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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3493/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di assicurazione - adempimento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Parte_1
Cennamo, come da procura in atti;
ATTORE
E
, gia' Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Mario Controparte_2
Amatruda, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025, qui da ritenersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/06/2017 Pt_1
conveniva in giudizio la , già
[...] Controparte_3
per sentirla condannare al pagamento della somma di euro Controparte_4
10.115,00 - già dedotto il relitto, pari ad euro 10.115,00 - oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo per il furto del veicolo di sua proprietà modello Audi Q5, targato EB 827 CG, in esecuzione della polizza stipulata con la convenuta società a garanzia del rischio costituito dal furto totale. A fondamento della domanda, esponeva che il giorno 14.10.2014, in
Castel San Giorgio (SA), alla Via P. Nenni, 8, in prossimità della sua abitazione, aveva subito ad opera di ignoti il furto della prefata vettura, all'interno della quale c'erano i documenti costituiti dall'atto di vendita e dalla polizza Fata Ass.ni n. 000005009022756681. Riferiva che la convenuta compagnia, all'esito dell'istruttoria stragiudiziale svoltasi per il riconoscimento dell'indennizzo, gli aveva versato solo la somma di euro
10.115,00 corrispondente al 50% del valore del veicolo. Esponeva che la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 società di assicurazione aveva defalcato l'indennizzo in ragione di una sua presunta inadempienza contrattuale consistita nella mancata installazione del dispositivo elettronico satellitare “secure box”. Deduceva che la riduzione dell'indennizzo da parte della convenuta era avvenuta in palese violazione dell'art. 40 delle condizioni generali del contratto assicurativo, in quanto tale, completamente arbitraria ed illegittima. Deduceva di aver soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda allegando gli esiti negativi della mediazione svoltasi.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 impugnava l'avversa pretesa, evidenziando che il aveva Parte_1 acquistato, in data 24-09-2014, l'autovettura Audi “Q5” tg.EB827CG, contraendo con la scrivente Società la polizza N.000005009022756681, con la quale, tra l'altro, gli veniva garantito un indennizzo da furto. Aggiungeva che all'atto della stipula il aveva accettato espressamente una Parte_1 condizione particolare del contratto, onde usufruire di un cospicuo sconto sul relativo premio. Tale condizione obbligava, però, il ad Parte_1 installare il dispositivo satellitare “Secure Box” sulla propria autovettura. In data 14-10- 2014 l'autovettura Audi “Q5” del era oggetto di furto da Pt_1 parte di soggetti rimasti ignoti. Solo a seguito degli accertamenti eseguiti da essa convenuta successivamente alla richiesta di indennizzo avanzata, la compagnia assicurativa veniva a conoscenza che il , in Parte_1 violazione a quanto previsto in polizza, non aveva provveduto ad installare sull'anzidetta autovettura il dispositivo “Secure Box”. Detta inadempienza andava a configurare le conseguenze previste dall'art.40 delle Condizioni di
Polizza, in atti, per cui essa compagnia assicurativa aveva corrisposto al soltanto la metà del valore commerciale dell'anzidetta autovettura, ciò Pt_1 conformemente al richiamato articolo 40 delle condizioni generali di contratto.
Il Tribunale adito, in data 21/1/2021 formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “parte convenuta verserà a parte attrice la somma di € 7.000,00 a tacitazione di ogni pretesa e con integrale compensazione delle spese di lite”, sui presupposti di seguito indicati: a) dall'art. 40 delle condizioni di assicurazione emerge che in caso di mancato adempimento da parte del contraente dell'obbligo di pagamento del premio integrativo dovuto in mancanza di secure box, ove si verifichi un sinistro
[…..] successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento CP_ della relativa richiesta scritta formulatagli da , l'indennizzo dovuto è ridotto […] con il limite del 50%; b) dalla documentazione indicata agli atti,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 CP_ non vi è prova che la abbia inviato la comunicazione prevista dall'art. 40 delle condizioni di assicurazione;
c) che, in assenza di tale documentazione, salva ed impregiudicata ogni successiva valutazione, non appare legittima la riduzione dell'indennizzo così come è stata operata dalla compagnia di assicurazione. A tale proposta aderiva solamente parte attrice. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ridotti di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
L'attore ha provato la fonte contrattuale del proprio diritto ed ha dimostrato la verificazione del rischio assicurato secondo le modalità descritte in polizza. Ha, inoltre, allegato l'inadempienza della convenuta compagnia, la quale, non ha disconosciuto il fatto storico del furto, né la fonte negoziale del diritto, limitandosi a dedurre di aver adempiuto in maniera integrale alla propria obbligazione contrattuale di indennizzo, sul presupposto della mancata installazione del dispositivo satellitare secure box e in linea con la previsione di cui all'art. 40 delle condizioni generali di assicurazione.
Orbene, tale art. 40 stabilisce che: “il contraente in caso di mancata installazione del dispositivo sul veicolo assicurato entro trenta giorni dalla data di effetto dell'assicurazione indicata in polizza, è tenuto a versare alla compagnia l'importo corrispondente allo sconto applicatogli sul premio di polizza. In caso di mancato pagamento da parte del contraente dell'obbligo di pagamento del premio integrativo dovuto in mancanza di secure box, ove si verifichi un sinistro, incendio, furto, successivamente alla scadenza del termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta formulatagli da , l'indennizzo eventualmente dovuto a termini di CP_4 contratto sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio dovuto, per la garanzia interessata dal sinistro, in assenza della secure Box e quello effettivamente corrisposto dal contraente a seguito dell'assunzione dell'impegno relativo all'installazione, attivazione e tenuta in efficienza della stessa, con il limite del 50%”. L'eccezione di totale adempimento della convenuta non è fondata. L'art. 40 delle condizioni di assicurazione, nel descrivere, disciplinare e sanzionare l'inadempienza dell'assicurato, stabilisce che il contraente in caso di mancata installazione del dispositivo sul veicolo assicurato entro trenta giorni dalla data di effetto dell'assicurazione indicata in polizza, è tenuto a versare alla compagnia l'importo corrispondente allo sconto applicatogli sul
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 premio di polizza. Ponendo l'attenzione sulla prima parte della norma contrattuale, è doveroso evidenziare che la vettura è stata acquistata in data
24.09.2014, data di stipula della polizza, come ammesso anche dalla convenuta, che quindi ebbe decorrenza ed efficacia da detta data. Il furto si è incontestatamente verificato il 14.10.2014, allorquando non erano ancora trascorsi i trenta giorni previsti dalla richiamata norma contrattuale per l'installazione del secure Box. Da ciò deriva l'assenza di qualsivoglia inadempienza da parte dell'assicurato, il quale, ebbe a subire il furto del veicolo durante il decorso dei trenta giorni a cui fa riferimento la clausola contrattuale. Inoltre la richiamata disposizione è estremamente chiara nel subordinare la riduzione di indennizzo alla richiesta di pagamento del premio integrativo ed al successivo decorso del termine di quindici giorni. Nel caso di specie, è incontestato che tale richiesta scritta non fu fatta dalla convenuta, che peraltro avrebbe dovuto provarla producendo un documento scritto.
La convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'attore della ulteriore somma a titolo di indennizzo pari ad euro 10.115,00, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della ulteriore somma a titolo di indennizzo pari ad euro 10.115,00, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 21/03/2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3493/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di assicurazione - adempimento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Parte_1
Cennamo, come da procura in atti;
ATTORE
E
, gia' Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Mario Controparte_2
Amatruda, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025, qui da ritenersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/06/2017 Pt_1
conveniva in giudizio la , già
[...] Controparte_3
per sentirla condannare al pagamento della somma di euro Controparte_4
10.115,00 - già dedotto il relitto, pari ad euro 10.115,00 - oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo per il furto del veicolo di sua proprietà modello Audi Q5, targato EB 827 CG, in esecuzione della polizza stipulata con la convenuta società a garanzia del rischio costituito dal furto totale. A fondamento della domanda, esponeva che il giorno 14.10.2014, in
Castel San Giorgio (SA), alla Via P. Nenni, 8, in prossimità della sua abitazione, aveva subito ad opera di ignoti il furto della prefata vettura, all'interno della quale c'erano i documenti costituiti dall'atto di vendita e dalla polizza Fata Ass.ni n. 000005009022756681. Riferiva che la convenuta compagnia, all'esito dell'istruttoria stragiudiziale svoltasi per il riconoscimento dell'indennizzo, gli aveva versato solo la somma di euro
10.115,00 corrispondente al 50% del valore del veicolo. Esponeva che la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 società di assicurazione aveva defalcato l'indennizzo in ragione di una sua presunta inadempienza contrattuale consistita nella mancata installazione del dispositivo elettronico satellitare “secure box”. Deduceva che la riduzione dell'indennizzo da parte della convenuta era avvenuta in palese violazione dell'art. 40 delle condizioni generali del contratto assicurativo, in quanto tale, completamente arbitraria ed illegittima. Deduceva di aver soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda allegando gli esiti negativi della mediazione svoltasi.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 impugnava l'avversa pretesa, evidenziando che il aveva Parte_1 acquistato, in data 24-09-2014, l'autovettura Audi “Q5” tg.EB827CG, contraendo con la scrivente Società la polizza N.000005009022756681, con la quale, tra l'altro, gli veniva garantito un indennizzo da furto. Aggiungeva che all'atto della stipula il aveva accettato espressamente una Parte_1 condizione particolare del contratto, onde usufruire di un cospicuo sconto sul relativo premio. Tale condizione obbligava, però, il ad Parte_1 installare il dispositivo satellitare “Secure Box” sulla propria autovettura. In data 14-10- 2014 l'autovettura Audi “Q5” del era oggetto di furto da Pt_1 parte di soggetti rimasti ignoti. Solo a seguito degli accertamenti eseguiti da essa convenuta successivamente alla richiesta di indennizzo avanzata, la compagnia assicurativa veniva a conoscenza che il , in Parte_1 violazione a quanto previsto in polizza, non aveva provveduto ad installare sull'anzidetta autovettura il dispositivo “Secure Box”. Detta inadempienza andava a configurare le conseguenze previste dall'art.40 delle Condizioni di
Polizza, in atti, per cui essa compagnia assicurativa aveva corrisposto al soltanto la metà del valore commerciale dell'anzidetta autovettura, ciò Pt_1 conformemente al richiamato articolo 40 delle condizioni generali di contratto.
