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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29784/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29784/2024 tra
Parte_1
attore e
CP_1
convenuto
NON IN PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI S.P.A. R CP_2 [...]
Controparte_3
UALE PROCURATRICE Controparte_3 Controparte_4
intervenuto
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 9,26 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. ARADORI FABIO ( ) VIA VITTOR PISANI, Parte_1 C.F._1
12/A 20124 MILANO;
,
Per CP_1
Per NON IN PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI R CP_5 [...] l'avv. PREZIOSI FABIO e l'avv. SANDULLI FEDERICA Controparte_3
pagina 1 di 15 ( ) VIA VANNELLA GAETANI, 27 80121 NAPOLI;
oggi sostituito dall'avv. C.F._2
Martina Verdone
Per QUALE PROCURATRICE Controparte_3 Controparte_4 l'avv. PREZIOSI FABIO e l'avv. SANDULLI FEDERICA ( ) CORSO C.F._2 MATTEOTTI, 11 MILANO;
oggi sostituito dall'avv. Martina Verdone
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Aisha Grin.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29784/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCI PAOLO e Parte_1 C.F._3
dell'avv. ARADORI FABIO ( ); elettivamente domiciliato in VIA R. C.F._1
CECCARDI 4/30 GENOVA, presso il difensore avv. TURCI PAOLO
parte opponente contro
C.F. , CP_1 P.IVA_1
parte opposta
quale procuratrice di e di Controparte_3 CP_5 [...]
(C.F. ,), con il proc. dom. avv. PREZIOSI FABIO, CORSO Controparte_4 P.IVA_2
VITTORIO EMANUELE, 87 AVELLINO
intervenuto pagina 3 di 15 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
• In via di urgenza: sospendere l'esecutività del decreto opposto ex art. 649 c.p.c.
• In via preliminare: accertare e dichiarare l'ammissibilità della presente opposizione, per
ricorrenza dei presupposti di legge;
• Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 29302/2009 - R.G. 46214/2009 emesso il 6.8.2009
da codesto Ill.mo Tribunale di Milano - Dott.ssa Dal Moro o comunque dichiarare che nulla è dovuto
dal Sig. a (già e/o a e/o ai Parte_1 CP_1 Controparte_6 Controparte_7
rispettivi aventi causa, per tutte la causali di cui in narrativa dell'atto di opposizione e comunque per
assenza in atti della prova dei rapporti contrattuali e dei crediti dedotti nel ricorso per decreto
ingiuntivo;
• con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge, IVA – se dovuta - e CPA.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione alla prova testimoniale sui seguenti capitoli istruttori:
I Vero che dal 2002 sino alla data odierna il Sig. è paziente presso il CPS di Parte_1
Vigevano per Schizofrenia di tipo Paranoide;
II Vero nel periodo dal 2002 ad oggi il Sig. è stato più volte ricoverato presso gli Parte_1
istituti e/o le comunità volte al trattamento e alla cura delle malattie psichiatriche di cui al Cap. A,
Par. A.2, lett. c del presente atto.
III Vero che ha somministrato o comunque ha autorizzato la somministrazione al Sig. dei Pt_1
farmaci di cui al Cap. A, Par. A.2, lett. d del presente atto.
pagina 4 di 15 I Vero che, congiuntamente agli altri dottori e collaboratori presso il CPS di Vigevano ha
annotato di volta in volta lo stato di salute del Sig. sul diario clinico che le si Parte_1
rammostra, del quale conferma integralmente il contenuto;
II Vero che, congiuntamente agli altri dottori e collaboratori presso il CPS di Vigevano, ha
redatto i certificati che le si rammostrano, dei quali conferma integralmente il contenuto;
III Vero che nel corso del suo percorso terapeutico presso il CPS di Vigevano il Sig. Pt_1
ha ripetutamente denunciato l'ingerenza di terzi nelle sue scelte quotidiane, lamentato
[...]
l'assunzione della gestione in via esclusiva da parte del fratello circa l'amministrazione e la gestione
dell'azienda familiare, e il crearsi di situazioni conflittuali con questi che hanno inciso o comunque
destabilizzato il suo stato mentale e di salute;
IV Dica il teste se, sulla base della sua esperienza professionale e all'esito degli incontri e delle
visite effettuate nel corso del percorso terapeutico, il Sig. , in particolar modo dopo il Parte_1
decesso della madre nel 2007, era in grado di comprendere e attuare autonomamente atti complessi
quali la stipula di contratti di finanziamento/mutuo ovvero di rilascio di fideiussione/garanzia
bancaria;
V Esprima il teste, sulla base delle sue conoscenze professionali, un parere medico sulla
patologia del Sig. e sul suo quadro clinico. Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra Pt_1
e ne confermo il contenuto.
I Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra e ne confermo il contenuto.
Si indicano quali testi sui capitoli da I a VIII il Dott. (C.F. ) e Testimone_1 C.F._4
la Dott.ssa (C.F. ), che hanno seguito il Sig. Testimone_2 C.F._5 Pt_1
presso il CPS di Vigevano, il Dott. e la Dott.ssa che l'hanno
[...] Testimone_3 Persona_1
pagina 5 di 15 seguito presso la Comunità Protretta a Media Intensità e Centro Diurno “Villa Rondo”; il Dott.
in Pavia, Viale Gorizia 95/97, che attualmente cura il Sig. Persona_2 Pt_1
, e il Dott. , Direttore sanitario della Casa di Cura San Giorgio, presso la
[...] Persona_3
quale il Sig. è stato ricoverato, e con Studio in Via Cosseria 1, Circoscrizione 8, Torino;
Pt_1
Si indica quale teste sul capitolo IX la Dr.ssa Medico chirurgo Specialista in Testimone_4
psichiatria e Direttore sanitario Clinica Villa Maura PEC:
in Via Olevano 5, Pavia (PV); Email_1
Si chiede l'acquisizione degli atti e della perizia predisposta dal Dott. nell'ambito del Persona_4
procedimento penale R.G. 617/13 Tribunale di Pavia.
Si chiede ammettersi CTU medico-psichiatrica, che esaminato il quadro clinico rammostrato dal CPS
di Vigevano e gli ulteriori documenti di causa, visitato – ove opportuno – il Sig. ed Parte_1
eventualmente sentito il parere dei Dott.ri sopra citati, valuti la capacità di quest'ultimo, all'epoca dei
fatti, di comprendere pienamente e porre in essere consapevolmente i contratti di cui è causa.
Si chiede sin d'ora di esser ammessi in controprova su eventuali istanze istruttorie formulate
dall'opposta ed eventualmente ritenute ammissibili, indicando sin d'ora quali testi i soprannominati
Dottori e riservandosi di indicarne ulteriori a seconda delle circostanze di prova ex adverso dedotti.
Per parte intervenuta:
a) In via preliminare: dichiarare la inammissibilità dell'avversa opposizione;
b) Nel merito: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
c) In ogni caso: condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , per tramite del proprio amministratore di Parte_1
pagina 6 di 15 sostegno , conveniva in giudizio proponendo opposizione tardiva ex art. Parte_2 CP_1
650 c.p.c. nei confronti del decreto ingiuntivo n. 29302/2009, emesso nei suoi confronti dal Tribunale
di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che solo il 25.7.2024 l'amministratore di sostegno di apprendeva, a seguito di Parte_1
comunicazione informale ad opera del datore di lavoro dell'opponente, della notifica di un atto di pignoramento presso terzi eseguito in danno di , su istanza di Parte_1 [...]
Controparte_8
- che dall'atto di pignoramento apprendeva come il titolo esecutivo sarebbe stato costituito dal decreto ingiuntivo oggi opposto;
- che, tuttavia, all'amministratore di sostegno non risultava essere mai stato notificato alcun decreto ingiuntivo;
- che, qualora detto decreto fosse stato notificato in data antecedente alla sua nomina, la notifica comunque doveva considerarsi nulla e/o inesistente, in quanto effettuata direttamente nei confronti di , persona incapace naturale quanto meno sin dal 2002; Parte_1
- che, infatti, come già accertato in più procedimenti giuridici, sia civili che penali, nonché nello stesso procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, quanto meno Parte_1
dal 2002 era affetto da schizofrenia di tipo paranoide, tale da compromettere completamente le sue capacità di intendere e volere;
- che, in particolare, era stato accertato come il fosse eterodiretto nella sua volontà dai Pt_1
familiari, non essendo in grado di rendersi conto e di gestire i rapporti patrimoniali personali,
né, tanto meno, quelli della società di famiglia, di cui era socio e di cui era stato amministratore;
pagina 7 di 15 - che, infatti, era stato verosimilmente vittima di circonvenzione di incapace ad Parte_1
opera dei familiari o comunque di terzi;
- che la pretesa monitoria era stata fondata su contratti bancari stipulati nel tempo dalla società di famiglia, la nonché dalla fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente nel Controparte_9
2007;
- che la notifica effettuata all'incapace di intendere di volere non consentiva allo stesso di rendersi conto del significato dell'atto consegnatogli e, pertanto, era da considerarsi nulla e/o inesistente, legittimando l'opposizione tardiva in esame;
- che, in ogni caso, lo stato di incapacità di intendere e volere concretava un caso di forza maggiore che aveva precluso al FA di avere effettiva conoscenza dell'atto notificatogli,
legittimando la opposizione tardiva;
- che, comunque, l'opponente era legittimato a proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
anche per eccepire la nullità di clausole abusive contenute nel contratto di fideiussione, non avendo il giudice del monitoro motivato in merito alle stesse;
- che, nel merito, la fideiussione e i contratti bancari sottostanti erano nulli, annullabili e inefficaci, in quanto stipulati da incapace di intendere e volere;
- che la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente era nulla, per essere aderente allo schema contrattuale proposto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia, in quanto lesivo della concorrenza.
Nessuno si costituiva per (già , quale procuratrice di . CP_1 Controparte_6 Controparte_7
Faceva, invece, intervento in giudizio la dapprima quale procuratrice di Controparte_8
e poi quale procuratrice di quali cessionarie in più riprese del CP_5 Controparte_4
pagina 8 di 15 credito azionato monitoriamente, per effetto di successive cessioni in blocco di crediti, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e, comunque, delle difese nel merito fatte valere dall'opponente.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo e dell'efficacia esecutiva dello stesso già disposta.
Mediazione obbligatoria.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, considerato come la controversia in esame non ricada nella materia dei contratti bancari, ma attenga all'escussione di una garanzia fideiussoria e, in quanto tale, non rientra nel perimetro di operatività della procedura preventiva di mediazione obbligatoria.
Ammissibilità dell'opposizione tardiva.
La terza intervenuta ha contestato la ammissibilità della proposta opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, evidenziando come il provvedimento monitorio fosse stato notificato nel 2009, ossia due anni prima che il fosse sottoposto ad amministrazione di sostegno. Pt_1
Effettivamente la giurisprudenza prevalente ritiene che la notifica disposta in favore di un soggetto incapace naturale sia valida ed efficace, a meno che lo stato di incapacità non sia palese e, quindi, tale da poter essere riscontrato prima facie dall'ufficiale giudiziario, il quale, al di là di tale riscontro immediato, non è chiamato né è tenuto a effettuare accertamenti in ordine alle condizioni psico fisiche del soggetto nelle cui mani l'atto viene notificato.
pagina 9 di 15 Nel caso di specie emerge come il decreto ingiuntivo sia stato notificato nel 2009 mediante consegna dell'atto a mani dell'addetto alla casa, ossia di persona differente rispetto al destinatario, circostanza che una volta di più esclude qualsiasi possibilità di riscontro da parte dell'addetto alle notifiche delle capacità di intendere e volere di . Parte_1
Ciò, pertanto, comporta certamente la validità ed efficacia della notifica.
Parte opponente, tuttavia, ha dedotto come lo stato di incapacità naturale del costituisse una Pt_1
ipotesi di forza maggiore che gli ha impedito di comprendere il significato e le implicazioni dell'atto notificato, legittimando la odierna opposizione tardiva.
La tesi dell'opponente deve trovare condivisione.
Come anticipato nella parte narrativa della presente sentenza, dalle plurime perizie e dai procedimenti civili e penali che hanno in precedenza coinvolto il emerge come questi fosse affetto dalla Pt_1
malattia psichica quanto meno dal 2002; la circostanza non ha, del resto, trovato una contestazione specifica e puntuale ad opera dell'opposta, la quale ha per così dire preso atto della documentazione medica e clinica riversata in atti, circoscrivendo sul punto le proprie difese a profili più propriamente giuridici.
Deve, pertanto, darsi per assodato che nel 2009, quando è stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo, il versasse già in una condizione di incapacità naturale, considerato come Pt_1
l'accertamento della stessa in un momento antecedente e in una fase successiva (la nomina dell'amministratore di sostegno) porta a presumere che tale condizione personale permanesse anche nel lasso di tempo intercorrente fra tali due momenti.
Seppure, quindi, la notifica del decreto ingiuntivo deve considerarsi valida ed efficace per le ragioni sopra esposte, ricorre nel caso di specie la seconda delle fattispecie legittimanti l'opposizione tardiva a pagina 10 di 15 decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., ossia la mancata tempestiva conoscenza del decreto per caso fortuito o forza maggiore.
In particolare lo stato di incapacità naturale del FA concreta una causa di forza maggiore che gli ha precluso di rendersi conto del significato e delle implicazioni dell'atto notificatogli.
Rimane da verificare la tempestività della proposta opposizione tardiva rispetto al momento in cui la causa di forza maggiore ostativa alla conoscenza dell'atto notificato sia venuta meno: parte opponente ricollega tale momento al 25.7.2024, quando l'amministratore di sostegno del avrebbe appreso Pt_1
della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, da una comunicazione informale trasmessagli dal datore di lavoro del suo assistito.
L'opponente non ha provato tale momento temporale, ma lo stesso non ha formato oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa dell'opposta e, pertanto, deve considerarsi pacifico fra le parti, non necessitando per tale ragione di conferma sul piano probatorio.
Per tali ragioni, pertanto, deve dichiararsi ammissibile la proposta opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Merito dell'opposizione.
Passando al merito delle contestazioni mosse dall'opponente, per prima cosa questi ha evidenziato la presenza di clausole abusive per il consumatore contenute nella fideiussione sottoscritta dal , Pt_1
precisando come tale circostanza fosse a sua volta tale da legittimare la proposizione di una opposizione tardiva, non avendo il giudice del monitorio motivato in ordine alla loro validità o meno.
A prescindere da ogni considerazione in ordine a tale profilo di legittimazione, da ritenersi superato una volta accertata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva secondo quanto detto sopra, va osservato come da un lato la difesa dell'opponente non abbia mai indicato quali sarebbero state le clausole a suo dire pagina 11 di 15 abusive, tali da influire sul credito vantato nei suoi confronti dalla banca, relegando la contestazione a una mera affermazione di principio;
dall'altro lato come, comunque, la tutela posticipata riferita alla eventuale declaratoria di nullità di clausole abusive, rispetto alle quali il giudice del monitorio non avrebbe motivato alcun accertamento, è circoscritta alla posizione di favore per il consumatore,
qualifica soggettiva non attribuibile al . Pt_1
E', infatti, pacifico come questi fosse socio, nonché amministratore della ossia la società CP_9
garantita, con conseguente collegamento funzionale esistente tra il garante persona fisica e il soggetto garantito, tale da escludere la possibilità che al primo possa essere riconosciuta la qualità soggettiva di consumatore, secondo i principi consolidati in giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La difesa dell'opponente ha cercato di superare tale dato di fatto, sostenendo come il avesse Pt_1
rivestito la qualifica di amministratore e rappresentante della società solo in conseguenza di una circonvenzione di incapace posta in essere ai suoi danni e, quindi, di fatto non assumendo alcun potere gestorio rappresentativo della società: tale circostanza, tuttavia, è rimasta relegata a una mera affermazione difensiva, non trovando riscontro nella documentazione in atti, se non in termini di mera valutazione personale espressa dai periti di parte o incaricati in altri giudizi, come tale non in grado di superare il dato materiale del collegamento funzionale con la società garantita, collegamento in ogni caso sussistente per effetto della partecipazione sociale.
In secondo luogo la difesa dell'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione e dei contratti allegati al ricorso monitorio, in quanto frutto del reato di circonvenzione di incapace di cui sarebbe stato vittima il . Pt_1
Anche in tale caso, tuttavia, va osservato come la commissione di tale reato sia stata agitata più volte dalla difesa dell'opponente, senza che nessuna prova della stessa, né tanto meno l'individuazione del pagina 12 di 15 reo, sia mai stata offerta in giudizio.
In sostanza la difesa dell'opponente ha prospettato tale delitto quale effetto ineludibile dello stato di incapacità naturale del , senza considerare come quest'ultima possa certamente prescindere da Pt_1
una condotta delittuosa posta in essere da terzi ai suoi danni.
Parte opponente ha, quindi, domandato che fosse dichiarato l'annullamento della fideiussione ex art. 428 c.c., ossia in quanto contratto stipulato da persona in stato di incapacità naturale.
Sennonchè parte opposta ha eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento, essendo decorso più
di cinque anni dal compimento dell'atto o del contratto.
L'eccezione di prescrizione deve trovare accoglimento, considerato come, a differenza che per le ipotesi di incapacità legale, per i contratti stipulati dall'incapace naturale l'azione di annullamento è
sempre soggetta a un termine prescrizionale di cinque anni, ma è più stringente, in quanto tale termine decorre non dal venir meno dello stato di incapacità, ma sempre e comunque dalla data di compimento dell'atto o del contratto da annullare.
Per ultimo la difesa dell'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus prestata dal
FA, in quanto resa su uno schema contrattuale aderente al modulo di contratto di fideiussione predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia, in quanto lesivo della concorrenza.
Sennonchè anche in tale caso l'opponente si è limitato a dedurre la coincidenza fra la fideiussione prestata dal con lo schema contrattuale proposto dall'ABI e analizzato nel 2005 dalla Banca Pt_1
d'Italia, pretendendone sic et simpliciter una declaratoria di nullità della fideiussione, senza in alcun modo argomentare le ragioni e la portata degli effetti di tale vizio genetico.
In particolare solo con la seconda memoria istruttoria parte opponente ha prodotto copia del modello di fideiussione proposto dall'ABI e oggetto dei rilevi da parte della Banca d'Italia, deducendo come la pagina 13 di 15 nullità della deroga all'art. 1957 c.c. avrebbe comportato la liberazione del garante e riservandosi di far valere tale effetto liberatorio in altro giudizio, una volta conseguita nella presente causa la declaratoria di nullità (non è chiaro se della fideiussione o della sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
La difesa articolata sulla ipotizzata liberazione del garante ex art. 1957 c.c., quindi, è stata dedotta in giudizio tardivamente, solo con la seconda memoria istruttoria e in termini di “prenotazione” di tale difesa, da articolare in un altro giudizio: ciò non solo ha impedito alla controparte di articolare una difesa sul punto, ma prima ancora non rende attuale la difesa sul punto, come si è detto solo anticipata rispetto a un successivo giudizio.
La genericità della contestazione, quindi, rende inammissibile la domanda di parte opponente di nullità
della fideiussione ed esclude alcuna valutazione in punto di effetto liberatorio del garante ex art. 1957
c.c., non essendo stata proposta domanda alcuna in tali termini nel presene giudizio.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va respinta nel merito, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già attribuita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte intervenuta in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da , per tramite del proprio amministratore Parte_1
di sostegno , nei confronti di e della terza intervenuta Parte_2 CP_1 [...]
quale procuratrice di Controparte_8 Controparte_4
pagina 14 di 15 - conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 29302/2009, emesso dal Tribunale di Milano,
nonché l'efficacia esecutiva allo stesso già attribuita;
- condanna l'opponente a rifondere la terza intervenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 30 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29784/2024 tra
Parte_1
attore e
CP_1
convenuto
NON IN PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI S.P.A. R CP_2 [...]
Controparte_3
UALE PROCURATRICE Controparte_3 Controparte_4
intervenuto
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 9,26 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. ARADORI FABIO ( ) VIA VITTOR PISANI, Parte_1 C.F._1
12/A 20124 MILANO;
,
Per CP_1
Per NON IN PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI R CP_5 [...] l'avv. PREZIOSI FABIO e l'avv. SANDULLI FEDERICA Controparte_3
pagina 1 di 15 ( ) VIA VANNELLA GAETANI, 27 80121 NAPOLI;
oggi sostituito dall'avv. C.F._2
Martina Verdone
Per QUALE PROCURATRICE Controparte_3 Controparte_4 l'avv. PREZIOSI FABIO e l'avv. SANDULLI FEDERICA ( ) CORSO C.F._2 MATTEOTTI, 11 MILANO;
oggi sostituito dall'avv. Martina Verdone
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Aisha Grin.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29784/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCI PAOLO e Parte_1 C.F._3
dell'avv. ARADORI FABIO ( ); elettivamente domiciliato in VIA R. C.F._1
CECCARDI 4/30 GENOVA, presso il difensore avv. TURCI PAOLO
parte opponente contro
C.F. , CP_1 P.IVA_1
parte opposta
quale procuratrice di e di Controparte_3 CP_5 [...]
(C.F. ,), con il proc. dom. avv. PREZIOSI FABIO, CORSO Controparte_4 P.IVA_2
VITTORIO EMANUELE, 87 AVELLINO
intervenuto pagina 3 di 15 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
• In via di urgenza: sospendere l'esecutività del decreto opposto ex art. 649 c.p.c.
• In via preliminare: accertare e dichiarare l'ammissibilità della presente opposizione, per
ricorrenza dei presupposti di legge;
• Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 29302/2009 - R.G. 46214/2009 emesso il 6.8.2009
da codesto Ill.mo Tribunale di Milano - Dott.ssa Dal Moro o comunque dichiarare che nulla è dovuto
dal Sig. a (già e/o a e/o ai Parte_1 CP_1 Controparte_6 Controparte_7
rispettivi aventi causa, per tutte la causali di cui in narrativa dell'atto di opposizione e comunque per
assenza in atti della prova dei rapporti contrattuali e dei crediti dedotti nel ricorso per decreto
ingiuntivo;
• con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge, IVA – se dovuta - e CPA.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione alla prova testimoniale sui seguenti capitoli istruttori:
I Vero che dal 2002 sino alla data odierna il Sig. è paziente presso il CPS di Parte_1
Vigevano per Schizofrenia di tipo Paranoide;
II Vero nel periodo dal 2002 ad oggi il Sig. è stato più volte ricoverato presso gli Parte_1
istituti e/o le comunità volte al trattamento e alla cura delle malattie psichiatriche di cui al Cap. A,
Par. A.2, lett. c del presente atto.
III Vero che ha somministrato o comunque ha autorizzato la somministrazione al Sig. dei Pt_1
farmaci di cui al Cap. A, Par. A.2, lett. d del presente atto.
pagina 4 di 15 I Vero che, congiuntamente agli altri dottori e collaboratori presso il CPS di Vigevano ha
annotato di volta in volta lo stato di salute del Sig. sul diario clinico che le si Parte_1
rammostra, del quale conferma integralmente il contenuto;
II Vero che, congiuntamente agli altri dottori e collaboratori presso il CPS di Vigevano, ha
redatto i certificati che le si rammostrano, dei quali conferma integralmente il contenuto;
III Vero che nel corso del suo percorso terapeutico presso il CPS di Vigevano il Sig. Pt_1
ha ripetutamente denunciato l'ingerenza di terzi nelle sue scelte quotidiane, lamentato
[...]
l'assunzione della gestione in via esclusiva da parte del fratello circa l'amministrazione e la gestione
dell'azienda familiare, e il crearsi di situazioni conflittuali con questi che hanno inciso o comunque
destabilizzato il suo stato mentale e di salute;
IV Dica il teste se, sulla base della sua esperienza professionale e all'esito degli incontri e delle
visite effettuate nel corso del percorso terapeutico, il Sig. , in particolar modo dopo il Parte_1
decesso della madre nel 2007, era in grado di comprendere e attuare autonomamente atti complessi
quali la stipula di contratti di finanziamento/mutuo ovvero di rilascio di fideiussione/garanzia
bancaria;
V Esprima il teste, sulla base delle sue conoscenze professionali, un parere medico sulla
patologia del Sig. e sul suo quadro clinico. Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra Pt_1
e ne confermo il contenuto.
I Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra e ne confermo il contenuto.
Si indicano quali testi sui capitoli da I a VIII il Dott. (C.F. ) e Testimone_1 C.F._4
la Dott.ssa (C.F. ), che hanno seguito il Sig. Testimone_2 C.F._5 Pt_1
presso il CPS di Vigevano, il Dott. e la Dott.ssa che l'hanno
[...] Testimone_3 Persona_1
pagina 5 di 15 seguito presso la Comunità Protretta a Media Intensità e Centro Diurno “Villa Rondo”; il Dott.
in Pavia, Viale Gorizia 95/97, che attualmente cura il Sig. Persona_2 Pt_1
, e il Dott. , Direttore sanitario della Casa di Cura San Giorgio, presso la
[...] Persona_3
quale il Sig. è stato ricoverato, e con Studio in Via Cosseria 1, Circoscrizione 8, Torino;
Pt_1
Si indica quale teste sul capitolo IX la Dr.ssa Medico chirurgo Specialista in Testimone_4
psichiatria e Direttore sanitario Clinica Villa Maura PEC:
in Via Olevano 5, Pavia (PV); Email_1
Si chiede l'acquisizione degli atti e della perizia predisposta dal Dott. nell'ambito del Persona_4
procedimento penale R.G. 617/13 Tribunale di Pavia.
Si chiede ammettersi CTU medico-psichiatrica, che esaminato il quadro clinico rammostrato dal CPS
di Vigevano e gli ulteriori documenti di causa, visitato – ove opportuno – il Sig. ed Parte_1
eventualmente sentito il parere dei Dott.ri sopra citati, valuti la capacità di quest'ultimo, all'epoca dei
fatti, di comprendere pienamente e porre in essere consapevolmente i contratti di cui è causa.
Si chiede sin d'ora di esser ammessi in controprova su eventuali istanze istruttorie formulate
dall'opposta ed eventualmente ritenute ammissibili, indicando sin d'ora quali testi i soprannominati
Dottori e riservandosi di indicarne ulteriori a seconda delle circostanze di prova ex adverso dedotti.
Per parte intervenuta:
a) In via preliminare: dichiarare la inammissibilità dell'avversa opposizione;
b) Nel merito: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
c) In ogni caso: condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , per tramite del proprio amministratore di Parte_1
pagina 6 di 15 sostegno , conveniva in giudizio proponendo opposizione tardiva ex art. Parte_2 CP_1
650 c.p.c. nei confronti del decreto ingiuntivo n. 29302/2009, emesso nei suoi confronti dal Tribunale
di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che solo il 25.7.2024 l'amministratore di sostegno di apprendeva, a seguito di Parte_1
comunicazione informale ad opera del datore di lavoro dell'opponente, della notifica di un atto di pignoramento presso terzi eseguito in danno di , su istanza di Parte_1 [...]
Controparte_8
- che dall'atto di pignoramento apprendeva come il titolo esecutivo sarebbe stato costituito dal decreto ingiuntivo oggi opposto;
- che, tuttavia, all'amministratore di sostegno non risultava essere mai stato notificato alcun decreto ingiuntivo;
- che, qualora detto decreto fosse stato notificato in data antecedente alla sua nomina, la notifica comunque doveva considerarsi nulla e/o inesistente, in quanto effettuata direttamente nei confronti di , persona incapace naturale quanto meno sin dal 2002; Parte_1
- che, infatti, come già accertato in più procedimenti giuridici, sia civili che penali, nonché nello stesso procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, quanto meno Parte_1
dal 2002 era affetto da schizofrenia di tipo paranoide, tale da compromettere completamente le sue capacità di intendere e volere;
- che, in particolare, era stato accertato come il fosse eterodiretto nella sua volontà dai Pt_1
familiari, non essendo in grado di rendersi conto e di gestire i rapporti patrimoniali personali,
né, tanto meno, quelli della società di famiglia, di cui era socio e di cui era stato amministratore;
pagina 7 di 15 - che, infatti, era stato verosimilmente vittima di circonvenzione di incapace ad Parte_1
opera dei familiari o comunque di terzi;
- che la pretesa monitoria era stata fondata su contratti bancari stipulati nel tempo dalla società di famiglia, la nonché dalla fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente nel Controparte_9
2007;
- che la notifica effettuata all'incapace di intendere di volere non consentiva allo stesso di rendersi conto del significato dell'atto consegnatogli e, pertanto, era da considerarsi nulla e/o inesistente, legittimando l'opposizione tardiva in esame;
- che, in ogni caso, lo stato di incapacità di intendere e volere concretava un caso di forza maggiore che aveva precluso al FA di avere effettiva conoscenza dell'atto notificatogli,
legittimando la opposizione tardiva;
- che, comunque, l'opponente era legittimato a proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
anche per eccepire la nullità di clausole abusive contenute nel contratto di fideiussione, non avendo il giudice del monitoro motivato in merito alle stesse;
- che, nel merito, la fideiussione e i contratti bancari sottostanti erano nulli, annullabili e inefficaci, in quanto stipulati da incapace di intendere e volere;
- che la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente era nulla, per essere aderente allo schema contrattuale proposto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia, in quanto lesivo della concorrenza.
Nessuno si costituiva per (già , quale procuratrice di . CP_1 Controparte_6 Controparte_7
Faceva, invece, intervento in giudizio la dapprima quale procuratrice di Controparte_8
e poi quale procuratrice di quali cessionarie in più riprese del CP_5 Controparte_4
pagina 8 di 15 credito azionato monitoriamente, per effetto di successive cessioni in blocco di crediti, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e, comunque, delle difese nel merito fatte valere dall'opponente.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo e dell'efficacia esecutiva dello stesso già disposta.
Mediazione obbligatoria.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, considerato come la controversia in esame non ricada nella materia dei contratti bancari, ma attenga all'escussione di una garanzia fideiussoria e, in quanto tale, non rientra nel perimetro di operatività della procedura preventiva di mediazione obbligatoria.
Ammissibilità dell'opposizione tardiva.
La terza intervenuta ha contestato la ammissibilità della proposta opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, evidenziando come il provvedimento monitorio fosse stato notificato nel 2009, ossia due anni prima che il fosse sottoposto ad amministrazione di sostegno. Pt_1
Effettivamente la giurisprudenza prevalente ritiene che la notifica disposta in favore di un soggetto incapace naturale sia valida ed efficace, a meno che lo stato di incapacità non sia palese e, quindi, tale da poter essere riscontrato prima facie dall'ufficiale giudiziario, il quale, al di là di tale riscontro immediato, non è chiamato né è tenuto a effettuare accertamenti in ordine alle condizioni psico fisiche del soggetto nelle cui mani l'atto viene notificato.
pagina 9 di 15 Nel caso di specie emerge come il decreto ingiuntivo sia stato notificato nel 2009 mediante consegna dell'atto a mani dell'addetto alla casa, ossia di persona differente rispetto al destinatario, circostanza che una volta di più esclude qualsiasi possibilità di riscontro da parte dell'addetto alle notifiche delle capacità di intendere e volere di . Parte_1
Ciò, pertanto, comporta certamente la validità ed efficacia della notifica.
Parte opponente, tuttavia, ha dedotto come lo stato di incapacità naturale del costituisse una Pt_1
ipotesi di forza maggiore che gli ha impedito di comprendere il significato e le implicazioni dell'atto notificato, legittimando la odierna opposizione tardiva.
La tesi dell'opponente deve trovare condivisione.
Come anticipato nella parte narrativa della presente sentenza, dalle plurime perizie e dai procedimenti civili e penali che hanno in precedenza coinvolto il emerge come questi fosse affetto dalla Pt_1
malattia psichica quanto meno dal 2002; la circostanza non ha, del resto, trovato una contestazione specifica e puntuale ad opera dell'opposta, la quale ha per così dire preso atto della documentazione medica e clinica riversata in atti, circoscrivendo sul punto le proprie difese a profili più propriamente giuridici.
Deve, pertanto, darsi per assodato che nel 2009, quando è stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo, il versasse già in una condizione di incapacità naturale, considerato come Pt_1
l'accertamento della stessa in un momento antecedente e in una fase successiva (la nomina dell'amministratore di sostegno) porta a presumere che tale condizione personale permanesse anche nel lasso di tempo intercorrente fra tali due momenti.
Seppure, quindi, la notifica del decreto ingiuntivo deve considerarsi valida ed efficace per le ragioni sopra esposte, ricorre nel caso di specie la seconda delle fattispecie legittimanti l'opposizione tardiva a pagina 10 di 15 decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., ossia la mancata tempestiva conoscenza del decreto per caso fortuito o forza maggiore.
In particolare lo stato di incapacità naturale del FA concreta una causa di forza maggiore che gli ha precluso di rendersi conto del significato e delle implicazioni dell'atto notificatogli.
Rimane da verificare la tempestività della proposta opposizione tardiva rispetto al momento in cui la causa di forza maggiore ostativa alla conoscenza dell'atto notificato sia venuta meno: parte opponente ricollega tale momento al 25.7.2024, quando l'amministratore di sostegno del avrebbe appreso Pt_1
della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, da una comunicazione informale trasmessagli dal datore di lavoro del suo assistito.
L'opponente non ha provato tale momento temporale, ma lo stesso non ha formato oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa dell'opposta e, pertanto, deve considerarsi pacifico fra le parti, non necessitando per tale ragione di conferma sul piano probatorio.
Per tali ragioni, pertanto, deve dichiararsi ammissibile la proposta opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Merito dell'opposizione.
Passando al merito delle contestazioni mosse dall'opponente, per prima cosa questi ha evidenziato la presenza di clausole abusive per il consumatore contenute nella fideiussione sottoscritta dal , Pt_1
precisando come tale circostanza fosse a sua volta tale da legittimare la proposizione di una opposizione tardiva, non avendo il giudice del monitorio motivato in ordine alla loro validità o meno.
A prescindere da ogni considerazione in ordine a tale profilo di legittimazione, da ritenersi superato una volta accertata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva secondo quanto detto sopra, va osservato come da un lato la difesa dell'opponente non abbia mai indicato quali sarebbero state le clausole a suo dire pagina 11 di 15 abusive, tali da influire sul credito vantato nei suoi confronti dalla banca, relegando la contestazione a una mera affermazione di principio;
dall'altro lato come, comunque, la tutela posticipata riferita alla eventuale declaratoria di nullità di clausole abusive, rispetto alle quali il giudice del monitorio non avrebbe motivato alcun accertamento, è circoscritta alla posizione di favore per il consumatore,
qualifica soggettiva non attribuibile al . Pt_1
E', infatti, pacifico come questi fosse socio, nonché amministratore della ossia la società CP_9
garantita, con conseguente collegamento funzionale esistente tra il garante persona fisica e il soggetto garantito, tale da escludere la possibilità che al primo possa essere riconosciuta la qualità soggettiva di consumatore, secondo i principi consolidati in giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La difesa dell'opponente ha cercato di superare tale dato di fatto, sostenendo come il avesse Pt_1
rivestito la qualifica di amministratore e rappresentante della società solo in conseguenza di una circonvenzione di incapace posta in essere ai suoi danni e, quindi, di fatto non assumendo alcun potere gestorio rappresentativo della società: tale circostanza, tuttavia, è rimasta relegata a una mera affermazione difensiva, non trovando riscontro nella documentazione in atti, se non in termini di mera valutazione personale espressa dai periti di parte o incaricati in altri giudizi, come tale non in grado di superare il dato materiale del collegamento funzionale con la società garantita, collegamento in ogni caso sussistente per effetto della partecipazione sociale.
In secondo luogo la difesa dell'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione e dei contratti allegati al ricorso monitorio, in quanto frutto del reato di circonvenzione di incapace di cui sarebbe stato vittima il . Pt_1
Anche in tale caso, tuttavia, va osservato come la commissione di tale reato sia stata agitata più volte dalla difesa dell'opponente, senza che nessuna prova della stessa, né tanto meno l'individuazione del pagina 12 di 15 reo, sia mai stata offerta in giudizio.
In sostanza la difesa dell'opponente ha prospettato tale delitto quale effetto ineludibile dello stato di incapacità naturale del , senza considerare come quest'ultima possa certamente prescindere da Pt_1
una condotta delittuosa posta in essere da terzi ai suoi danni.
Parte opponente ha, quindi, domandato che fosse dichiarato l'annullamento della fideiussione ex art. 428 c.c., ossia in quanto contratto stipulato da persona in stato di incapacità naturale.
Sennonchè parte opposta ha eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento, essendo decorso più
di cinque anni dal compimento dell'atto o del contratto.
L'eccezione di prescrizione deve trovare accoglimento, considerato come, a differenza che per le ipotesi di incapacità legale, per i contratti stipulati dall'incapace naturale l'azione di annullamento è
sempre soggetta a un termine prescrizionale di cinque anni, ma è più stringente, in quanto tale termine decorre non dal venir meno dello stato di incapacità, ma sempre e comunque dalla data di compimento dell'atto o del contratto da annullare.
Per ultimo la difesa dell'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus prestata dal
FA, in quanto resa su uno schema contrattuale aderente al modulo di contratto di fideiussione predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia, in quanto lesivo della concorrenza.
Sennonchè anche in tale caso l'opponente si è limitato a dedurre la coincidenza fra la fideiussione prestata dal con lo schema contrattuale proposto dall'ABI e analizzato nel 2005 dalla Banca Pt_1
d'Italia, pretendendone sic et simpliciter una declaratoria di nullità della fideiussione, senza in alcun modo argomentare le ragioni e la portata degli effetti di tale vizio genetico.
In particolare solo con la seconda memoria istruttoria parte opponente ha prodotto copia del modello di fideiussione proposto dall'ABI e oggetto dei rilevi da parte della Banca d'Italia, deducendo come la pagina 13 di 15 nullità della deroga all'art. 1957 c.c. avrebbe comportato la liberazione del garante e riservandosi di far valere tale effetto liberatorio in altro giudizio, una volta conseguita nella presente causa la declaratoria di nullità (non è chiaro se della fideiussione o della sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
La difesa articolata sulla ipotizzata liberazione del garante ex art. 1957 c.c., quindi, è stata dedotta in giudizio tardivamente, solo con la seconda memoria istruttoria e in termini di “prenotazione” di tale difesa, da articolare in un altro giudizio: ciò non solo ha impedito alla controparte di articolare una difesa sul punto, ma prima ancora non rende attuale la difesa sul punto, come si è detto solo anticipata rispetto a un successivo giudizio.
La genericità della contestazione, quindi, rende inammissibile la domanda di parte opponente di nullità
della fideiussione ed esclude alcuna valutazione in punto di effetto liberatorio del garante ex art. 1957
c.c., non essendo stata proposta domanda alcuna in tali termini nel presene giudizio.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va respinta nel merito, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già attribuita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte intervenuta in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da , per tramite del proprio amministratore Parte_1
di sostegno , nei confronti di e della terza intervenuta Parte_2 CP_1 [...]
quale procuratrice di Controparte_8 Controparte_4
pagina 14 di 15 - conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 29302/2009, emesso dal Tribunale di Milano,
nonché l'efficacia esecutiva allo stesso già attribuita;
- condanna l'opponente a rifondere la terza intervenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 30 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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