere dalle contestazioni tra le parti in ordine alla consistenza del lascito rife- rito agli immobili di Comacchio, Via EA n. 157 (su cui si veda infra), risulta per tabulas (si veda il verbale di inventario di cui al doc. 4 fasc. Avv. Canale, pag. 15 ss) che, al momento del decesso, il de cuius era proprietario di numerosi beni mobili rinvenuti nell'immobile sito in AC (Comac- chio), Via EA n. 159, e nell'immobile sito in San IR (SA RE AS), Via Torta n. 4, ve- rosimilmente già presenti nel suo patrimonio alla data del testamento (trattandosi degli arredi di tali abitazioni), di cui lo stesso non ha disposto per testamento.
In questo contesto, è del tutto insostenibile la tesi avanzata da e CP_1 CP_2
secondo cui con il testamento olografo del 10/05/2016, avrebbe dispo-
[...] Persona_2 sto di tutti i beni di cui all'epoca era proprietario, istituendoli, insieme alla NI Parte_1
(salva successiva revoca dell'istituzione di quest'ultima), come eredi universali della tota-
[...] lità del suo patrimonio.
Al più, a voler accedere (in ipotesi) alla ricostruzione secondo cui le attribuzioni patrimoniali ope- rate dal de cuius con il testamento configurano una istituzione di erede ex re certa, si dovrebbe co- munque ritenere che, con riferimento ai beni residui di cui era già proprietario alla Persona_2
pagina 16 di 23 data di redazione del testamento, operi un concorso tra successione legittima e successione testa- mentaria, caratterizzato dall'attribuzione agli eredi legittimi di una quota su tali beni, per quanto as- seritamente di valore esiguo.
Occorre invero chiarire che il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui la forza espan- siva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito ex re certa (Cass. Sez. Un. n.
17122/2018; n. 12158/2015), va inteso nel senso che l'acquisto dell'istituito non è limitato alla sin- gola cosa attribuita come quota, ma si estende anche (e soltanto), in misura proporzionale, ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. In mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi dal testatore sono, dunque, attribuiti al chia- mato ex lege (Cass. n. 9487/2021), con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istitui- ti ex re certa (Cass. n. 42121/2021).
In questa prospettiva, in assenza di una espressa previsione nel testamento che specifichi la sorte dei beni/crediti sopra richiamati (della cui titolarità il de cuius era indubbiamente consapevole), gli stessi non potrebbero che essere devoluti agli eredi legittimi di in concorso con gli Persona_2
(asseriti) eredi testamentari istituiti nel testamento.
Ma questa conclusione (invero mai prospettata dai convenuti) presupporrebbe la possibilità di de- terminare precisamente, ai fini della attribuzione dei beni in questione, la quota di eredità spettante ai presunti eredi istituiti per testamento, attraverso la valutazione del valore proporzionale dei beni ad essi attribuiti rispetto al complesso del patrimonio di cui il de cuius era proprietario all'epoca del testamento.
Possibilità, questa, preclusa ab origine dalla circostanza che e CP_1 CP_21
, continuando a sostenere la propria qualifica di eredi universali rispetto alla totalità del pa-
[...] trimonio di (sul presupposto, non dimostrato, che il residuo patrimonio del de cuius Persona_2 all'epoca fosse trascurabile), non hanno mai offerto alcun elemento agli atti che consenta di deter- minare il rapporto tra i beni loro attribuiti per testamento e il complessivo patrimonio del de cuius, precludendo peraltro, in tal modo, anche la possibilità di determinare la quota di riparto del patri- monio ereditario a loro asseritamente spettante come eredi (in ipotesi unici) nei reciproci rapporti
(quota che, per inciso, non potrebbe che avere una consistenza minima per , CP_2 vista l'attribuzione alla stessa soltanto di un'autovettura di modesto valore, a fronte di un patrimo- nio ereditario composto da diversi immobili).
pagina 17 di 23 Alla luce di tutto quanto sopra, è indubbio che nel caso di specie le attribuzioni patrimoniali opera- te da con il testamento olografo del 10/05/2016 debbano essere intese come legati, Persona_2 con la conseguente devoluzione del patrimonio residuo del de cuius al momento del decesso in for- za delle norme sulla successione legittima.
È appena il caso di osservare, peraltro, che tale conclusione non è smentita dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal Notaio (cfr. verbale udienza del 14/10/2020) che, su Persona_7 istanza di aveva provveduto alla pubblicazione del testamento olografo di CP_1
(doc. 1 di parte attrice). Persona_2
In sede testimoniale, in particolare, il Notaio ha confermato che, nel corso di un incontro interve- nuto nel mese di maggio 2017, gli aveva manifestato la volontà di non lasciare nien- Persona_2 te in eredità ai suoi familiari, con particolare riguardo alle sorelle ed ai figli di queste, mostrandogli anche un testamento olografo di cui aveva consegnato una copia originale a e CP_1 informandolo di avere già alienato l'immobile attribuito alla NI . Il Parte_1 teste ha altresì dichiarato di avere offerto al una consulenza orale “su quelle che sarebbero state Per_2 le disposizioni idonee a soddisfare le richieste che mi aveva esposto”, apponendo anche delle correzioni a mati- ta sul testo da lui scritto;
ha, infine, riferito che, all'esito dell'incontro (così come confermato anche dalla segretaria dello studio notarile, sentita nel corso della medesima udienza), il Per_16 [...]
Per_ aveva preso un nuovo appuntamento a fine maggio, a fronte delle possibilità rappresentatagli dal Notaio di redigere un testamento pubblico o di lasciare in deposito un testamento olografo, appuntamento poi saltato a causa del suo decesso intervenuto il 24/05/2017.
Le risultanze istruttorie sopra richiamate, a ben vedere, avvalorano il rilievo che, con il testamento olografo del 10/05/2016, non aveva espresso la volontà di escludere l'intera stirpe Persona_2 delle sorelle dalla propria successione, volontà che, se del caso, avrebbe dovuto essere oggetto di un nuovo testamento, che non risulta essere mai stato redatto dal de cuius.
Ne segue che la successione del de cuius non può che rimanere regolata, nei termini sopra indicati, alla luce dell'unico atto di ultima volontà dallo stesso lasciato.
2.3. Ricostruita nei termini suddetti la volontà testamentaria del de cuius, resta da determinare su co- sa si apra la successione legittima, cioè quale sia il patrimonio residuo di su cui gli Persona_2 eredi legittimi sono chiamati a concorrere, accanto ai legatari, a seguito dell'apertura della succes- sione.
pagina 18 di 23 In effetti, pur essendosi riscontrata l'infondatezza della tesi dei convenuti e CP_1
in ordine alla natura delle attribuzioni testamentarie operate a loro favore, ri- CP_2 sulta invece condivisibile la ricostruzione dagli stessi offerta in ordine all'oggetto dei relativi lasciti.
In particolare, risulta condivisibile il rilievo secondo cui nel devolvere con il testa- Persona_2 mento a “la casa situata in Via EA n. 157 località Rotta Zambusi, AC co- CP_1 mune di Comacchio” (doc. 1 di parte attrice) abbia inteso fare riferimento all'intero complesso immo- biliare di sua proprietà, comprensivo di accessori e pertinenze, sito in tale luogo.
Depone in tal senso la circostanza che il compendio immobiliare di Via EA, pur caratterizzato dalla presenza di due numeri civici formalmente attribuiti a due distinte unità immobiliari (identifi- cate rispettivamente al n. 157 e al n. 159 di Via EA), si presenta come un edificio unitario, co- stituito da due appartamenti posti l'uno sopra l'altro (si vedano le fotografie prodotte sub doc. 21 fasc. Avv. Ravenna e Minelli), a cui si accede da una comune corte-recinzione privata (cfr. doc. 5 di parte attrice).
In questa prospettiva, l'espressione utilizzata dal testatore per identificare l'oggetto del lascito a fa- vore di (“casa”), in assenza di qualsiasi specificazione ulteriore, non può che CP_1 essere ragionevolmente intesa come riferita all'insieme degli immobili che compongono il suddetto edificio, dandosi maggiore rilievo, ai fini della ricostruzione della effettiva volontà del de cuius, al ri- ferimento al luogo in cui si trovano gli immobili (“situata in Via EA”) rispetto al numero civico
(“157”), al pari di quanto (pacificamente) si rileva in relazione all'altro lascito immobiliare (succes- sivamente revocato) operato con il testamento a favore di (anch'esso Parte_1 riferito ad un complesso immobiliare, sito a San IR, Via Torta n. 4, identificato semplicemen- te con il termine “casa”).
Tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che, al di là della provenienza delle diverse porzioni dell'immobile, la gestione del relativo compendio risulta essere stata impostata in vita dal de cuius in termini unitari, tanto che è pacifico che lo stesso, già nel marzo 2013, avesse presentato una pratica edilizia per la fusione delle due unità immobiliari, identificate ai civici 157 e 159, site in
Via EA a Comacchio, al fine di realizzarvi un Bed and Breakfast (cfr. doc. 3 allegato alla secon- da memorai istruttoria fasc. Avv. Canali).
Del resto, la considerazione unitaria del fabbricato di Via EA trova riscontro nelle risultanze catastali (si veda anche la descrizione del compendio operata a pag. 12-13 del verbale di inventario redatto dal Notaio , che non riportano una distinzione tra le due unità abitative Persona_7
pagina 19 di 23 sopra indicate (e le relative pertinenze), lasciando presumere che, nella redazione delle disposizioni di ultima volontà, avrebbe avuto maggiormente senso per il de cuius specificare l'oggetto del lascito, ove avesse voluto restringerlo soltanto ad una porzione del compendio, stante proprio la difficoltà di distinguere (anche a livello catastale) le diverse parti dello stesso.
Non a caso, peraltro, gli stessi nipoti del de cuius convenuti nel presente giudizio, pur sostenendo concordemente l'esclusione di una porzione del compendio in oggetto dalle disposizioni testamen- tarie (con particolare riguardo all'unità abitativa identificata al n. 159 di Via EA e alle relative pertinenze), non sono stati in grado di offrirne una precisa descrizione, insistendo affinché fosse disposta una CTU sul punto che, alla luce di quanto sin qui rilevato, sarebbe manifestamente su- perflua.
2.4. In definitiva, tenuto conto di tutto quanto sopra, deve ritenersi che il patrimonio residuo del de cuius su cui si apre il concorso tra gli eredi legittimi sia rappresentato, sulla base del complesso delle risultanze agli atti, dai beni individuati alle lettere da (b) ad (f) di cui al precedente punto 2.2 (pag.
13-14), ad esclusione degli immobili identificati alla lettera (a), essendo l'intero compendio immobi- liare sito in Via EA a Comacchio (compresi i relativi impianti) oggetto di legato a favore di
[...]
CP_22
Sul patrimonio residuo sopra individuato, in particolare, i convenuti chiamati per rappresentazione in linea collaterale, quali discendenti delle sorelle del de cuius (o loro aventi causa), devono vedersi at- tribuita una quota di 1/5 per stirpe, ossia:
- la quota di 1/5 a , e Parte_1 Parte_3 Parte_13
, figli di (per la quota di 1/15 ciascuno);
[...] Persona_11
- la quota di 1/5 a figli di Parte_4 Parte_5 CP_13
(per la quota di 1/10 ciascuno);
- la quota di 1/5 a erede di P_ Persona_3
- la quota di 1/5 a figli di Controparte_6 Controparte_5 CP_11
(per la quota di 1/10 ciascuno);
[...]
- la quota di 1/5 a e figlie di CP_10 Controparte_3 Persona_17
(per la quota di 1/10 ciascuno).
Ne segue che i convenuti e debbono essere condannati CP_1 CP_2 alla restituzione dei beni sopra indicati e dei relativi frutti a favore degli attori, nella misura in cui si siano già appropriati degli stessi, salvo l'obbligo per gli istituti bancari e per i detentori dei titoli a pagina 20 di 23 cui si riferiscono i crediti oggetto di successione legittima di procedere ai relativi pagamenti o alla consegna dei titoli nel rispetto dei diritti sopra accertati.
3. Con riguardo alle spese di lite, all'esito del giudizio non può che rilevarsi una sostanziale soc- combenza dei convenuti e rispetto alle domande avan- CP_1 CP_2 zate, nei loro confronti, da tutte le altre parti del giudizio.
Tali convenuti devono pertanto essere condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese delle altre parti, con la precisazione che:
- rispetto alla posizione di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_5 venendo rigettata la contestazione avanzata in via principale Controparte_6 dalle convenute ed in ordine al loro diritto a Controparte_3 CP_10 concorrere alla successione, la condanna alle spese di e CP_1 CP_2
è limitata alla misura di 2/3 delle spese, ponendo il residuo 1/3 a carico delle cita-
[...] te convenute;
- rispetto alla posizione di venendo rigettata la contestazione avanzata P_
da parte di tutti gli altri convenuti e degli attori in ordine alla sua legittimazione a concorrere alla successione, la condanna alle spese di e è li- CP_1 CP_2 mitata alla misura di 1/2 delle spese, ponendo il residuo 1/2 a carico di tutte le altre parti ci- tate;
- rispetto alla posizione di d venendo rigettate Controparte_3 CP_10
le contestazioni avanzate da tali parti nei confronti delle altre parti del giudizio, la condanna alle spese di e è limitata alla misura di 2/3, di- CP_1 CP_2 sponendosi l'integrale compensazione di tali spese nella residua misura di 1/3;
La liquidazione delle spese è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con ap- plicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, (cause di valore indeter- minato, complessità media, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), te- nuto conto dell'eventuale assistenza prestata nei confronti di più parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , , Parte_1 Parte_3 Parte_13
pagina 21 di 23 Par
, Parte_4 Parte_5 P_ CP_6
e a
[...] Controparte_5 CP_10 Controparte_3 concorrere, in qualità di eredi legittimi, sul patrimonio ereditario residuo di Persona_2 secondo quanto specificato in motivazione, e per l'effetto condanna e CP_1
alla restituzione dei relativi beni ereditari, comprensivi dei frutti, a loro CP_2 favore;
2. condanna e al pagamento, in solido tra loro, del- CP_1 CP_2 le spese di lite, nella misura di 2/3, nei confronti di , Parte_1 Pt_2
, , che
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 liquida in complessivi € 12.000,00 (per un importo posto in capo ai citati convenuti di €
8.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo tali spese, nella residua misura di 1/3, in capo a d in solido tra loro;
Controparte_3 CP_10
3. condanna e al pagamento, in solido tra loro, del- CP_1 CP_2
le spese di lite, nella misura di 2/3, nei confronti di e Controparte_5 [...] che liquida in complessivi € 9.000,00 (per un importo posto in capo CP_23 ai citati convenuti di € 6.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo tali spese, nella residua misura di 1/3, in capo a ed Controparte_3 Pt_14
n solido tra loro;
[...]
4. condanna e al pagamento in solido tra loro delle CP_1 CP_2
spese di lite, nella misura di 1/2, nei confronti di che liquida in com- P_ plessivi € 3.000,00 (per un importo posto in capo ai citati convenuti di € 1.500,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo tali spese, nella residua misura di 1/2 in capo a tutte le altre parti del giudizio, in solido tra loro;
5. condanna e al pagamento, in solido tra loro, del- CP_1 CP_2 le spese di lite, nella misura di 2/3, nei confronti di e Controparte_3 Pt_14 che liquida in complessivi € 12.000,00 (per un importo posto in capo ai citati
[...] convenuti di € 8.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo l'integrale compensazione di tali spese nella residua misura di 1/3.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 30/12/2024
Il Giudice Relatore
pagina 22 di 23 dott. Andrea Fiaschi
Il Presidente dott. Simone Medioli Devoto
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela ASni Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2946/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. ZAVATTA ILARIA
ATTORI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._6
(C.F. , CP_2 C.F._7 con il patrocinio dell'Avv. CANALE LUIGI
e
C.F. ), Controparte_3 C.F._8
C.F. ), CP_4 C.F._9
pagina 1 di 23 con il patrocinio degli Avv.ti MINELLI STEFANIA e RAVENNA GIOVANNI
e
C.F. ), Controparte_5 C.F._10
(C.F. , Controparte_6 C.F._11
(C.F. ), in qualità di erede di P_ C.F._12 Persona_1
C.F. ,
[...] C.F._13 con il patrocinio dell'Avv. FRODATI MIRKO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Parma, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta: nel merito:
- dare atto che i signori (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_3
, (C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._2 Parte_4
) e (C.F. ) sono eredi legittimi ex artt. 457 C.F._4 Parte_5 C.F._5
e 467 c.c. di nato in San Giovanni in [...], il [...], deceduto in SA RE AS Persona_2
(Pr), il 24/5/2017.
