Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2025, proposto da
LU AP & Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Panaccione, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Minturno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla società ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, trasmessa in data 06 giugno 2025 a mezzo PEC al Comune di Minturno, finalizzata all’ostensione degli atti relativi all’affidamento di servizi per polizze assicurative in favore di altre compagnie assicurative;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche se non conosciuto;
Visto il ricorso, la memoria ed i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa AR IA US SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 1990 n. 241, rivolta al Comune di Minturno, relativa agli atti all’affidamento di servizi assicurativi per polizze assicurative in favore di altre compagnie, compresi i relativi contratti stipulati;
L’Amministrazione intimata, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Nelle more del giudizio il Comune di Minturno ha depositato documentazione da cui risulta che l’Amministrazione ha provveduto all’ostensione dei documenti richiesti dalla parte ricorrente con l’istanza di accesso oggetto del presente gravame, dopo la proposizione del ricorso;
Con memoria depositata l’1 dicembre 2025 la parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese nei confronti dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 9 dicembre 2025.
Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
La dichiarazione di cessata materia del contendere, analogamente a quella di improcedibilità, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Cons. Stato, Sez. VII, 02/10/2024, n. 7946; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 02/10/2024, n. 1776).
Nel caso di specie le spese processuali, sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, devono essere poste a carico del Comune di Minturno e sono liquidate come in dispositivo, in quanto la pretesa, pur fondata, è stata soddisfatta dal Comune solo dopo la notifica del ricorso, quando si era ormai formato il provvedimento tacito di diniego.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Minturno al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO LL, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
AR IA US SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA US SI | IO LL |
IL SEGRETARIO