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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
R.G. nr. 1467/2023
Successivamente, il 2.10.'25, all'ora di rito sono comparsi:
• il ricorrente l'avvocato ANGONESE FILIPPO;
• per parte resistente la dottoressa Barbara AN in sostituzione dell'avvocato
UA LU.
Ai fini della pratica forense è presente la dottoressa . Persona_1
*
L'avvocato ANGONESE FILIPPO conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva e insiste affinchè venga considerata anche la condotta processuale di controparte in relazione all'intero processo.
La dottoressa AN conclude come da memoria di costituzione. Subentra in questa sede quale Pa direttrice dell . L'Amministrazione rimane aperta a una conciliazione senza indicazioni più specifiche.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1467/2023 promossa da
• , con l'avv. ANGONESE FILIPPO e l'avv. CAVINATO Parte_2
AR IA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. UA LU
resistente
IN PUNTO: Risarcimento danni
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutti motivi esposti in narrativa, l'illegittimità delle condotte poste in essere dal resistente nei confronti del lavoratore, Dott. e, per l'effetto: CP_1 Parte_2
a) condannare il resistente ministero, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio e/o, comunque, qualsiasi atto pregiudizievole per il diritto alla salute del prestatore di lavoro, adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
b) condannare il resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dal resistente CP_1
- 2 - Tribunale di Treviso
nei confronti del lavoratore, da determinarsi in via equitativa nell'importo di € 24.431,80 o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa. In ogni caso:
- Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, ai fini processuali, valutare la mancata adesione all'invito a stipulare la convenzione assistita la controversia promossa dinanzi a codesto Tribunale;
in subordine, respingere tutte le domande e le eccezioni proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Fermo restando quanto sopra, la scrivente Amministrazione si rende tuttavia disponibile ad addivenire ad una conciliazione giudiziale. Con vittoria di spese e di competenze, da liquidarsi nella misura fissata dall'art.152 bis disp. att. c.p.c. In via istruttoria si chiede la nomina di un C.T.U. e si offrono in comunicazione, oltre alle procure di incarico ex art. 417 bis c.p.c. di cui alla relativa nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che demanda all'Amministrazione la difesa in giudizio per mezzo di un suo funzionario delegato, i seguenti documenti:
1) Nota 05.06.2024 prot. n. 39270.U della DGPRAM di proposta di negoziazione assistita;
2) Notifica di accettazione della bonaria proposta conciliativa inviata all'indirizzo di posta certificata allo studio legale dei difensori del ricorrente;
3) Nota 24 maggio 2023 dell'Ufficio Procedimenti disciplinari del DGMC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Dott. ha adito questo Tribunale illustrando: Parte_2
• di svolgere l'attività di funzionario contabile, con inquadramento ASSIST-GIUSTDAPDGM-
EXIIF4, presso l'Istituto Penale per Minorenni di Treviso (IPM di Treviso), a far data dalla sua assunzione avvenuta nel mese di dicembre 2001 a seguito di pubblico concorso;
Pa
• di essere, dall'11.2.'04, l'unico contabile dell di Treviso (senza distinzione tra area II-
Assistenti e area III-Funzionari), senza che, nonostante le plurime segnalazioni avanzate direttamente dallo stesso lavoratore, alcuna iniziativa sia stata mai “promossa dall'amministrazione resistente per far fronte a tale carenza sistematica di personale”; Pa
• che l versa da tempo in una situazione di grave crisi gestoria, culminata addirittura in una rivolta dei detenuti nell'aprile 2022;
• che nel corso del 2016, in due distinti incontri, il ricorrente ebbe a rappresentare alla direttrice Pa dell di Treviso, Dott.ssa , la difficoltà del personale attivo dell'area contabile Persona_2 nel riuscire a far fronte a tutti gli adempimenti propri dell'ufficio di ragioneria, in ragione di una non più tollerabile carenza sistematica di personale e dell'assenza di corsi di formazione o
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di un avanzamento professionale (nonostante il medesimo curasse, già da tempo, compiti non già propri di un mero assistente contabile, quanto, piuttosto, di un funzionario delegato);
• che la Dott.ssa si impegnava riportare quanto rappresentato dai lavoratori alla Persona_2 dirigenza del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, ma che la situazione, lungi dal migliorare, continuava a peggiorare, il che determinava ed alimentava uno stato di stress e di frustrazione dell'odierno ricorrente, il quale, in data 29.12.2020, durante l'orario di lavoro, veniva colpito da una violenta sincope;
• che lo stesso veniva portato al pronto soccorso, e successivamente si assentava per malattia certificata dal 29.12.2020 al 15.01.2021 (diciotto giorni);
• che al rientro al lavoro il ricorrente viveva una nuova crisi, un vero e proprio sfogo di rabbia in presenza della Dott. (Direttore Uscente dell'IMP di Treviso), della Dott.ssa Persona_2
(Direttore subentrante dell'IMP di Treviso) e del Sig. , Persona_3 Persona_4 che lo accompagnava dal medico di base in ragione del precario stato emotivo in cui versava;
seguiva assenza per malattia certificata dal 22.01.2021 al 02.04.2021;
• che il ricorrente si assentava dal lavoro per malattia certificata anche nel periodo ricompreso tra il 12.04.2021 ed il 15.05.2021 (trentaquattro giorni);
• che, in data 20.04.2021, l (Direzione Centrale Risorse Umane) avanzava al Ministero CP_2 della Giustizia (Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità) richiesta di nulla osta al comando del lavoratore presso la Sede locale di Treviso, ma che detta richiesta di mobilità interdipartimentale veniva riscontrata negativamente (cfr. doc. 10);
• che, con la relazione di servizio datata 08.06.2021 (prot. IPM Tv n. 16/06/2021 0002045.U), il ricorrente denunziava “l'enorme difficoltà operativa a fronte di una mole tale di adempimenti improponibili per una persona sola”, a fronte di uno “stato di fatto che si è perpetrato per decenni senza la volontà, anzi con l'inerzia e l'ignavia dei Superiori Uffici, nel risolvere tali problematiche che ci sono sempre state, ci sono e sempre ci saranno”;
• che nella risposta resa dal Dirigente del Dipartimento, Dott. datata Controparte_3 Par 16.06.2021, si legge che “la situazione di difficoltà dell'Ufficio di Ragioneria dell discende dalla scelta fatta a suo tempo di assegnare ad un unico contabile tutte o quasi le attività del settore, senza assicurarsi quanto meno la possibilità che altro collega […] fosse in grado di sostituirlo” (doc. 13);
• che il Dott. si assentava nuovamente dal luogo di lavoro per malattia certificata dal Parte_2
24.01.2022 al 22.07.2022 (180 giorni consecutivi: doc. 9);
• che con la nota di servizio del 16.02.2023 il ricorrente rappresentava all'amministrazione resistente "per l'ennesima volta lo stato di difficoltà operativa, per non dire di abbandono, nell'ambito dell di questo istituto. Negli ultimi due anni il sottoscritto è Controparte_4 stato assente giustificato per circa un anno e gli innumerevoli adempimenti dell'Ufficio
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Ragioneria hanno subito un notevole rallentamento, oltre naturalmente un aggravio ancora maggiore per il semplice fatto che una volta rientrato in servizio si sono accumulati moltissimi arretrati dei quali solo una piccola percentuale è stata portata a termine e grazie alla volonterosa collaborazione del poco personale a disposizione presso altre strutture fuori Par dall di Treviso. In un anno e mezzo non sono state fatte nuove immissioni di personale ed
a quanto mi è dato sapere non ce ne saranno per il futuro, segno dell'evidente miopia degli
Uffici Centrali che, a parere dello scrivente, non vogliono vedere tale problema e non vogliono fare nulla per cercare di risolverlo. Prova ne sia che dal 11/02/2004 il sottoscritto è
l'unico contabile di fatto di questo istituto. Parliamo di quasi vent'anni" (Doc. 19). Nella stessa nota il ricorrente si doleva che l'amministrazione gli avesse rifiutato la mobilità interdipartimentale;
• che, con successiva comunicazione PEC datata 13.04.2023, il lavoratore doveva denunciare l'insorgere, sul luogo di lavoro, di atteggiamenti prevaricanti e, comunque, emarginanti, perpetrati in modo sistematico nei confronti del medesimo, che ne hanno compromesso gravemente la salute, la professionalità e la dignità;
• che a tale nota seguiva un riscontro dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari che, in assenza di “elementi che consentano di ritenere accertata la condizione tra le condizioni lavorative asseritamente deteriori denunciate dal dottor e lo stato di salute del dipendente”, Parte_2 concludeva nel senso dell'insussistenza di “elementi idonei e sufficienti all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di presunti autori delle condotte lamentate";
• che l'IPM di Treviso è stato riaperto in data 17.07.2023 e dal 24.07.2023 accoglie nuovi detenuti.
Tanto premesso, il ricorrente ha:
➢ lamentato una fattispecie di mobbing o comunque una situazione che ha comportato l'insorgenza, a proprio danno, di un massivo stress da lavoro1;
➢ invocato i doveri che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha nei confronti del lavoratore (adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro);
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➢ invocato la lesione della personalità morale, della dignità come portato dello stesso comportamento vessatorio;
➢ ricordato che ove la condotta mobbizzante provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima ciò non esclude la responsabilità del datore di lavoro, su cui comunque incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, (Cass. Civ. Sent. n. 10037/2015, Cass.
Civ. Sent. n. 18093/2013 e Cass. Civ. Sent. n. 22858/2008);
➢ ricordato che lo stress da lavoro, quando pregiudica la serena esistenza del dipendente, rientra nella categoria del danno non patrimoniale (Cassazione n. 1185/2017: il danno non patrimoniale dà diritto al risarcimento “quando il fatto illecito sia configurabile come reato” e quando il risarcimento sia espressamente previsto “anche al di fuori dell'ipotesi di reato”, ossia dal momento che il fatto illecito abbia violato in modo grave “diritti inviolabili della persona”, sanciti dalla Costituzione2);
➢ invocato il cumulo delle responsabilità, avendo la Suprema Corte espressamente affermato la possibilità di concorso della responsabilità contrattuale dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
➢ chiesto a questo Tribunale una valutazione equitativa del danno da mobbing, evidenziando come le conseguenze dannose patite dal lavoratore in conseguenza della illegittima condotta posta in essere dal ministero resistente, allo stato certificate da strutture sanitarie del S.S.N., sono pacificamente qualificate dalla giurisprudenza come sindrome da “stress da lavoro correlato” (cfr. Doc. 25, Doc. 26, Doc. 27, Doc. 28 e Doc. 29);
➢ proposto, quale metodo di calcolo, un'operazione algebrica che tenga conto, “da un lato, dei giorni non lavorati dal Dott. a causa del richiamato stato di malattia (e computati a Parte_2 far data dal 29.12.2020), pari a n. 303, e dall'altro dell'emolumento giornaliero dello stesso lavoratore, desumibile dai cedolini paga prodotti (Doc. 35), pari ad € 80,63 il cui prodotto dei fattori determina la somma di € 24.431,80”.
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Ha, quindi, chiesto la “condanna del resistente al pagamento del danno non patrimoniale CP_1 lamentato dal Dott. nella misura complessiva non inferiore ad € 24.431,80, il tutto Parte_2 maturato di interessi e rivalutazione dal giorno della proposizione della domanda al saldo effettivo”.
*
Il resistente, costituitosi in giudizio e preso atto delle doglianze del ricorrente in ordine CP_1 Par all'atteggiamento “prevaricante perpetrato in modo sistematico dalla Direzione dell di Treviso che nulla ha fatto, nel corso degli anni, per risolvere l'evidente disorganizzazione in cui egli lavorava come unico operatore addetto all'ufficio ragioneria che, ai dovuti adempimenti dell'ufficio, doveva far fronte ad un eccessivo carico di lavoro per recuperare l'arretrato maturato durante la sua perdurante assenza”, ha
contro
-dedotto:
a) di aver inutilmente “inviato, in data 5 giugno 2024, agli avvocati difensori del dr. , ai Parte_2 sensi dell'art. 2/ter del Decreto Legge 2014 n. 132 - così come modificato dalla riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022 - l'invito a stipulare una convenzione assistita al fine di risolvere in via amichevole la controversia promossa dinanzi a codesto Tribunale”;
b) che è necessario dimostrare il rapporto eziologico tra le condotte vessatorie reiterate e prevaricanti rivolte al lavoratore sul luogo di lavoro e la compromissione del suo stato di salute;
c) che - in merito alla “segnalazione del 13 aprile 2024, pervenuta in data 20 aprile 2024 all'Ufficio procedimenti disciplinari del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità, per il tramite della Direzione del CGM di Venezia, con cui i difensori del sig.
asserivano di aver acquisito dal loro assistito “inequivocabili elementi documentali Pt_2 che provano condotte vessatorie reiterate e durature rivolte nei confronti del medesimo che hanno gravemente compromesso il suo stato di salute, la dignità e la professionalità, del dott.
, costretto negli ultimi anni, a periodi forzati di allontanamento dal lavoro” - non è Parte_2 stato riscontrato “alcun idoneo elemento sufficiente per dare avvio ad un procedimento disciplinare a carico di presunti autori della supposta condotta vessatoria perpetrata a danno del . (All. n. 3). Così come appare inverosimile che il progressivo aggravamento Parte_2 dello stato di salute del ricorrente, per l'eccessivo carico di lavoro svolto sia: “coinciso con il sostanziale collasso della struttura in cui lo stesso lavorava, culminata con i gravi fatti occorsi tra il 12 ed il 13 aprile 2022 ai quali la cronaca, non solo locale, ha dato moltissimo risalto” (pag. 10 ricorso), in quanto spetta alla parte attorea provare i fatti che allega, ossia che i carichi di lavoro esorbitavano, per quantità e qualità, da quelli ordinari, senza considerare che non vi è e non vi può essere alcuna connessione tra i fatti di cronaca e lo stress lavorativo lamentato dal sig. ”; Parte_2
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d) che durante l'assenza del ricorrente dal 24 gennaio al 22 luglio 2022 “è stato individuato un contabile dell'Interdistretto al quale è stato affidato l'incarico di predisporre gli ordinativi secondari di pagamento per l di Treviso”; Pt_1
e) che appare indimostrata l'affermazione riportata nella domanda giudiziale al punto 32
“seguivano mesi in cui il dott. doveva recuperare il tempo “perso” durante la Parte_2 malattia certificata, innanzitutto, facendo fronte all'arretrato maturato in sua assenza…”
(pag. 7 ricorso).
Concludeva come in epigrafe riportato.
**
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro e il nesso tra l'uno e l'altro.
A fronte della prova di tali circostanze, il datore di lavoro può superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. solo provando di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno,
e che l'eventuale malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (Cass.
14468/17; 14313/2017 e molte altre).
Nel caso che ci occupa l'Amministrazione resistente, nella memoria di costituzione, non ha contestato la compromissione dello stato di salute del ricorrente. Ha solo:
➔ ricordato essere onere del lavoratore provare che i carichi di lavoro esorbitavano, per quantità
e qualità, da quelli ordinari;
➔ precisato di aver individuato, durante l'assenza del ricorrente dal 24 gennaio al 22 luglio 2022,
“un contabile dell'Interdistretto al quale è stato affidato l'incarico di predisporre gli ordinativi secondari di pagamento per l di Treviso”, e di ritenere pertanto indimostrata Pt_1
l'affermazione per cui, al suo rientro dall'ultima malattia, “seguivano mesi in cui il dott.
doveva recuperare il tempo “perso” durante la malattia certificata, innanzitutto, Parte_2 facendo fronte all'arretrato maturato in sua assenza…”.
Orbene: che l'odierno ricorrente, all'epoca dell'insorgere della sincope, avesse lavorato per più di 15 anni in condizioni di particolare gravosità (e che all'indomani dell'insorgere della sua malattia e della sua lunga assenza giustificata il non abbia approntato altro rimedio che quello di affidare a CP_1 un contabile dell'Interdistretto l'incarico di predisporre, da fabbraio a luglio 2022, gli ordinativi Pa secondari di pagamento per l di Treviso) appare dato pacifico acquisito al processo.
Non è stato infatti contestato dall'Amministrazione resistente:
• che dall'11.02.2004 il dott. , assunto come Assistente (precedentemente Area II;
Parte_2 figura professionale di livello inferiore rispetto ai Funzionari), si sia occupato, per ordine di
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servizio, anche di svolgere tutte le attività proprie di un Funzionario (livello contrattuale superiore che si colloca tra la dirigenza e i livelli inferiori);
• che il dott. , negli anni, si sia occupato della contabilità dell'istituto, della redazione Parte_2 del bilancio, della predisposizione delle gare per le forniture dell'istituto nonché di amministrare, quale cassiere, il conto giudiziale del peculio detenuti;
• che nel corso dell'estate del 2016, e poi nel mese di ottobre dello stesso anno, il Dott.
[...] Pa
- alla presenza del collega Sig. (operatore dell' di Treviso), Parte_2 Persona_4 Pa della RSU dell di Treviso, Sig.ra , nonché dall'allora delegato sindacale Parte_3 Pa della , Sig. - abbia rappresentato alla direttrice dell' di Pt_4 Testimone_1
Treviso, Dott.ssa , la difficoltà del personale attivo dell'area contabile nel riuscire Persona_2
a far fronte a tutti gli adempimenti propri dell'ufficio di ragioneria, in ragione di una non più tollerabile carenza sistematica di personale e in ragione della totale assenza di formazione (a dispetto dello svolgimento di compiti non già propri di un mero assistente contabile, quanto, piuttosto, di un funzionario delegato);
• che detti incontri sia siano conclusi con un impegno della dottoressa di riportare quanto Per_2 rappresentato dai lavoratori alla dirigenza del Dipartimento di Giustizia Minorile e di
Comunità, e che nondimeno la situazione non solo non sia migliorata, ma sia via via peggiorata (mancando nel tempo anche solo figure distaccate temporaneamente che potessero supportare l'odierno ricorrente nell'attività contabile);
• che ciclicamente il lavoratore e le sigle sindacali abbiano continuato a segnalare inutilmente la situazione;
• che nulla mai sia cambiato fino al giorno in cui il ricorrente accusò la sincope in atti documentata e certificata;
• che dal 1° gennaio 2007 al 22 luglio 2022 il dottor sia stato in malattia per Parte_2 complessivi 331 giorni, dei quali solo 28 antecedenti all'evento sincopale del 29.12.20203; Tribunale di Treviso
• che al rientro al lavoro il 17 gennaio 2021 il ricorrente incorse in una nuova crisi, un “vero e proprio sfogo di rabbia in presenza della Dott. (Direttore Uscente dell'IMP di Persona_2
Treviso), della Dott.ssa (Direttore subentrante dell'IMP di Treviso) ed il Persona_3
Sig. , che lo accompagnava dal medico di base in ragione del precario stato Persona_4 emotivo in cui versava”, e che a detta crisi seguiva un'ulteriore assenza per malattia certificata dal 22.01.2021 al 02.04.2021.
È documentato in atti che il dott. , dopo il diniego di nulla osta al proprio distacco presso la Parte_2 CP_ Sede locale di Treviso (cfr. doc. 10) e dopo il rientro dalla malattia nel maggio 2021, ebbe a denunciare:
a) con lettera del 18.5.'21 indirizzata alla Direzione Istituto Penale per Minorenni di Treviso
(documento 12 attoreo), l'indebito prelievo e trasporto - presso la sede del Centro per la
Giustizia Minorile - dei fascicoli del Peculio detenuti;
b) con lettera dell'8.6.'21 indirizzata alla Direzione Istituto Penale per Minorenni di Treviso
(doc. 11 attoreo), di aver potuto constatare, a seguito del proprio rientro dopo il 17.5.'21: come poco o nulla fosse stato fatto per risollevare le sorti dell'Ufficio; come durante la propria assenza fosse stato adottato un nuovo sistema contabile rispetto al quale egli non aveva ricevuto formazione;
come sostanzialmente gli adempimenti di fossero stati congelati Pt_5 durante la sua assenza;
come non fosse stata data risposta alla propria lettera del 18 maggio precedente;
come nulla fosse stato fatto, durante la sua assenza, in ordine agli adempimenti funzionali alle dichiarazioni dei redditi degli insegnanti e del cappellano.