In via principale:
- Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità per difetto di interesse della costituzione di e per l'effetto P_ dichiarare vacante la quota ereditaria originariamente destinata a (unica rappresentante della stirpe Persona_3 di diseredata); P_
- accertarsi e dichiararsi che sulla quota vacante originariamente destinata a opera l'istituto Persona_3 dell'accrescimento ex art. 674 c.c. in favore degli altri coeredi legittimi che verranno identificati in corso di causa;
- dare atto del diritto degli attori ad ottenere l'assegnazione della quota di ¼ per stirpe o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa dei beni mobili ed immobili di cui non ha disposto per testamen- Persona_2 to, ossia:
1) delle somme depositate presso la banca filiale di AL nel conto corrente nn. Controparte_8
36681847
2) della metà delle somme depositate presso la banca filiale di AL nel conto Controparte_8 corrente nn. e 359335048
pagina 2 di 23 3) della proprietà dell'immobile sito in via EA, n. 159, in Comacchio e che meglio verrà identificato in corso di causa ed all'esito della CTU, identificato al
• fg 17, map 113, sub 7, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, mq 90, rendita €. 426,08, via EA località AC snc piano T-1;
• fg 17, map 113, sub 3, cat C/6, cl. 4, mq 25, rendita €. 104,53, via EA località AC, piano T;
4) dell'assegno circolare di €. 30.000,00 (trentamilaeuro/00) depositato presso il notaio Persona_4
Fatti salvi altri eventuali beni mobili e /o immobili che dovessero essere accertati in corso di causa.
- Condannare il IG. e la IG.ra a restituire ai signori CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_6
[.
, e oltre agli altri eredi legittimi che verranno identificati in Parte_1 Parte_4 Parte_5 corso di causa, il bene immobile sito in Comacchio Via EA civico n. 159ed identificato al fg 17, map 113, sub
7, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, mq 90, rendita €. 426,08, via EA località AC snc piano T-1; ed al fg 17, map 113, sub 3, cat C/6, cl. 4, mq 25, rendita €. 104,53, via EA località AC, piano T.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della legittimazione passiva di CP_9 lotti in rappresentazione della figlia dare atto del diritto degli attori ad ottenere l'assegnazione della Persona_3 quota di 1/5 per stirpe o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa dei beni mobili ed immo- bili di cui non ha disposto per testamento, già sopra elencati. Persona_2
In ogni caso: condannare e a restituire agli eredi legittimi che verranno individuati in CP_1 CP_2 corso di causa, ciascuno per la propria quota di competenza, tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del de cuius che essi illegittimamente detengono ad eccezione di quelli assegnati per legato, oltre a frutti ed interes- Persona_2 si.
Nella denegata ipotesi in cui, in corso di causa, i signori e alienassero parte dei beni CP_1 CP_2 mobili e/o immobili che, all'esito della causa, saranno ritenuti parte del patrimonio ereditario a favore degli eredi le-
condannarli a pagarne in favore degli stessi, pro quota, l'esatto controvalore oltre ad interessi e rivalutazione Pt_7 monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa e di mediazione.
Per i convenuti e : CP_1 CP_2
A) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e degli altri convenuti anche in riconvenzionale.
Nel merito:
B) Rigettare la domanda attorea e quelle proposte dagli altri convenuti anche in riconvenzionale, siccome inammissi- bili, improponibili, improcedibili e totalmente infondate sia in fatto che in diritto. pagina 3 di 23 C) Per l'effetto ed anche in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, dichiarare la qualità, in capo ai
IGg. e , di eredi universali del defunto per tutto quanto concerne il di CP_1 CP_2 Persona_2 lui patrimonio inventariato, ivi compreso l'assegno di € 30.000,00 ( euro trentamila/00) depositato presso il notaio
, di Parma, quale saldo del prezzo per la compravendita del complesso immobiliare sito in SA Persona_4
REcasali alla località San IR, Strada Torta n.4 (da consegnare al venditore entro la data del Persona_2
30 giugno 2017 fissata per il rilascio dell'immobile in favore dell' acquirente), e per tutti gli altri beni che eventual- mente potrebbero sopravvenire, attribuendo tutta la massa ereditaria ai predetti.
D) Emettere ogni altro conseguenziale provvedimento di giustizia.
E) Condannare in ogni caso gli attori e gli altri convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla rifusione delle spese, compensi, rimborso spese forfettarie, oltre oneri di legge, CPA ed IVA del giudizio, ivi compresa la fase di mediazione, in favore dei IGg. e . CP_1 CP_2
Per i convenuti e Controparte_3 CP_10
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria istanza disattesa,
- dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti IG.ri CP_1
e per i motivi esposti in atti e comunque respingere anche nel merito le domande svolte
[...] CP_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- dichiarare la inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 167 cpc delle domande svolte dai convenuti
e e dichiarare inammissibile per carenza di legittima- Controparte_5 Controparte_6 P_ zione attiva e/o interesse ad agire le domande svolte dalla IG.ra , e comunque respingerle an- P_ che nel merito;
In via principale
- accertare e dichiarare che i lasciti testamentari disposti dal IG. con testamento olografo data- Persona_2 to 10/05/2016 pubblicato in data 01/06/2017 a ministero Notaio Dott. - Rep. n.853 Per_5
Racc. n.621 in favore dei IG.ri e costituiscono legati;
CP_1 CP_2
- previa ricostruzione ed accertamento dell'asse ereditario, dichiarare aperta la successione legittima in concor- so con quella testamentaria, sul residuo patrimonio del sig. di cui il de cuius non ha disposto Persona_2 per testamento a titolo di legato, accertando e dichiarando che l'asse ereditario è composto dai beni e diritti di credito indicati ai punti a) b) c) d) e) f) della comparsa di costituzione e risposta depositata da codesta difesa in data 14.11.2018 e di tutti i beni di cui agli inventari, oltre ad ogni ulteriore bene che dovesse essere accer- tato in corso di causa;
pagina 4 di 23 - accertare e dichiarare che le signore e sono eredi legittime ex art. 457 e CP_10 Controparte_3
467 c.c del sig. per rappresentazione della defunta madre , nella misu- Persona_2 Persona_6 ra di ½ ciascuna, o in via subordinata nella misura di 1/10 ciascuna come richiesto da parte attrice, del patrimonio mobiliare e immobiliare del de cuius e di tutti i beni ed attività di cui egli non ha disposto per te- stamento a titolo di legato e precisamente dei beni e diritti di credito individuati nei punti a), b), c), d), e), f) della comparsa di costituzione e risposta depositata da codesta difesa in data 14.11.2018 e su ogni ed ulte- riore bene mobile ed immobile ed attività che risulterà in corso di causa facente parte del patrimonio eredita- rio del de cuius;
- dichiarare tenuti e condannare i IG.ri e la a restituire in favore delle sig.re CP_1 CP_2
ed , e degli altri eventuali eredi legittimi che verranno accertati in corso di CP_10 Controparte_3 causa, ciascuno per la propria quota ereditaria, tutti i beni ed attività facenti parte dell'asse ereditario del
IG. dagli stessi posseduti o detenuti, ad eccezione di quelli ai medesimi pervenuti per legato, Persona_2
e precisamente dei beni individuati nei punti a), b), c), d),e) f) della comparsa di costituzione e risposta depo- sitata da codesta difesa in data 14.11.2018 e di ogni ulteriore bene mobile ed immobile facente parte del pa- trimonio del de cuius che dovesse essere accertato nella disponibilità dei signori e CP_1 Parte_8
[..
il tutto oltre ai frutti maturati, oltre migliorie, addizioni, rivalutazioni ed interessi dal dovuto al saldo e quelli dal giorno della domanda al saldo ex art. 1283cc.;
- in via subordinata condannare i signori e alla restituzione del controvalore dei CP_1 CP_2
suddetti beni individuati nei punti a), b), c), d) e), f) della comparsa di costituzione e risposta depositata da codesta difesa in data 14.11.2018 e di tutti gli ulteriori beni mobili ed immobili facenti parte del patrimo- nio del de cuius, nella misura che risulterà in corso di causa, da versarsi in favore delle signore CP_10
e nella misura di ½ ciascuna o subordinatamente nella diversa quota di 1/10 cia-
[...] Controparte_3 scuna come indicato da parte attrice, il tutto oltre ai frutti maturati, oltre spese, migliorie, addizioni, rivalu- tazioni ed interessi dal dovuto al saldo e quelli dal giorno della domanda al saldo ex art. 1283cc..
In ogni caso:
- condannare inoltre i IG.ri e , in via solidale o alternativa tra loro, alla rifu- CP_1 CP_2
sione di tutte le spese sostenute dalle IG.re e per la ricostruzione dell'asse CP_10 Controparte_3 ereditario e per la tutela dei loro diritti successori, nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente
e derivante alla declaratoria di eredi a titolo universale da parte dei IG.ri e CP_1 CP_2 che dovesse essere accertato nell'istruttoria;
pagina 5 di 23 - il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese di mediazione sostenute dalle signore e , nonché delle spese di accettazione di eredità e relativa trascri- Controparte_3 CP_10 zione, ed ogni ulteriore spesa ed onere sostenuto dalle convenute in corso di causa.
Per i convenuti e Controparte_5 Controparte_6 P_
Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale adito:
Nel merito in via principale: accertata la qualità di eredi legittimi, in concorso con gli attori, di:
- e , nipoti del de cuius, in rappresentazione della madre Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11
– diseredata – per la quota di 1/10 ciascuno o quella quota, maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
- in rappresentazione della figlia erede legittima quale NI del de cuius, in rappre- P_ Persona_3 sentazione della madre – diseredata – per la quota di 1/5 o quella quota, maggiore o minore che do- P_ vesse risultare all'esito dell'istruttoria;
Dichiarare che il verbale di testamento olografo pubblicato dal notaio dr. rep. 853 raccolta 621 Persona_7 del 01/16/2017, che si impugna nell'interpretazione delle ultime volontà del de cuius come disposizioni a titolo universale a favore dei sig.ri nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
n.52 e nata a [...] il [...] residente a [...]
n.35 SA RE AS (PR), costituisce in realtà un legato e per l'effetto, previa esatta ricostruzione dell'asse eredita- rio nella sua completezza, dichiarare aperta la successione legittima in favore degli odierni convenuti pro quota con gli altri eredi legittimi individuati in corso di causa, in concorso con quella testamentaria per la parte di patrimonio del sig. non disposto per testamento in particolare dei beni: Persona_2
a) Conto corrente acceso presso / filiale di AL ME (PR) n. 36681847 CP_12 CP_8 portante, alla data del decesso del sig. la somma di € 154.148,16; Persona_2
b) Conto corrente acceso presso / filiale di AL ME (PR) n. 359335048 CP_12 CP_8 portante, alla data del decesso del sig. la somma di € 977,44. La somma di cui sopra dovrà essere Persona_2 considerata in ragione del 50% stante la contestazione con il sig. ; Persona_8
c) Credito pari ad € 30.000,00 portato da assegno circolare emesso dalla società IR s.r.l. a favore del sig.
[...] come saldo compravendita dell'immobile di SA RE AS (PR) ed attualmente depositato presso il Parte_9 notaio rogante dott. ; Persona_4
d) Immobile sito Comacchio (FE), via EA, civico 159 costituito da abitazione oggi identificato al Catasto del medesimo Comune al Foglio 17, mappale 113, sub. 7 cat. A/3, classe 2 vani 5,5 mq 90 via EA località Vac-
pagina 6 di 23 colino snc Piano T-1 ed autorimessa identificata al foglio 17, mapp. 113 cat. C/6 cl.4, mq 25, via EA località
AC, piano T.
Fatti salvi altri eventuali beni mobili e/o immobili che dovessero risultare esclusi dal suddetto elenco.
Nel merito in via subordinata: accertata la qualità di eredi, in concorso con gli attori, di:
- e , nipoti del de cuius, in rappresentazione della madre Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11
– diseredata – per la quota di 1/10 ciascuno o quella quota, maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
- in rappresentazione della figlia erede legittima quale NI del de cuius, in rappre- P_ Persona_3 sentazione della madre – diseredata – per la quota di 1/5 o quella quota, maggiore o minore che do- P_ vesse risultare all'esito dell'istruttoria;
Dichiarare che l'impossessamento di tutti i beni mobili ed immobili da parte dei sig.ri nato a [...]- CP_1 gio sul Mincio il 16/12/1956 ivi residente in [...] e nata a [...] il CP_2
29/08/1950 residente a [...] SA RE AS (PR), in particolare di quelli non espressamente legati per disposizione testamentaria ai suddetti soggetti ed individuati ai punti a), b), c), d) di cui in narrativa, salvo altri, lede la quota di legittima riservata per legge ai nipoti pretermessi, eredi necessari per rappresen- tazione delle sorelle diseredate.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse ritenersi esclusa dalla successione legittima la sig.ra , poiché pur agendo in rappresentazione della figlia , po- P_ Persona_3 trebbe risultare comunque diseredata ab origine, ripartire la sua quota pari ad 1/5 tra le altre stirpi, e per l'effetto, accertata la qualità di eredi di e , nipoti del de cuius, in rappresentazione della Controparte_5 Controparte_6 madre – diseredata, e che pertanto rappresentano una stirpe –, riconoscere il diritto ad ottenere Controparte_11
l'assegnazione della quota di 1/4 per stirpe o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa dei beni mobili ed immobili di cui non ha disposto per testamento, ossia: Persona_2
1) delle somme depositate presso la banca filiale di AL nel conto corrente Controparte_8 numero 36681847;
2) della metà delle somme depositate presso la banca filiale di AL nel conto Controparte_8 corrente numero 359335048
3) della proprietà dell'immobile sito in via EA, n. 159, in Comacchio e che meglio verrà identificato in corso di causa ed all'esito della CTU, identificato al
• fg 17, map 113, sub 7, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, mq 90, rendita €. 426,08, via EA località AC snc piano T-1;
pagina 7 di 23 • fg 17, map 113, sub 3, cat C/6, cl. 4, mq 25, rendita €. 104,53, via EA località AC, piano T;
4) dell'assegno circolare di €. 30.000,00 (trentamila/00) depositato presso il notaio Persona_4
Fatti salvi altri eventuali beni mobili e /o immobili che dovessero essere accertati in corso di causa.
In ogni caso: Dichiarare che i sig.ri e debbano restituire a favore degli eredi legittimi CP_1 CP_2 individuati in corso di causa, ciascuno per la quota di propria competenza, tutti i beni mobili ed immobili di proprie- tà del sig. che detengono ad eccezione di quelli che gli sono pervenuti per legato, oltre ai frutti ed inte- Persona_2 ressi. Nella denegata ipotesi che, nelle more o in corso di causa i sig.ri e avessero alie- CP_1 CP_2 nato parte dei beni immobili ovvero disperso il patrimonio mobiliare che, previo esatto accertamento, deve far parte dell'asse ereditario a favore degli eredi legittimi, condannarli a pagarne in favore degli stessi eredi legittimi, pro quota,
l'esatto controvalore oltre di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge oltre al rimborso delle spese di mediazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, e premettendo di essere Parte_3 Parte_4 Parte_5 nipoti ex sorore del defunto convenivano innanzi all'intestato Tribunale Persona_2 CP_1
,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_10 CP_6
e al fine di ottenere un accerta-
[...] Controparte_5 Persona_3 mento dei propri diritti successori in ordine all'eredità del defunto.
A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano che:
- in data 24/05/2017 decedeva a SA REcasali (PR) senza lasciare né genito- Persona_2
ri, né figli, né coniuge e lasciando testamento olografo datato 10/05/2016, pubblicato il
1/06/2017, con il quale disponeva parzialmente del proprio patrimonio;
- con il testamento, in particolare, il de cuius: i) escludeva dall'eredità le di lui sorelle P_
ed ii) lasciava la casa sita a San IR (SA REcasali), Via Torta n. Per_9 Per_10 CP_11
4, alla NI;
iii) lasciava la casa sita in AC (Comacchio), Parte_1
Via EA n. 157, a iv) lasciava la propria automobile a CP_1 CP_2
;
[...]
- le attribuzioni operate con il testamento dovevano intendersi come legati di specie che non esaurivano interamente l'asse ereditario, con il conseguente aprirsi sul patrimonio residuo del de cuius della successione legittima, a cui erano chiamati per rappresentazione i figli delle pagina 8 di 23 cinque sorelle del de cuius, già in parte escluse dal testamento, ossia: i) Parte_10
, e , figli di ii)
[...] Parte_3 Parte_2 Persona_11 [...]
e figli di iii) Pt_4 Parte_5 CP_13 Persona_1 figlia di iv) e
[...] P_ Controparte_6 Controparte_5 figli di v) figlie di Controparte_11 CP_10 Controparte_3 [...]
già deceduta in data 24/09/2004; Persona_12
- anteriormente al decesso, il de cuius, con atto di vendita del 2/03/2017 a ministero del No- taio aveva alienato l'immobile sito a San IR (SA REcasali), Via Persona_4
Torta n. 4, alla società per il corrispettivo di € 200.000,00, già versati al Controparte_14 venditore quanto ad € 170.000,00 e per il residuo di € 30.000,00 a titolo di saldo depositati in assegno circolare presso lo studio del notaio rogante, revocando in tal modo il legato a favore della NI , salvo il diritto di quest'ultima ad ottenere la Parte_1 quota di eredità ad essa spettante ex lege;
- i tentativi di definizione bonaria della vicenda erano falliti a causa dell'opposizione dei lega- tari e , appropriatisi dell'intero patrimonio eredi- CP_1 CP_2 tario, rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio e , i quali contestavano le do- CP_1 CP_2 mande attoree, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori;
nel meri- to ed in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi la propria qualifica di eredi universali di
[...]
sul presupposto che le attribuzioni patrimoniali operate dal de cuius con il testamento do- Per_2 vessero intendersi come istitutive di eredi ex re certa, con il conseguente loro diritto ad ottenere l'attribuzione dell'intero patrimonio residuo del defunto, in ragione della vis expansiva della istitu- zione rispetto ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
Si costituivano altresì e le quali aderivano alla rico- CP_10 Controparte_3 struzione attorea in ordine alla natura a titolo particolare delle disposizioni testamentarie e al con- corso che ne derivava tra successione legittima e successione testamentaria, eccependo, però, che il patrimonio residuo del de cuius avrebbe dovuto essere attribuito per rappresentazione interamente a loro favore, essendo la di loro madre, l'unica sorella del de cuius non espressa- Persona_6 mente diseredata con il testamento.
Si costituivano, infine, Controparte_6 Controparte_5 CP_15 quest'ultima in qualità di unica erede di i quali aderivano integralmen-
[...] Persona_3
pagina 9 di 23 te alla ricostruzione attorea, rivendicando la quota di eredità loro spettante ex lege sulla successione di secondo quanto prospettato dagli attori;
rispetto alla posizione di Persona_2 CP_16
i convenuti specificavano che la stessa avanzava tali pretese in rappresentazione della figlia
[...] deceduta il 19/10/2018, successivamente alla notifica dell'atto di citazio- Persona_3 ne.
1.1. La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'audizione di testimoni (cfr. verbale udienza del 14/10/2020).
1.2. Indi, a seguito di rinvii determinati da esigenze organizzative dell'Ufficio, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 12/06/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata in sede di costituzione in giudizio da e nei confronti degli attori, e successivamen- CP_1 CP_2 te estesa nei confronti di e (nonché di Controparte_6 Controparte_5 [...]
, occorre preliminarmente rilevare che le parti in questione assumono di avere le- CP_17 gittimazione attiva nel presente giudizio per rappresentazione in linea collaterale, in quanto discen- denti delle sorelle del defunto (e precisamente: , Persona_2 Persona_13 [...]
Perso
e , quali figli di Per_14 Parte_3 Persona_11 Parte_4 quali figli di e Parte_11 CP_13 Controparte_6 CP_5
, quali figli di .
[...] Controparte_11
È noto che, in materia di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti del- lo stato civile (ex multis Cass. n. 22192/2020), senza che risulti ammissibile a tal fine il ricorso alla prova testimoniale.
Nel caso di specie, gli attori ed i convenuti sopra citati hanno prodotto agli atti idonea documenta- zione che attesta il loro status di figli dei rispettivi ascendenti (in tesi rappresentati) da cui scaturisce l'operatività dell'istituto della rappresentazione (cfr. doc. 7 di parte attrice e doc. 9 fasc. Avv. Fro- dati).
Quanto al rapporto di parentela in linea collaterale tra il defunto e il rappresentato (le sorelle), oc- corre rilevare come lo stesso sia provato dal certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di pagina 10 di 23 San Giovanni in Persiceto, prodotto agli atti dalle convenute ed Controparte_3 [...] doc. 6), da cui emerge che aveva cinque sorelle, ossia CP_10 Persona_2 Persona_11
e (sorella quest'ultima i cui CP_13 Controparte_11 P_ Persona_6 discendenti, come confermato dal medesimo documento sopra citato, sono pacificamene
[...]
d CP_18 CP_10
Alla luce di questi elementi, si ravvisa indubbiamente la legittimazione attiva degli attori e dei citati convenuti ad agire nel presente giudizio, quali nipoti ex sorore in ipotesi subentrati in linea collatera- le, ai sensi dell'art. 467 c.c., nella posizione dei rispettivi ascendenti con riferimento all'eredità di
Persona_2
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da ed n Controparte_3 CP_10 sede di costituzione in giudizio, non incide sul riscontro della suddetta legittimazione (rispetto agli attori ed agli altri convenuti) la circostanza che le sorelle Persona_11 CP_13 [...]
e siano state espressamente escluse dalla successione dal de cuius con il te- Persona_15 P_ stamento (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la diseredazione, al pari dell'indegnità a succede- re, ha efficacia meramente personale e non si estende "ipso iure" all'intera stirpe dell'escluso, nei cui confronti opera
l'istituto della rappresentazione, salvo che il testatore disponga in modo diverso, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti della persona diseredata” (Cass. n. 26062/2018; n. 11195/1996; n. 6339/1982).
Nel caso di specie, non avendo in alcun modo il de cuius manifestato con il testamento la volontà di escludere dalla successione tutta la stirpe delle sorelle, deve pertanto riconoscersi in astratto la pos- sibilità che la rappresentazione operi rispetto ai loro discendenti.
2.1.1. Una notazione a parte merita la posizione della convenuta (sorella di P_
, la quale si è spontaneamente costituita nel presente giudizio avanzando pretese ri- Persona_2 spetto all'eredità del de cuius quale rappresentante della figlia deceduta in Persona_3 data 19/10/2018 (doc. 5 fasc. Avv. Frodati), successivamente alla notifica dell'atto di citazione.
La legittimazione della convenuta, invero, è fortemente contestata da tutte le altre parti del giudi- zio, in quanto si rileva che la stessa, essendo stata espressamente esclusa con il testamento dal fra- tello, non può subentrare nella posizione della figlia (che avrebbe astrattamente concorso alla suc- cessione proprio quale rappresentante della madre), ai sensi dell'art. 467 c.c., al fine di vantare au- tonomamente diritti successori sull'eredità del de cuius.
pagina 11 di 23 Ne seguirebbe che la quota originariamente spettante a essendo rimasta Persona_3 vacante, dovrebbe essere oggetto di accrescimento, ai sensi dell'art. 674 c.c., a favore degli altri ere- di legittimi (cfr. pag. 18-19 della comparsa conclusionale attorea).
A riguardo, occorre chiarire che, a prescindere dalla qualificazione giuridica della propria posizione offerta agli atti dalla convenuta, la legittimazione di ad agire nel presente giudi- CP_19 zio non si ravvisa tanto in ragione dell'operare dell'istituto della rappresentazione, quanto per il fat- to che la stessa è pacificamente unica erede legittima della figlia (cfr. an- Persona_3 che doc. 6 fasc. Avv. Frodati Mirko) e, come tale, trasmissaria, ai sensi del primo comma dell'art. 479 c.c., del diritto di accettare l'eredità di (in ipotesi) già entrato a far parte (per Persona_2 rappresentazione) del patrimonio ereditario della sua dante causa.
Invero, nel trasferimento operato ai sensi della norma sopra citata, il trasmissario è chiamato per diritto derivato dal trasmittente e non, come nella rappresentazione, iure proprio, come diretto suc- cessore del de cuius originario, dovendo pertanto ritenersi che l'erede del trasmittente possa ricevere la delazione anche se incapace o indegno rispetto all'originario de cuius.
Ciò posto, il verificarsi della trasmissione esclude i presupposti dell'accrescimento (così come quelli della rappresentazione, che avrebbe semmai operato laddove il chiamato fosse morto prima della trasmissione) perché impedisce il venire meno della delazione, che passa identica ad altri soggetti.
In effetti, ad ammettere (in via ipotetica) che non possa acquistare neanche in- P_ direttamente l'eredità del fratello (senza che se ne vedano le ragioni), la conseguenza che ne derive- rebbe non sarebbe affatto quella dell'accrescimento a favore degli altri (ipotetici) coeredi (che pre- suppone appunto il venire meno della delazione), ma si dovrebbe ipotizzare una peculiare chiamata successiva a favore di altri eredi legittimi di avente ad oggetto il solo di- Persona_3 ritto di accettare l'eredità di con la conseguente (eventuale) necessità di integrare il Persona_2 contraddittorio nei loro confronti (laddove non siano già parti del giudizio).
Questa necessità, in realtà, non si ravvisa nel caso di specie per il semplice fatto che è incontestato che in qualità di unica erede legittima della figlia, abbia acquistato l'intero pa- P_ trimonio ereditario della stessa e, con esso, anche (in ipotesi) il diritto di accettare l'eredità di
[...]
dovendo pertanto indubbiamente ravvisarsi, nei termini sin qui chiariti, una sua legitti- CP_20 mazione ad agire nel presente giudizio.
2.2. Venendo quindi all'esame del merito della controversia, occorre rilevare che la principale que- stione posta dalle parti nel presente giudizio attiene al se, a fronte delle disposizioni del testamento pagina 12 di 23 olografo di datato 10/05/2016 (doc. 1 di parte attrice), ricorra una successione a ti- Persona_2 tolo universale a favore dei beneficiari delle relative attribuzioni patrimoniali, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., oppure una successione a titolo particolare a cui si lega, ai sensi dell'art. 457, comma
2, c.c., l'attribuzione del patrimonio residuo del de cuius in forza della disciplina sulla successione le- gittima.
In particolare, secondo la ricostruzione offerta dagli attori (a cui aderiscono in larga parte gli altri parenti del de cuius convenuti nel presente giudizio), sarebbero istitutive di legati le disposizioni del testamento olografo con cui ha espressamente assegnato i seguenti beni: Persona_2
- alla NI la casa in Via Torta n. 4 a San IR, Comune di Parte_1
SA REcasali;
- a la casa situata in Via EA n. 157 località Rotta Zambusi, Vaccoli- CP_1
no, Comune di Comacchio;
- a la sua autovettura. CP_2
La successiva vendita - operata da a favore della società con atto a Persona_2 Controparte_14 ministero del Notaio del 2/03/2017 (doc. 2 di parte attrice) - dell'immobile di Persona_4
San IR, Via Torta n. 4, avrebbe comportato una revoca del legato a favore della NI
[...]
, rimanendo fermo per quest'ultima, così come per gli altri parenti convenu- Parte_12 ti nel presente giudizio (discendenti delle cinque sorelle del de cuius), il diritto di succedere per rap- presentazione al de cuius, acquistando ex lege, nella misura di 1/5 per stirpe, il patrimonio ereditario residuo, costituito dai seguenti beni:
a) immobile sito in AC (Comacchio) al civico n. 159 di Via EA e autorimessa facen- te parte del medesimo complesso, così come meglio identificati agli atti (doc. 5 di parte at- trice), con i relativi accessori e pertinenze (di cui è stata richiesta una più precisa determina- zione tramite CTU);
b) intero saldo del conto corrente intestato ad acceso presso , fi- Persona_2 Controparte_8
liale di AL, n. 36681847, pari, alla data del decesso, ad € 154.148,16 (doc. 6 di parte attrice);
c) metà del saldo del conto corrente cointestato tra e acceso Persona_2 Persona_8
presso , filiale di AL, n. 359335048, pari, alla data del decesso, a Controparte_8 complessivi € 977,44 (doc. 6 di parte attrice);
pagina 13 di 23 d) metà del saldo del conto corrente cointestato tra e acceso Persona_2 Persona_8
presso Banca Centro Emilia, filiale San Giuseppe di Comacchio (FE), n. 19-009412742, pa- ri, alla data del decesso, a complessivi € 330,93 (doc. 17 fasc. Avv.ti Ravenna e Minelli);
e) credito di € 30.000,00 vantato da nei confronti della società Persona_2 CP_14
a titolo di saldo del prezzo della vendita dell'immobile di San IR, Via Torta n. 4,
[...] di cui all'assegno circolare per pari importo depositato presso il Notaio Persona_4
(cfr. doc. 12 e 22 fasc. Avv.ti Ravenna e Minelli);
f) beni mobili rinvenuti nell'immobile sito in AC (Comacchio), Via EA n. 159 e be- ni mobili rinvenuti nell'immobile sito in San IR (SA RE AS), Via Torta n. 4, tutti oggetto di inventario a ministero Notaio come risultanti dai verbali agli Persona_7 atti (doc. 4 fasc. Avv.ti Ravenna e Minelli).
I convenuti e hanno fortemente contestato la ricostru- CP_1 CP_2 zione sopra operata, sostenendo che, attraverso il testamento del 10/05/2016, ab- Persona_2 bia inteso disporre dell'intero suo patrimonio mediante devoluzione di tutti i beni che all'epoca lo componevano a favore dei beneficiari delle relative disposizioni, da qualificarsi pertanto come eredi universali.
A tal fine hanno anche evidenziato come il de cuius, nell'attribuire a la casa si- CP_1 tuata in AC (Comacchio), Via EA n. 157, abbia inteso fare riferimento a tutti gli immobi- li che compongono il relativo complesso, ivi compreso l'appartamento identificato al civico n. 159 della medesima via, da sempre considerati in termini unitari.
L'alienazione dell'immobile di San IR, Via Torta n. 4, originariamente oggetto di devoluzione testamentaria a favore di , avrebbe quindi comportato il venire meno di Parte_1 un erede, con la conseguente attribuzione a favore di e CP_1 CP_2 dell'intero patrimonio ereditario, comprensivo dei crediti sopravvenuti rappresentati dalla liquidità presente sui conti correnti sopra richiamati.
2.2.1. A fronte delle contrapposte ricostruzioni delle parti, appare opportuno ricordare che, secon- do costante giurisprudenza di legittimità, in materia di successioni, al fine di stabilire se una dispo- sizione testamentaria sia a titolo universale o particolare, occorre compiere una duplice indagine: la prima di carattere oggettivo, con riferimento al contenuto dell'atto, la seconda di carattere soggetti- vo, sull'effettiva volontà del testatore in ordine alla natura del lascito (cfr. Cass. n. 9467/2001; n.
8123/1987).
pagina 14 di 23 Invero, ai fini della designazione dell'erede, non rileva l'uso da parte del testatore di espressioni sa- cramentali, purché si possa desumere con certezza la sua volontà di attribuire beni e/o sostanze non già come cose singole ma nel loro rapporto con il tutto (c.d. insistutio ex re certa). Di fronte all'attribuzione di beni determinati occorre quindi stabilire quale sia stata l'intenzione del testatore, se di assegnare quei beni come beni determinati e singoli, ed allora si avrà successione a titolo par- ticolare o legato, ovvero di lasciarli come totalità o quota del suo patrimonio, ed allora si avrà suc- cessione a titolo universale e istituzione di erede (cfr. Cass. n. 28259/2022; n. 24310/2022; n.
23563/2019; n. 23393/2017; n. 24163/2013; n. 17266/2012; n. 974/1999; n. 6190/1984).
A riguardo, la giurisprudenza di merito ha anche condivisibilmente rilevato che si è in presenza di un legato nel caso di lasciato di un bene determinato, mentre l'istituzione di erede ex certa re ricorre unicamente quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dub- bio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destina- tario di essi ad una successione a titolo universale. Il lascito di beni determinati, dunque, ove ri- manga incerta la sua natura, va considerato, nel dubbio, non già come istituzione di erede ex re certa, bensì come legato (cfr. Tribunale di Monza, sentenza del 24/04/2020).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che, nel caso di specie, la formula- zione della scheda testamentaria (cfr. doc. 1 di parte attrice) è tale da non offrire alcuna indice con- creto del fatto che abbia inteso attribuire il suo intero patrimonio a favore dei bene- Persona_2 ficiari delle relative disposizioni, non essendo sufficiente a riguardo la circostanza che, con il testa- mento, il de cuius abbia espressamente diseredato le sorelle ancora in vita (stante, come visto, il paci- fico operare della rappresentazione a favore dei discendenti delle stesse).
È pacifico, del resto, che alla data di redazione del testamento (10/05/2016) il de cuius fosse titolare di beni e crediti ulteriori rispetto a quelli di cui ha disposto per testamento, con particolare riguardo alla liquidità presente sui rapporti di conto corrente sopra richiamati, di cui all'epoca era già intesta- tario o cointestatario.
La circostanza, allegata dai convenuti e , secondo cui i CP_1 CP_2 suddetti conti correnti presentavano, alla data di redazione del testamento, una liquidità esigua, tale da poter essere ritenuta trascurabile ai fini della ricostruzione della volontà del de cuius in ordine alla destinazione del suo patrimonio, non trova alcun riscontro nella documentazione agli atti, essendo- si i convenuti limitati a produrre le movimentazioni relative al conto corrente intestato ad
[...] acceso presso , filiale di AL, n. 36681847 relative all'anno 2016 Per_2 Controparte_8
pagina 15 di 23 (doc. 4 di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), senza peraltro provare di aver as- sunto alcuna iniziativa nei confronti degli istituti bancari ai fini di una compiuta ricostruzione della situazione patrimoniale del defunto;
non è provato in alcun modo, in particolare, che la liquidità ri- scontrata sul suddetto conto corrente alla data di apertura della successione (pari ad € 154.148,16), così come risultante anche dal verbale di inventario redatto dal Notaio (doc. 4 Persona_7 fasc. Avv. Canale, pag. 15), fosse riconducibile a parte del corrispettivo ottenuto per la vendita alla società dell'immobile sito a San IR, Via Torta n. 4, in data 2/03/2017 (doc. Controparte_14
2 di parte attrice), piuttosto che a risorse di cui il de cuius aveva già la disponibilità nel momento in cui ha redatto il testamento.
Per contro, risulta dalla documentazione prodotta agli atti dalle convenute CP_10
(doc. 26-28) che, anteriormente alla redazione del testamento, il de cuius Controparte_3 abbia avuto la disponibilità di somme di denaro di importi non indifferenti (riconducibili ad un ac- credito di € 117.000,00 operato il 8/03/2011 sul conto corrente di cui era cointe- Controparte_8 statario e al corrispettivo di € 85.000,00 ottenuto in data 14/12/2012 per la vendita di altro immo- bile di cui era proprietario), tali da far presumere che il suo patrimonio non si esaurisse negli im- mobili di cui ha disposto per testamento.
Inoltre, anche a prescindere dalle contestazioni tra le parti in ordine alla consistenza del lascito rife- rito agli immobili di Comacchio, Via EA n. 157 (su cui si veda infra), risulta per tabulas (si veda il verbale di inventario di cui al doc. 4 fasc. Avv. Canale, pag. 15 ss) che, al momento del decesso, il de cuius era proprietario di numerosi beni mobili rinvenuti nell'immobile sito in AC (Comac- chio), Via EA n. 159, e nell'immobile sito in San IR (SA RE AS), Via Torta n. 4, ve- rosimilmente già presenti nel suo patrimonio alla data del testamento (trattandosi degli arredi di tali abitazioni), di cui lo stesso non ha disposto per testamento.
In questo contesto, è del tutto insostenibile la tesi avanzata da e CP_1 CP_2
secondo cui con il testamento olografo del 10/05/2016, avrebbe dispo-
[...] Persona_2 sto di tutti i beni di cui all'epoca era proprietario, istituendoli, insieme alla NI Parte_1
(salva successiva revoca dell'istituzione di quest'ultima), come eredi universali della tota-
[...] lità del suo patrimonio.
Al più, a voler accedere (in ipotesi) alla ricostruzione secondo cui le attribuzioni patrimoniali ope- rate dal de cuius con il testamento configurano una istituzione di erede ex re certa, si dovrebbe co- munque ritenere che, con riferimento ai beni residui di cui era già proprietario alla Persona_2
pagina 16 di 23 data di redazione del testamento, operi un concorso tra successione legittima e successione testa- mentaria, caratterizzato dall'attribuzione agli eredi legittimi di una quota su tali beni, per quanto as- seritamente di valore esiguo.
Occorre invero chiarire che il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui la forza espan- siva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito ex re certa (Cass. Sez. Un. n.
17122/2018; n. 12158/2015), va inteso nel senso che l'acquisto dell'istituito non è limitato alla sin- gola cosa attribuita come quota, ma si estende anche (e soltanto), in misura proporzionale, ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. In mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi dal testatore sono, dunque, attribuiti al chia- mato ex lege (Cass. n. 9487/2021), con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istitui- ti ex re certa (Cass. n. 42121/2021).
In questa prospettiva, in assenza di una espressa previsione nel testamento che specifichi la sorte dei beni/crediti sopra richiamati (della cui titolarità il de cuius era indubbiamente consapevole), gli stessi non potrebbero che essere devoluti agli eredi legittimi di in concorso con gli Persona_2
(asseriti) eredi testamentari istituiti nel testamento.
Ma questa conclusione (invero mai prospettata dai convenuti) presupporrebbe la possibilità di de- terminare precisamente, ai fini della attribuzione dei beni in questione, la quota di eredità spettante ai presunti eredi istituiti per testamento, attraverso la valutazione del valore proporzionale dei beni ad essi attribuiti rispetto al complesso del patrimonio di cui il de cuius era proprietario all'epoca del testamento.
Possibilità, questa, preclusa ab origine dalla circostanza che e CP_1 CP_21
, continuando a sostenere la propria qualifica di eredi universali rispetto alla totalità del pa-
[...] trimonio di (sul presupposto, non dimostrato, che il residuo patrimonio del de cuius Persona_2 all'epoca fosse trascurabile), non hanno mai offerto alcun elemento agli atti che consenta di deter- minare il rapporto tra i beni loro attribuiti per testamento e il complessivo patrimonio del de cuius, precludendo peraltro, in tal modo, anche la possibilità di determinare la quota di riparto del patri- monio ereditario a loro asseritamente spettante come eredi (in ipotesi unici) nei reciproci rapporti
(quota che, per inciso, non potrebbe che avere una consistenza minima per , CP_2 vista l'attribuzione alla stessa soltanto di un'autovettura di modesto valore, a fronte di un patrimo- nio ereditario composto da diversi immobili).
pagina 17 di 23 Alla luce di tutto quanto sopra, è indubbio che nel caso di specie le attribuzioni patrimoniali opera- te da con il testamento olografo del 10/05/2016 debbano essere intese come legati, Persona_2 con la conseguente devoluzione del patrimonio residuo del de cuius al momento del decesso in for- za delle norme sulla successione legittima.
È appena il caso di osservare, peraltro, che tale conclusione non è smentita dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal Notaio (cfr. verbale udienza del 14/10/2020) che, su Persona_7 istanza di aveva provveduto alla pubblicazione del testamento olografo di CP_1
(doc. 1 di parte attrice). Persona_2
In sede testimoniale, in particolare, il Notaio ha confermato che, nel corso di un incontro interve- nuto nel mese di maggio 2017, gli aveva manifestato la volontà di non lasciare nien- Persona_2 te in eredità ai suoi familiari, con particolare riguardo alle sorelle ed ai figli di queste, mostrandogli anche un testamento olografo di cui aveva consegnato una copia originale a e CP_1 informandolo di avere già alienato l'immobile attribuito alla NI . Il Parte_1 teste ha altresì dichiarato di avere offerto al una consulenza orale “su quelle che sarebbero state Per_2 le disposizioni idonee a soddisfare le richieste che mi aveva esposto”, apponendo anche delle correzioni a mati- ta sul testo da lui scritto;
ha, infine, riferito che, all'esito dell'incontro (così come confermato anche dalla segretaria dello studio notarile, sentita nel corso della medesima udienza), il Per_16 [...]
Per_ aveva preso un nuovo appuntamento a fine maggio, a fronte delle possibilità rappresentatagli dal Notaio di redigere un testamento pubblico o di lasciare in deposito un testamento olografo, appuntamento poi saltato a causa del suo decesso intervenuto il 24/05/2017.
Le risultanze istruttorie sopra richiamate, a ben vedere, avvalorano il rilievo che, con il testamento olografo del 10/05/2016, non aveva espresso la volontà di escludere l'intera stirpe Persona_2 delle sorelle dalla propria successione, volontà che, se del caso, avrebbe dovuto essere oggetto di un nuovo testamento, che non risulta essere mai stato redatto dal de cuius.
Ne segue che la successione del de cuius non può che rimanere regolata, nei termini sopra indicati, alla luce dell'unico atto di ultima volontà dallo stesso lasciato.
2.3. Ricostruita nei termini suddetti la volontà testamentaria del de cuius, resta da determinare su co- sa si apra la successione legittima, cioè quale sia il patrimonio residuo di su cui gli Persona_2 eredi legittimi sono chiamati a concorrere, accanto ai legatari, a seguito dell'apertura della succes- sione.
pagina 18 di 23 In effetti, pur essendosi riscontrata l'infondatezza della tesi dei convenuti e CP_1
in ordine alla natura delle attribuzioni testamentarie operate a loro favore, ri- CP_2 sulta invece condivisibile la ricostruzione dagli stessi offerta in ordine all'oggetto dei relativi lasciti.
In particolare, risulta condivisibile il rilievo secondo cui nel devolvere con il testa- Persona_2 mento a “la casa situata in Via EA n. 157 località Rotta Zambusi, AC co- CP_1 mune di Comacchio” (doc. 1 di parte attrice) abbia inteso fare riferimento all'intero complesso immo- biliare di sua proprietà, comprensivo di accessori e pertinenze, sito in tale luogo.
