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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3915/2022 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Parte_1 C.F._1
Giammarino; attore
E
C.F. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Carbone;
convenuto
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la all'uopo esponendo: - che in data 05.09.2021, alle ore Controparte_1
21:20, l'auto – tipo MASERATI Ghibli, targata GE728WK – di proprietà e condotta dall'attrice - percorrendo a normale velocità l'SS 303, direzione Frigento/Gesualdo, impattava con un cinghiale sopraggiunto improvvisamente dal terreno insistente a confine con il lato destro della carreggiata;
- che l'attrice, benché procedesse a velocità moderata e nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale, nulla poteva per evitare l'impatto con il grosso suide;
- che lungo il tratto stradale predetto non erano presenti segnaletiche di pericolo, né risultavano presenti presidi di sicurezza che avrebbero impedito l'attraversamento della sede stradale da parte del cinghiale;
- che era presente, quale passeggero occupante il sedile anteriore destro del veicolo sopraindicato, l'Avv. Giovanni Battista De Simone;
- che entrambi, conducente e passeggero, non riportavano lesioni a seguito del sinistro;
- che sul posto, a seguito di richiesta telefonica dell'attrice, intervenivano i Carabinieri Della Compagnia Di Mirabella Eclano, i quali procedevano a constatare lo stato dei luoghi, a rilevare i danni riportati dal veicolo ed a ricostruire la dinamica dell'incidente, così come attestato dal verbale di operazioni compiute;
- che al recupero della carcassa dell'animale - cinghiale maschio adulto - procedeva la ditta “ con sede in Grottaminarda, su Controparte_2 disposizione del servizio veterinario dell' competente, fatta intervenire dalla Centrale CP_3
Operativa dei Carabinieri di Mirabella Eclano;
- che a causa del sinistro de quo, il veicolo - targata GE728WK- riportava gravi danni nella parte anteriore, quantificati in Controparte_4 euro 8.322,17 (ottomilatrecentoventidue/17), alla cui riparazione provvedeva il Sig. , Parte_2 in attesa di pagamento;
- che l'accertamento del danno e la sua quantificazione venivano operati dal consulente tecnico perito assicurativo , redatta progressivamente in corso di Persona_1 riparazione e che al momento il veicolo è riparato;
- che l'attrice, in data 09.09.2021 e con successiva integrazione del 03.11.2021 [dopo aver ricevuto la documentazione da parte dei Carabinieri] avanzava formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora ex L. 24.12.1969 e s.m.i. alla e che nessun riscontro perveniva dall' - che in data Controparte_1 CP_5
04.04.2022, veniva contattata dall'incaricato dell'assicurazione per conto della al solo CP_1 fine di periziare la vettura e che tempestivamente l'attrice comunicava, a mezzo mail, la sua piena disponibilità ma che il tecnico incaricato non dava alcun riscontro;
- che l'attrice, in data 08.07.2022, invitava l'Ente convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, senza ricevere risposta alcuna.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del convenuto, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannarlo, al pagamento della somma di euro 8.322,17 (ottomilatrecentoventidue/17), a titolo di risarcimento per i danni subiti dal veicolo, di proprietà dell'attrice, tipo MASERATI targata GE728WK, oltre interessi dalla CP_4 verificazione dell'evento nonché fermo tecnico, ovvero a diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio”. Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.1.2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., impugnando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, richiesto ed eccepito, in quanto improponibile, inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto ed eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva. Nel merito ha contestato l'infondatezza della domanda, rilevando la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. per non aver parte attrice provato nulla in ordine all'evento e all'ammontare del danno. In particolare, ha lamentato la mancanza di documentazione comprovante la spesa sostenuta, ritenendo dubbia la prova sia sotto il profilo dell'an che del quantum. Tanto premesso, parte convenuta concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , essendo la Provincia di Avellino e/o Controparte_1
l'ANAS, unici legittimati in suddetta materia;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum e non provata”. Vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed espletata la prova orale, all'udienza del 10.12.2024, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Osserva il Tribunale che, in materia di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Suprema Corte di Cassazione, sezione Civile III, con la sentenza n. 9626/2018, pubblicata in data 19.4.2018, ha ritenuto la ente imputabile, in via Controparte_1 esclusiva, per ogni ed eventuale responsabilità per danni da fauna selvatica atteso che le funzioni di controllo del territorio, prima delegate alle province, sono state ritrasferite alla regione dall'art. 3 della legge r. Campania n. 14 del 2015 e che l'art. 1, comma 96, lett. c), della legge n. 56 del 2014.
La Cassazione civ., Sez. III, con pronuncia n° 7969/2020 ha ancora affermato che il soggetto pubblico responsabile, ai sensi dell'art. 2052 c.c., va individuato nella in quanto ente al CP_1 quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio CP_1 promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.
Il principio sopra enucleato è anche ripreso dalla ordinanza della Cassazione n. 3023/2021 che - dopo aver premesso che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., che fonda la responsabilità sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, e che le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema - ha affermato che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla . CP_1
Nel caso di specie, in merito all'an, ritiene il Tribunale che gli elementi acquisiti consentono di ritenere provato il fatto storico dedotto, giacchè il teste De Simone, escusso all'udienza del 20.09.2023, ha confermato la propria presenza, quale passeggero dell'autovettura, al momento del sinistro e la dinamica descritta dalla , precisando che l'autovettura procedeva a velocità Parte_1 moderata e che la conduttrice tentava in tutti i modi di evitare l'impatto. Ha infine specificato che lungo la strada non vi era alcuna protezione e/o barriera che impedisse l'accesso degli animali alla strada, né segnali che avvisassero del detto pericolo.
Inoltre, le circostanze del sinistro sono confermate anche dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto e allegato agli atti dal quale emerge sia il danno alla parte anteriore dell'autovettura, sia la Cont presenza di un cinghiale deceduto e prelevato dal servizio veterinario dell' A seguito dei rilievi effettuati, i Carabinieri non hanno verbalizzato la presenza di segni di frenata visibili sull'asfalto, indici di guida ad alta velocità.
In merito al quantum, parte attrice ha prodotto in giudizio prova del danno subito sulla base della perizia tecnica di parte con la quale il consulente incaricato, , ha stimato i danni al Persona_1 veicolo de quo in € 8.322,17 al lordo dell'iva pari al 22%.
Risultano, pertanto, infondate le doglianze di parte convenuta in merito alla mancanza di prova relativa all'an e ai danni riportati per carenza di documentazione relativa alla spesa sostenuta. Sul punto, non ignora il Tribunale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur" (Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n.11765; richiamata da Cass. 36900/2021).
Va tuttavia sottolineato che recentemente la stessa Cassazione, con la pronuncia n. 27624 del 3.12.2020, ha stabilito che, in assenza di un'esplicita contestazione specifica, da parte del presunto responsabile, del preventivo prodotto in giudizio dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo può assumere valore di prova dei danni, tenuto conto che il convenuto, invero, ha l'onere, imposto dall'articolo 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, altrimenti non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. n. 22701/2017).
Nel caso di specie, alla luce della perizia di parte prodotta in giudizio, redatta da Perito Assicurativo incaricato da parte attrice, ritiene il Tribunale che il preventivo possa considerarsi idonea prova sul quantum giacchè: - è stato integralmente confermato in contraddittorio con le parti dal suo autore,
, escusso come testimone in data 20.09.2023; - è stato ulteriormente confermato dal Persona_1 teste , carrozziere che provvedeva alla riparazione del veicolo, il quale escusso alla Parte_2 stessa udienza, confermava la quantificazione dei danni in euro 8.322,17, specificando di non aver ancora emesso fattura in quanto non ancora pagato;
- risulta corroborato, quanto all'entità dei danni (riferiti essenzialmente alla parte anteriore del veicolo coinvolta nell'impatto con il cinghiale), dalla dinamica del sinistro e dalla documentazione fotografica allegata alla perizia oltre che al rapporto dei CC intervenuti sul luogo;
- non è contestato in maniera specifica dalla che Controparte_1 con la comparsa di costituzione si è limitata ad una contestazione generica.
In conclusione, dal materiale probatorio prodotto in atti e dalla escussione testimoniale, risulta dunque essere provato sia il comportamento colposo della convenuta sia il nesso causale tra l'evento ed i danni lamentati, sia la quantificazione economica del danno.