È altresì agli atti la relazione del Dirigente dell'Area I Affari generali e personale del Controparte_1
, datata 16.6.'21 (doc. 13 attoreo), nella quale si riscontra la lettera del dell'8.6.'21:
[...] Parte_2
➢ ammettendo la situazione di “difficoltà” dell e ponendola in Controparte_5 correlazione con la “scelta fatta a suo tempo di assegnare ad un unico contabile tutte o quasi
- 10 - Tribunale di Treviso
le attività del settore, senza assicurarsi quanto meno la possibilità che l'altro collega, pure presente in servizio, fosse in grado di sostituirlo”;
➢ ammettendo come, durante l'assenza del , la gestione del peculio detenuti fosse Parte_2 rimasta ferma, la richiesta di “distacco di altro contabile (...) fatta al Dipartimento” fosse
“rimasta senza risposta”, nessuno si fosse occupato degli altri adempimenti rimasti in sospeso
(CUD, cedolino unico etc.);
➢ palesando l'intenzione di una migliore ripartizione dei servizi contabili all'interno dell'intero inter-distretto, al fine di evitare che l'assenza di un dipendente comporti il “blocco delle attività inerenti alcuni servizi per settimane o addirittura mesi”.
Sono ancora agli atti:
o la lettera del 23/6/21 (doc. 15 attoreo) con la quale l'odierno ricorrente, ribadendo di essere stato per vent'anni “sfruttato oltre i limiti delle mie competenze, caricato come un somaro e spremuto come un limone”, cercava nuovamente di sensibilizzare l'Amministrazione di appartenenza ad acquisire “nuove unità, figure amministrative e contabili”, al fine di consentire una redistribuzione dei pesi in maniera più corretta;
o la lettera del 28/2/22 (doc. 16 attoreo) con la quale l'odierno ricorrente, nuovamente in congedo per malattia, tornava a stigmatizzare il “totale disinteresse mostrato dall'attuale gestione verso le fin troppo note carenze decennali di organico nell'area amministrativo contabile”, precisando come nel 2021 egli si fosse “fatto carico (come se non ne avessi abbastanza!) di ricostruire la per un periodo equivalente a sei mesi. SEI MESI”, ma di Pt_5 non intendere fare altrettanto al rientro dal sopravvenuto stato di malattia;
o la lettera del 15.2.'23 (doc. 19 attoreo) con la quale l'odierno ricorrente, nel dare atto di essere stato “negli ultimi due anni” assente giustificato per circa un anno, ha sottolineato l'entità dell'arretrato accumulatosi, la mancata immissione di nuovo personale, lamentando di essere l'unico contabile dell'istituto da quasi vent'anni. Ha dato atto che, dopo il tentativo di alleggerimento dimostrato dal dott. con la nota 7961.U del 26/9/22, con CP_3
l'avvento del nuovo dirigente ad interim del CGM la situazione è stata riportata indietro, peraltro con il sopravvenire di una “quantità ingestibile di diverse gare”: ciò che induce a ritenere un “accanimento ingiustificato nei miei confronti, dovuto non so a cosa o perché”.
Si tratta dunque di comprendere se l'incontestata compromissione dello stato di salute del ricorrente
(sintomatologia di carattere ansioso depressivo, con insonnia e pensieri ruminativi di preoccupazione per il futuro, compatibile con una diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore
Depresso: cfr. referto DSM Uoc Psichiatria Treviso 24/3/21; disturbo dell'adattamento con ansia ed umore deflesso: cfr. referto dell'UOC Psichiatria Treviso 22/11/23) sia riconducibile a carichi di lavoro esorbitanti, per quantità e qualità, da quelli ordinari dello specifico livello di assunzione, oltre che al descritto atteggiamento quanto meno colposo e colpevole dell'Amministrazione.
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Il nesso di causalità con una situazione di sovraccarico lavorativo e di affaticamento fisio-psichico, correlato alle modalità di espletamento del servizio e alla quantità e qualità della prestazione lavorativa, appare invero dimostrato, dal momento che:
o dal 2004 in avanti (per più di 15 anni prima della sincope) l'odierno ricorrente si trovò a dover svolgere, da solo e diversamente da quanto era accaduto nel passato, non più solo compiti propri di un assistente contabile quale egli era, quanto, piuttosto, di un funzionario delegato;
o nessuno poteva sostituirlo o anche solo aiutarlo, stante la situazione di carenza di personale mai colmata (cfr. doc. 13 supra richiamato, prodotto dal ricorrente ma di provenienza della parte odierna resistente);
o questa situazione cominciò a essere percepita come insostenibile dal ricorrente, e dunque a pesare sulla sua quotidianità e sul suo equilibrio psicofisico, già a partire (quantomeno) dal
2016, quando lo stesso cominciò a chiedere ripetutamente, ma inutilmente, che alla sua situazione fosse prestata attenzione, coinvolgendo anche le forze sindacali.
Successivamente al 2016 nulla fu fatto per venire incontro alle sue istanze - sindacalmente sostenute - volte a far sì che si ovviasse alla situazione di aggravio lavorativo consolidatasi dal 2004.
Del pari, durante la sua assenza per malattia nel corso del 2021, quasi nulla fu fatto per evitare che si formasse un arretrato difficile poi da smaltire.
Come insegna la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 93/2018, pubblicata il 4.1.'18), la scelta organizzativa della P.A. di assicurare la regolarità di un servizio imponendo condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose al proprio dipendente non può essere giustificata – sul piano della prova liberatoria - dalla “generica allegazione di carenza di organico”, occorrendo la “deduzione di fatti specifici, restando altrimenti imputabile alla Pubblica Amministrazione l'evento lesivo ascrivibile, in via anche solo concausale, a comportamenti dolosamente o colposamente commissivi o anche omissivi in violazione dell'obbligo di protezione dei lavoratori di cui all'art. 2087 c.c.”.
L'odierna resistente non ha provato di aver adottato misure organizzative idonee a prevenire e ad evitare le condizioni di particolare sovraffaticamento del Frellicca, causative del disturbo post traumatico che è in lui insorto.
Detta situazione - ricollegabile a incuria e disinteresse, più che a una forma di preordinata persecuzione - porta ad escludere la fattispecie del mobbing, essendo la giurisprudenza ormai concorde nel riferire il concetto di mobbing a condotte datoriali volte a vessare sistematicamente il lavoratore dipendente mediante atti e condotte attive, frequenti e perduranti nel tempo, preordinate a menomarlo sul piano dell'autoconsiderazione e dell'equilibrio psico fisico, al fine, per lo più, di determinarne l'uscita dall'azienda per spontanea iniziativa4. Tribunale di Treviso
Nel caso di specie si ritiene piuttosto integrata la fattispecie più attenuata dello straining5.
Giova sottolineare che lo straining (cfr. Cass. n. 3291/ 2016) “può anche derivare, tout court, dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo con conseguente violazione da parte datoriale del disposto di cui all'articolo 2087 cod. civ.”.
La Suprema Corte ha pure affermato, nella medesima sentenza, che “ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative
"stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di
"mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno” (Cass., 19.2.2016, n. 3291).
Secondo la Corte di Cassazione è sufficiente anche una, seppur grave, condotta non necessariamente associata ad un intento persecutorio (Cass. n. 18927/2016), ma intenzionale e che crei un danno
• sia un elemento psicologico (sostanziato dalla coscienza e volontà dell'autore di offendere il soggetto da escludere, ovvero da un dolo generico improntato a consapevole vessazione del soggetto da penalizzare). Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in “sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (Cass. Civ. Sez. L. Sent. n. 3785 del 17/2/2009 rv. 606624). La circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto “colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza” (Sez. L, Sentenza n. 22858 del 09/09/2008 rv. 604787).
C 5 Cfr., ex alteris, Cass. 2018/n. 18164: “(...) non integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. l'aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni 'stressogene' che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (sul punto, la già citata Cass. n. 3291/2016 e la più recente Cass. 29 marzo 2018, n. 7844); nella fattispecie, dunque, non poteva essere considerata preclusiva di una valutazione della condotta datoriale come straining la prospettazione, nel ricorso di primo grado, di tale condotta come mobbing, non sussistendo alcuna novità della questione”.
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morale o biologico al lavoratore e determini una condizione di costante inferiorità della vittima rispetto allo strainer. Il che è quello che, a ben vedere, è accaduto nel caso di specie, dal 2016 in poi
(ossia da quando il lavoratore ha cominciato a invocare tutela).
Quando lo straining - forma attenuata del mobbing - produce un danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, lo stesso è legittimato ad avanzare una pretesa risarcitoria ex art. 2087 c.c. (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291; Cass. 19 febbario 2018, n. 3977).
Poiché il lavoratore ha chiesto a questo Tribunale una valutazione equitativa del danno da mobbing, e poiché lo straining è una forma attenuata di mobbing, in questa sede si procederà a liquidare il danno da straining.
Al riguardo la Corte ha precisato che "... il datore di lavoro è tenuto ad evitare situazioni
“stressogene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio".
Ne segue che anche un comportamento omissivo del datore di lavoro, o di un dirigente, che nulla faccia per ovviare a una situazione di malessere e di disagio del lavoratore e che alla lunga determini un danno alla sua salute, può integrare una situazione riconducibile allo straining.
Ciò in quanto l'obbligo posto contrattualmente a carico del datore di lavoro non è solo diretto, ma anche indiretto, cioè di prevenzione contro ogni possibile “attacco” al lavoratore.
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In forza della disposizione generale di cui all'articolo
2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 comma 2
c.p.” (Cass. pen. S.U. 15.11.1998, n. 5; C. sez. III, 15.12.1997 n. 1769).
Nel caso di specie è evidente, compulsando la ricostruzione dei fatti offerta dalla resistente e la documentazione prodotta dal ricorrente, che l'Amministrazione nulla o quasi ha fatto per evitare il danno, ed è indiscutibile che la condotta datoriale fin qui esaminata costituisce inadempimento degli obblighi di protezione dei lavoratori posti dall'art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro.
Se è vero che, prima del 2004, le attività proprie di funzionario - dal 2004 concentratesi in capo all'odierno ricorrente in aggiunta a quelle di assistente (senza contestuale riduzione di altri incarichi o Pa del lavoro all'interno dell ) - erano ricoperte da un soggetto diverso, e se è vero che la decisione di affidarle dall'oggi al domani ad una sola persona è stata dettata da una necessità contingente (e non da una rivalutazione ragionata dei carichi e delle incombenze: circostanza, questa, mai anche solo adombrata dall'Amministazione), ebbene: il disinteresse e l'inerzia (non altrimenti giustificati) con cui
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dal 2016 ci si è rapportati al dipendente, senza verificare la compatibilità di un (così durevolmente prolungato nel tempo) aggravio delle sue incombenze quotidiane con il mantenimento del suo equilibrio psico-fisico, specie a fronte delle denunce formalizzate dallo stesso e/o dai sindacati prima,
e per il tramite del proprio legale poi, concretizza un'inosservanza palese dell'obbligo posto dalla legge in capo al datore di lavoro di "adottare … le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Appare infatti del tutto ragionevole, del tutto “più che probabile” (secondo il principio del più probabile che non), che l'insistenza del Ministero nel pretendere, per un periodo di tempo indefinito,
l'attuazione di una determinazione dirigenziale potenzialmente lesiva della salute del lavoratore, abbia determinato in quest'ultimo l'insorgere di uno stato reattivo d'ansia, connesso con:
• la frustrazione di non riuscire a far comprendere l'insostenibilità del perdurante aggravio di compiti e adempimenti correlato all'ordine di servizio;
• la necessità di fronteggiare una situazione lavorativa abnorme a seguito dei ritardi accumulatisi nel corso dell'assenza per malattia.
Alla luce delle valutazioni mediche dei medici del Servizio Pubblico di Sanità agli atti, e alla luce della ricostruzione dei fatti quale fin qui attuata, ritiene questo giudicante che non vi siano elementi seri per dubitare del nesso causale tra la condotta datoriale illecitamente omissiva e l'insorgenza della malattia (e protratta anche successivamente all'insorgere della patologia).
Il disinteresse - e l'assenza di atteggiamento quanto meno di dialogo e riscontro - con cui il diretto superiore e il odierno convenuto hanno preteso che il ricorrente continuasse a lavorare in CP_1 una situazione di raddoppiato carico di mansioni, per quindici anni e più, hanno evidentemente determinato, nello stesso, uno stato di stress e di ansia crescenti, tali da quanto meno contribuire all'insorgere dei disturbi descritti, aggravatisi e protrattisi nel tempo.
Quale conseguenza della situazione di stress, il ricorrente ha dedotto l'insorgenza della patologia, consistente in una "sindrome post-traumatica da stress", con pretesa di riconoscimento del corrispondente danno non patrimoniale, inteso – alla luce delle allegazioni del ricorrente e delle modalità di quantificazione dallo stesso proposte – come una sorta di danno esistenziale/morale.
Si sottolinea infatti che nel ricorso è stato chiesto il solo risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno da mobbing/straining. Non certo il danno biologico (che non viene né allegato né quantificato).
L'inadempimento datoriale, a ben vedere, è in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenze
26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia
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della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali.
Ciò può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. (v., Cass.,
n 26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez.un.,24.3.2006, n.65729).
“Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 c.c., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa” (v. Cass., n. 26972/2011)6. 6 Va, poi, sottolineato che condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2113 e 2087 c.c. possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione. Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi (v. Cass., 8.2.2019, n. 3720
e precedenti conformi ivi richiamati). Tale conclusione risulta ribadita dalla più recente giurisprudenza della terza sezione della Suprema Corte (v., tra le altre, Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n. 9196, Ord.). Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico-relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice “deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” (v. Cass., 31.1.2019 n. 13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura “come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana” (v. Cass., 11.6.2009 n. 13530 e Cass., 16.2.2012, n. 2228), sicché esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 ( v. Cass., 23.1.2014, n. 1361; Cass., n. 2228/2012 e Cass., 10.3.2010 n. 5770).
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Il ricorrente ha proposto, quale metodo di calcolo, un'operazione algebrica che tenga conto, “da un lato, dei giorni non lavorati dal Dott. a causa del richiamato stato di malattia (e computati a Parte_2 far data dal 29.12.2020), pari a n. 303, e dall'altro dell'emolumento giornaliero dello stesso lavoratore, desumibile dai cedolini paga prodotti (Doc. 35), pari ad € 80,63 il cui prodotto dei fattori determina la somma di € 24.431,80”. Affermando che “in buona sostanza, il criterio qui riassunto attribuisce allo stato di malattia (e, dunque, ad ogni singolo giorno vessato dalla stessa) un controvalore pari al bene della vita leso”.
Ha quindi chiesto la “condanna del resistente al pagamento del danno non patrimoniale CP_1 lamentato dal Dott. nella misura complessiva non inferiore ad € 24.431,80, il tutto Parte_2 maturato di interessi e rivalutazione dal giorno della proposizione della domanda al saldo effettivo”.
Nella comparsa di costituzione del non è stato contestato detto metodo di calcolo del danno CP_1 non patrimoniale di cui in questa sede si chiede la rifusione, e pare a questo Tribunale che detto metodo sia accoglibile.
Naturalmente, detta liquidazione va a risarcire al ricorrente la lesione degli interessi personali degni di tutela, ulteriori rispetto alla salute, di cui si è supra detto. Non il danno alla salute specifico, che non appare domandato in maniera puntuale in questa sede.
Su detto importo, che corrisponde a un credito risarcitorio (perciò di valore), vanno poi calcolati: la rivalutazione (mediante applicazione degli indici Istat del costo della vita, che attengono alla perdita della capacità di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati: indice
F.O.I.), e gli interessi. Poiché nel caso di specie l'obbligazione ha ad oggetto il risarcimento del danno
(debito di valore), si ammette il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo.
Nulla per la perdita di chance menzionata (verosimilmente per un refuso) nelle sole conclusioni del ricorso, ma che non trova nella parte motiva del ricorso allegazioni precipue e dettagliate. Nulla anche per il danno patrimoniale da espletamento di mansioni superiori, che la parte ha menzionato per la prima volta solo nelle note conclusive, ma che non ha invocato quale posta di danno nel ricorso introduttivo.
Quanto alla domanda di condanna del a “cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto (...) CP_1 pregiudizievole per il diritto alla salute del prestatore di lavoro, adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario”, la stessa è accoglibile, stando a quanto evincibile dalla già citata
Cass. Sez. Lav. n. 93/2018, sul piano dell'obbligo datoriale di adottare “misure organizzative idonee a prevenire e a evitare le condizioni di particolare sovraffaticamento” del , causative della Parte_2 malattia che lo affligge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
- 17 - Tribunale di Treviso
1. accerta e dichiara la violazione, da parte del resistente, dell'art. 2087 c.c., e per CP_1
l'effetto lo condanna, in persona del Ministro pro tempore, a cessare qualsiasi atto pregiudizievole per il diritto alla salute del ricorrente, adottando le misure organizzative idonee a prevenire e a evitare le condizioni di sovraffaticamento lavorativo meglio descritte in parte motiva;
2. condanna il resistente , in persona del pro tempore, a risarcire al ricorrente CP_1 CP_7 il danno non patrimoniale da straining meglio descritto in parte motiva, equitativamente liquidato in € 24.431,80=, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva indicato;
3. condanna il resistente , in persona del pro tempore, a rifondere al ricorrente CP_1 CP_7
(con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari) le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.518,00=, di cui euro 518,00= per spese e il residuo per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Treviso, 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 18 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il medesimo, infatti, già nel corso dell'anno 2016 aveva chiesto e ottenuto un incontro con la Dott.ssa Per_2Pa (l'allora Direttrice dell' ), per denunziare la cronica carenza di personale unito alla circostanza che “in 15 anni di onorato rapporto lo stesso Lavoratore, ingabbiato in una situazione dal quale non si scorgeva alcuna via d'uscita, non avesse potuto anche solo immaginare avanzamenti professionali e di carriera o, in via alternativa, godere dell'appoggio di nuovo personale ad adiuvandum, posto che, lo si ribadisce, in 15 anni il ricorrente mai ha assistito all'ingresso nel luogo di lavoro di nuovi assunti”. Al burn out del 29.12.2020 non seguì di fatto
“alcun provvedimento adottato dalla parte resistente odierna, (in ossequio ai suindicati criteri ex art. 2087 c.c.), anche solo per lenire gli aspri e disastrosi effetti della ormai conclamata patologia in cui è caduto il Dott.
, il quale (al 22.07.2022), aveva totalizzato ben 331 giorni di malattia di cui solo appena 28 (!) dal Parte_2 13.10.2008 al 29.12.2020, (cfr. Doc. 9)”. 2 Si legge in ricorso: 3 Si riporta di seguito uno stralcio del documento riepilogativo in atti:
- 9 - 4 Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel mobbing deve distinguersi:
• sia un elemento materiale (sostanziato dalla protrazione di condotte vessatorie reiterate rivolte da uno o più soggetti alla loro vittima);
- 12 -
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
R.G. nr. 1467/2023
Successivamente, il 2.10.'25, all'ora di rito sono comparsi:
• il ricorrente l'avvocato ANGONESE FILIPPO;
• per parte resistente la dottoressa Barbara AN in sostituzione dell'avvocato
UA LU.
Ai fini della pratica forense è presente la dottoressa . Persona_1
*
L'avvocato ANGONESE FILIPPO conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva e insiste affinchè venga considerata anche la condotta processuale di controparte in relazione all'intero processo.
La dottoressa AN conclude come da memoria di costituzione. Subentra in questa sede quale Pa direttrice dell . L'Amministrazione rimane aperta a una conciliazione senza indicazioni più specifiche.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1467/2023 promossa da
• , con l'avv. ANGONESE FILIPPO e l'avv. CAVINATO Parte_2
AR IA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. UA LU
resistente
IN PUNTO: Risarcimento danni
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutti motivi esposti in narrativa, l'illegittimità delle condotte poste in essere dal resistente nei confronti del lavoratore, Dott. e, per l'effetto: CP_1 Parte_2
a) condannare il resistente ministero, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio e/o, comunque, qualsiasi atto pregiudizievole per il diritto alla salute del prestatore di lavoro, adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
b) condannare il resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dal resistente CP_1
- 2 - Tribunale di Treviso
nei confronti del lavoratore, da determinarsi in via equitativa nell'importo di € 24.431,80 o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa. In ogni caso:
- Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, ai fini processuali, valutare la mancata adesione all'invito a stipulare la convenzione assistita la controversia promossa dinanzi a codesto Tribunale;
in subordine, respingere tutte le domande e le eccezioni proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Fermo restando quanto sopra, la scrivente Amministrazione si rende tuttavia disponibile ad addivenire ad una conciliazione giudiziale. Con vittoria di spese e di competenze, da liquidarsi nella misura fissata dall'art.152 bis disp. att. c.p.c. In via istruttoria si chiede la nomina di un C.T.U. e si offrono in comunicazione, oltre alle procure di incarico ex art. 417 bis c.p.c. di cui alla relativa nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che demanda all'Amministrazione la difesa in giudizio per mezzo di un suo funzionario delegato, i seguenti documenti:
1) Nota 05.06.2024 prot. n. 39270.U della DGPRAM di proposta di negoziazione assistita;
2) Notifica di accettazione della bonaria proposta conciliativa inviata all'indirizzo di posta certificata allo studio legale dei difensori del ricorrente;
3) Nota 24 maggio 2023 dell'Ufficio Procedimenti disciplinari del DGMC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Dott. ha adito questo Tribunale illustrando: Parte_2
• di svolgere l'attività di funzionario contabile, con inquadramento ASSIST-GIUSTDAPDGM-
EXIIF4, presso l'Istituto Penale per Minorenni di Treviso (IPM di Treviso), a far data dalla sua assunzione avvenuta nel mese di dicembre 2001 a seguito di pubblico concorso;
Pa
• di essere, dall'11.2.'04, l'unico contabile dell di Treviso (senza distinzione tra area II-
Assistenti e area III-Funzionari), senza che, nonostante le plurime segnalazioni avanzate direttamente dallo stesso lavoratore, alcuna iniziativa sia stata mai “promossa dall'amministrazione resistente per far fronte a tale carenza sistematica di personale”; Pa
• che l versa da tempo in una situazione di grave crisi gestoria, culminata addirittura in una rivolta dei detenuti nell'aprile 2022;
• che nel corso del 2016, in due distinti incontri, il ricorrente ebbe a rappresentare alla direttrice Pa dell di Treviso, Dott.ssa , la difficoltà del personale attivo dell'area contabile Persona_2 nel riuscire a far fronte a tutti gli adempimenti propri dell'ufficio di ragioneria, in ragione di una non più tollerabile carenza sistematica di personale e dell'assenza di corsi di formazione o
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di un avanzamento professionale (nonostante il medesimo curasse, già da tempo, compiti non già propri di un mero assistente contabile, quanto, piuttosto, di un funzionario delegato);
• che la Dott.ssa si impegnava riportare quanto rappresentato dai lavoratori alla Persona_2 dirigenza del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, ma che la situazione, lungi dal migliorare, continuava a peggiorare, il che determinava ed alimentava uno stato di stress e di frustrazione dell'odierno ricorrente, il quale, in data 29.12.2020, durante l'orario di lavoro, veniva colpito da una violenta sincope;
• che lo stesso veniva portato al pronto soccorso, e successivamente si assentava per malattia certificata dal 29.12.2020 al 15.01.2021 (diciotto giorni);
• che al rientro al lavoro il ricorrente viveva una nuova crisi, un vero e proprio sfogo di rabbia in presenza della Dott. (Direttore Uscente dell'IMP di Treviso), della Dott.ssa Persona_2
(Direttore subentrante dell'IMP di Treviso) e del Sig. , Persona_3 Persona_4 che lo accompagnava dal medico di base in ragione del precario stato emotivo in cui versava;
seguiva assenza per malattia certificata dal 22.01.2021 al 02.04.2021;
• che il ricorrente si assentava dal lavoro per malattia certificata anche nel periodo ricompreso tra il 12.04.2021 ed il 15.05.2021 (trentaquattro giorni);
• che, in data 20.04.2021, l (Direzione Centrale Risorse Umane) avanzava al Ministero CP_2 della Giustizia (Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità) richiesta di nulla osta al comando del lavoratore presso la Sede locale di Treviso, ma che detta richiesta di mobilità interdipartimentale veniva riscontrata negativamente (cfr. doc. 10);
• che, con la relazione di servizio datata 08.06.2021 (prot. IPM Tv n. 16/06/2021 0002045.U), il ricorrente denunziava “l'enorme difficoltà operativa a fronte di una mole tale di adempimenti improponibili per una persona sola”, a fronte di uno “stato di fatto che si è perpetrato per decenni senza la volontà, anzi con l'inerzia e l'ignavia dei Superiori Uffici, nel risolvere tali problematiche che ci sono sempre state, ci sono e sempre ci saranno”;
• che nella risposta resa dal Dirigente del Dipartimento, Dott. datata Controparte_3 Par 16.06.2021, si legge che “la situazione di difficoltà dell'Ufficio di Ragioneria dell discende dalla scelta fatta a suo tempo di assegnare ad un unico contabile tutte o quasi le attività del settore, senza assicurarsi quanto meno la possibilità che altro collega […] fosse in grado di sostituirlo” (doc. 13);
• che il Dott. si assentava nuovamente dal luogo di lavoro per malattia certificata dal Parte_2
24.01.2022 al 22.07.2022 (180 giorni consecutivi: doc. 9);
• che con la nota di servizio del 16.02.2023 il ricorrente rappresentava all'amministrazione resistente "per l'ennesima volta lo stato di difficoltà operativa, per non dire di abbandono, nell'ambito dell di questo istituto. Negli ultimi due anni il sottoscritto è Controparte_4 stato assente giustificato per circa un anno e gli innumerevoli adempimenti dell'Ufficio
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Ragioneria hanno subito un notevole rallentamento, oltre naturalmente un aggravio ancora maggiore per il semplice fatto che una volta rientrato in servizio si sono accumulati moltissimi arretrati dei quali solo una piccola percentuale è stata portata a termine e grazie alla volonterosa collaborazione del poco personale a disposizione presso altre strutture fuori Par dall di Treviso. In un anno e mezzo non sono state fatte nuove immissioni di personale ed
a quanto mi è dato sapere non ce ne saranno per il futuro, segno dell'evidente miopia degli
Uffici Centrali che, a parere dello scrivente, non vogliono vedere tale problema e non vogliono fare nulla per cercare di risolverlo. Prova ne sia che dal 11/02/2004 il sottoscritto è
l'unico contabile di fatto di questo istituto. Parliamo di quasi vent'anni" (Doc. 19). Nella stessa nota il ricorrente si doleva che l'amministrazione gli avesse rifiutato la mobilità interdipartimentale;
• che, con successiva comunicazione PEC datata 13.04.2023, il lavoratore doveva denunciare l'insorgere, sul luogo di lavoro, di atteggiamenti prevaricanti e, comunque, emarginanti, perpetrati in modo sistematico nei confronti del medesimo, che ne hanno compromesso gravemente la salute, la professionalità e la dignità;
• che a tale nota seguiva un riscontro dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari che, in assenza di “elementi che consentano di ritenere accertata la condizione tra le condizioni lavorative asseritamente deteriori denunciate dal dottor e lo stato di salute del dipendente”, Parte_2 concludeva nel senso dell'insussistenza di “elementi idonei e sufficienti all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di presunti autori delle condotte lamentate";
• che l'IPM di Treviso è stato riaperto in data 17.07.2023 e dal 24.07.2023 accoglie nuovi detenuti.
Tanto premesso, il ricorrente ha:
➢ lamentato una fattispecie di mobbing o comunque una situazione che ha comportato l'insorgenza, a proprio danno, di un massivo stress da lavoro1;
➢ invocato i doveri che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha nei confronti del lavoratore (adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro);
- 5 - Tribunale di Treviso
➢ invocato la lesione della personalità morale, della dignità come portato dello stesso comportamento vessatorio;
➢ ricordato che ove la condotta mobbizzante provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima ciò non esclude la responsabilità del datore di lavoro, su cui comunque incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, (Cass. Civ. Sent. n. 10037/2015, Cass.
Civ. Sent. n. 18093/2013 e Cass. Civ. Sent. n. 22858/2008);
➢ ricordato che lo stress da lavoro, quando pregiudica la serena esistenza del dipendente, rientra nella categoria del danno non patrimoniale (Cassazione n. 1185/2017: il danno non patrimoniale dà diritto al risarcimento “quando il fatto illecito sia configurabile come reato” e quando il risarcimento sia espressamente previsto “anche al di fuori dell'ipotesi di reato”, ossia dal momento che il fatto illecito abbia violato in modo grave “diritti inviolabili della persona”, sanciti dalla Costituzione2);
➢ invocato il cumulo delle responsabilità, avendo la Suprema Corte espressamente affermato la possibilità di concorso della responsabilità contrattuale dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
➢ chiesto a questo Tribunale una valutazione equitativa del danno da mobbing, evidenziando come le conseguenze dannose patite dal lavoratore in conseguenza della illegittima condotta posta in essere dal ministero resistente, allo stato certificate da strutture sanitarie del S.S.N., sono pacificamente qualificate dalla giurisprudenza come sindrome da “stress da lavoro correlato” (cfr. Doc. 25, Doc. 26, Doc. 27, Doc. 28 e Doc. 29);
➢ proposto, quale metodo di calcolo, un'operazione algebrica che tenga conto, “da un lato, dei giorni non lavorati dal Dott. a causa del richiamato stato di malattia (e computati a Parte_2 far data dal 29.12.2020), pari a n. 303, e dall'altro dell'emolumento giornaliero dello stesso lavoratore, desumibile dai cedolini paga prodotti (Doc. 35), pari ad € 80,63 il cui prodotto dei fattori determina la somma di € 24.431,80”.
- 6 - Tribunale di Treviso
Ha, quindi, chiesto la “condanna del resistente al pagamento del danno non patrimoniale CP_1 lamentato dal Dott. nella misura complessiva non inferiore ad € 24.431,80, il tutto Parte_2 maturato di interessi e rivalutazione dal giorno della proposizione della domanda al saldo effettivo”.
*
Il resistente, costituitosi in giudizio e preso atto delle doglianze del ricorrente in ordine CP_1 Par all'atteggiamento “prevaricante perpetrato in modo sistematico dalla Direzione dell di Treviso che nulla ha fatto, nel corso degli anni, per risolvere l'evidente disorganizzazione in cui egli lavorava come unico operatore addetto all'ufficio ragioneria che, ai dovuti adempimenti dell'ufficio, doveva far fronte ad un eccessivo carico di lavoro per recuperare l'arretrato maturato durante la sua perdurante assenza”, ha
contro
-dedotto:
a) di aver inutilmente “inviato, in data 5 giugno 2024, agli avvocati difensori del dr. , ai Parte_2 sensi dell'art. 2/ter del Decreto Legge 2014 n. 132 - così come modificato dalla riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022 - l'invito a stipulare una convenzione assistita al fine di risolvere in via amichevole la controversia promossa dinanzi a codesto Tribunale”;
b) che è necessario dimostrare il rapporto eziologico tra le condotte vessatorie reiterate e prevaricanti rivolte al lavoratore sul luogo di lavoro e la compromissione del suo stato di salute;
c) che - in merito alla “segnalazione del 13 aprile 2024, pervenuta in data 20 aprile 2024 all'Ufficio procedimenti disciplinari del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità, per il tramite della Direzione del CGM di Venezia, con cui i difensori del sig.
asserivano di aver acquisito dal loro assistito “inequivocabili elementi documentali Pt_2 che provano condotte vessatorie reiterate e durature rivolte nei confronti del medesimo che hanno gravemente compromesso il suo stato di salute, la dignità e la professionalità, del dott.
, costretto negli ultimi anni, a periodi forzati di allontanamento dal lavoro” - non è Parte_2 stato riscontrato “alcun idoneo elemento sufficiente per dare avvio ad un procedimento disciplinare a carico di presunti autori della supposta condotta vessatoria perpetrata a danno del . (All. n. 3). Così come appare inverosimile che il progressivo aggravamento Parte_2 dello stato di salute del ricorrente, per l'eccessivo carico di lavoro svolto sia: “coinciso con il sostanziale collasso della struttura in cui lo stesso lavorava, culminata con i gravi fatti occorsi tra il 12 ed il 13 aprile 2022 ai quali la cronaca, non solo locale, ha dato moltissimo risalto” (pag. 10 ricorso), in quanto spetta alla parte attorea provare i fatti che allega, ossia che i carichi di lavoro esorbitavano, per quantità e qualità, da quelli ordinari, senza considerare che non vi è e non vi può essere alcuna connessione tra i fatti di cronaca e lo stress lavorativo lamentato dal sig. ”; Parte_2
- 7 - Tribunale di Treviso
d) che durante l'assenza del ricorrente dal 24 gennaio al 22 luglio 2022 “è stato individuato un contabile dell'Interdistretto al quale è stato affidato l'incarico di predisporre gli ordinativi secondari di pagamento per l di Treviso”; Pt_1
e) che appare indimostrata l'affermazione riportata nella domanda giudiziale al punto 32
“seguivano mesi in cui il dott. doveva recuperare il tempo “perso” durante la Parte_2 malattia certificata, innanzitutto, facendo fronte all'arretrato maturato in sua assenza…”
(pag. 7 ricorso).
Concludeva come in epigrafe riportato.
**
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro e il nesso tra l'uno e l'altro.
A fronte della prova di tali circostanze, il datore di lavoro può superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. solo provando di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno,
e che l'eventuale malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (Cass.
14468/17; 14313/2017 e molte altre).
Nel caso che ci occupa l'Amministrazione resistente, nella memoria di costituzione, non ha contestato la compromissione dello stato di salute del ricorrente. Ha solo:
➔ ricordato essere onere del lavoratore provare che i carichi di lavoro esorbitavano, per quantità
e qualità, da quelli ordinari;
➔ precisato di aver individuato, durante l'assenza del ricorrente dal 24 gennaio al 22 luglio 2022,
“un contabile dell'Interdistretto al quale è stato affidato l'incarico di predisporre gli ordinativi secondari di pagamento per l di Treviso”, e di ritenere pertanto indimostrata Pt_1
l'affermazione per cui, al suo rientro dall'ultima malattia, “seguivano mesi in cui il dott.
doveva recuperare il tempo “perso” durante la malattia certificata, innanzitutto, Parte_2 facendo fronte all'arretrato maturato in sua assenza…”.
Orbene: che l'odierno ricorrente, all'epoca dell'insorgere della sincope, avesse lavorato per più di 15 anni in condizioni di particolare gravosità (e che all'indomani dell'insorgere della sua malattia e della sua lunga assenza giustificata il non abbia approntato altro rimedio che quello di affidare a CP_1 un contabile dell'Interdistretto l'incarico di predisporre, da fabbraio a luglio 2022, gli ordinativi Pa secondari di pagamento per l di Treviso) appare dato pacifico acquisito al processo.
Non è stato infatti contestato dall'Amministrazione resistente:
• che dall'11.02.2004 il dott. , assunto come Assistente (precedentemente Area II;
Parte_2 figura professionale di livello inferiore rispetto ai Funzionari), si sia occupato, per ordine di
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servizio, anche di svolgere tutte le attività proprie di un Funzionario (livello contrattuale superiore che si colloca tra la dirigenza e i livelli inferiori);
• che il dott. , negli anni, si sia occupato della contabilità dell'istituto, della redazione Parte_2 del bilancio, della predisposizione delle gare per le forniture dell'istituto nonché di amministrare, quale cassiere, il conto giudiziale del peculio detenuti;
• che nel corso dell'estate del 2016, e poi nel mese di ottobre dello stesso anno, il Dott.
[...] Pa
- alla presenza del collega Sig. (operatore dell' di Treviso), Parte_2 Persona_4 Pa della RSU dell di Treviso, Sig.ra , nonché dall'allora delegato sindacale Parte_3 Pa della , Sig. - abbia rappresentato alla direttrice dell' di Pt_4 Testimone_1
Treviso, Dott.ssa , la difficoltà del personale attivo dell'area contabile nel riuscire Persona_2
a far fronte a tutti gli adempimenti propri dell'ufficio di ragioneria, in ragione di una non più tollerabile carenza sistematica di personale e in ragione della totale assenza di formazione (a dispetto dello svolgimento di compiti non già propri di un mero assistente contabile, quanto, piuttosto, di un funzionario delegato);
• che detti incontri sia siano conclusi con un impegno della dottoressa di riportare quanto Per_2 rappresentato dai lavoratori alla dirigenza del Dipartimento di Giustizia Minorile e di
Comunità, e che nondimeno la situazione non solo non sia migliorata, ma sia via via peggiorata (mancando nel tempo anche solo figure distaccate temporaneamente che potessero supportare l'odierno ricorrente nell'attività contabile);
• che ciclicamente il lavoratore e le sigle sindacali abbiano continuato a segnalare inutilmente la situazione;
• che nulla mai sia cambiato fino al giorno in cui il ricorrente accusò la sincope in atti documentata e certificata;
• che dal 1° gennaio 2007 al 22 luglio 2022 il dottor sia stato in malattia per Parte_2 complessivi 331 giorni, dei quali solo 28 antecedenti all'evento sincopale del 29.12.20203; Tribunale di Treviso
• che al rientro al lavoro il 17 gennaio 2021 il ricorrente incorse in una nuova crisi, un “vero e proprio sfogo di rabbia in presenza della Dott. (Direttore Uscente dell'IMP di Persona_2
Treviso), della Dott.ssa (Direttore subentrante dell'IMP di Treviso) ed il Persona_3
Sig. , che lo accompagnava dal medico di base in ragione del precario stato Persona_4 emotivo in cui versava”, e che a detta crisi seguiva un'ulteriore assenza per malattia certificata dal 22.01.2021 al 02.04.2021.
È documentato in atti che il dott. , dopo il diniego di nulla osta al proprio distacco presso la Parte_2 CP_ Sede locale di Treviso (cfr. doc. 10) e dopo il rientro dalla malattia nel maggio 2021, ebbe a denunciare:
a) con lettera del 18.5.'21 indirizzata alla Direzione Istituto Penale per Minorenni di Treviso
(documento 12 attoreo), l'indebito prelievo e trasporto - presso la sede del Centro per la
Giustizia Minorile - dei fascicoli del Peculio detenuti;
b) con lettera dell'8.6.'21 indirizzata alla Direzione Istituto Penale per Minorenni di Treviso
(doc. 11 attoreo), di aver potuto constatare, a seguito del proprio rientro dopo il 17.5.'21: come poco o nulla fosse stato fatto per risollevare le sorti dell'Ufficio; come durante la propria assenza fosse stato adottato un nuovo sistema contabile rispetto al quale egli non aveva ricevuto formazione;
come sostanzialmente gli adempimenti di fossero stati congelati Pt_5 durante la sua assenza;
come non fosse stata data risposta alla propria lettera del 18 maggio precedente;
come nulla fosse stato fatto, durante la sua assenza, in ordine agli adempimenti funzionali alle dichiarazioni dei redditi degli insegnanti e del cappellano.
È altresì agli atti la relazione del Dirigente dell'Area I Affari generali e personale del Controparte_1
, datata 16.6.'21 (doc. 13 attoreo), nella quale si riscontra la lettera del dell'8.6.'21:
[...] Parte_2
➢ ammettendo la situazione di “difficoltà” dell e ponendola in Controparte_5 correlazione con la “scelta fatta a suo tempo di assegnare ad un unico contabile tutte o quasi
- 10 - Tribunale di Treviso
le attività del settore, senza assicurarsi quanto meno la possibilità che l'altro collega, pure presente in servizio, fosse in grado di sostituirlo”;
➢ ammettendo come, durante l'assenza del , la gestione del peculio detenuti fosse Parte_2 rimasta ferma, la richiesta di “distacco di altro contabile (...) fatta al Dipartimento” fosse
“rimasta senza risposta”, nessuno si fosse occupato degli altri adempimenti rimasti in sospeso
(CUD, cedolino unico etc.);
➢ palesando l'intenzione di una migliore ripartizione dei servizi contabili all'interno dell'intero inter-distretto, al fine di evitare che l'assenza di un dipendente comporti il “blocco delle attività inerenti alcuni servizi per settimane o addirittura mesi”.
Sono ancora agli atti:
o la lettera del 23/6/21 (doc. 15 attoreo) con la quale l'odierno ricorrente, ribadendo di essere stato per vent'anni “sfruttato oltre i limiti delle mie competenze, caricato come un somaro e spremuto come un limone”, cercava nuovamente di sensibilizzare l'Amministrazione di appartenenza ad acquisire “nuove unità, figure amministrative e contabili”, al fine di consentire una redistribuzione dei pesi in maniera più corretta;
o la lettera del 28/2/22 (doc. 16 attoreo) con la quale l'odierno ricorrente, nuovamente in congedo per malattia, tornava a stigmatizzare il “totale disinteresse mostrato dall'attuale gestione verso le fin troppo note carenze decennali di organico nell'area amministrativo contabile”, precisando come nel 2021 egli si fosse “fatto carico (come se non ne avessi abbastanza!) di ricostruire la per un periodo equivalente a sei mesi. SEI MESI”, ma di Pt_5 non intendere fare altrettanto al rientro dal sopravvenuto stato di malattia;
o la lettera del 15.2.'23 (doc. 19 attoreo) con la quale l'odierno ricorrente, nel dare atto di essere stato “negli ultimi due anni” assente giustificato per circa un anno, ha sottolineato l'entità dell'arretrato accumulatosi, la mancata immissione di nuovo personale, lamentando di essere l'unico contabile dell'istituto da quasi vent'anni. Ha dato atto che, dopo il tentativo di alleggerimento dimostrato dal dott. con la nota 7961.U del 26/9/22, con CP_3
l'avvento del nuovo dirigente ad interim del CGM la situazione è stata riportata indietro, peraltro con il sopravvenire di una “quantità ingestibile di diverse gare”: ciò che induce a ritenere un “accanimento ingiustificato nei miei confronti, dovuto non so a cosa o perché”.
Si tratta dunque di comprendere se l'incontestata compromissione dello stato di salute del ricorrente
(sintomatologia di carattere ansioso depressivo, con insonnia e pensieri ruminativi di preoccupazione per il futuro, compatibile con una diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore
Depresso: cfr. referto DSM Uoc Psichiatria Treviso 24/3/21; disturbo dell'adattamento con ansia ed umore deflesso: cfr. referto dell'UOC Psichiatria Treviso 22/11/23) sia riconducibile a carichi di lavoro esorbitanti, per quantità e qualità, da quelli ordinari dello specifico livello di assunzione, oltre che al descritto atteggiamento quanto meno colposo e colpevole dell'Amministrazione.
- 11 - Tribunale di Treviso
Il nesso di causalità con una situazione di sovraccarico lavorativo e di affaticamento fisio-psichico, correlato alle modalità di espletamento del servizio e alla quantità e qualità della prestazione lavorativa, appare invero dimostrato, dal momento che:
o dal 2004 in avanti (per più di 15 anni prima della sincope) l'odierno ricorrente si trovò a dover svolgere, da solo e diversamente da quanto era accaduto nel passato, non più solo compiti propri di un assistente contabile quale egli era, quanto, piuttosto, di un funzionario delegato;
o nessuno poteva sostituirlo o anche solo aiutarlo, stante la situazione di carenza di personale mai colmata (cfr. doc. 13 supra richiamato, prodotto dal ricorrente ma di provenienza della parte odierna resistente);
o questa situazione cominciò a essere percepita come insostenibile dal ricorrente, e dunque a pesare sulla sua quotidianità e sul suo equilibrio psicofisico, già a partire (quantomeno) dal
2016, quando lo stesso cominciò a chiedere ripetutamente, ma inutilmente, che alla sua situazione fosse prestata attenzione, coinvolgendo anche le forze sindacali.
Successivamente al 2016 nulla fu fatto per venire incontro alle sue istanze - sindacalmente sostenute - volte a far sì che si ovviasse alla situazione di aggravio lavorativo consolidatasi dal 2004.
Del pari, durante la sua assenza per malattia nel corso del 2021, quasi nulla fu fatto per evitare che si formasse un arretrato difficile poi da smaltire.
Come insegna la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 93/2018, pubblicata il 4.1.'18), la scelta organizzativa della P.A. di assicurare la regolarità di un servizio imponendo condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose al proprio dipendente non può essere giustificata – sul piano della prova liberatoria - dalla “generica allegazione di carenza di organico”, occorrendo la “deduzione di fatti specifici, restando altrimenti imputabile alla Pubblica Amministrazione l'evento lesivo ascrivibile, in via anche solo concausale, a comportamenti dolosamente o colposamente commissivi o anche omissivi in violazione dell'obbligo di protezione dei lavoratori di cui all'art. 2087 c.c.”.
L'odierna resistente non ha provato di aver adottato misure organizzative idonee a prevenire e ad evitare le condizioni di particolare sovraffaticamento del Frellicca, causative del disturbo post traumatico che è in lui insorto.
Detta situazione - ricollegabile a incuria e disinteresse, più che a una forma di preordinata persecuzione - porta ad escludere la fattispecie del mobbing, essendo la giurisprudenza ormai concorde nel riferire il concetto di mobbing a condotte datoriali volte a vessare sistematicamente il lavoratore dipendente mediante atti e condotte attive, frequenti e perduranti nel tempo, preordinate a menomarlo sul piano dell'autoconsiderazione e dell'equilibrio psico fisico, al fine, per lo più, di determinarne l'uscita dall'azienda per spontanea iniziativa4. Tribunale di Treviso
Nel caso di specie si ritiene piuttosto integrata la fattispecie più attenuata dello straining5.
Giova sottolineare che lo straining (cfr. Cass. n. 3291/ 2016) “può anche derivare, tout court, dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo con conseguente violazione da parte datoriale del disposto di cui all'articolo 2087 cod. civ.”.
La Suprema Corte ha pure affermato, nella medesima sentenza, che “ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative
"stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di
"mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno” (Cass., 19.2.2016, n. 3291).
Secondo la Corte di Cassazione è sufficiente anche una, seppur grave, condotta non necessariamente associata ad un intento persecutorio (Cass. n. 18927/2016), ma intenzionale e che crei un danno
• sia un elemento psicologico (sostanziato dalla coscienza e volontà dell'autore di offendere il soggetto da escludere, ovvero da un dolo generico improntato a consapevole vessazione del soggetto da penalizzare). Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in “sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (Cass. Civ. Sez. L. Sent. n. 3785 del 17/2/2009 rv. 606624). La circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto “colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza” (Sez. L, Sentenza n. 22858 del 09/09/2008 rv. 604787).
C 5 Cfr., ex alteris, Cass. 2018/n. 18164: “(...) non integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. l'aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni 'stressogene' che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (sul punto, la già citata Cass. n. 3291/2016 e la più recente Cass. 29 marzo 2018, n. 7844); nella fattispecie, dunque, non poteva essere considerata preclusiva di una valutazione della condotta datoriale come straining la prospettazione, nel ricorso di primo grado, di tale condotta come mobbing, non sussistendo alcuna novità della questione”.
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morale o biologico al lavoratore e determini una condizione di costante inferiorità della vittima rispetto allo strainer. Il che è quello che, a ben vedere, è accaduto nel caso di specie, dal 2016 in poi
(ossia da quando il lavoratore ha cominciato a invocare tutela).
Quando lo straining - forma attenuata del mobbing - produce un danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, lo stesso è legittimato ad avanzare una pretesa risarcitoria ex art. 2087 c.c. (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291; Cass. 19 febbario 2018, n. 3977).
Poiché il lavoratore ha chiesto a questo Tribunale una valutazione equitativa del danno da mobbing, e poiché lo straining è una forma attenuata di mobbing, in questa sede si procederà a liquidare il danno da straining.
Al riguardo la Corte ha precisato che "... il datore di lavoro è tenuto ad evitare situazioni
“stressogene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio".
Ne segue che anche un comportamento omissivo del datore di lavoro, o di un dirigente, che nulla faccia per ovviare a una situazione di malessere e di disagio del lavoratore e che alla lunga determini un danno alla sua salute, può integrare una situazione riconducibile allo straining.
Ciò in quanto l'obbligo posto contrattualmente a carico del datore di lavoro non è solo diretto, ma anche indiretto, cioè di prevenzione contro ogni possibile “attacco” al lavoratore.
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In forza della disposizione generale di cui all'articolo
2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 comma 2
c.p.” (Cass. pen. S.U. 15.11.1998, n. 5; C. sez. III, 15.12.1997 n. 1769).
Nel caso di specie è evidente, compulsando la ricostruzione dei fatti offerta dalla resistente e la documentazione prodotta dal ricorrente, che l'Amministrazione nulla o quasi ha fatto per evitare il danno, ed è indiscutibile che la condotta datoriale fin qui esaminata costituisce inadempimento degli obblighi di protezione dei lavoratori posti dall'art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro.
Se è vero che, prima del 2004, le attività proprie di funzionario - dal 2004 concentratesi in capo all'odierno ricorrente in aggiunta a quelle di assistente (senza contestuale riduzione di altri incarichi o Pa del lavoro all'interno dell ) - erano ricoperte da un soggetto diverso, e se è vero che la decisione di affidarle dall'oggi al domani ad una sola persona è stata dettata da una necessità contingente (e non da una rivalutazione ragionata dei carichi e delle incombenze: circostanza, questa, mai anche solo adombrata dall'Amministazione), ebbene: il disinteresse e l'inerzia (non altrimenti giustificati) con cui
- 14 - Tribunale di Treviso
dal 2016 ci si è rapportati al dipendente, senza verificare la compatibilità di un (così durevolmente prolungato nel tempo) aggravio delle sue incombenze quotidiane con il mantenimento del suo equilibrio psico-fisico, specie a fronte delle denunce formalizzate dallo stesso e/o dai sindacati prima,
e per il tramite del proprio legale poi, concretizza un'inosservanza palese dell'obbligo posto dalla legge in capo al datore di lavoro di "adottare … le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Appare infatti del tutto ragionevole, del tutto “più che probabile” (secondo il principio del più probabile che non), che l'insistenza del Ministero nel pretendere, per un periodo di tempo indefinito,
l'attuazione di una determinazione dirigenziale potenzialmente lesiva della salute del lavoratore, abbia determinato in quest'ultimo l'insorgere di uno stato reattivo d'ansia, connesso con:
• la frustrazione di non riuscire a far comprendere l'insostenibilità del perdurante aggravio di compiti e adempimenti correlato all'ordine di servizio;
• la necessità di fronteggiare una situazione lavorativa abnorme a seguito dei ritardi accumulatisi nel corso dell'assenza per malattia.
Alla luce delle valutazioni mediche dei medici del Servizio Pubblico di Sanità agli atti, e alla luce della ricostruzione dei fatti quale fin qui attuata, ritiene questo giudicante che non vi siano elementi seri per dubitare del nesso causale tra la condotta datoriale illecitamente omissiva e l'insorgenza della malattia (e protratta anche successivamente all'insorgere della patologia).
Il disinteresse - e l'assenza di atteggiamento quanto meno di dialogo e riscontro - con cui il diretto superiore e il odierno convenuto hanno preteso che il ricorrente continuasse a lavorare in CP_1 una situazione di raddoppiato carico di mansioni, per quindici anni e più, hanno evidentemente determinato, nello stesso, uno stato di stress e di ansia crescenti, tali da quanto meno contribuire all'insorgere dei disturbi descritti, aggravatisi e protrattisi nel tempo.
Quale conseguenza della situazione di stress, il ricorrente ha dedotto l'insorgenza della patologia, consistente in una "sindrome post-traumatica da stress", con pretesa di riconoscimento del corrispondente danno non patrimoniale, inteso – alla luce delle allegazioni del ricorrente e delle modalità di quantificazione dallo stesso proposte – come una sorta di danno esistenziale/morale.
Si sottolinea infatti che nel ricorso è stato chiesto il solo risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno da mobbing/straining. Non certo il danno biologico (che non viene né allegato né quantificato).
L'inadempimento datoriale, a ben vedere, è in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenze
26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia
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della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali.
Ciò può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. (v., Cass.,
n 26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez.un.,24.3.2006, n.65729).
“Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 c.c., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa” (v. Cass., n. 26972/2011)6. 6 Va, poi, sottolineato che condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2113 e 2087 c.c. possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione. Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi (v. Cass., 8.2.2019, n. 3720
e precedenti conformi ivi richiamati). Tale conclusione risulta ribadita dalla più recente giurisprudenza della terza sezione della Suprema Corte (v., tra le altre, Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n. 9196, Ord.). Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico-relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice “deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” (v. Cass., 31.1.2019 n. 13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura “come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana” (v. Cass., 11.6.2009 n. 13530 e Cass., 16.2.2012, n. 2228), sicché esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 ( v. Cass., 23.1.2014, n. 1361; Cass., n. 2228/2012 e Cass., 10.3.2010 n. 5770).
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Il ricorrente ha proposto, quale metodo di calcolo, un'operazione algebrica che tenga conto, “da un lato, dei giorni non lavorati dal Dott. a causa del richiamato stato di malattia (e computati a Parte_2 far data dal 29.12.2020), pari a n. 303, e dall'altro dell'emolumento giornaliero dello stesso lavoratore, desumibile dai cedolini paga prodotti (Doc. 35), pari ad € 80,63 il cui prodotto dei fattori determina la somma di € 24.431,80”. Affermando che “in buona sostanza, il criterio qui riassunto attribuisce allo stato di malattia (e, dunque, ad ogni singolo giorno vessato dalla stessa) un controvalore pari al bene della vita leso”.
Ha quindi chiesto la “condanna del resistente al pagamento del danno non patrimoniale CP_1 lamentato dal Dott. nella misura complessiva non inferiore ad € 24.431,80, il tutto Parte_2 maturato di interessi e rivalutazione dal giorno della proposizione della domanda al saldo effettivo”.
Nella comparsa di costituzione del non è stato contestato detto metodo di calcolo del danno CP_1 non patrimoniale di cui in questa sede si chiede la rifusione, e pare a questo Tribunale che detto metodo sia accoglibile.
Naturalmente, detta liquidazione va a risarcire al ricorrente la lesione degli interessi personali degni di tutela, ulteriori rispetto alla salute, di cui si è supra detto. Non il danno alla salute specifico, che non appare domandato in maniera puntuale in questa sede.
Su detto importo, che corrisponde a un credito risarcitorio (perciò di valore), vanno poi calcolati: la rivalutazione (mediante applicazione degli indici Istat del costo della vita, che attengono alla perdita della capacità di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati: indice
F.O.I.), e gli interessi. Poiché nel caso di specie l'obbligazione ha ad oggetto il risarcimento del danno
(debito di valore), si ammette il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo.
Nulla per la perdita di chance menzionata (verosimilmente per un refuso) nelle sole conclusioni del ricorso, ma che non trova nella parte motiva del ricorso allegazioni precipue e dettagliate. Nulla anche per il danno patrimoniale da espletamento di mansioni superiori, che la parte ha menzionato per la prima volta solo nelle note conclusive, ma che non ha invocato quale posta di danno nel ricorso introduttivo.
Quanto alla domanda di condanna del a “cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto (...) CP_1 pregiudizievole per il diritto alla salute del prestatore di lavoro, adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario”, la stessa è accoglibile, stando a quanto evincibile dalla già citata
Cass. Sez. Lav. n. 93/2018, sul piano dell'obbligo datoriale di adottare “misure organizzative idonee a prevenire e a evitare le condizioni di particolare sovraffaticamento” del , causative della Parte_2 malattia che lo affligge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
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1. accerta e dichiara la violazione, da parte del resistente, dell'art. 2087 c.c., e per CP_1
l'effetto lo condanna, in persona del Ministro pro tempore, a cessare qualsiasi atto pregiudizievole per il diritto alla salute del ricorrente, adottando le misure organizzative idonee a prevenire e a evitare le condizioni di sovraffaticamento lavorativo meglio descritte in parte motiva;
2. condanna il resistente , in persona del pro tempore, a risarcire al ricorrente CP_1 CP_7 il danno non patrimoniale da straining meglio descritto in parte motiva, equitativamente liquidato in € 24.431,80=, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva indicato;
3. condanna il resistente , in persona del pro tempore, a rifondere al ricorrente CP_1 CP_7
(con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari) le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.518,00=, di cui euro 518,00= per spese e il residuo per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Treviso, 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 18 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il medesimo, infatti, già nel corso dell'anno 2016 aveva chiesto e ottenuto un incontro con la Dott.ssa Per_2Pa (l'allora Direttrice dell' ), per denunziare la cronica carenza di personale unito alla circostanza che “in 15 anni di onorato rapporto lo stesso Lavoratore, ingabbiato in una situazione dal quale non si scorgeva alcuna via d'uscita, non avesse potuto anche solo immaginare avanzamenti professionali e di carriera o, in via alternativa, godere dell'appoggio di nuovo personale ad adiuvandum, posto che, lo si ribadisce, in 15 anni il ricorrente mai ha assistito all'ingresso nel luogo di lavoro di nuovi assunti”. Al burn out del 29.12.2020 non seguì di fatto
“alcun provvedimento adottato dalla parte resistente odierna, (in ossequio ai suindicati criteri ex art. 2087 c.c.), anche solo per lenire gli aspri e disastrosi effetti della ormai conclamata patologia in cui è caduto il Dott.
, il quale (al 22.07.2022), aveva totalizzato ben 331 giorni di malattia di cui solo appena 28 (!) dal Parte_2 13.10.2008 al 29.12.2020, (cfr. Doc. 9)”. 2 Si legge in ricorso: 3 Si riporta di seguito uno stralcio del documento riepilogativo in atti:
- 9 - 4 Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel mobbing deve distinguersi:
• sia un elemento materiale (sostanziato dalla protrazione di condotte vessatorie reiterate rivolte da uno o più soggetti alla loro vittima);
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