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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 580/2024
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 23 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. LAURA DA VALLE anche Parte_1 in sostituzione dell'avv. JONATHAN PEZZINI Per l'avv. ILARIA RAFFANTI in sostituzione dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 18.46, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da: con il patro- Parte_1
cinio degli avv.ti LAURA DA VALLE e JONATHAN PEZZINI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ebbe ad emettere n. 4 Ordinanza-Ingiuzione a ca- CP_1
rico di , soggetto responsabile, e della società Parte_1 [...]
obbligata in solido, per Parte_1
l'omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni del personale dipendente. Dette ordinanze risultano, pacificamente, notificate ai due soggetti, nella rispettiva veste di cui sopra, in data 29 aprile 2024.
Avverso alle predette ordinanze, proponeva opposizione
, formalmente non già in proprio e quale respon- Parte_1
sabile della contestazione, ma quale legale rappresentante in cari- ca della società, solidalmente responsabile per il pagamento in- giunto.
Il tenore dell'atto e le argomentazioni svolte indicano chia- ramente come la abbia inteso impugnare non solo in no- Pt_1
me della società ma anche in proprio le Ordinanza-Ingiunzione opposte e, pertanto, l'emananda va pronunciata contro entrambe.
Con il ricorso introduttivo dd. 27 maggio 2024, depositato in pari data, veniva richiesto all'adito tribunale “in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle ordinanze in- giunzioni relative agli anni 2017-2018 (e, più precisamente l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002211800 emessa dall sede di Lucca e notificata CP_1
in data 29.04.2024 per la somma complessiva di € 2.353,54, relativa all'anno 2017 e l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002101547 emessa dall' sede di Lucca e notificata in data 29.04.2024 per la somma CP_1
complessiva di € 3.382,55 relativa all'anno 2018) per intervenuta pre- scrizione dell'asserito credito;
nel merito in via principale accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di- chiarare non dovute le somme così come richieste con le ordinanze in- giunzione qui impugnate emesse dall sede di Lucca e notificate in CP_1
data 29.04.2024 (e, più precisamente, l'ordinanza ingiunzione n. 0I-
002211800 emessa dall' sede di Lucca e notificata in data CP_1
29.04.2024 per la somma complessiva di € 2.353,54, relativa all'anno
2017; l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002101547 emessa dall' sede di CP_1
Lucca e notificata in data 29.04.2024 per la somma complessiva di €
3.382,55 relativa all'anno 2018=; l'ordinanza ingiunzione n. 0I-
000524085 emessa dall' sede di Lucca e notificata in data CP_1
29.04.2024 per la somma complessiva di € 3.729,00, relativa all'anno
2019=; l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002450110 emessa dall' sede CP_1
di Lucca e notificata in data 29.04.2024 per la somma complessiva di €
2.933,00, relativa all'anno 2020= e l'ordinanza ingiunzione n. 0I-
002600572 emessa dall' sede di Lucca e notificata in data CP_1
29.04.2024 per la somma complessiva di € 1.585,50, relativa all'anno
2021=) per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto an- nullarle, revocarle, dichiararle nulle e/o inefficaci;
nel merito in via subordinata, rideterminare e/o rettificare gli importi ri- chiesti nella maggior o minor somma che sarà provata e/o di giustizia e tenendo conto del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 L. 689/1981; in ogni caso: condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente che parte ricorrente sarà costretta a pagare nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali” Si costituiva ritualmente in giudizio l' chiedendo di CP_1
“respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente
o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giusti- zia.
Vanno esaminate in primis, per logica giuridica, le eccezioni di intervenuta prescrizione per le annualità 2017 e 2018, nonché quella relativa alla nullità e/o illegittimità delle ordinanze impu- gnate per violazione dell'artt. 14 e 28 l. 689/1981, che fissa per la notifica della contestazione nel termine di 90 giorni dall'asserita data presunta violazione.
Quanto alla prima eccezione, pur rimarcando la sussistenza del rilevato termine prescrizionale quinquennale, va sottolineato come lo stesso è stato interrotto dalla notifica degli atti di accer- tamento e, salvo la pronuncia in merito alla validità di detta noti- fica di cui si argomenterà più infra, gli stessi non si sono prescritti.
Per quanto riguarda il termine di 90 giorni per la notifica dell'atto di accertamento, giova premettere che la contestata in- frazione è costituita dall'avere, la società, operato ritenute previ- denziali sulle retribuzioni senza averle successivamente versate all'istituto previdenziale.
La società e la sua amministratrice erano a piena conoscenza dell'illecito, avendo redatto e presentato i modelli mensili.
Peraltro, sul punto è stato stabilito che “il termine per la conte- stazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall' art. 14, comma 6, della l.n. 689 del
1981 , decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ra- gionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità e la sua de- terminazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'ac- certamento.” (Cassazione sez. II 11 settembre 2024 n. 24401)
Alla luce della piena conoscenza da parte della ricorrente dell'omesso versamento delle ritenute e della complessa attività accertativa in capo all' unito al fatto che il cittadi- CP_1
no/contribuente non può essere bersagliato quasi quotidiana- mente da avvisi ed intimazioni, si ritiene congruo e rispondente ai requisiti della buona amministrazione, il controllo annuale da parte dell' delle somme spettanti e non versate. CP_1
Del resto, si sottolinea che con questa procedura la società debitrice avrebbe tratto vantaggio economico, potendo versare le ritenute operate entro il termine decorrente dalla notifica degli at- ti di contestazione. A questo punto è necessario accertare se le notifiche degli at- ti di accertamento sono avvenute regolarmente.
Questo accertamento va condotto rispetto agli atti inviati al- la , personalmente, essendo la stessa l'unica responsabile Pt_1
delle omissioni e successive, se sussistenti, sanzioni, mentre la so- cietà rimane terzo solidalmente responsabile per il pagamento delle sanzioni.
Sul punto, occorre rilevare che sulla base della documenta- zione versata in atti, tutti gli accertamenti risultano notificati alla
, per gli anni 2018 (da marzo a novembre) e 2021 (ottobre) Pt_1
a mani della stessa, per l'anno 2020 (da maggio ad ottobre) a mani della madre, mentre per gli anni 2017 e 2019 è avvenuta per com- piuta giacenza.
Va, altresì, precisato che la notifica è avvenuta per mezzo del servizio postale e, quindi, sottoposta non già alle regole codicisti- che ma alla normativa regolante detta materia.
Sul punto è stato argomentato che “in tema di notifica degli at- ti tributari, a mezzo posta, eseguita direttamente dall'ufficio finanziario ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 890 del 1982 , si applicano le norme afferenti al servizio postale ordinario per la consegna dei plichi racco- mandati e non già le norme previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. (Corte Giustizia Trib. II grado Lazio 4 giugno 2024 n. 3750).
L'onere della prova circa l'irregolare notifica doveva essere fornita dalla ricorrente, posto che “in tema di notificazioni, la conse- gna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria di- mostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momen- tanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.” (Cassazione sez. III 14 dicembre 2024 n.
32575).
Detta prova non è stata fornita.
Ed ancora “la notifica della corrispondenza tramite posta ordina- ria risulta ritualmente perfezionata qualora il plico venga consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario non rilevando a tal fine che
l'effettivo destinatario non abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento del- la raccomandata. In particolare, ai fini della notifica è sufficiente che
l'avviso di ricevimento sia sottoscritto da una persona rinvenuta presso
l'indirizzo, non essendo necessario che risulti anche la qualità del conse- gnatario o la sua relazione con il destinatario.” (Tribunale Milano sez. VI 12 settembre 2024 n. 7985)
Infine, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attesta- zione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell' art. 8 l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell' art.
1 della citata l. n. 890 del 1982 , è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso com- piute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ri- cevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecu- zione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento
a mezzo di querela di falso.” (Cassazione sez. lav. 9 settembre 2024
n. 24099).
Parte ricorrente ha, poi, eccepito di aver versato le somme delle ritenute operate ed omesse, con ciò sanando la propria posi- zione.
Detta eccezione è infondata.
Sulla base della documentazione depositata in data 20 no- vembre 2024, a seguito di ordine di questo giudice, è emerso che effettivamente la società ha versato le ritenute ma solo in data 8 aprile 2024, entro i 90 giorni successivi alla notifica degli avvisi di addebito per l'intero debito previdenziale.
Sul punto va precisato come l'illecito è stato commesso mese per mese, non versando le ritenute operate;
l'ordinamento preve- de che il contribuente, ricevuto l'atto di accertamento, possa an- dare esente da sanzione se provvede, entro il termine di 90 giorni da detta notifica a versare le ritenute.
Successivamente, l' può emettere e notificare avviso CP_1
di addebito, ma il termine per estinguere l'omissione si è già defi- nitivamente compiuto rispetto all'atto di accertamento.
Da ultimo, occorre pronunciare in merito alle sanzioni appli- cate, avendo la parte richiesto la loro rideterminazione anche in applicazione anche del disposto di cui all'art. 8 della L. 689/81.
In primis va rilevato come l' abbia, correttamente, CP_1
determinato le sanzioni alla luce del nuovo disposto normativo introdotto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, convertito in l. 3 luglio
2023 n. 85, il quale, recependo diversi rilievi, ha fissato la sanzione in una somma da una volta e mezza a quattro volte le ritenute non versate.
Non vi è dubbio che le varie omissioni possano essere ricon- dotte nell'alveo della continuazione, disciplinato in materia dal sopra citato articolo 8, il quale testualmente stabilisce che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”
Entrando nel merito delle sanzioni applicate, si rileva come la sanzione applicata sia stata per la prima annualità (2017) pari a due volte la somma delle ritenute operate, andando ad aumentare per la seconda (2018) a 2,4 volte, per la terza (2019) a 3 volte e, in- fine per la quarta (2020) e la quinta (2021) a 3,5 volte.
La logica seguita appare quella di un crescendo nella misura sanzionatoria.
Detto indirizzo non è condivisibile, per essere necessario applicare la continuazione tra le varie fattispecie;
lo stesso avreb- be una sua logica qualora commessa e sanzionata la prima omis- sione, la responsabile avesse reiterato la condotta omissiva.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene equo rideterminare nella misura minima di 1 volta e mezzo l'importo delle ritenute non versate in termini, tutte le sanzioni irrogate e, quindi, nell'importo complessivo di Euro 7.690,00, oltre ad accessori di legge, importo rientrante anche nel massimo della pena applicabile (3 volte quel- la prevista per la sanzione più grave, ovvero 16.951,32).
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio, questo giudice, alla luce di quanto argomentato, ritiene che sulla base della parziale soccombenza delle parti, sussistano validi mo- tivi per disporre la compensazione delle stesse per 1/2 e di porre a carico della parte soccombente il restante 1/2 e si liquidano, te- nuto conto della complessità della fattispecie anche in correlazio- ne agli atti presupposti, come da dispositivo con l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00, compensi in misura media per le voci 1, 2 e 3 e minima per la voce 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, de- finitivamente pronunciando nella causa individuata come in epi- grafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
e dalla società
[...] Controparte_2
termina la sanzione portata dalle Ordinanza-Ingiunzione n. 0I- 002211800, n. 0I-002101547, 0I-000524085, n. 0I-002450110 e n. 0I-
002600572 nell'importo complessivo di Euro 7.690,00, oltre ad ac- cessori di legge;
b) compensa tra le parti le spese di causa nella misura di 1/2 e condanna e la società Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante in carica, in so-
[...]
