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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2024, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Maria Rosaria Acagnino Giudice
3. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui al procedimento n. 1794/2024 R.G.; visto il proprio decreto del seguente tenore dispositivo:
“Fissa
l'udienza dinnanzi a sè qual Giudice relatore delegato, in data 3/10/2024 ore 10,40 - AD HORAS - in presenza del Pubblico Ministero - anche ai fini dell'ascolto AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI
ARTT. 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO
DEI DIRITTI DEI FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18),
ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA A STRASBURGO IL 25
GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE
20 MARZO 2003, N. 77 e 12 DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA APPROVATA A
[...]
IL 20/11/1989, Controparte_1
1 RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE
27/5/1991, N. 176 del figlio minorenne , nato in [...]
Acireale il 21/10/2009, ordinando al genitore convivente di curare ed al
Curatore speciale di assicurare la presentazione del figlio minorenne alla fissata udienza;
nomina curatore speciale del figlio minorenne Persona_1
siccome litisconsorte necessario, l'avv. Fiammetta Petralia al fine di consentire l'esercizio delle prerogative spettanti alla figlia minorenne e ne ordina la comparizione alla fissata udienza, disponendo che lo stesso prenda immediato contatto con il minorenne, invitandolo sin d'ora a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse della stessa ED A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO SPIEGANDO LE
DOMANDE DI NATURA PERSONALE, ECONOMICA e DE
RESPONSABILITATE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO
MINORENNE, informando le parti della obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo di procuratore alle liti abilitato;
della facoltà di non comparire personalmente alla fissata udienza nella eventuale ricorrenza delle ipotesi di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il
11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1/8/2014 ex art. 75 legge di ratifica SELF
EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023 e che, sussistendone le
2 condizioni di legge, può essere presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare nella NON RICORRENZA delle ipotesi di cui alla sopra indicata Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il
11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77.
Assegna alla ricorrente termine fino al 30/6/2024 per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento al resistente Controparte_2
ed al nominato Curatore speciale del figlio minorenne avv.
[...]
Fiammetta Petralia.
RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL PUBBLICO
MINISTERO.
Ordina al Servizio Sociale del Comune di Aci Sant'Antonio una immediata inchiesta socio-ambientale al fine di verificare la condizione personale, familiare e scolare del figlio “grande minore”
[...]
, nato in [...] il [...] convivente con il padre Per_1
, nato in [...] il [...] presso la dimora Controparte_2
sita in Aci sant'Antonio, via Veronica n. 40 : saranno analiticamente descritti: il luogo di dimora precisando analiticamente le articolazioni della unità abitativa;
i soggetti che in tal luogo dimorano, e la condizione personale del padre , assegnando Controparte_2
all'uopo termine fino al 20/9/2024 per riferire con relazione scritta al
Curatore speciale nominato, avv. Fiammetta Petralia.
Ordina a e di depositare Controparte_3 Controparte_2
entro il termine della fissata udienza le dichiarazioni personali dei redditi da ciascuno prodotti nell'ultimo triennio nonchè tutte le buste paga dal 1/1/2023 e la documentazione di tutti gli ULTERIORI
3 REDDITI DI QUALSIVOGLIA NATURA (PENSIONI ED ASSEGNI
PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI, REDDITO DI
CITTADINANZA etc., , con la specificazione, altresì, della avvenuta o meno presentazione di domanda in relazione al reddito di cittadinanza e relativi esiti) percetti dagli stessi dal 1/1/2023 alla attualità, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio REDATTA NELLE
SPECIFICHE FORME PUBBLICHE DI LEGGE E CON ESPRESSA
AVVERTENZA DELLE SANZIONI IN CASO DI MENDACIO attestante la insussistenza di redditi da lavoro e/o d'altra natura
(pensioni ed assegni previdenziali e/o assistenziali, reddito di cittadinanza etc.); CON RISERVA DI DISPORRE INDAGINI
ECONOMICO-PATRIMONIALI A MEZZO DELLA POLIZIA
TRIBUTARIA.
ALLA PRESENTE FATTISPECIE, CONNOTATA DALLA NATURA
AFFATTO INDISPONIBILE DEL SUPERIORE INTERESSE DELLA PROLE
MINORENNE SI APPLICANO - PER DISPOSIZIONE DELLA CORTE EDU -
LE NORME SOVRANAZIONALI PROCESSUALI E SOSTANZIALI – CHE
NON CONSENTONO, TRA L'ALTRO, PROPRIO Parte_1
A TUTELA DEL SUPERIORE ED INDISPONIBILE INTERESSE DELLA
PROLE MINORENNE, LA PREVISIONE DI DECADENZA O PRECLUSIONE
ALCUNA OVVERO DI VINCOLI FORMALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITA' PROCESSUALI OPERATIVE E FUNZIONALI - DI CUI ALLA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA APPROVATA A CP_1
DALLA NAZIONI UNITE IL 20/11/1989, Controparte_1
RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE 27/5/1991, N.
176; ALLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI
FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18), ADOTTATA DAL CONSIGLIO
D'EUROPA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA
ESECUTIVA CON LEGGE 20 MARZO 2003, N. 77 E, nella eventuale ricorrenza,
ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA
4 PREVENZIONE E LA LOTTA
CONTRO
LA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA (CONVENZIONE DI
ISTANBUL), FATTA A ISTANBUL IL 11/5/2011, RATIFICATA E RESA
ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE 27/6/2013, N. 77 ED ENTRATA IN
VIGORE IL 1/8/2014 EX ART. 75 LEGGE DI RATIFICA SELF
EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023.
RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL PUBBLICO
MINISTERO IN RELAZIONE ALLA PROSPETTAZIONE “de responsabilitate” DELLE ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Curatore Speciale nominato ed al Pubblico Ministero”; letta la dichiarazione datata 25/6/2024
SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATA ED AL
GIUDICE TRASMESSA – SOTTOSCRITTA dall'avv.
Giusi Alessia Spina procuratore alle liti di CP_3
ricorrente nel proc. civile n. 1794/2024
[...]
RG Trib. Catania per regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne nato in [...] il Persona_1
21/10/2009 da una relazione intrattenuta con
[...]
, con la quale la detta in CP_2 Controparte_3
5 persona del di lei procuratore alle liti avv. Giusi arena
Spina, all'uopo munita dei relativi poteri, dichiara di
“rinunziare agli atti del giudizio” evidenziando che, nelle more, le parti “hanno depositato presso la Sezione
Civile della Procura dell Repubblica presso il Tribunale di Catania accordo di negoziazione assistita in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore , autorizzato in data Per_1
12 aprile 2024” ALL'UOPO ISTANDO LA
STATUIZIONE DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO;
ritenuto che
va dunque dichiarato improcedibile il ricorso per regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne , nato in [...]
Acireale il 21/10/2009 da una relazione intrattenuta tra e proposto da Controparte_3 Controparte_2
e rubricato al n. 1794/2024 RG, non Controparte_3
obliterandosi che non vi è stata, comunque, costituzione nel processo della controparte
Contro
Il Tribunale, dichiara improcedibile PER RINUNZIA
il ricorso per regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne Per_1
6 , nato in [...] il [...] da una relazione CP_2
intrattenuta tra e , Controparte_3 Controparte_2
proposto da e rubricato al n. 1794/2024 RG Controparte_3
e, per l'effetto, revoca il superiore decreto di fissazione della udienza in data 3/10/2024.
Si comunichi a cura della cancelleria al nominato Curatore
speciale, avv. Fiammetta Petralia ed al Pubblico Ministero.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 27/6/2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Maria Rosaria Acagnino Giudice
3. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui al procedimento n. 1794/2024 R.G.; visto il proprio decreto del seguente tenore dispositivo:
“Fissa
l'udienza dinnanzi a sè qual Giudice relatore delegato, in data 3/10/2024 ore 10,40 - AD HORAS - in presenza del Pubblico Ministero - anche ai fini dell'ascolto AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI
ARTT. 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO
DEI DIRITTI DEI FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18),
ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA A STRASBURGO IL 25
GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE
20 MARZO 2003, N. 77 e 12 DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA APPROVATA A
[...]
IL 20/11/1989, Controparte_1
1 RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE
27/5/1991, N. 176 del figlio minorenne , nato in [...]
Acireale il 21/10/2009, ordinando al genitore convivente di curare ed al
Curatore speciale di assicurare la presentazione del figlio minorenne alla fissata udienza;
nomina curatore speciale del figlio minorenne Persona_1
siccome litisconsorte necessario, l'avv. Fiammetta Petralia al fine di consentire l'esercizio delle prerogative spettanti alla figlia minorenne e ne ordina la comparizione alla fissata udienza, disponendo che lo stesso prenda immediato contatto con il minorenne, invitandolo sin d'ora a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse della stessa ED A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO SPIEGANDO LE
DOMANDE DI NATURA PERSONALE, ECONOMICA e DE
RESPONSABILITATE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO
MINORENNE, informando le parti della obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo di procuratore alle liti abilitato;
della facoltà di non comparire personalmente alla fissata udienza nella eventuale ricorrenza delle ipotesi di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il
11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1/8/2014 ex art. 75 legge di ratifica SELF
EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023 e che, sussistendone le
2 condizioni di legge, può essere presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare nella NON RICORRENZA delle ipotesi di cui alla sopra indicata Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il
11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77.
Assegna alla ricorrente termine fino al 30/6/2024 per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento al resistente Controparte_2
ed al nominato Curatore speciale del figlio minorenne avv.
[...]
Fiammetta Petralia.
RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL PUBBLICO
MINISTERO.
Ordina al Servizio Sociale del Comune di Aci Sant'Antonio una immediata inchiesta socio-ambientale al fine di verificare la condizione personale, familiare e scolare del figlio “grande minore”
[...]
