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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/11/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 28 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
TRA
(C.F. ) in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante (C.F. rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
dall'avv Paolo Bertoncini, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Massa (MS) Via Dante n 3 ATTRICE OPPONENTE
e
(C.F. - PIVA ) Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv Maurizio Cavaliere, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Pistoia Via Cimabue n 3),
CONVENUTO OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 725/20 concesso dal
Tribunale di Massa in data 17/19.11.20 nel procedimento n 2119/2020 RG - mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione cui seguiva assegnazione indi decisione in data 28.07.25
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n 725/2020 (n 2119/2020 RG) emesso in data 17-19.11.2020 ritualmente notificato, questo Tribunale ingiungeva a in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore di pagare a Parte_2
la somma di euro 12.820,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 Controparte_1
(secondo l'art. 1284 comma 4 c.c.) dalla scadenza delle singole fatture al saldo oltre spese e competenze, ai sensi dell'art. 641, comma 3, c.p.c. del presente procedimento, liquidate in euro 400,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15%, CPA ed IVA;
l'ingiunzione di pagamento veniva emessa sulla scorta di fatture
(per pagamento provvigioni relative a rapporti commerciali tra le parti) e estratto autenticato delle scrittore contabili del creditore
Con citazione 29.12.2020 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
adducendo, in buona sostanza ed in via sintetica che le fatture oggetto del monitorio erano diverse da quelle effettivamente ricevute, che alcune somme erano già state onorate mentre altre non dovevano essere riconosciute e sollevava altresì eccezione riconvenzionale di compensazione per asseriti danni subiti nell'affare , rassegnando per Pt_3
l'accoglimento le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace nei confronti dell'opponente, per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, il decreto ingiuntivo opposto n. 725/20 emesso in data
17.11.2020 dal Tribunale di Massa, Giudice, dott. Giovanni Maddaleni. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti di eventualmente compensando in Parte_1 Controparte_1
accoglimento dell'eccezione riconvenzionale quanto dovuto da con la somma risarcitoria Parte_1
e/o del credito vantato da nei confronti di e respingere ogni domanda Parte_1 Controparte_1
e pretesa ex adverso avanzata, con il favore di spese e competenze di lite”
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto, allegando contratto di collaborazione, modalità di calcolo delle provvigioni, documentazione contabile e corrispondenza fra le parti, insistendo affinchè “… l'Ecc.mo Tribunale adito voglia nel merito respingere l'opposizione proposta confermando il decreto opposto;
con vittoria di spese e compensi”
Concessi i termini dell'art 183 comma VI cpc, la causa veniva istruita con prove documentali ed istruttoria orale, indi trattenuta in decisione in data M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui
"la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio
2006, n. 17145).
Inoltre e sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie eventualmente riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'odierno opposto con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo ha proposto domanda di pagamento delle somme residue dovute a titolo di provvigioni, non onorate dalla Pt_1
opponente con la quale era in corso attività di collaborazione.
A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio
2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierno opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., quali le fatture e copia autentica scritture contabili (cfr documentazione allegata fascicolo della fase monitoria).
Tanto chiarito, all'esito dell'istruttoria documentale, può considerarsi raggiunta la prova della sussistenza del credito azionato in giudizio il quale trae origine dal rapporto intercorso tra le parti relativo all'attività svolta in favore della opponente che mai ha sollevato contestazioni in merito.
In ordine poi all'emissione delle fatture, la Corte di legittimità è intervenuta in più di un'occasione ritenendo che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro chi l'ha emessa (che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo), ma può costituire anche piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.
In esito ad istruttoria sono risultati pacifici, indi provati: il rapporto di collaborazione tra e attivo dal 1.7.2019 (cfr contratto in atti), la Controparte_1 Controparte_2
percentuale cui aveva diritto l'opposto a titolo di provvigione, id est il 10% del prezzo di listino (50% all'incasso e 50% dopo 120 giorni), oltre che la clausola cd “Over”, l'aver procacciato il creditore i clienti ( , menzionati nella fatture CP_3 Pt_3 Pt_4 Per_1
in atti con relative modalità di calcolo del dovuto, il tutto in assenza di contestazioni nel merito da parte dell'opponente.
Di contro le eccezioni/contestazioni mosse dalla attrice in ordine a fatture ex adverso Pt_1
modificate, contenenti importi non dovuti e duplicazioni di somme richieste, non hanno trovato riscontro probatorio alcuno nel corso del giudizio.
Gli importi richiesti dal creditore risultano calcolati secondo i criteri contrattuali e sulla scorta della documentazione prodotta dallo stesso.
L'eccezione riconvenzionale avanzata da elativa ad asserito danno subito Controparte_2
nell'affare ”, è rimasta priva di prova né alcun elemento concreto è emerso a Pt_3
fondamento della richiesta risarcitoria avanzata anche in compensazione delle somme ingiunte.
L'istruttoria orale – assunta nel corso dell'udienze 23.01.24 – ha offerto prova in merito:
- alla cessazione del rapporto di collaborazione tra ed il Controparte_4
creditore aveva la veste di “agente multi mandatario … non aveva limitazioni e divieti CP_1
… l'unico limite era quello di non usare il nostro nominativo né contattare nostri clienti” (cfr dichiarazioni teste presidente cda ). Detta Testimone_1 Controparte_5
circostanza veniva confermata dallo stesso in sede d interrogatorio formale CP_1
durante il quale a conferma del cap 1) ammesso, precisava “.. sì è vero, confermo quanto al capitolo;
io potevo stipulare contratti anche perché gli accordi con la era da agente CP_4
plurimandatario ... con la i rapporti diretti erano tali che quando ho cessato il rapporto con Parte_1
la abbiamo fatto un accordo reciproco dove io non potevo contattare clienti e fornitore della CP_4 CP_4
e questa non poteva andare a mantenere rapporti di collaborazione con i clienti e fornitori presentati tra i quali si era ; Parte_1
- all'esistenza di un contratto di collaborazione luglio 2019 tra il e la CP_1 Pt_1
opponente, come riferito dalla teste (cfr dichiarazioni “visionato il doc 1 di Testimone_2
parte convenuta confermo la circostanza;
era luglio 2019; io ero in auto con mio marito e lui era contento mostrandomi il contratto perché gli avevano firmato il mandato ….”.
Le citate testimonianze risultano pertanto convergenti, nel confermare sia l'esistenza di un rapporto diretto tra e a partire da luglio 2019, che la legittimità CP_1 Pt_1 Parte_1
dell'attività svolta dall'opposto in veste di agente pluri mandatario così come dell'ulteriore circostanza che, cessata l'attività per conto il non avesse limiti Controparte_5 CP_1
se non quelli prescritti da reciproci accordi tra le parti:
In conclusione, la prova testimoniale acquisita ha confermato la ricostruzione dei rapporti contrattuali e delle modalità di calcolo delle provvigioni come dedotte dalla parte creditrice, senza che siano emerse circostanze idonee a sostenere le eccezioni dell'oppo- nente.
Non avendo questo ultimo assolto ex art 2697 cc l'onere probatorio che gli competeva, neppure ai sensi e per gli effetti dell'art 115 cpc, l'opposizione deve essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo e rigetto anche della domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cpc e la società opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e conferma il decreto opposto n 725/2020 (n. 2119/2020
RG);
- condanna l'opponente in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Controparte_1
in euro 4.200,00 oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Massa lì, 18.11.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in Funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia