Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01370/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lombardo e Beatrice Sciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento amministrativo dell’Università di -OMISSIS- trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali promossa da -OMISSIS- in seguito all’assoluzione con formula piena nell’ambito del Proc. R.G.N. -OMISSIS- del Tribunale penale di -OMISSIS-.
Nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto del ricorrente al rimborso da parte dell’Università di -OMISSIS- delle spese legali sostenute a causa del Proc. R.G.N. -OMISSIS- del Tribunale penale di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 il dott. RE MA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS-, professore ordinario di chirurgia plastica presso l’Università di -OMISSIS- “-OMISSIS-” impugnava il provvedimento adottato dall’Università di -OMISSIS-, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale veniva rigettata l’istanza, avanzata dal ricorrente a norma dell’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, con la quale veniva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute in relazione al processo penale Proc. R.G.N. -OMISSIS- innanzi al Tribunale penale di -OMISSIS-, all’esito del quale il ricorrente era stato assolto con formula piena. Nell’ambito di tale procedimento il ricorrente era stato imputato per il reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) in relazione alla condotta tenuta in occasione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia indetta dall’Università di -OMISSIS-.
Il provvedimento di rigetto veniva fondato sulla considerazione per cui la disciplina di cui al citato art. 18 non poteva trovare applicazione al caso di specie in quanto:
- la norma prevede che “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”;
- non poteva dirsi sussistente il requisito dell’appartenenza del ricorrente all’Università di -OMISSIS-, atteso che lo stesso è incardinato presso l’Università di -OMISSIS- “-OMISSIS-”;
- in ogni caso, il rigetto dell’istanza si imponeva alla luce dell’esistenza di un conflitto di interessi in capo all’Università resistente, atteso che la stessa era stata individuata come persona offesa nel procedimento penale a carico dell’imputato.
L’atto veniva impugnato per il seguente motivo, così formulato nel ricorso: Violazione e falsa applicazione art. 18 del D.L. 25.3.1997 n. 67 - Violazione artt. 1, 3, L. 7 agosto 1990 n.241 - Violazione di legge artt. 2, 3, 28, 33 comma 5, 97 Costituzione - Eccesso di potere (errore sui presupposti di fatto e di diritto – difetto e carenza di istruttoria – difetto e carenza di motivazione - ingiustizia grave e manifesta – illogicità – irragionevolezza).
L’Università resistente si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Le parti depositavano memorie a norma dell’art. 73 c.p.a.
All’odierna udienza le parti discutevano il ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso l’atto impugnato veniva censurato per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, in quanto la disposizione in esame, la quale codifica un principio generale dell’ordinamento, dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui il dipendente abbia agito per conto della pubblica amministrazione, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di impiego con la specifica amministrazione in favore della quale l’opera è stata prestata.
Inoltre, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, nonché con la previsione di cui all’art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 1990, atteso che nello stesso non è indicata l’autorità innanzi alla quale è possibile ricorrere a tutela dei propri interessi, né il termine entro cui il ricorso può essere presentato.
In ultimo, non poteva dirsi sussistente in capo all’Università alcun conflitto di interessi, in quanto l’Ateneo non si era costituito parte civile nel procedimento a carico del ricorrente.
Il motivo di ricorso è infondato.
Ai fini della decisione viene in rilievo l’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, a tenore del quale che « Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
Al riguardo, la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che « A parte l'ipotesi del coinvolgimento del dipendente estraneo ai fatti, ma vittima di una illecita condotta altrui, quanto alla 'connessione' tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, la giurisprudenza ha più volte chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all'Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l'imputazione dei relativi effetti (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. -OMISSIS-; Sez. IV, 5 aprile 2017, n. -OMISSIS-; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. -OMISSIS-): la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà della Amministrazione di appartenenza e finalizzata all'adempimento dei suoi fini istituzionali » (Cons. Stato, Sez. IV, 28.11.2019, n. 8128).
Nella stessa direzione, la giurisprudenza amministrativa di merito ha affermato che « la ratio della disposizione - di natura eccezionale e, per l'effetto, dall'interpretazione necessariamente restrittiva (cfr., ex multis, Consiglio di Stato Sez. II, 14/07/2023, n. -OMISSIS-) - è tenere indenni i dipendenti che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali. Condizione essenziale, tra le altre, per il rimborso (peraltro nei soli limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura erariale) è, pertanto, e per quanto qui rileva, l'imputazione degli effetti della condotta del dipendente direttamente in capo all'Amministrazione di appartenenza. Circostanza, quest'ultima che richiede, "che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente; che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto" (cfr., T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 09/05/2019, n. 1037, in senso conforme, ex multis, T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 26/04/2019, n. 350, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 25/02/2019, n. 193) » (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 02.01.2025, n. 28).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che, anche in ragione della natura eccezionale e di stretta interpretazione della disposizione in esame, il presupposto dell’esistenza di un legame di “appartenenza” tra il dipendente e l’amministrazione destinataria dell’istanza di rimborso vada interpretato in modo restrittivo. Vanno, pertanto, ricondotti a tale nozione di “appartenenza” solo i casi in cui il privato abbia esercitato la propria attività in favore dell’amministrazione da cui dipende direttamente, sulla base di un contratto di lavoro ovvero di un provvedimento costitutivo del rapporto di servizio.
Tale presupposto non sussiste nel caso di specie, atteso che il ricorrente non risulta incardinato all’interno dell’Università resistente (bensì presso l’Università di -OMISSIS- “-OMISSIS-”).
Si impone, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso, con assorbimento di ogni considerazione in merito al profilo del conflitto di interessi prospettato dall’amministrazione, tenuto conto che il provvedimento è supportato da una pluralità di motivazioni e che una di essere deve ritenersi idonea a sorreggerlo, per le ragioni sopra esposte.
Analogamente va assorbito l’ulteriore profilo di censura, relativo alla mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell’autorità innanzi alla quale è possibile ricorrere a tutela dei propri interessi e del termine entro cui il ricorso può essere presentato. Si tratta, infatti, di censure al cui scrutinio il ricorrente non ha interesse in quanto il ricorso è stato tempestivamente proposto innanzi al giudice competente. Dunque, la prospettata illegittimità non ha arrecato alcun vulnus agli interessi del ricorrente. In ogni caso, deve ritenersi che anche nel merito l’accoglimento del motivo di ricorso sarebbe impedito dall’operatività della previsione di cui all’art. 21- octies della L. n. 241 del 1990, venendo in rilievo un vizio meramente formale (nell’ambito di attività amministrativa vincolata) privo di incidenza sul contenuto dispositivo del provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente. Nella determinazione delle stesse, secondo la disciplina di cui al D.M. n. 55 del 2014, si tiene conto del valore della pretesa oggetto dell’istanza avanzata dal ricorrente (euro 43.164,00) e della quantità e complessità dell’attività difensiva resasi effettivamente necessaria ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali soggetti terzi.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
RE MA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE MA IC | RO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.