Il Tribunale adito, in data 21/1/2021 formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “parte convenuta verserà a parte attrice la somma di € 7.000,00 a tacitazione di ogni pretesa e con integrale compensazione delle spese di lite”, sui presupposti di seguito indicati: a) dall'art. 40 delle condizioni di assicurazione emerge che in caso di mancato adempimento da parte del contraente dell'obbligo di pagamento del premio integrativo dovuto in mancanza di secure box, ove si verifichi un sinistro
[…..] successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento CP_ della relativa richiesta scritta formulatagli da , l'indennizzo dovuto è ridotto […] con il limite del 50%; b) dalla documentazione indicata agli atti,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 CP_ non vi è prova che la abbia inviato la comunicazione prevista dall'art. 40 delle condizioni di assicurazione;
c) che, in assenza di tale documentazione, salva ed impregiudicata ogni successiva valutazione, non appare legittima la riduzione dell'indennizzo così come è stata operata dalla compagnia di assicurazione. A tale proposta aderiva solamente parte attrice. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ridotti di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
L'attore ha provato la fonte contrattuale del proprio diritto ed ha dimostrato la verificazione del rischio assicurato secondo le modalità descritte in polizza. Ha, inoltre, allegato l'inadempienza della convenuta compagnia, la quale, non ha disconosciuto il fatto storico del furto, né la fonte negoziale del diritto, limitandosi a dedurre di aver adempiuto in maniera integrale alla propria obbligazione contrattuale di indennizzo, sul presupposto della mancata installazione del dispositivo satellitare secure box e in linea con la previsione di cui all'art. 40 delle condizioni generali di assicurazione.
Orbene, tale art. 40 stabilisce che: “il contraente in caso di mancata installazione del dispositivo sul veicolo assicurato entro trenta giorni dalla data di effetto dell'assicurazione indicata in polizza, è tenuto a versare alla compagnia l'importo corrispondente allo sconto applicatogli sul premio di polizza. In caso di mancato pagamento da parte del contraente dell'obbligo di pagamento del premio integrativo dovuto in mancanza di secure box, ove si verifichi un sinistro, incendio, furto, successivamente alla scadenza del termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta formulatagli da , l'indennizzo eventualmente dovuto a termini di CP_4 contratto sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio dovuto, per la garanzia interessata dal sinistro, in assenza della secure Box e quello effettivamente corrisposto dal contraente a seguito dell'assunzione dell'impegno relativo all'installazione, attivazione e tenuta in efficienza della stessa, con il limite del 50%”. L'eccezione di totale adempimento della convenuta non è fondata. L'art. 40 delle condizioni di assicurazione, nel descrivere, disciplinare e sanzionare l'inadempienza dell'assicurato, stabilisce che il contraente in caso di mancata installazione del dispositivo sul veicolo assicurato entro trenta giorni dalla data di effetto dell'assicurazione indicata in polizza, è tenuto a versare alla compagnia l'importo corrispondente allo sconto applicatogli sul
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 premio di polizza. Ponendo l'attenzione sulla prima parte della norma contrattuale, è doveroso evidenziare che la vettura è stata acquistata in data
24.09.2014, data di stipula della polizza, come ammesso anche dalla convenuta, che quindi ebbe decorrenza ed efficacia da detta data. Il furto si è incontestatamente verificato il 14.10.2014, allorquando non erano ancora trascorsi i trenta giorni previsti dalla richiamata norma contrattuale per l'installazione del secure Box. Da ciò deriva l'assenza di qualsivoglia inadempienza da parte dell'assicurato, il quale, ebbe a subire il furto del veicolo durante il decorso dei trenta giorni a cui fa riferimento la clausola contrattuale. Inoltre la richiamata disposizione è estremamente chiara nel subordinare la riduzione di indennizzo alla richiesta di pagamento del premio integrativo ed al successivo decorso del termine di quindici giorni. Nel caso di specie, è incontestato che tale richiesta scritta non fu fatta dalla convenuta, che peraltro avrebbe dovuto provarla producendo un documento scritto.
La convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'attore della ulteriore somma a titolo di indennizzo pari ad euro 10.115,00, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della ulteriore somma a titolo di indennizzo pari ad euro 10.115,00, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 21/03/2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4