Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2336/2019 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 28/11/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “seguito della messa in mora a firma dello scrivente procuratore) precedentemente all'instaurazione del procedimento monitorio meglio indicato in epigrafe;
v. il fatto, incontroverso, che la controparte non abbia pagato alcunché né abbia anche solo dedotto chi avrebbe materialmente consegnato la torre faro in questione (se non l'ha fatto la TE, come ex adverso temerariamente sostenuto, perché non ha neppure dedotto, meno che mai documentato, chi avrebbe Parte_1 materialmente provveduto? La domanda è ovviamente retorica); c. ad ogni buon fine si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in corso di causa;
d. si chiede lo stralcio delle avverse note di trattazione scritta del 15 aprile 2024. Sul punto si rileva che controparte ha depositato n. 2 note di trattazione scritta,di cui la seconda ben oltre i termini stabiliti dal precedente Giudice;
e ciò almeno fine di replicare alle note di trattazione di TE e dunque alterare così il contraddittorio;
e.per tutto il resto ci si riporta nuovamente ai precedenti scritti difensivi e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente le CP_1 seguenti conclusioni: “Ebbene, nel riportarsi aipropri scritti difensivi, si chiede quanto appresso: a. dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso promossa. Sul punto si rimanda in particolare alle proprie precedenti note di trattazione scritta del 9 aprile 2024; b. accogliere le conclusioni rassegnate dalla convenuta opposta e dunque dichiarare comunque infondata l'avversa opposizione, confermando così il Decreto Ingiuntivo. Sul punto si rimanda ancora una volta, in particolare, alle citate note di trattazione scritta del 9 aprile 2024.Qui ci si limita a riassumere quanto appresso:I. l'opposizione avversa è del tutto priva di prova scritta e di pronta liquidazione;
II. quanto ex adverso dichiarato (mancata esistenza di rapporti commerciali tra le parti in causa, non conoscenza dei fatti di causa, ecc.) è stato apertamente smentito pertabulas;
III. si è fornita ampia prova della prestazione svolta da TE e in particolare quanto
pagina 1 di 11
ii. l'aggiudicazione da parte di dell'appalto relativo al campo di Parte_1 calcio di RA presso il quale è stata (a pochi mesi dall'aggiudicazione) consegnata la torre faro cui la fattura, posta alla base del Decreto Ingiuntivo, siriferisce (cfr.All.13 alle memorie ex art. 183, comma, n. 2, precedente rito); iii. la consegna della merce presso l'impianto sportivo di RA (cfr. All.12 alle memorie ex art. 183, comma, n. 1, precedente rito); iv. la mancata contestazione della fattura de qua (anche a seguito della messa in mora a firma dello scrivente procuratore) precedentemente all'instaurazione del procedimento monitorio meglio indicato in epigrafe;
v. il fatto, incontroverso, che la controparte non abbia pagato alcunché né abbia anche solo dedotto chi avrebbe materialmente consegnato la torre faro in questione (se non l'ha fatto la TE, come ex adverso temerariamente sostenuto, perché non ha Parte_1 neppure dedotto, meno che mai documentato, chi avrebbe materialmente provveduto? La domanda è ovviamente retorica); c. ad ogni buon fine si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate incorso di causa;
d. si chiede lo stralcio delle avverse note di trattazione scritta del 15 aprile 2024. Sul punto si rileva che controparte ha depositato n. 2 note di trattazione scritta,di cui la seconda ben oltre i termini stabiliti dal precedente Giudice;
e ciò almeno fine di replicare alle note di trattazione di TE e dunque alterare così il contraddittorio;
e. per tutto il resto ci si riporta nuovamente ai precedenti scritti difensivi e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Cassino, 09/01/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 2 di 11 n. 2336/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2336/2019, avente ad oggetto
Opposizione a Decreto Ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 28.11.2024 promossa da:
in persona del suo l.r.p.t. , rappresentata e Parte_1 CP_2
difesa dall'avv. Fabrizio Palazzo (c.f. ) ed elett.te domiciliata C.F._1
presso il suo studio in03043- CASSINO (Fr) alla via E. De Nicola, n.61;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
pagina 3 di 11 , P.Iva e C.F. , nella persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Federico Guerra del Foro di Roma
(C.F. ). CodiceFiscale_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte OPPONENTE: “voglia l'adito Tribunale, pei motivi tutti sopra indicati,
così giudicare: – dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto
decreto ingiuntivo n. 433/2019 RGd.i. emesso dal tribunale di Cassino in data 30 aprile
2019 condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite oltre oneri CP_1
di legge. Produzione come da indice del fascicolo di parte”.
Per la parte OPPOSTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cassino, contrariis
rejectis, così disporre:- in via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede
non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione (rectius si fonda sul nulla),
concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto;
- nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa,
rigettare in toto l'opposizione per cui si procede, confermando integralmente il decreto
ingiuntivo opposto;
- in via gradata, nella denegata e non temuta ipotesi di revoca del
decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società opponente, nella persona
del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di nella Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 6.283,00, oltre
interessi di cui al d.lgs. 231/2002. in subordine quelli moratori) dalla scadenza sino
pagina 4 di 11 all'effettivo soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di
Giustizia;- in via ulteriormente gradata, condannare la società opponente, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della convenuta opposta,
sempre nella persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indennizzo ex
art. 2041 c.c., la somma di euro 6.283,00, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 (in
subordine moratori) dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo, ovvero la maggiore o
minor somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e
spese del presente giudizio e, per le ragioni di cui in premessa, con condanna di
controparte, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del
danno da lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.., in relazione al quale
si chiede all'intestata Autorità di procedere alla liquidazione in via equitativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la società Parte_3
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.433/2019, emesso dal Tribunale di
Cassino in data 30 aprile 2019, attraverso il quale si ingiungeva alla stessa di pagare, in favore di “la somma di € 6.283,00, oltre interessi come richiesto nel CP_1
ricorso, nonché € 145,50 per spese, ed € 540,00 per compensi professionali, oltre
rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge”.
A fondamento delle proprie ragioni, l'opponente deduceva quanto Parte_1
segue:
pagina 5 di 11 - la società risultava essere aggiudicataria dell'appalto per i lavori Parte_3
di realizzazione del terreno di gioco in erba artificiale del campo sportivo comunale P. Gallotti in località Poggiolino, allorché acquistava una torre faro mobile su piastra;
- il credito era insussistsnete in quanto mai aveva acquistato o noleggiato “la fornitura di un mezzo di sollevamento” dalla società opposta avendo acquistato il materiale presso un'altra azienda, la “ERRELLEMME S.r.l.;
- la documentazione prodotta dall'opposta non aveva valenza probatoria in quanto la fattura era un atto unilaterale che non poteva “ontologicamente costituire un
mezzo di prova nei confronti del destinatario, ma solo nei confronti di chi lo ha
formato”;
- Era privo di valenza probatoria anche il documento di traporto allegato n.5_2018,
atteso che in data 19.12.2018, giorno in cui sarebbe avvenuta la consegna, il proprio l.r.p.t., firmatario del documento di trasporto, si trovava in altro luogo,
ossia ad Atina (FR) e non a RA (GE).
Si costituiva in giudizio la società , la quale contestava quanto ex Parte_2
adverso dedotto in giudizio. Riteneva infatti di aver emesso nei confronti della Parte_1
la fattura n. 45/2018 in data 20 dicembre 2018 per la vendita di una “torre faro
[...]
mobile su piastra” avente ad oggetto il corrispettivo, pari alla somma di euro 6.283,00,
compresa Iva, per la fornitura di tale mezzo. Tale fattura non veniva contestata dalla società opponente.
pagina 6 di 11 Pertanto non avendo provveduto al pagamento della fattura emessa, a causa del protratto inadempimento da parte della stessa società opponente, veniva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo a definizione del procedimento monitorio contrassegnato con n. 1594/2019 RG, con cui si ingiungeva di provvedere al pagamento della somma di euro 6.283,00, oltre interessi, nonché euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi professionali relativi al procedimento monitorio, oltre IVA, C.P.A. e spese forfettarie per legge e successive occorrende.
Parte opposta inoltre sosteneva di aver fornito le prove necessarie ad attestare la veridicità della propria pretesa creditorea e quindi la sussistenza del credito vantato.
Richiedeva pertanto la conferma del Decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo ex art 648 c.p.c, data l'insussistenza di prove dedotte dall'opponente a sostegno della propria opposizione. Eccepiva infine l'inammissibilità dell'opposizione, ritenendo l'atto introduttivo inesistente, poiché privo di sottoscrizione.
In corso di causa veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del Decreto
ingiuntivo.
Nel merito l'opposizione va rigettata alla stregua delle argomentazioni che seguono. Giova evidenziare che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un procedimento ordinario, nel caso di specie la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa dedotta in giudizio, il debitore opponente invece, dovrà fornire la pagina 7 di 11 prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito. In
virtù dell'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n.
13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012;
Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte;
spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Orbene, alla luce del principio appena espresso, questo giudicante osserva che parte opposta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante.+
Infatti, la società TE ha allegato la fattura commerciale oggetto di ingiunzione, il documento di traporto nonché la conferma dell'ordine avente ad oggetto l'acquisto di una torre faro mobile. Tale documentazione è sufficiente a far ritenere provato il rapporto contrattuale dedotto nel ricorso monitorio come anche l'esecuzione della fornitura pattuita da parte della opposta in favore della opponente.
La società opponente invece non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare o pagina 8 di 11 paralizzare l'avversa domanda.
Nello specifico, si è limitata a negare in maniera del tutto generica la sussistenza del rapporto di credito intercorrente con la società TE, disconoscendo la sottoscrizione apposta sul documento di trasporto soltanto nella seconda memoria istruttoria e sempre in maniera generica. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale “la scrittura privata prodotta in giudizio deve essere
disconosciuta dalla parte entro la prima udienza o entro il primo atto con cui la parte
esercita il proprio diritto di difesa” ( Cass. civ, sent n. 9690/2023 del 12.04.2023),
pertanto quando il disconoscimento non avviene entro questi termini, la scrittura verrà
considerata come riconosciuta. Oltre alla mancanza di tempestività che connota il disconoscimento della sottoscrizione da parte della società sussiste anche Parte_1
il carattere della genericità, a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve
avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione
generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in
una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico
riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove
venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al
determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia
stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ, ord n.17313/2021).
In virtù di tanto l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto pagina 9 di 11 n. 433/19 emesso dal Tribunale di Cassino in data 30 aprile 2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
Letto l'art. 653 c.p.c. si dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla opposizione ex art. 645 c.p.c. avanzata da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
433/19 emesso dal Tribunale di Cassino in data 30 aprile 2019;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1
opposta che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Letto l'art. 653 c.p.c. si dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Cassino, 9.1.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11