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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2954/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3866/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2061/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 6.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401487673, con cui le veniva accertata l'omessa dichiarazione e richiesto il pagamento per l'imposta Ta.Ri e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, oltre sanzione e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1,sc. “A”, int. 6, sc. “A”, int. 6 (in catasto al fg. Dati Catastali 7). ---------------- Assumeva che, pur avendo richiesto sin dall'11.12.2024 l'annullamento dell'atto con l'istanza di autotutela e sollecitato il 7.1.2025, non aveva ricevuto alcun riscontro. Esponeva in fatto che l'utenza per l'immobile anzidetto era dapprima intestata al padre Nominativo_1 (P. Iva 1) e, dopo la sua morte, a far data dall'1.1.2011 era subentrata la madre Nominativo_2 (cod. 011478556), come dalla stessa comunicato all'AMA SpA con fax del 14.12.2010. Pertanto, dall'1.1.2018 al 30.6.2023 gli importi dovuti risultavano regolarmente pagati dalla madre, che ne aveva la detenzione;
a far data, invece, dall'1.7.2023 era subentrata la ricorrente. -------------------------------------------- Concludeva per l'annullamento parziale dell'avviso impugnato, restando dovuta solo la minor somma riferita al 2° semestre del 2023. --------- Con successiva memoria la ricorrente, illustrando quanto già dedotto nell'atto introduttivo, significava che il 24.7.2025 le era stata notificato dal Comune il provvedimento di annullamento parziale, restando dovuta la tassa soltanto per il 2° semestre del 2023, ed in relazione ad esso il 4.11.2025 riceveva l'accertamento in rettifica, con cui veniva ridotta l'originaria pretesa a €.311,00 (per il caso di definizione agevolata), importo pagato dalla ricorrente. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. -------------------------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale, pur affermando la legittimità dell'atto impugnato, dava atto di averlo annullato parzialmente in autotutela per come indicato dalla ricorrente ed emesso l'accertamento in rettifica per il minor importo dovuto, per cui chiedeva anch'esso dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. --------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore della ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 12.2.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ----------------------------- Attesa la comunicazione del Comune di annullamento parziale in autotutela dell'accertamento impugnato, prodotta dalla ricorrente, entrambe le parti hanno concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. --------------------------- In ragione di quanto sopra e della peculiarità della controversia le spese di lite sono integralmente compensate. -------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate. --------------------------------------------------- Così deciso in Roma il 18.2.2026 Il Giudice Est.
EP NO LI firmato digitalmente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3866/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487673 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2061/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 6.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401487673, con cui le veniva accertata l'omessa dichiarazione e richiesto il pagamento per l'imposta Ta.Ri e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, oltre sanzione e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1,sc. “A”, int. 6, sc. “A”, int. 6 (in catasto al fg. Dati Catastali 7). ---------------- Assumeva che, pur avendo richiesto sin dall'11.12.2024 l'annullamento dell'atto con l'istanza di autotutela e sollecitato il 7.1.2025, non aveva ricevuto alcun riscontro. Esponeva in fatto che l'utenza per l'immobile anzidetto era dapprima intestata al padre Nominativo_1 (P. Iva 1) e, dopo la sua morte, a far data dall'1.1.2011 era subentrata la madre Nominativo_2 (cod. 011478556), come dalla stessa comunicato all'AMA SpA con fax del 14.12.2010. Pertanto, dall'1.1.2018 al 30.6.2023 gli importi dovuti risultavano regolarmente pagati dalla madre, che ne aveva la detenzione;
a far data, invece, dall'1.7.2023 era subentrata la ricorrente. -------------------------------------------- Concludeva per l'annullamento parziale dell'avviso impugnato, restando dovuta solo la minor somma riferita al 2° semestre del 2023. --------- Con successiva memoria la ricorrente, illustrando quanto già dedotto nell'atto introduttivo, significava che il 24.7.2025 le era stata notificato dal Comune il provvedimento di annullamento parziale, restando dovuta la tassa soltanto per il 2° semestre del 2023, ed in relazione ad esso il 4.11.2025 riceveva l'accertamento in rettifica, con cui veniva ridotta l'originaria pretesa a €.311,00 (per il caso di definizione agevolata), importo pagato dalla ricorrente. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. -------------------------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale, pur affermando la legittimità dell'atto impugnato, dava atto di averlo annullato parzialmente in autotutela per come indicato dalla ricorrente ed emesso l'accertamento in rettifica per il minor importo dovuto, per cui chiedeva anch'esso dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. --------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore della ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 12.2.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ----------------------------- Attesa la comunicazione del Comune di annullamento parziale in autotutela dell'accertamento impugnato, prodotta dalla ricorrente, entrambe le parti hanno concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. --------------------------- In ragione di quanto sopra e della peculiarità della controversia le spese di lite sono integralmente compensate. -------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate. --------------------------------------------------- Così deciso in Roma il 18.2.2026 Il Giudice Est.
EP NO LI firmato digitalmente