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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2166 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in Parte_1
Calatafimi-Segesta, Contrada Chiusi, snc, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi del foro di Palermo
Ricorrente
Contro
L' Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro-tempore,
resistente contumace
e nei confronti
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv Antonino Rizzo e dall'Avv.
UG AV
Resistente
OGGETTO: debito previdenziale
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte. FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente, Parte_1 lamentava di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 29920249007853021/000 notificata addì 30.11.2024 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui agli avvisi di addebito n. 29920110007038508, per un importo di euro 4.973,62 presumibilmente notificata in data 16.07.2011; n. 59920140000073245, per un importo di euro
4.653,01 presumibilmente notificata in data 21.05.2014;n. 59920140002051620, per un importo di euro 1.606,32 presumibilmente notificata in data 06.12.2014;n. 59920150001645029, per un importo di euro 1.772,29 presumibilmente notificata in data 09.11.2015; n.
59920160001110965, per un importo di euro 678,34 presumibilmente notificata in data
24.07.2016; n. 59920160001263914, per un importo di euro 2.991,01 presumibilmente notificata in data 06.08.2016; n. 59920160001375514, per un importo di euro 8.709,59 presumibilmente
22.09.2016; n. 59920160001415037, per un importo di euro 639,39 presumibilmente notificata in data 18.11.2016; n. 59920160002703689, per un importo di euro 5.201,77 presumibilmente notificata in data 01.12.2016; n. 59920160002954284, per un importo di euro 1.463,15 presumibilmente notificata in data 03.01.2017; n. 59920170002063790, per un importo di euro
8.093,50 presumibilmente notificata in data 24.11.2017.
Specificava altresì che le somme portate dalla cartella n. 29920110007038508 e dagli avvisi di addebito n. 59920140000073245, n.59920140002051620, n.59920150001645029,
n.59920160002703689 e n.59920170002063790, erano relative a contributi previdenziali CP_2 modello IVS per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015, mentre quelle indicate negli avvisi di addebito n. 59920160001110965, n.59920160001263914, n.59920160001375514,
n.59920160001415037, e n. 59920160002954284, erano relative a contributi previdenziali CP_2 modello DM 10 per l'anno 2014, 2015 e 2016. Deduceva infatti di non aver mai ricevuto, prima della cartella sopra indicata, la notifica degli avvisi di addebito;
atti comunque mai notificati al ricorrente. Chiedeva pertanto, previa sospensione del provvedimento opposto,
l'accertamento dell'avvenuta prescrizione.
Si costituiva l'ente previdenziale deducendo l'infondatezza del ricorso atteso la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento avvenuta in data 30.11.2024 a tal fine allegava le singole relate di notifiche eseguite presso il domicilio digitale del ricorrente
Email_1
Evidenziava che la cartella esattoriale n. 29920110007038508, era stata notificata da il CP_3
16.07.2011; che tra parte ricorrente aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata in data 30/04/2019 che veniva accolta con provvedimento 29990201900151748000 notificato in data 5.7.2019, successivamente è stato notificato in data 8.6.2022 l'intimazione di pagamento 29920229003500958000 non avendo adempiuto al pagamento. Il contribuente ha effettuato pagamenti per € 2.977,16, il residuo è stato oggetto di stralcio il 23.12.23.
Affermava infine che gli avvisi di addebito indicati dal ricorrente erano stati regolarmente notificati con la cartella l'intimazione 29920229003500958000 nel giugno 2022 che produceva.
L' , pur citata in giudizio si asteneva dal costituirsi e in Controparte_1 questa sede ne viene dichiarata la contumacia l giudizio documentalmente istruito veniva posto in discussione e decisione al 17.12.2025.
