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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/11/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1082/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AIELLO MARCO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPIENZA SILVIA CP_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO
Appello proposto con citazione notificata il 14.3.2023 avverso sentenza del giudice di pace di Ragusa n. 31/23 depositata in data 30.1.2023 (n. 4179/22 RG), che ha dichiarato non dovute le somme recate dall'intimazione di pagamento …312666, notificata il 14.4.2022, con riguardo alle cinque cartelle sottostanti …639275, …8403875, ….3547381, …..648163, …4947086, notificate tutte tra il 31.10.2011 e il 3.4.2012, per violazione del codice della strada
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica delle 5 cartelle indicate in oggetto e dopo la notifica dell'intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione n. …90038041 in data 30.12.2015, non ritenendo applicabile la sospensione della prescrizione controeccepita dal concessionario per la riscossione, dettata dalla normativa emergenziale per la pandemia da covid-19. Il giudice di pace ha ritenuto quindi prescritta la pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale tra il 30.12.2015 e il 14.4.2022, data di notifica dell'intimazione impugnata
Occorre invece tener conto della normativa emergenziale che ha sospeso i termini di versamento e di pagina 1 di 4 prescrizione e decadenza, e che ha prorogato il termine di prescrizione, per il caso di specie, fino al 31.12.2023.
Secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il comma 4 bis dello stesso articolo prevede inoltre che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021…sono prorogati:….di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
L'art. 12 d.lgvo 159/2015, sopra richiamato, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (1).
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso di specie il termine di prescrizione scadeva il 30.12.2020 ed è stato prorogato al 31.12.2023.
L'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori…il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all .
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la Controparte_2 normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. pagina 2 di 4 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass. 960/2025; si trattava di un caso analogo, riguardante crediti non erariali iscritti a ruolo soggetti alla prescrizione quinquennale).
Va ancora rilevato che l'intimazione impugnata è stata notificata il 14.4.2022, e il ha ritenuto CP_1 di proporre, con citazione del dicembre 2022, opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, deducendo come primo motivo di opposizione, laconicamente, l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica delle cartelle sottostanti.
Va invece ritenuto, a giustificazione del rigetto dei motivi di appello incidentale del che le CP_1 notifiche delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata, così come dell'intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione (pacificamente riferita anche alle cartelle in questione), sono assolutamente regolari (e comunque valgono in pieno come atti interruttivi della prescrizione), in quanto avvenute a mezzo ufficiale della riscossione all'indirizzo del contribuente e suo luogo di residenza, Santa Croce Camerina (RG) via V Veneto 1 D, nelle mani della moglie con CP_3 successiva spedizione della raccomandata informativa.
La notifica della cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada ha una disciplina speciale, prevista dagli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del d.lgs. n. 285 del 1992. Detta legislazione speciale fa, peraltro, rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle norme sulla notifica contenute nel codice di procedura civile (Cass. 16522/2005).
La Corte di Cassazione ha poi statuito che in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (Cass. Ord. 12181/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (valore della causa € 14.487,23.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: in riforma della sentenza del giudice di pace di Ragusa n. 31/23, rigetta l'opposizione di CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 297202290003126;
[...] condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per il CP_1 primo grado ed in € 3.500,00 per il grado di appello, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al pagina 3 di 4 15%.
Ragusa, 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1082/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AIELLO MARCO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPIENZA SILVIA CP_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO
Appello proposto con citazione notificata il 14.3.2023 avverso sentenza del giudice di pace di Ragusa n. 31/23 depositata in data 30.1.2023 (n. 4179/22 RG), che ha dichiarato non dovute le somme recate dall'intimazione di pagamento …312666, notificata il 14.4.2022, con riguardo alle cinque cartelle sottostanti …639275, …8403875, ….3547381, …..648163, …4947086, notificate tutte tra il 31.10.2011 e il 3.4.2012, per violazione del codice della strada
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica delle 5 cartelle indicate in oggetto e dopo la notifica dell'intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione n. …90038041 in data 30.12.2015, non ritenendo applicabile la sospensione della prescrizione controeccepita dal concessionario per la riscossione, dettata dalla normativa emergenziale per la pandemia da covid-19. Il giudice di pace ha ritenuto quindi prescritta la pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale tra il 30.12.2015 e il 14.4.2022, data di notifica dell'intimazione impugnata
Occorre invece tener conto della normativa emergenziale che ha sospeso i termini di versamento e di pagina 1 di 4 prescrizione e decadenza, e che ha prorogato il termine di prescrizione, per il caso di specie, fino al 31.12.2023.
Secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il comma 4 bis dello stesso articolo prevede inoltre che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021…sono prorogati:….di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
L'art. 12 d.lgvo 159/2015, sopra richiamato, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (1).
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso di specie il termine di prescrizione scadeva il 30.12.2020 ed è stato prorogato al 31.12.2023.
L'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori…il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all .
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la Controparte_2 normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. pagina 2 di 4 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass. 960/2025; si trattava di un caso analogo, riguardante crediti non erariali iscritti a ruolo soggetti alla prescrizione quinquennale).
Va ancora rilevato che l'intimazione impugnata è stata notificata il 14.4.2022, e il ha ritenuto CP_1 di proporre, con citazione del dicembre 2022, opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, deducendo come primo motivo di opposizione, laconicamente, l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica delle cartelle sottostanti.
Va invece ritenuto, a giustificazione del rigetto dei motivi di appello incidentale del che le CP_1 notifiche delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata, così come dell'intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione (pacificamente riferita anche alle cartelle in questione), sono assolutamente regolari (e comunque valgono in pieno come atti interruttivi della prescrizione), in quanto avvenute a mezzo ufficiale della riscossione all'indirizzo del contribuente e suo luogo di residenza, Santa Croce Camerina (RG) via V Veneto 1 D, nelle mani della moglie con CP_3 successiva spedizione della raccomandata informativa.
La notifica della cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada ha una disciplina speciale, prevista dagli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del d.lgs. n. 285 del 1992. Detta legislazione speciale fa, peraltro, rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle norme sulla notifica contenute nel codice di procedura civile (Cass. 16522/2005).
La Corte di Cassazione ha poi statuito che in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (Cass. Ord. 12181/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (valore della causa € 14.487,23.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: in riforma della sentenza del giudice di pace di Ragusa n. 31/23, rigetta l'opposizione di CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 297202290003126;
[...] condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per il CP_1 primo grado ed in € 3.500,00 per il grado di appello, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al pagina 3 di 4 15%.
Ragusa, 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4