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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 781/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Cagliari
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240015481168000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la cartella di pagamento impugnata per a) violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973; b) di condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente: A) Rigettare il ricorso;
B) Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe. L'ADER si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 16.1.2026 il ricorso è stato assunto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 02520240015481168000, relativa a IRPEF anno d'imposta 2020, per un importo complessivo di € 1.493,16 (comprensivo di sanzioni e interessi).
AT
• La cartella di pagamento è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973.
• La cartella è stata notificata il 15 giugno 2025 (nel ricorso si indica anche il 25 giugno 2025).
• Le somme richieste derivano dalla dichiarazione Redditi 2021 (periodo d'imposta 2020).
Motivo di diritto
• Decadenza per tardiva notifica della cartella.
• Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b), DPR 602/1973, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
• Per l'anno d'imposta 2020, il termine ultimo di notifica era 31 dicembre 2024.
• La notifica avvenuta nel giugno 2025 è quindi tardiva e rende la cartella illegittima.
Sul punto l'ADER osservava che:
1. Origine della cartella
o La cartella deriva da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione Redditi 2021 (anno d'imposta 2020).
o Il ruolo (n. 2024/250140) è stato consegnato il 10 febbraio 2024. 2. Infondatezza dell'eccezione di decadenza
o Il ricorrente sostiene che la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2024 (art. 25, comma 1, lett. b, DPR 602/1973).
o Secondo l'Agenzia, tale calcolo non considera la sospensione dei termini disposta per l'emergenza ID-19. 3. Sospensione dei termini per emergenza epidemiologica
o Richiamato l'art. 68 D.L. 18/2020, prorogato da vari decreti (DL 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021).
o La sospensione delle attività di riscossione è durata dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per 542 giorni.
o Tale periodo deve essere detratto dal computo del termine di decadenza, con conseguente slittamento in avanti della scadenza. 4. Giurisprudenza di legittimità richiamata
o Cass. civ., sez. I, ord. n. 960/2025 e ord. n. 1630/2025, secondo cui:
la sospensione ID si applica anche ai termini di decadenza e prescrizione;
determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per una durata pari alla sospensione. 5. Conclusione sulla tempestività
o Alla luce della sospensione, la notifica del 25 giugno 2025 è tempestiva e non si è verificata alcuna decadenza del credito.
Le argomentazioni dell'ADER sono fondate, e conducono al rigetto del ricorso. Invero se certamente il termine ordinario per la notifica delle cartelle esattoriali è quello del 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ossia, nel caso che interessa, il 31.12.2024), è altrettanto vero che la legislazione emergenziale COVID 19 ha da un lato sospeso e dall'altro prorogato tale termine. Invero il disposto dell'art. l'art. 68 D.L. 18/2020, prorogato da vari decreti (DL 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021) ha comportato la sospensione delle attività di riscossione dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni, di guisa che la notificazione effettuata il 25.6.2025 è del tutto tempestiva. La correttezza di tale argomentare è confermata dalle decisioni della Suprema Corte contenute nell'ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025 e nell'ordinanza n. 1630 depositata il 23.1.2025.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente ad € 700,00 di spese processuali, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 16.1.2026
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 781/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Cagliari
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240015481168000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la cartella di pagamento impugnata per a) violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973; b) di condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente: A) Rigettare il ricorso;
B) Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe. L'ADER si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 16.1.2026 il ricorso è stato assunto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 02520240015481168000, relativa a IRPEF anno d'imposta 2020, per un importo complessivo di € 1.493,16 (comprensivo di sanzioni e interessi).
AT
• La cartella di pagamento è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973.
• La cartella è stata notificata il 15 giugno 2025 (nel ricorso si indica anche il 25 giugno 2025).
• Le somme richieste derivano dalla dichiarazione Redditi 2021 (periodo d'imposta 2020).
Motivo di diritto
• Decadenza per tardiva notifica della cartella.
• Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b), DPR 602/1973, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
• Per l'anno d'imposta 2020, il termine ultimo di notifica era 31 dicembre 2024.
• La notifica avvenuta nel giugno 2025 è quindi tardiva e rende la cartella illegittima.
Sul punto l'ADER osservava che:
1. Origine della cartella
o La cartella deriva da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione Redditi 2021 (anno d'imposta 2020).
o Il ruolo (n. 2024/250140) è stato consegnato il 10 febbraio 2024. 2. Infondatezza dell'eccezione di decadenza
o Il ricorrente sostiene che la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2024 (art. 25, comma 1, lett. b, DPR 602/1973).
o Secondo l'Agenzia, tale calcolo non considera la sospensione dei termini disposta per l'emergenza ID-19. 3. Sospensione dei termini per emergenza epidemiologica
o Richiamato l'art. 68 D.L. 18/2020, prorogato da vari decreti (DL 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021).
o La sospensione delle attività di riscossione è durata dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per 542 giorni.
o Tale periodo deve essere detratto dal computo del termine di decadenza, con conseguente slittamento in avanti della scadenza. 4. Giurisprudenza di legittimità richiamata
o Cass. civ., sez. I, ord. n. 960/2025 e ord. n. 1630/2025, secondo cui:
la sospensione ID si applica anche ai termini di decadenza e prescrizione;
determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per una durata pari alla sospensione. 5. Conclusione sulla tempestività
o Alla luce della sospensione, la notifica del 25 giugno 2025 è tempestiva e non si è verificata alcuna decadenza del credito.
Le argomentazioni dell'ADER sono fondate, e conducono al rigetto del ricorso. Invero se certamente il termine ordinario per la notifica delle cartelle esattoriali è quello del 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ossia, nel caso che interessa, il 31.12.2024), è altrettanto vero che la legislazione emergenziale COVID 19 ha da un lato sospeso e dall'altro prorogato tale termine. Invero il disposto dell'art. l'art. 68 D.L. 18/2020, prorogato da vari decreti (DL 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021) ha comportato la sospensione delle attività di riscossione dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni, di guisa che la notificazione effettuata il 25.6.2025 è del tutto tempestiva. La correttezza di tale argomentare è confermata dalle decisioni della Suprema Corte contenute nell'ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025 e nell'ordinanza n. 1630 depositata il 23.1.2025.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente ad € 700,00 di spese processuali, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 16.1.2026
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni