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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e impresa
riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di: dott. DO NT Presidente rel. dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 21/09/2024, promossa con atto di citazione da
(P.IVA rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
CC LU con domicilio eletto presso il suo studio come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(P.IVA rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.to Luca Controparte_1 P.IVA_2
NI con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n.1422/2024 pubblicata il 25/7/2024 dal Tribunale di Treviso – appalto
-
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Non avendo presenziato all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si riportano le conclusioni da ultimo assunte: In riforma della sentenza impugnata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa chiede:
In via principale
Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado (interrogatorio formale prova per testi e ctu tecnica indicate nelle memorie ex art 183 cpc nei termini di rito) ed erroneamente non ammesse da ritenersi decisive per la definizione della controversia e per i motivi dedotti nella narrativa di cui al predetto atto introduttivo ed in totale riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare che il contratto di subappalto si è risolto per fatto e colpa della Parte_2
[...]
[... - accertare e dichiarare il diritto della al pagamento delle somme ingiunte col Parte_1 decreto ingiuntivo di pagamento n. 482/2022 per i lavori contabilizzati nel sal n. 4 ed esposti nelle fatture di pagamento allegate.
- Rigettare con qualsiasi statuizione nel rito e/o nel merito sia la domanda riconvenzionale avanzata nel procedimento r.g. 2382/2022 sia la domanda di risarcimento danni introdotta col procedimento r.g.
1581/2023 poi riuniti.
- In subordine previo accertamento dell'esistenza o meno dei vizi lamentati dalla opponente oggi appellata e della eventuale determinazione del loro ammontare da effettuarsi a mezzo ctu di cui si chiede fin d' ora ammissione, portare in compensazione i costi per le riparazioni dalle somme ancora dovute alla
[...]
Parte_1
In istruttoria ammettere l'interrogatorio formale e la prova per testi come dedotte nelle memorie ex art 183 comma VI, depositata da questa difesa in primo grado, con i capitoli ed i testi ivi indicati opponendosi al contempo all'ammissione delle prove ex adverso articolate.
Ammettere Ctu tecnica, peraltro richiesta in primo grado da entrambe le parti, al fine di verificare i presunti vizi e difetti delle opere che l'appellante ha sempre contestato;
la eventuale loro quantificazione;
il rapporto dare avere tra le parti a seguito dei lavori eseguiti dall'appellante e dei pagamenti effettuati dall'appellata.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis giudicare:
Nel merito: per tutte le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi
l'interposto appello avverso la sentenza n. 1422/24 pronunciata in data 25.07.2024 dal Tribunale di Treviso,
3^ Sezione Civile nelle cause riunite n. 2382/2022 R.G. e n. 1581/2023 R.G. sia in quanto inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 345 C.P.C., sia in quanto del tutto infondato in fatto e diritto;
In via meramente subordinata nel merito: per la sola denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie reiterate anche in questa sede da parte appellante, chiedersi ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nell'interesse dell'appellata nei giudizi riuniti e che qui si riproducono per Controparte_1 esteso:
Causa 1° grado n. 2382/2022 R.G.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova: si insiste per l'ammissione delle prove per testi nonché per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli Parte_1 da n. 1 a n. 11 della ns. memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 C.P.C. di data 25.11.2022 con i testi ivi indicati;
nonché sull'ammissione di CTU volta ad accertare il dare/avere tra le parti avendo riguardo, da un lato, all'effettive quantità, articolo per articolo, realizzate dalla con applicazione Parte_1 dell'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto e, dall'altro, ai costi per l'approvvigionamento dei materiali sostenuti da e da porsi in detrazione. Controparte_1
Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova per interpello e testi formulate da Controparte per le ragioni tutte già spiegate con Memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 C.P.C. di data 15.12.2022 e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria nei termini come ivi pure formulati
e con testi indicati a prova diretta.”
-2- Causa 1° grado n. 1581/2023 R.G.:
Chiedersi ammissione di prova per testi sui capitoli nn. 5, 10, 11, 12 e 14 della narrativa di citazione con la premessa del suffisso “Vero che”.
Si indicano quali testi: Arch. (Direttore dei Lavori) e (Capocantiere dell' Tes_1 Testimone_2 [...]
. CP_1
Con riserva di altri indicarne”.
Spese e compenso del giudizio di appello interamente rifusi.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1.La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 482/2022 emesso in data 3-3-2022 su ricorso della e con il quale il tribunale di Treviso ha ingiunto ad la Parte_3 Controparte_1 somma di euro 19.366,68 a fronte di n. 4 fatture emesse in seguito allo svolgimento lavori edili per l'ampliamento del cimitero di AR (UD) dalla seconda subappaltati alla prima [getti in calcestruzzo
(fondazione ed elevazione) per la realizzazione delle murature di recinzione dell'area di ampliamento cimiteriale da M1 a M8, nonché dell'intero fabbricato loculi e della nuova rampa disabili] e segnatamente:
- fattura n. 18 del 6/7/2021 di euro 482,44;
- fattura n. 25 del 9/8/2021 di euro 584,24;
- fattura n.41 del 10/11/2021 di euro 15.500,00;
- fattura n.43 del 16/11/2021 di euro 2.800;
2. Avverso tale decreto, ha proposto opposizione avanti il tribunale di Treviso (n.r.g. 2382/2022) l'ingiunto, chiedendo:
a) la revoca del decreto in ragione della risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti e la non congruità delle somme indicate in fattura rispetto alle pattuizioni contrattuali e alla contabilità redatta dal direttore dei lavori;
b) in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 12.856,31 quale saldo a proprio favore dei rapporti dare-avere relativamente alle opere sino ad allora effettivamente eseguite dalla subappaltatrice.
3. Alla causa è stata riunita quella, rubricata al n. 1581/23 r.g., promossa da e diretta Controparte_1 ad ottenere la condanna di al risarcimento del danno da inadempimento Parte_3 delle obbligazioni del suddetto contratto di appalto, danno ragguagliato ai costi dovuti sostenere per porre rimedio alle opere realizzate dalla subappaltatrice.
4. Con la sentenza, qui, appellata, il tribunale adito, senza lo svolgimento di attività istruttoria, ha:
- accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando Parte_3 al pagamento in favore di dell'importo di € 12.856,31 oltre interessi;
[...] Controparte_1
- nella causa n.r.g.1581/2023 accolto parzialmente la domanda di e, dichiarato risolto Controparte_1 il contratto di subappalto stipulato tra le parti, ha condannato al pagamento Parte_3 della somma di euro 14.483,38 oltre alla rifusione delle spese processuali di entrambi i giudizi riuniti.
-3- 4.1. Il tribunale ha ritenuto comprovato in causa l'inadempimento di , alla stregua: - Parte_1 della genericità, della contraddittorietà della linea difensiva assunta dalla subappaltatrice, nonché dalla mancata sua replica alle puntuali e circostanziate deduzioni della subcommittente;
- della documentazione prodotta e in particolare, dalla nota a firma del D.L. arch. del 13-12-21, dalla quale poteva Tes_1 desumersi la mancata accettazione da parte della committenza delle opere eseguite fino a quel momento con richiesta di intervento per loro emenda.
4.2. Con specifico riguardo al rapporto dare-avere tra le parti (oggetto della causa di opposizione al decreto ingiuntivo), il tribunale, ha ritenuto di far proprie le risultanze contabili del riepilogo generale proposte all'opponente, alla luce delle pattuizioni contrattuali e dei riscontri documentali acquisiti.
4.3. In merito al giudizio 1581/23 r.g., il tribunale ha ritenuto comprovati in causa l'esecuzione dei lavori di sistemazione da parte della subcommittente delle opere affidate alla , sulla base Parte_3 della documentazione depositata in atti e, in particolare, dalla nota a firma del direttore dei lavori arch.
del 16-2-22. Tes_1
5. Avverso la sentenza, ha proposto appello chiedendo di accertare la Parte_1 risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa imputabili alla con condanna di Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 428/2022 e con reiezione di ogni domanda avanzata dalla controparte nei procedimenti riuniti. In via subordinata, l'appellante ha chiesto di compensare i costi per le riparazioni delle opere realizzate da essa con le somme ancora dovutele, previo accertamento dei vizi lamentati dalla Controparte_1
6. Si è costituita in causa opponendosi all'accoglimento dell'appello, del quale ha pure Controparte_1 eccepito l'inammissibilità.
7. All'udienza del 20-11-2025, all'esito della discussione, la corte ha riservato la causa in decisione, riservandosi il deposito del provvedimento.
In diritto.-
1. Preliminarmente, vanno prese in esame le eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345
c.p.c. formulate dalla parte appellata.
1.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da è infondata. Controparte_1
Sebbene l'appello non rechi una chiara e puntuale individuazione dei motivi a sostegno delle domande formulate e non sempre contenga una motivata critica alle motivazioni del tribunale (la parte dedicata alla causa n. 1581/2023 r.g. si risolve in una mera esposizione dello svolgimento del processo: v. appello, pag. 9
s.), nondimeno, da esso, è possibile, secernendo quanto di sufficientemente specifico e, dunque, ammissibile, viene in esso esposto, individuare alcune censure rivolte alla sentenza di primo grado.
L'impugnazione consente dunque, a seguito di un'interpretazione delle domande formulate e almeno nei limiti di quanto in appresso si avrà modo di rilevare, di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata e le ragioni poste a base delle censure mosse dalla parte appellante. E tanto basta per non dichiarare inammissibile in toto l'appello, posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
l'appello non deve necessariamente contenere un “progetto alternativo di sentenza”, essendo richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio
-4- costituzionale della ragionevole durata - che il giudice superiore sia in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. SU 27199/17).
1.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 345 c.c. dalla difesa della Controparte_1 va accolta.
[...]
1.2.1. in primo grado ha assunto la seguente testuale richiesta: “- Nel merito: - Parte_1 rigettare la domanda di opposizione di cui in premessa confermando il decreto ingiuntivo opposto;
-rigettare la domanda avanzata nel procedimento r.g.1581/2023 riunito al presente procedimento in ragione della eccepita litispendenza e comunque perchè in fondata in fatto e in diritto nonchè sfornita di prova per le ragioni per le ragioni di cui in premessa.
Condannare l'opponente al risarcimento dei danni per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da valutarsi in misura che si riterrà congrua ed equa. Condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 c.p.c. da valutarsi in misura che si riterrà congrua ed equa. -Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento da distrarsi ex art 96 c.p.c.” (comparsa conclusionale, primo grado).
In questa sede di appello, invece, l'appellante ha così formulato le sue domande: “Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado ed erroneamente non ammesse da ritenersi decisive per la definizione della controversia e per i motivi dedotti nella narrativa che precede ed in totale riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare che il contratto di subappalto si è risolto per fatto e colpa della 2) Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della al pagamento delle somme ingiunte col decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento n. 482/2022 per i lavori contabilizzati nel sal n. 4 ed esposti nelle fatture di pagamento allegate.
3) Rigettare con qualsiasi statuizione nel rito e/o nel merito sia la domanda riconvenzionale avanzata nel procedimento
r.g. 2382/2022 sia la domanda di risarcimento danni introdotta col procedimento r.g. 1581/2023 poi riuniti.4) in subordine previo accertamento dell'esistenza o meno dei vizi lamentati dalla opponente oggi appellata e della eventuale determinazione del loro ammontare da effettuarsi a mezzo ctu di cui si chiede fin d' ora ammissione, portare in compensazione i costi per le riparazioni dalle somme ancora dovute alla . (atto di Parte_1 citazione in appello).
La mera giustapposizione delle due diverse domande tenorizzate rende evidente che la richiesta di accertamento e dichiarazione che il contratto di subappalto per cui è causa si sia risolto per fatto e colpa dell'odierna appellata risulta affatto nuova, in quanto mai formulata dalla Controparte_1 [...]
nemmeno in via incidentale, né nella causa r.g. n. 2382/2022, né nella causa r.g. n. Parte_1
1581/2023, pertanto la domanda va dichiarata inammissibile.
2. Con una prima censura, l'appellante lamenta che il tribunale, a fronte di uno stato di avanzamento lavori
(SAL n. 4) pacificamente accettato dalle parti, nel quale vengono quantificate opere realizzate dalla subappaltatrice per € 41.627,26, avrebbe erroneamente posto in detrazione i costi per noli e materiali di cui alle fatture prodotte in giudizio da quali docc. da n. 19.1 a 19.5. Controparte_1
2.1. La doglianza è priva di pregio.
Occorre muovere dal rilievo che il tribunale ha fornito una chiara motivazione a giustificazione di tale detrazione, richiamando l'espressa previsione dell'art. 3 del contratto di subappalto, che ha pure
-5- testualmente riportato (“rimane intesa tra le parti, che l'importo imponibile indicato nella fattura di acquisto dei materiali, pagamento d personale in “stacco”, noli, mezzi, acquistati/noleggiati dal Committente e impiegati nella realizzazione delle opere affidati all'impresa, verrà detratto a quanto dovuto all'impresa per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto accettati e contabilizzati dalla Direzione Lavori della Stazione appaltante Comune ”). Parte_4
L'appellante neppure si fa carico di affrontare e superare una tale motivazione, finendo per articolare una doglianza come tale inammissibile, siccome non contenente una ragionata critica alla motivazione in proposito somministrata dal primo giudice a sostegno della statuizione impugnata.
2.2. In ogni caso, anche al fine di valutare le ulteriori doglianze articolate e, in particolare, la richiesta di svolgimento di c.t.u. formulata da , è opportuno ribadire che la statuizione sul punto del Parte_1 tribunale è pienamente condivisibile alla stregua della documentazione prodotta in causa. Già si è riportato il testuale tenore dell'articolo del 3 del contratto inter partes, il cui contenuto è del tutto chiaro ed inequivoco nel prevedere la detrazione poi riconosciuta dal tribunale, non lasciando spazio a diverse ricostruzioni, come detto peraltro neppure affacciate dall'appellante.
Del pari rilevante è l'art. 6 del contratto (esso pure puntualmente indicato dal tribunale) che, richiamando l'ultimo capoverso dell'art. 3 ora citato, prevede il pagamento del corrispettivo sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite a regola d'arte, stabilendo testualmente, nel disciplinare il rapporto dare-avere, che
“le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, concordano che la contabilità dei lavori eseguiti valida per la contabilità finale sarà quella redatta dal Direttore Lavori succitato sarà ritenuta l'unica valida per effettuare la fatturazione
a saldo da parte dell'Impresa”.
Nel SAL n.4 (doc. n. 18, fascicolo primo grado , si trova puntuale descrizione Controparte_1 dell'ammontare delle opere subappaltate e dell'ammontare dei costi per materiali e noli sostenuti dalla restituendo un totale di lavori contabilizzati per complessivi di € 54.684,21, somma Controparte_1 ridotta a € 41.627,26 in applicazione del ribasso del 23,877% come previsto nell'offerta. A tale importo sono stati detratti, in applicazione delle già viste pattuizioni contrattuali, gli esborsi sostenuti da Controparte_1
espressamente evidenziati anche nel SAL (cfr. fattura 22/e del 16.11.2021 quale ribaltamento spese
[...] per acquisto materiali impiegati per realizzazione opere affidate a contratto di subappalto – art 3 contratto) e comunque ampiamente comprovati in primo grado (v. docc. 19.1-19-5, fascicolo primo grado,
[...]
, per un totale di € 34.215,78. CP_1
Su tale importo sono stati detratti euro 20.267,79 per i pagamenti già effettuati dalla Controparte_1 all'odierna appellante, con un credito residuo della subcommittente di euro 12.856,31. ha Controparte_1 fornito idonea prova del pagamento della predetta somma: SAL in acconto al 30.06.2021 (1° SAL), fattura n.
17 del 05.07.2021 di e distinta bancaria di avvenuto bonifico (doc. n. 6) e SAL Parte_1 in acconto al 30.07.2021 (2° SAL), fattura n. 24 dd. 09.08.2021 di con relativa Parte_1 distinta di avvenuto bonifico (cfr. doc. n. 7) – il tutto per il complessivo importo di €. 20.267,79. Il pagamento di tale somma è attestato anche dal SAL n. 4.
Ciò premesso, va rimarcato che l'appellante non solo non pone in discussione il SAL n. 4, ma anzi espressamente deduce che si tratta di SAL accettato da tutte le parti [“stato di avanzamento lavori pacificamente accettato dalle parti (sal n. 4)”: atto di appello, pag. 4], di talchè le ricordate evidenze contabili
-6- in esso contenute devono ritenersi indiscusse in causa. Sotto altro, ma concorrente, profilo, va ritenuto che le richieste presentate dalla fanno diretta applicazione delle previsioni contrattuali e si Controparte_1 basano su spese sostenute dalla stessa, sufficientemente documentate e pienamente riscontrate nella contabilità innanzi ricordata.
2.4. La compiuta ricognizione della correttezza dell'operato del tribunale in proposito vale a evidenziare la inutilità dell'espletamento di un'indagine tecnica officiosa genericamente auspicato anche in questa sede dalla parte appellante.
Come ora esposto, il tribunale è pervenuto alla verifica dei rispettivi debiti-crediti sulla base della documentazione dimessa in causa e non fatta oggetto di motivate e specifiche contestazioni, giungendo all'accertamento del credito di in relazione alla rendicontazione finale del dare e dell'avere Controparte_1 tra le parti con riferimento a quella parte delle lavorazioni oggetto di subappalto svolte da Parte_1
.
[...]
Il tribunale ha motivato la mancata ammissione della richiesta c.t.u. anche sul rilievo che, attesa l'immutazione dei luoghi nelle more compiuta, un accertamento non poteva essere utilmente esperito e l'appellante addebita a tale motivazione di avere, a suo dire erroneamente, in quanto non avrebbe tenuto conto che era stata a compiere quella modificazione dei luoghi. Controparte_1
Anche tale critica non è in alcun modo condivisibile, in quanto non tiene conto della risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa di , essendosi avvalsa della clausola Parte_1 Controparte_1 risolutiva espressa;
tale risoluzione è pacifica e neppure sottoposta a ragionata critica dalla subappaltatrice.
Mentre non si rinviene uno specifico motivo di appello diretto alla contestazione motivata della pronuncia di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento di , la subappaltatrice, Parte_1 come già sopra rilevato, non ha neppure mai ammissibilmente chiesto l'accertamento che il contratto doveva essere risolto per inadempimento della subcommittente, avendo formulato soltanto richieste di adempimento di quel contratto, con la richiesta di pagamento delle somme pretese a titolo di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata da nella causa n. 1581/23 r.g., avente a Controparte_1 oggetto la domanda diretta al riconoscimento dei costi dovuti sopportare dalla subcommittente per la sistemazione delle opere realizzate da non correttamente eseguite, il tribunale ha Parte_1 valutato come attendibili – nei limiti che pure in appresso si avrà modo di evidenziare – le richieste formulate dalla sulla scorta della documentazione prodotta in causa, senza alcuna necessità di Controparte_1 ricorrere all'ausilio di un esperto. Il che è del tutto condivisibile alla stregua della chiara evidenza della documentazione prodotta e del giudizio di sua attendibilità, anche considerati i riscontri contrattuali più volte richiamati (artt. 3 e 6 citati) e rende inaccoglibile, anche con riguardo a tale profilo, la richiesta c.t.u.
3. Un'ulteriore doglianza di ha ad oggetto la sentenza di prime cure laddove il giudice Parte_1 ha disatteso, giudicandola meramente “suggestiva”, la prospettazione di (secondo la Parte_1 quale non poteva ammettersi la pretesa di di dedurre dal credito spettante al Controparte_1 subappaltatore costi di entità quasi equivalente all'importo del subappalto). Per sostenere l'erroneità – e, anzi, l'assurdità (v. appello, pag. 4 e 5) – del computo in proposito svolto dal tribunale, l'appellante assume
-7- di non aver ricevuto le somme contabilizzate nei SAL, traendone la conseguenza che, in caso di accertamento dei vizi, si trattava di voci che, al più, potevano essere poste in compensazione.
3.1. Anche tale censura si rivela del tutto infondata.
In disparte il fatto che la doglianza neppure incontra la motivazione con la quale il tribunale ha verificato che l'ammontare effettivo dei lavori eseguiti da era pari, una volta computato il ribasso Parte_1 contrattuale, a € 41.627,26 (v. sentenza appellata, pag. 8), va ribadito quanto già osservato in merito alla rendicontazione del dare e dell'avere tra le parti in esito alle opere realizzate e alle previsioni contrattuali. Si
è infatti già posto in evidenza che la contabilità finale accettata dalla Direzione Lavori (e contrattualmente vincolante) dà espressamente atto dei pagamenti ricevuti in occasione dei primi SAL (al 30.06.2021 e al
31.07.2021, v. docc. 6 e 7 , e che, in conseguenza, in sede di rendicontazione finale, è Controparte_1 risultato che aveva una posizione creditoria di € 12.856,31, ovvero l'importo che nella Controparte_1 causa n. 2382/2022 R.G. è stato azionato in via riconvenzionale e che è stato correttamente riscontrato anche dal tribunale. Sulla prova dei pagamenti effettuati da si è già sopra avuto modo di Controparte_1 verificare che essi risultano in modo del tutto adeguato dalla documentazione versata in atti e neppure contestata dalla parte qui appellante.
Risulta pertanto vano invocare una “assurdità” del computo operato senza confrontarsi con le evidenze contrattuali e con quelle contabili, neppure oggetto di specifica contestazione.
Quanto alla invocata “compensazione” è sufficiente rilevare, per evidenziare l'inconsistenza della pretesa, che essa presuppone l'accertamento di poste creditorie a favore di , circostanza invece Parte_1 esclusa dalla rendicontazione più volte ricordata.
4. Un'ulteriore doglianza contenuta nell'appello riguarda l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel confondere i costi per l'eliminazione dei vizi con quelli inerenti al completamento delle opere.
La doglianza presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
Essa non si sottrae a una valutazione di sua inammissibilità nella parte in cui neppure indica il punto della sentenza impugnata nel quale il primo giudice sarebbe incorso nell'errore denunciato.
Essa è, in ogni caso, del tutto priva di pregio, in quanto, da un lato, il tribunale non ha affatto compiuto un'indebita sovrapposizione fra le due questioni e, dall'altro, la liquidazione in proposito compiuta dal giudice trevigiano dei costi sopportati per l'eliminazione dei vizi merita piena condivisione, siccome basata su idonea documentazione ritualmente acquisita in causa.
Merita ricordare, innanzi tutto, che il tribunale ha preso le mosse dall'accertamento della legittimità della risoluzione stragiudiziale intimata da (doc. 8 per inadempimento della Controparte_1 Controparte_1 subappaltatrice, in applicazione della clausola di cui all'art. 19 lett. b) e c) del contratto di subappalto (punto, come detto, neppure mai effettivamente posto in seria contestazione da sino alla Parte_1 inammissibile richiesta formulata in questa sede per la prima volta).
In secondo luogo, sull'esistenza dei vizi si ha riscontro documentale da parte del d.l. della stazione appaltante dei difetti dei muri in c.a. M1, M2, M3, M4 e M5, (doc. n. 14 . In terzo luogo, Controparte_1
l'esecuzione delle opere di sistemazione dei vizi trova conferma documentale nella nota redatta in esito a
-8- Tes sopralluogo il 16-6-2022 del direttore dei lavori arch. (v. nota prodotta quale doc. 21 da CP_1
.
[...]
Le somme pagate per l'emenda sono quelle versate dalla subcommittente a e a Dexive Controparte_2
S.p.a. (€ 11.450,00 per la fattura n. 244 dell'08.06.2022, di cui al doc. 13 ed € 3.033,38 per Controparte_1 le voci di spesa evidenziate in verde nelle fatture Dexive S.p.a. n. 18405 del 31.05.2022 e n. 21059 del
15.06.2023 di cui ai docc. 14 e 15 . Controparte_1
Nella sua attenta - e giustamente prudente e scrupolosa - attività di verifica dei costi il cui rimborso era richiesto dalla subcommittente il tribunale ha escluso le voci di cui alle lettere C), D) ed E) con la maggiorazione percentuale per “voci generali” della fattura di “ribaltamento costi” n. 18/E del 29.08.2022
(doc. n. 12 , giudicando trattarsi di oneri non adeguatamente documentati e di non Controparte_1 inequivoca derivazione causale dall'inadempimento dell'appellante , così Parte_1 pervenendo a riconoscere ad un importo di € 14.483,38 sulla somma di € 23.523,06 Controparte_1 richiesta.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, dunque, il giudice non ha affatto “immotivatamente … ritenuto corretta tout court la quantificazione dei vizi operata dall'opponente” né è incorso in alcuna sovrapposizione fra i costi per l'emenda e i costi per l'ultimazione dei lavori.
5. Con ulteriore censura l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze di prova orale richieste da . Si tratta delle seguenti istanze istruttorie: Parte_1
«A) Interrogatorio formale del legale rapp. p.t della sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
1) Vero è che è debitrice della somma ingiunta derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 18,25,41,43 del Controparte_1 2021?
2) Vero è che a seguito del mancato pagamento delle suddette fatture si sono incrinati i rapporti con la Parte_1 perché precisamente dopo accordi verbali non provvedevo a riconoscere ore in economia sovrapprezzo muro tondo e mc di cemento nel SAL N. 2 come contrattualmente previsto?
3) Vero è che ho verbalmente promesso l'uso gratuito di un escavatore in cantiere per movimentare i pannelli in ferro per casserature da armo dei muri in cemento armato?
4) Vero è che ho chiesto alla di non riparare i piccoli nidi di ghiaia atteso che il muro sarebbe stato Parte_1 successivamente rivestito.
B) Prova per testi con residente in [...] Giardinello (Pa) e capo cantiere della Testimone_3 Testimone_2 ditta i lavori in oggetto sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1 1) Vero è che la ha provveduto al tracciamento scavo fondazioni, sistematura delle legatura ferro di Parte_1 carpenteria.
2) Vero è che erano presenti piccolissimi nidi di ghiaia sistemabili con una giornata di lavoro e che già la Parte_1 aveva iniziato a riparare.
3) Vero è che ha chiesto alla di non riparare i piccoli nidi di ghiaia atteso che il muro Parte_5 Parte_1 sarebbe stato successivamente rivestito
4) Vero è che non erano presenti altri vizi o difetti».
La valutazione di inammissibilità di siffatte istanze di prova orale va confermata.
La causa ha un compendio documentale ampiamente in grado di dare un più che idoneo riscontro alla decisione assunta dal tribunale e i capitoli si presentano, per giunta, inammissibili, in quanto spiccatamente generici (capitolo n. 1, 3, 4) e anche formulati in termini negativi (capitolo n. 2). Complessivamente, anche se
-9- ammessi ed assunti in termini favorevoli all'appellante, per la loro genericità e per le circostanze dedotte, ancora non fornirebbero riscontri decisivi alle tesi dell'appaltatrice, dovendosi maggiormente accreditare le risultanze documentali acquisite in causa, come detto neppure sottoposte a idonea critica dall'appellante.
6. L'appello è privo di fondamento e va respinto.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione di esse si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi di dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 26.001 a €
52.000), tenuto conto della fase inibitoria e dell'attività svolta in questo grado per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria.
Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
P.Q.M.
definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1422/24 r.g. del Parte_1 tribunale di Treviso, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali da questa sostenute e che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e in quanto dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.
1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 20 novembre 2025.
Il presidente est.
DO NT
-10-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e impresa
riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di: dott. DO NT Presidente rel. dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 21/09/2024, promossa con atto di citazione da
(P.IVA rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
CC LU con domicilio eletto presso il suo studio come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(P.IVA rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.to Luca Controparte_1 P.IVA_2
NI con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n.1422/2024 pubblicata il 25/7/2024 dal Tribunale di Treviso – appalto
-
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Non avendo presenziato all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si riportano le conclusioni da ultimo assunte: In riforma della sentenza impugnata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa chiede:
In via principale
Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado (interrogatorio formale prova per testi e ctu tecnica indicate nelle memorie ex art 183 cpc nei termini di rito) ed erroneamente non ammesse da ritenersi decisive per la definizione della controversia e per i motivi dedotti nella narrativa di cui al predetto atto introduttivo ed in totale riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare che il contratto di subappalto si è risolto per fatto e colpa della Parte_2
[...]
[... - accertare e dichiarare il diritto della al pagamento delle somme ingiunte col Parte_1 decreto ingiuntivo di pagamento n. 482/2022 per i lavori contabilizzati nel sal n. 4 ed esposti nelle fatture di pagamento allegate.
- Rigettare con qualsiasi statuizione nel rito e/o nel merito sia la domanda riconvenzionale avanzata nel procedimento r.g. 2382/2022 sia la domanda di risarcimento danni introdotta col procedimento r.g.
1581/2023 poi riuniti.
- In subordine previo accertamento dell'esistenza o meno dei vizi lamentati dalla opponente oggi appellata e della eventuale determinazione del loro ammontare da effettuarsi a mezzo ctu di cui si chiede fin d' ora ammissione, portare in compensazione i costi per le riparazioni dalle somme ancora dovute alla
[...]
Parte_1
In istruttoria ammettere l'interrogatorio formale e la prova per testi come dedotte nelle memorie ex art 183 comma VI, depositata da questa difesa in primo grado, con i capitoli ed i testi ivi indicati opponendosi al contempo all'ammissione delle prove ex adverso articolate.
Ammettere Ctu tecnica, peraltro richiesta in primo grado da entrambe le parti, al fine di verificare i presunti vizi e difetti delle opere che l'appellante ha sempre contestato;
la eventuale loro quantificazione;
il rapporto dare avere tra le parti a seguito dei lavori eseguiti dall'appellante e dei pagamenti effettuati dall'appellata.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis giudicare:
Nel merito: per tutte le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi
l'interposto appello avverso la sentenza n. 1422/24 pronunciata in data 25.07.2024 dal Tribunale di Treviso,
3^ Sezione Civile nelle cause riunite n. 2382/2022 R.G. e n. 1581/2023 R.G. sia in quanto inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 345 C.P.C., sia in quanto del tutto infondato in fatto e diritto;
In via meramente subordinata nel merito: per la sola denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie reiterate anche in questa sede da parte appellante, chiedersi ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nell'interesse dell'appellata nei giudizi riuniti e che qui si riproducono per Controparte_1 esteso:
Causa 1° grado n. 2382/2022 R.G.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova: si insiste per l'ammissione delle prove per testi nonché per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli Parte_1 da n. 1 a n. 11 della ns. memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 C.P.C. di data 25.11.2022 con i testi ivi indicati;
nonché sull'ammissione di CTU volta ad accertare il dare/avere tra le parti avendo riguardo, da un lato, all'effettive quantità, articolo per articolo, realizzate dalla con applicazione Parte_1 dell'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto e, dall'altro, ai costi per l'approvvigionamento dei materiali sostenuti da e da porsi in detrazione. Controparte_1
Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova per interpello e testi formulate da Controparte per le ragioni tutte già spiegate con Memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 C.P.C. di data 15.12.2022 e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria nei termini come ivi pure formulati
e con testi indicati a prova diretta.”
-2- Causa 1° grado n. 1581/2023 R.G.:
Chiedersi ammissione di prova per testi sui capitoli nn. 5, 10, 11, 12 e 14 della narrativa di citazione con la premessa del suffisso “Vero che”.
Si indicano quali testi: Arch. (Direttore dei Lavori) e (Capocantiere dell' Tes_1 Testimone_2 [...]
. CP_1
Con riserva di altri indicarne”.
Spese e compenso del giudizio di appello interamente rifusi.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1.La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 482/2022 emesso in data 3-3-2022 su ricorso della e con il quale il tribunale di Treviso ha ingiunto ad la Parte_3 Controparte_1 somma di euro 19.366,68 a fronte di n. 4 fatture emesse in seguito allo svolgimento lavori edili per l'ampliamento del cimitero di AR (UD) dalla seconda subappaltati alla prima [getti in calcestruzzo
(fondazione ed elevazione) per la realizzazione delle murature di recinzione dell'area di ampliamento cimiteriale da M1 a M8, nonché dell'intero fabbricato loculi e della nuova rampa disabili] e segnatamente:
- fattura n. 18 del 6/7/2021 di euro 482,44;
- fattura n. 25 del 9/8/2021 di euro 584,24;
- fattura n.41 del 10/11/2021 di euro 15.500,00;
- fattura n.43 del 16/11/2021 di euro 2.800;
2. Avverso tale decreto, ha proposto opposizione avanti il tribunale di Treviso (n.r.g. 2382/2022) l'ingiunto, chiedendo:
a) la revoca del decreto in ragione della risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti e la non congruità delle somme indicate in fattura rispetto alle pattuizioni contrattuali e alla contabilità redatta dal direttore dei lavori;
b) in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 12.856,31 quale saldo a proprio favore dei rapporti dare-avere relativamente alle opere sino ad allora effettivamente eseguite dalla subappaltatrice.
3. Alla causa è stata riunita quella, rubricata al n. 1581/23 r.g., promossa da e diretta Controparte_1 ad ottenere la condanna di al risarcimento del danno da inadempimento Parte_3 delle obbligazioni del suddetto contratto di appalto, danno ragguagliato ai costi dovuti sostenere per porre rimedio alle opere realizzate dalla subappaltatrice.
4. Con la sentenza, qui, appellata, il tribunale adito, senza lo svolgimento di attività istruttoria, ha:
- accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando Parte_3 al pagamento in favore di dell'importo di € 12.856,31 oltre interessi;
[...] Controparte_1
- nella causa n.r.g.1581/2023 accolto parzialmente la domanda di e, dichiarato risolto Controparte_1 il contratto di subappalto stipulato tra le parti, ha condannato al pagamento Parte_3 della somma di euro 14.483,38 oltre alla rifusione delle spese processuali di entrambi i giudizi riuniti.
-3- 4.1. Il tribunale ha ritenuto comprovato in causa l'inadempimento di , alla stregua: - Parte_1 della genericità, della contraddittorietà della linea difensiva assunta dalla subappaltatrice, nonché dalla mancata sua replica alle puntuali e circostanziate deduzioni della subcommittente;
- della documentazione prodotta e in particolare, dalla nota a firma del D.L. arch. del 13-12-21, dalla quale poteva Tes_1 desumersi la mancata accettazione da parte della committenza delle opere eseguite fino a quel momento con richiesta di intervento per loro emenda.
4.2. Con specifico riguardo al rapporto dare-avere tra le parti (oggetto della causa di opposizione al decreto ingiuntivo), il tribunale, ha ritenuto di far proprie le risultanze contabili del riepilogo generale proposte all'opponente, alla luce delle pattuizioni contrattuali e dei riscontri documentali acquisiti.
4.3. In merito al giudizio 1581/23 r.g., il tribunale ha ritenuto comprovati in causa l'esecuzione dei lavori di sistemazione da parte della subcommittente delle opere affidate alla , sulla base Parte_3 della documentazione depositata in atti e, in particolare, dalla nota a firma del direttore dei lavori arch.
del 16-2-22. Tes_1
5. Avverso la sentenza, ha proposto appello chiedendo di accertare la Parte_1 risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa imputabili alla con condanna di Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 428/2022 e con reiezione di ogni domanda avanzata dalla controparte nei procedimenti riuniti. In via subordinata, l'appellante ha chiesto di compensare i costi per le riparazioni delle opere realizzate da essa con le somme ancora dovutele, previo accertamento dei vizi lamentati dalla Controparte_1
6. Si è costituita in causa opponendosi all'accoglimento dell'appello, del quale ha pure Controparte_1 eccepito l'inammissibilità.
7. All'udienza del 20-11-2025, all'esito della discussione, la corte ha riservato la causa in decisione, riservandosi il deposito del provvedimento.
In diritto.-
1. Preliminarmente, vanno prese in esame le eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345
c.p.c. formulate dalla parte appellata.
1.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da è infondata. Controparte_1
Sebbene l'appello non rechi una chiara e puntuale individuazione dei motivi a sostegno delle domande formulate e non sempre contenga una motivata critica alle motivazioni del tribunale (la parte dedicata alla causa n. 1581/2023 r.g. si risolve in una mera esposizione dello svolgimento del processo: v. appello, pag. 9
s.), nondimeno, da esso, è possibile, secernendo quanto di sufficientemente specifico e, dunque, ammissibile, viene in esso esposto, individuare alcune censure rivolte alla sentenza di primo grado.
L'impugnazione consente dunque, a seguito di un'interpretazione delle domande formulate e almeno nei limiti di quanto in appresso si avrà modo di rilevare, di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata e le ragioni poste a base delle censure mosse dalla parte appellante. E tanto basta per non dichiarare inammissibile in toto l'appello, posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
l'appello non deve necessariamente contenere un “progetto alternativo di sentenza”, essendo richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio
-4- costituzionale della ragionevole durata - che il giudice superiore sia in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. SU 27199/17).
1.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 345 c.c. dalla difesa della Controparte_1 va accolta.
[...]
1.2.1. in primo grado ha assunto la seguente testuale richiesta: “- Nel merito: - Parte_1 rigettare la domanda di opposizione di cui in premessa confermando il decreto ingiuntivo opposto;
-rigettare la domanda avanzata nel procedimento r.g.1581/2023 riunito al presente procedimento in ragione della eccepita litispendenza e comunque perchè in fondata in fatto e in diritto nonchè sfornita di prova per le ragioni per le ragioni di cui in premessa.
Condannare l'opponente al risarcimento dei danni per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da valutarsi in misura che si riterrà congrua ed equa. Condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 c.p.c. da valutarsi in misura che si riterrà congrua ed equa. -Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento da distrarsi ex art 96 c.p.c.” (comparsa conclusionale, primo grado).
In questa sede di appello, invece, l'appellante ha così formulato le sue domande: “Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado ed erroneamente non ammesse da ritenersi decisive per la definizione della controversia e per i motivi dedotti nella narrativa che precede ed in totale riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare che il contratto di subappalto si è risolto per fatto e colpa della 2) Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della al pagamento delle somme ingiunte col decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento n. 482/2022 per i lavori contabilizzati nel sal n. 4 ed esposti nelle fatture di pagamento allegate.
3) Rigettare con qualsiasi statuizione nel rito e/o nel merito sia la domanda riconvenzionale avanzata nel procedimento
r.g. 2382/2022 sia la domanda di risarcimento danni introdotta col procedimento r.g. 1581/2023 poi riuniti.4) in subordine previo accertamento dell'esistenza o meno dei vizi lamentati dalla opponente oggi appellata e della eventuale determinazione del loro ammontare da effettuarsi a mezzo ctu di cui si chiede fin d' ora ammissione, portare in compensazione i costi per le riparazioni dalle somme ancora dovute alla . (atto di Parte_1 citazione in appello).
La mera giustapposizione delle due diverse domande tenorizzate rende evidente che la richiesta di accertamento e dichiarazione che il contratto di subappalto per cui è causa si sia risolto per fatto e colpa dell'odierna appellata risulta affatto nuova, in quanto mai formulata dalla Controparte_1 [...]
nemmeno in via incidentale, né nella causa r.g. n. 2382/2022, né nella causa r.g. n. Parte_1
1581/2023, pertanto la domanda va dichiarata inammissibile.
2. Con una prima censura, l'appellante lamenta che il tribunale, a fronte di uno stato di avanzamento lavori
(SAL n. 4) pacificamente accettato dalle parti, nel quale vengono quantificate opere realizzate dalla subappaltatrice per € 41.627,26, avrebbe erroneamente posto in detrazione i costi per noli e materiali di cui alle fatture prodotte in giudizio da quali docc. da n. 19.1 a 19.5. Controparte_1
2.1. La doglianza è priva di pregio.
Occorre muovere dal rilievo che il tribunale ha fornito una chiara motivazione a giustificazione di tale detrazione, richiamando l'espressa previsione dell'art. 3 del contratto di subappalto, che ha pure
-5- testualmente riportato (“rimane intesa tra le parti, che l'importo imponibile indicato nella fattura di acquisto dei materiali, pagamento d personale in “stacco”, noli, mezzi, acquistati/noleggiati dal Committente e impiegati nella realizzazione delle opere affidati all'impresa, verrà detratto a quanto dovuto all'impresa per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto accettati e contabilizzati dalla Direzione Lavori della Stazione appaltante Comune ”). Parte_4
L'appellante neppure si fa carico di affrontare e superare una tale motivazione, finendo per articolare una doglianza come tale inammissibile, siccome non contenente una ragionata critica alla motivazione in proposito somministrata dal primo giudice a sostegno della statuizione impugnata.
2.2. In ogni caso, anche al fine di valutare le ulteriori doglianze articolate e, in particolare, la richiesta di svolgimento di c.t.u. formulata da , è opportuno ribadire che la statuizione sul punto del Parte_1 tribunale è pienamente condivisibile alla stregua della documentazione prodotta in causa. Già si è riportato il testuale tenore dell'articolo del 3 del contratto inter partes, il cui contenuto è del tutto chiaro ed inequivoco nel prevedere la detrazione poi riconosciuta dal tribunale, non lasciando spazio a diverse ricostruzioni, come detto peraltro neppure affacciate dall'appellante.
Del pari rilevante è l'art. 6 del contratto (esso pure puntualmente indicato dal tribunale) che, richiamando l'ultimo capoverso dell'art. 3 ora citato, prevede il pagamento del corrispettivo sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite a regola d'arte, stabilendo testualmente, nel disciplinare il rapporto dare-avere, che
“le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, concordano che la contabilità dei lavori eseguiti valida per la contabilità finale sarà quella redatta dal Direttore Lavori succitato sarà ritenuta l'unica valida per effettuare la fatturazione
a saldo da parte dell'Impresa”.
Nel SAL n.4 (doc. n. 18, fascicolo primo grado , si trova puntuale descrizione Controparte_1 dell'ammontare delle opere subappaltate e dell'ammontare dei costi per materiali e noli sostenuti dalla restituendo un totale di lavori contabilizzati per complessivi di € 54.684,21, somma Controparte_1 ridotta a € 41.627,26 in applicazione del ribasso del 23,877% come previsto nell'offerta. A tale importo sono stati detratti, in applicazione delle già viste pattuizioni contrattuali, gli esborsi sostenuti da Controparte_1
espressamente evidenziati anche nel SAL (cfr. fattura 22/e del 16.11.2021 quale ribaltamento spese
[...] per acquisto materiali impiegati per realizzazione opere affidate a contratto di subappalto – art 3 contratto) e comunque ampiamente comprovati in primo grado (v. docc. 19.1-19-5, fascicolo primo grado,
[...]
, per un totale di € 34.215,78. CP_1
Su tale importo sono stati detratti euro 20.267,79 per i pagamenti già effettuati dalla Controparte_1 all'odierna appellante, con un credito residuo della subcommittente di euro 12.856,31. ha Controparte_1 fornito idonea prova del pagamento della predetta somma: SAL in acconto al 30.06.2021 (1° SAL), fattura n.
17 del 05.07.2021 di e distinta bancaria di avvenuto bonifico (doc. n. 6) e SAL Parte_1 in acconto al 30.07.2021 (2° SAL), fattura n. 24 dd. 09.08.2021 di con relativa Parte_1 distinta di avvenuto bonifico (cfr. doc. n. 7) – il tutto per il complessivo importo di €. 20.267,79. Il pagamento di tale somma è attestato anche dal SAL n. 4.
Ciò premesso, va rimarcato che l'appellante non solo non pone in discussione il SAL n. 4, ma anzi espressamente deduce che si tratta di SAL accettato da tutte le parti [“stato di avanzamento lavori pacificamente accettato dalle parti (sal n. 4)”: atto di appello, pag. 4], di talchè le ricordate evidenze contabili
-6- in esso contenute devono ritenersi indiscusse in causa. Sotto altro, ma concorrente, profilo, va ritenuto che le richieste presentate dalla fanno diretta applicazione delle previsioni contrattuali e si Controparte_1 basano su spese sostenute dalla stessa, sufficientemente documentate e pienamente riscontrate nella contabilità innanzi ricordata.
2.4. La compiuta ricognizione della correttezza dell'operato del tribunale in proposito vale a evidenziare la inutilità dell'espletamento di un'indagine tecnica officiosa genericamente auspicato anche in questa sede dalla parte appellante.
Come ora esposto, il tribunale è pervenuto alla verifica dei rispettivi debiti-crediti sulla base della documentazione dimessa in causa e non fatta oggetto di motivate e specifiche contestazioni, giungendo all'accertamento del credito di in relazione alla rendicontazione finale del dare e dell'avere Controparte_1 tra le parti con riferimento a quella parte delle lavorazioni oggetto di subappalto svolte da Parte_1
.
[...]
Il tribunale ha motivato la mancata ammissione della richiesta c.t.u. anche sul rilievo che, attesa l'immutazione dei luoghi nelle more compiuta, un accertamento non poteva essere utilmente esperito e l'appellante addebita a tale motivazione di avere, a suo dire erroneamente, in quanto non avrebbe tenuto conto che era stata a compiere quella modificazione dei luoghi. Controparte_1
Anche tale critica non è in alcun modo condivisibile, in quanto non tiene conto della risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa di , essendosi avvalsa della clausola Parte_1 Controparte_1 risolutiva espressa;
tale risoluzione è pacifica e neppure sottoposta a ragionata critica dalla subappaltatrice.
Mentre non si rinviene uno specifico motivo di appello diretto alla contestazione motivata della pronuncia di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento di , la subappaltatrice, Parte_1 come già sopra rilevato, non ha neppure mai ammissibilmente chiesto l'accertamento che il contratto doveva essere risolto per inadempimento della subcommittente, avendo formulato soltanto richieste di adempimento di quel contratto, con la richiesta di pagamento delle somme pretese a titolo di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata da nella causa n. 1581/23 r.g., avente a Controparte_1 oggetto la domanda diretta al riconoscimento dei costi dovuti sopportare dalla subcommittente per la sistemazione delle opere realizzate da non correttamente eseguite, il tribunale ha Parte_1 valutato come attendibili – nei limiti che pure in appresso si avrà modo di evidenziare – le richieste formulate dalla sulla scorta della documentazione prodotta in causa, senza alcuna necessità di Controparte_1 ricorrere all'ausilio di un esperto. Il che è del tutto condivisibile alla stregua della chiara evidenza della documentazione prodotta e del giudizio di sua attendibilità, anche considerati i riscontri contrattuali più volte richiamati (artt. 3 e 6 citati) e rende inaccoglibile, anche con riguardo a tale profilo, la richiesta c.t.u.
3. Un'ulteriore doglianza di ha ad oggetto la sentenza di prime cure laddove il giudice Parte_1 ha disatteso, giudicandola meramente “suggestiva”, la prospettazione di (secondo la Parte_1 quale non poteva ammettersi la pretesa di di dedurre dal credito spettante al Controparte_1 subappaltatore costi di entità quasi equivalente all'importo del subappalto). Per sostenere l'erroneità – e, anzi, l'assurdità (v. appello, pag. 4 e 5) – del computo in proposito svolto dal tribunale, l'appellante assume
-7- di non aver ricevuto le somme contabilizzate nei SAL, traendone la conseguenza che, in caso di accertamento dei vizi, si trattava di voci che, al più, potevano essere poste in compensazione.
3.1. Anche tale censura si rivela del tutto infondata.
In disparte il fatto che la doglianza neppure incontra la motivazione con la quale il tribunale ha verificato che l'ammontare effettivo dei lavori eseguiti da era pari, una volta computato il ribasso Parte_1 contrattuale, a € 41.627,26 (v. sentenza appellata, pag. 8), va ribadito quanto già osservato in merito alla rendicontazione del dare e dell'avere tra le parti in esito alle opere realizzate e alle previsioni contrattuali. Si
è infatti già posto in evidenza che la contabilità finale accettata dalla Direzione Lavori (e contrattualmente vincolante) dà espressamente atto dei pagamenti ricevuti in occasione dei primi SAL (al 30.06.2021 e al
31.07.2021, v. docc. 6 e 7 , e che, in conseguenza, in sede di rendicontazione finale, è Controparte_1 risultato che aveva una posizione creditoria di € 12.856,31, ovvero l'importo che nella Controparte_1 causa n. 2382/2022 R.G. è stato azionato in via riconvenzionale e che è stato correttamente riscontrato anche dal tribunale. Sulla prova dei pagamenti effettuati da si è già sopra avuto modo di Controparte_1 verificare che essi risultano in modo del tutto adeguato dalla documentazione versata in atti e neppure contestata dalla parte qui appellante.
Risulta pertanto vano invocare una “assurdità” del computo operato senza confrontarsi con le evidenze contrattuali e con quelle contabili, neppure oggetto di specifica contestazione.
Quanto alla invocata “compensazione” è sufficiente rilevare, per evidenziare l'inconsistenza della pretesa, che essa presuppone l'accertamento di poste creditorie a favore di , circostanza invece Parte_1 esclusa dalla rendicontazione più volte ricordata.
4. Un'ulteriore doglianza contenuta nell'appello riguarda l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel confondere i costi per l'eliminazione dei vizi con quelli inerenti al completamento delle opere.
La doglianza presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
Essa non si sottrae a una valutazione di sua inammissibilità nella parte in cui neppure indica il punto della sentenza impugnata nel quale il primo giudice sarebbe incorso nell'errore denunciato.
Essa è, in ogni caso, del tutto priva di pregio, in quanto, da un lato, il tribunale non ha affatto compiuto un'indebita sovrapposizione fra le due questioni e, dall'altro, la liquidazione in proposito compiuta dal giudice trevigiano dei costi sopportati per l'eliminazione dei vizi merita piena condivisione, siccome basata su idonea documentazione ritualmente acquisita in causa.
Merita ricordare, innanzi tutto, che il tribunale ha preso le mosse dall'accertamento della legittimità della risoluzione stragiudiziale intimata da (doc. 8 per inadempimento della Controparte_1 Controparte_1 subappaltatrice, in applicazione della clausola di cui all'art. 19 lett. b) e c) del contratto di subappalto (punto, come detto, neppure mai effettivamente posto in seria contestazione da sino alla Parte_1 inammissibile richiesta formulata in questa sede per la prima volta).
In secondo luogo, sull'esistenza dei vizi si ha riscontro documentale da parte del d.l. della stazione appaltante dei difetti dei muri in c.a. M1, M2, M3, M4 e M5, (doc. n. 14 . In terzo luogo, Controparte_1
l'esecuzione delle opere di sistemazione dei vizi trova conferma documentale nella nota redatta in esito a
-8- Tes sopralluogo il 16-6-2022 del direttore dei lavori arch. (v. nota prodotta quale doc. 21 da CP_1
.
[...]
Le somme pagate per l'emenda sono quelle versate dalla subcommittente a e a Dexive Controparte_2
S.p.a. (€ 11.450,00 per la fattura n. 244 dell'08.06.2022, di cui al doc. 13 ed € 3.033,38 per Controparte_1 le voci di spesa evidenziate in verde nelle fatture Dexive S.p.a. n. 18405 del 31.05.2022 e n. 21059 del
15.06.2023 di cui ai docc. 14 e 15 . Controparte_1
Nella sua attenta - e giustamente prudente e scrupolosa - attività di verifica dei costi il cui rimborso era richiesto dalla subcommittente il tribunale ha escluso le voci di cui alle lettere C), D) ed E) con la maggiorazione percentuale per “voci generali” della fattura di “ribaltamento costi” n. 18/E del 29.08.2022
(doc. n. 12 , giudicando trattarsi di oneri non adeguatamente documentati e di non Controparte_1 inequivoca derivazione causale dall'inadempimento dell'appellante , così Parte_1 pervenendo a riconoscere ad un importo di € 14.483,38 sulla somma di € 23.523,06 Controparte_1 richiesta.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, dunque, il giudice non ha affatto “immotivatamente … ritenuto corretta tout court la quantificazione dei vizi operata dall'opponente” né è incorso in alcuna sovrapposizione fra i costi per l'emenda e i costi per l'ultimazione dei lavori.
5. Con ulteriore censura l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze di prova orale richieste da . Si tratta delle seguenti istanze istruttorie: Parte_1
«A) Interrogatorio formale del legale rapp. p.t della sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
1) Vero è che è debitrice della somma ingiunta derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 18,25,41,43 del Controparte_1 2021?
2) Vero è che a seguito del mancato pagamento delle suddette fatture si sono incrinati i rapporti con la Parte_1 perché precisamente dopo accordi verbali non provvedevo a riconoscere ore in economia sovrapprezzo muro tondo e mc di cemento nel SAL N. 2 come contrattualmente previsto?
3) Vero è che ho verbalmente promesso l'uso gratuito di un escavatore in cantiere per movimentare i pannelli in ferro per casserature da armo dei muri in cemento armato?
4) Vero è che ho chiesto alla di non riparare i piccoli nidi di ghiaia atteso che il muro sarebbe stato Parte_1 successivamente rivestito.
B) Prova per testi con residente in [...] Giardinello (Pa) e capo cantiere della Testimone_3 Testimone_2 ditta i lavori in oggetto sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1 1) Vero è che la ha provveduto al tracciamento scavo fondazioni, sistematura delle legatura ferro di Parte_1 carpenteria.
2) Vero è che erano presenti piccolissimi nidi di ghiaia sistemabili con una giornata di lavoro e che già la Parte_1 aveva iniziato a riparare.
3) Vero è che ha chiesto alla di non riparare i piccoli nidi di ghiaia atteso che il muro Parte_5 Parte_1 sarebbe stato successivamente rivestito
4) Vero è che non erano presenti altri vizi o difetti».
La valutazione di inammissibilità di siffatte istanze di prova orale va confermata.
La causa ha un compendio documentale ampiamente in grado di dare un più che idoneo riscontro alla decisione assunta dal tribunale e i capitoli si presentano, per giunta, inammissibili, in quanto spiccatamente generici (capitolo n. 1, 3, 4) e anche formulati in termini negativi (capitolo n. 2). Complessivamente, anche se
-9- ammessi ed assunti in termini favorevoli all'appellante, per la loro genericità e per le circostanze dedotte, ancora non fornirebbero riscontri decisivi alle tesi dell'appaltatrice, dovendosi maggiormente accreditare le risultanze documentali acquisite in causa, come detto neppure sottoposte a idonea critica dall'appellante.
6. L'appello è privo di fondamento e va respinto.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione di esse si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi di dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 26.001 a €
52.000), tenuto conto della fase inibitoria e dell'attività svolta in questo grado per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria.
Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
P.Q.M.
definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1422/24 r.g. del Parte_1 tribunale di Treviso, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali da questa sostenute e che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e in quanto dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.
1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 20 novembre 2025.
Il presidente est.
DO NT
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