lido tra loro, a rifondere all' il restante 1/2 che liquida nel- CP_1
la misura così ridotta nella somma di Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 23 gennaio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 580/2024
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 23 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. LAURA DA VALLE anche Parte_1 in sostituzione dell'avv. JONATHAN PEZZINI Per l'avv. ILARIA RAFFANTI in sostituzione dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 18.46, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da: con il patro- Parte_1
cinio degli avv.ti LAURA DA VALLE e JONATHAN PEZZINI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ebbe ad emettere n. 4 Ordinanza-Ingiuzione a ca- CP_1
rico di , soggetto responsabile, e della società Parte_1 [...]
obbligata in solido, per Parte_1
l'omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni del personale dipendente. Dette ordinanze risultano, pacificamente, notificate ai due soggetti, nella rispettiva veste di cui sopra, in data 29 aprile 2024.
Avverso alle predette ordinanze, proponeva opposizione
, formalmente non già in proprio e quale respon- Parte_1
sabile della contestazione, ma quale legale rappresentante in cari- ca della società, solidalmente responsabile per il pagamento in- giunto.
Il tenore dell'atto e le argomentazioni svolte indicano chia- ramente come la abbia inteso impugnare non solo in no- Pt_1
me della società ma anche in proprio le Ordinanza-Ingiunzione opposte e, pertanto, l'emananda va pronunciata contro entrambe.
Con il ricorso introduttivo dd. 27 maggio 2024, depositato in pari data, veniva richiesto all'adito tribunale “in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle ordinanze in- giunzioni relative agli anni 2017-2018 (e, più precisamente l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002211800 emessa dall sede di Lucca e notificata CP_1
in data 29.04.2024 per la somma complessiva di € 2.353,54, relativa all'anno 2017 e l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002101547 emessa dall' sede di Lucca e notificata in data 29.04.2024 per la somma CP_1
complessiva di € 3.382,55 relativa all'anno 2018) per intervenuta pre- scrizione dell'asserito credito;
nel merito in via principale accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di- chiarare non dovute le somme così come richieste con le ordinanze in- giunzione qui impugnate emesse dall sede di Lucca e notificate in CP_1
data 29.04.2024 (e, più precisamente, l'ordinanza ingiunzione n. 0I-
002211800 emessa dall' sede di Lucca e notificata in data CP_1
29.04.2024 per la somma complessiva di € 2.353,54, relativa all'anno
2017; l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002101547 emessa dall' sede di CP_1
Lucca e notificata in data 29.04.2024 per la somma complessiva di €
3.382,55 relativa all'anno 2018=; l'ordinanza ingiunzione n. 0I-
000524085 emessa dall' sede di Lucca e notificata in data CP_1
29.04.2024 per la somma complessiva di € 3.729,00, relativa all'anno
2019=; l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002450110 emessa dall' sede CP_1
di Lucca e notificata in data 29.04.2024 per la somma complessiva di €
2.933,00, relativa all'anno 2020= e l'ordinanza ingiunzione n. 0I-
002600572 emessa dall' sede di Lucca e notificata in data CP_1
29.04.2024 per la somma complessiva di € 1.585,50, relativa all'anno
2021=) per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto an- nullarle, revocarle, dichiararle nulle e/o inefficaci;
nel merito in via subordinata, rideterminare e/o rettificare gli importi ri- chiesti nella maggior o minor somma che sarà provata e/o di giustizia e tenendo conto del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 L. 689/1981; in ogni caso: condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente che parte ricorrente sarà costretta a pagare nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali” Si costituiva ritualmente in giudizio l' chiedendo di CP_1
“respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente
o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giusti- zia.
Vanno esaminate in primis, per logica giuridica, le eccezioni di intervenuta prescrizione per le annualità 2017 e 2018, nonché quella relativa alla nullità e/o illegittimità delle ordinanze impu- gnate per violazione dell'artt. 14 e 28 l. 689/1981, che fissa per la notifica della contestazione nel termine di 90 giorni dall'asserita data presunta violazione.
Quanto alla prima eccezione, pur rimarcando la sussistenza del rilevato termine prescrizionale quinquennale, va sottolineato come lo stesso è stato interrotto dalla notifica degli atti di accer- tamento e, salvo la pronuncia in merito alla validità di detta noti- fica di cui si argomenterà più infra, gli stessi non si sono prescritti.
Per quanto riguarda il termine di 90 giorni per la notifica dell'atto di accertamento, giova premettere che la contestata in- frazione è costituita dall'avere, la società, operato ritenute previ- denziali sulle retribuzioni senza averle successivamente versate all'istituto previdenziale.
La società e la sua amministratrice erano a piena conoscenza dell'illecito, avendo redatto e presentato i modelli mensili.
Peraltro, sul punto è stato stabilito che “il termine per la conte- stazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall' art. 14, comma 6, della l.n. 689 del
1981 , decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ra- gionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità e la sua de- terminazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'ac- certamento.” (Cassazione sez. II 11 settembre 2024 n. 24401)
Alla luce della piena conoscenza da parte della ricorrente dell'omesso versamento delle ritenute e della complessa attività accertativa in capo all' unito al fatto che il cittadi- CP_1
no/contribuente non può essere bersagliato quasi quotidiana- mente da avvisi ed intimazioni, si ritiene congruo e rispondente ai requisiti della buona amministrazione, il controllo annuale da parte dell' delle somme spettanti e non versate. CP_1
Del resto, si sottolinea che con questa procedura la società debitrice avrebbe tratto vantaggio economico, potendo versare le ritenute operate entro il termine decorrente dalla notifica degli at- ti di contestazione. A questo punto è necessario accertare se le notifiche degli at- ti di accertamento sono avvenute regolarmente.
Questo accertamento va condotto rispetto agli atti inviati al- la , personalmente, essendo la stessa l'unica responsabile Pt_1
delle omissioni e successive, se sussistenti, sanzioni, mentre la so- cietà rimane terzo solidalmente responsabile per il pagamento delle sanzioni.
Sul punto, occorre rilevare che sulla base della documenta- zione versata in atti, tutti gli accertamenti risultano notificati alla
, per gli anni 2018 (da marzo a novembre) e 2021 (ottobre) Pt_1
a mani della stessa, per l'anno 2020 (da maggio ad ottobre) a mani della madre, mentre per gli anni 2017 e 2019 è avvenuta per com- piuta giacenza.
Va, altresì, precisato che la notifica è avvenuta per mezzo del servizio postale e, quindi, sottoposta non già alle regole codicisti- che ma alla normativa regolante detta materia.
Sul punto è stato argomentato che “in tema di notifica degli at- ti tributari, a mezzo posta, eseguita direttamente dall'ufficio finanziario ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 890 del 1982 , si applicano le norme afferenti al servizio postale ordinario per la consegna dei plichi racco- mandati e non già le norme previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. (Corte Giustizia Trib. II grado Lazio 4 giugno 2024 n. 3750).
L'onere della prova circa l'irregolare notifica doveva essere fornita dalla ricorrente, posto che “in tema di notificazioni, la conse- gna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria di- mostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momen- tanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.” (Cassazione sez. III 14 dicembre 2024 n.
32575).
Detta prova non è stata fornita.
Ed ancora “la notifica della corrispondenza tramite posta ordina- ria risulta ritualmente perfezionata qualora il plico venga consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario non rilevando a tal fine che
l'effettivo destinatario non abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento del- la raccomandata. In particolare, ai fini della notifica è sufficiente che
l'avviso di ricevimento sia sottoscritto da una persona rinvenuta presso
l'indirizzo, non essendo necessario che risulti anche la qualità del conse- gnatario o la sua relazione con il destinatario.” (Tribunale Milano sez. VI 12 settembre 2024 n. 7985)
Infine, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attesta- zione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell' art. 8 l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell' art.
1 della citata l. n. 890 del 1982 , è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso com- piute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ri- cevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecu- zione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento
a mezzo di querela di falso.” (Cassazione sez. lav. 9 settembre 2024
n. 24099).
