Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/05/2026, n. 8212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8212 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2026, proposto da
RD FE, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Ghia ed Andrea Pivanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LO IA AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Conticiani e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
-della sentenza emessa dal TAR Lazio - RO in data 31/5/2016 col n. 6295/2016, passata in giudicato, reiettiva del ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale di RO CA n. 999 del 7 maggio 2014, recante ingiunzione a demolire opere abusive;
-della sentenza emessa dal TAR Lazio - RO in data 23/1/2023 col n. 1206/2023, passata in giudicato, reiettiva del ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale di RO CA n. CB/1865/2022 del 2 novembre 2022, recante accertamento dell'inottemperanza e demolizione d'ufficio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO CA e di LO IA AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. EP LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con atto di gravame proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., parte ricorrente agiva per conseguire l’esatta ottemperanza di RO CA all’obbligo di dare esecuzione al giudicato discendente dalle sentenze di questo Tribunale aventi nn. 6295/2016 e 1206/2023 (entrambe confermate in sede di appello con sentenze aventi, rispettivamente, nn. 1184/2022 e 4382/2025);
- più in particolare, essa esponeva che il controinteressato, per effetto della determinazione dirigenziale n. 999 emessa da RO CA il 7 maggio 2014, era stato intimato a demolire l’intervento edilizio eseguito in assenza di titolo sul suo immobile sito in RO, via Agri n. 2- bis;
- detta determinazione veniva avversata con il gravame deciso con la sentenza n. 6295/2016, contro la quale parte controinteressata interponeva appello respinto con sentenza n. 1184/2022, a tal proposito parte ricorrente incidentalmente osservando che l’opposizione di terzo promossa contro detta ultima decisione del Giudice d’appello veniva dichiarata inammissibile con sentenza n. 8755/2022;
- una volta divenuta definitiva la statuizione di rigetto dell’impugnazione proposta contro l’ordine di demolizione del manufatto abusivo RO CA, con verbale di sopralluogo del 3 maggio 2022 constatava l’inottemperanza all’ingiunzione impartita e, con determinazione dirigenziale rep. n. CB/1865 del 2 novembre 2022, disponeva la demolizione d’ufficio delle opere abusive;
- anche tale determinazione veniva avversata dal controinteressato, con ricorso respinto da questo Tribunale con sentenza n. 1206/2023, confermata in sede d’appello con sentenza n. 4382/2025;
- divenuta definitiva anche la statuizione di rigetto del ricorso proposto contro la demolizione d’ufficio, parte ricorrente compulsava RO CA al fine di conseguire l’esecuzione d’ufficio della misura sanzionatoria edilizia di tipo ripristinatorio;
- tuttavia, stante la perdurante inerzia di RO CA nel porre in essere gli adempimenti necessari per prestare esecuzione ai giudicati di cui sopra, parte ricorrente avanzava il presente gravame con il quale censurava l’inottemperanza di RO CA sotto diversi profili;
- si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e parte controinteressata;
- in vista della discussione nel merito dell’affare, le parti depositavano documenti e scambiavano memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., dimidiati ai sensi dell’art. 87 c.p.a.;
- l’amministrazione resistente eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per inidoneità delle sentenze di rigetto a fungere da titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e comunque, nel merito, l’infondatezza del gravame, altresì esponendo che, nelle more dell’esecuzione della determinazione demolitoria, parte ricorrente aveva depositato un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36- bis , d.P.R. n. 380/2001 in relazione alla quale l’amministrazione aveva comunicato, con nota del 27 gennaio 2026, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- anche parte controinteressata depositava memoria con la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta ineseguibilità dell’ingiunzione a demolire in ragione della formazione tacita del titolo abilitativo in sanatoria ex art. 36- bis del d.P.R. cit., mentre per il resto essa contestava, nel merito, la fondatezza delle pretese avversarie;
- replicavano parte ricorrente (quest’ultima eccependo la tardività della memoria conclusionale – e connessa produzione documentale – depositata da parte di RO CA e, comunque, instando per la conversione dell’azione proposta in domanda avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.) e parte controinteressata (aderendo essa all’eccezione di inammissibilità mossa dalla difesa capitolina);
- alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che :
- l’eccezione di tardività della memoria difensiva dell’amministrazione resistente va respinta; infatti – stanti i termini dimidiati previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a., applicabile al rito per l’ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a. – essa, depositata in data 27 marzo 2026, appare tempestiva;
- l’eccezione di inammissibilità avanzata da RO CA va accolta, dovendosi prestare ossequio al consolidato orientamento pretorio secondo il quale le sentenze di rigetto non sono idonee a comportare per l’amministrazione un obbligo di ottemperanza che possa restare inadempiuto e per il quale, quindi, possa essere disposta l’esecuzione coattiva mediante lo strumento giurisdizionale disciplinato dagli artt. 112 e seguenti c.p.a.;
- a monte, infatti, difetta il presupposto stesso per la proposizione dell’azione di ottemperanza, da un giudicato di rigetto non discendendo alcun obbligo conformativo in capo all’amministrazione pubblica, fermo restando il dovere di quest’ultima di dare materiale esecuzione al provvedimento impugnato – e la cui definitività è stata sancita con statuizione avente autorità di cosa giudicata - , giacché le pronunce di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente all’instaurazione del giudizio (in proposito, si vedano i riferimenti giurisprudenziali indicati da RO CA nella memoria depositata il 27/03/26 e, da ultimo, T.A.R. Lazio – RO, sez. II- quater , n. 6403/2025);
- né, a paralizzare l’eccezione anzidetta, può utilmente valere la richiesta di parte ricorrente di disporre, ex art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito previa riqualificazione della domanda proposta in azione avverso il silenzio-inadempimento serbato da RO CA sulla diffida ad adempiere inviata dalla ricorrente agli uffici comunali il 26 settembre 2025;
- infatti, se è pur vero che la disposizione citata – a valle del potere-dovere del giudice di qualificare l’azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali – attribuisce a costui anche il potere di disporre la conversione delle azioni, è pur vero che ciò in tanto può avvenire in quanto sia presupposta l’individuabilità, sulla base della causa petendi e del petitum sostanziale, di una presumibile volontà della parte in tal senso, non potendo la conversione delle azioni operare in contrasto con il principio dispositivo e con il canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cons. St., sez. II, n. 1996/2026;
- ancora, seppure nell’esercizio del proprio potere di qualificazione della domanda, il giudice deve valutare l'azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali a prescindere dalle espressioni formali utilizzate dalle parti – essendo consolidato il principio di diritto per cui “ il giudice ha il potere-dovere di procedere alla qualificazione giuridica delle azioni, al di là del formale nomen iuris datovi dalla parte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, secondo cui il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali ” (così Cons. St., sez. IV, n. 5152/2024) - , nel caso di specie è innegabile, tanto dalle espressioni formali quanto dalla prospettazione sostanziale della domanda avanzata in ricorso, che parte ricorrente abbia inteso esercitare un actio iudicati e solo successivamente – ed in replica all’eccezione di inammissibilità mossa da RO CA – essa ha inteso sollecitare il potere giudiziale di conversione dell’azione in domanda di accertamento dell’illegittimità del contegno inerte asseritamente serbato dall’amministrazione locale;
- tuttavia, tale esito contrasterebbe con gli elementi sostanziali di un’azione, quale quella proposta nel caso concreto dalla ricorrente, che rinviene la propria causa petendi nel lamentato inadempimento dell’obbligo discendente a carico di RO CA di dare esecuzione ai giudicati azionati, cosicché non ne è possibile adesso predicarne la conversione in azione avverso il silenzio-inadempimento;
- ciò comporta che, in adesione all’eccezione mossa dalla difesa capitolina, il presente gravame vada dichiarato inammissibile;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in favore di RO CA e del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di RO CA e di parte controinteressata, che liquida in Euro 1.000,00, per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo AN, Presidente
EP LI, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EP LI | Michelangelo AN |
IL SEGRETARIO