Preliminarmente vengono acquisiti d'ufficio la documentazione prodotta da parte resistente ex art 421 cpc;
infatti la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza n. 26926 ha ribadito che nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice – che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti – vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoria della «pista probatoria», e cioè di quelle informazioni che emergono dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, e che costituiscono fattore che non solo vale a superare una rigida applicazione delle già richiamate preclusioni istruttorie e degli stessi limiti all'attività istruttoria, ma anche giustifica – ed anzi rende doveroso – l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, oltre ad una valorizzazione complessiva e non parziale del materiale probatorio, sebbene anche solo indiziario (Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 2020, n. 26597; Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2019, n. 33393; Cass. civ., sez. lav., 20 dicembre 2019, n. 32265; Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2018, n. 11845; Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2000, n. 9034).
Ciò posto, ricorrendo i presupposti indicati nella citata ordinanza, dalla lettura dei documenti acquisiti d'ufficio ma depositati tardivamente dall'ente previdenziale, è emerso che in effetti gli atti prodromici alla cartella impugnata, risultano regolarmente notificati presso il domicilio digitale della società ricorrente.
Va osservato inoltre che il ricorrente lamenta l'avvenuta prescrizione dei debiti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento n. 29920249007853021/000 che asserisce di aver ricevuto in notifica nel novembre del 2024.
In merito a tale censura va rilevato che la omette però di Parte_1 depositare la relativa relata di notifica al fine di verificare l'effettiva notifica asserita addì
30.11.2024. Dalla lettura dell'atto opposto si evince che è stato redatto in data 3.05.2024.
Non è pertanto possibile verificare con certezza la data di notifica, circostanza questa dirimente ai fini della decisione. Infatti, dalla visione degli atti allegati dall' si evince che CP_2 le intimazioni riportate nell'intimazione opposta sono state tutte notificate entro i termini prescrizione
La cartella esattoriale n. 29920110007038508 era infatti stata notificata da il 16.07.2011; CP_3 successivamente la aveva presentato domanda di adesione Parte_1 alla definizione agevolata in data 30/04/2019; tale istanza veniva accolta con provvedimento
29990201900151748000 notificato in data 5.7.2019; stante il pagamento parziale, successivamente è stato notificato in data 8.6.2022 l'intimazione di pagamento
29920229003500958000 stante appunto il pagamento parziale, tantè che l'ente ha provveduto allo stralcio il 23.12.23.
Per quanto attiene infine ai restanti avvisi di addebito indicati dal ricorrente e specificatamente, l'addebito Ava 59920140000073245, notificato in data 21.05.2014, successivamente il medesimo è stato notificato con l'intimazione 29920189003821274000 in data 20.12.2018 e ancora successivamente il medesimo con l'intimazione
29920199000541900000 notificata il 16.1.2019, e con l'intimazione29920229003500958000 il
23.12.23. Anche per Ava 59920140002051620, del 06.12.2014 e Ava 59920150001645029, del
09.11.2015 non vi è prescrizione in quanto notificati.
Per i restanti ava e specificatamente, l'ava 59920140000073245, Ava 59920160001110965, in data 24.07.2016, ava 59920160001263914, in data 06.08.2016, ava 59920160001375514, in data
22.09.2016; ava 59920160001415037, in data 18.11.2016, ava 59920160002703689, in data
01.12.2016; ava 59920160002954284, in data 03.01.2017; ava 59920170002063790, in data
24.11.2017 sono stati prodotti gli atti interruttivi in quanto indicati sia nella rottamazione citata che nell'intimazione 29920229003500958000 notificata l'8.6.2022 .
Vi è infine da evidenziare che parte resistente nulla ha eccepito in ordine alla tardività della costituzione dell'ente previdenziale, in quanto nell'atto di prime difese successivamente alla costituzione dell' nulla ha eccepito neanche in relazione alla documentazione prodotta. CP_2
Il ricorso è respinto confermando l'intimazione oggetto di opposizione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'ente, che liquida, applicando tre fasi delle tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) e la riduzione ex art. 4, comma 4 (30 % su € 1.865,00) in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
dichiara la contumacia dell' Controparte_1 rigetta il ricorso della confermando l'atto di intimazione di Parte_1 pagamento n.29920249007853021/000
condanna la in persona del suo legale rappresentante al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'ente resistente, liquidate in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani il 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2166 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in Parte_1
Calatafimi-Segesta, Contrada Chiusi, snc, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi del foro di Palermo
Ricorrente
Contro
L' Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro-tempore,
resistente contumace
e nei confronti
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv Antonino Rizzo e dall'Avv.
UG AV
Resistente
OGGETTO: debito previdenziale
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte. FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente, Parte_1 lamentava di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 29920249007853021/000 notificata addì 30.11.2024 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui agli avvisi di addebito n. 29920110007038508, per un importo di euro 4.973,62 presumibilmente notificata in data 16.07.2011; n. 59920140000073245, per un importo di euro
4.653,01 presumibilmente notificata in data 21.05.2014;n. 59920140002051620, per un importo di euro 1.606,32 presumibilmente notificata in data 06.12.2014;n. 59920150001645029, per un importo di euro 1.772,29 presumibilmente notificata in data 09.11.2015; n.
59920160001110965, per un importo di euro 678,34 presumibilmente notificata in data
24.07.2016; n. 59920160001263914, per un importo di euro 2.991,01 presumibilmente notificata in data 06.08.2016; n. 59920160001375514, per un importo di euro 8.709,59 presumibilmente
22.09.2016; n. 59920160001415037, per un importo di euro 639,39 presumibilmente notificata in data 18.11.2016; n. 59920160002703689, per un importo di euro 5.201,77 presumibilmente notificata in data 01.12.2016; n. 59920160002954284, per un importo di euro 1.463,15 presumibilmente notificata in data 03.01.2017; n. 59920170002063790, per un importo di euro
8.093,50 presumibilmente notificata in data 24.11.2017.
Specificava altresì che le somme portate dalla cartella n. 29920110007038508 e dagli avvisi di addebito n. 59920140000073245, n.59920140002051620, n.59920150001645029,
n.59920160002703689 e n.59920170002063790, erano relative a contributi previdenziali CP_2 modello IVS per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015, mentre quelle indicate negli avvisi di addebito n. 59920160001110965, n.59920160001263914, n.59920160001375514,
n.59920160001415037, e n. 59920160002954284, erano relative a contributi previdenziali CP_2 modello DM 10 per l'anno 2014, 2015 e 2016. Deduceva infatti di non aver mai ricevuto, prima della cartella sopra indicata, la notifica degli avvisi di addebito;
atti comunque mai notificati al ricorrente. Chiedeva pertanto, previa sospensione del provvedimento opposto,
l'accertamento dell'avvenuta prescrizione.
Si costituiva l'ente previdenziale deducendo l'infondatezza del ricorso atteso la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento avvenuta in data 30.11.2024 a tal fine allegava le singole relate di notifiche eseguite presso il domicilio digitale del ricorrente
Email_1
Evidenziava che la cartella esattoriale n. 29920110007038508, era stata notificata da il CP_3
16.07.2011; che tra parte ricorrente aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata in data 30/04/2019 che veniva accolta con provvedimento 29990201900151748000 notificato in data 5.7.2019, successivamente è stato notificato in data 8.6.2022 l'intimazione di pagamento 29920229003500958000 non avendo adempiuto al pagamento. Il contribuente ha effettuato pagamenti per € 2.977,16, il residuo è stato oggetto di stralcio il 23.12.23.
Affermava infine che gli avvisi di addebito indicati dal ricorrente erano stati regolarmente notificati con la cartella l'intimazione 29920229003500958000 nel giugno 2022 che produceva.
L' , pur citata in giudizio si asteneva dal costituirsi e in Controparte_1 questa sede ne viene dichiarata la contumacia l giudizio documentalmente istruito veniva posto in discussione e decisione al 17.12.2025.
Preliminarmente vengono acquisiti d'ufficio la documentazione prodotta da parte resistente ex art 421 cpc;
infatti la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza n. 26926 ha ribadito che nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice – che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti – vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoria della «pista probatoria», e cioè di quelle informazioni che emergono dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, e che costituiscono fattore che non solo vale a superare una rigida applicazione delle già richiamate preclusioni istruttorie e degli stessi limiti all'attività istruttoria, ma anche giustifica – ed anzi rende doveroso – l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, oltre ad una valorizzazione complessiva e non parziale del materiale probatorio, sebbene anche solo indiziario (Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 2020, n. 26597; Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2019, n. 33393; Cass. civ., sez. lav., 20 dicembre 2019, n. 32265; Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2018, n. 11845; Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2000, n. 9034).
Ciò posto, ricorrendo i presupposti indicati nella citata ordinanza, dalla lettura dei documenti acquisiti d'ufficio ma depositati tardivamente dall'ente previdenziale, è emerso che in effetti gli atti prodromici alla cartella impugnata, risultano regolarmente notificati presso il domicilio digitale della società ricorrente.
Va osservato inoltre che il ricorrente lamenta l'avvenuta prescrizione dei debiti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento n. 29920249007853021/000 che asserisce di aver ricevuto in notifica nel novembre del 2024.
In merito a tale censura va rilevato che la omette però di Parte_1 depositare la relativa relata di notifica al fine di verificare l'effettiva notifica asserita addì
30.11.2024. Dalla lettura dell'atto opposto si evince che è stato redatto in data 3.05.2024.
Non è pertanto possibile verificare con certezza la data di notifica, circostanza questa dirimente ai fini della decisione. Infatti, dalla visione degli atti allegati dall' si evince che CP_2 le intimazioni riportate nell'intimazione opposta sono state tutte notificate entro i termini prescrizione
La cartella esattoriale n. 29920110007038508 era infatti stata notificata da il 16.07.2011; CP_3 successivamente la aveva presentato domanda di adesione Parte_1 alla definizione agevolata in data 30/04/2019; tale istanza veniva accolta con provvedimento
29990201900151748000 notificato in data 5.7.2019; stante il pagamento parziale, successivamente è stato notificato in data 8.6.2022 l'intimazione di pagamento
29920229003500958000 stante appunto il pagamento parziale, tantè che l'ente ha provveduto allo stralcio il 23.12.23.
Per quanto attiene infine ai restanti avvisi di addebito indicati dal ricorrente e specificatamente, l'addebito Ava 59920140000073245, notificato in data 21.05.2014, successivamente il medesimo è stato notificato con l'intimazione 29920189003821274000 in data 20.12.2018 e ancora successivamente il medesimo con l'intimazione
29920199000541900000 notificata il 16.1.2019, e con l'intimazione29920229003500958000 il
23.12.23. Anche per Ava 59920140002051620, del 06.12.2014 e Ava 59920150001645029, del
09.11.2015 non vi è prescrizione in quanto notificati.
Per i restanti ava e specificatamente, l'ava 59920140000073245, Ava 59920160001110965, in data 24.07.2016, ava 59920160001263914, in data 06.08.2016, ava 59920160001375514, in data
22.09.2016; ava 59920160001415037, in data 18.11.2016, ava 59920160002703689, in data
01.12.2016; ava 59920160002954284, in data 03.01.2017; ava 59920170002063790, in data
24.11.2017 sono stati prodotti gli atti interruttivi in quanto indicati sia nella rottamazione citata che nell'intimazione 29920229003500958000 notificata l'8.6.2022 .
Vi è infine da evidenziare che parte resistente nulla ha eccepito in ordine alla tardività della costituzione dell'ente previdenziale, in quanto nell'atto di prime difese successivamente alla costituzione dell' nulla ha eccepito neanche in relazione alla documentazione prodotta. CP_2
Il ricorso è respinto confermando l'intimazione oggetto di opposizione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'ente, che liquida, applicando tre fasi delle tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) e la riduzione ex art. 4, comma 4 (30 % su € 1.865,00) in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
dichiara la contumacia dell' Controparte_1 rigetta il ricorso della confermando l'atto di intimazione di Parte_1 pagamento n.29920249007853021/000
condanna la in persona del suo legale rappresentante al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'ente resistente, liquidate in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani il 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa