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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 6333/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/12/2024 proposto da , in persona del suo legale rappresentante Parte_1
Dott. , (difesa dall'avv. D. Massimo Pedone) Parte_2
nei confronti di (difeso dagli avv.ti Roberto Zoccali e Maria Teresa Controparte_1
Mannarino), all'esito dell'udienza , così definitivamente provvede:
“Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo.Condanna parte opponente al pagamento all'opposta della somma di 10.842,80 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo , computando interessi sul capitale annualmente rivalutato.
Compensa un ventesimo le spese di giudizio della fase di opposizione e condanna parte opponente al pagamento alla opposta della restante parte che liquida complessivamente in 3000,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore dei procuratori della parte opposta dichiaratisi antistatari.
Condanna parte opponente alle spese del giudizio monitorio in favore della opposta e che liquida complessivamente in € 567,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva : contrariis reiectis e per i motivi in premessa esposti, revocare il DI n.255/2024 in quanto emesso per importo non conforme e superiore alle risultanze contabili di cui alle buste paga allegate dal sig.
con il favore delle spese e competenze di causa. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda in opposizione va accolta .
La causa concerne l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 255 del 2024 emesso per omesse retribuzioni .
1 Parte opponente motiva l'opposizione solo sul quantum dovuto , contestando la somma ingiunta solo parzialmente e ritenendo non dovuti solo 59,69 euro rispetto alla maggiore cifra ingiunta di € 10.902,49 .
Va rilevato come la stessa parte opposta costituendosi ha accettato la decurtazione chiedendo la condanna di parte opponente alla corresponsione in favore del sig. Controparte_1 della somma di € 10.842,80, a titolo di tredicesima 2023, retribuzioni di agosto e ottobre 2023 e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo nonché al pagamento della somma di € 567,00 oltre rimb, forf. Iva e cpa, a titolo di competenze legali, in favore dei sottoscritti procuratori distrattari, entrambe somme portate dal decreto ingiuntivo opposto; >.
Preso atto di quanto sopra , va dunque revocato il decreto ingiuntivo e va condannata la parte opponente alla residua somma risultante dalla decurtazione .
Spese del giudizio della presente fase compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte opponente per la modestissima incidenza del motivo accolto sulla somma ingiunta ( non ancora pagata per cui parte opponente ha dovuto svolgere le difese al fine di ottenere la condanna al residuo di ammontare di gran lunga superiore ) e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore( residuo) e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Vanno confermate le spese già liquidate nel decreto ingiuntivo posto che la decurtazione non esclude la soccombenza nè muta lo scaglione di riferimento ai fini tariffari forensi.
Reggio Calabria, 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 6333/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/12/2024 proposto da , in persona del suo legale rappresentante Parte_1
Dott. , (difesa dall'avv. D. Massimo Pedone) Parte_2
nei confronti di (difeso dagli avv.ti Roberto Zoccali e Maria Teresa Controparte_1
Mannarino), all'esito dell'udienza , così definitivamente provvede:
“Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo.Condanna parte opponente al pagamento all'opposta della somma di 10.842,80 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo , computando interessi sul capitale annualmente rivalutato.
Compensa un ventesimo le spese di giudizio della fase di opposizione e condanna parte opponente al pagamento alla opposta della restante parte che liquida complessivamente in 3000,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore dei procuratori della parte opposta dichiaratisi antistatari.
Condanna parte opponente alle spese del giudizio monitorio in favore della opposta e che liquida complessivamente in € 567,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva : contrariis reiectis e per i motivi in premessa esposti, revocare il DI n.255/2024 in quanto emesso per importo non conforme e superiore alle risultanze contabili di cui alle buste paga allegate dal sig.
con il favore delle spese e competenze di causa. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda in opposizione va accolta .
La causa concerne l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 255 del 2024 emesso per omesse retribuzioni .
1 Parte opponente motiva l'opposizione solo sul quantum dovuto , contestando la somma ingiunta solo parzialmente e ritenendo non dovuti solo 59,69 euro rispetto alla maggiore cifra ingiunta di € 10.902,49 .
Va rilevato come la stessa parte opposta costituendosi ha accettato la decurtazione chiedendo la condanna di parte opponente alla corresponsione in favore del sig. Controparte_1 della somma di € 10.842,80, a titolo di tredicesima 2023, retribuzioni di agosto e ottobre 2023 e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo nonché al pagamento della somma di € 567,00 oltre rimb, forf. Iva e cpa, a titolo di competenze legali, in favore dei sottoscritti procuratori distrattari, entrambe somme portate dal decreto ingiuntivo opposto; >.
Preso atto di quanto sopra , va dunque revocato il decreto ingiuntivo e va condannata la parte opponente alla residua somma risultante dalla decurtazione .
Spese del giudizio della presente fase compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte opponente per la modestissima incidenza del motivo accolto sulla somma ingiunta ( non ancora pagata per cui parte opponente ha dovuto svolgere le difese al fine di ottenere la condanna al residuo di ammontare di gran lunga superiore ) e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore( residuo) e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Vanno confermate le spese già liquidate nel decreto ingiuntivo posto che la decurtazione non esclude la soccombenza nè muta lo scaglione di riferimento ai fini tariffari forensi.
Reggio Calabria, 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2