Tenuto conto della non vetustà del veicolo al momento dell'incidente (anno di immatricolazione 2015), considerato il valore probatorio del preventivo prodotto e gli altri elementi di prova in ordine all'entità dei danni, la domanda va accolta e la va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di euro 8.322,17. Parte_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del sinistro, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla predetta data fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 3915/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 somma di euro 8.322,17, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
b) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 265,00 per spese vive ed euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, 30.6.2025 Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3915/2022 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Parte_1 C.F._1
Giammarino; attore
E
C.F. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Carbone;
convenuto
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la all'uopo esponendo: - che in data 05.09.2021, alle ore Controparte_1
21:20, l'auto – tipo MASERATI Ghibli, targata GE728WK – di proprietà e condotta dall'attrice - percorrendo a normale velocità l'SS 303, direzione Frigento/Gesualdo, impattava con un cinghiale sopraggiunto improvvisamente dal terreno insistente a confine con il lato destro della carreggiata;
- che l'attrice, benché procedesse a velocità moderata e nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale, nulla poteva per evitare l'impatto con il grosso suide;
- che lungo il tratto stradale predetto non erano presenti segnaletiche di pericolo, né risultavano presenti presidi di sicurezza che avrebbero impedito l'attraversamento della sede stradale da parte del cinghiale;
- che era presente, quale passeggero occupante il sedile anteriore destro del veicolo sopraindicato, l'Avv. Giovanni Battista De Simone;
- che entrambi, conducente e passeggero, non riportavano lesioni a seguito del sinistro;
- che sul posto, a seguito di richiesta telefonica dell'attrice, intervenivano i Carabinieri Della Compagnia Di Mirabella Eclano, i quali procedevano a constatare lo stato dei luoghi, a rilevare i danni riportati dal veicolo ed a ricostruire la dinamica dell'incidente, così come attestato dal verbale di operazioni compiute;
- che al recupero della carcassa dell'animale - cinghiale maschio adulto - procedeva la ditta “ con sede in Grottaminarda, su Controparte_2 disposizione del servizio veterinario dell' competente, fatta intervenire dalla Centrale CP_3
Operativa dei Carabinieri di Mirabella Eclano;
- che a causa del sinistro de quo, il veicolo - targata GE728WK- riportava gravi danni nella parte anteriore, quantificati in Controparte_4 euro 8.322,17 (ottomilatrecentoventidue/17), alla cui riparazione provvedeva il Sig. , Parte_2 in attesa di pagamento;
- che l'accertamento del danno e la sua quantificazione venivano operati dal consulente tecnico perito assicurativo , redatta progressivamente in corso di Persona_1 riparazione e che al momento il veicolo è riparato;
- che l'attrice, in data 09.09.2021 e con successiva integrazione del 03.11.2021 [dopo aver ricevuto la documentazione da parte dei Carabinieri] avanzava formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora ex L. 24.12.1969 e s.m.i. alla e che nessun riscontro perveniva dall' - che in data Controparte_1 CP_5
04.04.2022, veniva contattata dall'incaricato dell'assicurazione per conto della al solo CP_1 fine di periziare la vettura e che tempestivamente l'attrice comunicava, a mezzo mail, la sua piena disponibilità ma che il tecnico incaricato non dava alcun riscontro;
- che l'attrice, in data 08.07.2022, invitava l'Ente convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, senza ricevere risposta alcuna.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del convenuto, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannarlo, al pagamento della somma di euro 8.322,17 (ottomilatrecentoventidue/17), a titolo di risarcimento per i danni subiti dal veicolo, di proprietà dell'attrice, tipo MASERATI targata GE728WK, oltre interessi dalla CP_4 verificazione dell'evento nonché fermo tecnico, ovvero a diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio”. Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.1.2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., impugnando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, richiesto ed eccepito, in quanto improponibile, inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto ed eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva. Nel merito ha contestato l'infondatezza della domanda, rilevando la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. per non aver parte attrice provato nulla in ordine all'evento e all'ammontare del danno. In particolare, ha lamentato la mancanza di documentazione comprovante la spesa sostenuta, ritenendo dubbia la prova sia sotto il profilo dell'an che del quantum. Tanto premesso, parte convenuta concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , essendo la Provincia di Avellino e/o Controparte_1
l'ANAS, unici legittimati in suddetta materia;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum e non provata”. Vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed espletata la prova orale, all'udienza del 10.12.2024, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Osserva il Tribunale che, in materia di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Suprema Corte di Cassazione, sezione Civile III, con la sentenza n. 9626/2018, pubblicata in data 19.4.2018, ha ritenuto la ente imputabile, in via Controparte_1 esclusiva, per ogni ed eventuale responsabilità per danni da fauna selvatica atteso che le funzioni di controllo del territorio, prima delegate alle province, sono state ritrasferite alla regione dall'art. 3 della legge r. Campania n. 14 del 2015 e che l'art. 1, comma 96, lett. c), della legge n. 56 del 2014.