, nato in [...] il [...] convivente con il padre Per_1
, nato in [...] il [...] presso la dimora Controparte_2
sita in Aci sant'Antonio, via Veronica n. 40 : saranno analiticamente descritti: il luogo di dimora precisando analiticamente le articolazioni della unità abitativa;
i soggetti che in tal luogo dimorano, e la condizione personale del padre , assegnando Controparte_2
all'uopo termine fino al 20/9/2024 per riferire con relazione scritta al
Curatore speciale nominato, avv. Fiammetta Petralia.
Ordina a e di depositare Controparte_3 Controparte_2
entro il termine della fissata udienza le dichiarazioni personali dei redditi da ciascuno prodotti nell'ultimo triennio nonchè tutte le buste paga dal 1/1/2023 e la documentazione di tutti gli ULTERIORI
3 REDDITI DI QUALSIVOGLIA NATURA (PENSIONI ED ASSEGNI
PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI, REDDITO DI
CITTADINANZA etc., , con la specificazione, altresì, della avvenuta o meno presentazione di domanda in relazione al reddito di cittadinanza e relativi esiti) percetti dagli stessi dal 1/1/2023 alla attualità, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio REDATTA NELLE
SPECIFICHE FORME PUBBLICHE DI LEGGE E CON ESPRESSA
AVVERTENZA DELLE SANZIONI IN CASO DI MENDACIO attestante la insussistenza di redditi da lavoro e/o d'altra natura
(pensioni ed assegni previdenziali e/o assistenziali, reddito di cittadinanza etc.); CON RISERVA DI DISPORRE INDAGINI
ECONOMICO-PATRIMONIALI A MEZZO DELLA POLIZIA
TRIBUTARIA.
ALLA PRESENTE FATTISPECIE, CONNOTATA DALLA NATURA
AFFATTO INDISPONIBILE DEL SUPERIORE INTERESSE DELLA PROLE
MINORENNE SI APPLICANO - PER DISPOSIZIONE DELLA CORTE EDU -
LE NORME SOVRANAZIONALI PROCESSUALI E SOSTANZIALI – CHE
NON CONSENTONO, TRA L'ALTRO, PROPRIO Parte_1
A TUTELA DEL SUPERIORE ED INDISPONIBILE INTERESSE DELLA
PROLE MINORENNE, LA PREVISIONE DI DECADENZA O PRECLUSIONE
ALCUNA OVVERO DI VINCOLI FORMALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITA' PROCESSUALI OPERATIVE E FUNZIONALI - DI CUI ALLA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA APPROVATA A CP_1
DALLA NAZIONI UNITE IL 20/11/1989, Controparte_1
RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE 27/5/1991, N.
176; ALLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI
FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18), ADOTTATA DAL CONSIGLIO
D'EUROPA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA
ESECUTIVA CON LEGGE 20 MARZO 2003, N. 77 E, nella eventuale ricorrenza,
ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA
4 PREVENZIONE E LA LOTTA
CONTRO
LA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA (CONVENZIONE DI
ISTANBUL), FATTA A ISTANBUL IL 11/5/2011, RATIFICATA E RESA
ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE 27/6/2013, N. 77 ED ENTRATA IN
VIGORE IL 1/8/2014 EX ART. 75 LEGGE DI RATIFICA SELF
EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023.
RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL PUBBLICO
MINISTERO IN RELAZIONE ALLA PROSPETTAZIONE “de responsabilitate” DELLE ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Curatore Speciale nominato ed al Pubblico Ministero”; letta la dichiarazione datata 25/6/2024
SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATA ED AL
GIUDICE TRASMESSA – SOTTOSCRITTA dall'avv.
Giusi Alessia Spina procuratore alle liti di CP_3
ricorrente nel proc. civile n. 1794/2024
[...]
RG Trib. Catania per regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne nato in [...] il Persona_1
21/10/2009 da una relazione intrattenuta con
[...]
, con la quale la detta in CP_2 Controparte_3
5 persona del di lei procuratore alle liti avv. Giusi arena
Spina, all'uopo munita dei relativi poteri, dichiara di
“rinunziare agli atti del giudizio” evidenziando che, nelle more, le parti “hanno depositato presso la Sezione
Civile della Procura dell Repubblica presso il Tribunale di Catania accordo di negoziazione assistita in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore , autorizzato in data Per_1
12 aprile 2024” ALL'UOPO ISTANDO LA
STATUIZIONE DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO;
ritenuto che
va dunque dichiarato improcedibile il ricorso per regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne , nato in [...]
Acireale il 21/10/2009 da una relazione intrattenuta tra e proposto da Controparte_3 Controparte_2
e rubricato al n. 1794/2024 RG, non Controparte_3
obliterandosi che non vi è stata, comunque, costituzione nel processo della controparte
Contro
Il Tribunale, dichiara improcedibile PER RINUNZIA
il ricorso per regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne Per_1
6 , nato in [...] il [...] da una relazione CP_2
intrattenuta tra e , Controparte_3 Controparte_2
proposto da e rubricato al n. 1794/2024 RG Controparte_3
e, per l'effetto, revoca il superiore decreto di fissazione della udienza in data 3/10/2024.
Si comunichi a cura della cancelleria al nominato Curatore
speciale, avv. Fiammetta Petralia ed al Pubblico Ministero.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 27/6/2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta
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