Parte ricorrente ha, poi, eccepito di aver versato le somme delle ritenute operate ed omesse, con ciò sanando la propria posi- zione.
Detta eccezione è infondata.
Sulla base della documentazione depositata in data 20 no- vembre 2024, a seguito di ordine di questo giudice, è emerso che effettivamente la società ha versato le ritenute ma solo in data 8 aprile 2024, entro i 90 giorni successivi alla notifica degli avvisi di addebito per l'intero debito previdenziale.
Sul punto va precisato come l'illecito è stato commesso mese per mese, non versando le ritenute operate;
l'ordinamento preve- de che il contribuente, ricevuto l'atto di accertamento, possa an- dare esente da sanzione se provvede, entro il termine di 90 giorni da detta notifica a versare le ritenute.
Successivamente, l' può emettere e notificare avviso CP_1
di addebito, ma il termine per estinguere l'omissione si è già defi- nitivamente compiuto rispetto all'atto di accertamento.
Da ultimo, occorre pronunciare in merito alle sanzioni appli- cate, avendo la parte richiesto la loro rideterminazione anche in applicazione anche del disposto di cui all'art. 8 della L. 689/81.
In primis va rilevato come l' abbia, correttamente, CP_1
determinato le sanzioni alla luce del nuovo disposto normativo introdotto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, convertito in l. 3 luglio
2023 n. 85, il quale, recependo diversi rilievi, ha fissato la sanzione in una somma da una volta e mezza a quattro volte le ritenute non versate.
Non vi è dubbio che le varie omissioni possano essere ricon- dotte nell'alveo della continuazione, disciplinato in materia dal sopra citato articolo 8, il quale testualmente stabilisce che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”
Entrando nel merito delle sanzioni applicate, si rileva come la sanzione applicata sia stata per la prima annualità (2017) pari a due volte la somma delle ritenute operate, andando ad aumentare per la seconda (2018) a 2,4 volte, per la terza (2019) a 3 volte e, in- fine per la quarta (2020) e la quinta (2021) a 3,5 volte.
La logica seguita appare quella di un crescendo nella misura sanzionatoria.
Detto indirizzo non è condivisibile, per essere necessario applicare la continuazione tra le varie fattispecie;
lo stesso avreb- be una sua logica qualora commessa e sanzionata la prima omis- sione, la responsabile avesse reiterato la condotta omissiva.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene equo rideterminare nella misura minima di 1 volta e mezzo l'importo delle ritenute non versate in termini, tutte le sanzioni irrogate e, quindi, nell'importo complessivo di Euro 7.690,00, oltre ad accessori di legge, importo rientrante anche nel massimo della pena applicabile (3 volte quel- la prevista per la sanzione più grave, ovvero 16.951,32).
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio, questo giudice, alla luce di quanto argomentato, ritiene che sulla base della parziale soccombenza delle parti, sussistano validi mo- tivi per disporre la compensazione delle stesse per 1/2 e di porre a carico della parte soccombente il restante 1/2 e si liquidano, te- nuto conto della complessità della fattispecie anche in correlazio- ne agli atti presupposti, come da dispositivo con l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00, compensi in misura media per le voci 1, 2 e 3 e minima per la voce 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, de- finitivamente pronunciando nella causa individuata come in epi- grafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
e dalla società
[...] Controparte_2
termina la sanzione portata dalle Ordinanza-Ingiunzione n. 0I- 002211800, n. 0I-002101547, 0I-000524085, n. 0I-002450110 e n. 0I-
002600572 nell'importo complessivo di Euro 7.690,00, oltre ad ac- cessori di legge;
b) compensa tra le parti le spese di causa nella misura di 1/2 e condanna e la società Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante in carica, in so-
[...]
lido tra loro, a rifondere all' il restante 1/2 che liquida nel- CP_1
la misura così ridotta nella somma di Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 23 gennaio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli