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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4270/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Carloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4270/2021 tra le parti:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale avv. con sede in Milano, Via Valtellina n. 15-17, Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti STEFANO PUCCI (C.F. ) e PAOLO SCIPINOTTI C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Roma, C.F._2
Via Sabotino n. 45
ATTRICE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Firenze, Via di Villamagna n. 90/c, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
SARAH FONTANA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._3
difensore in Firenze, Via Villamagna n. 90/c
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede in Ground Floor, 13 Charles II Street, Londra, Regno Unito
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
con sede in Pietà, Malta
TERZE CHIAMATE
OGGETTO: somministrazione pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via pregiudiziale, accertate la pregiudiziale inammissibilità e l'assoluta inopponibilità all'opponente della pretesa monitoria avversaria, ancor prima che la relativa infondatezza nel merito, dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 2287/2021 del Tribunale Ordinario di Firenze, o comunque revocarlo e/o dichiararlo privo di effetti;
b) in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui la pretesa monitoria avversaria fosse ritenuta procedibile, condannare le terze chiamate ed Controparte_3 [...]
quale attuale gestore del Fondo Social & Public, ciascuna in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante pro tempore e per quanto di propria spettanza, a manlevare e tenere integralmente indenne l'opponente da qualsivoglia peso, onere e/o gravame derivante dai crediti accertati in favore della società opposta;
c) in via accessoria, condannare l'opposta e le terze chiamate in causa Controparte_1 [...]
ed quale attuale gestore del Fondo Social & Controparte_3 Controparte_4
Public, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e per quanto di rispettiva responsabilità, alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari in favore dell'opponente.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la legittimazione passiva della Controparte_5
per motivi sopra illustrati;
[...]
- Essendovi i requisiti previsti dall'art. 642, comma 2, c.p.c., concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo il credito certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c..
Nel merito
- Respingere l'opposizione proposta dalla Pt_1 Controparte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 856/2021 e, per l'effetto, confermarlo integralmente, appurato che ogni contestazione presentata dall'opponente risulta priva di fondamento;
- Condannare l'opponente alla refusione, in favore di , di spese, funzioni ed CP_1 onorari del presente giudizio nonché della fase monitoria.”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 856 del 1 marzo 2021, N.R.G. 2287/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 8.213,21, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 7017011001352195, n. 7018011000423748, n. 7017011000159614, n.
7018011000444021, n. 7017011000525962, n. 7017011000940572, n. 201411006621, n.
201510425025, n. 201610458122 e n. 201610913527, emesse dalla società opposta per la fornitura del servizio idrico.
In particolare, l'opponente ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che è una società di gestione del risparmio Controparte_5 iscritta nell'apposito albo ex art. 35 T.U.F.
- che l'attrice ha assunto la gestione di vari fondi di investimento, tra cui “Social & Public Initiatives –
Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato”.
- che, ai sensi degli artt. 36 ss. T.U.F., il fondo “Social & Public Initiatives” costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello della relativa società di gestione.
- che tra i cespiti patrimoniali del fondo “Social & Public Initiatives” rientra l'immobile sito in Sesto
Fiorentino, Via Tevere 80.
- che, in data 11 giugno 2012, l'opponente, nella sua qualità di società di gestione del fondo anzidetto, ha stipulato, con un contratto di somministrazione avente ad oggetto il servizio di Controparte_1
fornitura idrica relativo al suddetto immobile di Via Tevere 80.
- che, a seguito dell'accordo di sostituzione sottoscritto in data 27 febbraio 2018, Controparte_3
è subentrata nella gestione del fondo “Social & Public Initiatives”, con la conseguente
[...]
caducazione di ogni potere gestionale e rappresentativo in capo a Controparte_5
[...]
- che, pertanto, successivamente al subentro della nuova società di gestione, alcuna pretesa può essere rivolta nei confronti dell'attrice, in forza del regime di autonomia bilaterale del patrimonio del fondo prevista dall'art. 36 T.U.F.
- che di tale circostanza è stata resa edotta la convenuta con missiva del 3 ottobre 2018.
- che, successivamente, nella gestione del fondo “Social & Public Initiatives” sono subentrate, rispettivamente, la società ed in ultimo Controparte_6 [...]
. Controparte_4
pagina 3 di 8 L'attrice, quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa delle società Controparte_3
ed , ha domandato in via subordinata la condanna delle
[...] Controparte_4 medesime a tenerla indenne e manlevarla dagli effetti di un eventuale rigetto dell'opposizione.
Integrato il contraddittorio, le terze chiamate non si sono costituite.
Si è costituita in giudizio chiedendo che venisse concessa la provvisoria esecutorietà Controparte_1 del D.I. n. 856/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa da Controparte_5
sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute,
[...] stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
Con l'ordinanza del 20 novembre 2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 856/2021 N.R.G. 2287/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
pagina 4 di 8 Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Risulta dirimente, nel caso in esame, la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
A tal proposito, è anzitutto opportuno richiamare il quadro normativo che delinea la fattispecie.
L'art. 1 comma primo del T.U.F. (d.lgs n. 58 del 24.2.1998 come modificato dall'art 32.1 DL 78/2010) alle lettere o) e j-k) definisce rispettivamente la società di gestione del risparmio come “la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio” e il fondo comune di investimento come “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento;
suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti;
gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”.
Ai sensi dell'art. 36 T.U.F.: “Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.
Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario
o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle
pagina 5 di 8 quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”.
L'art 68 comma 2 TUF dispone: “Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi”.
Giova poi ricordare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del
1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo,
l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia” (Cass n. 12062/2019, conforme a Cass. 16605/2010) e
“ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio” (Cass. 16605/2010).
Da ciò discende che, a fronte del difetto di soggettività giuridica del fondo immobiliare chiuso, la legittimazione attiva e passiva ad agire e resistere in giudizio spetta dunque alla società di gestione.
Venendo al caso di specie, è documentalmente provato che, in data 27 aprile 2018,
[...]
e hanno sottoscritto un accordo Controparte_5 Controparte_3 avente ad oggetto la “sostituzione della Società di Gestione del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso, riservato, denominato Social & Public Initiatives” (cfr. doc. 10 di parte attrice).
Ed invero, come si evince dalla lettura dell'art. 2 del citato accordo, le parti hanno convenuto di dare esecuzione alla “Sostituzione del Gestore” con effetto e decorrenza dalla data della sottoscrizione e la società ha dichiarato espressamente “di accettare il subentro a Controparte_3 Pt_1 in qualità di Società di Gestione del ai sensi di legge”, prevedendo peraltro che alla scrittura privata avrebbe fatto immediatamente seguito la trascrizione su apposito atto redatto in forma pubblica, e che tale atto avrebbe consentito la variazione dell'indicazione della società di gestione nei pubblici registri immobiliari ed indicato “la data di efficacia della Sostituzione del Gestore con pieno e definitivo subingresso di a nella gestione del Fondo” così come poi è effettivamente CP_3 CP_7 avvenuto con l'atto ricognitivo notarile della Dott.ssa in data 27 aprile Persona_1
2018, Rep. N. 4265 (cfr. doc. 4 di parte attrice).
pagina 6 di 8 Il successivo art. 5, al primo capoverso, prevede inoltre che “Le Parti espressamente dichiarano e riconoscono che, a partire dalla Data di Efficacia, subentrerà nella gestione del patrimonio CP_3
del Fondo e pertanto a partire dalla Data di Efficacia (inclusa), assumerà tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della vigente normativa di riferimento e del Regolamento e sarà pienamente responsabile nei confronti dei Quotisti, delle Autorità di Vigilanza, delle Autorità fiscali e/o dei terzi in genere, per la gestione e l'amministrazione del Fondo. Di converso Pt_1
resterà responsabile nei confronti dei Quotisti, delle Autorità di Vigilanza, delle Autorità fiscali e/o dei terzi in genere, per la gestione e l'amministrazione del Fondo sino alla Data di Efficacia”.
È quindi di tutta evidenza che, a decorrere dal 27 aprile 2018, è Controparte_3 subentrata in via esclusiva nella titolarità del patrimonio separato del fondo “Social & Public
Initiatives” e quindi nella correlata legittimazione all'esercizio e/o all'adempimento dei diritti ed obblighi inerenti lo stesso patrimonio, delle cui passività il gestore uscente non avrebbe per contro essere potuto chiamato a rispondere, in applicazione del principio già richiamato della autonomia patrimoniale perfetta del fondo.
Tant'è che, nella pattuizione in esame, all'art. 7, è stato altresì espressamente stabilito che “ln considerazione della natura di patrimonio autonomo e separato dei fondi comuni di investimento e della circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del TUF, “delle obbligazioni contratte Con per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo” Pt_1
non sarà più responsabile di tutte le obbligazioni del Fondo, ivi compreso l'indebitamento
Commerciale e l'indebitamento Finanziario, salvo i casi in cui sia accertata una responsabilità per fatto illecito di […]”. Pt_1
Di conseguenza, essendo pacifico tra le parti che la domanda monitoria di è stata Controparte_1 formulata quando ormai l'attrice aveva perso la titolarità della gestione del fondo “Social & Public
Initiatives” e, quindi, qualsiasi legittimazione dispositiva in ordine al patrimonio del medesimo, è altrettanto incontestabile che non debba Controparte_5
rispondere del credito azionato da parte opposta.
Peraltro, è doveroso sottolineare che la convenuta è stata tempestivamente resa edotta del cambio di gestione del fondo, sia in forza della già menzionata pubblicità nei registri immobiliari, sia alla luce della missiva inviata da parte dell'odierna opponente in data 3 ottobre 2018 (cfr. doc. 5 di parte attrice).
In conclusione, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, vengono poste a carico della convenuta, sulla base del principio generale della soccombenza.
pagina 7 di 8 Nulla dev'essere disposto in ordine alle spese di lite delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da Parte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 856/2021 N.R.G. 2287/2021 del Tribunale di
[...]
Firenze;
2) condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) nulla sulle spese di lite delle parti contumaci.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Carloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4270/2021 tra le parti:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale avv. con sede in Milano, Via Valtellina n. 15-17, Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti STEFANO PUCCI (C.F. ) e PAOLO SCIPINOTTI C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Roma, C.F._2
Via Sabotino n. 45
ATTRICE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Firenze, Via di Villamagna n. 90/c, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
SARAH FONTANA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._3
difensore in Firenze, Via Villamagna n. 90/c
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede in Ground Floor, 13 Charles II Street, Londra, Regno Unito
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
con sede in Pietà, Malta
TERZE CHIAMATE
OGGETTO: somministrazione pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via pregiudiziale, accertate la pregiudiziale inammissibilità e l'assoluta inopponibilità all'opponente della pretesa monitoria avversaria, ancor prima che la relativa infondatezza nel merito, dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 2287/2021 del Tribunale Ordinario di Firenze, o comunque revocarlo e/o dichiararlo privo di effetti;
b) in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui la pretesa monitoria avversaria fosse ritenuta procedibile, condannare le terze chiamate ed Controparte_3 [...]
quale attuale gestore del Fondo Social & Public, ciascuna in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante pro tempore e per quanto di propria spettanza, a manlevare e tenere integralmente indenne l'opponente da qualsivoglia peso, onere e/o gravame derivante dai crediti accertati in favore della società opposta;
c) in via accessoria, condannare l'opposta e le terze chiamate in causa Controparte_1 [...]
ed quale attuale gestore del Fondo Social & Controparte_3 Controparte_4
Public, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e per quanto di rispettiva responsabilità, alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari in favore dell'opponente.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la legittimazione passiva della Controparte_5
per motivi sopra illustrati;
[...]
- Essendovi i requisiti previsti dall'art. 642, comma 2, c.p.c., concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo il credito certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c..
Nel merito
- Respingere l'opposizione proposta dalla Pt_1 Controparte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 856/2021 e, per l'effetto, confermarlo integralmente, appurato che ogni contestazione presentata dall'opponente risulta priva di fondamento;
- Condannare l'opponente alla refusione, in favore di , di spese, funzioni ed CP_1 onorari del presente giudizio nonché della fase monitoria.”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 856 del 1 marzo 2021, N.R.G. 2287/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 8.213,21, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 7017011001352195, n. 7018011000423748, n. 7017011000159614, n.
7018011000444021, n. 7017011000525962, n. 7017011000940572, n. 201411006621, n.
201510425025, n. 201610458122 e n. 201610913527, emesse dalla società opposta per la fornitura del servizio idrico.
In particolare, l'opponente ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che è una società di gestione del risparmio Controparte_5 iscritta nell'apposito albo ex art. 35 T.U.F.
- che l'attrice ha assunto la gestione di vari fondi di investimento, tra cui “Social & Public Initiatives –
Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato”.
- che, ai sensi degli artt. 36 ss. T.U.F., il fondo “Social & Public Initiatives” costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello della relativa società di gestione.
- che tra i cespiti patrimoniali del fondo “Social & Public Initiatives” rientra l'immobile sito in Sesto
Fiorentino, Via Tevere 80.
- che, in data 11 giugno 2012, l'opponente, nella sua qualità di società di gestione del fondo anzidetto, ha stipulato, con un contratto di somministrazione avente ad oggetto il servizio di Controparte_1
fornitura idrica relativo al suddetto immobile di Via Tevere 80.
- che, a seguito dell'accordo di sostituzione sottoscritto in data 27 febbraio 2018, Controparte_3
è subentrata nella gestione del fondo “Social & Public Initiatives”, con la conseguente
[...]
caducazione di ogni potere gestionale e rappresentativo in capo a Controparte_5
[...]
- che, pertanto, successivamente al subentro della nuova società di gestione, alcuna pretesa può essere rivolta nei confronti dell'attrice, in forza del regime di autonomia bilaterale del patrimonio del fondo prevista dall'art. 36 T.U.F.
- che di tale circostanza è stata resa edotta la convenuta con missiva del 3 ottobre 2018.
- che, successivamente, nella gestione del fondo “Social & Public Initiatives” sono subentrate, rispettivamente, la società ed in ultimo Controparte_6 [...]
. Controparte_4
pagina 3 di 8 L'attrice, quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa delle società Controparte_3
ed , ha domandato in via subordinata la condanna delle
[...] Controparte_4 medesime a tenerla indenne e manlevarla dagli effetti di un eventuale rigetto dell'opposizione.
Integrato il contraddittorio, le terze chiamate non si sono costituite.
Si è costituita in giudizio chiedendo che venisse concessa la provvisoria esecutorietà Controparte_1 del D.I. n. 856/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa da Controparte_5
sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute,
[...] stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
Con l'ordinanza del 20 novembre 2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 856/2021 N.R.G. 2287/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
pagina 4 di 8 Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Risulta dirimente, nel caso in esame, la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
A tal proposito, è anzitutto opportuno richiamare il quadro normativo che delinea la fattispecie.
L'art. 1 comma primo del T.U.F. (d.lgs n. 58 del 24.2.1998 come modificato dall'art 32.1 DL 78/2010) alle lettere o) e j-k) definisce rispettivamente la società di gestione del risparmio come “la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio” e il fondo comune di investimento come “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento;
suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti;
gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”.
Ai sensi dell'art. 36 T.U.F.: “Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.
Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario
o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle
pagina 5 di 8 quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”.
L'art 68 comma 2 TUF dispone: “Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi”.
Giova poi ricordare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del
1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo,
l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia” (Cass n. 12062/2019, conforme a Cass. 16605/2010) e
“ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio” (Cass. 16605/2010).
Da ciò discende che, a fronte del difetto di soggettività giuridica del fondo immobiliare chiuso, la legittimazione attiva e passiva ad agire e resistere in giudizio spetta dunque alla società di gestione.
Venendo al caso di specie, è documentalmente provato che, in data 27 aprile 2018,
[...]
e hanno sottoscritto un accordo Controparte_5 Controparte_3 avente ad oggetto la “sostituzione della Società di Gestione del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso, riservato, denominato Social & Public Initiatives” (cfr. doc. 10 di parte attrice).
Ed invero, come si evince dalla lettura dell'art. 2 del citato accordo, le parti hanno convenuto di dare esecuzione alla “Sostituzione del Gestore” con effetto e decorrenza dalla data della sottoscrizione e la società ha dichiarato espressamente “di accettare il subentro a Controparte_3 Pt_1 in qualità di Società di Gestione del ai sensi di legge”, prevedendo peraltro che alla scrittura privata avrebbe fatto immediatamente seguito la trascrizione su apposito atto redatto in forma pubblica, e che tale atto avrebbe consentito la variazione dell'indicazione della società di gestione nei pubblici registri immobiliari ed indicato “la data di efficacia della Sostituzione del Gestore con pieno e definitivo subingresso di a nella gestione del Fondo” così come poi è effettivamente CP_3 CP_7 avvenuto con l'atto ricognitivo notarile della Dott.ssa in data 27 aprile Persona_1
2018, Rep. N. 4265 (cfr. doc. 4 di parte attrice).
pagina 6 di 8 Il successivo art. 5, al primo capoverso, prevede inoltre che “Le Parti espressamente dichiarano e riconoscono che, a partire dalla Data di Efficacia, subentrerà nella gestione del patrimonio CP_3
del Fondo e pertanto a partire dalla Data di Efficacia (inclusa), assumerà tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della vigente normativa di riferimento e del Regolamento e sarà pienamente responsabile nei confronti dei Quotisti, delle Autorità di Vigilanza, delle Autorità fiscali e/o dei terzi in genere, per la gestione e l'amministrazione del Fondo. Di converso Pt_1
resterà responsabile nei confronti dei Quotisti, delle Autorità di Vigilanza, delle Autorità fiscali e/o dei terzi in genere, per la gestione e l'amministrazione del Fondo sino alla Data di Efficacia”.
È quindi di tutta evidenza che, a decorrere dal 27 aprile 2018, è Controparte_3 subentrata in via esclusiva nella titolarità del patrimonio separato del fondo “Social & Public
Initiatives” e quindi nella correlata legittimazione all'esercizio e/o all'adempimento dei diritti ed obblighi inerenti lo stesso patrimonio, delle cui passività il gestore uscente non avrebbe per contro essere potuto chiamato a rispondere, in applicazione del principio già richiamato della autonomia patrimoniale perfetta del fondo.
Tant'è che, nella pattuizione in esame, all'art. 7, è stato altresì espressamente stabilito che “ln considerazione della natura di patrimonio autonomo e separato dei fondi comuni di investimento e della circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del TUF, “delle obbligazioni contratte Con per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo” Pt_1
non sarà più responsabile di tutte le obbligazioni del Fondo, ivi compreso l'indebitamento
Commerciale e l'indebitamento Finanziario, salvo i casi in cui sia accertata una responsabilità per fatto illecito di […]”. Pt_1
Di conseguenza, essendo pacifico tra le parti che la domanda monitoria di è stata Controparte_1 formulata quando ormai l'attrice aveva perso la titolarità della gestione del fondo “Social & Public
Initiatives” e, quindi, qualsiasi legittimazione dispositiva in ordine al patrimonio del medesimo, è altrettanto incontestabile che non debba Controparte_5
rispondere del credito azionato da parte opposta.
Peraltro, è doveroso sottolineare che la convenuta è stata tempestivamente resa edotta del cambio di gestione del fondo, sia in forza della già menzionata pubblicità nei registri immobiliari, sia alla luce della missiva inviata da parte dell'odierna opponente in data 3 ottobre 2018 (cfr. doc. 5 di parte attrice).
In conclusione, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, vengono poste a carico della convenuta, sulla base del principio generale della soccombenza.
pagina 7 di 8 Nulla dev'essere disposto in ordine alle spese di lite delle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da Parte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 856/2021 N.R.G. 2287/2021 del Tribunale di
[...]
Firenze;
2) condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) nulla sulle spese di lite delle parti contumaci.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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