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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 01.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6663/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Caruso;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di malattia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 novembre 2022, , premesso di essere cittadino italiano Parte_1
CP_ e dipendente della Geotrans s.r.l., deduceva che in data 18.10.2022 aveva inoltrato all' di Messina CP_ certificazione per domanda di malattia per il periodo dal 18.10.2021 al 24.10.2021. Lamentava che l in data
22.10.2021, a mezzo di un proprio medico incaricato del controllo, dichiarava di non essere stato in grado di effettuarlo con la seguente motivazione: “Le comunico che non è stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 22/10/2021”, senza addurre altra argomentazione. Riferiva che, a seguito della predetta comunicazione, il ricorrente, in data 04.04.2022, impugnava detto provvedimento dinnanzi al competente Comitato Provinciale allegando documentazione sanitaria e dichiarando di non aver avuto alcuna comunicazione (neppure telefonica) da parte dei sanitari preposti al controllo, pur essendo corretto l'indirizzo dichiarato a riprova del fatto che le indicazioni fornite dal lavoratore nella domanda di malattia del 18.10.2021 erano assolutamente precise ed inequivocabili. Lamentava, altresì, che con provvedimento del 20.04.2022 il di Controparte_2
Messina deliberava la reiezione del ricorso amministrativo basandosi sull'errata indicazione fornita dal medico incaricato del controllo che, non individuando correttamente l'abitazione del , motivava “in via Fornace Pt_1 si passa dal numero 13 al 27 e il nominativo sopra indicato non esiste in nessuno dei due portoni”, con “impossibilità a lasciare invito”.
CP_ Ritenuto che il provvedimento dell' del 20.04.2022 è basato su presupposti errati chiedeva che venisse annullato il predetto provvedimento di diniego dell'indennità di malattia per il periodo dal 18.10.2014 al CP_ 24.10.2021; per l'effetto, che venisse condannato l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità per il CP_ periodo indicato;
che venisse condannato l' al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. Con memoria depositata in data 21.04.2023 si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza CP_1 delle domande ex adverso proposte. L' resistente riferiva che il lavoratore era risultato assente alla visita CP_3 medica di controllo del 22.10.2021 (periodo di malattia dal 18.10.2021 al 24.10.2021) nonostante il medico incaricato avesse effettuato l'accesso nelle previste fasce di reperibilità. Evidenziava che la prova dell'osservanza del dovere di diligenza in tali situazioni incombe al lavoratore che, nel caso di specie, non aveva neanche indicato un numero telefonico (fisso o di cellulare) per essere rintracciato. Contestava che parte ricorrente nulla riferiva sull'effettiva presenza e visibilità del numero civico indicato essendosi limitato a ripetere che il n. 25 di via
Fornace era il proprio indirizzo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di diritti e onorari di causa.
3. L'udienza del 01.10.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4. Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 5, c. 14 l. 463/1983 secondo cui “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha
l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo CP_ egli stesso. L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l' non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere "aliunde" il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso”. (v. Cass.
1999 n. 8093; SS.UU. Cass. 1993 n. 1283). Il dovere di collaborazione posto a carico del lavoratore si spinge sino a richiedere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, d'indicarlo egli stesso, ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo, come nel caso di ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia, ovvero come la mancata indicazione del nome sul campanello che impedisca al medico di reperire l'abitazione. (cfr sent. Tribunale di Patti n. 1916 del 2024.)
Orbene, nel caso di specie risulta che il medico non abbia potuto dar corso alla visita di controllo perché il domicilio del lavoratore non era risultato reperibile all'indirizzo indicato sulla certificazione medica.
In particolare risulta dal verbale di accesso in atti la seguente motivazione “in via Fornace si passa dal numero
13 al 27 e il nominativo sopra indicato non esiste in nessuno dei due portoni” “impossibilità a lasciare invito”.
Ciò premesso va rilevato che parte ricorrente non ha fornito prova di aver prestato il contributo minimo di disponibilità e diligenza esigibile da parte del lavoratore ai fini del funzionamento del sistema di controllo mediante visita domiciliare.
In particolare, l'onere di reperibilità e il dovere di cooperazione nell'accertamento dell'effettiva sussistenza dello stato di malattia di cui all'art. 5, comma 14, D.L. cit. imponevano al lavoratore la predisposizione delle misure atte a renderlo concretamente reperibile presso il domicilio.
Il ricorrente, invero, avrebbe dovuto dimostrare che la propria abitazione era facilmente reperibile e che il numero civico indicato era ben visibile sulla via indicata nei certificati di malattia.
In particolare il non ha fornito la prova che in via Fornace risulta ben visibile il numero civico 25 Pt_1
e l'indicazione nel campanello del nome del ricorrente.
Le superiori considerazioni rendono superflui ulteriori approfondimenti e impongono il rigetto del ricorso, così accertata la legittimità del provvedimento adottato dall' in data 10.03.2022. CP_1
5. Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.lgs. n.113/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Messina, 2.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino