TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11126/2024 R.G.
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Letti gli atti del procedimento n. 11126/2024, posto in decisione all'udienza dell'11.6.2025 con termine per il deposito della sentenza in giorni 30;
PROMOSSO DA
, C.F. , rapp. e difeso da sé stesso;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Parte ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione del 14.10.2024, notificato in data 23.10.2024, emesso dal Tribunale di Catania, I Sez. Penale, per la difesa d'ufficio di , quale imputata nel procedimento penale n. 4842/21 RG Trib. Controparte_2
- R.G.N.R. 5939/17.
Parte ricorrente esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di
, quale difensore d'ufficio e di aver rappresentato l'imputata in Controparte_2
un'unica udienza con la quale veniva emessa sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta mancanza di querela.
Ne seguiva che, con atto di messa in mora, inoltrato a mezzo raccomandata a/r, l'Avv. invitava la sig.ra al pagamento di quanto dovuto per Pt_1 Controparte_2
l'attività professionale svolta in suo favore nel predetto procedimento penale, di importo pari ad € 1.380,32; l'atto però, non sortiva alcun effetto. L'odierno ricorrente avviava innanzi al Giudice di Pace di Catania il procedimento monitorio, iscritto al n. 10028/2023 R.G., al fine di vedersi corrispondere i compensi dovuti ed otteneva decreto ingiuntivo n. 398/2024 del 21.01.2024, notificato alla sig.ra
, in data 12.02.2024. Controparte_2
All'esito di questo tentativo, con istanza depositata in data 24.05.2024 presso il
Tribunale di Catania, I Sez. Penale, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, chiedeva la liquidazione dei compensi e delle spese per l'attività professionale svolta e per le spese di esecuzione, quantificati in complessivi € 1.146,00.
Il Giudice emanava provvedimento di liquidazione così motivando: “Considerati i parametri per la determinazione del compenso dettati dall'art. 12 del citato D.M. e in particolare: caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata, natura, complessità del procedimento, gravità e numero delle imputazioni, numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, contrasti giurisprudenziali, autorità dinnanzi a cui si svolge la prestazione, rilevanza patrimoniale, numero dei documenti da esaminare, continuità dell'impegno […..], numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio;
Dato atto che il compenso va determinato per fasi e che, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati e dall'assenza di particolari questioni giuridiche, appare congruo liquidare il compenso in complessivi € 237,00, determinati sulla base di valori minimi di liquidazione previsti dalle Tabelle per la sola fase di studio essendosi concluso il procedimento in fase preliminare, prima ancora dell'apertura del dibattimento, alla prima udienza utile a seguito di declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, rilevata d'ufficio, senza attività istruttoria e senza discussione delle parti;
considerato che
deve essere applicata una riduzione di 1/3 sull'onorario…
PQM
…liquida…euro 158,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e Cpa se dovute.”.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di riconoscersi la violazione dell'art. 12 DM
55/14, in quanto la liquidazione è inadeguata ed al di sotto dei minimi tabellari, nonché la violazione del Protocollo 1825/2023 (Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili e per la loro gestione informatica) adottato dal Tribunale di Catania a partire dal 1 Luglio 2023.
Inoltre, parte ricorrente ha evidenziato come non sia stata liquidata l'attività difensiva per la fase decisionale.
Pertanto, ha chiesto parte ricorrente di modificarsi il decreto di liquidazione in considerazione della suddetta violazione.
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non doversi Controparte_1
costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente precisava come in atti.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 23.10.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 25.10.2024.
Nel merito l'impugnazione è infondata e va rigettata.
Il ricorrente ha documentato l'attività svolta, e segnatamente la partecipazione ad una unica udienza presso il Tribunale Monocratico di Catania, quale difensore d'ufficio, nella quale si emetteva contestualmente sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, rilevata d'ufficio, senza attività istruttoria e senza discussione delle parti.
Si osserva che il Prot.n.1825/231 del 13.06.23, adottato d'Intesa dal Tribunale di
Catania e dal COA locale, prevede che il predetto articolo debba essere interpretato
(secondo le sentenze della Corte di Cassazione) nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime e che nella liquidazione delle singole fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto dall'art.12 del DM 55/2014, si debbono applicare i valori minimi, medi o intermedi sulla base della complessità del procedimento o del numero delle udienze.
Infatti, il Giudice della I Sez. Penale ha ben motivato il suo provvedimento di liquidazione in favore dell'Avv. disponendo che andava liquidata la sola fase Pt_1 di studio poiché “…essendosi concluso il procedimento in fase preliminare, prima ancora dell'apertura del dibattimento, alla prima udienza utile a seguito di declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, rilevata d'ufficio, senza attività istruttoria e senza discussione delle parti”.
Dalla documentazione presente in atti, depositata dal ricorrente a corredo dei motivi di opposizione, è infatti verificabile che lo stesso ha preso parte a due udienze (di cui una di mero rinvio) e il giudizio si è concluso con sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta mancanza di querela rilevata d'ufficio dal Tribunale.
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Avuto riguardo ai vari parametri sulla “complessità della causa” individuati dal sopra citato articolo 12, gli onorari vanno liquidati secondo lo scaglione minimo, stante l'assoluta semplicità dell'attività svolta, nella sola fase di studio quantificabile in euro
237,00, ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002, mentre non può essere riconosciuta la fase decisoria.
Come di recente ribadito da Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2022, n. 22257,
l'applicazione della detta riduzione non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass.
9808/2013, Corte Cost. 350/2005, Corte Cost. 201/2006 e 270/2012).
Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022).
A ciò si aggiunga che non è dovuta la fase conclusionale in quanto, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, il giudizio si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione per intervenuta prescrizione rilevata d'ufficio alla prima udienza utile, non comportante alcuna attività specifica delle parti.
Le richieste di parte ricorrente, dunque, non sono supportate da alcun deposito documentale che comprovi un'attività maggiore e differente da quella effettivamente svolta e accertata nel provvedimento impugnato.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione del . CP_1
PQM
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11126/2024 R.G., così statuisce:
- rigetta il ricorso e conferma il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Catania,
I Sez. Penale, il 14.10.2024.
Spese irripetibili.
Si comunichi.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
[...]
Tes_1
Catania, 12/06/2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Letti gli atti del procedimento n. 11126/2024, posto in decisione all'udienza dell'11.6.2025 con termine per il deposito della sentenza in giorni 30;
PROMOSSO DA
, C.F. , rapp. e difeso da sé stesso;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Parte ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione del 14.10.2024, notificato in data 23.10.2024, emesso dal Tribunale di Catania, I Sez. Penale, per la difesa d'ufficio di , quale imputata nel procedimento penale n. 4842/21 RG Trib. Controparte_2
- R.G.N.R. 5939/17.
Parte ricorrente esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di
, quale difensore d'ufficio e di aver rappresentato l'imputata in Controparte_2
un'unica udienza con la quale veniva emessa sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta mancanza di querela.
Ne seguiva che, con atto di messa in mora, inoltrato a mezzo raccomandata a/r, l'Avv. invitava la sig.ra al pagamento di quanto dovuto per Pt_1 Controparte_2
l'attività professionale svolta in suo favore nel predetto procedimento penale, di importo pari ad € 1.380,32; l'atto però, non sortiva alcun effetto. L'odierno ricorrente avviava innanzi al Giudice di Pace di Catania il procedimento monitorio, iscritto al n. 10028/2023 R.G., al fine di vedersi corrispondere i compensi dovuti ed otteneva decreto ingiuntivo n. 398/2024 del 21.01.2024, notificato alla sig.ra
, in data 12.02.2024. Controparte_2
All'esito di questo tentativo, con istanza depositata in data 24.05.2024 presso il
Tribunale di Catania, I Sez. Penale, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, chiedeva la liquidazione dei compensi e delle spese per l'attività professionale svolta e per le spese di esecuzione, quantificati in complessivi € 1.146,00.
Il Giudice emanava provvedimento di liquidazione così motivando: “Considerati i parametri per la determinazione del compenso dettati dall'art. 12 del citato D.M. e in particolare: caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata, natura, complessità del procedimento, gravità e numero delle imputazioni, numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, contrasti giurisprudenziali, autorità dinnanzi a cui si svolge la prestazione, rilevanza patrimoniale, numero dei documenti da esaminare, continuità dell'impegno […..], numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio;
Dato atto che il compenso va determinato per fasi e che, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati e dall'assenza di particolari questioni giuridiche, appare congruo liquidare il compenso in complessivi € 237,00, determinati sulla base di valori minimi di liquidazione previsti dalle Tabelle per la sola fase di studio essendosi concluso il procedimento in fase preliminare, prima ancora dell'apertura del dibattimento, alla prima udienza utile a seguito di declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, rilevata d'ufficio, senza attività istruttoria e senza discussione delle parti;
considerato che
deve essere applicata una riduzione di 1/3 sull'onorario…
PQM
…liquida…euro 158,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e Cpa se dovute.”.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di riconoscersi la violazione dell'art. 12 DM
55/14, in quanto la liquidazione è inadeguata ed al di sotto dei minimi tabellari, nonché la violazione del Protocollo 1825/2023 (Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili e per la loro gestione informatica) adottato dal Tribunale di Catania a partire dal 1 Luglio 2023.
Inoltre, parte ricorrente ha evidenziato come non sia stata liquidata l'attività difensiva per la fase decisionale.
Pertanto, ha chiesto parte ricorrente di modificarsi il decreto di liquidazione in considerazione della suddetta violazione.
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non doversi Controparte_1
costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente precisava come in atti.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 23.10.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 25.10.2024.
Nel merito l'impugnazione è infondata e va rigettata.
Il ricorrente ha documentato l'attività svolta, e segnatamente la partecipazione ad una unica udienza presso il Tribunale Monocratico di Catania, quale difensore d'ufficio, nella quale si emetteva contestualmente sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, rilevata d'ufficio, senza attività istruttoria e senza discussione delle parti.
Si osserva che il Prot.n.1825/231 del 13.06.23, adottato d'Intesa dal Tribunale di
Catania e dal COA locale, prevede che il predetto articolo debba essere interpretato
(secondo le sentenze della Corte di Cassazione) nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime e che nella liquidazione delle singole fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto dall'art.12 del DM 55/2014, si debbono applicare i valori minimi, medi o intermedi sulla base della complessità del procedimento o del numero delle udienze.
Infatti, il Giudice della I Sez. Penale ha ben motivato il suo provvedimento di liquidazione in favore dell'Avv. disponendo che andava liquidata la sola fase Pt_1 di studio poiché “…essendosi concluso il procedimento in fase preliminare, prima ancora dell'apertura del dibattimento, alla prima udienza utile a seguito di declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, rilevata d'ufficio, senza attività istruttoria e senza discussione delle parti”.
Dalla documentazione presente in atti, depositata dal ricorrente a corredo dei motivi di opposizione, è infatti verificabile che lo stesso ha preso parte a due udienze (di cui una di mero rinvio) e il giudizio si è concluso con sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta mancanza di querela rilevata d'ufficio dal Tribunale.
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Avuto riguardo ai vari parametri sulla “complessità della causa” individuati dal sopra citato articolo 12, gli onorari vanno liquidati secondo lo scaglione minimo, stante l'assoluta semplicità dell'attività svolta, nella sola fase di studio quantificabile in euro
237,00, ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002, mentre non può essere riconosciuta la fase decisoria.
Come di recente ribadito da Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2022, n. 22257,
l'applicazione della detta riduzione non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass.
9808/2013, Corte Cost. 350/2005, Corte Cost. 201/2006 e 270/2012).
Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022).
A ciò si aggiunga che non è dovuta la fase conclusionale in quanto, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, il giudizio si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione per intervenuta prescrizione rilevata d'ufficio alla prima udienza utile, non comportante alcuna attività specifica delle parti.
Le richieste di parte ricorrente, dunque, non sono supportate da alcun deposito documentale che comprovi un'attività maggiore e differente da quella effettivamente svolta e accertata nel provvedimento impugnato.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione del . CP_1
PQM
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11126/2024 R.G., così statuisce:
- rigetta il ricorso e conferma il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Catania,
I Sez. Penale, il 14.10.2024.
Spese irripetibili.
Si comunichi.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
[...]
Tes_1
Catania, 12/06/2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA