Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03415/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3415 del 2023, proposto da Buhlmann Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tempesta, con domicilio fisico eletto presso lo studio RE PL in Roma, alla via Barnaba Tortolini n.30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Regione Liguria, Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Azienda Sociosanitaria Ligure 1 - Asl 1, Azienda Sociosanitaria Ligure 2 - Asl 2, Azienda Sociosanitaria Ligure 3 - Asl 3, Azienda Sociosanitaria Ligure 4 - Asl 4, Azienda Sociosanitaria Ligure 5 - Asl 5, Ospedale Policlinico San Martino - Irccs Aou San Martino, Istituto Giannina Gaslini, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Azienda Ligure Sanitaria - A.Li.Sa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria del 14.12.2022, n. 7967/2022, ad oggetto: “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e relativi allegati (All. 1: Elenco quote di ripiano annuale per ciascuna azienda);
-di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, per quanto di interesse della società ricorrente, compresi: (a) il decreto del Ministro della salute del 6.10.2022, ad oggetto: “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; (b) il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6.7.2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (c) “l’accordo, ai sensi dell’art. 9 ter d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. l. 6.8.2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 7.11.2019, rep. atti n. 181/CSR; (d) la circolare del Ministero della salute del 29.7.2019, n. 22413, recante la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015, 2016, 2017 e 2018; (e) la nota del Ministero della salute del 5.8.2022, che prevede, ai fini del calcolo del ripiano, “l’esclusione dei fornitori pubblici”; (f) la deliberazione del direttore generale dell’ASL 1 Sistema sanitario Regione Liguria del 14.8.2019, n. 719, che ha certificato il valore della spesa sostenuto per l’acquisto di dispositivi medici; (g) la deliberazione del commissario straordinario dell’ASL 2 Sistema sanitario Regione Liguria del 21.8.2019, n. 655; (h) la deliberazione del direttore generale dell’ASL 3 Sistema sanitario Regione Liguria del 23.8.2019, n. 397; (i) la deliberazione del direttore generale dell’ASL 4 Sistema sanitario Regione Liguria del 22.8.2019, n. 582; (l) la deliberazione del commissario straordinario dell’ASL 5 Sistema sanitario Regione Liguria del 22.8.2019, n. 45; (m) la deliberazione del direttore generale dell’IRCSS Ospedale policlinico San Martino del 29.8.2019, n. 1338; (n) la deliberazione del direttore generale dell’IRCCS G. Gaslini del 26.8.2019, n. 672; (o) la nota a firma congiunta da parte del direttore generale di A.Li.Sa. (Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria) e dal direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria del 7.12.2022, prot. n. 2022-1426291, ad oggetto: “Payback dispositivi medici. Ripiano anno 2015-2018”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province;
Vista la dichiarazione del 30 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere “ ai sensi dell’art. 7, d.l. 30.6.2025, n. 95, conv, mod. l. 8.8.2025, n. 118”;
Visto l’art. 7, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv, mod. l. 8 agosto 2025, n. 118;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con gravame introduttivo la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe chiedendone l’annullamento;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, come indicate in epigrafe, depositando memorie difensive;
- in pendenza del giudizio, è stato approvato l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con l. n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Rilevato che:
- con note del 30 gennaio 2026, la società ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti delle Amministrazioni resistenti, avendo provveduto al pagamento del 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo ridotto, come previsto dallo stesso articolo;
- in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società ricorrente dichiarato l’avvenuto pagamento senza che la Regione interessata ne abbia dato conferma e dovendosi desumere da tale dichiarazione, in ogni caso, la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sul merito del presente ricorso;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | NE AN |
IL SEGRETARIO