Depone in tal senso la circostanza che il compendio immobiliare di Via EA, pur caratterizzato dalla presenza di due numeri civici formalmente attribuiti a due distinte unità immobiliari (identifi- cate rispettivamente al n. 157 e al n. 159 di Via EA), si presenta come un edificio unitario, co- stituito da due appartamenti posti l'uno sopra l'altro (si vedano le fotografie prodotte sub doc. 21 fasc. Avv. Ravenna e Minelli), a cui si accede da una comune corte-recinzione privata (cfr. doc. 5 di parte attrice).
In questa prospettiva, l'espressione utilizzata dal testatore per identificare l'oggetto del lascito a fa- vore di (“casa”), in assenza di qualsiasi specificazione ulteriore, non può che CP_1 essere ragionevolmente intesa come riferita all'insieme degli immobili che compongono il suddetto edificio, dandosi maggiore rilievo, ai fini della ricostruzione della effettiva volontà del de cuius, al ri- ferimento al luogo in cui si trovano gli immobili (“situata in Via EA”) rispetto al numero civico
(“157”), al pari di quanto (pacificamente) si rileva in relazione all'altro lascito immobiliare (succes- sivamente revocato) operato con il testamento a favore di (anch'esso Parte_1 riferito ad un complesso immobiliare, sito a San IR, Via Torta n. 4, identificato semplicemen- te con il termine “casa”).
Tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che, al di là della provenienza delle diverse porzioni dell'immobile, la gestione del relativo compendio risulta essere stata impostata in vita dal de cuius in termini unitari, tanto che è pacifico che lo stesso, già nel marzo 2013, avesse presentato una pratica edilizia per la fusione delle due unità immobiliari, identificate ai civici 157 e 159, site in
Via EA a Comacchio, al fine di realizzarvi un Bed and Breakfast (cfr. doc. 3 allegato alla secon- da memorai istruttoria fasc. Avv. Canali).
Del resto, la considerazione unitaria del fabbricato di Via EA trova riscontro nelle risultanze catastali (si veda anche la descrizione del compendio operata a pag. 12-13 del verbale di inventario redatto dal Notaio , che non riportano una distinzione tra le due unità abitative Persona_7
pagina 19 di 23 sopra indicate (e le relative pertinenze), lasciando presumere che, nella redazione delle disposizioni di ultima volontà, avrebbe avuto maggiormente senso per il de cuius specificare l'oggetto del lascito, ove avesse voluto restringerlo soltanto ad una porzione del compendio, stante proprio la difficoltà di distinguere (anche a livello catastale) le diverse parti dello stesso.
Non a caso, peraltro, gli stessi nipoti del de cuius convenuti nel presente giudizio, pur sostenendo concordemente l'esclusione di una porzione del compendio in oggetto dalle disposizioni testamen- tarie (con particolare riguardo all'unità abitativa identificata al n. 159 di Via EA e alle relative pertinenze), non sono stati in grado di offrirne una precisa descrizione, insistendo affinché fosse disposta una CTU sul punto che, alla luce di quanto sin qui rilevato, sarebbe manifestamente su- perflua.
2.4. In definitiva, tenuto conto di tutto quanto sopra, deve ritenersi che il patrimonio residuo del de cuius su cui si apre il concorso tra gli eredi legittimi sia rappresentato, sulla base del complesso delle risultanze agli atti, dai beni individuati alle lettere da (b) ad (f) di cui al precedente punto 2.2 (pag.
13-14), ad esclusione degli immobili identificati alla lettera (a), essendo l'intero compendio immobi- liare sito in Via EA a Comacchio (compresi i relativi impianti) oggetto di legato a favore di
[...]
CP_22
Sul patrimonio residuo sopra individuato, in particolare, i convenuti chiamati per rappresentazione in linea collaterale, quali discendenti delle sorelle del de cuius (o loro aventi causa), devono vedersi at- tribuita una quota di 1/5 per stirpe, ossia:
- la quota di 1/5 a , e Parte_1 Parte_3 Parte_13
, figli di (per la quota di 1/15 ciascuno);
[...] Persona_11
- la quota di 1/5 a figli di Parte_4 Parte_5 CP_13
(per la quota di 1/10 ciascuno);
- la quota di 1/5 a erede di P_ Persona_3
- la quota di 1/5 a figli di Controparte_6 Controparte_5 CP_11
(per la quota di 1/10 ciascuno);
[...]
- la quota di 1/5 a e figlie di CP_10 Controparte_3 Persona_17
(per la quota di 1/10 ciascuno).
Ne segue che i convenuti e debbono essere condannati CP_1 CP_2 alla restituzione dei beni sopra indicati e dei relativi frutti a favore degli attori, nella misura in cui si siano già appropriati degli stessi, salvo l'obbligo per gli istituti bancari e per i detentori dei titoli a pagina 20 di 23 cui si riferiscono i crediti oggetto di successione legittima di procedere ai relativi pagamenti o alla consegna dei titoli nel rispetto dei diritti sopra accertati.
3. Con riguardo alle spese di lite, all'esito del giudizio non può che rilevarsi una sostanziale soc- combenza dei convenuti e rispetto alle domande avan- CP_1 CP_2 zate, nei loro confronti, da tutte le altre parti del giudizio.
Tali convenuti devono pertanto essere condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese delle altre parti, con la precisazione che:
- rispetto alla posizione di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_5 venendo rigettata la contestazione avanzata in via principale Controparte_6 dalle convenute ed in ordine al loro diritto a Controparte_3 CP_10 concorrere alla successione, la condanna alle spese di e CP_1 CP_2
è limitata alla misura di 2/3 delle spese, ponendo il residuo 1/3 a carico delle cita-
[...] te convenute;
- rispetto alla posizione di venendo rigettata la contestazione avanzata P_
da parte di tutti gli altri convenuti e degli attori in ordine alla sua legittimazione a concorrere alla successione, la condanna alle spese di e è li- CP_1 CP_2 mitata alla misura di 1/2 delle spese, ponendo il residuo 1/2 a carico di tutte le altre parti ci- tate;
- rispetto alla posizione di d venendo rigettate Controparte_3 CP_10
le contestazioni avanzate da tali parti nei confronti delle altre parti del giudizio, la condanna alle spese di e è limitata alla misura di 2/3, di- CP_1 CP_2 sponendosi l'integrale compensazione di tali spese nella residua misura di 1/3;
La liquidazione delle spese è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con ap- plicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, (cause di valore indeter- minato, complessità media, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), te- nuto conto dell'eventuale assistenza prestata nei confronti di più parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , , Parte_1 Parte_3 Parte_13
pagina 21 di 23 Par
, Parte_4 Parte_5 P_ CP_6
e a
[...] Controparte_5 CP_10 Controparte_3 concorrere, in qualità di eredi legittimi, sul patrimonio ereditario residuo di Persona_2 secondo quanto specificato in motivazione, e per l'effetto condanna e CP_1
alla restituzione dei relativi beni ereditari, comprensivi dei frutti, a loro CP_2 favore;
2. condanna e al pagamento, in solido tra loro, del- CP_1 CP_2 le spese di lite, nella misura di 2/3, nei confronti di , Parte_1 Pt_2
, , che
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 liquida in complessivi € 12.000,00 (per un importo posto in capo ai citati convenuti di €
8.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo tali spese, nella residua misura di 1/3, in capo a d in solido tra loro;
Controparte_3 CP_10
3. condanna e al pagamento, in solido tra loro, del- CP_1 CP_2
le spese di lite, nella misura di 2/3, nei confronti di e Controparte_5 [...] che liquida in complessivi € 9.000,00 (per un importo posto in capo CP_23 ai citati convenuti di € 6.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo tali spese, nella residua misura di 1/3, in capo a ed Controparte_3 Pt_14
n solido tra loro;
[...]
4. condanna e al pagamento in solido tra loro delle CP_1 CP_2
spese di lite, nella misura di 1/2, nei confronti di che liquida in com- P_ plessivi € 3.000,00 (per un importo posto in capo ai citati convenuti di € 1.500,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo tali spese, nella residua misura di 1/2 in capo a tutte le altre parti del giudizio, in solido tra loro;
5. condanna e al pagamento, in solido tra loro, del- CP_1 CP_2 le spese di lite, nella misura di 2/3, nei confronti di e Controparte_3 Pt_14 che liquida in complessivi € 12.000,00 (per un importo posto in capo ai citati
[...] convenuti di € 8.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo l'integrale compensazione di tali spese nella residua misura di 1/3.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 30/12/2024
Il Giudice Relatore
pagina 22 di 23 dott. Andrea Fiaschi
Il Presidente dott. Simone Medioli Devoto
pagina 23 di 23