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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1021/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1985 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Flore Marco del Foro di Pavia
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Vercelli (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Flore Marco del Foro di Pavia
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/06/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte I, Anno 2022.
Dall'unione è nato, in data 23/10/2017, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
pagina 1 di 3 - PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/06/2022, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte I, Anno 2022 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, in conformità a quanto stabilito dalla Cassazione. La madre lascerà la casa coniugale unitamente al figlio, presso cui il minore avrà collocazione prevalente.
2. DIRITTO DI VISITA
DISPONE che il padre possa vedere e frequentare il figlio liberamente, previo preavviso di almeno 24 ore alla madre, e in particolare:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera (rientro prima di cena);
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive;
- durante le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza, con suddivisione della giornata di Natale e Pasqua in due parti (mattina con un genitore e pomeriggio con l'altro, alternandosi di anno in anno);
3. MANTENIMENTO
pagina 2 di 3 DISPONE che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale.
AUTORIZZA la madre a percepire integralmente l'assegno unico.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1021/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1985 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Flore Marco del Foro di Pavia
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Vercelli (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Flore Marco del Foro di Pavia
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/06/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte I, Anno 2022.
Dall'unione è nato, in data 23/10/2017, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
pagina 1 di 3 - PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/06/2022, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte I, Anno 2022 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, in conformità a quanto stabilito dalla Cassazione. La madre lascerà la casa coniugale unitamente al figlio, presso cui il minore avrà collocazione prevalente.
2. DIRITTO DI VISITA
DISPONE che il padre possa vedere e frequentare il figlio liberamente, previo preavviso di almeno 24 ore alla madre, e in particolare:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera (rientro prima di cena);
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive;
- durante le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza, con suddivisione della giornata di Natale e Pasqua in due parti (mattina con un genitore e pomeriggio con l'altro, alternandosi di anno in anno);
3. MANTENIMENTO
pagina 2 di 3 DISPONE che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale.
AUTORIZZA la madre a percepire integralmente l'assegno unico.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3