La Cassazione civ., Sez. III, con pronuncia n° 7969/2020 ha ancora affermato che il soggetto pubblico responsabile, ai sensi dell'art. 2052 c.c., va individuato nella in quanto ente al CP_1 quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio CP_1 promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.
Il principio sopra enucleato è anche ripreso dalla ordinanza della Cassazione n. 3023/2021 che - dopo aver premesso che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., che fonda la responsabilità sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, e che le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema - ha affermato che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla . CP_1
Nel caso di specie, in merito all'an, ritiene il Tribunale che gli elementi acquisiti consentono di ritenere provato il fatto storico dedotto, giacchè il teste De Simone, escusso all'udienza del 20.09.2023, ha confermato la propria presenza, quale passeggero dell'autovettura, al momento del sinistro e la dinamica descritta dalla , precisando che l'autovettura procedeva a velocità Parte_1 moderata e che la conduttrice tentava in tutti i modi di evitare l'impatto. Ha infine specificato che lungo la strada non vi era alcuna protezione e/o barriera che impedisse l'accesso degli animali alla strada, né segnali che avvisassero del detto pericolo.
Inoltre, le circostanze del sinistro sono confermate anche dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto e allegato agli atti dal quale emerge sia il danno alla parte anteriore dell'autovettura, sia la Cont presenza di un cinghiale deceduto e prelevato dal servizio veterinario dell' A seguito dei rilievi effettuati, i Carabinieri non hanno verbalizzato la presenza di segni di frenata visibili sull'asfalto, indici di guida ad alta velocità.
In merito al quantum, parte attrice ha prodotto in giudizio prova del danno subito sulla base della perizia tecnica di parte con la quale il consulente incaricato, , ha stimato i danni al Persona_1 veicolo de quo in € 8.322,17 al lordo dell'iva pari al 22%.
Risultano, pertanto, infondate le doglianze di parte convenuta in merito alla mancanza di prova relativa all'an e ai danni riportati per carenza di documentazione relativa alla spesa sostenuta. Sul punto, non ignora il Tribunale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur" (Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n.11765; richiamata da Cass. 36900/2021).
Va tuttavia sottolineato che recentemente la stessa Cassazione, con la pronuncia n. 27624 del 3.12.2020, ha stabilito che, in assenza di un'esplicita contestazione specifica, da parte del presunto responsabile, del preventivo prodotto in giudizio dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo può assumere valore di prova dei danni, tenuto conto che il convenuto, invero, ha l'onere, imposto dall'articolo 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, altrimenti non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. n. 22701/2017).
Nel caso di specie, alla luce della perizia di parte prodotta in giudizio, redatta da Perito Assicurativo incaricato da parte attrice, ritiene il Tribunale che il preventivo possa considerarsi idonea prova sul quantum giacchè: - è stato integralmente confermato in contraddittorio con le parti dal suo autore,
, escusso come testimone in data 20.09.2023; - è stato ulteriormente confermato dal Persona_1 teste , carrozziere che provvedeva alla riparazione del veicolo, il quale escusso alla Parte_2 stessa udienza, confermava la quantificazione dei danni in euro 8.322,17, specificando di non aver ancora emesso fattura in quanto non ancora pagato;
- risulta corroborato, quanto all'entità dei danni (riferiti essenzialmente alla parte anteriore del veicolo coinvolta nell'impatto con il cinghiale), dalla dinamica del sinistro e dalla documentazione fotografica allegata alla perizia oltre che al rapporto dei CC intervenuti sul luogo;
- non è contestato in maniera specifica dalla che Controparte_1 con la comparsa di costituzione si è limitata ad una contestazione generica.
In conclusione, dal materiale probatorio prodotto in atti e dalla escussione testimoniale, risulta dunque essere provato sia il comportamento colposo della convenuta sia il nesso causale tra l'evento ed i danni lamentati, sia la quantificazione economica del danno.
Tenuto conto della non vetustà del veicolo al momento dell'incidente (anno di immatricolazione 2015), considerato il valore probatorio del preventivo prodotto e gli altri elementi di prova in ordine all'entità dei danni, la domanda va accolta e la va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di euro 8.322,17. Parte_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del sinistro, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla predetta data fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 3915/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 somma di euro 8.322,17, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
b) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 265,00 per spese vive ed euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, 30.6.2025 Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri